Dokument-Nr. 7758

[Delbrueck, Richard]: Progetto di Concordato. Berlin, 27. April 1922

[Übersetzung]
Lo S tato Germanico
e
la Sede Apostolica
animati dal desiderio di consolidare e di promuovere i rapporti pacifici ed amichevoli, fortunatamente esistenti fra lo Stato Germanico e la Sede Apostolica;
desiderosi di regolare in modo durevole e soddisfacente per le due parti i rapporti fra il Reich e la Chiesa Cattolica in Germania, corrispondentemente alla situazione nuova ed ai bisogni odierni;
persuasi che, in tal modo, si assicura la pace all'interno, si promuove lo spirito della conciliazione e dell'intendimento reciproco, e, quindi, anche il pensiero della riconciliazione dei popoli e della pace mondiale, hanno nominato a plenipotenziari:
Il Presidente
dello
Stato Germanico
Sua Santità
il Papa Pio XI.
43r
i quali, esaminate le credenziali e trovate in perfetta forma, si sono accordati sulle seguenti disposizioni:
Articolo I.
a) Secondo la costituzione1 la chiesa cattolica in Germania ordina ed amministra indipendentemente i suoi affari.
b) La chiesa cattolica in Germania gode della libertà garantitale della costituzione.2

Articolo II.
Essa è specialmente libera ed indipendente:
1. nella interpretazione e nella propagazione della sua dottrina;
2. di tenere Uffizi divini ed altri esercizi religiosi, come processioni, pellegrinaggi, missioni, esercizi spirituali;
3. di impartire i Sacramenti e Sacramentali.
In quanto al Sacramento del Matrimonio, però, esso potrà esser celebrato prima del<l'> matrimonio <atto>3 civile solo in caso di gravissima malattia con pericolo di morte di uno dei due fidanzati che escluda qualsiasi dilazione, oppure in caso di grave scandalo morale. In tali casi il Parroco è tenuto ad informare immediatamente l'Ufficio di Stato civile. Queste norme non riguardano il matrimonio di coscienza, il quale però sarà tollerato dalle autorità ecclesiastiche superiori solo in casi assolutamente eccezionali.
4. Nell'esercizio della legislazione ecclesiastica, giurisdizione e giustizia, nonché di
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ordinare l'amministrazione ecclesiastica;
5. di instituire, modificare e sopprimere gli uffici ecclesiastici, i benefizi e le giurisdizioni; laddove, però, il cambiamento dei confini delle giurisdizioni ecclesiastiche non 4 potrebbe toccare gli interessi dello Stato, vi deve precedere un accordo coi Governi del Reich e dei rispettivi stati federali.
6. Nell'acquisto, amministrazione e impiego del patrimonio ecclesiastico;
7. nell'istituzione di ordini e associazioni religiose;
8. nell'esercizio della carità ecclesiastica;
9. di aprire e mantenere cimiteri propri.5

Articolo III.
Gli ecclesiastici che ricoprono una carica ufficiale godono per massima la medesima posizione di diritto che spetta agli ufficiali di Stato dinanzi allo Stato.
Nell'esercizio delle loro funzioni gli ecclesiastici godono, al pari degli ufficiali di Stato, della protezione dello Stato, il quale non permette offese alla loro persona nella qualità di sacerdoti cattolici né disturbo del loro uffizio e che commina pene ai trasgressori.
Chierici e membri di Ordini e Congregazioni, si intendono liberati dall'obbligo di assumersi uffici pubblici.6 Ciò vale in modo speciale per l'ufficio di scabino, giurato, membro di una commissione tributaria o tribunale finanziario.

