Dokument-Nr. 4152
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 11. September 1922

Regest
Pacelli teilt mit, dass er auf der Basis der Instruktionen der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten einen neuen Entwurf für ein Bayernkonkordat entwarf. Bevor er diesen an die Regierung übergeben kann, bittet er um Klärung einiger Punkte. In Artikel III, § 2 zum Entzug der Lehrgenehmigung für Professoren hält Pacelli es für besser, die ursprüngliche Formulierung beizubehalten, um die Regierung nicht zu reizen. Bezüglich Artikel IV, § 2 soll Pacelli versuchen, die Forderung der Kongregation durchzusetzen, dass die Philosophieprofessoren Geistliche sind. Da er dies für nicht erreichbar hält, weil die Wahl durch Laien aus der philosophischen Fakultät stattfinden muss, legt er einen neuen Paragraphen vor. Pacelli schlägt vor, den Text seines Entwurfs des Artikels V, § 2 deutlicher zu formulieren und schlicht von Fächern zu sprechen, die für den Glauben und die Sitten bedeutungsvoll sind und die missio canonica, für die die Kongregation eine Zusatzbestimmung wünschte, nur für den Religionsunterricht zu verlangen. Bezüglich der Rückfragen der Kongregation zu Artikel VII, § 1 zum Religionsunterricht in der Schule erläutert Pacelli, dass er den Begriff "Gemeinschaftsschule" vermeiden wollte, und er schlägt eine neue Formulierung vor. Pacelli erwidert auf den Vorwurf der Kongregation bezüglich Artikel X, § 4, sie wolle den Eindruck des Fiskalismus durch eine angemessenere Formulierung vermeiden, dass die Kirchensteuer schon durch die Reichsverfassung und das bayerische religionsgesellschaftliche Steuergesetz von 1921 gewährleistet wird. Der Nuntius weist auch darauf hin, dass der Klerus in Deutschland auf die Kirchensteuer angewiesen ist. Pacelli macht darauf aufmerksam, dass die bayerische Regierung das auf dem Konkordat von 1817 beruhende Präsentationsrecht, zu dem die Kongregation in Artikel XIV den § 2 einfügte, weiterhin für gültig erachtet und sie den neuen Paragraphen in diesem Sinn auslegen könnte. Daher schlägt er eine neue Formulierung vor. Der Nuntius weist darauf hin, dass er den Teilsatz in Artikel XV, § 1, dass bei unterschiedlicher Interpretation des Konkordats eine Lösung "im Einklang mit dem kanonischen Recht" herbeizuführen sei, lieber beibehalten und nicht wie die Kongregation gewünscht streichen möchte. Schließlich macht Pacelli darauf aufmerksam, dass den deutschen Bischöfen die Normen der Studienkongregation, die das nihil obstat des Heiligen Stuhls bei der Besetzung von Professoren und Dozenten an philosophischen, theologischen und kirchenrechtlichen Fakultäten vorsehen, bisher nicht bekannt sind. Er bittet um präzise Formulierungen, wenn er die Bischöfe darüber informieren soll. Dabei erscheint es ihm dringend erforderlich, dass die Bischöfe diese Informationen bis zum Abschluss aller Konkordate in Deutschland sub secreto pontificio behandeln. Abschließend bittet Pacelli um Instruktionen.
Betreff
Sul progetto di Concordato per la Baviera
Eminenza Reverendissima,
Insieme al relativo Allegato mi è regolarmente pervenuto il venerato Dispaccio N. 6380 in data del 19 Agosto p. p, col quale l'Eminenza Vostra Reverendissima si è degnata di comunicarmi le sapienti istruzioni della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari circa il nuovo progetto di Concordato per la Baviera.
Ho subito preparato la nuova redazione del progetto medesimo in lingua tedesca conforme alle sullodate istruzioni. Prima tuttavia di presentarlo ufficialmente al Governo, mi è necessario d'implorare ulteriori schiarimenti su alcuni punti, che qui appresso mi permetto di sottoporre all'alto e superiore giudizio dell'Eminenza Vostra.
