Betreff
Sulle elezioni vescovili in Prussia
Non appena mi giunse,
in Rorschach, per il tramite del Revmo Mons. Maglione, il venerato cifrato dell'E. V. R. del
2
corrente,
Luglio p. p., mi diedi premura di scrivere al Revmo
Monsignor Hollweck, chiedendogli a nome di V. E. un "breve e sollecito Voto" circa la
questione delle elezioni vescovili in Prussia. (1)(1) Ciò che
si dice per la Prussia, vale anche analogamente per lae diocesi della
provincia ecclesiastica dell'Alto Reno. (Bolla Ad dominici gregis custodiam 11 Aprile 1827) e Breve Re sacra 28 Maggio
1827). Quanto alla Baviera, è noto che in essa vigeva finora il sistema della nomina
regia a norma del Concordato.
A causa Essendo le comunicazioni colla
G
A causa della
e attuali
difficoltà e della lunghezza delle comunicazioni,
nei tempi [zwei Wörter unlesbar] l
La risposta del sullodato Mgr. Hollweck mi è pervenuta soltanto oggi in una lettera in data del 22 corrente, che senza
indugio compio il dovere
in due separate lettere, (l'una in data del
22 Luglio scorso, l'altra in data del 7 corrente), che che qui
compiegate compio il dovere di
di trasmettere qui acclusa
all'E. V. (Alleg. I e II).
Il Voto del dotto canonista, contenuto nella lettera medesima,
La lettera del 22 Luglio compren-20v
de alla sua volta due parti.
Nella prima parte egli dimostra
il dotto Canonista prova con argomenti storici e giuridici
che la esclusiva da parte dallo Stato nelle elezioni anzidette non è no e non può
dirsi in alcun modo un diritto della Corona (Kronrecht),
;
e su ciò non vi è alcun dubbio.
il che è senza dubbio verissimo, se una tale espressione si prende non
già nel senso di una un privilegio legittimamente accordato dalla Santa
Sede alla Corona di Prussia, ma in quello di un preteso jus majestaticum circa sacra secondo la dottrina dei canonisti
protestanti.
Evidentemente Mons. Hollweck è stato mosso a fare una tale
dimostrazione dal brano della lettera del Card. von Hartmann in data del 29 Marzo
scorso,
relativo alla questione in discorso e
(da me comunicatogli
nel testo originale te
all
a
o scopo anzidetto), – in
cui l'Emo parla appunto di Kronrecht, ma
però
evidentemente, come risulta dal contesto, non già
nel senso
nel senso di un jus majestaticum circa sacra secondo la dottrina dei canonisti protestanti, ma
e non
in quello di un privilegio
le
accordato dalla S. Sede alla Corona di Prussia. Del resto,
secondo che mi permisi già di accennare nel mio precedente rispettoso Rapporto
N. 12537 in data del 6 Aprile p. p., stimo
sembra
del tutto superfluo di ricordare i notissimi precedenti
storici
storico-giuri-
21r
dici
della presente questione
della presente questione.
Nella seconda parte
del Voto
il più volte menzionato Pre Monsignor Hollweck così si esprime: "In con
Considerazione
ndo
della
la nostra attuale situazione, la quale soltanto lentamente
si chiarisce e si consolida e che probabilmente è ancora esposta a nuovi interni sconvolgimenti, sarebbe, a mio parere, in caso di vacanza delle
Sedi vescovili sommamente desiderabile che la S. Sede avocasse subito
completamente a sé ed attuasse
ed effettuasse Essa stessa la
e nuova
e provvista
e. Si richiede diff difatti per
in essa
e una ferma ed unica direzione, che sola può rimaner
garantita
venir sicuramente
venire con ogni garanzia di sicurezza soltanto dalla
S. Sede. Occorre invero eliminare anche
altresìanche le influenze dei cosiddetti
uomini politici cattolici, i quali pure durante la guerra hanno cercato di immischiarsi
negli nelle cose ecclesiastiche, arrecando alla Chiesa più danno che utilità. Le
varie opinioni, gli interessi politici ben spesso nascosti, le influenze di circoli
scientifici, ed anche i rapporti con acattolici, sono così moltiformi, che 21v
la
provvista assai meglio riesce mediante
per mezzo di
proposte
di candidati
avanzate
informazioni e di proposte fatte alla S. Sede, la
quale, poi,
poi,
esaminando
valutando
ponderando liberamente e complessivamente tutte le
circostanze, procede
a alla
nomina dei Vescovi, anziché mediante le elezioni e le precedenti trattative dei corpi
elettorali coi Governi. Anche per la Baviera stimerei ciò del tutto
desiderabile.
