Dokument-Nr. 4155
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 08. Dezember 1922

Regest
Pacelli übersendet ein Gesuch der bayerischen Domkapitel, die den Papst bitten, dass im zukünftigen Konkordat mit Bayern die Besetzung der einfachen Kanonikate abwechselnd zur einen Hälfte durch freie Übertragung durch den jeweiligen Erzbischof oder Bischof, zur anderen Hälfte durch Wahl der Kapitel gewährt wird. Pacelli empfiehlt, dieser Bitte stattzugeben, da sie zum einen dem entsprechenden Vorschlag der bayerischen Regierung entspricht und ein solches Zugeständnis zum anderen die Zustimmung des Landtages zum Konkordat erleichtern würde. Daneben wäre es ein gewisser Ausgleich für das in Bayern im Gegensatz zu Preußen und anderen deutschen Ländern fehlende Wahlrecht der Domkapitel für Bischöfe. Des Weiteren verweist der Nuntius darauf, dass diese Konzession im Bayernkonkordat von 1817 gewährt wurde. Abschließend bittet er um Instruktionen.
Betreff
Istanza dei Capitoli cattedrali della Baviera
Eminenza Reverendissima,
I Capitoli cattedrali della Baviera mi hanno pregato di far prevenire nelle Auguste Mani del S. Padre la qui acclusa istanza, nella quale, in base alla prescrizione del can. 403 del Codice di diritto canonico ("firma contraria fundationis lege"), chiedono che in occasione del nuovo Concordato colla Baviera sia loro concesso "ut alterna vice cum Archiepiscopis et Episcopis ad simplices Canonicatus eligere queant".
Una tale domanda corrisponde a quella presentata già dal Governo bavarese, intorno a cui ebbi l'onore di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima nel mio rispettoso Rapporto N. 23740 in data del 15 Aprile c. a. – Le ulteriori trattative svoltesi da quel tempo ed i colloqui avuti con vari personaggi mi fanno ritenere che una qualche concessione anche su questo punto contribuirebbe forse a rendere alquanto meno difficile la conclusione dei negoziati e l'approvazione del progetto di Concordato nel Landtag .
248v

Inoltre, sebbene la S. Sede non abbia ancora preso, a quanto io sappia, una decisione definitiva, pare tuttavia probabile che i Capitoli cattedrali della Prussia e di altri Paesi della Germania conserveranno l'importantissimo diritto di elezione del Vescovo, mentre che invece un così insigne privilegio non sembra verrà concesso ai Capitoli della Baviera; potrebbe quindi apparire equo che questi abbiano un qualche compenso. Lascio per conseguenza al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra di decidere, se non sia forse in qualche modo possibile che ai Capitoli cattedrali della Baviera sia riconosciuto il privilegio di eleggere ai Canonicati almeno per ogni quarta vacanza; ciò corrisponderebbe in sostanza al diritto vigente già secondo l'antico Concordato del 1817, in virtù del quale i Capitoli medesimi nominavano ai detti Canonicati in tre mesi dell'anno (art. X capov. 1).
In attesa pertanto di quelle eventuali istruzioni che all'Eminenza Vostra piacesse d'impartirmi in proposito, m'inchino umilmente al bacio della s. Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
248r, hds. oberhalb des Datums von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger: " Sommario N. 9 B Rapporto di Mons. Pacelli con cui rimetteva l'istanza dei Canonici bavaresi"; hds. mittig oberhalb des Textes von unbekannter Hand in roter Farbe notiert, vermutlich vom Empfänger: " B Vedere precedenti (congregazioni) AA. SS. SS. marzo? 1920-21?!?".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 08. Dezember 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4155, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4155. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 25.04.2017.