Dokument-Nr. 9879
Pacelli, Eugenio an Matt, Franz
München, 16. Juni 1923

(Traduzione)
Eccellenza,
Ho l'onore di accusare all'E. V. regolare ricevimento della pregiata Sua Nota in data dell'8 corrente e mi affretto a comunicarLe, secondo il Suo desiderio, la risposta della S. Sede relativamente agli altri punti del controprogetto di Concordato.
Articolo II
La S. Sede quanto alla espressione "Ordini e Congregazioni religiose" desidera che, ad evitare ogni equivoco, si aggiunga la spiegazione essere in essa comprese anche "le società simili a queste".
Articolo III
§ 1. – La S. Sede dà una specialissima importanza a che venga conservativo il testo da Essa proposto nel Settembre 1922, ed il quale è conforme non solo alle Sue giuste ed assai limitate esigenze (trattandosi di Professori che debbono istruire i candidati al Sacerdozio nelle discipline sacre), ma altresì a quanto è in vigore in altri Paesi, ad esempio in Polonia, ove, secondo uno statuto approvato dal Governo per la facoltà di teologia nell'Università di Varsavia, prima della nomina governativa il candidato deve ricevere la miss i o canonica del Vescovo.
Al § 2 la traduzione latina non corrisponde al testo tedesco. – Sarebbe inoltre preferibile che l'inciso "salvis iuribus  …" non figurasse nel Concordato stesso, perché si tratta
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di materia, che mal si addice ad una Convenzione dello Stato colla Chiesa. La S. Sede sarebbe tuttavia pronta a dichiarare che Essa non si oppone a che il Professore, ritenuto indegno, continui ad usufruire dei diritti civili derivantigli dalla nomina.
Articolo IV
La S. Sede accetta la redazione del controprogetto a condizione che il Governo rilasci la promessa dichiarazione scritta.
Articolo V § 5
Nella traduzione latina manca la parola "etiam", la quale si trova nel testo tedesco.
Articolo X
Nella Nota esplicativa a questo articolo, che V. E. ebbe la bontà di rimettermi col pregiato Foglio del 6 Marzo scorso, gli aumenti degli onorari previsti nel Concordato del 1817 per gli Arcivescovi, i Vescovi, le Dignità, i Canonici ed i Vicari dei Capitoli cattedrali vengono qualificati come volontari (freiwillig). La S. Sede non può lasciare senza replica una simile qualificazione. Pur omettendo, infatti, di discorrere della secolarizzazione, che privò la Chiesa di beni di incalcolabile valore, i quali sarebbero stati più che sufficienti a soddisfarne i bisogni senza sussidi dello Stato, la S. Sede si trova obbligata di far notare al Governo bavarese come dotazione prescritta nell'articolo IV avrebbe dovuto essere effettuata in bonis fundisque stabilibus, da lasciarsi alla libera amministra-
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zione (liberae administrationi) della Chiesa, e le cui rendite avrebbero dovuto mantenersi sempre salve ed integre (salvae et integrae semper conservandae erunt). Questi beni costituirebbero ora per la Chiesa in Baviera un valore incommensurabilmente superiore agli assegni dello Stato e darebbero un reddito incomparabilmente più elevato dei suddetti aumenti. Un tale obbligo concordatario non venne però sino ad oggi adempiuto dal Governo bavarese, sebbene la S. Sede, Cui era sommamente a cuore di assicurare al Clero la necessaria libertà ed indipendenza, insistesse al riguardo e non accettasse il pagamento degli assegni in danaro se non come un surrogato provvisorio. Ciò risulta, peritare alcuni esempi, dalle due Note dell'Emo Sig. Cardinale Consalvi, Segretario di Stato, al Sig. Conte con Rechberg, Ministro degli Esteri bavarese, del 18 Aprile 1821; – dalle Note indirizzate allo stesso Ministro, e redatte spesso con forti espressioni ed amare lagnanze, dal Nunzio Apostolico in Monaco incaricato della esecuzione del Concordato del 1817, Mons. Serra di Cassano, in data del 28 Ottobre 1819, 3 Giugno, 7 Luglio, 8 Agosto, 3, 19 e 26 Settembre 1822, 12 Gennaio, 3 Aprile, 13 Giugno, 13 Luglio e 31 Ottobre 1823; – dal Rapporto (N. 350 del 5 Ottobre 1825) del medesimo Nunzio all'Emo Sig. Cardinale della Somaglia, Segretario di Stato, e dalla risposta di questo (N. 10026 del 27 di quello stesso
