Dokument-Nr. 4500
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 29. Mai 1929

Regest
Pacelli übersendet den staatlichen Entwurf für ein Konkordat mit Preußen. Der Nuntius berichtet von der Bitte des preußischen Ministerpräsidenten Braun, der wünscht, dass die Unterzeichnung spätestens am 15. Juni stattfinden soll, damit der Staatsrat und der Landtag noch vor der Sommerpause ihre Zustimmung geben können und damit Gegnern des Konkordats nicht die Gelegenheit gegeben wird, in der Sommerpause dagegen zu agitieren. Braun bittet um eine telegrafische Antwort des Heiligen Stuhls, damit er vor der Unterzeichnung mit den Vertretern der Parteien sprechen und eine Mehrheit sicherstellen kann. Der Nuntius berichtet über die Verhandlungsrunden. Das Kabinett billigte den Entwurf am 17.  Mai, am 21. Mai erhielt Pacelli den Text. Nach weiteren Diskussionen kam man überein, dass sowohl der deutsche als auch der ebenfalls beiliegende italienische Text gleichwertig sind. Pacelli listet die Änderungen im Vergleich zum letzten Entwurf auf. Anstatt Heiliger Stuhl, wird nun der Ausdruck Apostolischer Stuhl benutzt. Pacelli konnte durchsetzen, dass in der Präambel sowohl des deutschen als auch des italienischen Textes der Heilige Stuhl vor Preußen genannt wird. Die Präambel sowie die einleitenden und abschließenden Artikel wurden modifiziert, um der beschränkten Zuständigkeit Preußens innerhalb der Reichsgesetzgebung Rechnung zu tragen. In Artikel 2 wird der Name der neuen Diözese Berlin eindeutig genannt. In Artikel 6 über die Bischofswahl wird unmissverständlich erklärt, dass die Frage nach den politischen Bedenken gegenüber einem Kandidaten nach dessen Wahl gestellt wird. Pacelli konnte erreichen, dass die preußische Regierung ihren Widerstand in Bezug auf Artikel 9 aufgab und im Schlussprotokoll erklärt, dass philosophisch-theologische Studien, die an einer österreichischen staatlichen Universität abgelegt wurden, mit denen an einer deutschen Universität gleichgestellt sind. Dabei handelt es sich um eine Art Meistbegünstigungsklausel, was der Nuntius vor allem mit Blick auf die ausgezeichnete Theologische Fakultät Innsbruck für bedeutsam erachtet, die von den Jesuiten betrieben wird und an der viele deutsche Kleriker studieren. Pacelli teilt mit, dass es ihm trotz seiner wiederholten Versuche nicht gelang, die Formulierung durchzusetzen, die der Papst betreffend die Besoldung der Pfarrer in Artikel 10 wünschte. Da die Formulierung "Mit Zustimmung des Heiligen Stuhls" damit wertlos wurde, verzichtete er darauf und erreichte dafür, dass jegliche Einmischung des Staates bei der Besetzung der Pfarrer ausgeschlossen ist. Das Schlussprotokoll legt bezüglich Artikel 12 fest, dass es dem Urteil des Bischofs überlassen bleibt, inwieweit er Einwände gegen die Lehre der Hochschullehrer gegenüber dem Kultusministerium erhebt. Das Schlussprotokoll hat nun wie üblich auch eine Einleitung.
