Dokument-Nr. 413
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 07. November 1923

Regest
Pacelli übersendet Gasparri eine in Antwort auf seine Note vom 11. September 1923 eingegangene Denkschrift (samt italienischer Übersetzung) des bayerischen Kultusministers Matt zum Bayernkonkordat. Unter dem Hinweis, dass eine weitere Diskussion unnötig sei, nimmt der Minister die Anmerkungen des Heiligen Stuhls zu Artikel III, §§ 1 und 2, Artikel X und Artikel X , § 1 h zur Kenntnis. Zu den weiteren in der Denkschrift thematisierten Punkten unterbreitet Pacelli folgende Überlegungen. Hinsichtlich des Textvorschlags der Regierung für Artikel XIV, § 1 hebt er das Nachgeben der Regierung in der Frage der Bischofsernennungen hervor. Zugleich weist er darauf hin, dass die fehlende Erwähnung der Triennallisten der bayerischen Bischöfe sowie der Kapitel ungünstig erscheinen könne, hebt aber zugleich hervor, dass die gewählte Formulierung den Heiligen Stuhl in keiner Form an eine Kandidatenliste binde und ihm somit größere Freiheit bei der Bischofsernennung gewähre als bisher angestrebt. Zur offiziösen Rücksprache, mit der sich der Heilige Stuhl über etwaige Erinnerungen politischer Natur gegen die Kandidaten informieren soll, legte die Regierung eine Umformulierung vor. Der Nuntius stellt deren Annahme zur Abwägung, da sie den Heiligen Stuhl verpflichtet, die Einwände der Regierung zu berücksichtigen. Mit Blick auf die von der bayerischen Regierung geforderte Meistbegünstigungsklausel, die Bayern sämtliche Privilegien, die anderen Staaten konkordatär gewährt werden könnten, ebenfalls zusichert, zeigt Pacelli einerseits Verständnis für das Anliegen der Regierung, führt andererseits aber mehrere Überlegungen an, die gegen die Klausel sprechen. Er weist darauf hin, dass der Heilige Stuhl nach den durch die Revolution ausgelösten politischen Umbrüchen die bisherigen Vergabepraktiken für kirchliche Ämter und Benefizien in den einzelnen Staaten nur provisorisch bis zum Abschluss der Konkordatsverhandlungen zugelassen habe. Da der Heilige Stuhl entschieden ist, weder im Reichs- noch im Preußenkonkordat Zugeständnisse bei der Bischofsernennung zu machen, würde die Meistbegünstigungsklausel im Bayernkonkordat nur den staatlichen Widerstand gegen die Aufgabe der Kapitelswahl schüren. Die Klausel würde zudem die Konkordatsverhandlungen mit anderen Staaten erschweren. Für Pacelli ist die bayerische Forderung am einfachsten durch die Erklärung zurückzuweisen, dass der Heilige Stuhl keinem deutschen Staat mehr die Bischofswahl durch das Kapitel gestatten werde. Die praktische Konsequenz einer solchen Erklärung, so der Nuntius, könnte allerdings bedeuten, dass diese Form der Bischofswahl auch als Übergangslösung nicht mehr wie bisher praktiziert werden könne. Die Folgen einer solchen Erklärung schätzt Pacelli als unabsehbar ein, hält aber eine Reaktion Preußens auf eine solche Nichtbeachtung der geltenden Absprachen durch den Heiligen Stuhl für wahrscheinlich. Er gibt zu bedenken, dass Preußen ein solches Vorgehen des Heiligen Stuhls als Anlass nehmen könnte, selbst von den getroffenen Absprachen hinsichtlich der Kirchenfinanzen zurückzutreten. Die preußischen Bischöfe hielten es außerdem für inopportun, von den geltenden Absprachen vor dem Abschluss eines neuen Konkordates zurückzutreten. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen empfiehlt der Nuntius, die Meistbegünstigungsklausel abzulehnen, die Gründe, die deren Annahme für den Heiligen Stuhl unmöglich machen, anzugeben und eventuell eine Versicherung anzufügen, dass Gasparri die delikate bayerische Situation bestmöglich berücksichtigen werde.
Die in der Denkschrift der Regierung unterbreiteten Modifikationen zu Artikel XIV, § 2 bedürfen Pacellis Meinung nach keiner weiteren Behandlung. Mit Blick auf Artikel X, § 2 bittet er Gasparri darum zu entscheiden, ob nach den Ausführungen in der Denkschrift noch auf die Einfügung von "et instituta" bestanden werden soll. Hinsichtlich Artikel XIII, § 1 b unterbreitet der Nuntius eine mit Kultusminister Matt entworfene Formulierung, die ein aufgrund privater Studien oder an einer privaten Lehranstalt erworbenes Reifezeugnis anerkennt. Außerdem weist er auf das Angebot der Regierung hin, diesbezüglich eine Erklärung bei Unterzeichnung des Konkordates zu erlassen. In diesem Zusammenhang bringt er die Idee des Bamberger Erzbischofs von Hauck in Erinnerung, der für die Absolventen königlicher oder technischer Gymnasien vorschlägt, vor dem Bischof abzulegende zusätzliche Prüfungen in Griechisch und Latein als ausreichend für den Erwerb der in Artikel XIII geforderten Qualifikation der Geistlichen zu erklären. Bezüglich Artikel XIII, § 1 c setzt Pacelli sich für eine explizite Erwähnung der staatlich anerkannten, deutschen Ordenshochschulen als Studienorte für die Priesteramtsanwärter ein und gibt ferner eine entsprechende Anerkennung auch der österreichischen Hochschulen zu bedenken. Bei Artikel XIV, § 3 hat Pacelli die Einfügung des vom Heiligen Stuhl gewünschten "in senso stretto" in die italienische Übersetzung erreicht; mit Blick auf die Rückmeldung etwaiger Erinnerungen politischer Natur gegen Pfarramtskandidaten unterbreitet der Nuntius einen Formulierungsvorschlag. Ein delikater Punkt bleibt das im Artikel thematisierte staatliche Präsentationsrecht: Pacelli rät, hinsichtlich der Berücksichtigung der Kandidatenlisten des bischöflichen Ordinariats von einer präziseren Formulierung des "in forma usitata" abzusehen und weist erneut darauf hin, dass die Einfügung "fondati su particolari titoli canonici" in ihrer Auslegung ernsthafte Kontroversen zwischen Staat und Kirche auslösen könnte.
