Dokument-Nr. 6611

Bertram, Adolf JohannesDeutscher Episkopat: Memoriale dell'Episcopato Germanico sulla scuola confessionale, 20. November 1920

Übersetzung
Dai giorni della rivoluzione il popolo cattolico in Germania nutre vive preoccupazioni per l'avvenire della scuola confessionale. È vero che nell'art. 146 capoverso secondo della Costituzione germanica è riconosciuta la possibilità dell'istituzione di scuole confessionali, ma parecchi indizi fanno temere che la scuola confessionale debba rimanere sopraffatta dalla simultanea, la quale pur troppo nell'art. 146 capoverso 1 è riconosciuta come regola. Nella futura legge scolastica del Reich da emanarsi a norma dell'art. 174 dovranno essere fissati i principi, secondo i quali verrà regolata la scuola. Affine di salvaguardare i legittimi interessi della Chiesa cattolica e dei genitori cattolici, l'Episcopato germanico sottopone al Governo del Reich ed al Reichstag il suo pensiero circa l'importanza della scuola confessionale e le sue richieste in vista della futura legislazione scolastica. I genitori cattolici hanno infatti in coscienza il sacro dovere ed il diritto imprescrittibile, come del resto è riconosciuto anche nell'art. 120 della Costituzione, di educare i loro figliuoli nella religione cattolica. La Chiesa ha per mandato divino la missione di guidare i genitori nell'adempimento di questo dovere e di formare, mediante l'istruzione e l'educazione, dei buoni cristiani (cfr. Can. 1372 e seg. del Codex J. C.). Né i genitori né la Chiesa possono essere comunque impediti da prescrizioni dello Stato nell'esercizio di questo dovere e di questo diritto.
Se noi nel presente Memoriale non rammentiamo nelle sue particolarità il diritto imprescrittibile della Chiesa all'insegnamento religioso ed alla coispezione sulle scuole per la educazione
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religiosa e morale della gioventù, ciò non significa una tacita rinunzia, ma deriva soltanto da ciò che in questa occasione ci vogliamo mantenere esclusivamente sul terreno della attuale legislazione scolastica del Reich.
Noi chiediamo per i fanciulli cattolici scuole elementari cattoliche, nelle quali essi siano istruiti ed educati nello spirito della religione cattolica da maestri e maestre cattoliche credenti, in pieno accordo colla volontà degli aventi diritto all'educazione. Per questa nostra richiesta militano le più fondate ragioni:
1.) Scuola e fanciullo.
Lo scopo della scuola non è soltanto di procurare al fanciullo estese cognizioni, ma soprattutto di educarlo per la vita terrena ed eterna. Ora senza base religiosa, senza profonda convinzione e solidi principi religiosi, senza un positivo sentimento cristiano, senza pratica religiosa, manca all'educazione del carattere il suo scopo e la sua essenza, il suo succo e la sua forza. Le poche ore di istruzione religiosa per settimana non sono sufficienti a raggiungere questo fine. È necessario che nel suo complesso l'insegnamento nella scuola sia illuminato dal sole della fede e penetrato da un identico spirito morale-religioso. I fanciulli debbono nella sua scuola imparare altresì ad essere uniti a Dio mediante la preghiera, a partecipare con frutto alle sacre funzioni ed a ricevere i santi Sacramenti. Tutto ciò può effettuarsi in modo armonico e fecondo soltanto nelle scuole confessionali.
Nelle scuole simultanee la religione è abbassata al livello di un'ordinaria materia scolastica, e viene eliminata l'influenza
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delle massime cristiane sull'insieme della scuola, sia quanto all'istruzione che all'educazione, rimanendo così libero l'adito all'indifferenza religiosa. Per conseguenza, la religione non è più l'elemento vivificante dell'istruzione e dell'educazione, non è più l'anima della scuola, ma solo un membro di essa, che in avvenire potrebbe essere soppresso senza alcuna difficoltà. Inoltre nella scuola simultanea manca l'intima connessione dell'insegnamento religioso colla pratica religiosa. In tali scuole l'istruzione religiosa rimarrà infruttuosa, se essa non viene indirizzata alla vita religiosa. Chi ci garantisce poi che quello che si è edificato nel cuore dei fanciulli grazie all'istruzione religiosa, non venga poi distrutto in altre lezioni da maestri increduli o nemici della fede, sia ex-professo, sia occasionalmente mediante osservazioni che sollevino il dubbio? Perciò l'introduzione della scuola simultanea nelle sue conseguenze conduce troppo spesso alla scristianizzazione della scuola. Che questo appunto si voglia, provano anche le espressioni di vari difensori della scuola simultanea. Non senza ragione perciò noi abbiamo dichiarato nella Lettera pastorale collettiva del 1917: "Dalla scuola simultanea alla scuola senza fede e senza religione non vi è che un passo, e da questa non vi è che un mezzo passo alla scuola nemica della fede e della religione". Noi offenderemmo la fede del nostro popolo, l'anima dei nostri giovani cattolici, e mancheremmo al nostro dovere pastorale, se ponessimo la scuola simultanea alla stessa stregua colla confessionale e non ci opponessimo nel modo più risoluto alla generale introduzione di quella.
