Dokument-Nr. 606

Erzberger, Matthias: Trattato economico tedesco - rumeno, 07. Mai 1918

79r
Trattato economico tedesco - rumeno
In conformità dell'articolo 29, capoverso 1, del trattato di pace fra la Germania, l'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia da un lato e la Rumenia dall'altro i plenipotenziari dell'Impero germanico, e cioè:
il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, consigliere intimo effettivo, signor Richard von Kühlmann, il consigliere intimo effettivo signor Paul von Koerner,
il capo divisione nel Ministero degli Esteri, consigliere intimo effettivo, dottor Johannes Kriege,
il maggior generale nel regio esercito prussiano Emil Hell, capo dello Stato Maggiore del Comando Supremo dell'esercito von Mackensen e
il tenente di vascello Hans Bene; come pure i plenipotenziari del Regno di Rumenia, e cioè:
il Presidente del Consiglio dei Ministri, signor Alexandru Marghiloman,
il Ministro degli Esteri signor Constantin C. Arion,
il Ministro plenipotenziario signor Joan N. Papiniu e
l'ex Ministro signor Michail N. Burghele
hanno convenuto di concludere un accordo speciale sulla futura sistemazione dei rapporti economici, del traffico ferroviario, delle comunicazioni postali e telegrafiche fra la Germania e la Rumenia, nonché sopra la costruzione di un cantiere in Giurgiu.
I plenipotenziari, dopo la presentazione dei rispettivi pieni poteri, trovati in perfetta regola, si sono ac-
79v
cordati sulle decisioni seguenti:
A.  Disposizioni sulla sistemazione dei rapporti economici fra Germania e Rumenia.
1. Le parti contraenti sono d'intesa che, con la conclusione della pace, la guerra ha termine pure nel campo economico e finanziario. Esse si obbligano a non partecipare, né direttamente né indirettamente, ad azioni che tendano alla continuazione delle ostilità nel campo economico o finanziario e ad impedire, con tutti i mezzi a loro disposizione, simili azioni nell'ambito del loro territorio.
Nel periodo di transizione necessario per il superamento delle conseguenze della guerra e il riordinamento delle condizioni, le parti contraenti si obbligano a non crearsi, per quanto sarà possibile, difficoltà nell'approvvigionamento delle merci necessarie con l'introduzione di forti dazi di entrata e si dichiarano pronte a intavolare quanto prima negoziati per mantenere ancora ed estendere le franchigie doganali stabilite durante la guerra.
2. Se in Stati neutrali giacciono merci provenienti dalla Germania o dalla Rumenia, sottoposte però alla condizione che non debbano essere trasportate né indirettamente, né direttamente nel territorio dell'altra parte contraente, simili restrizioni della disponibilità devono essere abolite per quel che si riferisce alle parti contraenti. Le due parti contraenti si obbligano quindi a dare immediatamente agli Stati neutrali notizia della summenzionata abolizione di queste restrizioni di disponibilità.
3. Privilegi accordati da una delle parti contraenti, durante la guerra, ad altri paesi mediante concessio-
80r
ni od altri provvedimenti di Stato devono essere aboliti, oppure estesi all'altra parte con la concessione di eguali diritti.
4. La Rumenia non accamperà alcuna pretesa circa i favori che la Germania accorda all'Austria-Ungheria o ad un altro dei paesi a lei congiunti da unione doganale che confini immediatamente con la Germania o mediatamente attraverso un altro paese congiunto con essa o con l'Austria-Ungheria da unione doganale. Colonie, possedimenti esteri e protettorati sono in questo riguardo equiparati alla madrepatria.
La Germania non accamperà alcuna pretesa circa i favori che la Rumenia accorda ad un altro paese congiunto a lei da unione doganale che confini direttamente con la Rumenia o, indirettamente, per via d'un altro paese a lei congiunto con unione doganale, o alle colonie, possedimenti esteri e protettorati di uno dei paesi stretti con lei in unione doganale.
5. Le parti contraenti permetteranno nei loro territori l'arruolamento di contadini ed operai.
Alla loro emigrazione dal territorio di una delle parti nel territorio dell'altra non saranno frapposti ostacoli di sorta. Fanno eccezione gli operai occupati in servizio pubblico e gli operai specialisti delle industrie.
Sino all'entrata in vigore della sezione IV della convenzione sul petrolio, oggi firmato, o delle disposizioni che eventualmente venissero sostituite a questa sezione IV, il Governo Rumeno non riscuoterà dazi di uscita nell'esportazione dalla Rumenia in Germania di olio grezzo e derivati come di altre merci indicate nella conven-
80v
zione sul petrolio; non vieterà l'esportazione di queste merci, né la sottoporrà ad altre restrizioni di qualsiasi specie.
7. I sudditi dell'Impero germanico, come le società per azioni ed altre società commerciali, industriali o finanziarie, comprese le società di assicurazioni, costituite secondo le leggi dell'Impero germanico, devono avere il diritto di acquistare beni mobili d'ogni specie come pure, nelle città, beni immobili, e a prendere in affitto, per l'esercizio del commercio, dell'industria e d'imprese di trasporti, beni immobili nei Comuni rurali per la durata di trent'anni e di disporne durante la durata dell'affitto. Il Governo rumeno non frapporrà alcun ostacolo alla rinnovazione consecutiva per due volte del contratto d'affitto e per la menzionata durata di tempo, purché la rinnovazione del contratto avvenga ogni volta cinque anni prima della scadenza e di comune accordo fra affittuario e affittatore.
I sudditi dell'Impero germanico e le soprannominate società potranno esercitare il commercio, l'industria e le professioni senza essere in questo riguardo assoggettati a maggiori restrizioni, tasse o imposte che la classe meglio situata dei cittadini o società della Rumenia, ma dovranno conformarsi alle leggi rumene. In nessun caso essi devono, in uno dei riguardi indicati o quanto all'acquisto la proprietà o la disposizione del proprio patrimonio immobile d'ogni specie, venir trattati più sfavorevolmente che i sudditi e le società di un altro paese.