Der Nuntius berichtet über zwei weitere Angelegenheiten, wenngleich diese keine Änderung in den Formulierungen des Konkordats bewirkten. Pacelli erinnert daran, dass die ersten beiden Regierungsentwürfe zum Konkordat auch einen Absatz über die Frage der Zirkumskription der Diözesen außerhalb des Deutschen Reichs beinhalteten. Dem Nuntius gelang es, diesen zu streichen, da das Konkordat mit Preußen sich dazu nicht äußern kann. Pacelli wurde allerdings im Laufe der Verhandlungen deutlich, dass die Regierung die Bestimmungen in Artikel 2 dahingehend interpretiert, dass die bisherigen Bistumsgrenzen mit Ausnahme der darin gemachten Änderungen, bestehen bleiben, was vor allem die in der Tschechoslowakei liegenden Pfarreien des Bistums Breslau betrifft. Deshalb legte der Nuntius erneut seine Position dar, dass das Konkordat mit Preußen keine Aussage treffen kann über Gebiete, die außerhalb Preußens liegen. Pacelli lehnte diesbezüglich einen Formulierungsvorschlag der Regierung ab, auch weil diese Frage vom deutschen und preußischen Gesandten beim Heiligen Stuhl von Bergen behandelt wurde. Der preußische Kultusminister Becker teilt dem Nuntius daraufhin mit, dass die Regierung an ihrem Standpunkt fest- und er sich vorbehält, die Angelegenheit weiter durch von Bergen behandeln zu lassen. In diesem Zusammenhang lehnte Pacelli einen weiteren Formulierungsvorschlag der Regierung zu den Mensalgütern des Bistums Breslau, die sich in der Tschechoslowakei befinden, ab, und er leitete ihn auch nicht an den Heiligen Stuhl weiter. Der Nuntius führt den hohen Druck, den die preußische Regierung in dieser Frage ausübt, auf den Einfluss des Breslauer Fürstbischofs Kardinal Bertram zurück. Dieser soll gegenüber dem Kultusministerium darauf gedrungen haben, diese Frage beim Abschluss des Konkordats zu lösen. Der Nuntius wies in den Verhandlungen allerdings darauf hin, dass die Lösung dieser Frage in die Zuständigkeit der Kommission für den Modus vivendi zwischen dem Heiligen Stuhl und der Tschechoslowakei fällt.
Außerdem übersendet Pacelli die deutsche Übersetzung einer Resolution des Bundes der Polen in Deutschland, die darauf abzielt, dass das Konkordat mit Preußen deren Rechte und die Muttersprache der polnischen Bevölkerung schützt. Die Resolution verweist auf Artikel 23 des Konkordats mit Polen, in dem der Schutz der deutschen Sprache in Polen garantiert wird. In Preußen hingegen, so wird behauptet, habe es erhebliche Änderungen zum Nachteil der polnischen Sprache gegeben. Der Schutz der polnischen Sprache sei nicht nur ein wertvolles nationales Gut, sondern auch ein Mittel zur Verteidigung des Glaubens, so der Bund, der in der Presse auf sein Schreiben an den Nuntius aufmerksam machte. Pacelli forderte in der letzten Verhandlungsrunde, diesen wichtigen Punkt, den Deutschland für die deutschen Minderheiten im Ausland regelmäßig einfordert, in das Konkordat aufzunehmen. Die Regierung wies darauf hin, dass diese Forderung den Abschluss des Konkordats aufgrund der Komplexität der Frage auf unbestimmte Zeit verzögern würde. Pacelli schlug deshalb eine ähnliche Formulierung wie in Artikel 21 des Konkordats mit Litauen vor, nach der die Seelsorge in der Muttersprache der Gläubigen erfolgen soll. Allerdings lehnte der Ministerrat diesen Vorschlag einstimmig ab; der Nuntius wartet weiterhin auf die schriftliche Begründung.
Darüber hinaus berichtet Pacelli vom heiklen Thema der Schule. Am 27. April übergab der Nuntius Ministerpräsident Braun die beiliegende Note vom Vortag in deutscher und italienischer Sprache. Der Nuntius kündigte an, dass der Heilige Stuhls diese zu gegebener Zeit gemeinsam mit dem Konkordatstext veröffentlichen werde. Braun versicherte eine eingehende Prüfung, bemerkte jedoch, dass die Annahme des Konkordats im Landtag ernstlich gefährdet sei, sollte dieser Text vorher bekannt werden. Der Ministerpräsident forderte den Nuntius auf, die Note geheim zu halten und nicht einmal gegenüber Kultusminister Becker zu erwähnen. Deshalb machte der Nuntius diesem gegenüber lediglich deutlich, dass die Streichung des Artikels zur Schulfrage einen äußerst ungünstigen Eindruck auf den Heiligen Stuhl gemacht habe, der sich zu gegebenem Zeitpunkt in entsprechender Weise dazu äußern werden. Allerdings wollte Pacelli die Sache in einem Gespräch mit Staatssekretär Weismann klarstellen. Weismann forderte, die Note erst nach der Abstimmung im Landtag vorzulegen, auch um dem Ministerpräsidenten den Vorwurf zu ersparen, er habe Geheimdiplomatie betrieben. Der Nuntius schlug aus eigenem Antrieb folgendes Vorgehen vor: Die Note wurde am offiziell 27. April übergeben, auch wenn Braun sie seitdem zurückhält. Sollte der Landtag das Konkordat ablehnen, wird der Heilige Stuhl die Note mit Datum vom 26. April publizieren. Sollte der Landtag das Konkordat wie erwartet annehmen, könnte Pacelli die Note zurückziehen und eine neue Note unter einem späteren Datum übermitteln, allerdings unter der Bedingung, dass Braun eine zufriedenstellende Antwort gibt, die vorher abgesprochen wird. Dadurch würde es zu einem Notenwechsel zur Schulfrage kommen, der zwar nicht Teil des Konkordats ist, aber die Interessen des Heiligen Stuhls schützt. Pacelli legt den Entwurf einer Antwort der Regierung bei, die Weismann für annehmbar hält, zu dem sich Braun allerdings noch nicht äußerte.