Articolo IV.
Istituti, fondazioni e associazioni della Chiesa cattolica, come Sedi vescovili, Capitoli, Seminari, Comuni eccle-
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siastici, Associazioni di comuni ecclesiastici, Associazioni diocesane, <[conservano e]>7 acquistano qualità giuridica in base alle prescrizioni generali del diritto pubblico. Essi rimangono corporazioni del diritto pubblico, in quanto essi lo sono stati sin qui.8 Ad altri istituti, fondazioni e associazioni ecclesiastiche si consentiranno i medesimi diritti a tenore della legge generale.

Articolo V.
Comuni ecclesiastici ed altre associazioni ecclesiastiche, che sono corporazioni del diritto pubblico hanno facoltà di prelevare imposte per soddisfare i bisogni della Chiesa in base alle liste civili sulle imposte e secondo le prescrizioni di legge9.A richiesta delle autorità ecclesiastiche competenti, l'amministrazione delle imposte ecclesiastiche può essere assunta, contro un modesto compenso, dagli Uffici regionali di Finanza (Landesfinanzämter e Finanzämter).

Articolo VI.
La proprietà nonché altri diritti degli istituti ecclesiastici, fondazioni e associazioni vengono garantiti. Essi dispongono liberamente della loro proprietà. <salve le limitazioni previste dalla legge per le zone [date].>10 Lo stesso dicasi per le congregazioni ecclesiastiche e caritative.
Intatti rimangono i diritti esistenti di adoperar le campane per i scopi comunali o di altro carattere pubblico. Allo stesso modo rimangono intatti i diritti d'uso collettivo della proprietà ecclesiastica da parte di altri.11

Articolo VII.
Le prestazioni che lo Stato fa alla Chiesa in base a legge, a contratto o speciale titolo di diritto, saranno,
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nell'ambito di principi fondamentali da stabilirsi dal Reich in accordo colla S. Sede, vedenti mediante legislazione degli stati federali (Landesgesetzgebung). Fanno parte dei titoli di diritto speciali anche il diritto che proviene dall'uso, i doveri derivati dai beni secolarizzati a suo tempo dallo Stato, e gli impegni economici riconosciuti nella conclusione principale della Reichsdeputation.
La redenzione dovrà garantire agli aventi diritti un congruo compenso per l'abolizione delle prestazioni sostenute sin qui dallo Stato.
Essa avverrà per massima mediante contratto cogli aventi diritto alla redenzione (Ablösung). Quando non si addivenga ad un contratto, la legislazione degli [sic] rispettivi stati federali (Landesgesetzgebung) regolerà la redenzione e il procedimento sulla redenzione stessa nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dal Reich; il Reich ne potrà controllare l'applicazione.
Gli impegni di diritto privato dello Stato vengono mantenuti e non sono redenti. Quando le prestazioni dello Stato derivano dal [sic] secolarizzazione, non possono esser considerate, quali impegni di diritto privato nel senso di quest'accordo.
Fino a redenzione avvenuta, rimangono in vigore le prestazioni dello Stato, basate su legge, su contratto o su speciali titoli di diritto.12

Articolo VIII.
I diritti d'uso degli istituti ecclesiastici, delle fondazioni e delle Congregazioni riguardanti edifici e fondi pubblici vengano mantenuti. Ove non esiste un diritto d'uso lo Stato avrà riguardo agli interessi legittimi della chiesa
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nei limiti del possibile.
Anche in avvenire lo Stato adempirà il suo dovere di costruzione nella misura solita, e in caso di bisogno e nell'ambito dei suoi impegni provvederà a nuove costruzioni. All'atto della redenzione si potrà procedere ad un nuovo ordinamento.

