Dokument-Nr. 2920

[Knilling, Eugen Ritter von][Krausneck, Wilhelm][Matt, Franz]: [Kein Betreff]. [München], vor dem 04. August 1923

(Traduzione)
Sull'Art. II.
Nulla vi è da obiettare contro l'idea della S. Sede che nell'espressione "Ordini e Congregazioni religiose" debbano intendersi comprese anche "le società simili a queste".
Sull'Art. III § 1.
In questo punto non esiste una reale divergenza fra il modo di vedere della S. Sede e quello del Governo bavarese. Nondimeno il Governo bavarese non crede di poter consentire a che il testo da esso ultimamente presentato venga modificato secondo la formula proposta dalla S. Sede, perché gli riuscirebbe allora oltremodo difficile di poter sostenere quella disposizione dinnanzi al Landtag ed alla pubblica opinione. Il prescrivere che le persone in discorso, prima di rivolgersi al Governo per ottenere una cattedra od un incarico d'insegnamento nel senso dell'art. III § 1, siano obbligate in coscienza ad assicurarsi della missio canonica da parte dell'Ordinario, non rientra fra le materie da regolarsi fra lo Stato e la Chiesa. La redazione proposta dal Governo bavarese sembra offrire piena garanzia che alle cattedre in questione non siano chiamate persone inadatte alla formazione degli aspiranti al sacerdozio.
Sull'Art . III § 2.
Dalla Nota del 16 Giugno non risulta quali sia-
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-no le differenze fra il testo tedesco del progetto governativo e la traduzione latina del medesimo.
Le parole "senza pregiudizio dei di lui diritti come funzionarie dello Stato", non possono essere soppresse per ragioni politiche e giuridiche. Tanto nel Landtag quanto nella pubblica opinione si rimprovererebbe che la Convenzione della Baviera colla S. Sede, la quale secondo la costituzione bavarese deve essere trattata come legge dello Stato, voglia intaccare diritti quesiti di funzionari dello Stato, o che per lo meno i diritti medesimi non siano sufficientemente tutelati.
Sull'Art. IV.
La dichiarazione promessa nell'Allegato alla mia Nota del 6 Marzo c. a. può essere data sin da ora:
Per il caso che si concluda un nuovo Concordato tra la S. Sede e la Baviera, il Governo bavarese assicura la S. Sede che ogni volta prima della nomina di uno dei professori menzionati all'art. IV § 2 del progetto di Concordato, si richiederà il parere del Vescovo.
Sull'Art. V § 5.
Volentieri si ammette che avanti ad "instituta" venga inserita la parola "etiam".
Sull'Art. X.
Le osservazioni della pregiata Nota del 16 Giugno non sono rivolte contro il testo proposto nel controprogetto bavarese, ma piuttosto contro gli schiarimenti dati in proposito nell'Allegato alla Nota del 6 Marzo c. a.,
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e segnatamente contro la qualifica di "volontarie" data ad alcune prestazioni del Governo bavarese ivi specificate.
Come negli altri Stati germanici, i quali stipularono simili Convenzioni colla S. Sede, così anche in Baviera non si è fino ad oggi ancora effettuata per causa di impossibilità la dotazione reale prevista nel Concordato del 1817.Ad essa furono sostituite prestazioni in danaro da parte dello Stato. È naturale che in virtù del Concordato del 1817, così i valori reali promessi, come le anzidette prestazioni in danaro ai Vescovi, ai Capitoli, alle Chiese cattedrali, nonché – per dirle qui subito – le prestazioni alle parrocchie cosiddette organizzate, hanno carattere obbligatorio. Né vogliamo contestare semplicemente tale carattere agli aumenti, che ebbero negli anni 1872, 1874, 1876/7, 1890 e 1908 gli assegni concordatarii degli Arcivescovi, dei Vescovi, delle Dignità, dei Canonici e dei Vicari delle Chiese cattedrali, sebbene essi siano stati introdotti senza chiedere al riguardo il consenso della S. Sede, ma unilateralmente e per propria iniziativa dello Stato bavarese. Al qual proposito però non deve omettersi di rilevare che le relative deliberazioni del Landtag degli anni 1872-1908 designano questi aumenti come supplementi revocabili e personali, e che, conforme a tali deliberazioni, i residui andavano finora a beneficio della cassa dello Stato, e non della Chiesa cattedrale a norma del secondo periodo dell'art. IV, capoverso 4 dell'antico Concordato.
