Dokument-Nr. 5099
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 13. August 19191

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle elezioni vescovili in Prussia
Non appena mi giunse, in Rorschach, per il tramite del Revmo Mons. Maglione, il venerato cifrato dell'E. V. R. del 2  corrente, Luglio p. p., mi diedi premura di scrivere al Revmo Monsignor Hollweck, chiedendogli a nome di V. E. un "breve e sollecito Voto" circa la questione delle elezioni vescovili in Prussia. (1)(1) Ciò che si dice per la Prussia, vale anche analogamente per lae diocesi della provincia ecclesiastica dell'Alto Reno. (Bolla Ad dominici gregis custodiam 11 Aprile 1827) e Breve Re sacra 28 Maggio 1827). Quanto alla Baviera, è noto che in essa vigeva finora il sistema della nomina regia a norma del Concordato.
A causa Essendo le comunicazioni colla G A causa della e attuali difficoltà e della lunghezza delle comunicazioni, nei tempi [zwei Wörter unlesbar] l La risposta del sullodato Mgr. Hollweck mi è pervenuta soltanto oggi in una lettera in data del 22 corrente, che senza indugio compio il dovere in due separate lettere, (l'una in data del 22 Luglio scorso, l'altra in data del 7 corrente), che che qui compiegate compio il dovere di di trasmettere qui acclusa all'E. V. (Alleg. I e II).
Il Voto del dotto canonista, contenuto nella lettera medesima, La lettera del 22 Luglio compren-
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de alla sua volta due parti.
Nella prima parte egli dimostra il dotto Canonista prova con argomenti storici e giuridici che la esclusiva da parte dallo Stato nelle elezioni anzidette non è no e non può dirsi in alcun modo un diritto della Corona (Kronrecht), ; e su ciò non vi è alcun dubbio. il che è senza dubbio verissimo, se una tale espressione si prende non già nel senso di una un privilegio legittimamente accordato dalla Santa Sede alla Corona di Prussia, ma in quello di un preteso jus majestaticum circa sacra secondo la dottrina dei canonisti protestanti. Evidentemente Mons. Hollweck è stato mosso a fare una tale dimostrazione dal brano della lettera del Card. von Hartmann in data del 29 Marzo scorso, relativo alla questione in discorso e (da me comunicatogli nel testo originale te all a o scopo anzidetto), – in cui l'Emo parla appunto di Kronrecht, ma però evidentemente, come risulta dal contesto, non già nel senso nel senso di un jus majestaticum circa sacra secondo la dottrina dei canonisti protestanti, ma e non in quello di un privilegio le accordato dalla S. Sede alla Corona di Prussia. Del resto, secondo che mi permisi già di accennare nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 in data del 6 Aprile p. p., stimo sembra del tutto superfluo di ricordare i notissimi precedenti storici storico-giuri-
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dici della presente questione della presente questione.
Nella seconda parte del Voto il più volte menzionato Pre Monsignor Hollweck così si esprime: "In con Considerazione ndo della la nostra attuale situazione, la quale soltanto lentamente si chiarisce e si consolida e che probabilmente è ancora esposta a nuovi interni sconvolgimenti, sarebbe, a mio parere, in caso di vacanza delle Sedi vescovili sommamente desiderabile che la S. Sede avocasse subito completamente a sé ed attuasse ed effettuasse Essa stessa la e nuova e provvista e. Si richiede diff difatti per in essa e una ferma ed unica direzione, che sola può rimaner garantita venir sicuramente venire con ogni garanzia di sicurezza soltanto dalla S. Sede. Occorre invero eliminare anche altresìanche le influenze dei cosiddetti uomini politici cattolici, i quali pure durante la guerra hanno cercato di immischiarsi negli nelle cose ecclesiastiche, arrecando alla Chiesa più danno che utilità. Le varie opinioni, gli interessi politici ben spesso nascosti, le influenze di circoli scientifici, ed anche i rapporti con acattolici, sono così moltiformi, che
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la provvista assai meglio riesce mediante per mezzo di proposte di candidati avanzate informazioni e di proposte fatte alla S. Sede, la quale, poi, poi, esaminando valutando ponderando liberamente e complessivamente tutte le circostanze, procede a alla nomina dei Vescovi, anziché mediante le elezioni e le precedenti trattative dei corpi elettorali coi Governi. Anche per la Baviera stimerei ciò del tutto desiderabile. Inoltre s Sarebbe anzi in generale raccomandabile di procurare da raccomandarsibile di addivenire ad un ordinamento unico delle cose ecclesiastiche per tutto a la Germania, l'Impero, forse in un Concordato coll'Impero, come ebbe già in mira il Cardinale Consalvi al Congresso di Vienna nel 1815".
