Dokument-Nr. 4138
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 08. Juni 1921

Regest
Pacelli übermittelt den zweiten Teil der Denkschrift des bayerischen Kultusministers Matt vom 28. Mai 1921 zum Bayernkonkordat. Die Denkschrift behandelt auf der Basis der laufenden Verhandlungen um ein Reichsschulgesetz die Punkte der Pacelli-Punktation II vom 4. Februar 1920 zur Schulfrage: IV., Teil 1 (Der Religionsunterricht bleibt in allen Mittelschulen ordentliches Lehrfach), VIII. (In allen Gemeinden, in denen es die Erziehungsberechtigten beantragen, müssen katholische Volksschulen errichtet werden, insoweit eine genügende Schülerzahl dafür angemeldet ist), IX. (In allen Volksschulen bleibt der Religionsunterricht im bisherigen Umfange ordentliches Lehrfach. Den Schülern der Volksschulen wie der höheren Lehranstalten muss Gelegenheit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten gegeben werden) und X. (Die Aufsicht über den Religionsunterricht und das religiös-sittliche Leben an den Volks- und Mittelschulen steht dem Diözesanbischof zu. Er übt es entweder direkt in eigener Person oder durch seine Beauftragten aus. Der Bischof legt auf Grund der gemachten Beobachtungen seine Beanstandungen oder Anträge der Staatsregierung vor, die das Notwendige zur Abhilfe veranlasst).
Pacelli gibt die Anmerkungen Matts wieder und merkt an, dass diese unter dem Aspekt der Konformität mit den Bestimmungen der Reichsverfassung sehr begründet seien. Deswegen überarbeitete er die genannten Punkte und legte sie dem Kultusminister vertraulich vor, der nach einer ersten Lektüre im Wesentlichen einverstanden war. Die neuformulierten Punkte lauten wie folgt. Punkt IV. (erster Teil): Der Religionsunterricht bleibt im mittleren und höheren Schulwesen ordentliches Lehrfach im bisherigen Umfang. Punkt VIII.: In allen Gemeinden, in denen die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten es beantragen, müssen katholische Volksschulen errichtet werden, insoweit die dafür angemeldete Schülerzahl einen wenigstens in einfacher Form geordneten Schulbetrieb ermöglicht. Punkt IX. (erster Teil): In den Volksschulen bleibt der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach. Der Umfang dieses Unterrichts wird von den kirchlichen Oberbehörden einvernehmlich festgesetzt und basiert auf dem derzeitigen Stand. – In Volksschulen, wo der Religionsunterricht nach dem derzeitig geltenden Recht kein ordentliches Lehrfach ist, kann dieser privat erteilt werden; zu diesem Zweck müssen Schulräume, Beheizung und Beleuchtung auf Kosten des Staates bzw. der Gemeinden bereitgestellt werden. Punkt IX. (zweiter Teil): Den Schülern der Volksschulen wie der mittleren und höheren Lehranstalten muss im Einvernehmen mit den Kirchenbehörden angemessene und genügende Gelegenheit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten gegeben werden. Punkt X.: Die Leitung des Religionsunterrichts an den Volks- und Mittelschulen und die Aufsicht über denselben stehen der Kirche zu. Bei Missständen im religiös-sittlichen Leben der katholischen Schüler sowie bei nachteiligen oder ungehörigen Beeinflussungen derselben in der Schule und besonders bei etwaigen Verletzungen ihres Glaubens oder ihres religiösen Empfindens beim Religionsunterricht haben der Bischof und seine Beauftragten das Recht, die staatlichen Aufsichtsbehörden anzurufen, die das Notwendige zur Abhilfe veranlassen werden.
