Dokument-Nr. 8655

[Erzberger, Matthias]: La Costituzione degli Stati Uniti e dell'Impero Germanico, 04. Oktober 1917

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La costituzione degli Stati Uniti e dell'Impero Germanico.
La costituzione degli Stati Uniti reca la data del 17 maggio 1787. Con essa, per la prima volta nella storia, ha fatto la comparsa quella specie di aggruppamento di Stati che la scienza ha denominato Stato Federale. Nel corso del secolo decimonono sorsero su base federale due altri Stati: la Svizzera, con la costituzione del 12 dicembre 1848 e del 29 maggio 1874; l'Impero germanico che con la riveduta legge fondamentale del 16 aprile 1871 si costituì a Stato federale.
Questi tre Stati impersonano, oggi, agli occhi di tutti, il concetto di Stato federale: essi hanno servito in gran parte di modello agli altri Stati organati nella forma in discorso.
L'eguaglianza della base non toglie però che, nonostante le molte somiglianze, esistano molte differenze nei particolari dell'organamento interno. La costituzione degli Stati Uniti è passata sempre in Germania, nel secolo decimonono, come un modello da imitarsi, sebbene anche da noi venne riconosciuto che la forma di Stato americana fu lodata al di sopra del giusto. Un confronto delle due farà toccar con mano in quanti punti la costituzione germanica rassomigli all'americana e soddisfi, ma al tempo stesso in quanti altri sia migliore.
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Il potere esecutivo è accentrato in ambi gli Stati nelle mani di una sola persona. Nell'Impero germanico in quelle dell'Imperatore, la cui dignità, in conformità della legge salica, si trasmette ereditariamente nella linea discendentale maschile diretta (diritto di primogenitura) della famiglia reale di Prussia, e nella linea agnatizia. Per la disposizione dell'articolo 11 della costituzione dell'Impero e dell'articolo 53 della costituzione prussiana, la dignità imperiale germanica è dunque congiunta a vita con la persona del monarca sedente nel trono di Prussia. Con ciò la principale condizione che la durata della carica più eminente dello Stato, quella di Capo del potere esecutivo, sia così lunga da fornire sufficiente garanzia per la continuità della politica interna ed estera, è soddisfatta.
Il Presidente degli Stati Uniti viene rieletto ogni quattro anni. Questa durata del suo ufficio è il risultato di un compromesso. La maggioranza riconobbe i vantaggi di un Capo del potere esecutivo investito di questo potere per lungo tempo, anzi a vita, ma nella stessa maggioranza prevalse il timore della tirannia per la quale nulla apparve meglio adatto, come primo gradino, dell'ufficio di presidenza repubblicana elettivo. Se si confrontano i due poteri esecutivi nella loro pratica attuazione e nella loro efficacia si giunge alla conclusione che la durata a vita dell'organo investito di questo potere costituisce uno dei massimi pregi della costituzione dell'Impero germanico in paragone di quella degli Stati Uniti.
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Negli Stati Uniti, il potere esecutivo cade periodicamente ogni quattro anni in uno stato di profonda debolezza, che lo rende incapace di risolvere radicalmente e sistematicamente eventuali questioni politiche, giacché è chiaro che il Presidente prossimo a scader d'ufficio perde sia d'influenza che di prestigio e non è propenso a metter mano a riforme notevoli e forse urgenti, anzi necessarie, per il bene dello Stato di cui il successore forse non si occuperà, anzi, al contrario, cancellerà senza indugio. Né questa debolezza si fa sentire soltanto nell'amministrazione, ma l'intera macchina dello Stato se ne risente. Soprattutto è la legislazione che soffre in questo interregno. Infatti se il neo Presidente appartiene al partito sino allora di minoranza e d'opposizione, tutte le nuove misure, anche se ottime per il bene dello Stato, soggiacciono alla critica e agli attacchi di questa opposizione vittoriosa, per la quale esse non sono che volgari soprusi commessi in fretta e furia dal partito della maggioranza prima della probabile fine della sua potenza. Non volendo attirarsi quest'odio, pure il potere legislativo, nel tempo che precede la fine dell'amministrazione di un Presidente, perde la voglia e l'energia di lavorare.
