Dokument-Nr. 4174
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 01. Februar 1924

Regest
Pacelli übersendet eine Note, mit der Kultusminister Matt auf die Anmerkungen des Heiligen Stuhls zum Entwurf des Bayernkonkordats antwortet. Matt teilt den Standpunkt des Heiligen Stuhls zu Unterschrift und Ratifizierung des Konkordats und unterstützt folglich eine Änderung des Einleitungstextes. Ebenso stimmt er den Formulierungsvorschlägen zu Artikel 3 § 2, Artikel 10 § 1, f und g, sowie zu Artikel 14 § 1 und zu Artikel 15 § 2 zu. Auch bei Artikel 13 werden Pacellis Einschätzung nach die Modifikationswünsche des Heiligen Stuhls erfüllt. Hinsichtlich Artikel 14 § 2 hält der Nuntius es für ausreichend, wie von der Regierung gewünscht nur den italienischen Text zu verändern und die bisherige Formulierung in der deutschen Version stehen zu lassen. Bei Artikel 16 wird in Konformität mit der Änderung im Einleitungstext eine Umformulierung vorgeschlagen. Weil der Kultusminister den Konkordatsentwurf zeitnah dem Kabinett vorlegen möchte, bittet Pacelli um eine zügige Rückmeldung.
Betreff
Trattative per il Concordato colla Baviera
Eminenza Reverendissima,
Mi è stata oggi rimessa la Nota in data di ieri (31 Gennaio), di cui ho l'onore d'inviare qui acclusa copia all'Eminenza Vostra Reverendissima, e nella quale questo Sig. Ministro del Culto risponde alle ultime comunicazioni da me fattegli, sia per iscritto che a viva voce, in nome della S. Sede circa il progetto di Concordato colla Baviera.
Il Dr. Matt dichiara innanzi tutto di aderire al punto di vista della S. Sede circa la firma e la ratifica del Concordato, e propone quindi una corrispondente modificazione del secondo periodo della introduzione del progetto medesimo.
All' Articolo III § 2 il Sig. Ministro accetta la traduzione italiana ".......... provvederà senza indugio a che venga supplito nel suo ufficio da altra persona idonea".
All' Articolo X § 1 lett. f e g il Dr. Matt conferma l'accoglimento della modificazione da me proposta (Rapporto N. 29052 del 25 Novembre 1923) ed approvata dalla S. Sede (Dispaccio N. 25122 del 16 Dicembre s. a.).
16v

All' Articolo XIII § 1 lett. b il Governo bavarese si dice pronto a dichiarare formalmente all'atto dello scambio delle ratifiche che "i candidati all'esame di maturità nei Ginnasi cosiddetti reali e negli Istituti tecnici possono dare l'esame supplementare nelle lingue greca o latina e greca, richiesto per lo studio della teologia cattolica, così in un pubblico Ginnasio dello Stato, come in un Ginnasio privato riconosciuto dallo Stato".
All'Articolo XIII § 1 lett. c il Sig. Ministro conferma che le alte scuole austriache, ad esempio la Università di Innsbruck, sono equiparate a quelle "germaniche".
All'Articolo XIII § 2 il Governo bavarese è pronto ad aggiungere il seguente passo, sufficiente, a mio umile avviso, per tutelare le alte scuole degli Ordini e delle Congregazioni religiose: "come pure il diritto dei religiosi di compiere gli studi filosofici e teologici nelle scuole del loro Istituto a norma del Condice1 di diritto canonico can. 1365, anziché in quelle menzionate nel § 1 lett. c".
All'Articolo XIV § 1 il Governo, – pur rilevando che il testo precedentemente proposto dalla S. Sede (nel primo periodo non figuravano le parole "in tutta libertà") era preferibile, perché più agevole sarebbe stato per il Governo stesso di sostenerlo nel Landtag , – accetta tuttavia la nuova formula.
17r

All'Articolo XIV § 2 il Governo, avuto riguardo (come dice la Nota) alla genesi della redazione del medesimo, insiste nel mantenere, almeno nel testo tedesco, la formula "salvo il disposto del can. 177 del Codice di diritto canonico", pur dichiarandosi non alieno dell'ammettere nel testo italiano l'inciso "salva la conferma a norma ecc.". Parmi subordinatamente che ciò basterebbe per togliere ogni equivoco.
All'Articolo XIII § 3 il Governo consente a mutare, a partire dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Concordato, la terminologia finora in uso nella presentazione del candidato; ammette pure senza difficoltà che l'espressione "Personalien" venga riprodotta in italiano con "i nomi e le notizie personali" e che in fine si ponga "nella forma sin qui usata".
All'Articolo XV § 2 il Sig. Ministro osserva che la concezione giuridica, la quale ha motivato la modificazione richiesta dalla S. Sede, non corrisponde del tutto al modo di vedere del Governo bavarese, il quale nondimeno, per non ritardare la conclusione delle trattative, non si oppone a che venga adottato il nuovo testo.
All'Articolo XVI viene pure proposta un'altra formula,
17v
corrispondente al cambiamento adottato nell'introduzione. – La Nota aggiunge che cotesto Sig. Ministro di Baviera è stato incaricato di trattare la questione del luogo, ove dovranno effettuarsi la firma del Concordato e lo scambio delle ratifiche.
Poiché il Sig. Ministro del Culto intende ora di sottoporre immediatamente all'intiero Gabinetto il progetto di Concordato, supplico l'Eminenza Vostra a volermi comunicare senza indugio le Sue superiori istruzioni, massime per ciò che concerne il testo esatto, tedesco ed italiano, dei vari articoli o parti di articoli riprodotti nella Nota in discorso; ed in tale attesa, m'inchino umilmente al bacio della s. Porpora, <mentre>2 con sensi di profondissima venerazione mi pregio di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
16r, rechte obere Ecke, hds. von Borgongini-Duca: "Risp. con Cifra: 'Ricevuto Rapporto 29648. Approvo testo integralmente.'"
1Hds. korrigiert, vermutlich von Pacelli.
2Hds. eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 01. Februar 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4174, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4174. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 18.09.2015, letzte Änderung am 20.01.2020.