Dokument-Nr. 4097
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 23. April 1925

Regest
Pacelli thematisiert erneut die Protestnote der preußischen Regierung gegen das Polenkonkordat. Er spricht sich für eine Erwiderung des Heiligen Stuhls aus, weil die Note behauptet, der Heilige Stuhl verletze mit dem Konkordat die Vereinbarungen der Zirkumskriptionsbulle "De salute animarum", während die preußische Regierung diese selbst in schwierigsten Zeiten eingehalten hätte. Bleibt diese Behauptung unwidersprochen, wird Pacellis Meinung nach die Verhandlungsposition des Heiligen Stuhls für ein Preußenkonkordat geschwächt. Zur Entkräftung der preußischen Kritik führt der Nuntius an, dass die im Polenkonkordat berücksichtigten Gebiete außerhalb der aktuellen Grenzen Preußens liegen, weshalb kein Bruch der Zirkumskriptionsbulle gegeben ist, die ausschließlich für das aktuelle preußische Staatsgebiet Gültigkeit hat. Darüber hinaus sollte Pacellis Ansicht nach der Behauptung der preußischen Regierungen, den in der Zirkumskriptionsbulle festgeschriebenen Staatsleistungen immer umfassend nachgekommen zu sein, widersprochen werden. Ebenso seien die Errichtung der Diözese Schlesien und die in Polen liegenden Kirchengüter anzusprechen.
Betreff
Sulla Nota del Governo prussiano relativamente al Concordato polacco
Eminenza Reverendissima,
Voglia l'Eminenza <Vostra>1 Reverendissima perdonarmi, se mi permetto di ritornare sulla Nota del Governo prussiano circa il Concordato polacco, da me trasmessa coll'ossequioso Rapporto N. 32520 del 3 corrente.
In detto documento si afferma in sostanza che la S. Sede ha violato le disposizioni concordatarie contenute nelle Bolle di circoscrizione, mentre che ad esse il Governo prussiano sarebbe rimasto invece fedele anche nelle più difficili circostanze. Se una simile asserzione rimanesse senza replica, sembrami che la S. Sede verrebbe a trovarsi, nelle già così difficili trattative per una nuova Convenzione colla Prussia in condizione di inferiorità. A mio subordinato avviso, occorrerebbe quindi di rispondere all'anzidetta Nota presso a poco coi seguenti argomenti:
"Prescindendo dalla questione della permanenza in vigore delle Bolle di circoscrizione, sulla quale la S. Sede ha già altra volta manifestato il suo punto di vista, – non può ad ogni modo ammettersi l'opinione del Governo prussiano che
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il Concordato colla Polonia abbia leso le Convenzioni, su cui è basata la Bolla De salute animarum. Una tale opinione parte infatti dal presupposto che dette Convenzioni valgano ancora per i territori distaccati dalla Prussia. Al contrario però lo stesso Governo prussiano nella Nota G II Nr. 432.1 dell'8 Aprile 1922 del Signor Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione pubblica si esprimeva come appresso:
"Il Governo prussiano riguarda come rimaste completamente in vigore per l'attuale territorio dello Stato (für das jetzige Staatsgebiet) la Bolla De salute animarum e le altre Convenzioni concluse colla S. Sede circa <la>2 circoscrizione delle diocesi e la provvista delle Sedi vescovili, delle Dignità e dei Canonicati entro la Prussia (innerhalb Preussens)".
Ora invece le disposizioni del Concordato colla Polonia toccano esclusivamente regioni, le quali si trovano al di fuori degli attuali confini dello Stato prussiano. Dunque il Governo prussiano non può, secondo la sua stessa teoria, muovere eccezioni contro un mutamento della circoscrizione diocesana nei limiti delle regioni medesime.
Questa conclusione apparisce ancor più evidente, qualora si rifletta che per le regioni in discorso non vengono più in considerazione gli obblighi finanziari dello Sta-
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to prussiano
contemplati nella Bolla. Dunque già per ciò stesso lo Stato non può più nemmeno reclamare i corrispondenti diritti.
Del resto, siccome la Nota in esame, mettendo in opposizione alla asserita condotta della S. Sede nel Concordato polacco quella del Governo prussiano, crede di poter affermare che lo Stato ha sempre adempiuto gli obblighi assunti nella Bolla, in particolar modo le dotazioni, così come esse erano ivi fissate e venivano richieste dalla S. Sede. Questa si trova nella necessità di dichiarare che non può aderire ad un siffatto punto di vista, perché non conforme alla storia della esecuzione della Bolla anzidetta."
La risposta al Governo prussiano potrebbe poi, a mio umile avviso, chiarire anche i due altri argomenti, che formano pure oggetto della più volte menzionata Nota, vale a dire la erezione della diocesi di Slesia e la questione dei beni ecclesiastici situati in Polonia.
Nel sottoporre tali rispettose osservazioni al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
18r, oben links neben dem Briefkopf hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger notiert: "accusato ricevimento col 41645".
1Hds. von Pacelli eingefügt.
2Hds. von Pacelli eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 23. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4097, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4097. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 24.06.2016, letzte Änderung am 26.06.2019.