Pacelli erklärt, dass er in Punkt IV. die Hinweise des Kultusministers befolgt hat. In Punkt VIII. zielt der Einschub "wenigstens in einfacher Form" darauf ab, eine nachteilig extensive Auslegung der im Artikel 146 der Reichsverfassung enthaltenen Bestimmungen zu verhindern. In Punkt IX. (erster Teil) strich Pacelli aus der Formulierung "In allen Volksschulen" das Adjektiv "allen", weil dieses mit der Reichsverfassung unvereinbar sei. Er verwendete die Begriffe "weltliche Schulen" oder "Weltanschauungsschulen" absichtlich nicht, um sie nicht durch ihre Nennung im Konkordat zu legitimieren. Der Ausdruck "nach dem derzeitig geltenden Recht" sollte verhindern, dass zukünftige Gesetzesänderungen diesen Punkt des Konkordats belasten. Die Ergänzung im zweiten Teil des Punkts IX. sollte erreichen, dass die Schüler ihren religiösen Pflichten besser nachkommen können. In Punkt X. musste Pacelli einerseits zwischen Leitung und Aufsicht über den Religionsunterricht, die der Kirche nach Kanon 1381 § l CIC zustehe, und andererseits zwischen Aufsicht über das religiös-sittliche Leben unterscheiden, jedoch durch eine dem Kanon 1381 § 2 CIC angemessene Formulierung. Er konnte aber nur den Bischof und seine Beauftragten nennen, weil ein Hinweis auf die Pfarrer gemäß Kanon 469 CIC den Lehrern wie eine ihnen missliebige Rückkehr des Pfarrers als Schulinspektor erscheinen könnte. Mögliche Angriffe von Kirchengegnern überzeugten Pacelli von der Notwendigkeit des Verzichts auf eine strengere Inspektion der Bekenntnisschulen. Der Nuntius bittet schließlich um Beurteilung dieser und früherer Anmerkungen zum Bayernkonkordat, um die Position des Heiligen Stuhls für die weiteren Verhandlungen genau zu kennen.
Betreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese
Eminenza Reverendissima,
Con Foglio in data del 28 Maggio scorso il Ministro del Culto Sig. Dr.  Matt mi ha rimesso un Pro-Memoria (di cui ho l'onore d'inviare qui acclusa copia all'Eminenza Vostra Reverendissima) contenente la seconda parte delle sue osservazioni ai noti punti da me comunicati in nome della Santa Sede al Governo bavarese il 4 Febbraio dello scorso anno. Esse concernono i punti IV (parte prima), VIII, IX e X, relativi alla questione della scuola. Nel suddetto Pro-Memoria il Sig. Matt si riferisce spesso al nuovo progetto di legge scolastica per il Reich , intorno a cui ho avuto già occasione di riferire all'Eminenza Vostra nel rispettoso Rapporto N. 20721 egualmente del 28 Maggio p.p. "Le mie osservazioni (aggiunge il Sig. Ministro del Culto) partono dal presupposto che que-
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sto progetto, accettato già dal Reichsrat , venga approvato anche dal Reichstag. Non è tuttavia, a mio avviso, escluso che durante le discussioni nel Reichstag si facciano tentativi per introdurvi modificazioni, le quali potrebbero importare un peggioramento a danno della scuola confessionale"< (1) >1.
I succitati punti, ai quali (come ho già accennato) si riferisce il Pro-Memoria del Sig. Matt, erano del seguente tenore:
"IV. (parte prima). L'istruzione religiosa rimane in tutte le scuole medie come materia ordinaria d'insegnamento.
VIII. In tutti i Comuni, nei quali i genitori, o chi per essi, lo richieggano e vi sia per ciò un numero sufficiente di scolari, debbono essere fondate scuole elementari cattoliche.
IX. In tutte le scuole elementari l'istruzione religiosa rimane nella ampiezza finora in uso materia ordinaria d'insegnamento.
Agli scolari degli istituti elementari e superiori deve essere dato modo di adempiere i loro doveri religiosi.
X. La ispezione sull'insegnamento religioso e sulla vita religiosa e morale nelle scuole elementari e medie appartiene al Vescovo diocesano, il quale esercita tale diritto o
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per sé stesso o per mezzo di suoi delegati. Il Vescovo in base alle fatte constatazioni presenta le sue rimostranze o proposte al Governo, il quale farà quanto è necessario per soddisfarle".
