Dokument-Nr. 7186

Erzberger, Matthias: Trattato di pace tra la Finlandia e la Germania, 07. März 1918

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Il testo del trattato di pace tra la Germania e la Finlandia è il seguente:
Il Governo imperiale germanico e il Governo finlandese, mossi dal desiderio – dopo la dichiarazione dell'indipendenza della Finlandia e il suo riconoscimento da parte della Germania – di dare alla pace e all'amicizia fra i due paesi una base duratura, hanno risolto di stipulare un trattato di pace ed hanno nominato a questo scopo a plenipotenziari:
l'imperiale Governo germanico: Il Cancelliere dell'Impero, conte dottor von Hertling;
il Governo finlandese: il signor dottor Edoardo Emanuele Hjelt, consigliere di Stato, sostituto cancelliere dell'Università di Helsingfors e il signor dottor Raffaele Waldemaro Erich, professore di diritto costituzionale e internazionale all'Università di Helsingfors,
i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, si sono accordati sulle deliberazioni seguenti:
Capo I.
Conferma dell'amicizia fra la Germania e la Finlandia e garanzia dell'indipendenza della Finlandia.
Articolo 1. Le parti contraenti dichiarano che fra la Germania e la Finlandia non esiste stato di guerra e che sono decise a vivere, d'ora in poi, insieme in pace ed amicizia.
La Germania si adopererà perché l'autonomia e l'indi-
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pendenza della Finlandia siano riconosciute da tutte le Potenze. Dal canto suo la Finlandia non cederà alcuna parte del suo territorio ad una Potenza straniera, né accorderà ad una tale Potenza una servitù nell'ambito della sua sovranità, senz'essersi prima intesa in proposito con la Germania.
Articolo 2. Le relazioni diplomatiche e consolari fra le parti contraenti saranno allacciate subito dopo la ratificazione del trattato di pace. L'ammissione più larga possibile di consoli di ambedue le parti è riservata ad accordi speciali.
Articolo 3. Ogni parte rifarà i danni che nella vita, libertà, salute o sostanze sono stati creati nel suo territorio, per motivo della guerra, dalle pubbliche autorità o dalla popolazione, con azioni contrarie al diritto internazionale, ad agenti consolari dell'altra parte, oppure alle sedi consolari di questa parte o all'inventario mobile di queste sedi.
Capo II.
Indennità di guerra.
Articolo 4. Tutt'e due le parti contraenti rinunziano al rifacimento delle loro spese di guerra, ossia delle spese fatte dallo Stato per combattere la guerra, come pure al rifacimento dei danni di guerra, ossia di quei danni che hanno tratto origine, per essi e i loro sudditi, nelle zone di guerra, in conseguenza delle operazioni militari, comprese tutte le requisizioni compiute in territorio nemico.
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Capo III.
Rimessa in vigore dei trattati.
Articolo 5. I trattati fra la Germania e la Russia messi fuori vigore dalla guerra dovranno essere sostituiti il più presto possibile, per le relazioni fra le due parti contraenti, da nuovi trattati che corrispondano alle mutate condizioni e vedute. Le due parti intavoleranno quanto prima negoziati specialmente per un trattato di commercio e di navigazione.
Le comunicazioni fra i due paesi sono provvisoriamente regolate da una convenzione commerciale e marittima da firmarsi insieme con il trattato di pace.
Articolo 6. I trattati firmati oltreché dalla Germania e dalla Russia da una terza Potenza e nei quali la Finlandia figura accanto alla Russia o al suo posto, entrano in vigore fra le parti contraenti alla ratificazione del trattato di pace, oppure più tardi se l'adesione avviene più tardi.
Circa i trattati collettivi di contenuto politico, firmati pure da altre Potenze belligeranti, le due parti si riservano di prender partito dopo la conclusione della pace generale.
Capo IV.
Reintegrazione dei diritti privati.