Inoltre s
Sarebbe anzi in generale raccomandabile di
procurare
da raccomandarsibile di addivenire ad
un ordinamento unico delle cose ecclesiastiche per tutto
a la Germania,
l'Impero, forse in un Concordato coll'Impero, come ebbe già in
mira il Cardinale Consalvi al Congresso di Vienna nel 1815".
A
complemento delle surriferite osservazioni di Monsignor Hollweck, e poiché Vostra
Eminenza si è degnata ordinarmi di manifestarLe in proposito anche il mio modesto
parere, compio il dovere di aggiungere quanto appresso:
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo von Hartmann, consiste nel vedere se i
Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate
nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del
22r
6 Aprile scorso), che prescrivevano
le quali insinuavano o prescrivevano
loro di assicurarsi, prima di procedere all'atto
solenne
dell'elezione, che
il su
i candidati non fossero
la scelta non cadesse sopra soggetti
men grati
al Governo
alla potestà civile, in altri termini se tale concessione
fatta
da
e
lla Santa Sede agli antichi Principi della Germania sia passata al
nuovo Governo repubblicano.
Nella lettera del 7 corrente, Mons. Hollweck
svolge i punti seguenti:
a) A nessun patto conviene più ammettere un diritto di nomina
dello Stato od una qualsiasi
unque altra ingerenza dello Stato, in
qualsiasi forma. Gli uffici ecclesiastici debbono essere provvisti con piena libertà e con
riguardo soltanto agli interessi della Chiesa. Gli assegni da parte
dello
pagati dallo Stato, i quali rappresentano soltanto una
parziale restituzione dei beni tolti alla Chiesa all'epoca della secolarizzazione (1
anno 1802 e seguenti), non debbono in nessun modo esse valere come fondamento p
a per una qualsivoglia ingerenza. Ciò vale egualmente per la
Baviera e per l'intiero Impero germanico, come anche per i territori
austriaci. Quindi occorre escludere senz'altro sia la previa presentazione
della lista dei candidati al Governo 22v
sia la
partecipazione
l'invio di un Commissario governativo
i
all'elezione in occasione delle
a elezioni
e, [ein Wort unlesbar] sia precedenti proposte. Il Clero ed il popolo odiano tali
inframettenze
ingerenze
del pot queste intromissioni del potere dello Stato. Vi sono bensì dei
cosiddetti Staatspfaffen (preti governativi), che affettano d'ignorare tale
avversione e stimano benefica l'influenza sinora esercitata dallo Stato nella provvista
delle Sedi vescovili, ma i suaccennati sentimenti del clero e del popolo sono malgrado
ciò un fatto innegabile.
b) Le elezioni capitolari, laddove i Capitoli
hanno saputo mantenere la loro libertà, hanno fatto generalmente buona prova, e di regola
sono stati scelti Vescovi idonei. Questa libertà deve essere ai Capitoli assicurata con ogni
mezzo; essi quindi non debbono
dovrebbero essere legati da istruzioni segrete, – che i Governi ottengono
estorcono in via diplomatica dalla S. Sede, – a presentare in precedenza
la lista dei candidati prima della elezione od a tollerare la
presenza di un Commissario governativo, d all'elezione , di guisa. I Capitoli
debbono vot compiere tale atto liberamente; ma la diplomazia ha già
spiana prima spianato tutte le
vie ai nemici della libera
tà
della elezione, contro i quali occorre quasi sempre sostenere una vera lotta.