Punto IV (parte prima). Circa il punto IV (parte prima) il Sig. Matt dichiara di non avere obbiezioni da muovere ed osserva (il che è esatto) che la parola "rimane" sembra indicare che la istruzione religiosa nelle scuole medie deve essere assicurata nella ampiezza finora in uso.
Punto IX. Per ciò che riguarda le scuole elementari, il Sig. Ministro del Culto, dopo aver ricordato le varie specie di dette scuole contemplate nel summenzionato progetto di legge, nota come fra di esse l'istruzione religiosa è stabilita quale materia ordinaria d'insegnamento nella Gemeinschaftsschule e nella scuola confessionale o Bekenntnisschule, e che quindi quanto a queste può ben essere ammessa la richiesta formulata nella prima parte del punto IX. Per ciò invece che si riferisce alle scuole laiche ed alle Weltanschauungsschulen, non è possibile (prosegue il Sig. Matt) in base alla Costituzione del Reich d'introdurre nel programma l'istruzione religiosa, la quale è esclusa dal concetto e
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dallo scopo delle scuole medesime. L'espressione quindi "in tutte le scuole elementari" dovrebbe essere ristretta in guisa, da comprendere soltanto le due prime specie. Ciò potrà essere anche dalla Chiesa tanto più facilmente tollerato, in quanto che le scuole laiche e le Weltanschauungsschulen si troveranno presumibilmente per la maggior parte nelle città, ove i fanciulli hanno modo di frequentare anche scuole confessionali od almeno Gemeinschaftsschulen con istruzione religiosa. I genitori, che in tali casi scelgono per i loro figli la scuola laica, li farebbero di regola esentare (in base all'articolo 149 capoverso 2 della Costituzione del Reich) dall'istruzione medesima, anche qualora venisse ivi impartita. Del resto il nuovo progetto di legge (§ 4 capoverso 2 n. l e § 2 capoverso 2) non esclude dalla scuola laica l'istruzione religiosa privata fuori programma; ché anzi a tale scopo debbono essere messi a disposizione, alle condizioni e nella misura da stabilirsi nella legislazione dei singoli Stati, i necessari locali con riscaldamento ed illuminazione, tenendo per quanto è possibile in conto i desideri degli interessati. È quindi in facoltà della legislazione anzidetta di soddisfare nei limiti indicati i desideri della Chiesa.
La parte prima del punto IX (continua il Sig. Ministro del Culto) richiede inoltre che l'istruzione religiosa ri-
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manga nella ampiezza sinora in uso materia ordinaria d'insegnamento. L'articolo 149 capoverso 1 della Costituzione del Reich stabilisce che l'istruzione religiosa sarà regolata dalla legislazione scolastica e il § 2 capoverso 1 del nuovo progetto di legge lascia alla legislazione dei singoli Stati di determinare in quale estensione essa dovrà venire impartita nelle Gemeinschaftsschulen. Quanto alle scuole confessionali il progetto stesso dispone soltanto che in esse debbano esser seguiti i programmi di studio generalmente vigenti. Poiché l'ordinamento interno delle scuole in genere è riservato alla legislazione dei singoli Stati, può ben ritenersi che a questa competa di fissare l'ampiezza (vale a dire il numero delle lezioni settimanali) dell'istruzione religiosa così nelle Gemeinschaftsschulen come nelle scuole confessionali.