Abschließend fragt Pacelli, ob der Heilige Stuhl auf eine Erklärung zur Formulierung in Artikel 6 betreffend die Würdigung der Kandidatenliste zur Bischofsernennung besteht. Die Formulierung im Konkordat schließt eigentlich eindeutig aus, dass der Heilige Stuhl an die Listen gebunden ist. Der Nuntius übersendet erneut den möglichen Text einer solchen formellen, aber inoffiziellen Note. Die Regierung würde es vorziehen, wenn es eine solche geheime Erklärung nicht geben würde, hat sich aber bereit erklärt, nachzugeben, sollte der Heilige Stuhl darauf bestehen.
Betreff
Progetto di Concordato fra la S. Sede e la Prussia
Eminenza Reverendissima
Ho l'onore di rimettere qui accluso all'Eminenza Vostra Reverendissima il nuovo progetto di Concordato fra la S. Sede e la Prussia ( Allegato I ); esso diventerà definitivo, non appena il S. Padre avrà dato, se così a Lui piaccia, al medesimo il Suo sovrano gradimento. Il Ministro Presidente, Dr.  Braun , desidererebbe vivamente che la firma potesse effettuarsi in Berlino non più tardi del 15 del prossimo mese di Giugno, affine di avere il tempo sufficiente per ottenere l'approvazione dello Staatsrat e del Landtag prima delle vacanze estive. Egli teme infatti che altrimenti i nemici del Concordato profitterebbero del lungo intervallo per riaprire un'aspra campagna, la quale ne metterebbe in pericolo l'accettazione nel Parlamento. Per tal motivo sono stato pregato di implorare una risposta possibilmente telegrafica e ad ogni modo il più possibile sollecita, tanto più perché il Dr. Braun, prima della firma, intende di prendere contatto coi capi dei partiti, onde assicurarsi che l'attuale progetto raccoglierebbe una maggioranza favorevole.
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Per la redazione del menzionato progetto si sono tenute, prescindendo da numerosi altri colloqui secondari, due sedute officiali: il 27 Aprile alle ore 11 antim. col Ministro Presidente Dr. Braun alla presenza del Segretario di Stato Dr. Weismann, ed il 13 corrente alle 6 pomer. col Ministro del Culto, Dr. Becker, alla presenza del Segretario di Stato, Dr. Lammers, del Direttore ministeriale Trendelenburg e del Prof. Heyer. Il progetto è stato approvato dall'intiero Gabinetto nella seduta di Venerdì 17 corrente e mi è stato consegnato in Nunziatura dal menzionato Ministro del Culto Martedì 21 corr. alle 6 pom. Si è poi esaminata la traduzione italiana ( Allegato II ), la quale ha dato pure luogo a varie discussioni e ritocchi, e si è convenuto che i due testi, tedesco ed italiano, abbiano eguale valore.
I principali cambiamenti introdotti nella Convenzione e nel Protocollo finale <(Schlussprotokoll)>1 sarebbero i seguenti:
1º) È stata sostituta l'espressione "Santa Sede" a "Sede Apostolica".