Ciò riesce naturalmente spiacevole ai Capitoli stessi, per
quanto essi stimino importante il diritto alla elezione dei Vescovi. 23r
c)
Considerando tutte queste difficoltà (conclude Mons. Hollweck) sarebbe assai desiderabile,
se in tutti i territori i quali son stati
rimasti in seguito alla guerra sciolti dall'antico
ordinamento della Chiesa di Stato (Germania, Austria), la provvista delle Sedi vescovili
avesse luogo per istituzione pontificia
fosse fatta dalla S. Sede
juxta modum in Codice praevisum (can. 3 329 § 2), dietro proposta del
dei rispettivi Capitolo
i cattedrale
i. Questo
i
dovrebbero presentare almeno tre candidati; la S. Sede però non avrebbe da essere
legata dalle
alle proposte del Capitolo. La S. Sede può il
più facilmente di ogni altro resistere
respingere alle importunità degli ecclesiastici bramosi di far
carriera, dei partiti politici e dei Governi, ed
di avere nella scelta dinanzi agli occhi soltanto gl'interessi
della Chiesa. Essa può eleggere eventualmente anche religiosi, qualora ciò sembri utile. Ma
l'influenza dei partiti politici, i quali sogliono in tali occasioni farsi innanzi come
precipui difensori degli interessi della Chiesa, deve essere esclusa, al pari di 23v
qualsiasi altra. Gli ecclesiastici di carriera sanno ben servirsi dei detti partiti per le
loro mire. Bando a tutte queste camarille! La Chiesa abbisogna di uomini, che siano
si ispirino unicamente alle idee religiose, e non di persone, per cui lo Stato è tutto o
quasi e che sono piuttosto uomini governativi che uomini di Chiesa. Il pop Anche il
popolo non li vuole. Il popolo vuole nella Chiesa di Dio uomini di Chiesa, solleciti sopra
ogni cosa degli interessi religiosi, qui sentiunt cum Ecclesia Ecclesia. Essi debbono
essere non funzionari dello Stato, ma sacerdoti. La suprema Autorità della Chiesa,
riservandosi la provvista delle Sedi vescovili, non deve più tollerare alcuna ingerenza
dello Stato non solo diretta, ma anche indiretta, la quale è
essendo questa anzi più pericolosa.
e più facilmente corrompe gli ecclesiastici.
Nell'ultima
parte della sua lettera Mons. Hollweck svolge incidentalmente alcune considerazioni generali sulla nuova 24r
Costituzione dell'Impero; ma, non rientrando
riguardando esse propriamente
neil presente
nell'argomento, del presente rispettoso Rapporto, ne
farò a suo tempo oggetto di separato Rapporto.
*
*
Il
Voto del più volte lodato Mons. Hollweck, da me qui sopra
riassunto, è così ampio,
ed esauriente, che basterà a me basta aggiungere
soltanto poche e brevi osservazioni in obbedienza
adempimento
a
dell'ordine impartitomi da
Vostra Eminenza di manifestare in proposito anche il mio modesto parere.
Conviene, a mio
avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo Cardinale Arcivescovo di
Colonia, consiste nel definire se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle
disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del
6 Aprile scorso), le quali insinuavano o prescrivevano loro in vario modo di assicurarsi, 24v
prima di procedere all'atto
della elezione, che la scelta non cadesse sopra soggetti men grati alla potestà civile; in
altri termini, se tale concessione della S. Sede agli antichi Principi della Germania
sia passata al nuovo Governo repubblicano.