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1º) Al § 2 dell'articolo III l'inciso "in base alle canoniche prescrizioni" sarebbe senza alcun dubbio assai preferibile all'altro "in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa". Siccome però i professori delle Università e dei Licei, come pure i maestri di religione, vengono considerati come funzionari dello Stato, e poiché la disposizione relativa alla rimozione dei medesimi potrà dar luogo ad agitazioni ed attacchi (secondo quanto esponeva il Sig. Ministro del Culto Dr. Matt – cfr. Rapporto N. 17896 dell'11 Settembre 1920), sarebbe, a giudizio di persone competenti da me interrogate al riguardo, più prudente, affine di non mettere a rischio la riuscita del Concordato, di conservare la formula già proposta.1
2º) Per ciò che concerne il professore di filosofia, di cui è parola nella nota 2 della pagina 3, non sarebbe pur troppo possibile, per quanto giustissima sia l'osservazione espressa in detta nota, di ottenere l'assicurazione che in ogni caso esso sia un ecclesiastico, giacché la proposta del candidato per la
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cattedra in discorso vien fatta dai membri della Facoltà filosofica ossia da laici. Potrebbe invece forse tentarsi di chiedere che un libero docente ecclesiastico tenga delle lezioni di filosofia per i futuri studenti di teologia. A tale scopo mi proporrei di aggiungere all'art. IV del progetto un paragrafo così concepito: "Ai futuri studenti di teologia, come preparazione allo studio di questa disciplina, deve essere dato modo di seguire nelle Università un corso di filosofia anche presso un docente ecclesiastico". Voglia l'Eminenza Vostra degnarsi di significarmi se Ella ritiene sufficiente l'anzidetta formula.2
3º) Al § 2 dell'art. V colla espressione "quelle materie, in cui il punto di vista religioso ha importanza per la fede e per la educazione" si volevano intendere le discipline, le quali (a differenza della istruzione religiosa, di cui è parola nel precedente inciso) sono per sé profane, ma possono tuttavia avere notevole influenza sulla fede e l'educazione dei fanciulli. Tali sono, ad esempio: la storia generale, che comprende anche quella dei Papi e della Chiesa; le scienze naturali, in cui possono essere inse-
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gnate dai maestri teorie contrarie al dogma cattolico. Per queste materie però sarebbe, a parere di competenti personaggi, impossibile di richiedere la missio canonica , tanto più che anche il Codice (can. 1381 § 3) parla dello ius approbandi spettante all'Ordinario soltanto per ciò che si riferisce ai maestri di religione. Se l'Eminenza Vostra approva tale modo di vedere, potrebbe forse dirsi più chiaramente e semplicemente "quelle materie, che hanno importanza per la fede e per i costumi", lasciando la missio canonica ristretta alla istruzione religiosa.3
4º) Nel § 1 dell'articolo VII l'apparente contraddizione, giustamente rilevata nella nota 2, era sorta dal desiderio di evitare che fosse nominata e quasi canonizzata nel Concordato la cosiddetta Gemeinschaftsschule ; sembra tuttavia che la contraddizione medesima possa essere egualmente eliminata, redigendo il primo periodo nel modo seguente: "In tutte le scuole elementari, ad eccezione soltanto di quelle di cui è parola in appresso, l'istruzione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento". – Per chiarire poi la frase "prendendo per base lo stato attuale", potrebbe sostituirsi l'altra "in misura non minore di quella praticata attualmente".4
5º) Per ciò che concerne le tasse ecclesiastiche
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cui si riferisce la nota 1 a pagina 10, la loro natura, estensione e modo di riscossione trovansi già determinati nella legge votata dal Landtag bavarese il 27 Luglio 1921, sulla quale riferii ampiamente nel mio rispettoso Rapporto N. 21871 del 15 Settembre dello scorso anno. D'altra parte le attuali difficili condizioni economiche non lasciano pur troppo sperare che le Autorità ecclesiastiche possano rinunziare alle imposte (alle quali, del resto, le popolazioni della Baviera sono abituate da un decennio) e contentarsi delle libere oblazioni dei fedeli. Se quindi la S. Sede non crede di poter consacrare nel Concordato un tale sistema, sembra che altro non resti se non di sopprimere l'intiero § 4 dell'art. X. Con ciò tuttavia il diritto in discorso, riconosciuto già della Costituzione del Reich e dalla succitata legge, non avrebbe più per la Chiesa in Baviera la ulteriore garanzia derivante dal Concordato, ed è per questo motivo che i Revmi Vescovi desidererebbero il mantenimento del paragrafo in discorso. Praticamente sarà poi sempre possibile di evitare almeno certe asprezze, ad esempio mediante condonazioni a riguardo dei meno abbienti; e ciò potrebbe forse la S. Sede inculcare in forma opportuna e riservatamente ai Revmi Ordinari in occasione della conclusione del Concordato od in altra simile. 5
