Dokument-Nr. 4146
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 05. April 1922

Regest
Pacelli übersendet den fünften Teil der Anmerkungen des bayerischen Kultusministers Matt zu den Punkten XII bis XV der sogenannten Pacelli-Punktation II für das zukünftige Konkordat mit Bayern sowie ein Schreiben des bayerischen Finanzministers Krausneck an den Kultusminister.
Der Nuntius paraphrasiert fast vollständig Matts größtenteils negative Antwort zu den die wirtschaftliche Situation der bayerischen Kirche betreffenden Punkten und führt anschließend seine generellen Beobachtungen an. So neigt der Kultusminister Pacellis Auffassung nach dazu, sich bei den Staatsleistungen an die Kirche strikt an die Vorgaben der Weimarer Reichsverfassung zu halten und darüber hinausgehende Leistungen abzulehnen. Auch tendiert er dazu, ungelöste oder strittige Fragen zu Ungunsten der Kirche zu entscheiden. Während Matt darauf hinweist, dass die Protestanten das Prinzip der Parität in Bayern fordern werden, betont Pacelli, dass dies im Fall der auf die Säkularisation und das Konkordat mit Bayern von 1817 zurückgehenden Rechtstitel nicht angebracht ist. Des Weiteren macht der Nuntius darauf aufmerksam, dass Matt Zugeständnisse des Staats in wirtschaftlichen Fragen eindeutig vom Entgegenkommen des Heiligen Stuhls in anderen Bereichen abhängig macht. In diesem Kontext wiederholt Pacelli die hohe Bedeutung der genannten Punkte.
Auf Grundlage dieser generellen Beobachtungen zu Matts Kritik überarbeitete Pacelli die genannten Punkte, wobei er zwei Kriterien zugrunde legte. Erstens nahm er den Vorschlag Matts und Krausnecks auf und listet nun konkrete Staatsleistungen auf anstatt allgemeine Prinzipien zu formulieren. Dabei ging er aus verhandlungstaktischen Gründen von den Leistungen aus, die im Konkordat von 1817 festgelegt wurden. Zweitens reduzierte er die Grundsätze der Ablösung auf eine allgemeinere Formel, die die wirtschaftliche Zukunft der bayerischen Kirche dennoch garantiert. Schließlich übersendet Pacelli eine entsprechend diesen beiden Kriterien überarbeitete Version der genannten Punkte.
Betreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese (Punti XII, XIII, XIV e XV)
Eminenza Reverendissima,
Il Sig. Ministro del Culto Dr. Matt mi ha fatto pervenire la quinta parte delle sue osservazioni circa il progetto di Concordato bavarese, concernenti i punti XII, XIII, XIV e XV. L'Eminenza Vostra Reverendissima troverà qui accluso il relativo Promemoria nell'originale tedesco (Allegati I e II ) insieme ad una lettera del Sig. Ministro delle Finanze Dr. Krausneck al Ministro del Culto in data del 28 Febbraio del corrente anno sullo stesso argomento ( Allegato III ).
Punto XII.
"Lo Stato bavarese adempierà anche per l'avvenire verso la Chiesa cattolica i suoi obblighi di prestazioni
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finanziarie fondati su legge, contratto o particolare titolo giuridico. Come titoli giuridici vengono, fra gli altri, espressamente annoverati la consuetudine, il Concordato del 1817 ed i diritti patrimoniali della Chiesa riconosciuti dallo stesso Reichsdeputationshauptschluss . Nello svincolo delle anzidette prestazioni lo Stato bavarese terrà conto del mutato valore del denaro e dei bisogni attuali, e in particolare resteranno comprese anche le prestazioni cosiddette facoltative e revocabili. Inoltre nello svincolo verranno prese in considerazione anche quelle obbligazioni concordatarie, che non sono state sinora in tutto od in parte adempiute.
Lo svincolo avrà luogo in una forma tale, che escluda un rapido deprezzamento.
Le obbligazioni di diritto privato rimangono conservate e non saranno svincolate.
Punto XIII.
"Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, sono lasciati gratuitamente alla Chiesa in uso perpetuo ed illimitato. Lo Stato continuerà a sostenere nella misura osservata finora le spese di manutenzione ed in caso di bisogno provvederà anche alla ricostruzione
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degli edifici."