In der Anlage übersendet der Nuntius ferner einen mit Note vom Vortag eingegangenen und von den Ministern Matt, Krausneck (Finanzen) und von Knilling (Äußeres) verantworteten Gegenentwurf zum Konkordat. An der italienischen Übersetzung dieses Textes, die Pacelli in Absprache mit Matt erstellte, wünscht die Regierung mehrere Änderungen, auf die der Nuntius aufmerksam machen möchte. Es handelt sich um die Übersetzung des Wortes "Ersatz" in Artikel III, § 2, die mit dem von der Regierung vorgeschlagenen italienischen Ausdruck "supplenza" als bloße Vertretung interpretiert werden kann, und um eine Einfügung in Artikel X, § 1 b, gegen die Pacellis Einschätzung nach jedoch nichts einzuwenden ist. Des weiteren weist er auf eine Auslassung in Artikel 13, § 1 c hin und thematisiert hinsichtlich Artikel 14, § 2 den nun unspezifischen Verweis auf Kan. 177 des CIC/1917, durch den der Text seiner Ansicht nach weniger eindeutig sei als zuvor. Auf Vorschlag von Pacelli enthält der Gegenentwurf bereits eine Einleitung und einen Schlussartikel. Entgegen der üblichen Praxis bieten diese kein Reglement für die Ratifizierung, da die bayerische Regierung darum gebeten hat, diese erst nach Zustimmung des Landtages vorzunehmen.
Zum Schluss macht der Nuntius den Kardinalstaatssekretär erneut auf Artikel XII über die Zirkumskription der Kirchenprovinzen aufmerksam, da in diesem Punkt möglicherweise unerwartete Schwierigkeiten auftreten könnten aufgrund erneuter Seperationsbemühungen im Rheinland und in der Pfalz wie auch aufgrund der noch für die nächsten Jahre offenen Frage nach der definitiven nationalen Zugehörigkeit des Saargebietes. Nach Schilderung der delikaten Situation empfiehlt Pacelli, vor Bekanntwerden des Konkordattexts vertraulich mit der französischen Regierung Kontakt aufzunehmen, um eventuelle Einwände zu zerstreuen, und zu erklären, dass der genannte Artikel die Modifikation der kirchlichen Zirkumskription bei Änderung der politischen Grenzen nicht ausschließt. Ferner schlägt er vor, im genannten Artikel zu spezifizieren, dass nur die Kirchenprovinzen und Diözesen des Staates Bayern Gegenstand des Konkordates sind.
Betreff
Trattative per il Concordato colla Baviera
Eminenza Reverendissima,
Con Foglio in data del 15 Ottobre scorso il Sig. Ministro del Culto in Baviera Dr.  Matt mi ha rimesso in risposta alla mia Nota N. 28488 dell'11 Settembre c. a. (cfr.  Rapporto N. 28495 del dì seguente) un Memorandum, che compio il dovere di inviare qui unito all'Eminenza Vostra Reverendissima ( Allegato I ) insieme alla rispettiva traduzione italiana ( Allegato II ).
Nel suddetto Memorandum il Sig. Ministro si limita a prendere conoscenza delle osservazioni della S. Sede consegnate in detta No ta e relative all'Articolo III §§ l e 2, all'Art. X ed all'Art. X § 1 lett. h, e dichiara al tempo stesso di non ritenere necessaria una ulteriore discussione al riguardo; rimangono quindi intatte le riserve della S. Sede circa le prestazioni finanziarie, massime in ciò che concerne i sacerdoti aventi cura d'anime, e circa il Seminario di Spira.
Relativamente agli altri punti contemplati nel Memorandum mi sia permesso di sottomettere alla considerazione dell'Eminenza Vostra alcune brevi riflessioni.
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Art. XIV § 1
Di fronte al fermo atteggiamento della S. Sede il Governo bavarese si è visto nella necessità di cedere, in sostanza, nell'argomento concernente la provvista delle Sedi vescovili. A tale riguardo esso propone ora la seguente redazione:
"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta alla1 S. Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile il rispettivo Capitolo deve sottoporre direttamente alla S. Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale ed idonei a reggere la vacante diocesi.2 Prima della pubblicazione della Bolla la S. Sede si assicurerà in via ufficiosa presso il Governo bavarese, che contro il candidato non vi sono obbiezioni di ordine politico".
A prima vista il secondo periodo della surriferita formula potrebbe apparire sfavorevole, poiché non vi si parla delle liste triennali dei Vescovi e dei Capitoli, ma unicamente di quella che il solo Capitolo interessato deve inviare alla S. Sede, verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile. È da notare tuttavia che in essa non si dice nemmeno essere la S. Sede tenuta a scegliere il novello Vescovo da quest'ultima lista, (e ciò, a mio umile avviso, converrebbe almeno di rilevare con ogni chiarezza nella Nota di risposta), di guisa che, secondo la nuova redazione, la S. Sede potrebbe per sé nominare un ecclesiastico
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anche al di fuori di qualsiasi lista triennale o speciale, e quindi verrebbe ad avere una libertà maggiore di quella che intendeva di riservarsi colla sua stessa proposta. – Nel terzo periodo è da notare un cambiamento introdotto nella formula proposta dalla S. Sede ed accettata già dal Sig. Ministro (che l'aveva anzi fatta sua) col precedente Memorandum del 21 Luglio c. a. Mentre infatti in questa formula si diceva: "… la S. Sede si assicurerà in via officiosa presso il Governo bavarese, se contro il candidato vi siano obbiezioni di ordine politico" ("Der Hl. Stuhl wird sich … versichern, ob gegen den Kandidaten …"), nella surriferita nuova redazione si legge: "… la S. Sede si assicurerà in via ufficiosa presso il Governo bavarese che contro il candidato non vi sono obbiezioni di ordine politico" ("Der Hl. Stuhl wird sich … versichern, dass gegen den Kandidaten …). La ragione di tale cambiamento è, come mi ha detto il Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger , perché, mentre colla prima formula la S. Sede non sarebbe a rigore obbligata a tener conto delle eventuali obbiezioni del Governo, il contrario vale invece per la seconda. L'Eminenza Vostra giudicherà se sia ammissibile una simile modificazione.
