Dokument-Nr. 6777

Pacelli, Eugenio: L'ordinamento della questione scolastica in Germania secondo la nuova Costituzione. München, vor dem 02. November 1920

Una delle parti più importanti, dal punto di vista religioso e culturale, della nuova Costituzione germanica, entrata in vigore l'11 Agosto 1919, è senza dubbio quella relativa alla scuola. Essa fu, come è noto, il risultato di un primo compromesso fra il Centro ed i socialisti maggioritari nella seconda lettura della Costituzione medesima all'Assemblea Costituente di Weimar, e di un secondo compromesso fra detti partiti ed i democratici nella terza e definitiva lettura. L'ordinamento della questione scolastica in Germania porta così le traccie della lotta, che si combatteva e si combatte ancora in quel campo fra due opposti principi: il principio della scuola unica e laica, sostenuta dal socialismo e dal liberalismo democratico, ed il principio della scuola cosiddetta confessionale, patrocinato soprattutto dal Centro. L'imperioso bisogno di giungere ad un accordo fra i suddetti partiti per il mantenimento dell'ordine contro le minacciose mene sovversive condusse al sistema del compromesso, il quale importa per natura sua delle rinunzie, ed anzi pur troppo il secondo di essi, adottato definitivamente (come si è detto) in terza lettura, fu nel suo insieme men favo-
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revole, dal punto di vista religioso, del primo. Ciò nondimeno, sebbene molto legittime e sacre aspirazioni dei cattolici rimanessero in tal guisa, con vivo rammarico degli stessi deputati del Centro, insoddisfatte, deve però riconoscersi che quanto fu in realtà ottenuto sorpassò di gran lunga ciò che avrebbe potuto attendersi nella primavera di quello stesso anno. Occorre invero non dimenticare che si tratta di una Costituzione votata pochi mesi dopo una rivoluzione socialistica, sotto un Ministero composto per la metà da socialisti, e da una Assemblea, la cui maggioranza era formata da democratici e da socialisti.
Ciò premesso, si esporranno qui appresso brevemente le varie disposizioni concernenti questo importante argomento, quali sono state fissate sinora dalla Costituzione, accennando altresì ai problemi, che si presentano ancora per l'avvenire.
I. Scuola confessionale, scuola simultanea e scuola laica.
In forza della Costituzione la scuola cosiddetta simultanea (unica, cioè, per i fanciulli appartenenti a diverse religioni) costituisce pur troppo la regola. Il primo capoverso dell'articolo 146 dice: "Su di una scuola fondamentale (elementare) comune a tutti si basa l'organizzazione della scuola media e superiore." La scuola fondamentale deve essere dunque comune a tutti: ciò vuol dire che non devono essere fatte differenze di religione. Inoltre il periodo seguente stabilisce: "L'ammissione di un fanciullo in una scuola determinata dipende dalle sue
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qualità ed inclinazioni; e non dalla confessione religiosa dei suoi genitori".1 È vero che questa frase ha pure un altro significato più largo, vale a dire che l'ammissione di un fanciullo in una scuola confessionale non può essere negata per il motivo che non appartiene alla religione della scuola in questione. Sotto questo rispetto essa corrisponde al paragrafo 34 della legge sulle scuole elementari prussiane, che dice: "Non può essere negata ad un fanciullo l'ammissione nella scuola elementare pubblica del suo domicilio, unicamente a causa della sua confessione religiosa". Tale ammissione tuttavia può ben venir rifiutata per riguardi tecnici o di polizia scolastica.
Certamente è da lamentare sommamente, che in Germania non sia stata fissata come regola la scuola confessionale. Ma se si pensa, oltre ai punti di vista suaccennati, che in alcuni grandi Stati federati, come nel Baden e nell'Assia ed in qualche parte della Prussia, la scuola simultanea era già anche prima la regola, e che in altri si aveva anzi la scuola areligiosa od almeno la separazione della scuola dalla Chiesa (come in Amburgo, Brema, Lübeck, Coburgo-Gotha, Meiningen ecc.), si verrà alla conclusione che era semplicemente impossibile di ottenere che nella nuova Costituzione la scuola confessionale fosse stabilità come regola per tutta la Germania. Tutti gli sforzi dovevano dunque tendere ad assicurare nel più ampio modo possibile l'esistenza della scuola confessionale.