Articolo 7. Tutte le disposizioni vigenti nel territorio di una delle parti contraenti e per le quali, in considerazione dello stato di guerra, i sudditi dell'altra parte soggiacciono, per quel che si riferisce ai loro diritti privati, a norme speciali (leggi di guerra), cessano di
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aver vigore con la ratificazione di questo trattato.
Quali sudditi di una delle parti contraenti sono considerate pure quelle persone giuridiche e società che hanno la loro sede nel suo territorio. Inoltre sono da equipararsi ai sudditi di una parte le persone giuridiche e società che hanno la loro sede nel suo territorio nella misura che esse furono sottoposte nel territorio dell'altra alle norme vigenti per questi sudditi.
Articolo 8. Circa le obbligazioni di carattere giuridico privato, pregiudicate da leggi di guerra, si conviene quanto segue:
§ 1. Le obbligazioni vengono reintegrate nella misura che non risulti altrimenti dalle disposizioni degli articoli 8/12.
§ 2. La disposizione del § 1 non impedisce che la questione dell'efficacia esercitata sulle obbligazioni dalle condizioni originate dalla guerra, specialmente l'impossibilità di adempimento causata da ostacolo nei trasporti e da divieti di commercio debba nel territorio di ogni parte contraente giudicarsi secondo le leggi colà vigenti per tutti gli abitanti del paese.
I sudditi dell'altra parte, che per misure di questa parte sono stati impediti, non devono essere trattati meno favorevolmente dei sudditi del proprio Stato, impediti anch'essi dalle sue misure. Né colui che dalla guerra fu impedito a fare una prestazione nel tempo pattuito essere obbligato a risarcire il danno con ciò originato.
§ 3. Debiti di danaro, il cui pagamento fu potuto ricusare durante la guerra, sulla base di leggi di guerra, non è necessario che siano pagati prima del decorso di tre mesi dalla ratificazione del trattato di pace. Nella misu-
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ra che non sia disposto altrimenti nel trattato addizionale (articolo 32 capoverso 2) essi devono dare il 5 % di frutto dalla scadenza originaria per tutta la durata della guerra e per tre mesi susseguenti, senza riguardo a moratorie. Sino alla scadenza originaria sono, se del caso, da pagarsi i frutti pattuiti.
La presentazione al pagamento di cambiali o assegni bancari, e così il protesto per mancato pagamento, sono da farsi entro il quarto mese dalla ratificazione di questo trattato.
§ 4. Per il disbrigo di crediti all'estero e obbligazioni analoghe di diritto privato sono da riconoscersi e da ammettersi reciprocamente le leghe di protezione dei creditori, riconosciute dallo Stato, per il perseguimento dei diritti delle persone naturali e giuridiche ad esse partecipanti e dei loro procuratori.
Articolo 9. Ognuna delle parti contraenti, appena ratificato il trattato di pace, riprenderà il pagamento dei suoi debiti, specialmente il servizio del debito pubblico verso i sudditi dell'altra parte. I debiti scaduti prima della ratificazione saranno pagati nel giro di tre mesi da essa.
Articolo 10. Diritti di autore e privative industriali, concessioni e privilegi e simili, su fondamento di diritto pubblico, pregiudicati da leggi di guerra, sono reintegrati nella misura che l'articolo 12 non disponga altrimenti.
Ciascuna delle parti contraenti accorderà ai sudditi dell'altra parte i quali, per motivo della guerra hanno trascurato un termine legale per compiere i passi necessari all'istituzione e conservazione di una privativa indu-
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striale un termine di almeno un anno dalla ratificazione del trattato di pace per compiere i passi in parola, senza pregiudizio dei diritti di terzi legalmente acquistati. Privative industriali dei sudditi di una parte esistenti allo scoppio della guerra non devono scadere nel territorio dell'altra, perché non usate, prima del decorso di quattr'anni dalla ratificazione di questo trattato.
