Dokument-Nr. 6799
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 30. Mai 1922

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Progetto di Concordato per il Reich
Come ebbi già l'onore di accennare nel mio rispettoso Rapporto N. 24100, del 15 corrente, il relatore per gli affari concernenti la S. Sede nel Ministero degli Esteri di Berlino, Sig. Prof. Riccardo Delbrück, venne nella prima metà del corrente mese a Monaco, per discutere meco la questione del Concordato per il Reich. Egli mi presentò un controprogetto, da lui redatto presentando ne sulla base dei punti da me rimessi già in nome della S. Sede al Sig. Cancelliere (ed allora anche Ministro degli Esteri) Dr. Wirth con Nota in data del 15 Novembre 1921 (cfr. Rapporto N. 22353 in data 16 dello stesso mese), naturalmente con tutte quelle modificazioni, che, a suo parere, erano necessarie per renderli accettabili da parte dello Stato. Secondo che egli ebbe a dichiararmi, espressamente, non si tratta ancora propriamente di un progetto ma di un progetto ufficiale di un progetto progetto del Governo,stesso , ma ma e perciò esso è intitolato semplicemente Referentenentwurf; tuttavia aggiunse che il progetto medesimo era stato dai lui sottoposto ad approvaz approvato del succ non solo da lui sottoposto al Capo-ufficio sezione nel Ministero suddetto, Sig. von Mutius, ed accettato ma accettato discusso altresì col coi competenti rispettivi relatore i del Ministero dell'Interno, e da altri funzionari, di guisa che egli sperava credeva di poter ritenere che non avrebbe incontrato difficoltà da parte dell'intiero Gabinetto del Reich. Egli mi narrò che, prima di venire
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a Monaco, era stato a Colonia per conferire coll'Emo Sig. Cardinale Schulte, ed in seguito si proponeva di recarsi a Roma, affine di [avere] l'assicurazione perché della assicurarsi che dla S. Sede considera il progetto in discorso come una possibile base di accordo discussione. Dopo di ciò, dovrà dovranno cominciare si il [lavoro] le trattative coi capi dei partiti, per assicurare raggiungere una maggioranza nel Reichstag, e (cosa non meno ardua) coi Governi degli degli Stati particolari (Prussia, Baviera, Sassonia, Württemberg, Baden, ecc.), i quali debbono pure debbono dare la loro approvazione nel Reichrat Reichsrat. Il progetto, egli soggiunse, deve essere ancora considerato mantenuto come strettamente segreto, anche rispetto ai Governi della Prussia o della Baviera; qualsiasi indiscrezione al riguardo potrebbe farlo irrimediabilmente naufragare. – Per ciò che concerne le relazioni del Reichs- Concordato per il Reich con quello bavarese, sembra ora sarebbe stata trovata una soluzione, la quale sembra conciliare i due punti di vista finora in contrasto; il Governo del Reich, invero, come mi ha affermato il Prof. Delbrück, non si opporrà porrà impedimentiopporrà a che la Baviera concluda un Concordato sepa completo ed indipendente; ciò non impedisce, tuttavia nondimeno,tuttavia, che anche il futuro Concordato per tutto il Reich comprenda anche pure la Baviera anche essa la Baviera, qualora si abbia cura che fra i due nel l'uno e nel l'altro fra l'uno e l'altro non vi siano dispo contr disposizioni contraddittorie contraddizioni. In tal guisa, se il Concordato bavarese venisse un giorno (per quanto una tale ipotesi, appaia che apparisce attualmente improbabile) venisse un giorno denunziato da un Governo
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ostile alla Chiesa, ostile, resterebbe alla Chiesa in Baviera il Concordato per il Reich; come, viceversa, qualora questo venisse abrogato, rimarrebbe sempre intatto integro il proprio Concordato speciale bavarese.