Ciò vale, sebbene in misura più stretta, anche per il Senato, ed è di assai maggior peso giacché il Senato partecipa direttamente a molti atti di carattere esecutivo. Il Senato si rinnova per un terzo ogni due anni, cosicché fra i suoi membri riman sempre un nucleo di anziani. Con questa stabilità si pensò di evitare nel Go-
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verno oscillazioni originate dal frequente mutamento di Presidente. Ma il Senato non può soddisfare a questo scopo a cagione della sua insufficiente competenza nell'ordine esecutivo. Infatti il Senato ha soltanto il diritto d'approvare, mentre tutta l'attività, la direzione e la rappresentanza all'estero è nelle mani del Presidente, di guisa che, nonostante il diritto di approvazione del Senato, lo sviluppo delle condizioni politiche dipende interamente dal contegno del Presidente.
La forma elettiva della presidenza implica molti e gravi svantaggi in confronto dell'organo che esercita il potere esecutivo nell'Impero. Il Capo dello Stato deve stare al disopra dei partiti. Nell'Impero germanico ciò si ha senz'altro. Negli Stati Uniti fu introdotto il sistema dell'elezione a doppio grado. Cosa, in teoria, bellissima quella di stabilire persone di fiducia al cui amor patrio e accorgimento politico e senza influenza di passioni di parte è rimesso l'eleggere a Presidente persona degna. In pratica però, accade ben altro, giacché il partito fìssa il suo candidato ed elegge elettori di primo grado che sono vincolati al nome del candidato del partito. Di più, nel partito, il candidato alla Presidenza non viene eletto dal popolo ma da un'assemblea di capi politici i quali pensano solo a se stessi e cercano quindi un candidato che corrisponda il meglio possibile alle loro personali ambiziose intenzioni e che non hanno scrupoli nella scelta dei mezzi.
Il Presidente è divenuto così creazione di
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partito: non l'emanazione della sana vita politica del popolo, ma delle più losche manovre di una cricca di uomini di parte sui cui compromessi, accordi e dibattimenti nessun protocollo e nessun regolamento dà spiegazione al popolo.
Da ciò risulta che il modo di determinazione del Presidènte è quanto mai svantaggioso. Senza l'ombra dei vantaggi del principio democratico e di quelli del principio monarchico ereditario si hanno per converso cumulati i più gravi difetti dei due sistemi. Il compromesso fra un estremo e l'altro, fra il timore dei tiranni, da un lato, e, dall'altro, il timore dell'oclocrazia; il riconoscimento della necessità di un forte potere esecutivo da una parte, e, dall'altra, la preoccupazione dell'abuso di questa forza, sono le cause che hanno dato origine ai difettosi principi di diritto rispetto alla nomina del Presidente.
La rappresentanza della persona investita del potere esecutivo federale può rendersi necessaria per impedimento fisico o per impedimento psichico. In questo caso, sino alla morte o al decorso del periodo di quattro anni, un rappresentante deve esercitare i diritti e i doveri dell'ufficio. Nell'Impero germanico è questo il caso della reggenza secondo le norme della costituzione prussiana. Morte e rinunzia durante il quadriennio sono naturalmente per la Presidenza motivi di rappresentanza, mentre, quanto all'Imperatore, mettono fine ipso jure alla durata della sua carica. Per la
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rappresentanza del Presidente si ha il dispositivo dell'articolo 2, sezione 1, paragrafo 6:
"Se il Presidente è allontanato dal suo ufficio, muore o si ritira o diviene incapace di esercitare i doveri e i diritti del suo ufficio, quest'ultimo passa al vicepresidente.
Il Congresso ha la facoltà di emanare una legge che nel caso dell'allontanamento, della morte, del ritiro o dell'incapacità sia del Presidente che del Vicepresidente determina il funzionario che deve esercitare le funzioni del Presidente.
Questo funzionario rimane quindi in ufficio sino alla cessazione della incapacità o sino alla elezione del nuovo Presidente."