Se nel territorio di una delle parti contraenti una privativa industriale che non poté, secondo le leggi di guerra, essere notificata da colui che durante la guerra l'ha notificata regolarmente nel territorio dell'altra è notificata entro sei mesi dalla ratificazione di questo trattato, con richiamo alla priorità di questa notificazione, essa deve acquistare la precedenza fra tutte le iscrizioni frattanto avvenute, senza pregiudizio di diritti di terzi e non essere resa inefficace da fatti frattanto accaduti.
Articolo 11. I termini per la prescrizione di diritti nel territorio di ciascuna delle parti contraenti nel riguardo dei sudditi dell'altra parte devono decorrere, al più presto, da un anno dopo la ratificazione del trattato di pace se essi non erano già decorsi al momento dello scoppio della guerra. Il medesimo vale circa i termini per la presentazione di tagliandi e cedole come di titoli di credito sorteggiati o di cui è maturato il pagamento.
Articolo 12. L'attività degli uffici che con leggi di guerra sono stati incaricati della vigilanza, custodia, amministrazione o liquidazione di beni patrimoniali, o dell'incasso di pagamenti, deve continuare in conformità delle norme seguenti, salve le disposizioni dell'articolo 13.
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§ 1. I beni vigilati, custoditi o amministrati devono essere liberati appena l'adente diritto lo richieda. Sino alla presa in consegna da parte dell'avente diritto si deve provvedere a una tutela dei suoi interessi.
§ 2. Le disposizioni del § 1 non devono toccare i diritti bene acquistati di terzi. Pagamenti e simili presentazioni di un debitore, ricevuti dagli uffici menzionati al principio di questo articolo, o accettati per loro iniziativa, devono avere, nei territori delle parti contraenti, il medesimo effetto che se ricevuti direttamente dai creditori stessi.
Disposizioni di diritto privato emanate dagli uffici in parola o da essi promosse, oppure prese nei loro riguardi rimangono in vigore per tutt'e due le parti.
§ 3. Sull'attività degli uffici menzionati al principio di quest'articolo, in particolare sulle entrate e sulle spese, devesi rendere immediatamente conto agli aventi diritto che lo richiedano.
Risarcimenti per l'attività di questi uffici o per atti compiuti per loro iniziativa possono essere domandati soltanto in conformità delle disposizioni dell'articolo 14.
Articolo 13. Terreni o diritti sopra un terreno, concessioni minerarie, come pure diritti di uso e di sfruttamento di terreni, imprese o partecipazioni ad un'impresa, specialmente azioni, alienati in conseguenza di leggi di guerra o che furono tolti con la violenza all'avente diritto devono essere restituiti al legittimo possessore passato che ne faccia domanda nel corso di un anno dalla ratificazione del trattato di pace, a condizione che egli restituisca gli utili conseguiti con la alienazione o nella sottrazione liberi da tutti i posteriori fondati dirit-
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ti di terzi.
Capo VI.
Risarcimento per danni civili.
Articolo 14. Il suddito di una parte contraente, che nel territorio dell'altra parte, in conseguenza di leggi di guerra, ha patito danno con la temporanea o definitiva sottrazione di concessioni, privilegi e simili diritti o per la vigilanza, custodia, amministrazione o alienazione di beni patrimoniali deve esserne indennizzato in giusta misura, purché il danno non sia rifatto con la reintegrazione nello stato antecedente. Lo stesso vale anche per gli azionisti che sono stati esclusi da un diritto di percezione d'interessi perché sudditi di un Governo nemico.
Articolo 15. Ciascuna delle parti contraenti risarcirà ai sudditi borghesi dell'altra parte i danni nella vita, nella salute o nelle sostanze cagionati loro nel suo territorio, durante la guerra, dagli organi dello Stato o dalla popolazione, con atti violenti contrari al diritto internazionale.
Articolo 16. Ciascuna delle parti contraenti pagherà senza indugio gli oggetti da lei richiesti nel suo territorio ai sudditi dell'altra parte, nella misura che ciò non sia già avvenuto.
