Dokument-Nr. 6379
[Gasparri, Pietro] an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 01. Juni 1922

Regest
Gasparri informiert Pacelli über die von Pius XI. approbierten Entscheidungen der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten zu den Vorschlägen des bayerischen Kultusministers Franz Matt zum Bayernkonkordat. Die Kongregation nahm den für Bayern vorteilhaften Punkt 1 über die Beibehaltung der Zirkumskription der Diözesen an, was ein außerordentliches Zugeständnis der Kirche darstellt. Pacelli soll zukünftig darauf achten, dass die bayerische Regierung die Bezugnahme auf das Konkordat von 1817 nicht nur dann akzeptiert, wenn es für sie nützlich ist, sondern auch dann, wenn es für die Kirche nützlich ist. Die Kardinäle schlugen für diesen Punkt eine eigene Formulierung vor. Bei Punkt 2 nahmen die Kardinäle den Absatz a) über den Nachweis der bayerischen oder deutschen Staatsangehörigkeit für Geistliche bei der Übernahme der Leitung und Verwaltung der Diözesen und in der Pfarrseelsorge an und schlugen eine überarbeitete Formulierung vor. Sie lehnten hingegen Absatz b) ab, nach dem die Geistlichen das Reifezeugnis eines deutschen staatlichen oder staatlich anerkannten humanistischen Gymnasiums besitzen müssen, weil er eine unangebrachte Einmischung der Regierung darstellt. Sollte die Regierung aber darauf bestehen, soll Pacelli scheinbar aus eigener Initiative eine Kompromissformel vorschlagen und darauf verweisen, mit dem Heiligen Stuhl Rücksprache halten zu müssen. Die Kardinäle wiesen die in Absatz c) formulierten Forderungen zur Priesterausbildung, die ausschließlich in Deutschland und Bayern erfolgen soll, einstimmig als eine unangebrachte Einmischung der Regierung zurück. Die Kongregation formulierte Punkt 3 über die Besetzung der erzbischöflichen und bischöflichen Stühle, Punkt 4 über die Präsentationsrechte und Punkt 5 über die Staatszugehörigkeit der Ordensoberen um. Gasparri weist Pacelli an, der bayerischen Regierung diese Entscheidungen mitzuteilen und über deren Antwort zu berichten.
[Kein Betreff]
Ill.mo e Rev.mo Signore,
Facendo seguito al mio Dispaccio N°. 2980 del 10 Maggio scorso, mi affretto a portare a conoscenza della S. V. Ill.ma e Rev.ma le decisioni prese dagli E.mi Padri di questa Sacra Congregazione e confermate da Sua Santità in merito alle domande inoltrate da cotesto Signor Ministro del Culto Dott. Matt.
Quanto alla prima richiesta gli E.mi hanno stabilito di accoglierla. Voglia pertanto la S. V. far notare a cotesto Governo come la Santa Sede, aderendo a questa sua domanda, della quale ben vede la grande utilità per la Baviera, ha inteso di fare allo Stato Bavarese una specialissima concessione, ora specialmente che la Costituzione del Reich ha riconosciuto la piena indipendenza d'ogni società religiosa nei suoi ordinamenti.
Poiché però il Governo in questa prima domanda si appella al Concordato del 1817, sarà cura della S. V. valersi del Concor-
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dato medesimo tutte le volte che si tratterà di sostenere qualche punto favorevole alla Chiesa, non essendo ammissibile che il Governo ricorra al Concordato del 1817 quanto [sic] gli torni utile e lo osteggi negli altri casi. La redazione del presente punto, a giudizio degli E.mi dovrà essere modificata come segue:
"Sarà mantenuta l'attuale Costituzione delle Provincie Ecclesiastiche e delle diocesi, salve le piccole modificazioni richieste dall'interesse della cura delle anime, nonché quei mutamenti di confini diocesani, i quali, nei singoli casi, sono una conseguenza del cambiamento dei confini delle parrocchie."