Nella seconda lettura del progetto di Costituzione
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si raggiunse l'accordo coi socialisti maggioritari nel senso che la scuola confessionale e la scuola areligiosa venivano messe giuridicamente alla pari colla scuola simultanea. La volontà dei genitori o di chi per essi doveva decidere quali scuole avrebbero dovuto essere istituite in ogni Comune. A tale scopo avrebbe dovuto farsi una specie di votazione dei genitori nel Comune e secondo il risultato, vale a dire in proporzione dei voti, si sarebbero istituite scuole delle diverse specie.
Tale fu il valore delle disposizioni votate dall'Assemblea Nazionale nella seconda lettura della Costituzione, secondo le quali il capoverso 2 dell'attuale articolo 146 avrebbe dovuto essere del seguente tenore: "In ciascun Comune la volontà dei genitori o di chi per essi decide se ed in quale misura la scuola elementare debba essere unica per i fanciulli di tutte le confessioni (simultanea) o divisa secondo le confessioni (confessionale) ovvero aconfessionale (laica), per quanto ciò sia compatibile con un ordinato regolamento della scuola. Una legge del Reich dovrà essere presto emanata per regolare i particolari di tale disposizione, e sino ad allora rimarranno in vigore le norme legislative vigenti".
Dopo la seconda lettura della Costituzione si iniziò però dai partiti liberali, specialmente democratici, una vivissima agitazione contro il "tradimento della scuola elementare tedesca", come fu chiamato il surriferito compromesso. La situazione si fece così confusa, che nessuno avrebbe potuto più garantire che
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le disposizioni prese nella seconda lettura sarebbero state approvate nel loro complesso anche nella terza lettura dalla frazione socialista maggioritaria. Il partito popolare tedesco-nazionale ed il partito popolare tedesco, malgrado i vantaggi che le proposte fatte nella seconda lettura offrivano alla scuola confessionale, avevano votato contro; i democratici erano comparsi poco numerosi in quella seduta, perché appunto nello stesso giorno aveva avuto luogo a Berlino un Congresso del partito. Era dunque da temere che le disposizioni votate nella seconda lettura non sarebbero state più accettate nella terza. In queste circostanze il Centro stimò di doversi piegare a nuove trattative per evitare il peggio. Così riuscì a guadagnare anche i democratici per le nuove proposte, le quali rappresentavano bensì un considerevole peggioramento dell'antecedente compromesso approvato in seconda lettura, ma erano od almeno sembrarono tuttavia ancora sopportabili.
L'attuale e definitivo capoverso 2 dell'articolo 146 determina dunque che nei vari Comuni su proposta dei genitori o di chi per essi debbono essere istituite scuole confessionali od areligiose. Per ciò, tuttavia, è inoltre necessario che si verifichino le condizioni, che dovranno essere determinate da una legge scolastica del Reich e la cui esecuzione sarà lasciata alla legislazione dei singoli Stati.2 Detta legge dovrà essere sottoposta nella primavera ventura 3 al nuovo 4 Reichstag, e sarà perciò di grandissima importanza per la sorte della
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scuola in Germania. Già ora si levano voci nella stampa liberale che sostengono doversi eliminare il più possibile gli effetti del compromesso adottato dalla Costituzione. Si farà dunque ogni sforzo per limitare ancor più anche quella già tanto ristretta libertà, che la Costituzione ha lasciato per la istituzione di scuole confessionali. Sono dunque da attendersi vive lotte riguardo alla questione della scuola nelle future sessioni del Reichstag. – Proprio in questi giorni, ossia il 27 del corrente mese di Ottobre, si è riunita nel Ministero dell'Interno in Berlino, come hanno annunziato i giornali, la Commissione incaricata della questione scolastica in Germania (Reichsschulausschuss) per una prima discussione circa il futuro progetto di legge.
La Costituzione fissa le basi delle suddette condizioni. Innanzi tutto deve essere fatta dai genitori o da chi per essi una proposta per l'istituzione di una scuola confessionale nel Comune. La legge del Reich dovrà determinare quanto grande deve essere il numero dei proponenti per rendere necessaria l'istituzione in discorso. 5 Forse si discuterà anche sulla forma della proposta stessa, ecc. Inoltre dall'erezione di una scuola confessionale "non deve venir pregiudizio al regolare ordinamento della scuola anche nel senso del capoverso 1 (dell'articolo 146)". Il significato di questa disposizione è molto contestato e poco chiaro, e darà quindi assai probabilmente luogo a lunghe e vivaci discussioni.