6º) Quanto al § 2 dell'art. XII [sic], mi sia permesso di
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ricordare (cfr. Rapporto N. 23740 del 15 Aprile c. a.) che il Governo bavarese ritiene come ancora vigenti i diritti di presentazione basati sia sull'art. XI capoversi 1 e 2 del Concordato del 1817, sia su posteriori fondazioni da parte dello Stato sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto canonico. Esso quindi interpreterà senz'altro in tal senso il paragrafo surriferito, il quale non determina quali benefici siano di libera collazione e quali no. – Inoltre, se soltanto per i benefici di libera collazione si dichiara che la loro provvista deve farsi a norma del diritto comune, i giuristi dello Stato potrebbero pretendere di dedurne che le disposizioni del diritto comune medesimo ( De iure patronatus , can. 1448 e seg.) non si applicano a quei benefici, per i quali vige il diritto di presentazione; il che sembra tanto più da temersi, in quanto che il Governo bavarese continua sino ad oggi ad adoperare una terminologia, secondo cui la "presentazione" equivale alla "collazione" del beneficio. Per le surriferite considerazioni personaggi prudenti, da me riservatamente interpellati, ritengono che il detto paragrafo potrebbe, massime qualora venissero in avvenire al potere uomini avversi alla Chiesa, dare appiglio a contestazioni ed abusive interpretazioni. Nel caso quindi che la S. Sede non intenda di fare allo Stato od ai Capitoli alcuna concessione in questo argomento,
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oso di sottoporre al giudizio dell'Eminenza Vostra la seguente formula, pur non potendo naturalmente garantire che essa verrebbe senz'altro accettata dal Governo: "Le Dignità, i Canonicati e gli altri benefici vengono conferiti a norma del diritto canonico comune".6
7º) Nel § 1 dell'art. XV l'inciso "in armonia col Diritto canonico" aveva per iscopo di fissare su quale base, in caso di difficoltà, dovrebbe cercarsi e raggiungersi un'amichevole soluzione, vale a dire non sui principi spesso erronei dei giuristi dello Stato, ma sulle norme del Diritto canonico. Se tuttavia, malgrado ciò l'Eminenza Vostra giudica superfluo l'inciso medesimo, esso verrà da me senz'altro soppresso.7
8º) Finalmente credo mio dovere di significare all'Eminenza Vostra che le sapienti norme della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, cui si accenna nella nota 2 pag. 2, ed in virtù delle quali per la nomina dei professori o docenti nelle Facoltà filosofiche, teologiche e canoniche si richiede il nulla osta della S. Sede8, sono ignote ai Revmi Vescovi della Germania, non avendone avuto nemmeno questa Nunziatura alcuna notizia officiale.9 Qualora tuttavia esse dovessero venire ora dalla Nunziatura medesima comunicate ai sullodati Vescovi (nel qual caso
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pregherei l'Eminenza Vostra d'indicarmene i termini precisi), sarebbe, a mio umile e subordinato parere, strettamente necessario che dette norme rimanessero, almeno sino alla definitiva conclusione di tutti i Concordati colla Germania, sub secreto pontificio.
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "si approva".
2Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "si approva".
3Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "si approva".
4Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "si approva".
5Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "si lasci il § 4 art. X".
6Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "si approva".
7Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "si lasci".
8Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "Non si farà niente che ostacoli".
9Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "Scriva a Bisleti".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. September 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4152, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4152. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 25.04.2017.