Il Sig. Ministro, dopo aver riprodotto gli articoli 138 capov. 1 e 173 della Costituzione del Reich (l) ed il § 18 capov. IV e V della Costituzione bavarese (2), osserva, come le disposizioni ivi contenute offrono una sufficiente garanzia per le prestazioni obbligatorie dello Stato bavarese, fondate su legge, convenzione o speciale titolo giuridico. Nelle trattative per il Concordato del 1817 non fu-
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rono a tale riguardo richieste garanzie contrattuali generali, ma vennero ivi fissate soltanto le singole obbligazioni dello Stato. Invece (nota il Dr. Matt) l'impegno, che ora si esige, avrebbe un contenuto generale e, massime colla formula proposta: "Come titoli giuridici vengono, fra gli altri, espressamente annoverati...", si imporrebbero allo Stato bavarese obblighi contrattuali assai più estesi. Inoltre lo stesso periodo secondo del punto XII darebbe una interpretazione autentica dei concetti "legge, convenzione o speciale titolo giuridico" in rapporto alle prestazioni dello Stato alla Chiesa, mentre l'articolo 138 della Costituzione germanica riserva detta interpretazione in primo luogo ad una legge del Reich. Per questi motivi il Sig. Ministro ritiene assai dubbio che un testo così generale, come quello proposto, venga accettato dal Landtag .
Per ciò che concerne i singoli titoli giuridici particolarmente indicati nel citato periodo secondo del punto XII, il Dr. Matt rileva che nella discussione del progetto di Costituzione del Reich venne respinta la proposta di aggiungere la parola Herkommen (consuetudine) nel succitato articolo 138 capov. 1 (cfr. i rapporti stenografici delle sedute dell'Assemblea nazionale costituente in Weimar 1919, pag. 1664 A, 2160 D. 1654 D 2160 B(3)). Il concetto
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di "consuetudine" è, a parere del Sig. Ministro, ambiguo e darebbe certamente spesse volte luogo nella esecuzione del Concordato a dubbi e complicazioni. – Il Reichsdeputationshauptschluss è, secondo l'opinione della Baviera e di altri Stati interessati, per sé soltanto un atto concluso fra Stati; le sue disposizioni non obbligano quindi i singoli Stati contraenti se non a norma degli atti interni dagli Stati stessi eventualmente emanati in via legislativa od altra simile per metterle ad esecuzione. In mancanza di tali atti non sono derivati da quell'istrumento contrattuale per le persone giuridiche ecclesiastiche interessate titoli giuridici subiettivi di fronte allo Stato bavarese. Se ora si includesse nel Concordato quale titolo giuridico il Reichsdeputationshauptschluss, esso costituirebbe, – stante le numerose oscurità di quel trattato di pace conchiuso oltre cento anni or sono, – come per il passato così anche nell'avvenire, una fonte di continue contestazioni e difficoltà nella esecuzione del futuro Concordato. – Il Sig. Ministro aggiunge anzi che non sarebbe opportuno di rimandare nella nuova Convenzione come a titolo giuridico neanche all'antico Concordato del 1817, ma piuttosto dovrebbero regolarsi i relativi punti in una forma nuova, la quale escluda ogni dubbio,
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indicando espressamente e separatamente le prestazioni concordatarie finora vigenti col loro rispettivo contenuto da determinarsi nuovamente nelle pendenti trattative.
Il Sig. Ministro quindi concludendo propone di porre nel Concordato, – in luogo della formula generale adottata nel punto XII del progetto in esame, – esattamente le singole specie di prestazioni dovute dallo Stato; il che renderebbe la cosa più chiara e di più semplice esecuzione.
Il Dr. Matt passa quindi a parlare delle "prestazioni cosiddette facoltative e revocabili" ed afferma che la questione, se convenga di riconoscerle per l'avvenire come obbligatorie, secondo che si richiede nel punto XII, riguarda in prima linea il Landtag, cui spetta il diritto di approvare le spese del bilancio dello Stato. Fra quelle contribuzioni si annoverano particolarmente anche i supplementi di congrua per il clero avente cura d'anime. Il carattere facoltativo e revocabile di tali prestazioni è stato finora sempre espressamente asserito, ed anche di recente gli aumenti delle medesime vennero approvati soltanto colla riserva che con ciò non rimarrebbe alterata la loro natura giuridica(4). Il Sig. Mini-
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stro considera per conseguenza come sommamente incerto che si trovi nel Landtag una maggioranza disposta a riconoscere per l'avvenire le più volte menzionate prestazioni come obbligatorie, tanto più che si tratta di somme assai elevate e che allora anche i ministri protestanti dovrebbero avere lo stesso trattamento. Una simile richiesta potrebbe quindi mettere in pericolo l'intiero Concordato. Che se malgrado ciò la Santa Sede credesse necessario di insistere, perché detta questione sia compresa nelle pendenti trattative concordatarie, il Governo dovrebbe riservarsi di discuterla, prima di prendere una determinazione al riguardo, coi capi dei partiti del Landtag, affine di indagare se una tale disposizione avrebbe probabilità di essere approvata. Nel qual caso sarebbe, sempre a parere del Sig. Ministro, importante di poter significare subito ai capi dei partiti medesimi come la S. Sede da parte sua accolga i desideri, che il Governo bavarese proporrà relativamente al Concordato.