Sebbene il Prof. Delbrück mi avesse [asserito] in principio dichiarato che il progetto da lui presentatomi anzidetto rappresentava il massimo delle possibili concessioni da parte dello Stato, t ciò non dim nondimeno egli non si rifiutò di accogliere molte delle numerose osservazioni domande [proposito] mie osservazioni da me fattegli intorno al medesimo. Tornato a Berlino, egli ha quindi preparato una nuova redazione, che egli mi ha fatto ora tenere per mezzo del Rappresentante del Governo del Reich in Monaco, Sig. Conte von Zech. Qui acclusa ho l'onore d'inviarne copia all'E. V. R. insieme alla relativa traduzione italiana compilata nello stesso Ministero degli Esteri (Allegati I e II).
Sebbene [ein Wort unlesbar] Quantunque fossero nota<e> – e non ho mancato di riferirne ripetutamente in più occasioni all'E. V. (cfr., ad esempio, i Rapporti NN. 22353 e 22515 in data del 16 Novembre e del 3 Dicembre 1921) – le favorevoli disposizioni abbastanza favorevoli del Governo del Reich (a differenza di quello Prussiano) per motivi politici alla conclusione di un Concordato, debbo confessare che il progetto in discorso è, mi è apparso, nel suo insieme e malgrado le sue deficienze, i non pochi né lievi difetti, assai migliore di quanto mi sembrava si potesse sperare. Non solo, infatti, la questione scolastica vi è inclusa ed ampiamente trattata, ma anche [nella] [ein Wort unlesbar] nella parte economica vari punti respinti dallo stesso Governo p bavarese (ad esempio, la menzione, di fra i titoli giuridici per le prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, del diritto consuetudinario, degli oneri gravanti sui beni
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ecclesiastici secolarizzati, dei diritti della Chiesa riconosciuti dal Reichsdeputationshauptsch l uss, ecc.) vi sono ammessi. Ciò fa temere che il progetto incontrerà viva opposizione soprattutto nel Reichsrat dai da parte dei rappresentanti degli Stati particolari, fra i quali hanno la preponderanza [i Governi] quelli della Prussia e della Baviera.
Circa i singoli articoli del progetto stesso mi permetto di sottoporre rispettosamente all'E. V. le seguenti osservazioni:
Articolo I
Delle due differenti redazioni ivi proposte sembra preferibile la seconda, la quale afferma che "la Chiesa cattolica in Germania gode della libertà garantitale dalla Costituzione", mentre che la prima, a mio umile avviso, importerebbe una troppo ampia approvazione ed accettazione della Costituzione medesima.
Articolo II
Questo articolo riproduce testualmente in sostanza il primo dei punti da me rimessi, come si è sopra accennato, al Sig. Cancelliere, ad eccezione di . Per ciò tuttavia, che concerne la precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso (n. 3), non è stato finora possibile di ottenere la piena libertà reclamata per la Chiesa nel punto anzidetto. L'E. V. giudicherà se la redazione ora proposta, la quale, sebbene rappresenti un notevolissimo e miglioramento del diritto vigente (1) costituisce pur sempre una ingiusta ed illogica restrizione della indipendenza della Chiesa, e della libertà dei fedeli, sia o no accettabile. In caso affermativo, Ad ogni modo, occorrerebbe introdurvi alcune modificazioni di forma; ad esempio, deve dovrebbe essere evitata la frase espressione
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"matrimonio civile". e soppressa la frase "che escluda qualsiasi dilazione", assolutamente superflua trattandosi del caso di "pericolo di morte".
Al n. 5 l'aggiunta "laddove, però, il con cambiamento dei confini delle giurisdizioni ecclesiastiche potrebbe toccare gl'interessi dello Stato, dovrà precedere un accordo coi Governi del Reich e dei rispettivi Stati federali" corrisponde alla prima delle domande presentate dal Governo bavarese (cfr. Rapporto N. 23740 del 15 Aprile scorso) e mira innanzi tutto ad impedire mutamenti nella circoscrizione ed amministrazione delle diocesi, i quali possano apparire dannosi agli interessi nazionali della Germania, ad esempio nel bacino della Sarre.
Al n. 7 sarebbe forse utile di dire: "nella fondazione e direzione di Ordini…"
Articolo V
L'inciso "secondo le prescrizioni di legge "sembra superfluo in questo luogo, ove trattasi soltanto di fissare il principio fondamentale.
