Dokument-Nr. 4064
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 27. Januar 1927

Regest
Pacelli informiert über einen Artikel zur rechtlichen Gültigkeit der Zirkumskriptionsbulle "De salute animarum", den der Paderborner Professor für Kirchenrecht Schneider in der Zeitschrift "Theologie und Glaube" veröffentlichte. Der Nuntius fasst zusammen, dass Schneider an der bleibenden Gültigkeit der Zirkumskriptionsbulle festhält, ohne auf die das Gegenteil konstatierende Konsistorialansprache Benedikts XV. vom 21. November 1921 oder auf die einschlägigen Veröffentlichungen in der "Civiltà cattolica" einzugehen. Entsprechend betone Schneider das Recht der Domkapitel zur Bischofswahl und das bischöfliche Ernennungsrecht für einen Teil der Kanonikate. Darüber hinaus sei er der Auffassung, dass die Regierung auf Basis der Bulle diese Rechte für die Bischöfe und Kapitel einfordern könnte. Zudem übertrage Schneider die Bestimmung des Breve Pius VII. "Quod de fidelium" von 1821, dass nur eine dem König genehme Person zum Bischof gewählt werden dürfe, auf die preußische Regierung.
Pacelli beurteilt diese Äußerungen eines an einer bischöflichen Hochschule lehrenden Professors als tadelnswert, da sie der Regierung Schützenhilfe gegen das päpstliche Recht zur Ernennung der Bischöfe geben und die Konkordatsverhandlungen erschweren. Der Nuntius schließt seinen Bericht mit dem Hinweis darauf, dass vertraulich erfuhr, dass Schneiders Artikel der Nachdruck eines im Auftrag der deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhls verfassten Gutachtens sei.
Betreff
Articolo del Rev.mo Mons. Prof. Egone Schneider (Paderborn) sulla permanenza in vigore della Bolla De salute animarum
Eminenza Reverendissima
Credo mio dovere di segnalare all'Eminenza Vostra Reverendissima un articolo del Rev.mo Mons.  Egone Schneider, già Uditore della S.R. Rota, ed ora Professore di diritto canonico nell'Accademia vescovile filosofico-teologica di Paderborn.
Il detto articolo è apparso sull'ultimo fascicolo della Rivista Theologie und Glaube (18. Jahr, 1926, 6. Heft, pagg. 805-828), edita dai Professori della menzionata Accademia, e porta il titolo "Die heutige Rechtskraft der Bulle De salute animarum".
In esso l'Autore prende in esame la questione, se la Bolla De salute animarum sia oggi ancora in vigore; questione, egli osserva, d'importanza non solo teorica, ma anche eminentemente pratica, essendo essa "decisiva per la provvista delle Sedi vescovili e dei canonicati in Prussia, e non senza influenza per
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i sussidi dello Stato alla Chiesa cattolica". Senza menzionare nemmeno l'Allocuzione concistoriale di Benedetto XV di s.m. del 21 Novembre 1921, e citando una sola volta in nota, quasi per transennam, i ben conosciuti articoli della Civiltà Cattolica su "i diritti o privilegi tollerati o concessi dalla S. Sede ai governi civili", egli sostiene che la succitata Bolla vige tuttora pienamente. Perdura quindi il diritto dei Capitoli cattedrali alla elezione del Vescovo, come il diritto dei Vescovi alla provvista della seconda dignità del Capitolo. È ben vero che la Curia (= la S. Sede) potrebbe con legge unilaterale, che obbligherebbe Vescovi e Capitoli, sottrarre a questi il loro rispettivo diritto; ma una tale legge non pregiudicherebbe il diritto dello Stato fondato sulla Convenzione concordataria; il Governo potrebbe quindi esigere in base alla Bolla "De salute animarum", che la Chiesa rispetti e riconosca in pratica i diritti dei Vescovi e dei Capitoli (pagg. 815-816).
Che anzi lo Schneider va anche più oltre, ed afferma che il diritto di cooperazione negativa, concesso già al Re di Prussia nel Breve Quod de fidelium ("quos ... nec Serenissimo Regi minus gratos esse noveritis"), è passato al nuovo Stato repubblicano, e che esso non è in opposizione coll'articolo 137
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della Costituzione del Reich , col quale sono inconciliabili soltanto i diritti di cooperazione positiva. Ammette tuttavia che la Prussia può (dunque non deve) rinunziare ai suoi diritti di fronte alla Curia o concludere colla S. Sede una nuova Convenzione in sostituzione della Bolla De salute animarum (pag. 828).
Siffatte asserzioni, contrarie ai principi della S. Sede ed alla sua attitudine non solo riguardo alla Prussia, ma anche di fronte ad altri Stati della Germania (come il Baden, il Württemberg e l'Hessen), da parte di un Prelato e Professore in un Istituto vescovile, sembrano, a mio umilissimo avviso, assai deplorevoli e tali da dare nelle mani del Governo armi per impedire la già così ardua azione della S. Sede diretta a rivendicare la libertà del Sommo Pontefice soprattutto nella nomina dei Vescovi. Non ho bisogno poi di mostrare quanto simili pubblicazioni intralcino pure le pendenti ed ancora tanto incerte trattative concordatarie.
Da quanto mi è stato riferito confidenzialmente, l'articolo di Mons. Schneider non sarebbe che la riproduzione, forse con qualche adattamento, di un Voto, che egli scrisse già su
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richiesta dell'Ambasciata di Germania presso la S. Sede, e per il quale avrebbe ricevuto un non esiguo compenso.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 27. Januar 1927, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4064, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4064. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 25.02.2019, letzte Änderung am 20.01.2020.