La ragione di competenza, addotta più sopra riguardo alla interpretazione dei concetti di legge, convenzione o speciale titolo giuridico, e rilevata, fra gli altri, anche dal rinomato giurista Anschütz nella sua edizione manua-
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le della Costituzione del Reich (art. 173 nota), non può (continua il Dr. Matt) non essere tenuta in conto altresì rispetto alla inclusione nel Concordato della questione dello svincolo delle prestazioni dello Stato, prima che ne siano fissati i principii a norma dell'articolo 138 della Costituzione del Reich; essa verrebbe, d'altronde, con ogni probabilità fatta valere dal Governo centrale, tanto più che questo ha già iniziato i lavori per la determinazione dei principii anzidetti.
Ritiene inoltre il Sig. Ministro che anche ragioni di opportunità sconsiglino la inclusione nel Concordato della questione in parola. Nel Landtag invero non mancherebbe certo chi farebbe rilevare che non si vede alcun motivo impellente per legarsi in quella materia prima della emanazione dei principii relativi allo svincolo da parte del Reich, contraendo obblighi più ampii di quelli che saranno da questo a suo tempo determinati e verranno assunti dagli altri Stati, e ciò mentre la situazione è tale, che non permetterà per un tempo indefinito l'attuazione dello svincolo medesimo. Se un giorno si addiverrà realmente a siffatto svincolo, le trattative al riguardo dovranno essere condotte, in mancanza di un soggetto unico di diritto da parte della Chiesa, non complessivamente,
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ma per ogni singola prestazione coi legittimi rappresentanti del rispettivo ente ecclesiastico. In tal guisa, e poiché gli obblighi di prestazione dallo Stato sono basati su motivi assai svariati, i negoziati per lo svincolo si suddivideranno in numerose trattative particolari. Ora queste sarebbero rese più difficili o riuscirebbero assai svantaggiose per lo Stato, se il Concordato imponesse ad esso un obbligo generale e che si prestasse a larghe interpretazioni. Senza dubbio nel Landtag verrebbero mosse simili obbiezioni; il che metterebbe in pericolo la conclusione definitiva del Concordato.
Il Dr. Matt crede quindi opportuno di non toccare nel Concordato le questioni riguardanti lo svincolo, o tutt'al più di farne menzione soltanto con una formula generale, dicendo, ad esempio, che, in caso di svincolo di diritti patrimoniali ecclesiastici, gl'interessi della Chiesa saranno tutelati mediante corrispondenti compensi.
Per le suesposte considerazioni stima il Sig. Ministro che dovrebbero essere soppresse anche le disposizioni del punto XIII, le quali si riferiscono egualmente alla materia dello svincolo.
Riguardo allo stesso punto XIII, e pur prescindendo
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dalla suaccennata questione di competenza, osserva il Sig. Matt come, anche nei casi in cui lo Stato ha finora provveduto alla manutenzione di un edificio o di una parte di esso, non si può parlare senz'altro di un obbligo dello Stato medesimo al riguardo. Occorre invero distinguere il caso dell'obbligo della manutenzione di un edificio in senso giuridico, quello della semplice cura dello Stato per la conservazione di un monumento architettonico nel senso dell'articolo 150 della Costituzione del Reich, ed infine quello della manutenzione o meno di un edificio di proprietà dello Stato stesso, lasciata al suo arbitrio e senza obbligo di fronte a terzi; questi diversi casi non si prestano senz'altro ad un trattamento uniforme nella questione dello svincolo. Manca poi il fondamento giuridico per la richiesta trasformazione del godimento finora limitato in uso illimitato, mentre che si aumentano, d'altra parte, gli oneri di manutenzione gravanti sullo Stato. Finalmente dalla formula proposta non apparisce chiaramente (a giudizio del Sig. Ministro) se l'obbligo dello Stato per la costruzione, in caso di bisogno, degli edifici ecclesiastici si restringerebbe ai casi, in cui lo Stato stesso concorreva finora in qualche modo alla manutenzione degli edifici medesimi, o se invece abbraccerebbe tutte le nuove costruzioni necessarie.
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Il Sig. Dr. Matt conclude affermando che gl'interessi della Chiesa a questo riguardo sarebbero sufficientemente salvaguardati, se si adottasse nel nuovo Concordato una disposizione simile a quelle sopra proposte.
Punto XIV.
"Alla Chiesa rimangono garantiti in perpetuo i suoi beni ed i suoi diritti patrimoniali. Essa ne dispone liberamente".
Il Dr. Matt comincia col ricordare come secondo l'articolo 138 capoverso secondo della Costituzione del Reich "la proprietà e gli altri diritti delle società di religione e delle associazioni religiose sui loro istituti, fondazioni ed altri beni destinati a scopi di culto, di insegnamento e di beneficenza, sono garantiti". Un simile concetto trovasi espresso nell'ultimo periodo del § 18 capoverso secondo della Costituzione bavarese.