Ciò non esclude per sé, osserva il Sig. Matt, un impegno al riguardo nel Concordato, ed egli non avrebbe difficoltà di ammetterlo. È tuttavia da rilevare come nelle scuole elementari della Baviera l'estensione dell'istruzione religiosa è ora differente nei diversi distretti, ognuno dei quali ha il suo proprio regolamento e programma scolastico. Mantenendosi la formula proposta
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nella prima parte del punto IX, tali differenze resterebbero fissate per un tempo indefinito. Ciò costituirebbe un inconveniente, tanto più che il Governo bavarese ha in animo di introdurre per le scuole elementari di tutto il Paese un programma scolastico comune, nel quale dovrà essere regolata in modo uniforme, d'accordo colle Autorità ecclesiastiche, anche l'ampiezza dell'istruzione religiosa. Per render ciò possibile, dovrebbe adottarsi in detto punto, a parere del Sig. Ministro del Culto, una redazione nel senso suindicato. In tal modo sarebbe garantito l'interesse della Chiesa per una sufficiente istruzione religiosa ed al tempo stesso verrebbe lasciata al Governo la necessaria libertà di azione per il futuro regolamento della istruzione medesima nelle scuole elementari, come vige già nelle scuole superiori, rispetto alle quali nel punto IV parte prima delle proposte non si muove alcuna obbiezione.
Il Sig. Matt richiama infine l'attenzione sull'articolo 149 capoverso 2 della Costituzione del Reich, secondo il quale la frequenza all'insegnamento religioso e la partecipazione a funzioni e pratiche religiose dipende dalla dichiarazione di volontà di coloro, che hanno il diritto di decidere sull'educazione religiosa del fanciullo. Questa disposizione non potrebbe venire in alcun modo ri-
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stretta anche qualora si ammettessero nel Concordato i punti IV parte prima e IX parte prima.
Contro la parte seconda del punto IX il Sig. Ministro non ha da opporre alcuna difficoltà. Il nuovo progetto di legge stabilisce al § 3 capoverso 2 n. 4 che "le pratiche religiose in uso presso la rispettiva confessione debbano essere ammesse, salva la prescrizione dell'articolo 149 capoverso 2 della Costituzione del Reich, e senza pregiudizio del regolare funzionamento scolastico". Oltre a ciò ben può essere assicurato come sinora nei regolamenti delle varie scuole l'adempimento dei doveri religiosi da parte degli allievi, quando vi sia il consenso degli aventi diritto all'educazione o degli scolari stessi, che secondo la Costituzione bavarese abbiano già raggiunto la maggiore età nei riguardi della religione.
Punto VIII. Per ciò che concerne la erezione delle scuole elementari confessionali, il Sig. Matt rileva che essa è bensì prevista nel nuovo progetto di legge, però in parte sotto condizioni diverse da quelle proposte nel punto VIII, come apparisce dai §§ 6-14 e 16 del progetto medesimo. In questo la restrizione essenziale consiste in ciò che tale erezione non deve arrecare pregiudizio al regolare fun-
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zionamento della scuola, sul cui concetto il § 9 dà alcune indicazioni concrete. Poiché la ulteriore determinazione verrà lasciata al diritto degli Stati particolari e l'ultima decisione nei casi singoli sarà probabilmente di competenza del tribunale amministrativo del Reich, il Governo bavarese, nell'emanare la legge scolastica in esecuzione di quella del Reich, come pure negli altri decreti esecutorii, avrà cura di tener conto, per quanto è possibile, della volontà dei genitori o di chi per essi circa la istituzione di scuole confessionali, tanto più che finora in Baviera la scuola confessionale aveva costituito per legge la regola e la grande maggioranza della popolazione è attaccata a questa specie di scuola.
Non vi è quindi (conclude il Sig. Matt) alcuna obbiezione di massima contro quanto si domanda nel punto VIII. Solamente si dovrebbe scegliere una formula alquanto restrittiva, la quale tenesse conto dell'articolo 146 capoverso 2 della Costituzione del Reich, come, ad esempio, la seguente: "in quanto le disposizioni del diritto del Reich non vi si oppongano".
