Dokument-Nr. 4154
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 27. Oktober 1922

Regest
Pacelli traf sich am 23. Oktober 1922 mit Franz Matt zu einem vertraulichen Gespräch, um die private Meinung des bayerischen Kultusministers zum jüngsten Konkordatsentwurf vom 26. September 1922 zu erfahren. Matt sehe vor allem in Artikel X über die Staatsleistungen an die Kirche ein Problem, doch habe der Nuntius den Minister beruhigen können, indem er die Bereitschaft des Heiligen Stuhls zu Zugeständnissen bezüglich der entsprechenden Bestimmungen des Bayernkonkordats von 1817 erklärte. Entsprechend den Aussagen des Münchener Erzbischofs Kardinal von Faulhaber und des Bamberger Erzbischofs von Hauck schätzt Pacelli die Finanzierung der Seminare als problematisch ein, da sich das Königreich dieser Verpflichtung entzogen habe und es nun äußerst schwierig sei, den Freistaat in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten davon zu überzeugen, diese nun zu übernehmen. Da die Bestimmungen des Codex Iuris Canonici zur Priesterausbildung somit wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit nicht umgesetzt werden können, bittet der Nuntius um weitere Instruktionen.
Darüber hinaus habe Matt angemerkt, dass der Staat nach dem jetzigen Entwurf zwar sehr viele Verpflichtungen übernehme, er aber fast alle Rechte gegenüber der Kirche verliere. Da Faulhaber und Hauck ähnlicher Ansicht seien, hält Pacelli weitere Zugeständnisse für notwendig. Der Kultusminister fordere Nachbesserungen insbesondere beim Bischofswahlrecht sowie bei der Besetzung der Benefizien. Hinsichtlich der Formulierung in Artikel XII des Konkordatsentwurfs über die politisch-territoriale Situation Bayerns, die auf die Saarfrage ziele, habe Matt mit Blick auf die Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung nichts einzuwenden. Der Kultusminister habe letztlich anerkannt, dass der Konkordatsentwurf, der nun im Finanzministerium geprüft werde, auf seine Wünsche bezüglich der Schulfrage, der theologischen Fakultäten usw. eingegangen sei.
Betreff
Sulle trattative per il Concordato bavarese
Eminenza Reverendissima,
Lunedì scorso, 23 corrente, mi sono recato a far visita a questo Sig. Ministro del Culto, affine di accelerare la conclusione delle trattative concordatarie e di conoscere confidenzialmente le sue vedute circa il nuovo progetto da me presentato, come ebbi l'onore di riferire nel mio rispettoso Rapporto N. 25205, il giorno 26 dello scorso mese di Settembre.
Dalla conversazione avuta col Sig. Matt ho subito rilevato come una grave difficoltà risiede nell'articolo X relativo agli obblighi finanziari dello Stato. Tenendo, tuttavia, presente la nota a pag. 7 del progetto a stampa rimessomi dall'Eminenza Vostra Reverendissima col venerato Dispaccio N. 6380, ho potuto su questo argomento sufficientemente tranquillizzare il Sig. Ministro.