Finalmente non è senza importanza l'articolo 174 che
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dice: "Fino all'emanazione della legge del Reich prevista all'articolo 146 capoverso 2 rimangono in vigore le disposizioni vigenti. La legge anzidetta deve avere particolare riguardo ai territori del Reich, nei quali esiste legalmente una scuola non separata secondo le confessioni". In forza di questo articolo, coll'entrata in vigore della Costituzione (11 Agosto 1919) lo stato di diritto esistente in quel giorno nei singoli Stati federati deve rimanere in vigore fino all'emanazione della futura legge scolastica del6 Reich, e per conseguenza le disposizioni vigenti circa la confessionalità delle scuole elementari non possono essere cambiate fino a quel tempo. Con ciò, p. e., si è tolta nell'Assia la possibilità di condurre a termine la legge già in preparazione per una più larga estensione della scuola simultanea. Per la Sassonia erano pur troppo già entrate in vigore le disposizioni oltremodo radicali ed ostili alla Chiesa della cosiddetta legge transitoria ( Übergangsgesetz). Rimane tuttavia la questione se ed in che modo esse contraddicano ad altre prescrizioni della Costituzione e siano perciò da modificarsi, in virtù del principio che il diritto del Reich deroga al diritto degli Stati particolari. Non sembra dubbio infatti che, p. e., la disposizione del paragrafo 2 capoverso 2 della suddetta legge transitoria: "L'insegnamento religioso non viene più impartito nella scuola elementare comune", sia in contraddizione colla Costituzione del Reich.
Inoltre l'articolo summenzionato 174 ha un riguardo speciale per quei territori, nei quali trovasi già istituita legalmente
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la scuola simultanea. In forza di questa disposizione la futura legge scolastica del Reich renderà per essi più difficile l'erezione di scuole confessionali. Ciò avrebbe luogo specialmente per il Baden e l'Assia.
2. Istruzione religiosa.
L'istruzione religiosa secondo l'articolo 149 deve essere nelle scuole materia ordinaria d'insegnamento (ordentliches Lehrfach der Schule), ad eccezione beninteso delle scuole laiche od aconfessionali. Poiché tuttavia si aggiunge nel medesimo articolo che anche questo punto verrà regolato7 dalla legislazione scolastica, ne segue che l'articolo 149 non crea un diritto già vigente, ma rappresenta soltanto la base per le leggi da emanarsi al riguardo nell'avvenire. Per ciò che concerne l'espressione "materia ordinaria d'insegnamento" (ordentliches Lehrfach), il Sottosegretario di Stato Schulz nella seconda 8 seduta del 31 Luglio 1919 in terza lettura affermò che la scelta del termine "Lehrfach" invece di quello usato in seconda lettura "ordentlicher Lehrgegenstand" importava soltanto una correzione di lingua. Quale fosse però il significato dell'espressione "ordentlicher Lehrgegenstand" ebbe a dichiarare il relatore, Dr. Weiss, deputato democratico, nella seconda lettura in sessione plenaria dicendo: "Secondo l'opinione della maggioranza della Commissione questa frase vuol dire che l'insegnamento religioso è una materia obbligatoria, in quanto che la scuola ha l'obbligo di farlo impartire, ma nessun maestro è tenuto ad impartirlo e nessuno scolare a frequentarlo. In questo senso dunque l'insegnamento religioso è ammesso come materia obbligatoria".
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Senza dubbio finora per "ordentlicher Lehrgegenstand" si era inteso un ramo dell'insegnamento che come legittima parte del programma scolastico obbligava ogni scolare a frequentarlo. Ora invece l'insegnamento religioso è venuto ad avere, per il modo in cui è concepito l'articolo 149, una posizione eccezionale. La frequenza al medesimo non è più obbligatoria per tutti gli scolari, e tanto meno hanno i maestri l'obbligo d'impartirlo.9 Il capoverso 2 dell'articolo 149 dispone che l'impartire l'insegnamento religioso è riservato alla volontà dei maestri, come la frequenza all'insegnamento stesso (e la partecipazione a pratiche religiose) dipende dalla dichiarazione di volontà di coloro, che hanno il diritto di decidere sull'educazione religiosa del fanciullo.