Punto X. Il punto X non offre, a parere del Sig. Ministro del Culto, difficoltà, in quanto richiede il diritto d'ispezione della Chiesa sull'insegnamento religioso , naturalmen-
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te ristretto a quelle scuole, nelle quali viene impartito, vale a dire nelle scuole superiori che lo comportano, e, per ciò che riguarda le elementari, nelle scuole confessionali, nelle Gemeinschaftsschulen, e nelle scuole laiche, in cui, come si è accennato, esista l'insegnamento religioso privato. Per ciò poi che concerne l'estensione di tale ispezione alla vita religiosa e morale nelle scuole elementari e medie, le prossime discussioni del Landtag circa un progetto di decreto relativo all'assistenza, alla direzione ed alla ispezione nelle scuole elementari costituiranno la pietra di paragone per conoscere se sia possibile di ottenerla. Questo progetto, infatti, attribuisce al delegato delle superiori Autorità ecclesiastiche la sorveglianza non solo dell'istruzione religiosa della propria confessione, ma altresì della educazione religiosa e morale degli scolari appartenenti alla rispettiva comunanza, ed il diritto di ricorrere, in caso di eventuali reclami, ai competenti Uffici d'ispezione dello Stato.
Il2 Sig. Matt ricorda altresì a tale riguardo come allorché nel 1867, in occasione della presentazione di un progetto di legge per la scuola elementare, si fece un
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tentativo analogo di sottoporre la vita religiosa e morale all'ispezione della Chiesa, la grande maggioranza della Camera dei deputati lo respinse, mentre il Reichsrat l'approvò. La legge però non fu votata. Anche oggi sembra al Sig. Ministro del Culto che una disposizione concordataria, la quale sottomettesse alla sorveglianza della Chiesa la vita religiosa e morale nelle scuole senza restrizione, non si potrebbe conciliare colla Costituzione del Reich, almeno per ciò che si riferisce alla Gemeinschaftsschule, che comprende bensì l'istruzione religiosa, ma non deve essere una scuola con determinato carattere confessionale, anzi nemmeno una scuola cristiana. L'idea del punto X potrebbe quindi, a parere del Sig. Matt, esprimersi riguardo alla Gemeinschaftsschule forse soltanto in forma negativa, nel senso cioè che le Autorità ecclesiastiche abbiano il diritto di formale ricorso contro gli inconvenienti nella vita religiosa e morale degli scolari cattolici o contro le influenze notoriamente perniciose ed indebite, le quali si esercitassero sugli scolari stessi e dalle Autorità anzidette venissero constatate sia in occasione dell'istruzione religiosa sia anche fuori della scuola, massime se si trattasse di eventuali offese contro i sentimenti religiosi dei medesimi, ed inoltre che i competenti Uffici d'ispezione
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dello Stato vi debbano mettere riparo, allorché tali reclami risultino fondati. Ad una simile disposizione offrirebbe forse un appoggio l'articolo 148 capoverso 2 della Costituzione del Reich, a norma del quale nell'insegnamento delle scuole pubbliche si deve aver cura di non offendere le altrui convinzioni.
Lo stesso vale per le scuole superiori, che, al pari delle Gemeinschaftsschulen, sono aperte a tutti gli scolari senza distinzione di religione, e nelle quali i maestri possono essere chiamati ad insegnare senza riguardo alla loro appartenenza o meno ad una confessione religiosa.3
Quanto, invece, alle scuole confessionali cattoliche il Signor Matt ritiene possibile che si tenga conto della richiesta formulata nel punto X, specialmente in vista della limitazione contenuta nella parte seconda. In esse, infatti, secondo il nuovo progetto di legge, in tutto l'insegnamento si può e si deve aver riguardo alle dottrine ed ai precetti della rispettiva confessione, i libri di testo vi si debbono conformare, le pratiche religiose vi sono ammesse, in altri termini, la vita religiosa e morale forma in certo modo una parte integrante della educazione scolastica. Anche qui, però, dato il carattere essenzialmente
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statale della scuola, la sorveglianza stessa si dovrebbe ridurre, a giudizio del Signor Matt, all'azione del sacerdote nell'istruzione religiosa ed inoltre alle constatazioni che egli potrà fare nell'esercizio del sacro ministero, ecc. In tal modo, da una parte, si salverebbe il disposto dell'articolo 144 della Costituzione del Reich, secondo il quale tutto il complesso della scuola è sottomesso alla ispezione dello Stato e, dall'altra, sarebbe pur sempre assicurato alla Chiesa un conveniente diritto di sorveglianza per quanto concerne l'insegnamento religioso e la vita religiosa e morale. Ed invero nemmeno il punto X delle proposte reclama per la Chiesa il diritto di emanare ordini; il che è esclusivamente riservato agli organi dello Stato.