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mese); – dal Dispaccio dell'Emo Sig. Cardinale Albani, Segretario di Stato, al Nunzio Apostolico Mons. d'Argenteau, del 10 Settembre 1829; – dai Dispacci dell'Emo Sig. Cardinale Bernetti, Segretario di Stato, in data del 2 e del 28 Giugno 1831 al medesimo Nunzio Apostolico, nei quali colle frasi più energiche si insiste per l'attuazione di tal punto, e dai Rapporti del Nunzio stesso (NN. 442 e 458 rispettivamente in data del 1 Maggio e del 15 Giugno 1831), in cui egli narra le sue premure al riguardo e lamenta al tempo stesso la poca disposizione del Governo a compiere un atto di giustizia tante volte solennemente promesso e convenuto, ricordando anche in modo particolare la non eseguita Dichiarazione del Re Massimiliano Giuseppe del 2 Febbraio 1821; – dalle Istruzioni all'Internunzio Apostolico Mons. Sacconi del 23 Dicembre 1849; – dal Dispaccio dell'Emo Sig. Cardinale Antonelli, Segretario di Stato, al Nunzio Apostolico Mons. de Luca (N. 65125 del 23 Aprile 1855). Che anzi il medesimo Cardinale Segretario di Stato in una Nota diretta in data del 4 Gennaio 1855 al Sig. Barone Riederer, Incaricato d'Affari di S. M. il Re di Baviera presso la S. Sede, accennò ancora una volta espressamente all'obbligo concordatario della dotazione in bonis fundisque stabilibus, per impedire che il silenzio potesse interpretarsi da taluno, sebbene non rettamente, per una quasi tacita rinunzia a quel diritto.
La stessa qualificazione di volontari (freiwillig) si adopera in generale anche nelle Note esplicative agli articoli XIII
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e XIV relativamente ai supplementi di congrua per il Clero avente cura d'anime. Neppure essa però può essere per molteplici argomenti ammessa dalla S. Sede. Ad illustrare brevemente questo punto, occorre distinguere tre specie di parrocchie (ed altri benefici curati): 1°) quelle i cui beni assai rilevanti vennero secolarizzati. È evidente che lo Stato, il quale si appropriò i beni di tali parrocchie, ha l'obbligo di mantenerle e di assicurare agli ecclesiastici, i quali vi esercitano la cura delle anime, una rendita conveniente al loro stato e corrispondente alle condizioni economiche di ciascun tempo. Il numero di queste parrocchie è assai notevole. 2°) le altre parrocchie esistenti all'epoca del Concordato del 1817. Come risulta dalla storia del Concordato medesimo, la loro dotazione non venne in esso contemplata, perché erano già provvedute di sufficienti rendite; bastava quindi la disposizione dell'articolo VIII, il quale assicurava la piena conservazione dei loro beni (bona … parochiarum, beneficiorum, fabricarum <omniumque aliarum ecclesiasticarum>1 fundationum semper et integre conservanda erunt). Contrariamente però a detto articolo, quelle parrocchie vennero per opera dello Stato a perdere la più gran parte dei loro proventi. Innanzi tutto, invero, furono private, massime in forza della legge del 4 Giugno 1848, dei loro diritti di decime, di alto dominio e simili. Colla forzata conversione di questi diritti in rendite in danaro, la Chiesa rimase, anche secondo il valore della moneta di allora, considerevolmente danneggiata; l'attuale deprezzamento della valuta ha ridotto quelle rendite a quasi nulla. Inoltre lo Stato, in forza di
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un preteso diritto di curatela e di ispezione sul patrimonio beneficiario, non conforme al Concordato, ha costretto anche in seguito i benefici ad investire i loro assai rilevanti capitali di fondazione in titoli, i quali non hanno oggi, si può dire, più alcun valore. Così la massima parte delle fondazioni sono divenute quasi prive di mezzi. Il gravissimo danno subito in tal guisa dai benefici, contrariamente all'impegno assunto nel Concordato, obbliga quindi lo Stato ad un proporzionato indennizzo. 3°) le parrocchie erette dopo la conclusione del Concordato del 1817. Per queste lo Stato bavarese è tenuto alla prestazione di convenienti redditi (pro convenienti reddituum assignatione) in virtù dell'articolo XII lett. f del Concordato medesimo. Ora è indubitato che anche questi assegni, per potersi dire "convenienti", debbono essere adattati alle condizioni di ciascun tempo. – In conseguenza di ciò, quantunque la S. Sede sia ben disposta a tener conto dell'attuale situazione finanziaria dello Stato bavarese, stima tuttavia Suo dovere per il bene delle anime di assicurare nel miglior modo possibile la minacciata esistenza degli uffici con cura d'anime.