Le due succitate disposizioni, osserva il Sig. Ministro, proteggono le società di religione (Religionsgesellschaften) e le associazioni religiose, e con ciò anche gli Ordini e le Congregazioni religiose (geistliche Gesellschaften)(5), dal-
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la confisca dei loro beni e da pregiudizi nei loro diritti patrimoniali, in modo non assoluto, ma soltanto relativo, vale a dire unicamente dalla privazione dei medesimi senza indennità. Nel rimanente i beni ecclesiastici soggiacciono come gli altri alle restrizioni ammesse dalla Costituzione. Per conseguenza anche il patrimonio della Chiesa, ossia delle persone giuridiche ecclesiastiche esistenti in Baviera, è sottoposto alla espropriazione conformemente all'articolo 153 capoverso secondo della Costituzione del Reich, ed è soggetto alla imposizione di tasse da parte del Reich, dello Stato bavarese e dei Comuni, ecc., a norma delle rispettive leggi. Una garanzia concordataria per i beni ed i diritti patrimoniali delle persone giuridiche ecclesiastiche in Baviera dovrà perciò rimanere nei limiti fissati dalla Costituzione, né potrà concedersi una situazione speciale che oltrepassi detti limiti.
Relativamente alla seconda parte del punto in esame rileva parimenti il Sig. Ministro come anche la indipendenza delle società religiose nell'ordinamento e nell'amministrazione dei propri affari, e quindi pure del loro patrimonio, non è – secondo che risulta chiaramente dal testo dell'articolo 137 capoverso terzo della Costituzione del
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Reich, – assoluta, ma soltanto relativa, vale a dire "nell'ambito del diritto comune". Se le società religiose entrano in rapporti giuridici e si servono a tale scopo delle forme giuridiche esistenti nello Stato e dal medesimo regolate (associazioni, società cooperative, commercio, fondazioni, ecc.), sottostanno allora altresì alle altre prescrizioni dello Stato vigenti al riguardo. Così, ad esempio, se esse danno al loro patrimonio ed alle loro intraprese la forma di fondazioni pubbliche, queste in virtù del § 25 della Costituzione bavarese soggiacciono alla soprintendenza dello Stato rispetto alle fondazioni.
Ciò tuttavia non impedisce, soggiunge il Dr. Matt, che in casi speciali, salva in massima tale soprintendenza, lo Stato rinunzi ad esercitarla a favore di una "libera administratio". È così che già in passato sono stati in Baviera differentemente trattati i beni di fondazione appartenenti alle Sedi vescovili ed ai Capitoli cattedrali, da una parte, e, dall'altra, il patrimonio di fondazione dei benefici e quello ecclesiastico locale. I primi, infatti, salvo il supremo diritto di soprintendenza dello Stato, erano esenti in virtù delle disposizioni concordatarie da una regolare ispezione e godevano
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della "libera administratio". Ciò può essere ammesso anche nel nuovo Concordato. Invece per le fondazioni beneficiali e per il patrimonio ecclesiastico locale era praticata la curatela e la ispezione dello Stato. Il Signor Ministro riconosce nondimeno che la forma della curatela finora in uso non corrisponde più ai tempi attuali e che troppo stretta è pure la ispezione sino ad ora esercitata dallo Stato relativamente al patrimonio ecclesiastico locale; questi beni dovranno essere quindi trattati per 1'avvenire come quelli delle altre fondazioni pubbliche, ed a ciò si provvederà mediante una legge generale sulle fondazioni.
Il Dr. Matt conclude le sue osservazioni sul punto XIV, proponendo la seguente redazione: "Alla Chiesa rimangono garantiti i suoi beni ed i suoi diritti patrimoniali secondo le disposizioni della Costituzione. Essa ne dispone liberamente nei limiti della Costituzione medesima".
Punto XV.
"La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso".
Relativamente al primo periodo di questo punto il Sig.
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Ministro rileva che, se esso riguarda il diritto reclamato dalla Chiesa cattolica d'imporre tasse ai laici, nulla le impedisce di esercitarlo a norma del Codice di diritto canonico coi mezzi che sono a sua disposizione; lo Stato tuttavia non potrebbe prestare la sua cooperazione per la riscossione di esse insieme alle proprie. Che se invece si vogliono intendere le imposte ecclesiastiche ammesse dallo stato, un tale diritto è garantito alle società religiose, le quali siano corporazioni di diritto pubblico o godano dei diritti delle medesime, nell'articolo 137 capoverso 6 della Costituzione del Reich e nel § 18 capoverso III della Costituzione bavarese. Inoltre la Baviera ha già emanato il 27 Luglio 1921 una legge circa la riscossione delle dette imposte ecclesiastiche(6), valida per tutte le confessioni religiose, ed il cui progetto fu in precedenza comunicato alle Autorità ecclesiastiche, affinché potessero esprimere al riguardo le loro osservazioni. Nulla quindi si oppone a che nel Concordato venga assicurata alla Chiesa cattolica la conservazione di una tale facoltà.