Tale disposizione costituisce una grave derogazione al principio democratico singolarmente strana da parte del popolo americano così geloso della democrazia. Per essa, infatti, esiste, in teoria, la possibilità che, messi da parte il Presidente e il Vicepresidente, pervengano alla più eminente carica della Repubblica, e forse per alcuni anni, uomini che per l'addietro furono soltanto strumenti del Presidente, scelti da lui con libero criterio e senza partecipazione alcuna del popolo; uomini sui quali, al riparo della direzione e della persona del Presidente o Vicepresidente, non gravi responsabilità verso il popolo.
Pure fra il giuramento del Presidente e quello
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dell'Imperatore esiste divario. A giorno dell'entrata in carica è stabilito il 4 maggio e in questo giorno il Presidente deve fare il seguente giuramento:
"Io giuro (io prometto solennemente), di esercitare coscienziosamente l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e di osservare, proteggere e difendere, come meglio potrò, la costituzione degli Stati Uniti."
Questo giuramento è molto meno efficace di quello che deve prestare (secondo l'articolo 54 della costituzione prussiana) il Re di Prussia. In questo giuramento è, infatti, incluso pure il dovere di governare in conformità delle leggi.
Per quel che si riferisce alla pubblica responsabilità giuridica, l'Imperatore, o il reggente, è sempre coperto, per tutti gli atti di Governo, dal Cancelliere dell'Impero, in conformità dei principi monarchico-costituzionali.
La pubblica responsabilità giuridica dell'organo del potere esecutivo repubblicano si manifesta nella messa in accusa. Accusatrice è la Camera dei rappresentanti: Giudice il Senato, presieduto dal Presidente del Supremo tribunale federale. Motivi per la messa in accusa sono la perpetrazione di altro tradimento, la corruzione od altri gravi delitti e mancanze nell'esercizio dell'ufficio, nella misura che queste, secondo i principi del Common law, sono riconosciuti tali e sono persegui-
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bili per la via giudiziaria comune.
Politicamente il Presidente è responsabile solo verso il popolo, che però non ha altro mezzo per esprimere il suo giudizio all'infuori della scheda. Costituzionalmente questa responsabilità politica, che non è effettiva nemmeno come "parlamentare" di fronte ai due rami del Congresso, ma solo di fronte al popolo, come tale, non ha alcuna importanza.
L'Imperatore, fatta eccezione del diritto civile, non è in nessun modo responsabile. Egli è, in principio, responsabile secondo il codice civile e il codice penale, ma non costituzionalmente. Il Presidente e Vicepresidente sono responsabili nel campo civile e penale: nella sfera costituzionale solo giuridicamente, non politicamente. Dal punto di vista costituzionale ciò non soddisfa ma più nei riguardi del Presidente che dell'Imperatore, giacché nell'Impero germanico la pubblica responsabilità giuridica grava sul Cancelliere che copre l'organo massimo del potere esecutivo. Negli Stati Uniti manca ogni responsabilità politica, sia del Presidente, sia dei segretari a lui sottoposti, giacché questi – come i Segretari di Stato dipendenti dal Cancelliere in Germania – sono da considerarsi coadiutori personali del Presidente.
Il Presidente e i suoi segretari non presenziano mai le sedute dei due rami del Congresso. Ogni necessaria informazione è fornita dai segretari alle commissioni del Senato e della Camera dei rappresentanti. Solo i rari importanti messaggi del Presidente sono messi in pubblica
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discussione nelle sedute plenarie. Col grande discorso inaugurale (Inaugural Address) del Presidente il potere esecutivo scompare, per così dire, dalla superficie e si ritira per quattro anni dietro le porte chiuse degli uffici.
La responsabilità politica del Cancelliere è assai più estesa. Egli deve render conto al Reichstag e al Bundesrat e render ragione del successo e dell'opportunità dei suoi atti di Governo. Riguardo al Presidente è giusto il detto di Maclay: "I think the President is a kind of sacred person." Dal punto di vista democratico un simile detto suona assurdo, eppure, se si considera la realtà, bisogna riconoscere che in fondo è vero. Giacché ciò che si dovrebbe assolutamente esigere in un organo del potere esecutivo repubblicano, degno di questo nome, sono "a due dependence on the people and a due responsability to the people." Che in questo riguardo l'ufficio del Presidente sia indicibilmente lontano dall'ideale, non si può negare.