Articolo IX.
La Chiesa ha in massima13 il pieno e completo diritto di conferire qualsiasi carica ecclesiastica e benefizio senza la collabora<coopera>zione14 dello Stato o delle autorità civili dei Comuni.
Esiste tuttavia accordo sui punti seguenti:
1. Tutti i sacerdoti cattolici che ricoprono in Germania una carica spirituale, o hanno cura delle anime, o esercitano un insegnamento15, debbono essere cittadini tedeschi, come pure tutti i superiori <locali>16 di ordini e congregazioni religiose. Delle eccezioni possono essere concedute dai rispettivi governi federali.
2. Tutti i sacerdoti cattolici debbono ricevere la loro istruzione in Germania o in uno degli Istituti a Roma. In quanto allo studio in altri istituti all'estero possono essere stabilite delle norme ed ammesse delle eccezioni individuali mediante accordi speciali fra le autorità ecclesiastiche superiori e il Governo del Reich o quelli degli Stati federali.
3.  I capitoli del Duomo 17 L'elezione dei Vescovi viene fatta dai Capitoli salvo nei casi ove il governo di uno stato federale abbia stipulato un altro metodo colla Sede apostolica. Prima della nomina o conferma di un vescovo la Sede apostolica
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avrà cura di assicurarsi in modo convenevole che non esistono obiezioni <di ordine politico>18 contro la persona del candidato da parte della 19 governo germanico.

Articolo X.
L'istituzione, la direzione e l'amministrazione dei Seminari sia per l'istruzione dei sacerdoti sia per l'educazione dei fanciulli, nonché l'istituzione e fondazione di convitti, riguarda esclusivamente l'autorità ecclesiastica nell'ambito della legge generale. Le scuole collegate ai seminari maschili ottengono dietro domanda gli stessi diritti delle scuole pubbliche, quando rispondano essenzialmente alle condizioni d'insegnamento valide per gli istituti di Stato, dello stesso genere.
Per l'istruzione del clero la Chiesa ha il diritto di aprire istituti <superiori per>20 d' [sic] insegnamento di filosofia o teologia i quali dipendono esclusivamente dalle autorità ecclesiastiche.

Articolo XI.
Saranno mantenute alle Università le facoltà cattolico-teologiche.
La nomina o l'ammissione dei professori o docenti alle facoltà cattolico-teologiche delle Università potrà esser fatta da parte dello Stato solo quando i candidati avranno ottenuti la conferma canonica dal Vescovo della Diocesi competente.
Se a un professore o a un docente il Vescovo della Diocesi dovesse togliere la conferma, sia per la dottrina da esso professata, sia per il suo contegno morale, in base ad un processo canonico punitivo o amministrativo, anche il Governo dovrà ritirare il suo incarico d'insegnamento.
49r
I regolamenti relativi all'ammissione, al programma di studio ed all'insegnamento per le facoltà teologiche dovranno essere stabiliti, con reciproco accordo, corrispondentemente alle prescrizioni del diritto canonico e ai bisogni dei candidati destinati alla carriera ecclesiastica. Il Vescovo ha il diritto di assicurarsene in modo conveniente.

Articolo XII.
L'istruzione religiosa rimane materia d'insegnamento ordinario nelle scuole, nell'ambito stabilito della costituzione.

Articolo XIII.
Si garantisce il mantenimento e l'istituzione di nuove scuole confessionali cattoliche. In tutti quei comuni ove i genitori o chi <per>21 essi lo domandino, si apriranno scuole elementari cattoliche, quando il numero degli alunni, avuto il dovuto riguardo alle condizioni locali e scolastiche, consenta l'esercizio regolare dell'insegnamento.

Articolo XIV.
Il programma d'insegnamento per l'istruzione religiosa nelle scuole elementari cattoliche verrà fissato con reciproco accordo dalle autorità ecclesiastiche e quelle scolastiche, e ciò in massima secondo lo stato attuale.
Nelle scuole elementari ove, in base alle prescrizioni in vigore l'istruzione religiosa non costituisce materia d'insegnamento ordinario, si garantirà l'impartizione di istruzione religiosa privata mettendo a disposizione i locali scolastici, il riscaldamento e l'illuminazione a spese pubbliche.