Ai sudditi tedeschi che già al momento della conclusione della pace possedevano in Rumenia un capitale im-
81r
mobile è confermato questo diritto di proprietà, sia per la loro persona che per i loro eredi, illimitatamente, secondo le leggi dello Stato rumeno.
8. Le imprese di trasporto tedesche godranno in Rumenia quanto all'emigrazione e specialmente quanto alla conclusione di contratti di trasporto e circa la nomina di rappresentanti e agenti i medesimi diritti che le imprese di trasporto e di emigrazione della Rumenia – nella misura che tali imprese in Rumenia esistano – o di qualunque altro paese purché l'emigrazione da porti tedeschi sia permessa nella stessa maniera che l'emigrazione da porti rumeni od altri porti; che agli emigranti recantisi a porti tedeschi non siano imposte condizioni più gravi che agli emigranti che lasciano il paese per altre vie, e che pure la Rumenia riconosca sufficienti, quanto al trasporto da porti tedeschi, le disposizioni delle leggi tedesche a protezione degli emigranti.
9. Il trattato di commercio, doganale e di navigazione fra i due paesi, del 21 /9 ottobre 1893 e l'annesso protocollo finale devono rientrare in vigore, con il contenuto loro dato dal trattato addizionale dell'8 ottobre/25 settembre 1904, con la condizione che la loro validità si estenderà sino al 31/18 dicembre 1930 e, dopo questa data, sino al decorso di un anno dalla denunzia fattane da una o dall'altra delle parti contraenti.
Nel trattato e nel protocollo finale saranno introdotte le seguenti modificazioni ed integrazioni:
I.
Viene inserito questo nuovo articolo:
81v
Articolo 2 a.
Società per azioni od oltre società industriali, commerciali o finanziarie, comprese le società di assicurazione, che hanno la loro sede nel territorio di una delle parti contraenti e che sono costituite secondo le sue leggi devono essere riconosciute come legalmente esistenti pure nel territorio dell'altra parte e specialmente avere il diritto di adire i tribunali come querelanti o querelate.
Quanto all'ammissione all'esercizio del commercio e dell'industria queste società devono godere nel territorio dell'altra parte, in ogni caso, dei medesimi diritti che società simili di qualunque altro paese.
II.
L'articolo 5 è integrato con il seguente terzo capoverso:
Nel periodo di transizione seguente la guerra, per il superamento delle conseguenze di essa possono essere emanate restrizioni di traffico, come divieti d'importazione, d'esportazione o di transito, nella misura che non è stabilito altrimenti in accordi speciali. Queste restrizioni devono però essere applicate in guisa da riuscire il meno possibile gravose ed abolite appena le circostanze lo permettano.
III.
L'articolo 7 è integrato con il seguente terzo capoverso:
In quanto nell'allegato C non è disposto altrimenti, la misura delle tariffe doganali da riscuotersi sulle merci tedesche da importarsi in Rumenia dev'essere conformata alla tariffa doganale generale del 28 gennaio (vecchio sti-
82r
le) 1906.
IV.
Il primo capoverso dell'articolo 12 viene modificato così:
Imposte interne, presentemente o in futuro riscosse nel territorio di una delle parti contraenti per conto dello Stato, dei Comuni, delle Province o delle corporazioni sulla produzione, la preparazione, il trasporto, la vendita o il consumo di un prodotto possono essere messe pure sui prodotti congeneri dell'altra parte, ma tuttavia, con nessun pretesto, colpirle più fortemente o in maniera già molesta dei prodotti del proprio paese.
Se imposte interne sono messe su materie grezze o su merci confezionate a metà lo stabilire una congrua compensazione fiscale per l'importazione di prodotti ricavati da tali materie grezze o merci confezionate a metà o con esse fabbricati dev'essere permesso anche se i prodotti congeneri paesani non soggiacciono direttamente all'imposta.
V.
Sotto l'articolo 19 sono introdotti i seguenti nuovi articoli:
1. Articolo 19 a.
1. Sulle strade ferrate, nel servizio viaggiatori e bagagli, non si deve fare distinzione fra gli abitanti dei territori delle parti contraenti per ciò che si riferisce alla spedizione, al prezzo di trasporto e alle pubbliche gravezze connesse con il trasporto.
In questo riguardo si è d'accordo che su strade ferrate minori (a scartamento ridotto, economiche, seconda-
82v
rie) adibite principalmente al traffico dei forestieri, le riduzioni del prezzo dei biglietti possono essere ristrette alle persone che hanno stabile dimora nei Comuni adiacenti.
2. Merci consegnate in Germania per essere spedite in Rumenia o in un altro Stato, attraverso la Rumenia, non sono trattate sulle strade ferrate rumene per ciò che riguarda la spedizione o i prezzi di trasporto, se adempite le medesime condizioni, più sfavorevolmente dei congeneri invii di merci paesane nella medesima direzione e sul medesimo percorso. Il medesimo vale per le merci consegnate in Rumenia alle strade ferrate tedesche che sono trasportate in Germania o, attraverso la Germania, in un altro Stato.
Questa disposizione si applica reciprocamente pure agli invii di merci dai territori di una parti contraenti [sic] effettuati con altri mezzi di trasporto, oltre il confine, nei territori dell'altra parte e che vengono consegnati colà alle strade ferrate.
Qualora un terzo Stato tratti sulle vie di comunicazione i prodotti di una delle parti contraenti più sfavorevolmente dei prodotti congeneri propri, questa parte ha il diritto di trattare sulle sue strade i prodotti del terzo Stato in parola, che giungono a lei sulle strade ferrate dell'altra parte contraente, tanto nell'importazione che nel transito, più sfavorevolmente dei suoi prodotti. Le parti sono d'accordo che il trattamento più sfavorevole dei prodotti di un terzo Stato simile dovrà avvenire egualmente su tutte le strade ferrate della parte contraente colpita nei territori della quale avviene l'impor-
83r
tazione o il transito.