2º) Essendo, come si è detto, il Concordato in duplice testo, tedesco ed italiano, il Governo avrebbe voluto che nell'uno fosse nel preambolo nominata prima la Prussia e poi la S. Sede, e nell'altro prima la S. Sede e poi la Prussia, e ci-
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tava all'uopo, quale precedente, le Convenzioni per il Canton Ticino del 1884 e 1888 (cfr.  Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili, Roma 1919, pag. 1021 e segg.). Ho potuto tuttavia persuaderlo a desistere da tale pretesa, di guisa che la S. Sede avrà il primo luogo in ambedue i testi.
Il preambolo medesimo e gli articoli d'introduzione e di chiusa, da me proposti nell'ossequioso Rapporto N. 41256 del 23 Marzo p. p., hanno subito per desiderio del Governo dei mutamenti, alcuni di pura forma, altri diretti allo scopo di tener conto della ristretta competenza della Prussia nell'ambito della legislazione del Reich.
3º) All'articolo 2, capov. 6, ultimo periodo, è indicato chiaramente il nome della nuova diocesi di "Berlino".
4º) All'art. 6 capov. 1 è detto esplicitamente che la interrogazione al Governo da parte del Capitolo per il nulla osta politico deve essere fatta "dopo la elezione".
5º) All'art. 9 capov. 1 lett. c, dopo lunga resistenza il Governo si è indotto a dichiarare nel Protocollo finale che gli studi filosofico-teologici, compiuti in una Università austriaca dello Stato, sono pareggiati a quelli fatti nelle Facoltà teologiche della Germania corrispondentemente a quanto è già o potrà essere stabilito al riguardo per altre discipline filosofiche, letterarie e giuridiche, e tale pareggiamento
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s'intende (come mi è stato dichiarato a voce e per iscritto con lettera del Direttore ministeriale Sig. Trendelenburg in data del 15 corrente) non solo limita<ta>mente2 ad alcuni semestri, ma eventualmente anche per l'intiero corso. In altri termini, se (come è assai probabile, data la tendenza ad unificare ed equiparare fra di loro le istituzioni tedesche ed austriache) si stabilisse che più semestri ovvero l'intiero corso in una delle anzidette discipline, compiuti in una Università austriaca, valgono anche per la Germania, ciò si applica analogamente anche alle Facoltà teologiche. E, per così dire, una Meistbegünstigungsklausel (clausola di trattamento della Nazione più favorita) a vantaggio di queste ultime, importante e necessaria nei riguardi dell'ottima Facoltà teologica di Innsbruck, tenuta dai RR. PP. della Compagnia di Gesù, ove si recano a studiare non pochi chierici della Germania.
6º) Per ciò che concerne le parole introduttive dell'art. 10 capov. 1 relativo ai parroci, chiesi, in esecuzione dei sovrani ordini impartitimi dall'Augusto Pontefice nella Udienza del 17 Aprile scorso, che in luogo dell'espressione "Col consenso della Sede Apostolica" si ponesse "In considerazione delle condizioni attuali", frase la quale implicava la clausola "rebus sic stantibus". Siccome però il Governo (e soprattutto il Ministro delle Finanze) persiste ostinata-
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mente nel rifiuto di ammettere qualsiasi menzione, anche indiretta o velata, delle prestazioni finanziarie a favore dei parroci, che esso dà bensì di fatto ed in misura assai elevata, ma considera come non obbligatorie, e delle quali pur troppo non si trova alcun accenno nelle Bolle di circoscrizione, non mi è stato possibile, malgrado i miei ripetuti sforzi, di ottenerne l'accettazione. Il Governo avrebbe ammesso la formula: "In considerazione delle particolari condizioni", ma anche questa a condizione che si dichiarasse in una Nota separata che "da essa non si potesse dedurre una clausola = rebus sic stantibus =, specialmente per riguardo alle prestazioni dello Stato a favore dei parroci"; il che frustrava evidentemente del tutto lo scopo desiderato. Poiché, d'altra parte, la primitiva formula "Col consenso della S. Sede", che giustamente non piacque a Sua Santità, non avrebbe potuto neppur essa, dopo il chiaro e rinnovato rifiuto del Governo, essere interpretata nel senso anzidetto e sarebbe stata quindi praticamente priva di valore, ho tentato – naturalmente sempre ad referendum – di ottenere, rinunziando alla medesima, in compenso qualche altro effettivo vantaggio. Ho chiesto perciò che la comunicazione della nomina dei parroci alle Autorità civili (di cui è parola nel capoverso 2 dello stesso articolo 10) debba farsi non contemporaneamente alla nomina medesima, secondo che era previsto nell'ul-
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timo progetto, ma soltanto dopo, in guisa da togliere qualunque possibilità di ingerenze o di eccezioni da parte dello Stato. Tale domanda è stata accolta, come Vostra Eminenza potrà rilevare dal testo attuale.