Articolo VI
Circa il secondo periodo del capoverso secondo non mancai di richiamare l'attenzione del Prof. Delbrück sulla impossibilità, a mio parere, di legalizzare e consacrare nel Concordato la prassi, vigente di fatto in Germania dal secolo decimosettimo, dell'uso simultaneo delle chiese da parte di cattolici e di protestanti, prassi detta soltanto tollerata di fatto come una triste necessità. Che anzi, per ciò che concerne avendo per ciò che concerne la setta dei Vecchi Cattolici (Altkatholiken), avendo essi preteso ed in vari casi ottenuto tale uso coll'aiuto del po Potere civile, dal Potere civile il diritto di tale uso simultaneo, il Sommo Pontefice Pio IX di s. m. con Istruzione del 12 Marzo 1873 (cfr.  Archiv für katholisches Kirchenrecht, t. 29, pag. 434) dichiarò non d pov tersi ammettere riguardo ad essi simile qualsiasi tolleranza, ma piuttosto doversi interdire la chiesa, proibendo in essa qualunque esercizio del culto cattolico.
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Articolo VII
Sembra presentare qualche difficoltà il periodo secondo del capoverso terzo, ove si contempla il caso, in cui non si addivenga ad un contratto cogli aventi diritto allo svincolo. Qualora questo pericolo dovesse rimanere, sarebbe almeno necessario, affine di evitare pericolosi equivoci, di ripetere, come al capoverso primo, le parole del capoverso primo: "secondo i principi fondamentali stabiliti dal Reich d'accordo colla Santa Sede".
Articolo IX
Quest Il presente articolo contiene le emanazioni desiderate richieste dello Stato relativamente alla formazione dei chierici ed alla provvista degli offici ecclesiastici; [concessioni] concessioni richieste, le quali nel loro insieme appariscono più limitate di quelle avanzate propostepresentate già dal Sig. Ministro del Culto bavarese. Ciò nondimeno, sembra che al n. 1 ( sebbene ammetta delle eccezioni ) dovrebbe avere subire almeno tentarsi di introdurreIl Governo del Reich dà per evidenti motivi nazionali grande importanza alle medesime, e quindi dall'accoglienza, che esse troveranno presso la S. Sede, dipenderà in grandissima parte, massime dinanzi al Parlamento, la sorte dell'intiero Concordato, specialmente nelle questioni più delicate, come quella della scuola. Ciò nondimeno, sembra che al n. 1 (sebbene ammetta delle eccezioni) dovrebbe tentarsi, in quanto è possibile, d'introdurre qualche restrizione, ad esempio per gli uffici minori di ( vicari cooperatori, ecc.) e per la cura delle anime esercitata soltanto in via provvisoria e temporanea.
Al n. 3 si richiede propone bensì la provvista delle Sedi vescovili la elezione dei Vescovi da parte dei Capitoli cattedrali, salvo il caso in cui uno Stato particolare (ad es. la Baviera) abbia concluso colla S. Sede un differente accordo. Tuttavia dalle conversazioni avute col Prof. Delbrück mi sono accorto che il Governo non dà a questo punto una importanza troppo grande. L'essenziale per lo Stato è che esso prima della nomina venga interrogato "se vi siano esistano obbiezioni contro il candidato in questione"; ove, tuttavia, a mio subordinato parere, dovrebbero aggiungersi le parole "dal punto di vista civile".
Al capoverso primo sembra che dovrebbero aggiungersi In questo artico Sarebbe inoltre opportuno che in questo articolo venisse anche in massima definita la questione del pa patronatodei diritto di patronato dello Stato sulle parrocchie ed altri benefici.
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Articolo XI
Al capoverso terzo dovrebbe chiedersi l'aggiunta delle parole, che che figurarono già nel punto capoverso quarto del corrispondente punto V delle proposte da me presentate, come si è detto, al Sig. Cancelliere,: "e provvederà a sostituirlo a norma del precedente capoverso".
Al capoverso quarto sembra meno opportuna la frase "dovranno essere stabiliti con reciproco accordo ecc.", mentre la parte principale in tale argomento dovrebbe spettare al Vescovo, il quale tuttavia non procederà ebbe senza intesa colla e competente i a Autorità civile dello Stato.