3. Le seguenti disposizioni per l'applicazione di tariffe ferroviarie, riduzione dei prezzi di trasporto o altre facilitazioni non devono valere per trasporti di merci congeneri dai territori dell'altra parte contraente:
a) La condizione dell'origine interna della merce, la richiesta di una denominazione della merce non applicabile ad una merce congenere dell'altra parte contraente è da equipararsi a questa condizione.
b) La condizione della consegna nel luogo, a meno che si tratti della condizione della consegna di merci a bordo o del rimedio di un particolare stato di necessità passeggero, o che la tariffa per strade ferrate di second'ordine sia in generale esclusa per il commercio di transito dalla prescrizione di consegna nel luogo.
c) La condizione che la materia grezza o l'articolo fabbricato a metà per la merce più favorita sia stato trasportato, in tutto o in parte, su percorsi interni.
2. Articolo 19 b.
Le parti contraenti provvederanno affinché per il traffico delle persone e delle merci siano fissate tariffe dirette in conformità dei reali bisogni.
Per il traffico scambievole fra la Germania e la Rumenia saranno emesse tariffe dirette per lo meno nella medesima misura che si avevano all'1 agosto 1914.
3. Articolo 19 c
1. Per l'importazione e il transito delle merci dalla Germania non saranno applicate sulle strade ferrate rumene tariffe superiori o condizioni più gravi di quelle stabilite per merci congeneri di un terzo Stato nella mede-
83v
sima direzione e sul medesimo tratto di linea.
Per l'esportazione e il transito di merci destinate alla Germania non sono applicate sulle strade ferrate rumene tariffe superiori o condizioni più gravi che per le merci congeneri nella medesima direzione e sul medesimo tratto di linea verso un paese dell'interno o verso un terzo Stato.
Le facilitazioni accordate dalle strade ferrate rumene nel traffico da o verso porti marittimi quanti alle tariffe o alle pubbliche gravezze connesse con il trasporto sono da accordarsi pure al commercio ferroviario colla Germania da e verso il confine terrestre e al servizio cumulativo ferroviario-fluviale del Danubio colla Germania da o verso una delle stazioni di trasbordo sul Danubio.
La misura della facilitazione viene, in proposito, fissata secondo il rapporto percentuale in cui la facilitazione si trova verso il prezzo di trasporto conforme alla tariffa locale e verso le gravezze pubbliche normali connesse con il trasporto.
Se facilitazioni nel servizio marittimo sono soggette alla condizione della consegna di quantità superiori alle venti tonnellate, questa condizione non s'intende messa all'estensione delle facilitazioni al traffico oltre il confine terrestre o le stazioni di trasbordo sul Danubio.
Le parti sono d'intesa che i porti danubiani fra Braila inclusive e il Mar Nero siano da considerarsi pure come porti marittimi.
2. Nell'importazione e nel transito di merci dalla Rumenia per le stazioni di confine austro-tedesche o le stazioni di trasbordo tedesche sul Danubio, come pure nell'esportazione di merci destinate alla Rumenia per queste stazioni di confine e di trasbordo sul Danubio non sono ap-
84r
plicate sulle strade ferrate tedesche tariffe superiori o condizioni più gravi di quelle applicate nell'importazione di merci congeneri dell'Austria o dell'Ungheria o degli Stati balcanici, oppure nell'esportazione di merci tedesche del medesimo genere in Austria o in Ungheria o negli Stati balcanici per le menzionate stazioni di confine e di trasbordo sul Danubio sul medesimo tronco nella medesima direzione.
Nell'importazione di merci dalla Rumenia per i porti marittimi tedeschi non sono applicate, sulle strade ferrate tedesche, tariffe maggiori o condizioni più gravi di quelle che a merci congeneri di un terzo Stato sul medesimo tronco ferroviario nella medesima direzione.
3. Merci che giungono per ferrovia in porti marittimi o in stazioni di trasbordo sul Danubio e sono di là trasportate più lontano con navi tedesche, come pure merci che giungono con navi tedesche in porti marittimi o in stazioni di trasbordo sul Danubio e di là sono trasportate più lontano per ferrovia non sono trattate sulle strade ferrate rumene nella medesima direzione e sul medesimo percorso, quanto alla spedizione come ai prezzi di trasporto e ad altre tasse o alle imposte pubbliche connesse con il trasporto, più sfavorevolmente di merci le quali giungono nei medesimi porti o stazioni di trasbordo con navi rumene o navi di altra nazione, o che sono trasportate di là con navi rumene o navi di altra nazione.
La condizione per la quale l'applicazione di tariffe ferroviarie, riduzioni dei prezzi di trasporto od altre facilitazioni sulle strade ferrate rumene è fatta dipendere dal trasporto delle merci con navi di una società di navigazione determinata o sopra una determinata linea di comunicazione fluviale e marittima non vale per merci che giungono in porti marittimi o stazioni di trasbordo sul
84v
Danubio con navi tedesche o che sono trasportate di là con navi tedesche.
Merci che giungono per ferrovia in stazioni di trasbordo sul Danubio tedesche e che sono trasportate di là più lontano con navi dello Stato rumeno o di società di navigazione rumene sovvenzionate dallo Stato; come pure merci che giungono su tali navi in stazioni di trasbordo sul Danubio tedesche e che sono di là trasportate oltre per ferrovia non sono trattate sulle ferrovie tedesche, nella medesima direzione e sullo stesso tratto di linea, sia quanto alla spedizione sia quanto ai prezzi di trasporto o altre tasse o imposte possibili connesse con il trasporto, più sfavorevolmente di merci che giungono nelle medesime stazioni di trasbordo sul Danubio con navi tedesche o navi di altra nazione o che con esse sono trasportate di là più lontano. La condizione per cui l'applicazione di tariffe ferroviarie, la riduzione dei prezzi di trasporto o simili facilitazioni sulle strade ferrate tedesche è fatta dipendere dal trasporto delle merci con navi di una determinata società di navigazione sul Danubio o su una determinata linea di comunicazione sul Danubio, non vale per quelle merci che giungono in stazioni di trasbordo sul Danubio tedesche su navi dello Stato rumeno o di società di navigazione rumene sovvenzionate dallo Stato o che sono trasportate oltre di là con tali navi. Nella misura, tuttavia, che su strade ferrate tedesche, da o verso le stazioni di trasbordo sul Danubio tedesche, sono accordate tariffe più miti, riduzioni dei prezzi di trasporto od altre facilitazioni a condizione che le merci sul Danubio vengano trasportate in Austria o dall'Austria, in o dal-
85r
l'Ungheria, in o dai paesi sul Danubio inferiore questa condizione vale pure per quelle merci che giungono in stazioni di trasbordo sul Danubio tedesche su navi dello Stato rumeno o di società di navigazione sovvenzionate dallo Stato o che sono trasportate oltre di là con tali navi.