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Il Memorandum in esame propone inoltre un'aggiunta (suggerita, a quanto mi ha comunicato riservatamente il summenzionato Consigliere ministeriale Goldenberger, dal Sig.  Barone de Ritter ) del seguente tenore: "Se e fintantoché ad altri Paesi del Reich germanico possano essere concessi dalla S. Sede privilegi riguardo alla provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili, viene accordato alla Baviera il diritto di trattamento del Paese più favorito". Questa domanda, – la quale tende, con esempio, per quanto è a mia conoscenza, affatto nuovo nella storia dei Concordati, ad applicare alla nomina dei Vescovi la cosiddetta clausola di trattamento della nazione più favorita (Meistbeguenstigungsklausel) in uso nei trattati internazionali di commercio, – è senza dubbio in certo senso comprensibile da parte del Governo bavarese, che, dopo aver concluso, solo finora in Germania dopo la rivoluzione, un Concordato in cui assai rilevanti vantaggi sono assicurati alla Chiesa, teme di veder <vedrebbe>3 accordato ad altri quanto esso stesso ha invano con tanta insistenza richiesto, il che porrebbe altresì il Gabinetto, che ha condotto le trattative concordatarie, ed in particolar modo il Ministro del Culto, in una penosa situazione; sembra nondimeno che contro l'accettazione della domanda medesima militino varie considerazioni:
1) La linea seguita dalla S. Sede dopo la rivoluzione in
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Germania circa la provvista degli offici e benefici ecclesiastici è stata la seguente: Essa non si è pronunziata sulla questione teorica, se le Convenzioni concordatarie concluse già coi vari Stati siano o no decadute, ma ha iniziato trattative per nuovi Concordati (Dispaccio N. B. 28060 del 25 Novembre 1921). Siccome tuttavia i relativi laboriosi negoziati non potevano non richiedere lungo tempo, durante il quale era pur necessario di provvedere agli offici e benefici anzidetti, la S. Sede ha adottato il criterio di permettere provvisoriamente, in via di fatto e senza pregiudizi per il futuro, che continuasse il modo precedentemente in uso nei singoli Paesi, e ciò sia con disposizione di ordine generale, come per le parrocchie in Baviera (cifrato dell'Eminenza Vostra N. 201 del 3 Novembre 1919) e per i canonicati in Prussia (Dispacci N. 97515 del 14 Ottobre 1919 e N. 10470 del 25 Settembre 1920), sia caso per caso, come per i canonicati in Baviera (cifrato dell'Eminenza Vostra N. 227 del 19 Maggio 1920) e per le elezioni capitolari dei Vescovi nei luoghi, ove essa vigeva in virtù delle Bolle concordate. Tale elezione capitolare si è verificata di fatto sinora per le Sedi di Colonia, di Paderborn e di Treviri in Prussia e per quella di Friburgo nel Baden. È quindi evidente che, se anche la
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S. Sede permettesse in qualche altro caso per l'avvenire durante il periodo transitorio la elezione capitolare negli Stati, nei quali era in vigore in forza delle summenzionate Bolle, la Baviera, in cui detto periodo transitorio viene a cessare colla conclusione del nuovo Concordato ed ove il sistema della elezione capitolare era stato da oltre un secolo sostituito in via parimenti concordataria con quello della nomina regia, non avrebbe per se giusto motivo di muover lamento. Voler introdurre in questo punto così importante un nuovo sistema in linea ipotetica e provvisoria (Se e fintantoché) sembra veramente non convenire collo scopo che si propone la nuova solenne Convenzione fra la S. Sede e la Baviera, vale a dire di regolare i rapporti fra Chiesa e Stato in modo stabile e corrispondente alle mutate condizioni dei tempi.
2) Se ho ben compreso il senso del venerato Dispaccio N. 17738 del 16 Maggio c. a., la S. Sede è fermamente risoluta di non confermare né concedere a nessun patto in nuovi Concordati col Reich o colla Prussia (se pur sarà possibile di concluderli nell'attuale profondo sconvolgimento della situazione politica in Germania) l'elezione capitolare dei Vescovi od altro simile privilegio. Ora invece, qualora fosse accolta l'aggiunta proposta dal Governo bavarese, il Reich e la Prussia ne trarrebbero facilmente la conclusione che la S. Sede
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stessa conta colla possibilità di dover cedere su tal punto. Ciò naturalmente aumenterebbe e quasi incoraggerebbe la resistenza, che è da prevedere verrà opposta con energia, massime nella Prussia, contro la soppressione dell'elezione capitolare, tanto più che questa ha forti sostenitori nello stesso Episcopato, nei Capitoli e nel partito del Centro.
3) Finalmente la concessione, sia pure ipotetica, fatta alla Baviera potrebbe mettere la S. Sede in condizione difficile per rifiutarla eventualmente ad altre Nazioni cattoliche, come l'Eminenza Vostra rilevava nell'ossequiato Dispaccio N. 21459 del 28 Agosto scorso. – Al qual proposito potrebbe anzi ricordarsi come le due Sedi di Gnesen-Posen e di Culma, per le quali, come per le altre diocesi della Prussia, vigeva sino a pochi anni fa l'elezione capitolare a norma della Bolla "De salute animarum", l'hanno ora (se non erro) perduta a norma <in forza>4 del Decreto della S. Congregazione Concistoriale " Circa proponendos ad episcopale ministerium pro dioecesibus ritus latini in Polonia " del 20 Agosto 1921.