239v
Ho, invero, ricordato che il primo schema proposto dalla Santa Sede conteneva soltanto principi generali, ma il Sig. Ministro stesso non accettò quella redazione e chiese che, invece di rimandare con una formula generica all'antico Concordato del 1817, il quale nella sua esecuzione aveva dato luogo a molti dubbi e controversie, s'indicassero esattamente e chiaramente nella nuova Convenzione le singole prestazioni dovute dallo Stato. Il Dr. Matt ha ammesso ciò pienamente, confermando questo suo desiderio. Ho quindi soggiunto che il nuovo progetto contiene quello, a cui la Chiesa ha diritto in virtù del summenzionato Concordato; ove, tuttavia, risulti una impossibilità da parte dello Stato di adempiere l'uno o l'altro di tali obblighi, avevo motivo di ritenere che la S. Sede non si opporrebbe ad accordare le necessarie agevolazioni, massime in vista dell'attuale situazione economica. Ciò (ho fatto altresì notare) faciliterà anche al Sig. Ministro la difesa del Concordato nel Landtag, poiché dimostrerà come la S. Sede, mentre in principio ha, com'era ben naturale, affermato i suoi diritti, non ha poi rifiutato di condiscendere generosamente a quelle diminuzioni, che erano richieste dalle tristi condizioni del Paese. – Pur troppo il punto, che in materia finanziaria
240r
sembra urtare ad insormontabili ostacoli, è quello relativo ai Seminari, sul quale invece la S. Sede ben a ragione particolarmente insisteva nella nota a pag. 9 del succitato progetto a stampa, soprattutto affinché i Revmi Vescovi costituiscano corsi completi di filosofia e di teologia. Pare infatti estremamente difficile che lo Stato bavarese, il quale per oltre un secolo sotto il regime monarchico, in base ad una falsa interpretazione dell'articolo V del Concordato del 1817, non ha adempiuto ai suoi obblighi in questo argomento, cominci a farlo ora dopo la rivoluzione in regime democratico-repubblicano, in un momento economicamente così sfavorevole, introducendo a tale scopo rilevantissimi aumenti nel pubblico bilancio. L'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo di Monaco-Frisinga ed il Revmo Mons. Arcivescovo di Bamberga, da me interrogati al riguardo in conformità della istruzione contenuta nella summenzionata nota a pag. 7, stimano che sarebbe giá un notevolissimo vantaggio, se il Governo assicurasse realmente l'intiero pagamento delle spese per l'ultimo anno, detto Alumnatsjahr o Seminarium practicum, e garantisse la conservazione de-
240v
gli attuali Licei per il corso filosofico-teologico, né credono possibile ottenere di più. Riesce doloroso il pensare che in tal guisa persisteranno ancora per un tempo indefinito le ragioni di indole economica, che si oppongono all'introduzione dell'integrum biennium richiesto dal Codice di diritto canonico per il corso filosofico, e che la diocesi di Spira rimarrà del pari assai probabilmente col solo Seminario pratico, come ebbi occasione di accennare nell'ossequioso Rapporto N. 23649 del 5 Aprile c. a. È perciò che mi è necessario in una materia così grave ed importante di implorare ulteriori istruzioni dall'Eminenza Vostra.
Il Sig. Ministro ha osservato inoltre che, mentre lo Stato deve assumere una lunga serie di molteplici obblighi, assai limitate invece appariscono le concessioni della S. Sede; in altri termini, che, mentre sullo Stato continuano a gravare i pesi dell'antico Concordato, gli vengono invece tolti quasi tutti i corrispondenti diritti in esso riconosciuti già al Re di Baviera, "attenta utilitate, quae ex hac Conventione manat in ea, quae ad res Ecclesiae et religionis pertinent" (art. IX). Ciò
241r
renderà, a di lui parere, estremamente malagevole di far accettare il relativo progetto dal Parlamento; debbo anzi aggiungere che anche i due sullodati Arcivescovi, pur così gelosi della libertà della Chiesa, ritengono pressoché inevitabile qualche ulteriore concessione, se non si vuole che naufraghi l'intiero Concordato. – In particolare il Dr. Matt ha notato: 1°) che nell'articolo XIV § 1 le parole "prima della pubblicazione della Bolla" fanno temere che la notificazione del nome del candidato venga fatta all'ultimo momento, non rimanendo così forse più al Governo la possibilità di manifestare le sue eventuali obbiezioni. Prego perciò l'Eminenza Vostra di significarmi, se la proposta redazione potrebbe essere a tal fine modificata, ponendo, ad esempio, "prima della nomina". 2°) che sarebbe assai desiderabile, se almeno circa la presentazione ai benefici venisse fatta qualche concessione al Governo. Sottopongo quindi al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra, se non sia forse possibile, in caso estremo, di ammettere un simile diritto per quei benefici, che, dopo la conclusione del Concordato del 1817 e sino alla promulgazione del nuovo