Non sembra invece al Dr. Matt possibile l'accettazione del periodo secondo del punto in discorso.
Invero, dopo la promulgazione della Costituzione germanica il diritto di riscuotere imposte dirette, in partico-
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lar modo quella sul reddito, è passato dagli Stati particolari al Reich. Soltanto le imposte reali sono ad essi rimaste. La Baviera poi ha lasciato la cura di amministrare le sue imposte reali agli Uffici del Reich. Se nell'interesse dell'erario bavarese e dell'amministrazione delle sue tasse convenga alla Baviera di ricostituire propri Uffici di finanza, è una questione attualmente non ancora risoluta. Tuttavia, quando anche a ciò si addivenisse, i detti Uffici non si occuperebbero delle imposte del Reich; non potrebbero per conseguenza essere incaricati della esazione delle soprattasse ecclesiastiche aggiunte a queste imposte, ma tutt'al più di quelle riguardanti le imposta bavaresi.
Il Reich, del resto, nel § 19 del Regolamento per le imposte in data del 13 Dicembre 1919 ha previsto che l'amministrazione delle tasse ecclesiastiche debba essere assunta, su domanda delle Autorità ecclesiastiche, dagli Uffici di finanza del Reich (7). Se questo poi voglia estendere tale amministrazione a tutte le operazioni concernenti le tasse medesime ovvero soltanto ad alcune di esse, se l'opera dei suoi funzionari debba essere prestata gratuitamente, od invece dietro compenso e quale, sono tutte questioni, che riguardano il Reich, e le quali quindi non possono essere regolate in una Convenzione fra la Baviera e la Santa Sede. Qualora, tuttavia si verificasse una partecipazione
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degli Uffici bavaresi al riguardo, si può ben contare che la Baviera non prenderà un'attitudine men favorevole di quella del Reich.
Tale è – pur troppo – la risposta (quasi intieramente negativa, massime per ciò che concerne i più importanti punti XII e XIII) del Sig. Ministro del Culto circa il nuovo ordinamento della situazione economica della Chiesa nel Concordato. Sarebbe lungo e superfluo di entrare nell'esame dettagliato della sua esposizione; mi limiterò quindi alle seguenti osservazioni generali:
1°) Il Sig. Ministro tende nella presente questione a limitare gl'impegni dello Stato bavarese strettamente alle disposizioni della Costituzione del Reich, escludendo tutto ciò che, pur senza contraddire alla Costituzione medesima, oltrepassa in qualche modo le disposizioni anzidette od anche quelle eventuali delle future leggi del Reich. Se così fosse, la conclusione di un proprio e separato Concordato bavarese rimarrebbe senza scopo.
2°) Nel Promemoria in esame è pure caratteristica la tendenza a mettersi, in tutte le questioni insolute o controverse (ad esempio in quella relativa alle prestazioni cosiddette facoltative e revocabili), sempre dalla parte
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sfavorevole alla Chiesa. Ora le trattative concordatarie dovrebbero invece servire a chiarire simili questioni di mutuo accordo e con reciproco desiderio d'intesa, e non <a>2 rimandarle od a risolverle sistematicamente a danno della Chiesa.
3°) Che anche i protestanti reclameranno un trattamento simile a quello che verrà fatto agli ecclesiastici cattolici nel futuro Concordato, è pur troppo una conseguenza del principio di "parità" vigente in Baviera. Ma tale principio non dovrebbe impedire di tenere in considerazione i particolari titoli giuridici della Chiesa cattolica in base alla secolarizzazione del 1803 ed al Concordato del 1817.
4°) Il Sig. Ministro lascia chiaramente comprendere come la decisione circa la situazione economica della Chiesa, massime per ciò che riguarda le prestazioni cosidette facoltative e revocabili, dipenderà dall'accoglienza che la S. Sede farà ai desideri del Governo bavarese in ordine al Concordato. Mi sia permesso di rilevare come ciò conferma quanto esposi rispettosamente nel mio ossequioso Rapporto N. 22987 del 18 Gennaio scorso sulla necessità di includere negli attuali negoziati i punti ora in esame.