Relativamente migliore sarebbe stata la formula adottata già dalla Commissione per l'esame della Costituzione e corrispondente alla legislazione di parecchi Stati federati: "Contro la volontà dei genitori o di chi per essi nessuno scolare deve essere costretto a frequentare l'insegnamento religioso ed a partecipare a funzioni ecclesiastiche". In questa maniera sarebbe stata fissata come regola la frequenza dell'istruzione religiosa. I genitori, che non desiderassero la partecipazione dei loro figli all'insegnamento religioso, avrebbero dovuto dichiarare tale loro volontà. A questo riguardo hanno già avuto luogo nei Parlamenti delle discussioni, se sia necessaria una dichiarazione espressa dei genitori o di chi per essi per rendere possibile o meno la partecipazione degli scolari all'insegnamento religioso. Ma sembra manifesto che, parlando la Costituzione di "dichiara -
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zione di volontà" in generale, è sufficiente anche la tacita.
Devesi altresì osservare che la dichiarazione di volontà per la partecipazione dei figli all'insegnamento religioso ed a funzioni ecclesiastiche non è senz'altro rimessa ai genitori od a chi per essi, ma a colui "che ha da decidere sull'educazione religiosa del fanciullo". Questa espressione rappresenta un notevole cambiamento nella redazione della seconda lettura, la quale parlava semplicemente della "dichiarazione di volontà dei genitori o di chi per essi". Non si son volute infatti toccare le disposizioni legislative di alcuni Stati particolari, secondo le quali i fanciulli a partire da una certa età hanno il diritto di decidere essi stessi a quale religione vogliano appartenere. Così, ad esempio, secondo il paragrafo 84 parte seconda, titolo 2 del diritto generale prussiano i fanciulli, compiuta l'età di 14 anni, possono decidere sulla loro religione. In conseguenza di ciò in Prussia i fanciulli sopra i 14 anni possono esimersi dall'insegnamento religioso senza bisogno di alcuna dichiarazione da parte dei genitori. Inoltre mediante la suddetta modificazione viene creato il seguente stato di diritto: Conformemente alle disposizioni vigenti in Prussia in virtù dell'ordine di Gabinetto del 1803, la madre dopo la morte del padre non può decidere sulla religione dei figli, i quali debbono essere di regola educati in quella del padre. Secondo l'attuale redazione dell'articolo 149 la madre sopravvivente non ha per conseguenza il diritto di esimere i figli dall'insegnamento religioso, benché ad essa spetti senza dubbio a norma del Codice civile l'educazione dei medesimi. Molto meno poi ha tale diritto il tutore, giacché nemmeno esso può decidere dell'educa-
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zione religiosa del pupillo.
Importante è pure la disposizione del capoverso 1 articolo 149, che cioè l'insegnamento religioso deve essere impartito "in armonia coi principi delle rispettive società religiose, senza pregiudizio del diritto di ispezione dello Stato"10.Con ciò viene fissato nella Costituzione che anche nell'avvenire l'insegnamento religioso deve essere impartito in modo dogmatico, e resta escluso almeno dalle scuole confessionali e simultanee l'insegnamento di una morale generica o della storia delle religioni, come avrebbero voluto alcune frazioni del partito liberale. Oltre a ciò, in virtù del suddetto capoverso le rispettive società religiose hanno anche il diritto di assicurarsi che l'insegnamento religioso sia realmente impartito conformemente alle proprie dottrine. Si dovrà quindi trovare un modo, grazie al quale esse ottengano un diritto di sorveglianza sull'insegnamento medesimo.
3. Scuole private.
La lotta per la libertà dell'insegnamento è stata energicamente sostenuta dal Centro. I democratici non volevano, in nessun modo riconoscere il diritto di fondare scuole private. La loro resistenza contro le disposizioni introdotte nell'attuale Costituzione fu così aspra, che, malgrado il loro vivo desiderio di partecipare al compromesso relativo alla questione scolastica, dichiararono tuttavia esplicitamente che questo non doveva comprendere l'attuale articolo 147 e che si riservavano su tale materia la più piena libertà. Così proprio quel partito, il quale si vanta di essere
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l'unico tutore e custode del diritto e della libertà dei singoli individui, ha tentato invece di violentare il diritto di libera decisione del popolo. Deve invece riconoscersi che i socialisti maggioritari si opposero a questi tentativi di distruggere la libertà d'insegnamento e votarono col Centro contro le proposte dei democratici.