La S. Sede infine non può aderire all'opinione espressa nella menzionata Nota esplicativa all'articolo XIII, che cioè gli "impegni amministrativi e finanziari" previsti nel controprogetto oltrepassino quelli del Concordato del 1817. Se è vero infatti – e la S. Sede lo riconosce ben volentieri – che detto controprogetto contiene alcuni aumenti delle prestazioni finanziarie, vale a dire il pareggiamento degli assegni ai sei Vescovi della Baviera e l'onorario ai Canonici coadiutori, ciò è tuttavia poca cosa in paragone
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della diminuzione dell'obbligo concordatario relativamente ai Seminari, i quali secondo l'articolo V del Concordato avrebbero dovuto avere una completa dotazione in bonis fundisque stabilibus; obbligo questo, che lo Stato bavarese riconobbe anche durante le trattative per l'esecuzione del Concordato medesimo.
All'articolo X § 1 lett. h la S. Sede desidererebbe che venissero soppresse le parole "nunc existentibus". – Per ciò che riguarda l'aumento dei sussidi ai Seminari vescovili nel caso di soppressione di Licei, la S. Sede accetta la dichiarazione proposta nella Nota esplicativa all'articolo X, a condizione che detto aumento sia veramente sufficiente ad erigere nei rispettivi Seminari, in sostituzione dei Licei, corsi filosofico-teologici in conformità delle norme del diritto canonico. – Quanto alla diocesi di Spira, può ben ammettersi che attualmente "la situazione finanziaria dello Stato (come osservasi nella Nota medesima) vieta in essa la erezione di un Liceo o di un completo Seminario clericale a spese dello Stato stesso"; da ciò non segue però che tale condizione di cose debba durare per sempre; non si può quindi privare per tutti i tempi la diocesi in questione dell'incontestabile diritto che ha, al pari delle altre, in forza dell'articolo V del Concordato del 1817. La S. Sede accoglie per conseguenza la proposta del Governo su questo punto limitatamente alle presenti circostanze e con riserva per il futuro.
Al § 2 dello stesso articolo X la S. Sede desidera che vengano aggiunte le parole "et instituta".
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Articolo XIII
Al § 1 nell'inciso "Ratione sumptuum, quos … ponit" la S. Sede amerebbe che venisse usata una frase, la quale indicasse non solo il fatto del pagamento, ma anche l'impegno del Governo a pagare, per esempio "ponendos su s cipit". – Trova inoltre non felice la parola "Besoldung", che occorrerebbe quindi fosse mutata, per esempio in Bezüge o Gehalt. – Queste osservazioni valgono anche per l'analogo inciso dell'articolo XIV § 3.
Articolo XIV
§ 2. – La S. Sede propone che il conferimento dei Canonicati nelle Chiese metropolitane e cattedrali (ad eccezione delle Dignità che, a norma del canone 396, saranno riservate alla S. Sede) venga fatto due volte dal Vescovo, audito Capitulo, ed una dal Capitolo col consenso del Vescovo.
§ 3. – La S. Sede nel primo periodo trova troppo indeterminata l'espressione "occasionem praebebit" e propone la forma in uso nei paesi austriaci, secondo la quale la Curia vescovile, per i pagamenti, dà comunicazione al Governo delle nomine; se dopo un mese il Governo non fa difficoltà, si considerano come accettate. S'intende, poi, che questa disposizione, corrispondentemente al testo ("Ernennung der Pfarrer"), vale soltanto, secondo la prassi attuale, per i parroci propriamente detti, e non per i semplici Vicari parrocchiali a norma del canone 458. – Al periodo secondo la Santa Sede desidera che il Governo in una Nota dichiari che per
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forma usitata s'intende la presentazione di una terna da parte del Vescovo.
Con sensi ecc.
(f.) Eugenio Pacelli
Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds. eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Matt, Franz vom 16. Juni 1923, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 9879, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/9879. Letzter Zugriff am: 18.04.2024.
Online seit 24.10.2013.