Ad ogni modo il Sig. Ministro prevede che una concessione in questa materia alla Chiesa, anche soltanto nella misura sopra accennata, incontrerà ostacoli in una considerevole parte del Landtag.
Il Sig. Matt aggiunge infine che le spese derivanti dall'esercizio di un eventuale diritto di ispezione ecclesiastica nelle scuole non dovrebbero essere a carico dello Stato, ma bensì della rispettiva società religiosa.4
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Occorre riconoscere che le surriferite osservazioni del Signor Ministro del Culto hanno dal punto di vista della Costituzione del Reich, un serio fondamento. Mi sono quindi adoperato a preparare una nuova redazione dei punti in questione, la quale tenesse conto delle osservazioni medesime, e l'ho poi oggi stesso mostrata, in via confidenziale e non impegnativa, al Sig. Matt. Questi, dopo averla letta attentamente, mi ha dichiarato che, almeno quanto alla sostanza, non avrebbe obbiezioni da muovere al riguardo.
Detta redazione è del seguente tenore:
"IV (parte prima). L'istruzione religiosa rimane in tutte le scuole superiori e medie (1) come materia ordinaria nella ampiezza sinora in vigore.
VIII. In tutti i Comuni, nei quali i genitori o chi per essi lo richieggano, debbono essere fondate scuole elementari cattoliche, qualora il numero degli scolari ad
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esse iscritti renda possibile un regolare funzionamento della scuola, sebbene in proporzioni modeste.
IX (parte prima). Nelle scuole elementari l'istruzione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento. L'ampiezza di detta istruzione verrà fissata d'accordo colle superiori Autorità ecclesiastiche, prendendo per base lo stato attuale. – In quelle scuole elementari, nelle quali secondo il diritto ora vigente l'istruzione religiosa non è materia ordinaria d'insegnamento, essa potrà essere impartita privatamente, ed a tale scopo verranno messi a disposizione i locali della scuola con riscaldamento ed illuminazione a spese dello Stato o dei Comuni.
IX (parte seconda). Agli scolari degli istituti elementari, medii e superiori deve essere dato, d'accordo colle Autorità ecclesiastiche, modo opportuno e sufficiente di adempiere i loro doveri religiosi.
X. La sorveglianza e la direzione dell'istruzione religiosa nelle scuole elementari, medie e superiori spetta alla Chiesa.
Verificandosi inconvenienti nella vita religiosa e morale degli scolari cattolici, come anche influenze perniciose od indebite sui medesimi nella scuola, ed in
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particolar modo eventuali offese alla loro fede od ai loro sentimenti religiosi nell'insegnamento, il Vescovo ed i suoi delegati hanno il diritto di ricorrere all'Autorità ispettrice dello Stato, la quale avrà cura di mettervi convenientemente riparo."
Nel punto IV l'aggiunta "nella ampiezza sinora in vigore" tiene conto della osservazione del Sig. Matt.
Nel punto VIII l'ultimo inciso "qualora il numero degli scolari ecc." cerca di ovviare, in quanto è possibile, alle difficoltà mosse dal Signor Ministro in base alla Costituzione del Reich. L'inciso "sebbene in proporzioni modeste" (il testo tedesco ha "wenigstens in einfacher Form") tende a prevenire una sfavorevole interpretazione della nota, imprecisa ed elastica espressione della Costituzione del Reich "regolare funzionamento della scuola". Qualora, infatti, in un determinato Comune non fosse possibile, anche a causa del numero degli scolari ad essa iscritti, di avere una scuola elementare confessionale se non con una sola classe, gli avversari della medesima potrebbero senz'altro chiederne la soppressione come contraria al "regolare funzionamento della scuola". Il menzionato inciso mira con una frase circospetta ad evitare tale pericolo.