7º) Nel Protocollo finale, circa l'articolo 12 trovasi ora stabilito che "è lasciato al giusto giudizio del Vescovo" (non più come prima: ["]può essere lasciato al giusto giudizio del Vescovo") di decidere fino a qual punto egli possa manifestare le obbiezioni contro l'insegnamento e la condotta dell'ecclesiastico proposto come insegnante in una Facoltà teologica; i Revmi Ordinari sono così di fatto liberi di comunicarle o no.
8º) Il Protocollo finale ha anch'esso una introduzione, che è quella solita ad usarsi in simili documenti.
Sopra due altre questioni, sebbene esse non abbiano portato alcun cambiamento di redazione, mi è altresì necessario di riferire all'Eminenza Vostra:
1º) Nei due primi progetti del Governo, da me trasmessi col succitato rispettoso Rapporto N. 41256 del 23 Marzo scorso (Allegati I e II), l'articolo 1º aveva un capoverso 9 del seguente tenore: "La questione della circoscrizione delle diocesi, il cui territorio si estende al di là o al di qua dei
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confini del Reich germanico, rimane riservata ad una speciale Convenzione". Non mancai di osservare ripetute volte essere impossibile che il Concordato colla Prussia contenga disposizioni concernenti regioni al di fuori della medesima, ed aggiunsi che, se nella Bolla De salute animarum si conservavano alla diocesi di Breslavia le parrocchie situate in territorio austriaco, ciò presupponeva il consenso dell'Imperatore; insistetti quindi perché il surriferito capoverso fosse soppresso ed il Governo finì col cedere, come risulta dall'ultimo progetto, che costituiva l'Allegato V del Rapporto anzidetto. In un colloquio, tuttavia, avuto col Signor Ministro del Culto la sera del 7 corrente (in occasione di un pranzo offerto dalla Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften), e più particolarmente poi nella summenzionata seduta del 13 corrente, mi accorsi chiaramente che il Governo, sebbene in modo più coperto, aveva voluto mantenere il suo punto di vista ed interpretava a tal fine il primo capoverso dell'art. 1 (ora 2) nel senso che, ad eccezione dei cambiamenti indicati nei seguenti capoversi, la circoscrizione diocesana rimaneva del tutto immutata, compresa la unione delle anzidette parrocchie ceco-slovacche alla diocesi di Breslavia. Dovetti perciò nuovamente richiamare l'attenzione dei miei interlocutori sulla inammissibilità di una simile interpretazione e sulla impossibilità di comprendere nel Con-
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cordato colla Prussia territori di un altro Stato, senza il consenso di questo. Per eliminare la mia difficoltà i negoziatori prussiani tentarono di proporre una dichiarazione così concepita: "Colla presente Convenzione, specialmente coll'articolo 2 capov. 1 in connessione coll'articolo 13 capov. 2, non rimane in alcun modo pregiudicata la questione della circoscrizione delle diocesi,3 il cui territorio si estende al di là e al di qua dei confini tedesco-cecoslovacchi, e dei beni della Sede vescovile di Breslavia situati nella Cecoslovacchia". Però questa formula, se non pregiudicava la tesi della S. Sede, lasciava espressamente intatta anche quella del Governo. Mi sembrò per conseguenza di non poterla accettare, massime dopo la Nota dell'Eminenza Vostra a cotesto Sig. Ambasciatore di Germania del 21 Marzo 1928, in cui l'intiero argomento era esaurientemente esposto; ciò comunicai per iscritto in data del 15 corrente al Sig. Ministro del Culto, al quale (tenendo altresì presente l'ossequiato Dispaccio di Vostra Eminenza N. 3575/27 del 2 Gennaio 1928) ricordai pure che l'affare in discorso veniva trattato non da questa Nunziatura, ma dal sullodato Ambasciatore, il quale è al tempo stesso Ministro di Prussia presso la S. Sede. Il Dr. Becker mi ha risposto il 18 s. m. avere il Sig. von Bergen nel Giugno 1928 dichiarato alla Segreteria di Stato che il Governo prussiano manteneva il suo punto di
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vista; aggiunto perciò che si riservava di far trattare ulteriormente la questione per il tramite dell'Ambasciatore medesimo.