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Dobbiamo però mantenere fermo che il pareggiamento dell'assegno del Vescovo di Spira con quelli dei Vescovi di Eichstätt e di Passavia, e dopo il 1921 il pareggiamento degli assegni di questi tre Vescovi con quelli dei Vescovi di Augusta, Ratisbona e Würzburg; la concessione di assegni eguali rispettivamente alle Dignità ed ai Canonici delle Chiese cattedrali di tutte le otto diocesi; la concessione di stipendi ai Segretari ufficiali degli Arcivescovi e dei Vescovi in luogo delle esigue paghe dei Segretari in ufficio puramente accessorio previste nel Concordato; i supplementi testé accordati agli inservienti delle Curie vescovili ed ai sagrestani delle Chiese cattedrali, passati nelle categorie II e III degli stipendi degli impiegati governativi, hanno carattere di prestazioni volontarie.
Anche riguardo ai Seminari Vescovili maggiori e minori non possiamo abbandonare il punto di vista finora tenuto, che cioè l'antico Concordato dà diritto alla dotazione solo per i Seminari clericali, ed in questi solo per il cosiddetto anno di alunnato (Alumnatsjahr). Perciò dobbiamo mantener fermo che le spese approvate dal Landtag attuale e per completare gli assegni dei Rettori e Vicerettori dei Seminari vescovili maggiori, comprendenti ora un corso di cinque anni, nonché quelli dei Direttori e Prefetti nei Seminari minori, e finalmente gli aumenti dei sussidi accordati pure dall'attuale Landtag ai Seminari maggiori hanno il carattere di prestazioni volontarie.
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Parimenti dobbiamo constatare riguardo ai sacerdoti invalidi che il Concordato del 1817 non provvede a tutti i sacerdoti cattolici divenuti inabili a prestare il loro servizio per età o per malattia, ma unicamente ai "benemeriti", e che tale provvedimento importa solo la erezione e la dotazione di una unica casa centrale per gli emeriti di tutto il Paese. Siccome però il Clero bavarese nella sua grande maggioranza non volle sapere di un tale provvedimento, il Landtag bavarese ha consentito volontariamente, invece della dotazione di questo Istituto centrale, ad accordare i mezzi per la dotazione ed il sostentamento di Istituti per gli emeriti (casse di pensioni) in ognuna delle otto diocesi. Sin dal passato anno inoltre il Landtag bavarese ha creato volontariamente un formale diritto alla pensione per il Clero curato cattolico, analogo a quello degli impiegati dello Stato.
La Nota dell'E. V. del 16 corrente divide le parrocchie esistenti in Baviera in tre gruppi, cioè parrocchie incorporate già a Capitoli collegiali e Monasteri e ripristinate dopo la secolarizzazione (cosiddette parrocchie organizzate), le altre parrocchie già esistenti nel 1817, e le parrocchie erette dopo l'entrata in vigore dell'antico Concordato. Contro tale divisione non abbiamo nulla da obbiettare. Non possiamo però non contraddire a quanto ivi si espone riguardo al secondo ed al terzo gruppo.
Riguardo alle parrocchie del secondo gruppo,
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la Nota del 16 Giugno si studia di dimostrare che lo Stato bavarese è obbligato a completarne convenientemente le rendite a causa delle diminuzioni di patrimonio da esse subite, prima in seguito della legislazione, contraria al Concordato, circa lo svincolo degli oneri fondiari, e poi in conseguenza del modo in cui fu esercitato il diritto di curatela sui benefici, preteso dallo Stato contrariamente al Concordato.
La legislazione sullo svincolo degli oneri fondiari in Baviera, come negli altri Stati germanici, fu una conseguenza necessaria dello sviluppo progressivo della economia nazionale e riuscì indispensabile per la formazione d'un ceto agricolo libero. Essa si svolse conformemente alla Costituzione, colpì l'intiera proprietà gravata dei detti oneri e non poteva accordare una eccezione ai benefici ed ai beneficiati interessati. L'art. VIII del Concordato del 1817 ad ogni modo non autorizzava una simile eccezione, perché il Concordato formava parte della Costituzione bavarese (vedi art. XVIII capoverso 1 del Concordato). Del resto lo Stato bavarese negli anni successivi alla legislazione in discorso ha accordato nella misura del possibile supplementi di congrua a quei benefici curati, che ne avevano bisogno in generale o in conseguenza della legislazione anzidetta. La questione, se lo Stato era obbligato a questi supplementi in virtù della legislazione sullo svincolo, può essere lasciata in sospeso.