Articolo 17. Per accertare i danni da risarcire in conformità degli articoli 14 e 15 si adunerà in Berlino subito dopo la ratificazione del trattato di pace, una commissione composta per un terzo di rappresentanti di una parte, per un terzo di rappresentanti dell'altra e un terzo di membri neutrali. Della designazione dei neutrali, fra cui il presidente, sarà pregato il Presidente del Consiglio
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federale svizzero.
La commissione stabilisce le norme direttive per le sue decisioni ed emana il regolamento necessario per il disbrigo dei suoi compiti e le disposizioni sul procedimento da seguire. Le sue decisioni sono prese in sottocommissioni composte di un rappresentante di ciascuna delle parti ed un presidente neutrale. Le somme stabilite dalle sottocommissioni devono pagarsi entro un mese dall'accertamento.
Capo VII.
Permuta dei prigionieri di guerra e degli internati civili.
Articolo 18. I Finlandesi prigionieri in Germania e i Tedeschi prigionieri in Finlandia devono essere il più presto possibile permutati ad intervalli di tempo da determinarsi da una commissione tedesco-finlandese e con rifacimento delle spese fatte per essi, purché i prigionieri, con il consenso dello Stato dove si trovano, non preferiscano di rimanere nel suo territorio o di recarsi in un altro paese.
La commissione dovrà fissare pure le altre modalità della permuta e invigilare sulla sua attuazione.
Articolo 19. I sudditi borghesi internati o deportati d'ambe le parti saranno il più presto possibile gratuitamente rimpatriati purché essi, con il consenso dello Stato in cui dimorano, non preferiscano di rimanere nel suo territorio o di recarsi in un altro paese. Ai particolari del rimpatrio e alla vigilanza sull'attuazione di esso provvederà la Commissione menzionata nell'articolo 18.
Il Governo finlandese si adopererà per ottenere dal Governo russo la liberazione di quei Tedeschi che vennero
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arrestati in territorio finlandese e che ora si trovano fuori della Finlandia in territorio russo.
Articolo 20. I sudditi di una parte che allo scoppio della guerra avevano il loro domicilio nel territorio dell'altra, oppure un'azienda industriale o commerciale, e non si trovano in questo territorio possono ritornarvi appena l'altra parte non sia più in stato di guerra. Il ritorno può essere inibito solo per motivi di sicurezza interna o esterna dello Stato.
Per farsi riconoscere basta un passaporto dato dalle autorità dello Stato d'origine e dal quale risulti che il possessore appartiene alle persone menzionate nel capoverso 1. Una vidimazione del passaporto non è richiesta.
Articolo 21. Ognuna delle parti contraenti si obbliga a rispettare e conservare i sepolcri dei militari e dei sudditi dell'altra parte, morti durante l'internamento o la deportazione, che si trovano nel suo territorio. Persone di fiducia di questa parte possono pure provvedere al mantenimento e al conveniente ornamento dei sepolcri d'accordo con le autorità del paese. Le questioni singole, connesse con la cura dei sepolcri, saranno oggetto di un'altra convenzione.
Capo VIII.
Amnistia.
Articolo 22. Ciascuna parte contraente concede piena impunità ai prigionieri di guerra sudditi dell'altra per tutti gli atti punibili per via giudiziaria e disciplinaria da essi commessi, ai sudditi borghesi internati o deportati dell'altra parte per gli atti punibili per via giudiziaria o disciplinaria da essi commessi durante l'internamento e la deportazione, infine a tutti i sudditi dell'altra parte
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per i reati commessi a vantaggio di quest'ultima e per le contravvenzioni alle leggi eccezionali emanate contro gli stranieri nemici.
L'impunità non si estende agli atti commessi dopo la ratificazione del trattato di pace.
Articolo 23. Ogni parte accorda piena impunità ai suoi propri sudditi per i lavori da essi compiuti nel territorio dell'altra come prigionieri, internati, o deportati.