Egualmente credetti di non poter accogliere né trasmettere alla S. Sede un'altra simile dichiarazione, proposta dal Governo e così formulata: "Le alte Parti contraenti si adope<re>ranno4 come finora per conservare stabilmente alla Sede vescovile di Breslavia i beni situati nella Cecoslovacchia".5 Le vive pressioni fatte dal Governo in questo argomento si debbono soprattutto, a quanto ho appreso, all'azione dell'Eminentissimo Sig.  Cardinale Bertram, il quale, massime durante la sua recente permanenza in Berlino nella Settimana di Pasqua, avrebbe insistito presso il Ministero del Culto, affinché non si lasci passare l'occasione della conclusione del Concordato senza procurar di conseguire dalla S. Sede assicurazioni relativamente ai beni anzidetti. Al quale riguardo nella menzionata seduta del 13 corrente feci pure notare ai negoziatori prussiani come tale materia è di competenza della Commissione prevista nel Modus vivendi tra la S. Sede ed il Governo cecoslovacco, presieduta dall'Eccmo Mons.  Nunzio Apostolico di Praga e della quale fa parte anche un rappresentante del sullodato Eminentissimo.
2º) Con Foglio, datato da Oppeln 3 corrente, la Lega dei polacchi in Germania (Bund der Polen in Deutschland E. V.),
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gruppo I (Slesia), mi ha inviato copia di una risoluzione in lingua polacca, presa in una riunione della Presidenza e del Consiglio di detto gruppo, coll'intervento dei rappresentanti polacchi delle corporazioni autonome ( Allegato III – traduzione tedesca), e diretta ad ottenere che nel Concordato colla Prussia si tenga conto dei diritti naturali e si protegga la lingua materna della popolazione polacca. La risoluzione si rapporta all'articolo XXIII del Concordato colla Polonia, il quale (essa osserva) garantisce lo stato di possesso della lingua della minoranza in quella Nazione nelle prediche, nelle preghiere suppletorie e nei corsi, mentre che in Prussia – a quanto asserisce il documento in discorso – sarebbero stati recentemente introdotti notevoli cambiamenti a danno della lingua polacca ed a vantaggio della tedesca. L'Esposto afferma che la tutela della lingua materna, la quale è per i polacchi, come per gli altri popoli, un prezioso bene nazionale, rappresenta per loro anche un mezzo di difesa della fede; la storia della Slesia proverebbe infatti che la germanizzazione della popolazione apre la via al liberalismo, al protestantesimo ed alla decadenza morale. – L'invio della risoluzione in discorso ed il tenore della medesima sono stati resi di pubblica ragione per mezzo della stampa.
Sebbene la surriferita domanda fosse venuta – occorre riconoscerlo – assai tardi, ed anzi (si può ben dire) all'ul-
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timo momento, tuttavia non omisi di farne oggetto di discussione nella più volte menzionata seduta del 13 corrente, rilevando come, a mio avviso, fosse nell'interesse stesso della Prussia di non rifiutarlo, giacché la Germania, la quale si adopera per la tutela delle numerose minoranze tedesche all'estero, non potrebbe senza proprio danno non riconoscere gli stessi diritti ai polacchi, relativamente ben pochi, residenti nel suo territorio. Essendomi stato obbiettato, tra l'altro, che, nonostante l'interesse che la Germania ha per l'importante questione, lo studio della medesima sarebbe talmente complesso, che richiederebbe molto tempo e ritarderebbe così indefinitamente la conclusione dei negoziati, suggerii di adottare una disposizione simile a quella dell'articolo XXI del Concordato lituano, redatto in termini così brevi, semplici e giusti, che nessuno potrebbe trovare nulla da eccepire contro di essi. Malgrado ciò, la domanda della suddetta Lega è stata respinta; il Dr. Becker mi ha significato essere stato il Consiglio dei Ministri unanime in questo senso ed ha aggiunto che mi sarebbe inviata una esposizione dei motivi di tale decisione, la quale però non mi è pervenuta fino ad oggi.