4. Articolo 19 d.
1. La base del traffico ferroviario fra le parti contraenti è costituita dalla Convenzione internazionale sul trasporto ferroviario delle merci del 14 ottobre 1890 nella redazione del 1 agosto 1914.
2. Le strade ferrate rumene rinnoveranno la domanda di essere ammesse a far parte dell'unione delle amministrazioni ferroviarie tedesche.
Sulle condizioni dell'uso dei carri appartenenti alle strade ferrate tedesche sarà stipulato fra le amministrazioni ferroviarie degli Stati contraenti un accordo addizionale del trattato concernente il vicendevole uso dei carri nella sfera di competenza dell'unione delle amministrazioni ferroviarie tedesche.
5. Articolo 19 e.
1. Le parti contraenti preserveranno il traffico ferroviario fra i territori dell'una e dell'altra da intralci e disturbi.
2. Nella spedizione non sarà accordata, per principio, nessuna preferenza alle merci del proprio Stato in confronto di quelle dell'altra parte contraente.
3. Nella messa a disposizione dei carri sarà tenuto conto in egual misura dei bisogni del traffico all'interno e dell'esportazione nei territori dell'altra parte contraente.
85v
4. Le parti contraenti si adopereranno perché sia tenuto conto il più possibile dei bisogni del traffico diretto mediante comunicazioni di treni favorevoli e sicuri e mediante la compilazione di orari bene armonizzati per il servizio viaggiatori e merci. A tal fine la Rumenia, se richiestane, istituirà queste comunicazioni possibilmente con corrispondenze di treni, e su di ciò in ogni caso le due amministrazioni ferroviarie si metteranno d'accordo.
6. Articolo 19 f.
Il Governo rumeno aderirà, al più tardi entro un anno, alla convenzione internazionale di Berna riveduta sulla protezione delle opere letterarie e d'arte.
Per il caso che questa adesione non fosse possibile, il Governo rumeno si dichiara pronto a intavolare, entro il medesimo spazio di tempo, trattative con il Governo germanico per la conclusione di un accordo sulla scambievole tutela del diritto di autore per le opere di letteratura, d'arte e fotografiche.
L'accordo concernente la vicendevole protezione dei marchi di fabbrica e di commercio, del 27 gennaio 1882, rimane in vigore.
VI.
Il capoverso 2 del protocollo finale nell'articolo 1 è modificato così:
Inoltre il precitato capoverso, fatta riserva degli accordi presi in altra parte, lascia intatte quelle disposizioni di legge presentemente in vigore in Rumenia per le quali il diritto di acquisto di terreni e di aprire negozi di rivendita di bevande nei comuni rurali è riservato agli indigeni.
86r
VII.
Alla disposizione del protocollo finale dell'articolo 1 sono fatte le aggiunte seguenti:
3. Il Governo germanico ha facoltà di ritirare in tutto o in parte le concessioni contenute nella tariffa dell'allegato B, dopoché abbia date notizia tre mesi avanti di una simile intenzione al Governo rumeno.
Se il Governo germanico farà uso di questo diritto, rinunzierà al vincolo delle tariffe doganali dei qui sotto citati numeri della tariffa doganale rumena generale del 28 gennaio (vecchio stile) 1906:
Ni  16-58, 106, 107 e 109, 159-163, 177, 178, 200, 207, 221-256, 261, 464-479, 576, 583, 696-701, 722-724, 733, 760-762, 825, 827, fatta eccezione dell'Acqua di Colonia (ex N°827 a), 828.
4. Le parti contraenti sono d'intesa che le dogane possano essere riscosse o in oro oppure, a scelta del debitore, in carta al saggio dell'oro.
VIII.
Nel protocollo finale sono introdotte le seguenti nuove disposizioni:
a) All'articolo 8.
Nell'esportazione di legname grezzo o di legno lavorato con l'asce o con la sega, oppure di pelli, la Rumenia non esigerà altri diritti di dogana o diritti non superiori a quelli in vigore il 1 agosto 1914. Se la Rumenia emana divieti di esportazione delle merci che sono oggetto del trattato economico, questi diritti doganali devono essere riscossi, sino alla scadenza del trattato di commercio, solo in conformità delle disposizioni di questo
86v
trattato, ossia a carico del venditore.
Inoltre la Rumenia non colpirà le uova e le noci con un diritto doganale superiore al 5 % del valore medio.
b) All'articolo 12.
La Rumenia riscuoterà compensazioni fiscali ai sensi del capoverso 2 dell'articolo 12 se tanto le materie grezze che le merci confezionate a metà, come i prodotti completi siano stati fabbricati in Rumenia e siano colpiti con le medesime imposte interne.
Sul prelevamento delle imposte interne in Rumenia, fermo il dispositivo del capoverso 1 dell'articolo 12, si conviene quanto segue:
1. La Rumenia non riscuoterà per acque minerali e artificiali una tassa superiore a 0,07 lei per chilogrammi. Quanto alle altre merci colpite già il 1 agosto 1914 con tasse interne la misura di queste tasse non viene limitata.
2. Quanto alle merci che il 1 agosto 1914 erano esenti da tasse interne, la Rumenia non riscuoterà tasse che vadano oltre il 10 % dei dazi d'importazione della Rumenia autonomi o stabiliti per contratto. Le merci delle sezioni 33/41 e 44 della tariffa doganale rumena del 18 gennaio (vecchio stile) 1906 rimarranno esenti da imposte interne.
c) All'articolo 19 a.