Avevo pensato sul principio di inviare al Sig. Ministro una speciale Nota, diretta a confutare la sua espo-
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sizione. Considerando, tuttavia, che ciò avrebbe naturalmente provocato delle repliche e trascinato così gli attuali negoziati sul terreno di lunghe e sterili disquisizioni teoriche, le quali ne avrebbero indefinitamente ritardato la conclusione, mi è sembrato più pratico ed opportuno (pur senza omettere di esprimere a questo Sig. Ministro Presidente ed ai Signori Ministri del Culto e delle Finanze la mia sorpresa per così poco conciliante risposta) di ricercare anche questa volta senza indugio una nuova formula, che tenga, in quanto è possibile, conto delle osservazioni del surriferito Promemoria. A tale scopo mi è parso necessario di adottare i due seguenti criteri: 1°) Specificare le singole prestazioni dovute dallo Stato alla Chiesa, in luogo dei principi generali adoperati nella prima redazione. Tale è invero la proposta del Dr. Matt, condivisa egualmente dal Sig.  Ministro delle Finanze Dr. Krausneck, il quale nella succitata lettera del 28 Febbraio p. p. così scrive: "Più semplice si presenta la questione, in quanto concerne le prestazioni dello Stato derivanti dal Concordato del 1817 (cfr. specialmente l'articolo IV). Nell'interesse della chiarezza dovrebbe essere espressamente indicato nella nuova Convenzione quali di dette prestazioni debbano ancora essere mantenute, ed in quale ambito, tenendo presente il complessivo risultato delle tratta-
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tive". – Una tale enumerazione poteva alla sua volta compiersi in due modi: o riportando nel nuovo progetto gli obblighi dello Stato quali sono determinati nel Concordato del 1817, o presentandoli sotto nuova forma corrispondentemente soprattutto alle recenti leggi sugli assegni del clero del 15 Febbraio scorso (cfr. Rapporto N. 23548 del 12 Marzo p. p.). In seguito a matura considerazione, e dopo avere altresì interrogato in proposito questo Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo e l'ottimo Vicario Generale Mons. Buchberger, nonché alcuni eminenti deputati cattolici, è parso espediente, massime per ragioni tattiche, di adottare il primo sistema. Infatti le prestazioni fissate nel Concordato, mentre rappresentano uno stretto ed incontestabile diritto della Chiesa a norma sia del giure internazionale che della Costituzione del Reich, sono, d'altra parte, incomparabilmente superiori, avuto riguardo al valore della moneta nel 1817, a quelle stabilite nelle succitate leggi. Certamente lo Stato, nella impossibilità di soddisfarle intieramente, domanderà che esse siano ridotte; ma allora diverrà chiaramente manifesto che ciò avviene per benigna concessione della Chiesa, la quale si troverà così nelle trattative in una assai migliore posizione e non sembrerà ricevere, quasi per grazia, dallo Stato ciò che le è invece dovuto a rigore di giustizia. Ciò
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appare tanto più opportuno, in quanto che, come non mancai di rilevare nel menzionato rispettoso Rapporto N. 23548, il Governo ha preteso invece di affermare che le prestazioni concesse nelle predette leggi eccedono quelle obbligatorie previste nel Concordato del 1817. 2°) Ridurre i principi concernenti il futuro svincolo ad una formula ancor più generale, la quale tuttavia costituisca per l'avvenire economico della Chiesa in Baviera una sufficiente garanzia. – Non mi è sembrato invece possibile di sopprimere, almeno per ora, conforme alla richiesta del Sig. Ministro, il punto XIII concernente gli edifici ed i fondi dello Stato adibiti a scopi ecclesiastici; affine tuttavia di formarmi un'idea più esatta dell'importanza e della pratica necessità di questo punto, ho chiesto ai Revmi Vescovi un elenco dei suddetti edifici e fondi esistenti nelle loro rispettive diocesi. Il medesimo punto XIII ha subito intanto esso pure qualche lieve modificazione, ed in particolare, dietro domanda di alcuni Superiori di Ordini religiosi, vi ho aggiunto una espressa menzione anche di questi.
Ciò premesso, ecco la nuova redazione dei punti XII, XIII, XIV e XV, che (salvo eventuali ulteriori emendamenti) sottopongo sin da ora senza ritardo al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra:
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Punto XII.
3 Lo Stato bavarese adempierà sempre verso la Chiesa cattolica i suoi obblighi finanziari fondati su legge, convenzione o particolari titoli giuridici.