Il modo più semplice per eliminare la richiesta del Governo bavarese sarebbe la dichiarazione che la S. Sede non permetterà più in alcuno Stato della Germania, nemmeno caso per caso, la elezione capitolare dei Vescovi. Né può dissi-
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mularsi che, qualora la S. Sede non accetti la detta aggiunta, potrà riuscire ad Essa difficile, per riguardo alle suaccennate suscettibilità della Baviera, di continuare a seguire nella provvista delle Sedi vescovili la prassi provvisoria adottata finora, accordando cioè, anche soltanto in singoli casi, tale elezione. Ora quali sarebbero le conseguenze di una simile dichiarazione e di eventuali applicazioni pratiche della medesima? Nella presente incertissima ed agitata situazione politica, la quale può produrre, si può dire ogni giorno, le più gravi sorprese ed i più radicali cambiamenti, è impossibile di dare una sicura risposta. Per quanto tuttavia può giudicarsi dal passato, ossia in base alla posizione presa sinora dal Governo prussiano, è da attendersi che esso reagirebbe in tale argomento contro una inosservanza delle disposizioni delle Bolle concordate. Il Governo potrebbe anche giungere ad affermare che, come la S. Sede ha per prima violato le disposizioni in discorso, così lo Stato si ritiene anch'esso svincolato dagli obblighi correlativi, vale a dire dalle prestazioni finanziarie alla Chiesa, od almeno potrebbe cessare di corrispondere i cosiddetti aumenti facoltativi. Ciò era già chiaramente insinuato nella Nota indirizzatami dal Sig. Ministro del Culto Dr. Boelitz il 28 Aprile 1922 (cfr. Rapporto N. 24192 del 26 Maggio s. a.), nella quale egli, dopo aver affermato il punto di vista del Governo prussiano cir-
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ca la piena permanenza in vigore delle antiche Bolle di circoscrizione, aggiungeva: "Qualunque altro modo di procedere non impedirebbe bensì l'adattamento della legislazione prussiana alla Costituzione del Reich ; creerebbe tuttavia gravi difficoltà all'accettazione dei provvedimenti legislativi non derivanti dalla Costituzione medesima, quali sono l'aumento della dotazione dei Vescovati e degli onorari dei parroci". E di nuovo nell'Appunto rimessomi dal Segretario di Stato nel Ministero del Culto, Dr. Becker, il 18 Ottobre 1922 (cfr. Rapporto N. 26628 del 24 Febbraio 1923) si rilevava che, se alcune disposizioni delle Bolle concordate venissero modificate d'accordo colla S. Sede, dovrebbe restare anche inteso che tutte le altre rimangono immutate in vigore; ciò essere nell'interesse stesso della Chiesa cattolica, la quale sarebbe esposta in Prussia ad attacchi e difficoltà, di natura specialmente finanziaria, se le suddette Convenzioni, che il Governo continua a trattare come vigenti, non fossero riconosciute più come tali. – È ben vero che la S. Sede potrebbe alla sua volta con pieno fondamento respingere gli argomenti del Governo, dimostrando come le prestazioni in discorso non sono il corrispettivo della conferma o reintegrazione del diritto
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di elezione vescovile a favore dei Capitoli cattedrali, ma un tenue risarcimento dei beni tolti alla Chiesa colla secolarizzazione; è tuttavia noto all'Eminenza Vostra dalle trattative per il Concordato colla stessa Baviera (cfr. Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio c. a.) quanta opposizione quel punto di vista incontri negli uomini del Governo. Certamente, al momento di oggi, col pericolo di perdere la Renania cattolica, lo Stato prussiano non oserebbe di procedere a misure ostili verso il Clero; ma chi può dire quali condizioni di cose si avrà domani? D'altra parte, come osservava l'Emo Sig. Cardinale Schulte nella sua lettera del 30 Ottobre 1922 (cfr. succitato Rapporto N. 26628), i Vescovi della Prussia, sebbene non abbiano sempre fatto valere pienamente di fronte allo Stato i propri diritti, considerano nondimeno le Bolle concordate come un valido punto di appoggio e sono di parere che non sarebbe opportuno di oppugnare la permanenza in vigore delle medesime, finché non siano state concluse nuove Convenzioni.
In considerazione di tutto ciò, sembrerebbe, salvo meliori iudicio, conveniente di non accettare nella risposta da darsi al Governo bavarese l'aggiunta in discorso, esponendo le ragioni che impediscono alla S. Sede di accedere a tale desiderio, e soggiungendo forse, ad esempio, in generale che Essa non mancherà tuttavia in questa materia
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di tenere provvisoriamente nel maggior conto possibile la delicata posizione,5 in cui potrebbe venirsi a trovare la Baviera di fronte agli6 altri Paesi germanici.
7 Art. XIV. § 2
Le modificazioni proposte nel Memorandum in questo punto parmi non presentino difficoltà. Soltanto, poiché l'intiero canone 177 tratta della conferma dell'elezione, chiesi che venisse soppressa la speciale menzione del § 2; il che fu ammesso.
Alquanto singolare sembra la richiesta (ispirata dal deputato Can.  Wohlmuth) che la S. Sede imponga ai Vescovi ed ai Capitoli l'obbligo di non eleggere di regola ai Canonicati ecclesiastici, i quali abbiano già superato il cinquantesimo anno di età. A mio umile avviso, non sarebbe per sé necessario di dare una risposta al riguardo.
