Dokument-Nr. 73
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 23. Dezember 1928

Regest
Pacelli leitet eine Denkschrift des Meißener Bischofs Schreiber über die Beziehungen von Kirche und Staat in Sachsen weiter. Darin legt Schreiber dar, dass die sächsische Regierung bereits seit dem Jahr 1922 ein Gesetz vorbereitet, um die Situation der Religionsgesellschaften zu regeln. Der Bischof hielt den Nuntius darüber auf dem Laufenden und fragte verschiedentlich um seinen Rat. Pacelli hält ein solches Gesetz zum einen für einen einseitigen Akt des Staates und zum anderen versteht er es als einen Versuch, die für die Kirche günstigen Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung ad absurdum zu führen. Deshalb forderte er Schreiber wiederholt sowohl schriftlich als auch mündlich dazu auf, sich diesem Vorhaben zu wiedersetzen und, falls dies nicht gelingen sollte, zumindest größtmögliche Änderungen durchzusetzen, die er dem Bischof präzise darlegte. Ein direktes Eingreifen Pacellis war nicht möglich, weil er nicht bei der sächsischen Regierung akkreditiert ist und weil die Zirkumskriptionsbullen aus dem 19. Jahrhundert Sachsen nicht einschlossen. Der Nuntius versuchte vielmehr über die Reichsregierung Einfluss auf das Vorhaben zu nehmen. Nun legt Schreiber allerdings in seiner Denkschrift dar, dass es aufgrund des Drucks der Protestanten nicht mehr möglich ist, die Verabschiedung des Gesetzes weiter zu verzögern. Pacelli rät dazu, dass Schreiber, sobald dem Parlament, in dem die Zentrumspartei nicht vertreten ist, ein Gesetzentwurf vorgelegt wird, öffentlich dagegen protestiert. Die Regierung beabsichtigt, die Frage nach den finanziellen Verpflichtungen des Staates gegenüber der Kirche in einem Vertrag mit dem Bischof zu regeln. Pacelli teilte Schreiber bereits als seine persönliche Meinung mit, dass daraus ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen werden könnte. Denn liberale und protestantische Kreise neigen dazu, die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem Staat direkt mit den Ortsbischöfen regeln zu wollen, um den Heiligen Stuhl zu umgehen, den sie als fremde Macht ansehen. Zwar ist es richtig, dass die Staatsleistungen im Jahr 1827 ohne Beteiligung des Heiligen Stuhls geregelt wurden. Doch Pacelli befürchtet, dass zahlreiche Konkordatsgegner in den anderen deutschen Staaten eine neue Regelung in Sachsen, die ohne Beteiligung des Heiligen Stuhls zustanden kommt, als fadenscheiniges Argument dafür nutzen würden, dass die Beziehungen zwischen Kirche und Staat auch ohne Mitwirkung des Heiligen Stuhls geregelt werden können. Der Nuntius erinnert daran, dass der Heilige Stuhl bereits im Rahmen der Wiedererrichtung der Diözese Meißen in den Jahren 1921 und 1924 bei der sächsischen Regierung bezüglich der Staatsleistungen intervenierte. Abschließend erkennt Pacelli an, dass Schreiber den Vertrag mit der Regierung, den Experten als nicht ungünstig einschätzen, annimmt. Er drängt allerdings darauf, dass der Bischof zumindest versuchen soll, darauf hinzuwirken, dass der endgültige Abschluss und die Unterzeichnung des Vertrags in Form eines besonderen Abkommens vollzogen wird, das in der Verantwortung des Heiligen Stuhls liegt.
Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato in Sassonia
Eminenza Reverendissima,
Compio il dovere di trasmettere all'Eminenza Vostra Reverendissima il qui accluso Esposto del Revmo Mons.  Cristiano Schreiber , Vescovo di Meissen, relativo ai rapporti fra Chiesa e Stato in Sassonia.