Secondo la nuova Costituzione (articolo 147 capoverso 2) le scuole elementari private non sono ammesse che in casi del tutto eccezionali, cioè allorché in un Comune non esiste per una minoranza religiosa una rispettiva scuola elementare confessionale.11 Ciò costituisce tuttavia un progresso di fronte al passato. Giacché prima la proposta di fondare scuole elementari private doveva innanzi tutto essere esaminata dal punto di vista del bisogno, e questo veniva sovente negato per animo malevolo della burocrazia, anche in casi, in cui la proposta medesima era fondata su urgenti e gravi motivi religiosi e si avevano a disposizione i mezzi per l'erezione della scuola. Le scuole private sono soggette alle altre prescrizioni costituzionali relative alle scuole elementari, e specialmente all'articolo 145, e quindi anche in esse l'insegnamento deve essere gratuito. Le scuole elementari private, anche prescindendo da motivi religiosi, debbono, secondo l'articolo 147, essere ammesse altresì nel caso in cui l'amministrazione scolastica abbia uno speciale interesse pedagogico all'erezione delle medesime.
Per ciò che concerne le scuole private preparatorie, la redazione approvata in seconda lettura le dichiarò come "inammissibili"; ma nella terza lettura, si volle dare, in conformità colle disposizio-
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ni legislative dei singoli Stati, un tempo conveniente per la loro abolizione, sia affine di evitare difficoltà pedagogiche, sia anche per riguardo ai giusti interessi dei possessori di dette scuole.
Quanto alle altre scuole private, si deve, secondo la Costituzione, distinguere, se esse sono da considerarsi come un surrogato (Ersatz) delle scuole pubbliche oppur no. Per quelle che non lo sono, come le scuole di musica, di ballo, di cinematografia, ecc. resta il diritto attualmente vigente. Non appena, però, in un Comune viene eretta una scuola pubblica di tal genere, allora all'intrapresa privata deve applicarsi il capoverso 1 dell'articolo 147. Le scuole private invece, che sostituiscono le scuole pubbliche, abbisognano, secondo il succitato capoverso, dell'autorizzazione dello Stato e soggiacciono alle prescrizioni legislative locali. Tuttavia la Costituzione nella seconda parte dello stesso capoverso dà alcune speciali regole di massima, le quali debbono venire osservate nelle legislazioni dei singoli Stati. In virtù di esse detta autorizzazione deve essere concessa, quando la scuola privata per la sua organizzazione e per la formazione scientifica degli insegnanti si trova alla pari colle scuole pubbliche, e non si proceda nella medesima ad una separazione degli scolari in base alle condizioni economiche dei loro genitori. Inoltre deve essere assicurata agli insegnanti delle scuole private una sufficiente posizione economica e giuridica; altrimenti l'autorizzazione viene rifiutata.
4. Istruzione obbligatoria.
La Costituzione nell'articolo 145 prescrive in generale per tutti l'obbligo dell'istruzione. Esso si estende per le scuole
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elementari (Volksschule) ad almeno 8 anni e per le scuole di complemento (Fortbildungsschule) fino all'età di diciotto anni compiuti. Tanto nelle scuole elementari come in quelle di perfezionamento l'insegnamento ed i mezzi necessari per lo studio sono gratuiti. Ma la questione delle spese costituirà senza dubbio per molti anni un gravissimo ostacolo per lo sviluppo della scuola.
Allo stesso spirito è informata altresì la prescrizione dell'articolo 146 capoverso 3, in forza del quale per l'ammissione alle scuole medie e superiori dei non abbienti debbono essere apprestati dal Reich, dagli Stati particolari e dai Comuni i mezzi necessari, in modo speciale dei sussidi ai genitori dei fanciulli di particolare ingegno sino al termine dei loro studi. A causa della difficile situazione finanziaria, nella quale verranno a trovarsi per una serie indefinita di anni gli enti pubblici, ciò non potrà ottenersi in gran parte senza il concorso della carità cristiana. L'associazione cattolica del B. Alberto Magno (Albertus-Magnus-Verein) per la gioventù maschile e l'associazione di S. Ildegarda (Hildegardis-Verein) per quella femminile, continueranno a prestare, anche per l'avvenire, a questo scopo la benemerita opera loro.