Vengo ora a parlare della spinosissima questione
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della scuola
. – Nel colloquio avuto la mattina del 27 Aprile p. p. col Ministro Presidente Dr. Braun alla presenza del Segretario di Stato Dr. Weismann, gli rimisi la Nota N. 41427 in data del giorno precedente, di cui compio il dovere di accludere copia ( Allegato IV ) colla relativa traduzione italiana ( Allegato V ) ed aggiunsi che la S. Sede l'avrebbe a suo tempo pubblicata insieme col testo del Concordato. Il Dr. Braun la lesse con attenzione, senza fare osservazioni, ma riservandosi di esaminarla più accuratamente; osservò tuttavia che, se la esistenza di un simile documento venisse a conoscenza del pubblico prima dell'approvazione del Concordato da parte del Landtag, tutto correrebbe grave rischio di naufragare; egli avrebbe perciò mantenuto la Nota segreta e mi pregò di non farne parola nemmeno col Ministro del Culto. La sera del 7 corrente mi limitai quindi a dire a quest'ultimo in termini generali che la soppressione dell'articolo sulla scuola aveva prodotto una impressione estremamente sfavorevole sulla S. Sede, la quale si riservava di manifestare in forma corrispondente alla gravità dell'argomento il suo pensiero al riguardo. Ma in una conversazione avuta la mattina del 4 corrente in Nunziatura col summenzionato Segretario di Stato alla presenza del Revmo Monsignor Kaas tenni a mettere le cose in chiaro. Il Dr. Weismann chiedeva infatti che la Nota figuri come consegnata soltanto dopo la
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votazione del Landtag, anche perché il Ministro Presidente non possa essere accusato di aver nascosto qualche cosa al Parlamento ed aver fatto così della "diplomazia segreta". Da parte mia proposi, naturalmente sempre come da me e ad referendum, il seguente piano: La Nota sulla scuola è stata da me rimessa ufficialmente il 27 Aprile; questo fatto rimane, anche se il Ministro Presidente la tiene intanto rinchiusa dentro il suo cassetto. Qualora il Concordato fosse respinto dal Landtag, la S. Sede la pubblicherà colla data anzidetta del 26 Aprile, giacché sarebbe strano ed indecoroso che Essa emettesse una protesta di tal genere dopo la caduta del progetto. Se invece il Concordato sarà, come si crede, approvato dal Parlamento, potrei, prima dello scambio delle ratifiche, ritirare la Nota già rimessa e consegnarne un'altra con data posteriore, a condizione però che il Ministro Presidente dia ad essa una risposta soddisfacente, da concertarsi previamente. Così si otterrebbe il vantaggio di avere sulla questione scolastica uno scambio di Note, che, pur non facendo parte del Concordato, salverebbe meglio il principio sostenuto dalla S. Sede. Compiego al presente rispettoso Rapporto un progetto di detta risposta ( Allegato VI ), che il Dr. Weismann ritiene accettabile per il Governo, ma sul quale il Ministro Presidente stesso non si è ancora pronunziato.
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Mi permetto infine di chiedere rispettosamente all'Eminenza Vostra, se la S. Sede tiene a che la dichiarazione intorno alle parole dall'articolo 6 relativo alla elezione dei Vescovi: "Unter Würdigung dieser Listen" – dichiarazione già da me trasmessa col Rapporto N. 41256, ma che per ogni buon fine compiego qui nuovamente ( Allegato VII ) – sia consegnata in una Nota formale (non pubblica). Per sé le surriferite parole, ed ancor più l'espressione del testo italiano "Tenendo presenti queste liste", sembrano escludere chiaramente che la S. Sede sia vincolata alle medesime, e ciò del resto risulta indubbiamente dalla storia delle trattative. Il Governo preferirebbe che si facesse a meno di tale Nota formale, per poter dire al Landtag che non vi è alcun altro atto segreto; ma se si insistesse, cederebbe.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds. von Pacelli eingefügt.
2Hds. von Pacelli eingefügt.
3"Colla presente [...] delle diocesi" links des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
4Hds. von Pacelli eingefügt.
5"Le alte Parti [...] Cecoslovacchia" links des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch eine Wellenlinie markiert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 29. Mai 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4500, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4500. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.