Nemmeno vi è motivo di ventilare la questione,
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se lo Stato bavarese abbia potuto o no mantenere, senza venire in contraddizione col Concordato, la curatela sulle chiese e sulle fondazioni beneficiali sussistente già all'epoca della conclusione del medesimo Concordato del 1817, dappoiché in questo la libera amministrazione era stipulata solamente per il patrimonio delle Mense vescovili e dei Capitoli cattedrali. L'affermazione, che quella curatela abbia arrecato alle fondazioni beneficiali tali danni, che ne risulti per lo Stato l'obbligo di risarcimento, sarebbe difficile a dimostrare. Sono note le espressioni anche di insigni ecclesiastici, i quali considerano la curatela dello Stato sulle fondazioni ecclesiastiche e beneficiali come una benedizione per la Chiesa, ed i quali hanno manifestato il parere che sotto la libera amministrazione ecclesiastica il patrimonio della Chiesa non si sarebbe conservato nella stessa misura come coll'aiuto della curatela dello Stato.
Finalmente non possiamo aderire alla interpretazione dell'articolo XII lett. f del Concordato del 1817, secondo la quale in virtù del medesimo lo Stato sarebbe obbligato alla assegnazione di convenienti rendite per le nuove parrocchie. La citata disposizione del Concordato non fa che assicurare alla Chiesa il diritto di organizzazione riguardo alla erezione di nuove parrocchie "d'intesa con Sua Maestà il Re", ma non stabilisce nessun obbligo di quest'ultimo per la dotazione di nuovi benefici.
Dobbiamo quindi mantenere fermo che la maniera
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in cui recentemente colla legge del 9 Agosto 1921, del 15 Febbraio e 27 Luglio 1922 sono stati migliorati, d'intesa colle Autorità ecclesiastiche, i redditi del Clero curato in generale per tutti i sacerdoti aventi cura d'anime, si presenta come una prestazione volontaria dello Stato – senza pregiudizio della questione, se i titolari dei benefici organizzati in minore o maggior grado e quelli degli altri benefici in qualche modo abbiano un diritto a supplementi da parte dello Stato.
Certo è che i provvedimenti dello Stato per il sostentamento del Clero curato bavarese sono stati attuati in Baviera colla recente legislazione in una misura che non trova l'eguale in nessun altro Stato della Germania, e si è usata larghezza anche per non poche parrocchie, per le quali in considerazione del numero delle anime e della quantità del lavoro si sarebbe potuto a buon diritto contestare il bisogno di conservarle. Basti ricordare la diocesi d'Augusta, in cui fra le 900 parrocchie quasi la metà, e la diocesi di Eichstätt, in cui delle 200 e poco più parrocchie più di un terzo contano meno di 500 anime, alcune solamente poche dozzine. Molte di queste minuscole parrocchie non hanno come rendita propria che alcune centinaia di marchi, mentre i supplementi degli assegni al Clero curato, che oggi ammontano a molti milioni, sono a carico dello Stato. Lo Stato bavarese finora, malgrado le grandi strettezze finanziarie, non ha fatto nessun tentativo per ridurre il numero di queste piccole
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parrocchie in proporzione del vero bisogno; dall'altra parte, poi, – nonostante la separazione fra Chiesa e Stato sanzionata dalla Costituzione del Reich –, prendendo su di se il supplemento di congrua, ha reso possibile in questi ultimi anni la erezione, che altrimenti sarebbe stata inattuabile, di circa 170 nuove parrocchie, senza contare un gran numero di nuove curazie, espositure e altri uffici ausiliari. Esso ha ciò compiuto in riconoscimento dell'alto valore dell'influenza culturale della Chiesa anche sulla vita dello Stato e – ponendosi in certo modo contro la corrente oggi in voga dopo la recente Rivoluzione – ha continuato in tal guisa la tradizione viva anche nel moderno Stato bavarese, la quale, non ostante alcuni avvenimenti apparentemente contrari, nel corso della storia bavarese ha rappresentato sempre un'attitudine amichevole verso la Chiesa cattolica e le sue istituzioni. Noi siamo di parere che anche nel presente progetto per un nuovo Concordato sono ottimamente salvaguardati gli interessi della Chiesa, particolarmente riguardo al mantenimento ed al futuro completamento della cura delle anime; riteniamo però che metteremmo seriamente in pericolo la riuscita del Concordato medesimo, qualora nella questione delle prestazioni volontarie dello Stato abbandonassimo nel Landtag il punto di vista finora sostenuto, trattandola in maniera diversa da quella seguita in questa e nelle precedenti Esposizioni. Sembra quindi che una ulteriore discussione su questo punto non sarebbe di importanza pratica, tanto più che la S. Se-
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de, a quanto pare, non trova nulla a ridire sul testo degli articoli X, XIII e XIV da noi proposto relativamente al presente oggetto.