Art. X § 2
L'Eminenza Vostra giudicherà se, malgrado le obbiezioni mosse nel Memorandum, convenga di insistere ancora8 sull'aggiunta "et instituta".9
Art. XIII § 1 b
Su questo punto il Governo rilasciava nel Memorandum una formale dichiarazione (dicendosi pronto a ripe-
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terla anche con Nota da consegnarsi al momento della firma del Concordato), ma non consentiva a modificare il testo del Concordato stesso. Non mancai tuttavia di far rilevare al Sig. Ministro del Culto che la S. Sede non si sarebbe contentata di tale dichiarazione, alla quale un futuro Governo bavarese potrebbe eventualmente non ritenersi vincolato, e proposi quindi, – come da me e salvo il giudizio della S. Sede, – la seguente aggiunta: "… l'attestato di maturità, che può essere conseguito anche dopo studi privati e presso qualsiasi Ginnasio pareggiato". Il Dr. Matt ha finito coll'accettare questa proposta leggermente modificata come segue:"… che può essere conseguito anche dopo studi privati e presso un Istituto privato riconosciuto dallo Stato".10 Se non m'inganno, simile redazione soddisfa le esigenze della S. Sede, la quale potrebbe inoltre chiedere sempre, per ulteriore garanzia e come autentica interpretazione, anche l'anzidetta Nota dichiarativa offerta dal Governo. – Per ciò poi che riguarda il Ginnasio "umanistico" o classico, mi permetto di ricordare la proposta di Mons. Arcivescovo di Bamberga (riprodotta già nel mio rispettoso Rapporto N. 23740 del 15 Aprile 1922), il quale, affinché, in tempi in cui scarseggia il clero, non rimangano esclusi buoni candidati che hanno studiato nei Ginnasi cosiddetti reali e negli Istituti tecnici, chiedeva si aggiungesse: "Per i candidati all'esame di maturità nei Gin-
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nasi cosiddetti reali e negli Istituti tecnici, è sufficiente per le lingue latina e greca un esame complementare dinanzi al Vescovo". Una simile dichiarazione, qualora fosse desiderata11 dalla S. Sede, basterebbe forse che venisse rilasciata dal Governo nella Nota anzidetta.12
Art. XIII § 1 c
Il Memorandum proponeva su questo punto una nuova formula, la quale menzionava espressamente, conforme alla richiesta della S. Sede, le alte scuole vescovili germaniche. Credetti, ciò nondimeno, necessario di fare osservare al Sig. Ministro come col cambiamento introdotto nel primo inciso ("in un'alta scuola germanica dello Stato") rimanevano escluse le alte scuole, che gli Ordini e le Congregazioni possono e di regola dovrebbero avere a norma del can. 587 § 1;13 e poiché anche i religiosi, salvo il disposto dei canoni 626 e seg., possono essere assunti al governo delle diocesi, alla cura parrocchiale, all'insegnamento religioso nelle scuole (di cui si parla nell'introduzione del presente paragrafo) chiesi che dopo le parole "od in un'alta scuola germanica vescovile" fosse aggiunto o l'inciso "o degli Ordini e delle Congregazioni religiose", od almeno un richiamo al succitato can. 587, ovvero anche nel paragrafo seguente un se-14
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condo capoverso così concepito: "Gli alunni degli Ordini e delle Congregazioni religiose possono compiere gli studi filosofico-teologici, di cui al § 1 lett. c, nelle scuole della loro religione (a norma del can. 1365)". Nonostante però le mie ripetute premure, il Sig. Ministro non ha finora accettato nessuna di tali aggiunte, ed il deputato Can. Wohlmuth, anch'egli contrario, mi ha addotto come motivo la solita considerazione della tattica parlamentare, della quale il Governo si serve costantemente per chiedere ciò che desidera e rifiutare ciò che non vuole; ma la ragione vera (come io sospettavo ed ho poi chiaramente compreso da alcune espressioni del Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger) deve invece ricercarsi nel timore che colla eventuale erezione di nuove alte scuole degli Ordini religiosi le Facoltà teologiche nelle Università ed i Licei perdano un numero considerevole di alunni. Mentre pertanto imploro anche su questo punto le venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra, mi permetto di notare come nella stessa città di Monaco i RR. PP. Francescani hanno una completa scuola di filosofia (corso biennale) e di teologia (corso di quattro anni), assai fiorente e già dal tempo del Re Ludovico I riconosciuta dallo Stato. Il Revmo P. Provinciale, da me interrogato, mi diceva testé che i soli Padri, i quali debbono conseguire la laurea per poter ricoprire l'ufficio di Lettori, frequentano la Facoltà teologica dell'Università, mentre che tutti gli altri senza eccezione compiono i loro studi filosofico-teologici esclu-
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sivamente nelle scuole interne dell'Ordine, e poiché la frequenza dell'Università nuoce alla disciplina regolare, mi ha vivamente pregato di adoperarmi affinché colle disposizioni del nuovo Concordato dette scuole non abbiano a correre danno o pericolo. Anche i RR. PP. Redentoristi hanno <in Gars (Baviera)>15 per la provincia della Germania superiore una completa scuola filosofico-teologica con un corso parimenti di sei anni, ove i loro chierici ricevono l'intiera formazione. Tale scuola venne riconosciuta dallo Stato <(bavarese)>16 con decisione ministeriale del 3 Gennaio 1907. L'opposizione del Governo è poi tanto più illogica ed ingiusta, in quanto che proprio esso ha voluto dare la più ampia estensione all'introduzione del paragrafo in discorso, la quale inoltre non fa alcuna distinzione fra Clero secolare e regolare; deve quindi accettarne anche le conseguenze, né può pretendere che gli Ordini e le Congregazioni religiose siano esposte nell'avvenire a vessazioni, in un punto così rilevante, da parte di un sempre possibile Governo ad essi ostile.
Mi sia permesso altresì di notare circa questo capoverso come alle "alte scuole germaniche" sono equiparate, secondo che mi ha assicurato anche recentemente questo Sig. Ministro del Culto, le Università austriache.17 Fra esse gode
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meritata fama la Facoltà teologica di Innsbruck, ove insegnano i RR. PP. della Compagnia di Gesù. Non sarebbe tuttavia forse inutile, che anche ciò risultasse autenticamente da una analoga Nota dichiarativa.