Pur troppo non è stato accolto l'ultimo capoverso del corrispondente summenzionato punto V, delle proposte da me presentate già, come si è detto, al Sig. Cancelliere, col quale si chiedeva che "in quelle Università, nelle quali esiste o venisse in seguito ad essere eretta una Facoltà teologica cattolica, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario". Forse potrebbe ottenersi che detti Professori venissero aggiunti nella stessa Facoltà teologica. –
Articolo XIII
Il periodo secondo di questo difficile, importante e delicato articolo , sul quale non ho mancato di fare al Sig. Prof. Delbrück le più espresse riserve, sembra dar luogo alle cagionare le più gravi preoccupazioni, potendo le frasi assai vaghe: "avuto il dovuto riguardo alle condizioni locali e scolastiche" e "l'esercizio regolare dell'insegnamento", dar luogo ad interpretazioni, le quali rendono renderebbero praticamente impossibile od assai difficile il mantenimento e la erezione delle scuole confessionali cattoliche. Sarebbe quindi da riflettersi se, qQualora non fosse possibile di ottenere quindi si riuscisse (come vi è assai da temere) di non potere si riuscisse ad ottenersi e una migliore redazione, non fosse preferibile sarebbe da riflettersi se non sia forsepotrebbe proporsi (e far ciò valere come concessione della S. Sede di sopprimere l'intiero summenzionato periodo secondo, lasciando solamente il principio generale espresso nel primo.
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Articolo XIV
Il programma d'insegnamento per l'istruzione religiosa dovrebbe essere fissato dalle Autorità ecclesiastiche, d'accordo bensì colle superiori Autorità scolastiche. – Sarebbe anche utile di accennare al numero delle ore destinate a tale istruzione.
Articolo XV
Anche qui dovrebbe piuttosto dirsi che la materia d'insegnamento e la scelta dei libri di testo per la istruzione religiosa vengono fissati dalle Autorità ecclesiastiche d'accordo collo Stato. La redazione proposta nel progetto in esame non corrisponde all'uso vigente in Baviera e sarebbe quindi a questa inapplicabile.
Nell' Circa Relativamente all'ultimo periodo di questo del presente articolo chiesi al Sig. Prof. Delbrück l' che venisse aggiunta della la parola "anche" prima delle altre "fuori dell'orario ordinario", affinché non restasse escluso il diritto dell'Autorità ecclesiastica di iniziare compiere la ispezione per la istruzione religiosa altresì anche nelle ore stesse d'insegnamento. Nel testo tedesco trovo infatti introdotta la parola "auch"; non così invece nella traduzione italiana. Questo punto potrà però dovrà perciò essere facilmente chiarito.
Sono inoltre da notare alcuni punti, compresi nello schema da me rimesso.
Articolo XVII
Al periodo secondo del capoverso primo dovrebbe porsi: "… di comune accordo fra il Vescovo, che li designa, e le Autorità rispettive dello Stato federale".
Finalmente stimo mio dovere di richiamare l'attenzione dell'E. V. sui punti XII, XIV e XX dello del più volte menzionato schema già da me rimesso al Sig. Cancelliere, i quali invece non figurano in alcun modo nel controprogetto in esame. ,notando tuttavia che, almeno per i due primi, vi è assai poca speranza che vengano accettati dal Governo e dal molto meno dal Parlamento.
Dopo di ciò, chinato
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(1) Secondo il diritto vigente, "un ecclesiastico od un altro ministro della religione, il quale proceda alla celebrazione religiosa di un matrimonio religioso, prima che gli venga fornita la prova che il matrimonio è stato già conchiuso dinnanzi all'officiale dello stato civile, è punito con multa sino a 300 marchi o col carcere sino a tre mesi (§ 67 della legge del 6 Febbraio 1875 – Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung), eccettuato soltanto "il caso di malattia con pericolo di morte di uno dei due sposi, che non permetta dilazione" (EG. Art. 46, III). – Cfr.  Sägmüller, Ler Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 1904, pag. 601; Leitner, Lehrbuch des katholischen Eherechts, 1920, pag. 62-63.
385r, links des Textes hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 30. Mai 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6799, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6799. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 14.04.2014.