2.) Scuola e genitori.
La scuola è un istituto sussidiario della casa paterna, poiché ai genitori spetta il primo e naturale diritto di determinare
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l'educazione della prole. La religione del fanciullo è già determinata dai genitori, quando esso entra nella scuola. I genitori vogliono che nella scuola si continui quell'educazione, che si è iniziata nella casa paterna. Ma questo scopo voluto da tutti i genitori sinceramente cristiani può ottenersi soltanto nelle scuole confessionali, nelle quali regna l'unità religiosa ed in cui gli scolari, i maestri, i libri, le decorazioni delle pareti, gli esercizi, si trovano in piena armonia colla casa paterna e colla Chiesa. Nel diritto dei genitori circa l'educazione dei fanciulli e lo spirito di essa non deve intromettersi alcun potere terreno, nemmeno il potere dello Stato. Lo Stato può stabilire la misura delle cognizioni, che esso reputa necessarie per l'adempimento dei doveri professionali e civili, e può sorvegliare acciocché ogni scolaro realmente le acquisti. Ma se lo Stato oltrepassa questi limiti e costringe i genitori ad inviare i fanciulli in una scuola, la quale sia non rispondente allo spirito della casa paterna, ma indifferente od ostile alla religione dei genitori, esso viola il diritto naturale e imprescrittibile dei medesimi e commette una insopportabile oppressione delle coscienze. Se dunque lo Stato rende la scuola obbligatoria per i fanciulli, deve essere offerta ai genitori la possibilità di inviarli nelle scuole della loro confessione. Per riguardo poi al principio della libertà di coscienza debbono nei Comuni erigersi scuole pubbliche confessionali anche per le piccole minoranze religiose, il cui numero dovrebbe essere fissato con criteri benevoli. D'altra parte, ove, in base all'art. 147 capoverso 2, sono concesse scuole private elementari confessionali, i genitori, a causa dell'obbligo delle imposte uguale per tutti, possono giustamente domandare che queste scuole secondo le loro necessità siano sufficientemente sovvenzionate dal pubblico erario.
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Molte aspre lotte interne nei Comuni saranno risparmiate, se la nuova legge scolastica riconoscerà le attuali scuole confessionali, anche senza speciale votazione, come esistenti di diritto, e, sempre con riguardo allo stato esistente, ammetterà la votazione soltanto qualora un numero considerevole di genitori la richieda. Ove gli aventi diritto all'educazione vogliono conservare le scuole confessionali per i loro fanciulli, lo Stato non deve renderle difficili o impossibili mediante prescrizioni restrittive. Quando si tratta della felicità e dell'avvenire, della fede e del fine supremo dei fanciulli, le ragioni di ordine finanziario non debbono assolutamente avere un'importanza decisiva. In questo tempo delle più dure prove, allorché tutte le forze amanti della patria si debbono unire per il ristabilimento morale e materiale del benessere del popolo, è stolto ed inescusabile il provocare, violentando la volontà dei genitori, gravi interni conflitti.
All'obbiezione che mediante l'introduzione della scuola simultanea in parecchie località si migliorerebbe l'insegnamento, giacché verrebbero così a scomparire le piccole scuole, rispondiamo: non è esatto l'affermare senz'altro che l'insegnamento impartito in piccole scuole sia meno proficuo che quello dato in grandi scuole. Infatti molti rinomati pedagoghi stimano del tutto profittevole l'istruzione e l'educazione anche in scuole di una sola classe, come se ne trovano molte nelle campagne e nelle regioni, ove gli abitanti professano diverse religioni. Ad ogni modo, l'essenza di un regolare ordinamento scolastico non dipende dal numero delle classi, ma dal raggiungimento dello scopo dell'istruzione. Ovunque questo scopo determinato nell'art. 148 della Costituzione può raggiungersi secondo sani principi pedagogici, l'ordinamento scolastico deve ritenersi come regola-
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re. La volontà degli aventi diritto all'educazione, di avere cioè scuole confessionali per i loro figliuoli, deve, a norma dell'art. 146 capoverso 2, essere sempre osservata, ogniqualvolta ciò sia possibile senza grave e reale danno dell'ordinamento scolastico. È una ingiustizia contro la volontà dei genitori il creare sistematicamente, mediante interpretazioni sofistiche, ostacoli alla conservazione ed all'erezione di scuole confessionali.
3.) Scuola e maestri.