Art. XIV § 3
Secondo il Memorandum l'aggiunta "in senso stretto" dopo la parola "parroci" è nella terminologia tedesca e bavarese affatto superflua. Feci nondimeno notare al Sig. Ministro che lo stesso non può dirsi per le lingue latina ed italiana, e citai al riguardo il canone 451 § 2, secondo il quale parochorum nomine in iure veniunt anche i vicarii paroceiales, si plena potestate paroceiali sint praediti. Chiesi quindi che, a togliere ogni equivoco, almeno nel testo italiano si dicesse "parroci in senso stretto"; il che è stato ammesso.
Il Memorandum non aveva nemmeno consentito ad accogliere la domanda della S. Sede di costituire le formule troppo generiche "occasionem praebebit" e "in forma usitata" con più chiare e precise espressioni. – Quanto alla prima, non ho mancato di insistere nuovamente presso il Sig. Ministro e, allo scopo di trovare alfine una via di uscita, ho proposto, salvo il giudizio della S. Sede, la seguente redazione, la quale corrisponde in sostanza al sistema bavarese ed è stata accettata:18 "… la Chiesa prima della nomina dei parroci (in senso stretto) comunicherà al Governo i nomi dei candidati; se que-
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sto eventualmente avesse difficoltà, dovrà significarle nel più breve termine possibile". – Quanto alla seconda, confesso all'Eminenza Vostra che, poiché non è possibile di indurre il Governo a dichiararsi vincolato nella presentazione ai benefici dalla terna della rispettiva Curia vescovile, una più precisa determinazione di questo punto nel Concordato stesso riuscirebbe forse, a mio subordinato avviso, piuttosto di nocumento che di vantaggio. Poiché infatti, salvo rare eccezioni, il Ministero è stato sempre solito finora di scegliere non solo uno degli ecclesiastici proposti nella terna, ma il primo di essi, le Autorità ecclesiastiche, in base all'inciso "in forma usitata" potranno sempre appellarsi a questa costante tradizione, mentre che in una più determinata formula il Governo esprimerebbe invece positivamente, come ha fatto nel presente Memorandum e nell'anteriore del 21 Luglio c. a., la sua libertà di scegliere anche fuori della terna. – Prendendo poi atto della dichiarazione del Memorandum, che cioè per l'avvenire "in luogo della nomina governativa subentra la presentazione di un candidato degno ed idoneo", la S. Sede potrebbe forse, a mio umile parere, chiedere l'assicurazione che verrà senz'altro cambiata la terminologia usata finora dal Governo bavarese (come ho avuto ripetutamente occasione di riferire nei miei rispettosi Rapporti), secondo la quale la "presentazione" è detta
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"collazione" del beneficio. – Un altro inciso di questo paragrafo, il quale potrà dar luogo (come mi confessava testé lo stesso Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger) a ben più gravi contestazioni, è il seguente: "I diritti di patronato o presentazione dello Stato,19 fondati su particolari titoli canonici …". Il Governo invero riterrà che tali sono tutti quelli contemplati nell'articolo XI capoversi 1 e 2 del Concordato del 1817, e posteriormente acquisiti in seguito a dotazione di benefici; e se la S. Sede vorrà invece limitarli in base ai genuini principi canonici, sorgeranno con ogni probabilità serie controversie.20 Ma su questo argomento, che ho già in altre occasioni largamente esposto, massime nei miei ossequiosi Rapporti N. 26515 del 14 febbraio e N. 26843 del 10 Marzo c. a., non ho bisogno ora d'intrattenermi più a lungo.21
Con posteriore Nota in data di ieri, il Sig. Ministro del Culto mi ha inviato il nuovo controprogetto di Concordato (nel testo tedesco e nella traduzione italiana), del quale l'Eminenza Vostra troverà parimenti qui accluso un esemplare nell' Allegato III (1). Esso,
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come già il precedente del Gennaio del corrente anno, viene indicato come il "controprogetto dei Ministeri dell'Istruzione (Culto), delle Finanze e degli Esteri", perché, secondo che ebbi già a riferire nel succitato Rapporto N. 26515, l'intiero Gabinetto non si è ancora in nessun modo pronunziato sul medesimo, ed anzi nemmeno lo conosceva <se>22 non forse in modo del tutto vago; ad esso infatti detto progetto non verrà, sottoposto se non dopoché sarà stato raggiunto il pieno accordo fra i sunnominati Ministeri competenti e la S. Sede.
Poiché il S. Padre aveva deciso che le lingue da usarsi nella redazione del patto concordatario siano l'italiana e la tedesca (Dispaccio N. 17738 del 16 Maggio c. a.), mi dichiarai, per evitare ritardi ed errori, pronto a curare io stesso una traduzione italiana. L'offerta fu ben volentieri accettata dal Sig. Ministro del Culto, ed io presentai quindi senza indugio la traduzione medesima, che è stata poi minuziosamente esaminata dal Canonico Wohlmuth e dal Consigliere ministeriale Goldenberger. Ambedue hanno proposto dei piccoli mutamenti indifferenti o secondari, che ho potuto senz'altro eseguire; ma su alcuni altri, da me in nessuna guisa accettati, mi ritengo in dovere di richiamare in modo particolare la superiore attenzione
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dell'Eminenza Vostra.