I corpi legislativi dell'Impero germanico sono, secondo l'articolo 5 della costituzione dell'Impero, il Bundesrat e il Reichstag. Il Bundesrat è nominato dai singoli Governi confederati; il Reichstag viene eletto dal popolo a suffragio universale, eguale, segreto e diretto: il più liberale del mondo.
Il Senato è pure, in certo senso, un Consiglio dei vari Stati particolari. I suoi membri non vengono eletti dal popolo, ma dalle Camere rappresentative dei
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singoli Stati. Circostanza molto importante è che ogni Stato elegge il medesimo numero di senatori.
La Camera dei rappresentanti è un corvo rappresentativo, emanante dalla immediata elezione del popolo e che rappresenta il popolo nella sua totalità, senza riguardo ai confini fra gli Stati.
Per ciò che si riferisce alla legislazione, sia, in Germania, il Bundesrat e il Reichstag, sia, negli Stati Uniti, il Senato e la Camere dei rappresentanti sono muniti degli stessi diritti, con l'unica eccezione che leggi finanziarie possono, negli Stati Uniti, essere presentate soltanto nella Camere dei rappresentanti: una restrizione che per il Bundesrat non esiste. Il Reichstag ha il controllo sul bilancio, il diritto di approvarlo o respingerlo.
La costituzione sia del Reichstag che del Bundesrat avviene senza che vi concorra punto l'organo supremo del potere esecutivo.
Tuttavia l'Alsazia-Lorena, quanto ai rapporti col Bundesrat, viene considerata come uno Stato confederato. E siccome l'Imperatore esercita in questo paese il supremo potere in nome dell'Impero si ha qui un'influenza, sebbene leggera dell'Imperatore, non per proprio diritto, ma come rappresentante del potere dell'Impero nell'Alsazia-Lorena, sulla composizione del Bundesrat.
Giuridicamente la possibilità che il potere esecutivo dell'Impero influisca sulla formazione del Bundesrat si restringe a ciò, ma in pratica va notato che
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questo potere, per l'unione con la corona di Prussia, che ha nel Bundesrat 17 voti, esercita, in realtà, la massima influenza sulla composizione del Bundesrat.
Viceversa questa influenza viene ristretta dal fatto che i 3 voti dell'Alsazia-Lorena non possono aggiungersi ai voti della Prussia se con ciò la Prussia venga ad ottenere la maggioranza.
Il Cancelliere dell'Impero, come Presidente del Bundesrat, è nominato dal Re di Prussia. L'Imperatore, quindi, come tale, ha solo per il diritto di nomina dei 3 rappresentanti dell'Alsazia-Lorena nel Bundesrat, un'influenza sulla composizione del medesimo, ma con le restrizioni accennate.
Negli Stati Uniti il Vicepresidente, quindi anche un funzionario del potere esecutivo, è Presidente del Senato, ma non è membro del medesimo, come il Cancelliere del Bundesrat. Il Presidente non ha alcuna influenza sulla composizione tanto del Senato quanto della Camera dei Rappresentanti.
Un diritto del potere esecutivo federale in Germania è lo scioglimento del Reichstag. Questo non è però un diritto esclusivo ma un diritto che compete in comune all'Imperatore e al Bundesrat. L'Imperatore non può sciogliere il Reichstag con atto isolato della sua volontà, ma non può nemmeno venir costretto a discioglierlo. Il diritto di scioglimento è poi limitato ancora dalla disposizione che nello spazio di 90 giorni dallo
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scioglimento deve convocarsi il nuovo Reichstag.
Il Presidente può esercitare una certa influenza sul Senato attraverso il Vicepresidente. Invece sulla Camera dei Rappresentanti egli non può nulla, come nulla può l'Imperatore sul Reichstag. La Camera dei rappresentanti cessa di esistere soltanto con lo spirare dei due anni del periodo legislativo. Il Presidente non ha, né da solo, né con il Senato un diritto di scioglimento.