In modo speciale verranno pienamente osservate le obbligazioni patrimoniali fissate principalmente nel Concordato del 1817; vale a dire
a) Lo Stato provvederà alla dotazione delle Mense arcivescovili e vescovili in bonis fundisque stabilibus, la cui libera amministrazione spetta agli Arcivescovi ed ai Vescovi, ed i cui redditi annui netti sono calcolati, secondo il valore della moneta nel suddetto anno 1817, a fiorini: 20.000 per l'Arcivescovo di Monaco, 15.000 per l'Arcivescovo di Bamberga, 10.000 per i Vescovi di Augsburg, Regensburg e Würzburg, 8.000 per i Vescovi di Passau, Eichstätt e Spira (art. IV). Tali redditi debbono essere adattati alle presenti circostanze in proporzione dell'aumento del valore dei beni stabili e della diminuzione di quello della moneta. – Ai Vescovi Ausiliari verrà corrisposto l'assegno supplementare previsto nella Convenzione del 1910.
b) Lo Stato è pure tenuto alla dotazione dei Capitoli delle Chiese metropolitane e collegiate <cattedrali>4, lasciata alla libera amministrazione dei medesimi, e del pari costitui-
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ta in bonis fundisque stabilibus, i cui redditi annui netti trovansi fissati nel succitato art. IV del Concordato secondo il valore della moneta nell'anno 1817, e debbono essere egualmente calcolati nelle odierne circostanze secondo i <a norma dei>5 criteri sopra indicati.
Tutti i Capitoli hanno due Dignità (il Preposito ed il Decano); i Capitoli metropolitani contano almeno dieci Canonici, i cattedrali almeno otto; gli uni e gli altri hanno inoltre almeno sei Vicari (art. III).
Per i Canonici, i quali abbiano congiunto <compiuto>6 l'età di settanta anni od altrimenti non siano più abili a prestare il loro servizio, possono essere nominati Coadiutori con o senza diritto di successione, i quali percepiranno gli stessi redditi dei Canonici statutari. Egualmente sarà aumentato secondo il bisogno il numero dei Vicari (art. III)(8)
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c) Lo Stato corrisponderà gli onorari ai Vicari generali ed ai Segretari vescovili, ammontanti, secondo il valore della moneta nel 1817, rispettivamente a fiorini 500 e 200 (art. III).
d) Nel tempo delle vacanze delle Sedi arcivescovili e vescovili, delle Dignità, dei Canonicati, delle Prebende o Vicariati, i suddetti redditi saranno percepiti e conservati a vantaggio delle rispettive Chiese (art. IV).
e) Agli Arcivescovi ed ai Vescovi, alle Dignità, ai Canonici seniori ed ai Vicari parimenti seniori, verrà assegnata una abitazione corrispondente alla loro dignità e condizione (art. IV).
f) Per la Curia arcivescovile e vescovile, per il Capitolo e l'Archivio sarà egualmente destinato un conveniente edificio (art. IV).
g) Ove esistono altri benefici, i medesimi saranno conservati (art. IV).
h) I fondi, i redditi, i beni mobili ed immobili delle fabbriche e delle Chiese saranno conservati, e qualora essi non siano sufficienti per la manutenzione delle chiese stesse, per le spese del culto divino e per gli stipendi dei necessari inservienti, lo Stato supplirà per il resto (art. IV).
i) In ogni diocesi sarà conservato il proprio
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Seminario vescovile, al quale verrà assicurata una congrua dotazione in bonis fundisque stabilibus; in quelle, ove manchi(9), esso dovrà essere senza indugio fondato con eguale dotazione (art. V).
I suddetti Seminari comprendono l'intiero corso di studi per la formazione allo stato ecclesiastico a norma del Concilio Tridentino e del Codice di diritto canonico(10).
k) Agli ecclesiastici emeriti lo Stato provvede de-
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stinando all'uopo case (Emeritenanstalten) con sufficiente dotazione (art. VI).
l) Lo stato assegnerà <d'accordo colla S. Sede>8 una conveniente dotazione ad alcune Case religiose di ambedue i sessi per la istruzione della gioventù, per aiuto dei parroci nella cura delle anime e per l'assistenza degli infermi (art. VII).
m) Lo Stato accorderà convenienti rendite per la erezione e divisione delle parrocchie (art. XII, f), e continuerà a prestare ai sacerdoti aventi cura d'anime i mezzi per la loro decorosa sostentazione.
Qualora si addivenisse allo svincolo delle suddette prestazioni dello Stato verso la Chiesa o ad un nuovo ordinamento delle medesime, gl'interessi della Chiesa verranno assicurati, d'intesa colle Autorità ecclesiastiche, mediante corrispondenti compensi, almeno in guisa che la Chiesa ed il Clero non abbiano effettivamente a subire, né momentaneamente né per il futuro, diminuzioni o danni.
Punto XIII.
Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, (compresi quelli attualmente goduti da Ordini o Congregazioni religiose), sono lasciati gratuitamente alla Chiesa in uso perpetuo ed illimitato. Lo Stato provvederà alla manu-
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tenzione di detti edifici, se ne ha l'obbligo o se lo ha già fatto sinora.
Punto XIV.
I beni dei Seminari, delle parrocchie, dei benefici, delle fabbriche e di tutte le altre fondazioni ecclesiastiche dovranno essere sempre ed integralmente conservati, né potranno venire alienati senza il beneplacito della competente Autorità ecclesiastica. – La Chiesa ha inoltre il diritto di acquistare e possedere nuovi beni, e le cose da lei acquistate saranno parimenti inviolabili (art. VIII).
