Dokument-Nr. 4091
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 31. März 1926

Regest
Pacelli berichtet, dass er dem Mainzer Bischof Hugo weisungsgemäß die Position des Heiligen Stuhls hinsichtlich eines einseitigen Gesetzes zur Regelung der Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Hessen anstelle eines Konkordats wiederholte. Der Bischof versicherte unverzüglich, dass er sich an diese Weisung halten werde. Der Nuntius erhielt am 25. März ein Schreiben des hessischen Innenministers von Brentano di Tremezzo, der darlegte, dass es ihm nach den letzten Wahlen, die zu einer absoluten Mehrheit der Linken im Landtag führten, nicht mehr möglich erscheine, eine Konkordat abzuschließen. Deshalb lasse er einen Gesetzentwurf erarbeiten, der im Rahmen der Reichsgesetzgebung günstig für die Kirche ausfallen und die gesamte Kulturkampfgesetzgebung aufheben soll. In seiner Antwort drückte Pacelli sein Erstaunen darüber aus, dass der Innenminister ihn vor Beginn der Arbeiten an diesem Gesetzesentwurf nicht auf die veränderte Position bezüglich eines Konkordats hingewiesen hatte. Der Nuntius zitierte dabei aus einem Schreiben des Papstes an Gasparri, in dem Pius XI. darlegte, dass er das Recht zu Verhandlungen betreffend Gesetze über kirchliche Angelegenheiten anderen nur nach entsprechenden Verhandlungen und legitimen Vereinbarungen mit dem Heiligen Stuhl zuerkennen könne. Pacelli fügte hinzu, dass dies umso mehr hätte geschehen müssen, da mit der Zirkumskriptionsbulle Provida solersque aus dem Jahr 1821 bereits eine Vereinbarung Hessens mit dem Heiligen Stuhl vorliegt. Nach Pacellis Einschätzung kann der Gesetzentwurf, den ihm der Innenminister zukommen lassen möchte, keine Grundlage für Verhandlungen sein, obwohl er in Anwendung des Artikels 137 der Reichsverfassung im Vergleich zu den alten Regelungen zweifellos Verbesserungen für die Kirche bringen wird. Denn angesichts der aktuellen Mehrheitsverhältnisse im Reich wird es zu keiner Vereinbarung mit dem Reich kommen, sondern allenfalls zu einem vertraulichen Meinungsaustausch, wodurch der formale Charakter des neuen Gesetzes als eine einseitig durchgeführte Maßnahme erhalten bleibt. Weiterhin geht der Nuntius davon aus, dass das Gesetz allgemein und nicht nur für die katholische Kirche gelten wird, so dass diese nicht mehr als societas perfecta anerkannt wird. Aus diesem Grund kann das Gesetz in Pacellis Augen nicht die positive Zustimmung des Heiligen Stuhls erhalten. Ungeachtet der Möglichkeit, der hessischen Regierung auf indirektem Weg Verbesserungsvorschläge für das Gesetz zukommen zu lassen, schlägt der Nuntius vor, dem Innenminister mitzuteilen, dass der Heilige Stuhl angesichts der Umstände davon ausgehen muss, dass in Hessen zukünftig das gemeine kirchliche Recht angewendet wird. Pacelli bittet um Weisung.
Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato nell'Hessen
Eminenza Reverendissima,
Dopochè mi fu pervenuto l'ossequiato telegramma cifrato dell'Eminenza Vostra Reverendissima Nr. 13 in data del 21 Febbraio p. p., mi diedi premura di scrivere nuovamente al Revmo Mons.  Hugo, Vescovo di Magonza, confermando a nome della S. Sede i concetti esposti nel primo mio foglio e riferendomi altresì alla venerata Lettera diretta in simile argomento dall'Augusto Pontefice all'Eminenza Vostra. Mons. Hugo mi rispose senza indugio col darmi assicurazione che si sarebbe attenuto alle ricevute istruzioni.