Per quel che si riferisce alla legislazione, in Germania, il Reichstag può prender l'iniziativa di un disegno di legge e così il Bundesrat. La legge diviene perfetta solo con l'approvazione di entrambi i corpi legislativi.
In America la legislazione giace esclusivamente nelle mani del Congresso che rappresenta il popolo degli Stati Uniti. Il Presidente non partecipa punto al potere legislativo. Ciascuna delle due Camere lavora per conto suo. Alle discussioni prendono parte solamente i membri e gl'impiegati della Camera. Disegni di legge il Governo non può presentarli: ogni legge nasce dall'iniziativa di una delle due Camere. Se per iniziativa del Senato, essa vien poi discussa e messa ai voti nella Camera dei rappresentanti; se in questa avviene l'inverso. Il Congresso, dunque, il Senato e la camera dei Rappresentanti, ha il dovere di elaborare disegni di legge. Ed anche se disegni di leggi più complicati, per la compilazione dei quali è necessario un copioso materiale e uno sguardo sintetico, sono redatte per ordine del Presidente da una sezione del
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Governo, essi vengono presentati alla Camera non dal Governo, ma da membri del Congresso, nel Senato o nella Camera dei Rappresentanti, che militano per lo più nel partito del Presidente.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato viene presentato, prima di acquistar forza di legge, al Presidente, il quale può approvarlo firmandolo, o respingerlo rinviandolo, con le sue obbiezioni, a quello dei due rami del Congresso che ne prese l'iniziativa. Questo è il cosiddetto suspensive veto del Presidente, un'espressione assai erronea, giacché il Presidente non può vietar nulla al Congresso.
Se un disegno di legge, respinto dal Presidente, ottiene nella nuova discussione i due terzi dei voti, esso diviene senz'altro legge.
Un confronto delle due costituzioni dimostra, dunque, che il principio democratico in quella degli Stati Uniti è in molti punti importanti assai manchevolmente attuato, mentre quella dell'Impero germanico dà a questo principio una notevole possibilità di farsi valere soprattutto per il fatto che il Cancelliere è responsabile verso il Parlamento. 1)
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Discutendosi la questione dell'influenza della democrazia, e cioè del popolo sulla legislazione, si confondono, assai spesso, le condizioni nell'Impero e nella Prussia. La maggioranza degli Stati tedeschi, specialmente gli Stati meridionali, hanno lo stesso diritto elettorale stabilito dalla costituzione dell'Impero per il Reichstag. Con il messaggio imperiale del 12 luglio 1917 anche per la Prussia è imminente l'introduzione di questo diritto elettorale. Le singole diete degli Stati confederati, elette con questo diritto elettorale, sono sempre in grado, nei Parlamenti, d'influire sulla condotta dei rispettivi Governi nel Bundesrat di guisa che anche questo corpo legislativo dell'Impero può venire istruito e diretto in conformità dei principi democratici. Che il Reichstag germanico intenda di far valere l'avviso del popolo, lo ha provato ultimamente (19 luglio 1917) colla sua mozione sulla pace, mentre in America il Presidente può tappar la bocca a tutta la nazione.
La testimonianza più lusinghiera per l'attività democratica e quindi, nel buon significato della parola, popolare del Reichstag, è la politica sociale, attuata nell'Impero germanico con le varie leggi sociali, che non hanno riscontro in nessun altro Stato del mondo, nemmeno nella libera America.

[Fol. 52r]: 1) L'imperatore, dunque, come tale, non ha nessuna influenza sul Bundesrat; come Re di Prussia solo quello che abbiamo sopra indicata. Le leggi discusse ed approvate tanto dal Reichstag che dal Bundesrat egli deve sanzionarle e promulgarle. Egli deve quindi piegarsi alla volontà dei due corpi legislativi. A suo tempo, per esempio, l'Imperatore desiderò che Berlino fosse eletta sede del Tribunale supremo dell'Impero. Il Reichstag si decise per Lipsia, e Lipsia venne scelta.
Empfohlene Zitierweise
[Erzberger, Matthias], La Costituzione degli Stati Uniti e dell'Impero Germanico vom 04. Oktober 1917, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 8655, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/8655. Letzter Zugriff am: 18.04.2024.
Online seit 24.03.2010.