Dokument-Nr. 7461
Borgongini-Duca, Francesco an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 23. Juni 1922

Regest
Der Sekretär der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten Borgongini-Duca berichtet Pacelli über zwei informelle Treffen, die er am 12. und 19. Juni 1922 im Auftrag Gasparris mit dem Verfasser des deutschen Gegenentwurfs für ein Reichskonkordat (Delbrück-Entwurf II) Delbrueck in Anwesenheit des geistlichen Konsultors der deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl Steinmann in Rom hatte. Die vertrauliche Information Steinmanns, Delbrück wolle sich nur profilieren und trachte nach der Stelle von Bergens als Botschafter beim Heiligen Stuhl, bezeichnet Borgongini-Duca als "wohlwollendes Misstrauen" gegenüber Delbrück von Seiten Steinmanns.
Borgongini-Duca, der gegenüber Delbrueck als Gelehrter ohne Entscheidungsbefugnis auftrat, dokumentiert den Meinungsaustausch zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs. Hinsichtlich Artikel I. verständigten sie sich auf die Formulierung: "Die katholische Kirche in Deutschland ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig". Betreffend Artikel II. schlug Delbrueck die Beibehaltung lediglich des 3. Absatzes über die Eheschließung und des 4. Absatzes über die Ausübung der kirchlichen Gerichtsbarkeit vor, während sich Borgongini-Duca für die ausdrückliche Erwähnung der anderen Punkte aussprach. Zur Bewahrung der Gewissensehe schlug er nach Rücksrprache mit Kardinalstaatssekretär Gasparri die folgende Formulierung vor: "Wenn die kirchliche Eheschließung vor der Ziviltrauung vorgenommen werden muss, das heißt im Fall einer lebensgefährlichen, einen Aufschub nicht gestattenden Erkrankung eines Verlobten, oder im Fall eines schweren sittlichen Notstands, ist der Pfarrer verpflichtet, dem Standesamt unverzüglich Anzeige zu erstatten". Bezüglich der Diözesanzirkumskription übernahm Borgongini-Duca die Formulierung des bayerischen Konkordatsentwurfs. Zur Aufrechterhaltung der Befreiung von der Wehrpflicht fügte Borgongini-Duca in Artikel III, Absatz 3, nach dem Hinweis auf die Übernahme öffentlicher Ämter seitens der Kleriker den Satz "und solcher Obliegenheiten, die mit dem geistlichen Stande nicht vereinbar sind" hinzu. Artikel VI, Absatz 2 wurde gestrichen. Gegen den Vorschlag Delbruecks, Artikel VII gänzlich zu tilgen, konnte Borgongini-Duca durchsetzen, die ersten zwei Absätze uz behalten. Das Adverb "grundsätzlich" im ersten Satz des Artikels IX wurde gestrichen. Bezüglich Absatz 1 bestand Borgongini-Duca auf folgende Einschränkung: "Bischöfe und Pfarrer im eigentlichen Sinne sowie regionale Ordensobere müssen deutsche Staatsangehörige sein." Bei Absatz 2 verlangte er die volle Streichung, weil er ihn als sinnlos, diskriminierend und problematisch in Bezug auf Konkordatsverhandlungen mit anderen Staaten betrachtet. Bei Absatz 3 schob er nach dem Begriff "Bedenken" die Eingrenzung "politischer Natur" ein. Zudem versah Borgongini-Duca im Artikel X das Wort "Lehranstalten" mit dem Adjektiv "höhere", um die Möglichkeit der Errichtung einer katholischen Universität in Deutschland offen zu lassen. Letztlich schlug er den neuen Artikel XXIV vor: "Gemäß den Grundsätzen des Völkerrechts werden die noch in Kraft befindlichen Bestimmungen zwischen den zwei Vertragsparteien, die mit diesen abgeschlossenen Artikeln in Widerspruch stehen, aufgehoben". Borgongini-Duca bittet um die Einschätzung Pacellis.
[Kein Betreff]
Eccellenza Revma,
In ordine al venerato rapporto della Signoria Vostra Illma e Revma del 30 p. p. Maggio N° 24191 mi pregio significarLe che per incarico dell'Emo Superiore mi sono incontrato col Sig.  Prof.  Riccardo Delbrück , estensore del Contro-progetto di Concordato col Reich .
Mons.  Steinmann mi aveva precedentemente e confidenzialmente avvertito che detto Signore non tornerà quale relatore al ministero degli Esteri di Berlino, ma riprenderà la sua carriera di archeologo e che è venuto a Roma per mettersi in vista, aspirando ad essere il successore di von Berger [sic], come Ministro presso la S. Sede.
Ciò premesso, come necessario preambolo, perché la E. V. comprenda la benevola diffidenza di cui è stato circondato il Sig.  Delbrück dai suoi colleghi qui in
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Roma, vengo a riferirLe in breve il risultato dei colloqui che io ebbi col medesimo nei giorni 12 e 19 corr., quasi sempre alla presenza di Mons.  Steinmann.
Dopo aver premesso che io parlavo semplicemente come uno studioso qualsiasi e che la mia parola non poteva in nessuna maniera vincolare né l'E. V. né gli Eccmi Ordinari tedeschi, né molto meno questa S. Congregazione, anzi nemmeno me stesso, che avrei potuto cambiare opinione su molti punti in seguito ad ulteriori informazioni, così espressi il mio parere:
Art. Iº
Io credo che gli Emi non approveranno mai l'articolo come giace sia nella forma a.) sia nella forma b.). Dopo qualche contrasto, ci siamo trovati d'accordo sulla seguente dicitura:
"La Chiesa cattolica in Germania ordina ed amministra indipendentemente i suoi affari."