1. Le riduzioni del prezzo di trasporto accordate sulle strade ferrate rumene in conformità della legge per l'incremento dell'industria, del 13 febbraio 1912, a singole aziende industriali rumene, sino al 1 luglio 1916 per la spedizione dei loro prodotti e che erano ancora in vigore il 1 luglio 1916, per la durata della validità non de-
87r
vono essere richieste entro cinque anni dalla ratificazione del trattato di pace per merci tedesche consegnate in Germania e da inviarsi in Rumenia o attraverso la Rumenia.
2. Alla condizione della "consegna nel luogo" è da equipararsi la condizione del trasporto di una merce alla stazione di consegna con un carro o con ferrovie d'officine (su binari di raccordo privati), con ferrovie a scartamento ridotto o su determinati tronchi ferroviari.
3. Le tariffe militari vigenti volte per volta sulle strade ferrate possono essere richieste esclusivamente dall'amministrazione militare del paese.
d) All'articolo 19 b.
1. La decisione della questione se esista il bisogno della determinazione di tariffe dirette nell'ambito delle tariffe esistenti per il servizio viaggiatore e merci, è rimessa al giudizio delle amministrazioni ferroviarie che ne fanno la proposta.
2. Le tariffe risultanti nella spedizione interrotta sono da accogliersi pure nelle tariffe dirette se lo domandi una delle amministrazioni ferroviarie delle parti contraenti.
3. Le amministrazioni ferroviarie delle parti contraenti si dovranno mettere d'accordo, nel più breve tempo possibile, riguardo alla ripartizione delle tariffe dirette su tali criteri direttivi che escludano una condizione privilegiata di una o di alcune delle amministrazioni ferroviarie interessate.
87v
B. Accordo sulla sistemazione di alcune questioni ferroviarie, nel traffico fra la Germania e la Rumenia.
I.
I debiti reciproci delle strade ferrate che trassero origine dal servizio viaggiatori, bagagli e merci sino allo scoppio della guerra, compresi i compensi per l'uso scambievole dei carri, in conformità della convenzione sull'uso reciproco dei carri nella sfera di competenza delle amministrazioni ferroviarie tedesche, sono da riconoscersi, insieme con gl'interessi, nella misura che di essi è fatta menzione nei patti relativi, è da soddisfarsi alla più lunga entro sei mesi dalla ratificazione del trattato di pace.
II.
L'eccezione della prescrizione avvenuta durante la guerra non sarà fatta valere quanto alle richieste di rimborso di spese e indennità di trasporto se queste richieste saranno presentate entro un anno dalla ratificazione del trattato di pace alla direzione delle strade ferrate tedesche o rumene.
III.
Secondo l'articolo 36 del trattato politico-giuridico tedesco-rumeno, addizionale del trattato di pace, il materiale ferroviario di proprietà di una delle parti contraenti o di suoi sudditi, che allo scoppio della guerra si trovò nel territorio dell'altra parte, dev'essere restituito intatto, oppure, nella misura che ciò non sia possibile, dev'esserne pagato l'equivalente in danaro. Questo equivalente dev'essere fissato prendendo a base i prezzi d'acquisto odierni in Germania. Dei carri guasti si può domandare la restituzione e il pagamento delle spese di
88r
riparazione sulla base menzionata. Il compenso che deve essere pagato per il tempo dalla sottrazione del materiale ferroviario sino alla restituzione o al pagamento dell'indennità, avviene, quanto ai carri, in conformità dell'accordo circa l'uso reciproco di essi nella sfera di competenza dell'unione delle amministrazioni ferroviarie tedesche.
IV.
La Rumenia promuoverà in ogni modo il traffico da e verso la Germania, specie per quel che riguarda il servizio ferroviario e i servizi doganali, e terrà conto dei desideri manifestati dal Governo germanico circa il servizio e l'orario sulle linee su cui si svolge l'importazione, l'esportazione e il transito da e verso la Germania. Il trasporto delle merci dirette nel territorio dell'altra parte del contraente verso le stazioni di trasbordo interne, i porti marittimi e le stazioni di frontiera dev'esser agevolato da ambe le parti con regolari corrispondenze di treni, il più possibile con la formazione di treni appositi.
Il Governo germanico si dichiara pronto ad aiutare le strade ferrate rumene a riordinarsi, specie mettendo a loro disposizione materiale ferroviario delle strade ferrate tedesche per l'esportazione in Germania, nella misura che ciò sarà reso possibile dagli altri impieghi del materiale ferroviario tedesco.
Il Governo germanico nominerà un competente in materia ferroviaria a suo rappresentante che deciderà da solo sull'impiego per l'importazione dei carri e delle locomotive appartenenti alle strade ferrate tedesche. Sulle con-
88v
dizioni del loro uso sarà stipulato un accordo fra le amministrazioni ferroviarie d'ambe le parti.
Al rappresentante sarà data ogni desiderata spiegazione sulla spedizione delle merci dalla Germania in Rumenia od oltre, come da o attraverso la Rumenia in Germania, inoltre sulle relative questioni di tariffa. Egli avrà pure il diritto d'informarsi, direttamente o per mezzo di persone da lui incaricate, sull'impiego e la spedizione dei summenzionati mezzi di esercizio tedeschi sulle strade ferrate rumene.
V.
Per il caso che in conformità del trattato economico con l'Austria-Ungheria, addizionale del trattato di pace fra la Germania, l'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia da una parte e la Rumenia dall'altra, la Rumenia stipuli una convenzione ferroviaria, essa accorderà alla Germania tutti i diritti concessi anche ad una sola delle parti contraenti, pure se la Germania non aderirà alla convenzione ferroviaria in parola.
VI.
1. Per la importazione e il transito delle merci tedesche, come pure per l'esportazione e il transito di merci, destinate alla Germania sulle strade ferrate rumene, non saranno applicate, sino al 31 dicembre 1930, tariffe o frazioni di tariffa più alte o altre tasse che quelle fissate in base alla tariffa per le merci sulle strade ferrate rumene vigente il 1 luglio 1916. Se presentemente per il trasporto in servizio locale delle strade ferrate rumene sono applicate tariffe o tasse più miti, può farsi di esse richiesta. I prezzi di trasporto da ap-
89r
plicarsi ai sensi di questa disposizione in base alla tariffa locale per le merci delle strade ferrate rumene dell'1 luglio 1916, o le frazioni di tariffa, non saranno gravate da nessuna imposta pubblica connessa con il trasporto.