Quanto poi alla seconda domanda, gli E.mi hanno deciso di accogliere soltanto il comma a), nella <seguente>1 forma: "alla direzione ed amministrazione delle diocesi nonché alle parrocchie propriamente dette, non verranno assunti se non ecclesiastici i quali abbiano la cittadinanza bavarese od almeno quella di un altro Stato germanico".
Anche in questo punto è contenuta una non piccola concessione che la Chiesa fa alla Baviera, privandosi di una libertà che Le è riconosciuta dalla già ricordata Costituzione del Reich.
Per ciò che si riferisce al comma b), V. S. faccia rilevare a cotesto Governo che la Santa Sede usa sempre la massima cura perché i Vescovi e i parroci siano, per doti morali e per coltura intellettuale, idonei all'alto e delicato ministero loro affidato,
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anzi potrà anche esigere, quando lo crederà opportuno, il certificato di maturità; ma non può accettare che il Governo entri in queste particolarità che non lo riguardano.
Ove peraltro non ostante tutte le premure, la S. V. non riuscisse a far desistere cotesto Governo dalla richiesta del comma b), Ella dovrà, almeno, esigere che si aggiunga la clausola seguente: "o almeno abbiano sostenuto favorevolmente, presso la Curia diocesana, un esame equipollente a giudizio dell'Ordinario". Tale aggiunta Ella proporrà come suggerimento suo personale, dichiarando che non ha istruzioni per accettare il comma b) e che si darà premura di riferire ogni cosa alla Santa Sede.
In ordine poi al Comma c), il parere unanime degli E.mi è di rifiutare la indebita ingerenza che cotesto Governo pretenderebbe di avere sulla formazione del Clero, compito che spetta unicamente alle competenti autorità gerarchiche.
La S. V. non mancherà di far rilevare, che, ove si ammettesse tale ingiustificata richiesta la posizione della Chiesa di fronte allo Stato verrebbe ad essere peggiore di quella che era col Concordato del 1817 – e ciò proprio ora che la Costituzione del Reich riconosce la piena indipendenza di ogni Società religiosa.
Per quanto riguarda il punto 3° e 4°, gli E.mi hanno adot-
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tato il testo seguente: "La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi è riservata alla Santa Sede, la quale, prima della pubblicazione della Bolla, si assicurerà che contro il candidato non vi siano difficoltà di ordine politico. Questa stessa disposizione sarà osservata anche n<N>ella2 collazione di quei benefici che furono di diritto di patronato, ma che ora sono di libera collazione, a norma del diritto canonico, (cioè 3 il Capitolo espone al Vescovo i suoi voti in proposito, ed il Vescovo sceglie <il candidato,>4 salvo i casi riservati alla Santa Sede) 5 ".
Infine, in ordine al punto 5º, gli E.mi hanno stabilito questa redazione: "I superiori locali degli <ordini>6 e delle congregazioni religiose esistenti in Baviera debbono avere la cittadinanza bavarese o almeno di un altro Stato germanico, salvo il diritto dei Superiori Generali di poter visitare per sé o per altri le loro case poste in Baviera". Anche su questo punto la S. V. farà rilevare l'importanza della concessione.
Nel pregare la S. V. di voler cortesemente comunicare tali decisioni a cotesto Governo e di riferirmi le eventuali risposte del medesimo, mi congratulo per l'opera intelligente ed accurata fin qui compiuta.
Profitto volentieri dell'occasione per raffermarmi con sensi di sincera e distinta stima
di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
1Hds. eingefügt von Gasparri.
2Hds. gestrichen und eingefügt, vermutlich vom Verfasser.
3Hds. gestrichen, vermutlich vom Verfasser.
4Hds. eingefügt, vermutlich vom Verfasser.
5Hds. gestrichen, vermutlich vom Verfasser.
6Hds. eingefügt, vermutlich vom Verfasser.
Empfohlene Zitierweise
[Gasparri, Pietro] an Pacelli, Eugenio vom 01. Juni 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6379, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6379. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 18.09.2015.