In data del 25 corrente mi è giunta dal Ministro dell'Interno dell'Hessen, Sig.  von Brentano di Tremezzo, (padre del Consigliere di cotesta Amba-
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sciata di Germania presso la S. Sede e membro del partito del Centro) una lettera, nella quale, dopo di aver ricordato i colloqui confidenziali avuti già in Monaco per la conclusione di un Concordato con quello Stato (cfr. Rapporto N. 34605 del 10 Febbraio p. p.), affermava che, pur troppo, dopo le ultime elezioni non gli sembra più possibile il raggiungimento di un tale scopo. "La sinistra (egli aggiungeva) ha attualmente nel Landtag la maggioranza assoluta e si opporrà colla massima energia a qualsiasi legame colla Chiesa cattolica. In conseguenza di ciò ho disposto che venga elaborato, in esecuzione dell'articolo 137 della Costituzione del Reich , un disegno di legge, favorevole alla Chiesa nella maggior misura possibile, per quanto lo permettono le leggi del Reich, e la quale abroghi l'intiera legislazione del Kulturkampf . Sono volentieri pronto a mettere a suo tempo questo progetto a disposizione di Vostra Eccellenza".
Mi sono affrettato a rispondere provvisoria-
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mente al Sig. von Brentano, esprimendo innanzi tutto, pur in termini cortesi, la mia sorpresa per non avermi egli, prima di iniziare i lavori di preparazione per una simile legge, avvertito del suo mutato modo di vedere relativamente alla conclusione del Concordato. Gli ho poi ricordato il principio fondamentale magistralmente formulato nella sullodata Lettera di Sua Santità, vale a dire che "il Santo Padre su materie e persone (ecclesiastiche) non può riconoscere ad altri diritti e potestà di legiferare, se non previe le convenienti trattative ed i legittimi accordi colla S. Sede". Ho aggiunto che nell'Hessen tale massima avrebbe dovuto essere tanto più osservata, in quanto che detto Stato era legato già da una Convenzione concordataria (Bolla di circoscrizione), ed ho concluso che ad ogni modo avrei sottoposto la cosa alla S. Sede medesima per implorarne le superiori
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istruzioni.
Sebbene il Sig. Ministro (come si è detto) siasi dichiarato pronto a mettere a suo tempo il menzionato disegno di legge a mia disposizione, e quantunque questo rappresenterà senza dubbio, già in applicazione dell'art. 137 della Costituzione del Reich, un alleviamento in confronto dell'antica legislazione del Kulturkampf, parmi tuttavia che esso non potrebbe costituire una base di negoziati. In primo luogo, infatti, avendo il Sig. von Brentano dichiarato che l'attuale maggioranza del Reich rifiuta qualsiasi legame colla Chiesa cattolica, non si avrebbero mai quelle "convenienti trattative" e quei "legittimi accordi", di cui parla la succitata Lettera Pontificia, ma soltanto, al più, un confidenziale scambio di vedute, che non toglierebbe alla nuova legge il suo formale carattere di provvedimento unila-
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terale. Questa inoltre, a quanto si sappia, sarà generale e varrà egualmente per la Chiesa cattolica, non più riconosciuta quale società perfetta e sovrana, come per le altre confessioni religiose; onde già per ciò stesso sembrami che non potrebbe avere l'approvazione, almeno positiva, della S. Sede. Parmi quindi subordinatamente che, – pur lasciando aperta la via di far giungere indirettamente al Governo dell'Hessen eventuali suggerimenti per migliorare, in quanto apparisca necessario, il progetto in discorso –, occorrerebbe rispondere ulteriormente al Sig. Ministro che la S. Sede non può, in tale stato di cose, se non rimanere estranea alla futura legge, e che, avendo il Governo, nonostante l'antica Conversione concordataria, creduto di procedere unilateralmente, Essa dovrà per inevitabile conseguenza considerare nell'avvenire come vigente in quello Stato il diritto canonico comune.
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In attesa, pertanto, delle venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra al riguardo, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 31. März 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4091, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4091. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 01.02.2022.