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Nel punto IX (parte prima) è stata soppressa al principio la parola "tutte" inconciliabile colla Costituzione del Reich; si è però aggiunto un nuovo periodo per assicurare almeno la possibilità di una qualche istruzione religiosa anche nelle scuole laiche e nelle Weltanschauungsschulen. Si è tuttavia evitato di nominare espressamente ed in tal modo quasi di consacrare nel Concordato queste scuole, usando la formula negativa "In quelle scuole elementari, nelle quali secondo il diritto ora vigente l'istruzione religiosa non è materia ordinaria d'insegnamento". Le parole "secondo il diritto ora vigente" vogliono prevenire il pericolo che, qualora la futura legislazione aumentasse il numero delle scuole, nelle quali l'istruzione religiosa non è materia ordinaria d'insegnamento, simile disposizione venga applicata anche all'attuale punto del Concordato.
La parte seconda dello stesso punto IX è stata completata, affine di assicurare ancor meglio che i doveri religiosi possano essere adempiuti dagli scolari in modo sufficiente ed opportuno e di impedire che, ad esempio, sia per essi destinato un tempo meno adatto e conveniente od anche tale da allontanare piuttosto i giovani dalle pratiche medesime.
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Nel punto X si è dovuto necessariamente distinguere la istruzione religiosa, la cui sorveglianza e direzione è attribuita alla Chiesa (can. 1381 § l) dalla ispezione sulla vita religiosa e morale nelle scuole in generale. Per questa si è scelta una formula più cauta, la quale però sembrami subordinatamente che salvi, quanto alla sostanza, i diritti ed i doveri dell'Autorità ecclesiastica (can. 1381 § 2). Avrei in essa bramato nominare espressamente, oltre il Vescovo ed i suoi delegati, anche i parroci, in conformità del can. 469; ma, a quanto ho potuto apprendere, la cosa solleverebbe difficoltà ed agitazioni, giacché i maestri vi vedrebbero un tentativo di far rivivere in qualche modo l'antico e da loro aborrito sistema, nel quale erano soggetti <che li assoggettava>5 al parroco come ispettore scolastico. Inoltre per la scuola confessionale in particolare avrebbe forse potuto proporsi una disposizione speciale con più stretto e positivo diritto di ispezione; ma, mentre, da un lato, essa non sarebbe di maggiore efficacia pratica, attirerebbe, dall'altro, ancor più sulla scuola anzidetta l'odiosità e gli attacchi degli avversari, i quali ne approfitterebbero per rappresentarla come intieramente asservita alla Chiesa.
Ad ogni modo, sottopongo intieramente le surrife-
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rite osservazioni e proposte al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra, pregandola di farmi conoscere, sia su queste, come intorno alle precedenti cui riferivasi il rispettoso Rapporto N. 17896 dell'11 Settembre 1920, la mente precisa della S. Sede per l'ulteriore svolgimento delle trattative; ed in tale attesa, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1) In fine del succitato Foglio il Signor Matt promette di occuparsi ulteriormente con ogni zelo della questione del Concordato e d'inviare fra breve la continuazione delle sue osservazioni.
(1) Le scuole, che si dicevano prima medie (ad esempio, il Ginnasio), si chiamano ora superiori; siccome però alcune poche hanno conservato il loro antico appellativo, mi è sembrato opportuno, per ogni buon fine, di menzionarle ambedue.
143r, oberhalb des Briefkopfes hds. von unbekannter Hand notiert: "Sommario n. II VI", am linken oberen Seitenrand: "L' 8910".
1Hds. eingefügt von Pacelli.
2Passus "Il Sig. Matt" bis "una scuola con determinato" (fol. 147v) hds. von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger.
3Passus "Lo stesso […] confessione religiosa" hds. von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger.
4Passus "Il Sig. Matt […] società religiosa" hds. von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger.
5Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 08. Juni 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4138, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4138. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.