Soltanto nelle scuole confessionali il maestro credente può esercitare nel miglior modo l'opera sua. Nelle scuole simultanee il maestro molte volte deve nascondere il suo pensiero, non può permettersi di mostrare con vivo calore il suo sentimento <la sua convinzione>1 religiosa, poiché corre il pericolo di offendere il sentimento religioso d'una parte degli allievi. Quante obbiezioni e difficoltà, quante osservazioni e accuse possono derivare al maestro ed al suo insegnamento, p. e. nell'insegnamento della storia, dalla presenza di appartenenti ad altre religioni! Tutt'altro è nella scuola confessionale! Qui il maestro può senza timore parlare con piena convinzione agli allievi di Dio e dell'eternità, della persona e dell'opera di Cristo, della Chiesa e dell'obbligo della fede, dei mezzi per ottenere la purezza dei costumi ed evitare i pericoli spirituali. Ogni cognizione teorica e pratica, che il maestro impartisce al fanciullo, sarà da lui basata sui principi fondamentali della religione. Da questo proviene nell'insegnamento quel calore vivificante, per cui l'animo del fanciullo si dispone ad ascoltarlo con gioia ed a seguirlo volonterosamente.
Un proficuo insegnamento è possibile soltanto, ove vi sia piena armonia di pensiero e di sentimento fra il maestro e gli allie-
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vi. Per questo nelle scuole confessionali devono essere posti solamente dei maestri credenti, i quali siano anche pronti e capaci, a giudizio delle Autorità ecclesiastiche, di impartire l'istruzione religiosa in piena conformità con l'insegnamento e le prescrizioni della Chiesa. (cfr. art. 149 della Costituzione). Un maestro, che rifiuta di impartire l'istruzione religiosa per ragione di ostilità alle massime della religione cattolica, oppure nel suo insegnamento o pubblicamente si mette in opposizione alla religione medesima, non può più appartenere ad una scuola cattolica. E nessun potere sulla terra può costringere i genitori ad affidare i loro figliuoli ad un maestro nemico della loro fede.
In base alla libertà di fede e di coscienza, i genitori, i quali chiedono la scuola confessionale, hanno il diritto di esigere dallo Stato che in tali scuole siano nominati soltanto dei maestri, i quali offrano la garanzia che i fanciulli saranno istruiti ed educati secondo la fede dei genitori. Donde consegue che anche per l'avvenire vi deve essere la possibilità della formazione di maestri credenti, almeno nella misura necessaria affinché per le scuole confessionali ed in genere per l'istruzione religiosa vi sia un numero sufficiente di maestri e maestre formati secondo i principi della religione.
4.) Scuola e Stato.
Finalmente esprimiamo la ferma convinzione che la tanta desiderata "pace confessionale" nella nostra patria, pur troppo religiosamente divisa, è favorita piuttosto dalla scuola confessionale che non dalla simultanea. Nella scuola simultanea gli allievi colla diversità dell'istruzione e delle pratiche religiose sentono maggiormente la differenza fra le varie religioni che non nelle scuole confessio-
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nali separate. Di fronte al pericolo che nella scuola simultanea spariscano le differenze fra le religioni, queste nell'interesse della loro stessa esistenza si trovano costrette nell'insegnamento religioso a mettere maggiormente in rilievo i punti di controversia. In tal guisa colla scuola simultanea si avrà piuttosto un inasprimento che non una mitigazione dei contrasti. Del resto, l'esperienza insegna che chi rimane fermo sul terreno della sua fede, la quale gli fa considerare come sacro dovere la stima e l'amore del prossimo, è il più atto e disposto alla pratica della vera tolleranza.
Ancora un altro importante motivo esige che lo Stato appoggi la educazione religiosa del nostro popolo mediante la conservazione e l'aumento della scuola confessionale. Lo spirito materialistico largamente dominante ai nostri tempi ha demoralizzato la nostra gioventù, ha snervato il nostro popolo e ha reso la nostra condizione spaventosamente difficile. Il risorgimento è possibile soltanto sulla base di una vitale formazione religiosa. Senza religione non vi è nessun solido fondamento morale, nessuna forte e generosa moralità, nessun adempimento del dovere, nessuna autorità. Sarebbe incomprensibile ed imperdonabile, scatenando un nuovo Kulturkampf sul terreno della scuola, il dividere ancor maggiormente la nostra patria e trascinarla in questo modo ancor più vicino all'abisso. Chi ama veramente la patria, deve chiedere con noi che la religione rimanga il cuore dell'insegnamento e della educazione, il che è solamente possibile nella scuola confessionale.
Per tutte queste considerazioni noi dobbiamo presentare le seguenti richieste, e in questo sappiamo di trovarci concordi con tutto il popolo tedesco cattolico, che manterrà e difenderà i suoi diritti con ogni energia.