Dal punto di vista del diritto canonico, a me
pare che la risposta debba essere negativa. Trattasi, infatti, di privilegio odioso, il
quale restringe la libertà della Chiesa in uno degli atti più delicati ed importanti, quale
è la scelta dei Vescovi, e quindi sembra che non passi
possa dirsi passare dagli antichi Principi, al
nuo cui fu concesso,
accordato, all'attuale
nuovo Governo senza una nuova
concessione almeno tacita della S. Sede. Ora, dato soprattutto il carattere dei
nuovi
nuovi
presenti
sovrani reggitori della cosa pubblica in Germania, addetti in maggioranza al partito
socialista, tale concessione apparisce sommamente
pericolosa ed inopportuna. Ma inoltre, anche per ciò che riguarda la legislazione dello Stato civile,
nella Costituzione dell'Impero, approvata testè
dall'Assemblea Nazionale di Weimar (sebbe-
25r
ne non ancora promulgata) e
ed entrata proprio oggi in vigore, la quale vincola
anche i singoli Stati, si dispone espressamente:
all'art. l37: "Ciascuna società religiosa ordina ed
amministra da sé stessa i suoi affari nell'ambito del diritto comune. In particolare e
Essa conferisce
i suoi uffici senza alcuna cooperazione dello Stato e dei
Comuni". Con ciò il potere
la Potestà civile ha rinunziato spontaneamente a qualsiasi
partecipazione nella provvista degli uffici ecclesiastici. Tuttavia, a mio umile parere,
affine di evitare sempre
ancor possibili,
sorprese, difficoltà e complicazioni, occorrerebbe, prima
che la S. Sede si pronunzi, in senso attendere che sia la suddetta
Costituzione venga promulgata per l'Impero ed
effettivamente applicata nei singoli Stati
della Prussia.
nei singoli Stati.
La seconda questione, cui già
accennavo nel succitato mio ossequioso Rapporto N. 12537, consiste nel deliberare
determinare se, eliminata l'ingerenza governativa,
in discorso, convenga che la S. Sede lasci in vigore
nella Prussia (1) (1) La stessa questione vale, come si è
accennato in principio, anche per le (e nella diocesi della provincia
ecclesiastica dell'Alto Reno)
il diritto dell'elezione capitolare
per le Sedi vescovili 25v
o se invece sia più conveniente che anche colà si applichi il
diritto comune (can. 329 parag. 2).
Certamente, come
opina Mons. Hollweck, sarebbe per sé assai
desiderabile che la nomina dei Vescovi venisse fatta anche per la Prussia dalla
S. Sede. Tuttavia occorre pur notare 1) che il sistema
delle elezioni capitolari,
(
secondo che
come ammette lo stesso sunnominato Canonista)
, non può
dirsi
danno certamente
abbiano dato di fatto
dà al presente di fatto cattivi risultati. Bisogna anzi
riconoscere che i Vescovi della Prussia sono, almeno
presentemente,
attualmente tutti, senza eccezione, degni e zelanti Pastori.
2º) che trattasi di antico privilegio, proprio non soltanto dei suddetti Capitoli, ma anche
di quelli di Olmütz (Moravia), di Salisburgo, e di
S. Gallo, di Coira e di Basilea nella Svizzera. Arrecherebbe quindi,
(io penso)
, sorpresa e dolore in Germania, se fosse qui tolto un diritto
conservato altrove.
Qualora quindi la S. Sede decidesse
intendesse, malgrado ciò
26r
malgrado ciò, di procedere alla detta riforma, converrebbe
sarebbe, a mio subordinato parere,
avviso, prudente, anche affine affine di evitare od
almeno di diminuire il suaccennato malcontento, 1º) di interrogare chiedere il
parere precedentemente il parere di tutti o dei principali Vescovi delle diocesi
interessate sul miglior modo di attuare la riforma medesima e 2º) di lasciare possibilmente ai Capitoli una partecipazione nella scelta del
novello Pastore, accordando loro, ad esempio (come propone Mons. Hollweck), la facoltà
di presentare
una terna di candidati alla S. Sede, pur senza vincolare con questo
la libera elezione ed il supremo giudizio del S. Padre.
*
*
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della S. Porpora, con profondissimo
ossequi
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 13. August 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 5099, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5099. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 30.04.2013.