Sull'Art. X lett. h
Non siamo in grado di consentire alla soppressione delle parole "bestehenden" e "nunc esistentibus", a causa delle conseguenze di ordine finanziario, che ne risulterebbero.
Occorre che vi sia piena chiarezza in ciò che un Seminario clericale in Spira deve ritenersi come impossibile per motivi politici durante la occupazione straniera del Palatinato, e che, finché perdureranno le sfavorevoli condizioni delle finanze dello Stato, non si possono promettere prestazioni dello Stato a tale scopo. Si potrà a suo tempo riparlare della cosa intavolando nuovi negoziati.
Sull'Art. X § 2.
Il termine "i n stituta" ha molti significati e perciò si richiede una spiegazione circa il senso preciso e lo scopo di tale aggiunta. La erezione ed il funzionamento di tali "istituti" ecclesiastici dovranno essere regolati a norma delle disposizioni legislative del Reich e della Baviera vigenti al riguardo per tutti gli altri abitanti.
Sull'Art. XIII, § 1, introduzione.
Si accoglie volentieri il desiderio della S. Sede che la parola "Besoldungen" venga mutata, e si propone
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di adoperare invece negli art. XIII § 1 e XIV § 3 il termine "Bezüge".
Siccome però il Governo bavarese, come è stato più sopra esposto a proposito dell'art. X, non può dividere il punto di vista della S. Sede circa la valutazione dell'attuale regolamento legislativo riguardo ai supplementi di congrua per il Clero curato da parte dello Stato, esso non è nemmeno in grado di accettare la proposta di sostituire alle parole "quos… ponit" le altre "quos… ponendos su s cipit".
Sull'Art. XIII § 1 lett. b.
La redazione del controprogetto bavarese ha già il senso desiderato dalla S. Sede: vale a dire, il certificato di maturità di un Istituto viene conseguito da quegli studenti, i quali danno in esso l'esame di maturità, sia che abbiano frequentato i corsi nell'Istituto medesimo, sia che provino di essersi preparati all'esame di maturità fuori dell'Istituto.
Sull'Art. XIII § 1 litt. c.
Non abbiamo nulla da obbiettare a che le alte scuole vescovili in Germania vengano equiparate alle nostre alte scuole filosofico-teologiche, qualora soddisfino alle condizioni prescritte nel Codex iuris canonici.
Sull'Art. XIV § 1.
Nelle trattative per il Concordato del 1817 era la S. Sede stessa che voleva il mantenimento del diritto di elezione alle Sedi vescovili, allora spettante per dirit-
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to comune ai Capitoli cattedrali. Del resto, l'elezione capitolare dei Vescovi è un istituto in massima non estraneo nemmeno all'odierno diritto canonico, come risulta dal canone 329 § 2 del Codex iuris canonici. La proposta quindi del controprogetto bavarese rimane pienamente nell'ambito dell'odierno diritto canonico, e non può perciò esser contraria allo spirito della Chiesa. Malgrado ciò, vogliamo cercar di secondare fino all'estremo limite i desideri della S. Sede, anche a rischio di non ottenere l'approvazione del Landtag e di compromettere in tal guisa la conclusione del Concordato. Parimenti vogliamo tener conto anche della seconda obbiezione mossa dalla S. Sede su questo § 1, mettendo da parte importantissime considerazioni della ragion di Stato. Perciò proponiamo di conservare il testo di questo § 1 dell'art. XIV formulato dalla S. Sede, inserendo però tra le due proposizioni, di cui si compone, la seguente nuova proposizione: "In caso di vacanza di una Sede arcivescovile o vescovile il Capitolo cattedrale presenta una lista con i nomi di almeno due candidati, – disposti in ordine successivo secondo la loro dignità, abilità ed idoneità, – alla S. Sede, la quale nomina uno di essi". In tal modo l'intiero § 1 sarebbe del seguente tenore: "La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta alla S. Sede. In caso di vacanza di una Sede arcivescovile o vescovile il Capitolo cattedrale presenta una lista con i nomi di almeno due candidati, – disposti in ordine successivo secondo la loro dignità, abilità ed idoneità, – alla S. Sede, la quale nomina
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uno di essi. Prima della pubblicazione della Bolla, la S. Sede si assicurerà in via ufficiosa presso il Governo bavarese, se contro il candidato vi siano obbiezioni di ordine politico."