Nel commercio di transito per la Rumenia da o verso la Germania non saranno applicate in nessun caso, sulle strade ferrate rumene, tariffe o frazioni di tariffa superiori a quelle risultanti dai seguenti prezzi massimi di base:

Prezzi massimi di base: Tasse di spedizione:
Merce comune a grande velocità 20 bani per tonnellata-chilometro 2,00 lei per tonn.
Merce a grande velocità a prezzo ridotto 12 bani per tonnelata-chilometro 2,00 lei per tonn.
Per merci a piccola velocità:
a) se consegnate in quantità a piacere 11 bani per tonnellata-chilometro 1,50 lei per tonn.
b) se si paga almeno per 5.000 chilogr. per bulletta di spedizione e carro 9 bani per tonnellata-chilometro 1,50 lei per tonn.
c) se si paga per almeno 10.000 chilogr. per bulletta di spedizione e carro 6 bani per tonnellata-chilometro 1,00 lei per tonn.

Le tasse di spedizione indicate saranno messe in conto solo nel servizio di transito attraverso la Rumenia per porti marittimi o stazioni di trasbordo interne.
89v
Le tariffe e frazioni di tariffa risultanti dai prezzi massimi di base indicati nelle disposizioni precedenti non saranno gravate da nessuna imposta pubblica connessa con il trasporto.
2. In considerazione della convenzione sul petrolio (allegato… al trattato di pace) la Rumenia si dichiara, inoltre, pronta, dopo la data accennata sotto il numero 1, non aumentare in nessun caso, nelle relazioni con la Germania, le tariffe, comprese le eventuali imposte pubbliche connesse con il trasporto, per l'olio minerale grezzo e suoi derivati, in misura percentuale superiore di quanto fossero aumentate volta per volta le tariffe per il carbon fossile, in vigore il 1 luglio 1916, per il servizio interno nella tariffa locale per le merci delle strade ferrate rumene.
VII.
Gli altri accordi necessari per l'ordinamento dello scambievole traffico ferroviario sono stati presi nell'articolo 19 a sino e del trattato di commercio tra la Germania e la Rumenia.
C. Accordo sul servizio postale e telegrafico.
I Governi germanico e rumeno hanno convenuto circa il servizio delle poste e dei telegrafi quanto segue:
Articolo 1.
La Rumenia concluderà con la Germania:
a) sulla base dell'articolo 21 della convenzione postale universale, un trattato speciale per il servizio postale tedesco-rumeno e accorderà in esso alla Germania
90r
riduzioni delle tariffe e altre facilitazioni tali che questa, in riguardo al suo traffico postale, sia in arrivo che in partenza, non venga a trovarsi peggio che qualunque altro paese non confinante direttamente con la Rumenia. Fino, però, al termine di due anni dalla ratificazione del trattato di pace la Germania non richiederà le speciali facilitazioni nel servizio postale in arrivo e in partenza che la Rumenia accorda presentemente alla Grecia e al Montenegro;
b) la Rumenia ammetterà il servizio dei vaglia tra la Germania e la Rumenia al più tardi un anno dopo l'introduzione di questo ramo di servizio nell'interno della Rumenia.
Articolo 2.
Il Governo rumeno costruirà sino all'1 gennaio 1920:
a) il tratto passante sopra il suo territorio della terza linea telegrafica diretta progettata prima della guerra tra Berlino e Bucarest con filo di bronzo di tre millimetri di spessore e, terminata la costruzione dei tratti di raccordo, la metterà in esercizio. A questo scopo le linee costruite ed esercitate dall'amministrazione militare tedesca saranno riscattate a pagamento e continuate ad esercitare dallo Stato rumeno appena l'amministrazione militare potrà farne a meno, al più tardi allo sgombero del territorio occupato. (Articolo XVII, capoverso 3, e articolo XXIII del trattato di pace). Le amministrazioni dei telegrafi tedesca e rumena provvederanno in seguito ad altre comunicazioni telegrafiche tra Berlino e Bucarest d'intesa con le amministrazioni intermedie interessate, appena i bisogni della corrispondenza telegrafica
90v
tra la Germania e la Rumenia lo esigeranno;
b) stabilirà la comunicazione telefonica fra la Germania e la Rumenia. Detta comunicazione si effettuerà o mediante linee dirette oppure mediante l'uso delle linee telefoniche dei paesi intermedi. Le tariffe, come i particolari della costruzione e dell'esercizio degli impianti necessari per il nuovo servizio, saranno regolati fra le due amministrazioni telegrafiche con accordi speciali.
Dal Governo rumeno sarà accordato in ogni riguardo il diritto della nazione più favorita ad un eventuale comunicazione telefonica della Germania con altri paesi, protettorati ecc.;
c) lascerà corrispondere le grandi stazioni radiotelegrafiche esistenti nel territorio rumeno, o che vi saranno costruite in futuro, con stazioni congeneri tedesche, con navi marittime e con quelle potenti stazioni estere che sono in rapporto con le organizzazioni di una società di esercizio tedesco. Le condizioni per questa corrispondenza non dovranno esser più sfavorevoli di quelle che saranno stabilite volta per volta per lo scambio di telegrammi con qualunque altra grande stazione radiotelegrafica.
Le stazioni radiotelegrafiche in Rumenia corrisponderanno pure con aeroplani e aeronavi. Rimane libero alle due parti di regolare con un accordo speciale nella misura necessaria questa corrispondenza delle stazioni terrestri rumene con aeroplani e aeronavi, come di queste stazioni radiotelegrafiche fra loro.
Articolo 3.