23 1.) All'Articolo III § 2 le parole "so wird die Staatsregierung … alsbald auf andere Weise für einen entsprechenden Ersatz sorgen" erano state da me esattamente così tradotte: "Il Governo … provvederà senza indugio a rimpiazzarlo con un altro idoneo (insegnante)". Invece nel testo presentato ora dal Sig. Ministro, nonostante tutte le mie insistenze in contrario, si legge "il Governo … provvederà senza indugio 24 una idonea 25 supplenza".26 – Come Vostra Eminenza ricorderà certamente, in occasione delle conferenze sul progetto di Concordato tenutesi nel mese di Gennaio del corrente anno (cfr. citato Rapporto N. 26515), chiesi ed ottenni in questo punto, richiamandomi anche alla Convenzione del 5 Dicembre 1902 relativa alla Facoltà teologica nell'Università di Strasburgo, che alla parola Vertretung fosse sostituita l'altra Ersatz, la quale indica più propriamente remplaçant. Innanzi tutto, infatti, una semplice supplenza sembra marcare troppo il concetto che il professore, dichiarato dal Vescovo diocesano inabile per grave motivo concernente la sua dottrina e la sua condotta morale, rimane malgrado ciò al suo posto, ed inoltre il supplente, per quanto si dica "idoneo", tuttavia fa piuttosto l'impressione di
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un Lückenbüsser, vale a dire di un ripiego, di un insegnante, che di rado possiede veramente tutte le qualità e la preparazione richieste, massime in materie così alte quali sono le teologiche. Malgrado ciò, come già nella traduzione latina erano state dal Governo usate le parole "gubernii ministri quam primum curabunt, ut officium illud ab alio idoneo viro suppleatur" e non furono accettate le altre da me proposte "… curabunt, ut alius idoneus vir in eius locum substituatur (o sufficiatur)" (cfr. citato Rapporto N. 26843), così anche ora nella versione italiana si è voluto persistere nella espressione "supplenza". Il Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger mi disse che ciò era dovuto soprattutto a motivi di bilancio, giacché per nominare un vero e proprio remplaçant, a differenza del semplice supplente, il Ministro dell'Istruzione e del Culto dovrebbe chiedere i necessari fondi al Landtag; ma sembra che una simile richiesta non potrebbe incontrare eccessive difficoltà, una volta che anzi si ha per essa una base nella Convenzione concordataria. Ad ogni modo l'Eminenza Vostra deciderà ora se la formula voluta dal Governo sia tollerabile.
2.) All'Articolo X § 1 lett. b il Governo ha posto dopo le parole "sei Vicari" l'aggiunta "desti-
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nati al servizio del Coro e della Curia diocesana". A mio subordinato avviso, essa non si presta ad alcuna obbiezione, tanto più che trova un riscontro nell'Articolo III capoverso 3 del Concordato del 1817, e sarà anzi accolta con soddisfazione dai Vescovi e dalle Curie.
3.) Sull'articolo XIII § 1 lett. c ho già discorso più sopra nelle mie osservazioni relative al Memorandum. Mi limiterò perciò qui a rilevare che nel testo italiano, per evidente svista, manca, in confronto col tedesco, un intiero inciso, vale a dire le parole "in un'alta scuola germanica27 dello Stato". La traduzione italiana completa sarebbe quindi la seguente: "abbiano compiuto con successo gli studi filosofico-teologici prescritti dalla Chiesa in un'alta scuola germanica dello Stato od in un'alta scuola germanica vescovile, la quale soddisfi alle disposizioni del can. 1365 del Codice di diritto canonico, od in un'alta scuola Pontificia in Roma.
4.) All'Articolo XIV § 2 la formula proposta dal Governo stesso nel Memorandum "salva la conferma a norma del can. 177 (§ 2) del Codice di diritto canonico"28 è stata ora nel testo tedesco ed italiano del controprogetto sostituita coll'altra "salvo29 il disposto del can. 177 del Codice di diritto canonico". Il cambiamento sembra a prima vista indifferente; tuttavia esso potrebbe
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fare una certa difficoltà, se si rifletta che il citato canone al § 1 dispone: "Electus, si electio confirmatione indigeat, …"; non risulterebbe quindi nella nuova redazione del Governo, se non erro, del tutto chiaramente la necessità della conferma.
Acciocché, poi, il nuovo controprogetto di Concordato fosse il più possibile completo, e venissero così risparmiati ulteriori indugi, proposi anche che si ponesse fin da ora la introduzione e l'articolo finale. Questo nei Concordati riguarda di regola lo scambio delle ratifiche; ma poiché il Governo bavarese, a differenza di quanto si suol fare ordinariamente, desidera che la firma abbia luogo soltanto a cose totalmente terminate, vale a dire dopo l'approvazione del Landtag, è stata scelta la formula dell'attuale Articolo XVI, cui si è dovuta pure corrispondentemente adattare l'introduzione.30
In fine di questo rispettoso Rapporto mi sia permesso – spinto dal desiderio di evitare che l'edificio del Concordato, costruito con tanta pena e difficoltà, abbia ad essere, prima di giungere a termine, minacciato da colpi imprevisti, – di richiamare nuovamente la superiore attenzione dell'Eminenza Vostra
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sull'articolo XII relativo alla circoscrizione delle Provincie ecclesiastiche e delle diocesi. Col venerato Dispaccio N. 21475 del 3 Settembre scorso l'Eminenza Vostra si degnava di comunicarmi al riguardo preziosi schiarimenti ed istruzioni; la situazione tuttavia sembra siasi ora complicata in seguito al movimento separatista nella Renania e nello stesso Palatinato bavarese. Le notizie invero giuntemi da varie fonti, anche non tedesche, tenderebbero a far credere che esso abbia avuto l'appoggio delle Autorità francesi; ma, pur ammettendo che queste mantengano, come ha dichiarato il Sig. Poincaré, un'attitudine di stretta neutralità, è manifesto (e, sotto un certo punto di vista, comprensibile) che la Francia segue il movimento anzidetto con particolare simpatia. Se dunque il Governo francese, già in vista della sola questione della Sarre, la cui soluzione non dovrebbe aver luogo, secondo il trattato di Versailles, se non in tempo ancora remoto, credette di indirizzare su tale argomento alla S. Sede una Nota "vivace", è da presumere che esso molto maggiore irritazione proverebbe attualmente, dopoché cioè sono state, sia pure con esito tuttora incerto e non senza contrasti, proclamate nelle sunnominate regioni Repubbliche indipendenti. Ne sembra che