Articolo 24. Le parti contraenti si riservano di prendere altri accordi sulla esenzione da pene ed altri castighi legali per atti commessi a suo danno.
Capo IX.
Trattamento delle navi mercantili e dei carichi caduti in potere del nemico.
Articolo 25. Le navi mercantili di una delle parti contraenti, che si trovarono allo scoppio della guerra nei porti dell'altra, vengono restituite e così i loro carichi, oppure, se ciò non è possibile, se ne dà l'equivalente in danaro. Il compenso per l'uso di tali navi durante la guerra dev'essere stabilito nella misura del prezzo corrente dei noli.
Articolo 26. Navi mercantili tedesche e i loro carichi che, a prescindere dai casi dell'articolo 25, al momento della firma di questo trattato si trovano nelle acque territoriali finlandesi o che vi giungono pia tardi devono essere restituite, se allo scoppio della guerra si trovavano in un porto nemico o vennero sequestrate da navi nemiche nelle acque territoriali di uno Stato neutrale.
Articolo 27. Le navi mercantili di una delle parti contraenti che si trovano nella sfera di sovranità dell'al-
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tra e che vennero catturate come preda, se sono state condannate prima della ratificazione del trattato di pace con sentenza passata in giudicato di un tribunale di preda e che non cadono sotto le disposizioni degli articoli 25 e 26 devono considerarsi definitivamente confiscate, altrimenti devono restituirsi o, se non più esistenti, compensate in danaro.
Le disposizioni del capoverso primo sono applicabili ai carichi di sudditi delle parti contraenti sequestrati come preda. Però merci di sudditi di una parte che sono cadute in potere dell'altra su navi battenti bandiera nemica si devono consegnare in tutti i casi all'avente diritto, se ciò non è possibile, essere compensate in danaro.
Articolo 28. L'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 25/27, specialmente la determinazione delle indennità da pagarsi, sarà fatta da una commissione mista, composta di un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e di un capo neutrale, che si adunerà, entro tre mesi dalla ratificazione del trattato di pace, in Stettino. Della designazione del presidente sarà pregato il Presidente del Consiglio federale svizzero.
Articolo 29. Le parti contraenti faranno quanto è in loro potere affinché le navi mercantili e i loro carichi che sono da restituirsi in conformità degli articoli 25/27 possano far liberamente ritorno in patria.
Le due parti contraenti si presteranno vicendevole aiuto per assicurare sicure rotte di navigazione al commercio turbato dalla guerra.
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Capo X.
Sistemazione della questione delle isole Aland.
Articolo 30. Le parti contraenti sono d'accordo che le fortificazioni costruite sulle isole Aland vanno demolite il più presto possibile e che il divieto permanente di opere di difesa militari in queste isole, come il loro trattamento nel riguardo militare e tecnico-marittimo siano da regolarsi con una convenzione speciale fra la Germania, la Finlandia, la Russia e la Svezia. A questa convenzione potranno, per desiderio della Germania, accedere pure altri Stati rivieraschi del Mar Baltico.
Capo XI.
Clausole finali.
Articolo 31. Questo trattato di pace sarà ratificato. I documenti di ratificazione saranno scambiati, il più presto possibile, in Berlino.
Articolo 32. Il trattato di pace, nella misura che non è stabilito altrimenti, entra in vigore all'atto della sua ratificazione.
Per l'integrazione del trattato si aduneranno in Berlino rappresentanti delle parti contraenti entro quattro mesi dalla ratificazione.
In fede di che i plenipotenziari delle due parti hanno firmato questo trattato e l'hanno munito dei loro sigilli.
Redatto in duplice originale in Berlino, il 7.3.1918.
Empfohlene Zitierweise
Erzberger, Matthias, Trattato di pace tra la Finlandia e la Germania vom 07. März 1918, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 7186, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/7186. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 02.03.2011.