Il Governo rumeno terrà pronto e manterrà in condizioni di funzionabilità:
91r
a) i tratti passanti sul suo territorio della linea telegrafica necessaria per la continuazione del filo Costantinopoli-Costanza-Bucarest-Berlino e le necessarie linee di surrogazione costruite con i materiali ritenuti migliori per l'esercizio allo stato odierno della tecnica. Questo obbligo vale sino alla fine del 1950. Al Governo germanico rimane riservato il diritto di esigere, un anno prima della scadenza di questo termine, il prolungamento di quest'obbligo per altri vent'anni.
b) accorderà alla società dei telegrafi dell'Europa orientale in Bucarest il diritto di compiere il servizio telegrafico Costantinopoli-Costanza-Bucarest-Berlino sulla linea ora esistente e sulle linee che sopravverranno in avvenire sino alla fine del 1950 o sino alla scadenza del termine prolungato in conformità della lettera a). A tale scopo l'amministrazione dei telegrafi rumena metterà a disposizione della società nel palazzo dei telegrafi in Bucarest, o nei locali di servizio generali o nelle loro immediate vicinanze, locali acconci, per un equo prezzo di affitto. Il lavoro di questo ufficio si restringe alla trasmissione dei telegrammi diretti sulla linea Berlino-Costantinopoli e non comprende l'accettazione di telegrammi consegnati in Bucarest o la consegna di telegrammi arrivanti a Bucarest. Le tasse percepite per questo servizio, nella misura che esso si svolge sulle linee rumene, rimangono al Governo. La società provvede a sue spese all'arredamento e al mantenimento dei suoi uffici. I particolari saranno regolati e concordati fra la società e l'amministrazione dei telegrafi rumena.
91v
Articolo 4.
Se nell'interesse della regolare trasmissione dei telegrammi fra Costanza e Costantinopoli, non più garantita dall'unico cavo esistente, sono posati, sulla medesima via, altri cavi, il Governo rumeno si dichiara pronto a costruire in territorio rumeno, a tempo, e a mantenere durevolmente in stato di funzionabilità le linee telegrafiche terrestri necessarie per la comunicazione diretta di Costantinopoli con Bucarest e Berlino attraverso i nuovi cavi e, insieme, le linee di surrogazione, previo accordo con l'amministrazione dei telegrafi tedesca. Quest'obbligo vale sino alla fine del 1950 o sino alla scadenza del termine prolungato di cui nell'articolo 3. La disposizione dell'articolo 3, lettera b, ha valore anche qui.
Articolo 5.
Il Governo rumeno concede al Governo germanico l'esclusivo diritto di far approdare cavi alla costa rumena, compresi i territori di nuova annessione, sino alla fine del 1950 e di servirsene raccordandoli alla rete telegrafica e telefonica rumena. La disposizione dell'articolo 3 a, ultima proposizione, è applicabile pure qui.
Questa disposizione non esclude il diritto del Governo rumeno di congiungere mediante cavi due punti della costa rumena e di far prendere in esercizio questi cavi dall'amministrazione dei telegrafi dello Stato.
D. Accordo sul l 'impianto d' un cantiere in Giurgiu.
Fra il Governo rumeno e il Governo germanico viene stipulato l'accordo seguente:
§ 1.
Il Governo rumeno affitta ad una società da desi-
92r
gnarsi dall'Impero germanico (chiamata in quel che segue "cantiere") un'area demaniale situata nel porto d'inverno di Giurgiu, dell'estensione appresso indicata, e cioè a partire dal giorno della ratificazione del trattato di pace.
L'area è limitata a ponente da una linea parallela al fronte occidentale del palazzo dell'amministrazione, distante quindici metri da questo.
Il limite settentrionale è segnato da una linea verticale alla precedente a centodieci metri di distanza dal fronte settentrionale del palazzo dell'amministrazione.
Il limite orientale è segnato da una linea verticale alla precedente a trecentotrenta metri di distanza dal fronte orientale del palazzo dell'amministrazione. Il limite orientale, misurato dal suo angolo superiore, ha una lunghezza di duecentocinquanta metri e si spinge, in direzione verticale, sino all'acqua. Il cantiere ha facoltà di costruire edifici sull'area e una banchina sulla sponda settentrionale del porto, dinanzi al cantiere.
Inoltre il Governo rumeno concede al cantiere il diritto di opzione per un'area contigua al lato orientale dell'area principale e limitata da una linea parallela al confine orientale a duecento metri di distanza di esse e dal prolungamento del confine superiore e inferiore occidentale e orientale.
§ 2.
L'affitto ha la durata di 40 anni. Durante questo periodo di tempo, il cantiere può domandare il prolungamento dell'affitto: la domanda dev'essere presentata al
92v
Governo al più tardi due anni prima della scadenza. Spirato il contratto di affitto, tutti gli stabili costruiti sull'area affittata (comprese tutte le costruzioni sotterranee e ferroviarie strettamente congiunte con il suolo) passeranno, senza compenso, allo Stato rumeno. Su tutti gli altri impianti del cantiere, compresi tutti gli apparecchi di elevazione, tutte le officine di macchine, le condutture di energia e di luce, gli oggetti di arredamento delle officine, i magazzini, i carri ecc. lo Stato rumeno avrà il diritto di prelazione. Se un accordo sull'ammontare dei prezzi da pagarsi non viene raggiunto, il cantiere ha facoltà di disporre liberamente di questa parte della sua proprietà.
§ 3.
L'opzione per l'area che si congiunge ad est con l'area principale deve essere esercitata definitivamente al più tardi cinque anni dopo la ratificazione del trattato di pace, ma può, tuttavia, durante questo tempo, venire esercitata, in tutto o in parte, in qualunque momento. La durata dell'affitto dell'area, richiesta in base al diritto di opzione, ha termine con quella dell'affitto dell'area principale.
§ 4.
Il cantiere può usare tutto il fronte d'acqua che gli spetta, ma sino al termine della costruzione disegnata dal Governo rumeno di un canale dal porto d'inverno alla Canale Giorgio [sic], esso ha soltanto il diritto d'impostare tre navi una accanto all'altra, dinanzi ad ogni lato del fronte, quindi quattro navi una accanto all'altra. Il can-
93r
tiere può ampliare a sue spese in ogni tempo il porto d'inverno, approvati che siano i suoi piani dal Serviciul Hydraulic, per procurarsi un fronte d'acqua per l'area d'opzione. Per questo fronte d'acqua non dev'essere riscosso alcun affitto ma soltanto per l'area di terraferma occupata, misurata a +tre metri d'altezza delle acque in Giurgiu.