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potrebbe al riguardo giovare ormai più la clausola "salvo le piccole modificazioni ecc.", giacché si tratterebbe al presente di un territorio abbastanza esteso, vale a dire della diocesi di Spira, la quale fa parte della provincia ecclesiastica di Bamberga. Siccome, poi, il progetto di Concordato sarà reso di pubblica ragione, quando verrà sottoposto al Landtag, ossia ancor prima della definitiva conclusione, è, se non m'inganno, da temere non solo che il Governo francese presenterebbe alla S. Sede ancor più vive rimostranze, ma che anche la stampa da esso ispirata attaccherebbe il Concordato, mettendo la S. Sede stessa in una ben delicata situazione. La cosa, del resto, potrebbe tanto più difficilmente passare inosservata, in quanto che i deputati cattolici, i quali nel Landtag dovranno difendere il relativo progetto, cercheranno naturalmente di dare il massimo rilievo alle concessioni, che lo Stato bavarese ha ottenuto dalla S. Sede, fra le quali verrà rappresentata come la più importante politicamente, soprattutto nelle attuali circostanze, quella concernente la circoscrizione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi in rapporto al Palatinato ed alla Sarre. D'altra parte, una volta posta pubblicamente la questione sot-
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to il punto di vista nazionale, non sarebbe più, se non erro, in alcun modo possibile di ottenere, od anche soltanto di chiedere la più lieve modificazione nel testo dell'articolo in discorso al Governo bavarese, il quale lascerebbe piuttosto tutto naufragare. In considerazione di tale pericolo, mi sono più volte domandato se, dappoiché il progetto di Concordato dovrà (salvo complicazioni) divenire fra breve noto al pubblico, non sarebbe per avventura utile che la S. Sede, in via strettamente riservata e puramente confidenziale, preparasse in precedenza il terreno presso il Governo francese, dissipandone le eventuali obbiezioni. Già la circostanza stessa di una siffatta previa apertura amichevole lo disporrebbe (giova sperarlo) meno sfavorevolmente che una inattesa pubblicazione; inoltre le opportune spiegazioni date al tempo stesso in proposito, come, ad esempio, che con detto articolo (secondo quanto notava l'Eminenza Vostra nel sullodato Dispaccio) non si escludono mutazioni di circoscrizioni ecclesiastiche nell'ipotesi di un cambiamento di confini politici, varrebbero a calmare la suscettibilità del menzionato Governo. In tal guisa al momento della pubblicazione del progetto non vi sarebbe in questo punto pericolo di seri conflitti o di dannose polemiche. Sottopongo intiera-
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mente le suesposte riflessioni, qualsiasi conto esse meritino, al giudizio dell'Eminenza Vostra, cui sarei in ogni caso profondamente riconoscente, se volesse degnarsi di significarmi, per mia norma, le intenzioni della S. Sede in così spinosa materia. Dal canto mio, in considerazione della delicatezza dell'argomento, e per lasciare eventualmente aperta una qualche via di uscita, ho sempre omesso di esprimere nelle mie Note scritte l'accettazione da parte della S. Sede dell'articolo in questione (Dispaccio N. 4445 del 2 [sic] Giugno 1922 e N. 17738 del 16 Maggio c. a.), la quale quindi è stata sinora soltanto tacita. La forma inoltre dell'articolo stesso sembra essa pure alquanto difettosa, giacché vi si legge "L'attuale costituzione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi non sarà cambiata", senza indicare espressamente dove. Nel Concordato del 1817 (Art. II capov. 1) si aveva: "Sanctitas Sua, servatis servandis, Bavariae Regni dioeceses sequenti ratione constituet"; analogamente potrebbe forse ora chiedersi per il nuovo progetto l'aggiunta delle parole "dello (o nello) Stato bavarese", le quali pure, se non m'inganno, servirebbero in qualche modo a calmare le apprensioni del Governo francese, giacché il Palatinato od il territorio della Sarre, una volta staccati, non farebbero più parte dello Stato
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bavarese.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)Il testo italiano contiene numerosi errori di trascrizione, i quali naturalmente dovranno essere corretti.
1An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "in tutta libertà".
2An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "alla quale lista si avrà uno speciale riguardo".
3Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
4Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
5An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "terrà conto della posizione".
6"di fronte agli" hds. von Borgongini-Duca durchgestrichen und hds. vermerkt: "in confronto ad".
7Hds. seitlich von Borgongini-Duca vermerkt: "1º non rappresentano un meglio – (essendo peggio); 2º non esistono nazioni più favorite di fronte alla S. Sede; 3º [usufruissero quando vedessero che convenga]".
8An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "si approva il testo".
9An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "– Dato: Stellen = posto, mansioni, impiego".
10An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "si ripeta la nota all'atto dello scambio".
11An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "ad ogni Istituto pareggiato come si è detto".
12An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "Se non vuole lasciamo perdere".
13An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "non insistere".
14An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "un giorno le scuole dei frati si metterranno sotto le ditte vescovili".
15Hds. eingefügt von Pacelli.
16Hds. eingefügt von Pacelli.
17An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "non si faccia".
18An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "nomi e notizie personali".
19An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "provenienti da".
20An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "chiudere un occhio".
21"ho già […] a lungo" hds. von Borgongini-Duca am linken Seitenrand angestrichen.
22Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
23An dieser Stelle hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, vermerkt: "Può andare".
24An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "in altro modo"
25An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "rispondente".
26An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "surrogato".
27"germanica" hds. von Borgongini-Duca gestrichen und hds. eingefügt: "tedesca".
28An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "in conformità".
29"salvo" hds. von Borgongini-Duca unterstrichen.
30An dieser Stelle hds. von Borgongini-Duca vermerkt: "esigere le firme dei ministri competenti".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 07. November 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 413, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/413. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.