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Con fiducia lasciamo ai deputati cattolici la cura di adoperarsi per una soluzione di varie questioni e difficoltà non trattati qui in particolare, la quale corrisponda alla volontà dei genitori veramente cattolici.
5.) Richieste.
1.) La scuola elementare confessionale, come quella che è la migliore per la formazione dei fanciulli cattolici, dev'essere conservata o istituita in tutti i Comuni, in cui gli aventi diritto all'educazione la domandano in base all'art. 146 capoverso 2 della Costituzione; essa non deve essere, quale scuola eccezionale, ritenuta nel suo valore e nei suoi diritti come inferiore alla simultanea. Anche per gli istituti cattolici di insegnamento superiore già esistenti si deve assicurare il mantenimento del loro carattere confessionale.
2.) Per eliminare aspre lotte intorno alla scuola nei Comuni devesi dare agli Stati federati nella futura legge scolastica del Reich almeno la autorizzazione di dichiarare che le attuali scuole confessionali si debbono considerare come erette a norma dell'art. 146 capoverso 2, a meno che una importante parte (da determinarsi) degli aventi diritto all'educazione chiegga espressamente una votazione in proposito.
3.) L'espressione "regolare ordinamento scolastico" non deve divenire un'impedimento per la erezione e la conservazione delle scuole confessionali. Come "regolare" deve considerarsi ogni ordinamento scolastico che sia in grado di raggiungere, nelle condizioni fissate dalla legislazione ed amministrazione scolastica, lo scopo indicato nell'art. 148 capoverso 1.
Anche una scuola di una sola classe può avere un "regolare
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ordinamento scolastico".
4.) Scuole confessionali debbono sempre erigersi, quando per un numero di fanciulli obbligati a frequentare la scuola, da fissarsi con benevoli criteri, (ad esempio circa quaranta), venga presentata analoga domanda dagli aventi diritti all'educazione.
5.) Le scuole elementari private confessionali concesse a norma dell'art. 147 capoverso 2 debbono, in base all'obbligo delle imposte che i genitori dei fanciulli, che le frequentano, pagano come tutti gli altri, essere sovvenzionate secondo la misura del loro bisogno dal pubblico erario. La giustizia vuole che ad esse per ciascun fanciullo sia accordato almeno tanto, quanto viene speso dal pubblico erario per ogni allievo delle scuole pubbliche.
6.) Qualora fanciulli cattolici, per mancanza di scuole confessionali pubbliche o private, in qualche luogo siano costretti a frequentare scuole non cattoliche, se essi raggiungono almeno il numero di dieci, si deve provvedere con pubblici mezzi alle spese per la istruzione religiosa istituita dalla Chiesa.
7.) Nelle scuole confessionali cattoliche debbono essere nominati solamente maestri e maestre cattolici credenti, pronti e capaci a giudizio delle Autorità ecclesiastiche di impartire l'istruzione religiosa e di educare nello spirito cattolico i loro allievi.
8.) Se un insegnante nelle scuole cattoliche rifiuti per ostilità alle massime della religione cattolica di impartire l'istruzione religiosa, oppure durante l'insegnamento o pubblicamente si manifesti contrario alla religione cattolica, deve essere, dietro reclamo della Chiesa o degli aventi diritto all'educazione, rimosso dalle scuole confessionali.
9.) Affinché vi siano insegnanti adatti per le scuole con-
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fessionali, deve essere assicurata anche per l'avvenire la possibilità della formazione di tali maestri. Per giudicare della idoneità dei nuovi maestri ad impartire l'istruzione religiosa o ad insegnare nelle scuole confessionali, deve essere riconosciuto alla Chiesa il diritto di aver parte nella formazione e nell'esame degli insegnanti medesimi.
10.) La Chiesa, secondo l'art. 147 capoverso 1, deve avere il diritto di erigere per la formazione dei maestri istituti privati, che debbono essere benevolmente sussidiati dal pubblico erario.
11.) In tutte le scuole lo Stato deve curare che i libri di testo per le materie profane non contengano nulla contro la fede e la morale cattolica; nelle scuole confessionali i libri di testo per le materie, che possono toccare i principi religiosi, debbono tener conto del bisogno di coltivarli nell'animo degli allievi.
12.) Dappertutto si deve procurare che rimanga tempo e luogo per le pratiche religiose e che queste secondo la volontà degli aventi diritto all'educazione siano favorite e promosse.

20 Novembre 1920
(Seguono le firme dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, Principe-Vescovo di Breslavia, e dei Revmi Arcivescovi e Vescovi della Germania)
1Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Bertram, Adolf Johannes, Memoriale dell'Episcopato Germanico sulla scuola confessionale vom 20. November 1920, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6611, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6611. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 14.01.2013.