L'articolo 148 stabilisce poi che in tutte le scuole si deve mirare ad inculcare l'educazione morale, il sentimento civico, lo sforzo personale e professionale secondo lo spirito nazionale tedesco e della conciliazione dei popoli. Inoltre nelle scuole pubbliche gl'insegnanti debbono guardarsi dall'offendere i sentimenti di coloro che pensano diversamente. Ogni scolaro alla fine degli studi riceve una copia della Costituzione.
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5. Ispezione scolastica.
Nell'articolo 144 lo Stato si attribuisce il diritto di ispezione su tutto l'insegnamento. Tuttavia i Comuni potranno continuare, come finora, ad avervi parte. L'articolo medesimo stabilisce altresì che la ispezione della scuola deve essere esercitata da appositi funzionari specialmente formati per tale ufficio; ma ciò non deve intendersi nel senso che all'infuori di essi non possa essere a nessun altro affidata quella ispezione. Infatti anche le deputazioni e le sovrintendenze scolastiche hanno dentro certi limiti facoltà di ispezione sulle scuole; ora sarebbe del tutto impossibile di costituirle esclusivamente coi suddetti specialisti. Nella discussione della Costituzione il Governo riconobbe espressamente che nell'articolo 144 in discorso sono contemplati soltanto i funzionari, i quali esercitano immediatamente e propriamente la ispezione scolastica. Invece nei collegi provinciali scolastici, nel Ministero e nelle sopradette amministrazioni scolastiche possono essere ammessi naturalmente anche funzionari e persone di altro stato e professione.
In Baviera prima della rivoluzione l'ispezione sulle scuole era affidata agli ecclesiastici (geistliche Schulaufsicht). A norma di essa, gli ecclesiastici erano ispettori scolastici per la parte tecnica, e, sotto questo rispetto, funzionari dello Stato; ma al medesimo tempo in vigilavano, quali delegati dei Vescovi, a norma dell'articolo V capoverso 4 del Concordato del 1817 sulle scuole pubbliche per ciò che riguarda la fede e la morale. Però il 16 Dicembre 1918 il Governo rivoluzionario bavarese soppresse la suddetta ispezione. Senza dubbio in quanto questa concerneva la menzionata parte tecni-
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ca, non rientrava nei diritti propri della Chiesa, e quindi a rigore era in facoltà dello Stato di toglierla agli ecclesiastici. Ma in quanto essa importava la vigilanza sulle scuole dal punto di vista della fede e della morale, la detta soppressione ledeva un diritto nativo della Chiesa (can. 1381), che, come si è accennato, era stato espressamente riconosciuto nell'antico Concordato bavarese.
6. Formazione dei maestri e diritti dei genitori.
Come si è più sopra esposto, nonostante tutti gli sforzi ed i parziali successi del Centro, a norma di della nuova Costituzione la scuola simultanea costituisce in Germania la regola, l'istruzione religiosa non ha nell'insegnamento quel posto che le spetterebbe ed il diritto all'istituzione delle scuole private è assai ristretto.12 Di fronte a tale situazione vi sono due vie per la efficace tutela dei principii cristiani nell'educazione della gioventù.
La prima di esse, la quale rappresenta si può dire, il cardine essenziale e fondamentale di tutto il problema scolastico, è la formazione di buoni maestri. Anche la migliore organizzazione scolastica non gioverebbe invero allo scopo, se i maestri e le maestre non hanno essi stessi sentimenti cristiani e non informano a questi il loro insegnamento. Secondo l'articolo 143 capoverso 2, la formazione dei maestri deve essere regolata in tutto il Reich in modo uniforme. Dovrà quindi farsi ogni sforzo per introdurre anche per il Reich la formazione "confessionale" dei maestri, che finora ha dato così buoni risultati, procurando che vi sia a tale scopo un numero sufficiente d'istituti cattolici.
