Dokument-Nr. 4093
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 22. Mai 1925

Regest
Pacelli, der weisungsgemäß beim Speyerer Bischof Sebastian die Verschiebung der anstehenden Besetzung von zwei Pfarreien im Saargebiet erwirkte, übersendet die gewünschten Informationen zur Angelegenheit, die Sebastian ihm zukommen ließ. Der Bischof kommt zuerst auf die neu errichte Pfarrei St. Hildegard in St. Ingbert zu sprechen. Hier streitet er mit der Regierungskommission für das Saargebiet darum, wem die Besetzung zukommt. Danach behandelt er die Pfarreien in Ensheim und Ommersheim, auf die sich die Verschiebungsanweisung des Kardinalstaatssekretärs bezog. Hier stellt sich das Problem, dass der Speyerer Bischof gemäß dem neuen Bayernkonkordat das Besetzungsprozedere einleitete und, da die Regierungskommission keinen Einspruch erhob, dieser die Besetzungen zum 1. Mai ankündigte, worauf die Regierungskommission mit einer Ablehnung reagierte. Die Regierungskommission begründet ihren Schritt mit der bleibenden Verbindlichkeit des Bayernkonkordats von 1817, da das neue Konkordat für den saarländischen Teil der Pfalz keine Rechtsverbindlichkeit habe. Da dieser Konlfikt erst beigelegt werden muss, hat Bischof Sebastian die Inbesitznahme der Pfarreien verschoben. Wie Sebastian dem Nuntius in seinem Begleitbrief erklärt, wünscht er im Interesse der Seelsorge jedoch eine möglichst zügige Besetzung.
Pacelli Einschätzung nach kann die Deutung, welche die Regierungskommission für das Saargebiet auch in Noten an die bayerische Regierung und an Reichsaußenminister Stresemann vertrat, gelten gelassen werden, wonach das neue Bayernkonkordat in den vormals bayerischen Teilen des Saargebiets keine Gültigkeit hat. Zugleich betont er aber, dass das Bayernkonkordat von 1817 von kanonistischen Standpunkt aus jedoch keine Gültigkeit mehr hat und verweist dafür auf die Ansprache Benedikts XV. im Konsistorium vom 21. November 1921. Abschließend ruft der Nuntius sein Schreiben an den Speyerer Bischof vom 19. Februar 1925 sowie Gasparris Schreiben an denselben vom 20. Dezember 1920 in Erinnerung. In diesem hatte der Kardinalstaatssekretär mit Verweis auf CIC/1917 can. 1450 erläutert, dass frühere konkordatäre Rechte ausdrücklich den katholischen Fürsten persönlich gewährt wurden. Diese Rechte können nicht ohne eine erneute Regelung auf neue politische Autoritäten übergehen, die auf dem Gebiet der ehemaligen Monarchien errichtet wurden, insbesondere dann nicht, wenn diese provisorischen Charakter haben.
Betreff
Sulla collazione delle parrocchie nel territorio della Sarre
Eminenza Reverendissima,
Non appena mi pervenne il venerato telegramma cifrato dell'Eminenza Vostra Reverendissima N. 125, mi rivolsi immediatamente al Revmo Mons.  Sebastian, Vescovo di Spira, pregandolo di sospendere fino a nuovo avviso il conferimento delle due parrocchie nel territorio della Sarre ed a favorirmi intanto accurate informazioni sullo stato della questione.
Trovandosi il sullodato Vescovo in viaggio per le S. Cresime, non ha potuto inviarmi prima d'ora la richiesta relazione, che qui acclusa mi do premura di trasmettere senza indugio all'Eminenza Vostra. In essa egli tratta 1o) della nuova parrocchia di S. Ildegarda nella città di St. Ingbert, 2o) delle due parrocchie di Ensheim e Ommersheim.
Quanto alla prima Mons. Sebastian narra dettagliatamente le pratiche per la erezione della parrocchia medesima, dismembrata da quella di S. Giuseppe in St. Ingbert. Il Governo della Sarre, in un istrumento da esso emanato il 16 Ottobre 1921 per confermare l'erezione stessa, aveva decretato che il diritto di provvista (analogamente a quanto si praticava già sotto il Governo bavarese per la suddetta parrocchia matrice di S. Giuseppe) spettava alternativamente alla Commissione del Governo della Sarre ed al Vescovo. Ma la Curia vescovile non ha ammesso questo punto di vista, fondandosi sul canone 1450 § 1, in virtù del quale "nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum va.
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lide potest". Essendo rimaste senza risposta le varie premure fatte presso il Governo della Sarre dalla Curia medesima, — la quale aveva anche proposto di nominare provvisoriamente non un parroco, ma un semplice amministratore od economo, — la parrocchia non ha potuto sino ad oggi essere provvista.