241v
Codex iuris canonici, furono realmente fondati coi beni non della Corona, ma dello Stato; tuttavia, a) salve le limitazioni indotte nell'Atto di fondazione, in virtù delle quali, ad esempio, la presentazione da parte del Governo ha luogo soltanto alternativamente colla libera collazione del Vescovo; b) coll'obbligo per il Governo stesso di scegliere il presentando da una terna liberamente formata dal Vescovo fra i concorrenti al beneficio; c) salvi gli oneri, cui è tenuto il patrono a norma del can. 1469; ed infine d) a condizione che venga abbandonata la inammissibile terminologia sino ad ora usata dal Governo bavarese, secondo cui la "presentazione" è detta "collazione" del beneficio. – È vero, infatti, che, secondo la dottrina recentemente esposta nella Civiltà Cattolica (anno 71°, 1920, vol. 2 pag. 319 e vol. 3 pag. 123), il diritto di presentazione non passa ai Governi usciti da moti rivoluzionari, sebbene poi per ragioni del bene pubblico divenuti in progresso di tempo legittimi; nondimeno sembra cosa assai ardua di ottenere che il Governo bavarese continui ad adempiere gli oneri suddetti, senza che gli sia nuovamente riconosciuto, sia pure ristretto nei limiti so-
242r
pra descritti, il correlativo ius praesentandi. Giova inoltre notare che i benefici in discorso, fondati coi beni dello Stato nel periodo suddetto, costituiscono (a quanto mi è stato assicurato) una parte relativamente piccola di quelli, su cui il Governo bavarese ha esercitato finora il diritto di presentazione, mentre che rimarrebbero esclusi tutti gli altri, assai più numerosi, per i quali il diritto medesimo spettava già al Re di Baviera in virtù di indulto apostolico concesso nel Concordato (art. XI).
Quanto alla clausola dell'articolo XII del nuovo progetto "se la situazione politico-territoriale della Baviera non subirà cambiamenti", il Dr. Matt mi ha spontaneamente manifestato che non vede gravi obbiezioni al riguardo, essendo chiaro che, qualora, ad esempio, il bacino della Sarre andasse perduto per la Germania, una mutazione nell'amministrazione diocesana diverrebbe difficilmente evitabile; al Governo interessa principalmente di avere la garanzia che lo stato attuale non sarà toccato prima del plebiscito e della definitiva decisione riguardo a quel territorio. – Detta clausola è, del resto, giustificata pure dalla Costituzione germanica, la quale all'art. 18 prevede la possibilità di cambiamenti nei
242v
territori degli Stati particolari (come si è già verificato per la Baviera coll'annessione di quello di Sassonia-Coburgo), cambiamenti che potrebbero portare con sé corrispondenti modificazioni nei confini diocesani. Questa considerazione potrà anzi servire a rendere meno difficile e penosa al sentimento nazionale l'accettazione della clausola in parola.
Il Sig. Ministro ha riconosciuto altresì che a riguardo degli altri punti (scuola, facoltà teologiche, ecc.) la nuova redazione ha tenuto largamente conto delle sue osservazioni.
Infine egli mi ha comunicato che il progetto si trova ora, per ciò che riguarda la parte economica, allo studio presso il competente Dicastero, ed io l'ho instantemente pregato a far sì che esso venga compiuto nel più breve tempo, evitando le lungaggini ed i ritardi, che si sono dovuti lamentare per il passato. La stessa viva raccomandazione ho fatto al Sig. Ministro delle Finanze Dr. Krausneck ed a vari deputati del partito popolare bavarese.
Dopo di ciò, in attesa delle venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 27. Oktober 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4154, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4154. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 29.01.2016.