Il secondo punto, parimenti assai importante per l'avvenire dell'educazione cristiana, è l'azione da parte dei genitori. Come
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infatti si è già accennato, secondo l'articolo 146 capoverso 2 l'erezione di scuole confessionali nei singoli Comuni dipende dalla proposta dei genitori o di chi per essi. Egualmente l'articolo 149 capoverso 2 dispone che la partecipazione degli scolari all'istruzione ed alle pratiche religiose dipende dalla dichiarazione di volontà di coloro che debbono decidere sull'educazione religiosa del fanciullo, e quindi in prima linea dei genitori. Dunque la volontà dei genitori è d'importanza capitale per il mantenimento della scuola cristiana13.La Costituzione riconosce inoltre il diritto naturale dei genitori sull'educazione dei fanciulli. Nell'articolo 120 infatti si legge: "L'educazione della prole, affinché divenga fisicamente, moralmente e socialmente forte, è supremo dovere e naturale diritto dei genitori, sul cui esercizio veglia lo Stato". Una tale solenne affermazione è particolarmente notevole, nella Costituzione germanica, la quale proclama così altamente il diritto dei genitori all'educazione, sebbene l'Assemblea costituente fosse formata nella sua maggioranza da partiti, che, per le loro massime sull'onnipotenza dello Stato secondo la filosofia di Hegel, avrebbero dovuto essere i più fieri avversari del diritto anzidetto. Tanto più quindi i genitori debbono essere esortati alla più grande vigilanza ed alla più14 intensa attività nella difesa e nelle esigenze della scuola e dell'educazione cristiana. Ovunque sia in qualche modo possibile, debbono essere formati Comitati (Elternausschüsse), affine di destare l'interesse dei genitori per la scuola, e di introdurre un più stretto ed efficace legame tra questa e la casa paterna. La scuola e l'educazione cristiana rimarranno assicurate, se i genitori cristia-
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ni, organizzati in apposite associazioni (Elternvereinigungen), saranno ben compresi del loro dovere e sapranno compierlo con tutta la fermezza e coll'esplicazione di tutte le loro forze.
7.  L'Arcivescovo di Monaco e la questione scolastica in Baviera.
In fine di questa sommaria esposizione della questione scolastica in Germania sembra interessante di segnalare il discorso pronunciato testé in una riunione dei genitori cattolici in Frisinga da Sua Eccellenza Mons. Faulhaber, Arcivescovo di Monaco, e riferito dal Freisinger Tagblatt:
"Il rivolgimento iniziatosi nel 1918 (ha detto l'illustre Prelato) non è che alla superficie un movimento economico sociale, ma in fondo è religioso e culturale. Se non fosse così, come mai l'ex-Ministro Presidente Hoffmann, in un tempo <momento>15, nel quale il nostro popolo implorava pane, carbone e lavoro, avrebbe trovato tempo per emanare continuamente decreti sulla scuola? Noi in Baviera possiamo oggi guardare con piena fiducia al nostro Governo, che si trova in mani di veri uomini di Stato. Ma nella Germania del Nord sembra non vi sia ancor oggi da far nulla di più urgente che una legge sulla scuola, mentre che molto più necessarie sarebbero delle leggi contro gli usurai e contro il commercio clandestino.
Le associazioni dei genitori hanno la loro legittimazione nell'articolo 146 della Costituzione del Reich, ove è detto che si deve per quanto è possibile tener conto della volontà dei genitori. Eppure questi non furono invitati alla Conferenza sulla scuola in Berlino del Giugno scorso. Se la politica scolastica del Reich vorrà imporre in Baviera la scuola simultanea, le associazioni dei genito-
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ri cattolici si leveranno come un'armata a difendere la scuola confessionale. Senonché per scuole confessionali noi non intendiamo soltanto quelle, in cui i fanciulli appartengono alla stessa religione, sibbene quelle nelle quali inoltre il maestro possa e voglia educare gli scolari nella religione dei genitori e sappia apprezzare il valore educativo della fede cattolica per tutto l'ordinamento scolastico … La progettata legge del Reich sulla scuola è l'ultimo colpo contro la indipendenza della Baviera. Essa rappresenta l'unitarismo nel campo della coltura intellettuale. Ora il suolo germanico è così vario, il carattere dei suoi abitanti così differente, che la coltura intellettuale delle stirpi tedesche non si potrà mai foggiare secondo un modello unico. Sarebbe del massimo interesse per lo stesso Reich di lasciare la legislazione scolastica ai singoli Stati federati. Le coscienze non si lasciano violentare a lungo. I genitori cattolici della Baviera non si lasciano imporre a lungo una scuola secondo il modello del Mecklenburg. Quanto venne devastato in Baviera dalle invasioni degli Ungari e degli Svedesi, poté essere ricostruito. Le devastazioni nel campo della scuola producono irreparabili rovine."