Per ciò, poi, che concerne le due parrocchie di Ensheim ed Ommersheim, — alle quali si riferisce senza dubbio il prelodato telegramma dell'Eminenza Vostra —, Mons. Sebastian espone come le parrocchie medesime, sulle quali il Re di Baviera esercitava già il diritto di presentazione, rimasero vacanti nello scorso mese di Gennaio in seguito alla traslazione dei rispettivi parroci, Sacerdoti Nicola Kaiser e Adamo Hiller, alle parrocchie di Rorschbach e di Schifferstadt, situate ambedue al di fuori del territorio della Sarre. Il 24 Marzo seguente il Vescovo, fondandosi sull'art. 14 § 3 del nuovo Concordato di Baviera, notificò al Governo della Sarre i nomi e le notizie personali degli ecclesiastici, cui intendeva di conferire le vacanti parrocchie, vale a dire il Rev. Giovanni B. Wagner per la parrocchia di Ensheim ed il Rev. Giorgio Eberlein per la parrocchia di Ommersheim, ed il 4 Aprile p. p., non avendo il Governo mosso obiezioni, dichiarò al medesimo che la collazione avrebbe effetto col 1o  Maggio, pregando al tempo stesso che venisse corrisposto ai nuovi titolari il rispettivo assegno. Il 21 dello stesso mese di Aprile, però, il Governo della Sarre rispose essere dolente di non poter ratificare le dette nomine, perché contrarie alle leggi locali circa la nomina dei parroci, ed aggiunse che il nuovo Concordato colla Baviera non vale per la parte Palatina del territorio della Sarre, ove vige invece ancora l'antico Concordato del 1817, come tutte le leggi ed ordinanze, concernenti i rapporti fra Chiesa e Stato, le quali erano in vigore nella Baviera l'11 Novembre 1918 e non sono poi state mutate dalla Commissione del Governo della Sarre. In conseguenza di ciò Mons. Sebastian ha ordinato ai neo-eletti parroci di rimandare la loro presa di possesso sino a che sia definita la presente controversia, ma desiderebbe [sic] vivamente, come egli si esprime nella lettera di accompagno a me diretta, nell'interesse della cura delle anime che
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quelle parrocchie possano essere provviste quanto prima.
Mi sia permesso di aggiungere che l'anzidetto punto di vista giuridico è stato affermato dalla Commissione del Governo della Sarre anche in una Nota del 7 Febbraio 1925 rimessa al Governo bavarese per il tramite del Governo del Reich . Non avendo ricevuto risposta alla medesima, la Commissione stessa ha indirizzato al Ministro degli Esteri del Reich Dr. Stresemann una seconda Nota in data del 16 [sic] Aprile u.s., nella quale, prendendo occasione dalla provvista delle summenzionate parrocchie, ribadisce lo stesso concetto. — Se a me è lecito di esprimere il mio umile avviso in così grave questione, sembrami subordinatamente potersi concedere che, essendo la sovranità della Baviera su quella parte del territorio della Sarre attualmente sospesa in forza del trattato di Versailles, il nuovo Concordato non sia, almeno per ora, in vigore nel territorio medesimo.1 Ma, allorché la Commissione prosegue affermando che vale colà tuttora l'antico Concordato e rivendica a sé i diritti e privilegi in esso concessi già al Re di Baviera, parmi che ciò non sia conforme ai principi generali del diritto canonico, proclamati anche nella nota Allocuzione della s.m. di Benedetto XV.
Poiché, infine, il Revmo Vescovo di Spira cita nella sua relazione una mia lettera del 19 Febbraio c.a., stimo mio dovere di significare rispettosamente all'Eminenza Vostra quanto appresso:
In data del 9 dello stesso mese di Febbraio Mons. Sebastian mi scrisse chiedendomi 1o) che cosa si intendesse colla espressione "speciali titoli giuridici" dell'articolo 14 § 3 del nuovo Concordato bavarese riguardante i diritti di patronato e presentazione dello Stato; 2o) se per le parrocchie del territorio della Sarre spettasse all'Ordinario la libera collazione.
Quanto al primo punto, non essendo in quel tempo ancora intervenuto un accordo col Governo bavarese, non potei dare che una risposta cauta e provvisoria, nella quale, dopo aver richiamato il can. 1471, - secondo cui simili privilegi sono di stretta interpretazione –, manifestai il parere essere ad ogni modo caduto il diritto di presentazione basato sull'indulto apostolico concesso al Re di Baviera nel capov.
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secondo dell'art. XI del Concordato del 1817, nonché sulle cosidette Wechselpfarreien. Tale punto di vista è stato recentemente accettato dal Governo bavarese, come ebbi a riferire all'Eminenza Vostra nel mio rispettoso Rapporto N. 32564 del 9 Aprile p.p.
Quanto al secondo punto, cioè alle parrocchie del territorio della Sarre, trattandosi di materia assai delicata, mi limitai a ricordare al Vescovo di Spira una lettera già direttagli al riguardo dall'Eminenza Vostra, di cui però non potei citare la data, per non averla sotto gli occhi, trovandomi anche allora qui in Berlino. Detta lettera, come ho potuto poi constatare nell'Archivio della Nunziatura di Monaco, è del 20 Dicembre 1920 e porta il N. 14054. In essa l'Eminenza Vostra dichiara espressamente: "En ce qui touche le droit de présentation, je m'empresse d'attirer l'attention de Votre Grandeur sur le can. 1450 du Code de Droit Canon, dont le § 1 dit: 'Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide potest'. – Enfin par rapport à certains privilèges concordataires accordés jadis par le Saint Siège aux Maisons régnantes catholiques et leur passage aux autorités politiques établies sur le térritoire [sic] de ces Monarchies, je crois devoir signaler à Votre Grandeur que d'après la doctrine canonique ces privilèges <étant strictement personnels>2 ne peuvent pas passer, sans une nouvelle concession du Saint Siège, à ces autorités, d'autant plus dans le cas où elles sont purement provisoires".
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1"Se a me ... territorio medesimo" hds. am linken Seitenrand von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, in blauer Farbe angestrichen.
2Masch. eingefügt vom Verfasser.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 22. Mai 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4093, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4093. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 28.10.2019.