Art. IIº
Il Sig.  Delbrück propone di sopprimere tutto l'articolo salvo due punti (i matrimoni e le circoscrizioni ecclesiastiche n. n. 3 e 4) perché i socialisti difficilmente lo lasceranno passare; del resto esso è contenuto implicitamente nell'art. I, già riferito.
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Ho risposto che tali esplicite affermazioni dovevano essere mantenute perché troppo importanti ma che <se> 1 i vescovi ed il Nunzio consentivano nel sopprimerle, anche io mi sarei contentato del solo art. I.
Quanto al matrimonio il prof. Delbrück ha mostrato timore di portare alla Camera la menzione del matrimonio di coscienza ("Chissà, diceva, che cosa ne capiranno i socialisti"). Parlai di ciò con l'Emo Superiore, il quale mi ha consigliato una formola, presso a poco, come la seguente:
"Quando il matrimonio religioso debba celebrarsi prima dell'atto civile, cioè in caso di gravissima malattia con pericolo di morte di uno dei due fidanzati, che escluda ogni dilazione, oppure in caso <di>2 grave scandalo morale, il parroco informerà immediatamente l'ufficio di Stato civile." In tale maniera il matrimonio di coscienza, non dovendo mai esser seguito dall'atto civile, non sarebbe pregiudicato dal presente articolo.
Quanto alla circoscrizione diocesana ha suggerito la formola del Concordato bavarese, approvato recentemente dagli Eminentissimi, come l'E. V. sa: "Sarà mantenuta l'attuale costituzione ecc., salve le piccole modificazioni" ecc. 
Art. IIIº
Per includere l'esenzione dal servizio militare in previsione di qualche mutazione del presente stato di cose, ho aggiunto al terzo capoverso dopo "uffici pubblici" le parole seguenti: "e da qualsiasi
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altro obbligo personale, incompatibile con il loro stato ecclesiastico."
Art. VIº
È stato soppresso tutto il secondo capoverso. Ho fatto notare al Sig.  Delbrück che l'uso collettivo delle Chiese non può essere ufficialmente riconosciuto dalla S. Sede; oggi particolarmente che gli scismatici Czecoslovacchi si agitano per avere qualche cosa di simile.
Nel primo capoverso dopo le parole "proprietà" il Sig.  Delbrück e Mons.  Steinmann hanno proposto queste aggiunte: "Salve le limitazioni previste dalla legge per le opere d'arte".
Art. VIIº
Trattandosi di uno svincolo che non potrà essere compiuto nel secolo nostro, il prof.  Delbrück voleva sopprimere tutto l'articolo. Mi sono opposto recisamente, e così si è mantenuto il Iº e il 2º capoverso fino alle parole "sin qui dallo Stato". Sul resto mi sono mostrato un poco più remissivo, ma non mi sono pronunziato per la soppressione.
Art. IXº
Si è tolta la frase "in massima" (della Iª linea); al mantenimento del Nº Iº mi sono opposto con tutta l'energia, perché, ho detto, ciò provocherà negli altri stati misure consimili, il che non può essere tollerato. Basta al governo tedesco che la gerarchia sia tedesca. Ecco il testo convenuto: "I vescovi e i parroci propriamente detti debbono
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essere cittadini tedeschi, come pure tutti i superiori locali di ordini ecc."
Quanto al Nº 2º ne ho reclamato la soppressione per le seguenti ragioni a) perché è inutile; mai i vescovi tedeschi avranno il danaro per mandare i chierici all'estero; né verrà mai loro in mente di mandarli in Francia o in Polonia; al più li manderanno in Austria o in Svizzera; b) perché è una limitazione odiosa per il clero, mentre i medici, gli artisti, gli archeologi, ecc. possono studiare dove credono, senza difficoltà di sorta; c) perché la S. Sede si troverebbe in serio imbarazzo nelle trattative di Concordato con gli altri Stati, dove non è possibile educare i chierici in patria, mancando istituti adatti. Ho citato come esempio la Grecia, con la quale è allo studio un progetto di Concordato.
Infine, al numero 3º, dopo la parola "obiezioni" ho aggiunto: "di ordine politico".
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Articolo X
Nell'ultimo capoverso, ho aggiunto, dopo "istituti" le parole: "superiori per l'insegnamento ecc." per mettere qualche cosa che possa un giorno aprire la via ad una Università Cattolica.
Ho infine proposto un articolo 24º così concepito:
"Secondo i principi del diritto internazionale, le disposizioni fin qui vigenti presso le due parti contrattanti, se siano contrarie agli articoli stipulati, s'intendono abrogate."
La prego, Eccellenza, di esaminare quanto Le ho riferito e di favorirmi, con tutta libertà, se lo crede opportuno, le sue osservazioni. Il prof. Delbrück mi ha assicurato che Le manderà una copia del testo da lui modificato in seguito al colloquio sopra riferito, ma mons. [sic] Steinmann mi ha pregato di inviarLe, per ogni buon fine, la mia relazione. Ciò che ho fatto.
Profitto dell'opportunità per rinnovarLe i sensi del mio profondo ossequio, con i quali mi confermo
Di V. S. Illma e Revma
devotissimo servitore
F. Borgongini Duca
Pro-Segretario
1Hds. von unbekannter Hand eingefügt.
2Hds. von unbekannter Hand eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Borgongini-Duca, Francesco an Pacelli, Eugenio vom 23. Juni 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 7461, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/7461. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 01.02.2022.