Articolo XV.
L'istruzione religiosa nelle scuole elementari, medie e superiori verrà impartita secondo i principi della Chiesa cattolica. La materia d'insegnamento e la scelta dei libri di testo per lo studio della religione verranno fissati
50r
d'accordo colle22 autorità ecclesiastiche [sic] <d'accordo con le autorità scolastiche>.23 Alle autorità ecclesiastiche sarà data occasione di convincersi che i [sic] scolari ricevono l'istruzione religiosa secondo <le>24 dottrine della Chiesa. A richiesta delle autorità scolastiche o delle autorità ecclesiastiche ciò avverrà <anche>25 fuori dell'orario ordinario, ed a tal uopo si metteranno a disposizione i locali della scuola.

Articolo XVI.
Al Vescovo o al suo incaricato compete il diritto di contestare alle autorità scolastiche gli inconvenienti che si rivelassero nella vita religioso-morale degli scolari cattolici, nonché le eventuali violazioni del loro sentimento religioso, ed esse autorità statali provvederanno a rimuover<li>26.br/>
Articolo XVII.
Sarà cura delle autorità di stato che nelle scuole cattoliche insegnino maestri di religione cattolica <cattolici>27 salvo in casi speciali. Si procederà alla nomina dei Maestri di religione cattolica di comune accordo fra il Vescovo e le autori<tà>28 rispettive dello Stato federale. Ulteriori particolari relativi alla nomina di maestri cattolici possono essere stabiliti fra le autorità ecclesiastiche e i Governi degli Stati federali.
Maestri, che in seguito al loro insegnamento o alla loro condotta morale, sono stati dichiarati disadatti dal Vescovo in base a procedimento canonico punitivo o amministrativo, non potranno impartir lezioni di religione finché l'impedimento non sarà rimosso.

Articolo XVIII.
Agli scolari delle scuole cattoliche elementari, medie e
51r
superiori, sarà data, d'accordo coll'autorità ecclesiastica, occasione sufficiente per adempire ai loro doveri religiosi.

Articolo XIX.
Nell'ambito della istruzione professionale e generale dei maestri, si creeranno ordinamenti che garantiscono l'educazione dei maestro cattolici corrispondentemente alle speciali richieste delle scuole confessionali cattoliche.
Un rappresentante dell'autorità ecclesiastica superiore avrà facoltà di essere presente agli esami di maestri, destinati all'insegnamento in scuole cattoliche o all'insegnamento della religione.
Istituti privati di magistero tanto femminili che maschili saranno pareggiati a quelli governativi, quando rispondano essenzialmente alle prescrizioni d'insegnamento richieste dalla legge.

Articolo XX.
Ordini e Congregazioni religiose hanno il diritto, nell'ambito della legge generale e delle condizioni dalla legge prescritte, di fondare e di dirigere scuole private. Queste scuole private danno i medesimi diritti delle scuole governative, quando rispondano essenzialmente alle prescrizioni d'insegnamento richieste dalla legge.

Articolo XXI.
Per l'esercito si istituirà una cura d'anime regolare. I particolari saranno trattati a parte. (Da 29 Da ampliarsi eventualmente).

Articolo XXII.
Per gli stabilimenti di pena, di correzione e di cura, nonché per gli ospedali e per simili stabilimenti pubblici, in caso di bisogno si istituirà una cura d'anime regolare. Quando, per tale cura, si impiegheranno sacerdoti quali impiegati gover-
52r
nativi, o, comunque, impiegati pubblici, la nomina dovrà esser fatta d'accordo colle autorità ecclesiastiche superiori.