Come egli ivi riferisce, già dall'anno 1922, anzi più precisamente (secondo che risulta dall'Archivio di questa Nunziatura) fin dal 1920, il Governo di Sassonia cominciò a preparare una legge intesa a regolare la situazione delle società religiose di diritto pubblico, fra le quali è compresa anche la Chiesa cattolica. Il sullodato Revmo Vescovo mi ha tenuto al corrente dello svolgimento di questo affare, chiedendo in pari tempo il mio avviso al riguardo. Da parte mia, considerando che detta legge, da un lato, costituiva un atto unilaterale dello Stato e, dall'altro, tendeva, prendendo pretesto dal carattere di pubblica corporazione, a rendere illusorie le disposizioni della Costituzione del Reich favorevoli alla libertà della Chiesa, lo esortai ripetutamente, sia per iscritto (specialmente con lettera N. 31420 del 18 Ottobre 1924) che a voce, ad opporsi all'attuazione di tale progetto e, qualora ciò non fosse possibile, a procurare di
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ottenere i maggiori possibili emendamenti, che non mancai anche di indicargli dettagliatamente. Un mio diretto intervento nella presente questione non avrebbe avuto probabilità di successo, per non essere io accreditato presso il Governo di Sassonia, e perché le antiche Convenzioni o Bolle di circoscrizione non comprendevano, come è ben noto all'Eminenza Vostra, questo Paese, nel quale i cattolici non sono che una piccola minoranza. Cercai quindi piuttosto di interessare al riguardo il Governo del Reich ed a tal uopo diressi, ad esempio, una apposita Nota al Cancelliere Sig.  Marx in data del 5 Luglio 1926. Ora tuttavia, a quanto espone il menzionato Mons. Schreiber, non sembra che possa più impedirsi o ritardarsi, a causa delle insistenze dei Protestanti, la emanazione di detta legge. Non rimane perciò altro, a mio umile parere, se non che quel Revmo Vescovo faccia, allorché il relativo progetto sarà presentato al Parlamento (ove il partito del Centro non ha attualmente alcun rappresentante), una pubblica protesta a norma dei principi del diritto canonico.
Per ciò che riguarda poi gli obblighi finanziari dello Stato verso la Chiesa cattolica, il Governo intende di ordinare questa materia mediante un contratto col Vescovo. Ora però, secondo che ho avuto già occasione di manifestare, quale mio avviso personale, al Revmo Mons. Schreiber, un tale modo di procedere parmi che potrebbe costituire un pericoloso precedente. È risaputo, infatti, che i circoli liberali e protestanti tendono
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a regolare le materie concernenti i rapporti fra Chiesa e Stato coi Vescovi locali, affine di evitare la Santa Sede, considerata da essi come un Potere straniero. È vero che in Sassonia, a differenza di quanto avvenne nella maggior parte degli altri Paesi particolari 1 della Germania, le prestazioni finanziarie dello Stato, come risulta dall'Esposto in discorso, vennero fissate nel 1827 senza alcuna intesa colla S. Sede; ciò nondimeno, un simile procedimento sarebbe assai facilmente sfruttato anche in Prussia (senza parlare del Baden, del Württemberg e dell'Hessen) dai numerosi nemici del Concordato, i quali ne trarrebbero uno specioso argomento per provare che non è necessario un accordo colla S. Sede medesima per addivenire al nuovo regolamento dei rapporti fra Chiesa e Stato. Del resto questa Nunziatura ha avuto occasione di intervenire in materia di prestazioni finanziarie anche di fronte al Governo di Sassonia, sia in occasione del ripristinamento della diocesi di Meissen nel 1921, sia nel 1924 per il tramite del Governo del Reich (cfr. Rapporto N. 31316 del 25 Settembre s.a.). Pur ammettendo quindi l'accettazione del contratto, di cui parla Mons. Schreiber e che dai periti viene giudicato come non sfavorevole, parmi subordinatamente che quel Revmo Vescovo dovrebbe almeno tentare di far presente a quel Governo come la definitiva conclusione e la sottoscrizione del medesimo sotto forma di speciale Convenzione od accordo spetta alla S. Sede.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds. vermutlich von Pacelli gestrichen.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 23. Dezember 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 73, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/73. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.