8. Attitudine del Centro di fronte alla futura legge scolastica.
Da parte sua, nel discorso pronunciato il 28 del corrente mese di Ottobre in occasione della discussione politica al Reichstag, il deputato Trimborn, dopo aver espresso a nome dei suoi amici la più viva riconoscenza per l'Enciclica del S. Padre del 23 Maggio
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scorso sulla riconciliazione dei popoli, ha così fissato l'attitudine del Centro di fronte alla futura legge scolastica: "Per il rinnovamento morale dello spirito del popolo di tutte le classi occorre in prima linea agire sulla gioventù, e ciò richiama specialmente la nostra attenzione sulla questione della scuola. Noi esigiamo assolutamente che la legge del Reich prevista dalla Costituzione sia un'applicazione in tutto leale del compromesso di Weimar, e non ammetteremo in nessun modo a tale riguardo un sabotage del medesimo. Ma detto compromesso costituisce altresì – ed io tengo a dichiararlo nella maniera più esplicita – l'ultimo limite delle concessioni, che vogliamo e possiamo fare sull'argomento … Ora una delle basi fondamentali ed essenziali di quel compromesso è la libertà per le varie opinioni: niuno deve essere violentato, però neppure i seguaci della scuola confessionale. Un'altra base di esso, alla quale noi ci teniamo irremovibilmente fermi, è che nella erezione e costituzione delle scuole deve essere pienamente osservata la volontà di coloro, cui spetta l'educazione dei fanciulli, in particolar modo dei genitori. Perciò siamo pure fautori dei Consigli dei genitori (Elternbeiräte), che, a nostro avviso, preferibilmente colla eguale partecipazione di ecclesiastici e di maestri, debbono formare una parte essenziale dell'organismo scolastico. Noi non sopporteremo mai che, secondo si annunzia in varie notizie di giornali, la libera volontà dei genitori e specialmente delle minoranze rimanga sopraffatta mediante una sleale interpretazione del concetto del "regolare ordinamento scolastico" contenuto nell'articolo 146.
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Una legge scolastica, la quale nei riguardi suaccennati non corrisponda al senso del compromesso di Weimar, ci spingerebbe inevitabilmente all'opposizione".
109r, am oberen Seitenrand, hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger: "Sommario N. VIII Rapporto di Mons. Pacelli n. 18421 in data 30 ottobre 1920".
1"qualità ed inclinazioni […] dei suoi genitori" hds. am linken Seitenrand markiert, vermutlich vom Empfänger.
2"L'attuale […] singoli Stati." hds. am linken Seitenrand markiert, vermutlich vom Verfasser.
3Hds. durchgestrichen, vermutlich von Pacelli.
4Hds. durchgestrichen, vermutlich von Pacelli.
5"La legge […] in discorso." hds. am linken Seitenrand markiert, vermutlich vom Empfänger.
6"in vigore della Costituzione […] scolastica del Reich" hds. am linken Seitenrand markiert, vermutlich vom Empfänger.
7"verrà regolato" hds. unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
8Masch. durchgestrichen, vermutlich vom Verfasser.
9"la frequenza […] l'obbligo d'impartirlo." hds. am linken Seitenrand markiert, vermutlich vom Empfänger.
10"in armonia […] dello Stato" hds. am linken Seitenrand markiert, vermutlich vom Empfänger.
11"Secondo la nuova […] scuola elementare confessionale" hds. am linken Seitenrand markiert, vermutlich vom Empfänger.
12"Come si è […] è assai ristretto." hds. am linken Seitenrand markiert, vermutlich vom Empfänger.
13"Dunque la volontà […] scuola cristiana" hds. am linken Seitenrand markiert, vermutlich vom Empfänger.
14"genitori […] alla più" hds. am linken Seitenrand markiert, vermutlich vom Empfänger.
15Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio, L'ordinamento della questione scolastica in Germania secondo la nuova Costituzione, München vom vor dem 02. November 1920, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6777, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6777. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 14.01.2013.