§ 5.
Il Governo rumeno provvederà, per regolare il movimento delle navi nel porto, perché una strada sufficientemente larga rimanga sempre libera fra il Danubio e il cantiere. Tuttavia esso non è obbligato a preservare il bacino del porto da sbarramento o congelamento.
§ 6.
Il Governo rumeno permette la costruzione di una strada ferrata a scartamento ridotto fra il porto Ramadan e il cantiere che si dirami di là con un deviatoio normale e sia congiunta opportunamente con il binario a scartamento ridotto, di modo che sia possibile di mettere i carri ferroviari su carri d'asse minore e trasportarli così oltre. Questa strada ferrata a scartamento ridotto correrà in parte lungo il margine della rotabile e sarà esercitata in modo che non rechi alcun impedimento al traffico di essa. La strada ferrata condurrà mediante un regresso, progettato, ad est di essa, sopra un argine artificiale, descrivendo una curva, sull'area del Serviciul Hydraulic di guisa da terminare in maniera acconcia per il cantiere. Il tracciato della linea dev'essere approvato dal Governo rumeno. Il Seviciul Hydraulic avrà il diritto di servirsi esso pure delle rotaie per il trasporto del pro-
93v
prio materiale e dovrà riparare a sue spese i danni eventuali.
§ 7.
Se il Governo rumeno costruirà il canale dal porto d'inverno al Canale Giorgio [sic], il cantiere costruirà a sue spese un ponte girevole della luce di 18 metri, per il passaggio della sua via ferrata. Il Governo rumeno accorda al cantiere il diritto di aprire una strada maestra dietro il fronte occidentale del Serviciul Hydraulic, che, all'incontro con il canale, volge verso il ponte del cantiere ed ha congiunzione con questo. Il Serviciul Hydraulic disterà, quindi, dal canale quanto è larga la strada.
Nella costruzione del canale si procederà in reciproco accordo, in modo che la comunicazione ferroviaria verso il cantiere non soffra interruzione.
§ 8.
Al cantiere è accordata, per la durata di cinque anni, l'importazione, esente da dogana, di macchine, materie grezze e prodotti confezionati a metà destinati ai suoi impianti e al suo esercizio.
§ 9.
Al Governo rumeno è garantita una partecipazione al cantiere non inferiore del 30 %. Per il caso che il capitale del cantiere consista per metà di azioni aventi maggior diritto di voto e per metà di azioni con diritto privilegiato agli utili, la partecipazione a queste ultime azioni sarà doppia che quella alle prime. Al capitale rumeno rappresentato nel cantiere è accordato rappresentanza e voto nel consiglio d'amministrazione, in misura corrispondente alla sua partecipazione.
94r
§ 10.
Il cantiere pagherà annualmente a titolo d'affitto:
1) 20 bani per metro quadrato di superficie, misurata ad un'altezza dell'acqua in Giurgiu di +3 metri, valevole anche per l'area di opzione dopo il suo affitto.
2) 8.000 lei per il diritto d'uso del fronte d'acqua.
Per il riscatto del diritto di proprietà degli edifici in parte rovinati che il cantiere deve accollarsi e che ristaura e di cui si giova nel suo impianto è garantita al Governo rumeno la fornitura di materiali da costruzione per l'impianto d'una propria officina di riparazioni: saranno, cioè, entro 14 mesi dalla ratificazione del trattato di pace, forniti, franchi Ramadan per vagone oppure per galleggiante dinanzi al cantiere:
200.000 mattoni,
130 tonnellate di cemento,
30 tonnellate d'acciaio sagomato e lastre d'acciaio,
20 tonnellate di ferro per calcestruzzo,
2.000 metri quadrati di piastre di eternite o di lamiera di ferro per copertura di tetto, a scelta del fornitore,
400 metri quadrati di vetro (non tettoie di vetro),
50 metri cubi di legno,
500 metri cubi di ghiaia,
600 metri cubi di rena.
Inoltre si accorda un sussidio di costruzione di 50.000 lei. Nell'assunzione dell'obbligo di fornitura di materiali è fatta la riserva che ritardi, che il Governo imperiale germanico può motivare con impreviste difficoltà di trasporto o simili, implicano un corrispondente differimento del termine di consegna. Il Serviciul Hydraulic
94v
deve prendere subito in consegna e immagazzinare i materiali arrivanti per lui: al fornitore non tocca, quindi, alcuna responsabilità.
Da ultimo sono date gratuitamente a prestito per tre mesi, al Governo rumeno le locomotive, le rotaie e i carrelli, impiegati adesso nella costruzione del cantiere tedesco, per la costruzione dei nuovi rimorchiatori. Il Governo rumeno risarcirà il materiale danneggiato.
§ 11.
Per tener conto dei bisogni del Serviciul Hydraulic il cantiere è obbligato a eseguire, possibilmente, di preferenza, secondo la loro urgenza, ordinazioni di lavori di riparazione di carri, macchine e utensili del Serviciul Hydraulic.
§ 12.
Il cantiere si metterà il più presto possibile in grado di eseguire pure riparazioni di macchine e locomobili agricole e comprenderà nel suo assetto definitivo pare una fabbrica di macchine che oltre le riparazioni possa costruire dette macchine nella misura che ciò sia economicamente conveniente. Il cantiere provvederà pure una cala per la costruzione di navi, compresi gli attrezzi e macchine necessarie.
D. Disposizioni finali.
Questo trattato, che costituisce una parte integrante del trattato di pace, sarà ratificata. I documenti di ratificazione dovranno essere scambiati il più presto possibile in Vienna.
95r
Nella misura che non è altrimenti disposto, il trattato entra in vigore subito dopo lo scambio delle ratificazioni.
In fede di che i plenipotenziari delle due parti hanno firmato questo trattato e lo hanno munito dei loro sigilli.
Compilato in tre originali, in Bucarest, il 7 maggio 1918.
Empfohlene Zitierweise
Erzberger, Matthias, Trattato economico tedesco - rumeno vom 07. Mai 1918, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 606, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/606. Letzter Zugriff am: 16.04.2024.
Online seit 02.03.2011, letzte Änderung am 20.01.2020.