Articolo XXIII.
Ordini religiosi e comunità religiose potranno essere fondati liberamente, e non saranno sottoposti da parte dello Stato a nessuna limitazione speciale in quanto al loro stabilimento e ai loro membri. Quegli ordini e comunità religiose che già possedevano i diritti di corporazioni del diritto pubblico, li mantengono; gli altri li possono ottenere secondo le prescrizioni generali della legge. Tanto la loro proprietà che i loro diritti sono garantiti. Essi amministreranno il loro patrimonio e ordineranno i loro affari indipendentemente dallo Stato.
La loro attività nella cura delle anime, nell'istruzione, nella cura dei malati e nelle opere di carità non sarà sottoposta a limitazioni speciali.
Per i membri di ordini o comunità religiose valgono le condizioni generali, relativamente all'amministrazione a posti di insegnante nelle scuole elementari, medie e superiori.
<art. XXIV.
Secondo i principi del diritto internazionale, le disposizioni fin qui vigenti presso le due parti contrattanti se siano contrarie agli articoli stipulati s'intendono abrogate.>30
Francesco Borgongini-Duca versah diese Übersetzung des Delbrück-Entwurfs II anlässlich seiner Treffen mit Richard Delbrueck am 12. und 19. Juni 1922 mit den in den Fußnoten aufgeführten Anmerkungen (Dokument Nr. 7461).
1"Secondo la costituzione" hds. von unbekannter Hand in Klammern gesetzt, vermutlich von Borgongini-Duca.
2"b) […] costituzione" hds. gestrichen, vermutlich von Borgongini-Duca.
3Hds. von Borgongini-Duca gestrichen und eingefügt.
4Hds. von unbekannter Hand gestrichen, vermutlich von Borgongini-Duca.
5Textpassage " 4. Nell'esercizio […] cimiteri propri" hds. von Borgongini-Duca gestrichen und daneben notiert "mettere l'articolo Bavarese: saranno conservate le circoscrizioni".
6Hds. von Borgongini-Duca eingefügt: "o altro obbligo personale, incompatibile con il loro stato ecclesiastico".
7Hds. von unbekannter Hand eingefügt.
8Textpassage "Essi […] qui" hds. von unbekannter Hand, vermutlich von Borgongini-Duca gestrichen.
9" e secondo le prescrizioni di legge" hds. von unbekannter Hand, vermutlich von Borgongini-Duca gestrichen.
10Hds. von Borgongini-Duca am linken Seitenrand eingefügt.
11Textpassage "intatti […] di altri" hds. von unbekannter Hand, vermutlich von Borgongini-Duca gestrichen.
12Textpassage "Essa avverrà […] titoli di diritto" hds. von unbekannter Hand, vermutlich von Borgongini-Duca gestrichen.
13"in massima".hds. von unbekannter Hand in Klammern gesetzt und gestrichen, vermutlich von Borgongini-Duca.
14Hds. von Borgongini-Duca gestrichen und eingefügt.
15"Tutti i […] un insegnamento" hds. von unbekannter Hand gestrichen und am linken Seitenrand notiert: "I [ein Wort unlesbar] e i parroci propriamente detti".
16Hds. von unbekannter Hand am linken Seitenrand eingefügt.
17"I (…) Duomo" masch. gestrichen.
18Hds. von Borgongini-Duca am linken Seitenrand eingefügt.
19Hds. von unbekannter Hand, vermutlich von Borgongini-Duca gestrichen
20Hds. von Borgongini-Duca am linken Seitenrand eingefügt.
21Hds. von Borgongini-Duca eingefügt.
22"d'accordo colle" hds. von unbekannter Hand, vermutlich von Borgongini-Duca gestrichen.
23Hds. Borgongini-Duca eingefügt.
24Hds. von Borgongini-Duca eingefügt.
25Hds. von Borgongini-Duca eingefügt.
26Hds. von Borgongini-Duca eingefügt.
27Hds. von Borgongini-Duca gestrichen und eingefügt.
28Hds. von Borgongini-Duca eingefügt.
29Hds. von Borgongini-Duca gestrichen.
30Hds. von Borgongini-Duca eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
[Delbrueck, Richard], Progetto di Concordato, Berlin vom 27. April 1922, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 7758, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/7758. Letzter Zugriff am: 23.04.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 10.03.2014.