Dokument-Nr. 4150
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 25. April 19222

Regest
Pacelli erinnert daran, dass er dem bayerischen Ministerpräsidenten von Lerchenfeld und dem Kultusminister Matt einen neuen vollständigen Entwurf für ein Konkordat mit Bayern präsentieren muss, was er aber erst kann, sobald er die entsprechenden Instruktionen Gasparris wird vorliegen haben. Um die Zeit zu überbrücken, übersendet Pacelli einen Einleitungs- und einige Schlussartikel zur Prüfung. Als Einleitungsartikel schlägt er vor, Artikel 1 des Konkordats mit Lettland von 1922 zu übernehmen; sollte die bayerische Regierung Einwände erheben, könnte der zweite Teilsatz weggelassen werden, was dann Artikel 1 des Serbienkonkordats von 1914 entspräche. Als ersten Schlussartikel schlägt er vor, Artikel 20 des Bayernkonkordats von 1817 zu übernehmen, als zweiten Schlussartikel Artikel 16 desselben. Um die Unabhängigkeit des Bayernkonkordats zu gewährleisten, regt der Nuntius an, als letzten Schlussartikel eine entsprechende Erklärung der Reichsregierung vom November 1920 aufzunehmen. Abschließend bittet Pacelli im Instruktionen.
Betreff
Sul nuovo progetto di Concordato col Governo bavarese 3
Eminenza Reverendissima,
Dovendo, non appena mi saranno pervenute le venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra Reverendissima circa i miei rispettosi Rapporti N. N. 23649 e 23740 rispettivamente in data del 5 e del 15 corrente, presentare colla maggior possibile sollecitudine al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri Conte Lerchenfeld ed al Sig. Ministro del Culto Dr. Matt un nuovo progetto completo di Concordato, mi sono dato premura di preparare sin da ora anche un articolo d'introduzione ed alcuni articoli di chiusa, che compio il dovere di sottomettere qui appresso al giudizio dell'Eminenza Vostra.
L'articolo d'introduzione potrebbe essere così concepito: "Lo Stato bavarese garantisce il libero e pubblico esercizio della religione cattolica ed il diritto
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della Chiesa di regolare i suoi affari secondo le prescrizioni del diritto canonico". Esso è desunto quasi letteralmente dall'articolo 1º del recente Concordato colla Lettonia. Temo tuttavia che il Governo bavarese solleverà difficoltà contro la seconda parte ("ed il diritto della Chiesa ecc.") e chiederà che vengano aggiunte le parole "nell'ambito del diritto comune" (cfr.  Articolo 137 capoverso 3 della Costituzione del Reich ). Poiché, però, una tale restrizione, enunciante il principio della subordinazione della Chiesa alle leggi del Potere civile, se può essere, in determinate circostanze, dissimulata o tollerata in una disposizione unilaterale dello Stato, sembra inammissibile in un Concordato, parmi che, qualora il Governo insistesse nella medesima, sarebbe più conveniente, affine di evitare lunghe disquisizioni e conseguenti ritardi, di lasciar cadere intieramente la seconda parte surriferita, conservando solo la prima, come nell'articolo I del Concordato colla Serbia del 1914.
In fine, poi, dovrebbero, a mio subordinato avviso, essere posti i tre articoli seguenti:
"I. – Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione dei precedenti articoli o su questio-
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ni per avventura dagli stessi non contemplate, la Santa Sede e lo Stato bavarese procederanno, di comune intelligenza, ad un'amichevole soluzione in armonia col diritto canonico".
Questo articolo riproduce esattamente il 20° del predetto Concordato colla Serbia e corrisponde, in forma mitigata, all'articolo XVII del Concordato bavarese del 1817.
"II. Rimangono abrogate in virtù del presente Concordato tutte le leggi, ordinanze e disposizioni, finora emanate in Baviera ed ancora in vigore, le quali si trovino con esso in opposizione".
In questo articolo è riprodotto il XVI° del succitato Concordato bavarese e sembra non possa dare ragionevolmente luogo a contestazioni.
"III. Le disposizioni del presente Concordato non saranno toccate, senza il consenso della S. Sede, da posteriori leggi del Reich".
Mi è sembrato opportuno, allo scopo di assicurare, per quanto si può, la stabilità, integrità ed indipendenza del Concordato bavarese, di ripetere in questo articolo la dichiarazione rilasciatami già dal Governo di Berlino
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nel Novembre 1920 (cfr. Rapporto N. 18532 del 14 d. m.). Mi è parso tuttavia utile di aggiungervi la clausola "senza il consenso della S. Sede", affine di lasciare una porta aperta per il caso (in verità non molto probabile, ma pur sempre possibile) che una future legge del Reich contenga disposizioni più favorevoli per la Chiesa di quelle del presente Concordato.
Dopo di ciò, in attesa degli ordini dell'Eminenza Vostra al riguardo, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
166r, hds. oberhalb des Textes von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger: "Sommario N. III Rapporto di Mons. Pacelli n. 23953/ in data 25 aprile 1922".
1Hds. gestrichen, vermutlich vom Empfänger.
2Hds. gestrichen, vermutlich vom Empfänger.
3Hds. gestrichen, vermutlich vom Empfänger.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 25. April 19222, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4150, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4150. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.