Punto XV.
La Chiesa cattolica ha diritto di riscuotere imposte sulla base dei registri civili delle tasse.9
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi10
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(l)Articolo 138 capov. 1: "Le prestazioni dello Stato alle società religiose, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici, saranno svincolate in via legislativa dai singoli Stati, su basi che verranno fissate con legge del Reich."
Articolo 173: "Finché non sarà emanata la legge del Reich prevista all'articolo 138, lo Stato continuerà a corrispondere come per il passato <alle società religiose> le sue prestazioni alle società religiose 1, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici".
(2)§ 18 capov. IV: "Sino allo svincolo previsto dalla Costituzione del Reich, rimangono conservate le prestazioni dello Stato, dovute per legge, convenzione o speciale titolo giuridico". – Capov. V.: "Fino allo stesso momento gli edifici ed i fondi dello Stato, i quali attualmente servono a scopi di culto, non possono essere a questo sottratti contro il volere degli interessati". – Cfr. Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919.
(3)Mi sia permesso di osservare qui subito che la ragione, per cui il partito tedesco democratico respinse la proposta anzidetta, fu soltanto perché, come si espresse il deputato Naumann, la parola "consuetudine" sembrava superflua, essendovi già le altre "speciali titoli giuridici" (cfr. i succitati rapporti stenografici, pag. 1654 D).
(4)Cfr. Rapporto N. 21871 del 15 Settembre 1921 circa le nuove leggi sulle imposte ecclesiastiche e sugli assegni per il clero in Baviera.
(5)Per la terminologia cfr. Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919 nelle osservazioni al § l8 della Costituzione bavarese.
(6)Cfr. citato Rapporto N. 21871 del 15 Settembre 1921.
(7)Cfr. il più volte citato Rapporto N. 21871.
(8)Da varie parti, ed anche dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri bavarese Sig. Conte Lerchenfeld, era stata richiamata la mia attenzione sul fatto, che i Capitoli metropolitani e cattedrali sono spesso composti in gran parte di ecclesiastici troppo vecchi per poter prestare efficacemente l'opera loro nell'amministrazione diocesana, massime ora che il lavoro delle Curie diocesane è in continuo aumento. Si era anzi da taluni proposto di pensionare i Canonici avanzati in età od altrimenti non più abili a compiere il loro servizio; ma poiché ciò, a quanto mi è stato riferito, sarebbe riuscito sgradito alla maggioranza dei Canonici medesimi, mi è sembrato più opportuno ed altresì più corrispondente al diritto canonico di provvedere per mezzo di Coadiutori, con o senza diritto di successione, la cui nomina sarebbe naturalmente riservata alla S. Sede (can. 1433).7
(9)È questo il caso della diocesi di Spira, la quale ha soltanto il cosiddetto Seminario pratico per l'ultimo anno destinato alla teologia pastorale, mentre che per tutti i precedenti studi di filosofia e di teologia i rispettivi chierici sono obbligati ad andare qua e là in altre diocesi.
(10)Il Governo bavarese ha preteso di essere obbligato a dotare soltanto il suaccennato Seminario pratico, mentre evidentemente l'articolo V del Concordato, parlando di Seminari "ad normam Sacri Concilii Tridentini" comprendeva l'intiero corso. Lo stesso Seydel, autore liberale, ( Bayerisches Kirchen-Staatsrecht , Freiburg i/Br., 1892, pag. 247) inclina bensì ad escludere i Seminaria minora (Knabenseminarien), perché nel Concordato si parla di adolescentes e non di pueri, ma tuttavia non impugna l'obbligo dello Stato per l'intiero Seminarium maius (Klerikalseminarien).
53r, in der oberen linken Seitenecke hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, notiert: "12, 13, 14, 15"; 53r, mittig am oberen Seitenrand hds. von gleicher unbekannter Hand notiert: "Rapporto B"; 53r, unterhalb der Datumszeile hds. von gleicher unbekannter Hand notiert: "Questo Rapporto va anche stampato per intiero come N. X del Sommario con questo titolo: Rapporto n. 23649 di Mons. Pacelli in data 5 aprile 1922".
1Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
2Hds. eingefügt von Pacelli.
3Der Beginn dieses Absatzes wurde hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, mit einem "X" versehen.
4Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
5Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
6Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
7Die Fußnote wurde hds. von unbekannter Hand gestrichen, vermutlich vom Empfänger.
8Hds. masch. eingefügt.
9Am Ende dieses Absatzes hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, notiert: "*".
10"Dopo di ciò […] di confermarmi" hds. von unbekannter Hand gestrichen, vermutlich vom Empfänger.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 05. April 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4146, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4146. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.