A complemento delle surriferite osservazioni di Monsignor Hollweck, e poiché Vostra Eminenza si è degnata ordinarmi di manifestarLe in proposito anche il mio modesto parere, compio il dovere di aggiungere quanto appresso:
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo von Hartmann, consiste nel vedere se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del
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6 Aprile scorso), che prescrivevano le quali insinuavano o prescrivevano loro di assicurarsi, prima di procedere all'atto solenne dell'elezione, che il su i candidati non fossero la scelta non cadesse sopra soggetti men grati al Governo alla potestà civile, in altri termini se tale concessione fatta da e lla Santa Sede agli antichi Principi della Germania sia passata al nuovo Governo repubblicano.
Nella lettera del 7 corrente, Mons. Hollweck svolge i punti seguenti:
a) A nessun patto conviene più ammettere un diritto di nomina dello Stato od una qualsiasi unque altra ingerenza dello Stato, in qualsiasi forma. Gli uffici ecclesiastici debbono essere provvisti con piena libertà e con riguardo soltanto agli interessi della Chiesa. Gli assegni da parte dello pagati dallo Stato, i quali rappresentano soltanto una parziale restituzione dei beni tolti alla Chiesa all'epoca della secolarizzazione (1 anno 1802 e seguenti), non debbono in nessun modo esse valere come fondamento p a per una qualsivoglia ingerenza. Ciò vale egualmente per la Baviera e per l'intiero Impero germanico, come anche per i territori austriaci. Quindi occorre escludere senz'altro sia la previa presentazione della lista dei candidati al Governo
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sia la partecipazione l'invio di un Commissario governativo i all'elezione in occasione delle a elezioni e, [ein Wort unlesbar] sia precedenti proposte. Il Clero ed il popolo odiano tali inframettenze ingerenze del pot queste intromissioni del potere dello Stato. Vi sono bensì dei cosiddetti Staatspfaffen (preti governativi), che affettano d'ignorare tale avversione e stimano benefica l'influenza sinora esercitata dallo Stato nella provvista delle Sedi vescovili, ma i suaccennati sentimenti del clero e del popolo sono malgrado ciò un fatto innegabile.
b) Le elezioni capitolari, laddove i Capitoli hanno saputo mantenere la loro libertà, hanno fatto generalmente buona prova, e di regola sono stati scelti Vescovi idonei. Questa libertà deve essere ai Capitoli assicurata con ogni mezzo; essi quindi non debbono dovrebbero essere legati da istruzioni segrete, che i Governi ottengono estorcono in via diplomatica dalla S. Sede, a presentare in precedenza la lista dei candidati prima della elezione od a tollerare la presenza di un Commissario governativo, d all'elezione , di guisa. I Capitoli debbono vot compiere tale atto liberamente; ma la diplomazia ha già spiana prima spianato tutte le vie ai nemici della libera tà della elezione, contro i quali occorre quasi sempre sostenere una vera lotta. Ciò riesce naturalmente spiacevole ai Capitoli stessi, per quanto essi stimino importante il diritto alla elezione dei Vescovi.
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c) Considerando tutte queste difficoltà (conclude Mons. Hollweck) sarebbe assai desiderabile, se in tutti i territori i quali son stati rimasti in seguito alla guerra sciolti dall'antico ordinamento della Chiesa di Stato (Germania, Austria), la provvista delle Sedi vescovili avesse luogo per istituzione pontificia fosse fatta dalla S. Sede juxta modum in Codice praevisum (can. 3 329 § 2), dietro proposta del dei rispettivi Capitolo i cattedrale i. Questo i dovrebbero presentare almeno tre candidati; la S. Sede però non avrebbe da essere legata dalle alle proposte del Capitolo. La S. Sede può il più facilmente di ogni altro resistere respingere alle importunità degli ecclesiastici bramosi di far carriera, dei partiti politici e dei Governi, ed di avere nella scelta dinanzi agli occhi soltanto gl'interessi della Chiesa. Essa può eleggere eventualmente anche religiosi, qualora ciò sembri utile. Ma l'influenza dei partiti politici, i quali sogliono in tali occasioni farsi innanzi come precipui difensori degli interessi della Chiesa, deve essere esclusa, al pari di
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qualsiasi altra. Gli ecclesiastici di carriera sanno ben servirsi dei detti partiti per le loro mire. Bando a tutte queste camarille! La Chiesa abbisogna di uomini, che siano si ispirino unicamente alle idee religiose, e non di persone, per cui lo Stato è tutto o quasi e che sono piuttosto uomini governativi che uomini di Chiesa. Il pop Anche il popolo non li vuole. Il popolo vuole nella Chiesa di Dio uomini di Chiesa, solleciti sopra ogni cosa degli interessi religiosi, qui sentiunt cum Ecclesia Ecclesia. Essi debbono essere non funzionari dello Stato, ma sacerdoti. La suprema Autorità della Chiesa, riservandosi la provvista delle Sedi vescovili, non deve più tollerare alcuna ingerenza dello Stato non solo diretta, ma anche indiretta, la quale è essendo questa anzi più pericolosa. e più facilmente corrompe gli ecclesiastici.
Nell'ultima parte della sua lettera Mons. Hollweck svolge incidentalmente alcune considerazioni generali sulla nuova
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Costituzione dell'Impero; ma, non rientrando riguardando esse propriamente neil presente nell'argomento, del presente rispettoso Rapporto, ne farò a suo tempo oggetto di separato Rapporto.
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Il Voto del più volte lodato Mons. Hollweck, da me qui sopra riassunto, è così ampio, ed esauriente, che basterà a me basta aggiungere soltanto poche e brevi osservazioni in obbedienza adempimento a dell'ordine impartitomi da Vostra Eminenza di manifestare in proposito anche il mio modesto parere.
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo Cardinale Arcivescovo di Colonia, consiste nel definire se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del 6 Aprile scorso), le quali insinuavano o prescrivevano loro in vario modo di assicurarsi,
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prima di procedere all'atto della elezione, che la scelta non cadesse sopra soggetti men grati alla potestà civile; in altri termini, se tale concessione della S. Sede agli antichi Principi della Germania sia passata al nuovo Governo repubblicano.
Dal punto di vista del diritto canonico, a me pare che la risposta debba essere negativa. Trattasi, infatti, di privilegio odioso, il quale restringe la libertà della Chiesa in uno degli atti più delicati ed importanti, quale è la scelta dei Vescovi, e quindi sembra che non passi possa dirsi passare dagli antichi Principi, al nuo cui fu concesso, accordato, all'attuale nuovo Governo senza una nuova concessione almeno tacita della S. Sede. Ora, dato soprattutto il carattere dei nuovi nuovi presenti sovrani reggitori della cosa pubblica in Germania, addetti in maggioranza al partito socialista, tale concessione apparisce sommamente pericolosa ed inopportuna. Ma inoltre, anche per ciò che riguarda la legislazione dello Stato civile, nella Costituzione dell'Impero, approvata testè dall'Assemblea Nazionale di Weimar (sebbe-
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ne non ancora promulgata) e ed entrata proprio oggi in vigore, la quale vincola anche i singoli Stati, si dispone espressamente: all'art. l37: "Ciascuna società religiosa ordina ed amministra da sé stessa i suoi affari nell'ambito del diritto comune. In particolare e Essa conferisce i suoi uffici senza alcuna cooperazione dello Stato e dei Comuni". Con ciò il potere la Potestà civile ha rinunziato spontaneamente a qualsiasi partecipazione nella provvista degli uffici ecclesiastici. Tuttavia, a mio umile parere, affine di evitare sempre ancor possibili, sorprese, difficoltà e complicazioni, occorrerebbe, prima che la S. Sede si pronunzi, in senso attendere che sia la suddetta Costituzione venga promulgata per l'Impero ed effettivamente applicata nei singoli Stati della Prussia. nei singoli Stati.
La seconda questione, cui già accennavo nel succitato mio ossequioso Rapporto N. 12537, consiste nel deliberare determinare se, eliminata l'ingerenza governativa, in discorso, convenga che la S. Sede lasci in vigore nella Prussia (1) (1) La stessa questione vale, come si è accennato in principio, anche per le (e nella diocesi della provincia ecclesiastica dell'Alto Reno) il diritto dell'elezione capitolare per le Sedi vescovili
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o se invece sia più conveniente che anche colà si applichi il diritto comune (can. 329 parag. 2).
Certamente, come opina Mons. Hollweck, sarebbe per sé assai desiderabile che la nomina dei Vescovi venisse fatta anche per la Prussia dalla S. Sede. Tuttavia occorre pur notare 1) che il sistema delle elezioni capitolari, ( secondo che come ammette lo stesso sunnominato Canonista) , non può dirsi danno certamente abbiano dato di fatto dà al presente di fatto cattivi risultati. Bisogna anzi riconoscere che i Vescovi della Prussia sono, almeno presentemente, attualmente tutti, senza eccezione, degni e zelanti Pastori. 2º) che trattasi di antico privilegio, proprio non soltanto dei suddetti Capitoli, ma anche di quelli di Olmütz (Moravia), di Salisburgo, e di S. Gallo, di Coira e di Basilea nella Svizzera. Arrecherebbe quindi, (io penso) , sorpresa e dolore in Germania, se fosse qui tolto un diritto conservato altrove.
Qualora quindi la S. Sede decidesse intendesse, malgrado ciò
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malgrado ciò, di procedere alla detta riforma, converrebbe sarebbe, a mio subordinato parere, avviso, prudente, anche affine affine di evitare od almeno di diminuire il suaccennato malcontento, 1º) di interrogare chiedere il parere precedentemente il parere di tutti o dei principali Vescovi delle diocesi interessate sul miglior modo di attuare la riforma medesima e 2º) di lasciare possibilmente ai Capitoli una partecipazione nella scelta del novello Pastore, accordando loro, ad esempio (come propone Mons. Hollweck), la facoltà di presentare
una terna di candidati alla S. Sede, pur senza vincolare con questo la libera elezione ed il supremo giudizio del S. Padre.
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Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della S. Porpora, con profondissimo ossequi
1Datum "29 Luglio 1919" von Pacelli hds. gestrichen; Datum "11 Agosto 1919" von Pacelli hds. korrigiert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 13. August 19191, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 5099, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5099. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 30.04.2013.