Con questo sistema sarebbe in potere della S. Sede di obbligare con giuramento i Capitoli cattedrali a non proporre se non quei candidati, i quali siano i più degni, abili ed idonei a norma dei sacri canoni. In casi speciali la S. Sede potrebbe anche respingere la lista presentata dal Capitolo e chiederne una nuova.
Qualora la S. Sede non potesse risolversi ad accogliere nemmeno questa proposta minima, dovremmo con nostro sommo rincrescimento concluderne, che la S. Sede preferisce che in Baviera non vi sia Concordato, con tutte le conseguenze che deriverebbero da un tale stato di cose. Da parte nostra non sapremmo in tal caso con quali argomenti potremmo giustificare, anche soltanto un poco, dinnanzi all'opinione pubblica ed al Landtag la conclusione di un Concordato, che importa per lo Stato così grandi sacrifici.
Sull'Art. XIV § 2.
Le medesime considerazioni politiche, addotte nel precedente paragrafo, ci vietano di abbandonare il testo da noi presentato per l'art. XIV § 2. Nel modo testé proposto dalla S. Sede per la provvista dei Canonicati, i Capitoli cattedrali sarebbero esclusi da qualunque cooperazione decisiva, e non conserverebbero nemmeno ciò che loro concedeva il Concordato del 1817. Al Governo bavarese è im-
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possibile di presentarsi al Landtag con una simile proposta. Perciò dobbiamo mantenere recisamente la nostra ultima proposta.
Nella traduzione latina del testo tedesco del controprogetto debbono essere soppresse le parole "salva confirmatione", perché non sono contenute nel testo tedesco ultimamente formulato dal Governo e contraddirebbero all'intenzione di assicurare ai Capitoli cattedrali la libera elezione.
Sull'Art. XIV § 3.
Si riconosce che questa disposizione riguarda soltanto i veri parroci, e non gli altri sacerdoti addetti al servizio della parrocchia, ed in particolar modo i vicari parrocchiali, cui si riferisce il canone 458.
Non possiamo aderire al desiderio della S. Sede e dichiarare che per "forma usitata ("in der bisherigen Form") si intende la presentazione di una terna da parte del Vescovo. Una simile dichiarazione sarebbe una rinunzia al diritto di libera proposta, limitato finora solamente dalle disposizioni canoniche, e metterebbe lo Stato in una posizione inferiore a quella di un patrono privato, al quale è rimasto libero il diritto di presentazione, limitato soltanto dalle prescrizioni canoniche. Una tale degradazione dello Stato è tanto meno giustificata, in quanto che i benefici di patronato privato hanno tutti bisogno dei supplementi di congrua accordati dallo Stato, senza i quali non potrebbero essere in alcun modo provvisti per mancanza
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di sufficiente dotazione. Invece il Governo bavarese volentieri dichiara che, come per il passato, si trasmetteranno al competente Ordinario tutte le domande dei concorrenti, affinché, presane visione, possa esprimere il suo parere al riguardo e segnalare i concorrenti non idonei, come pure quelli che, a suo avviso, dovrebbero essere raccomandati fra gli altri candidati in primo, secondo o terzo luogo. Però dobbiamo in massima respingere l'idea che il Governo sia legato a tale parere, sebbene nella prassi ministeriale sinora in uso si sia sempre, salvo poche eccezioni, tenuto conto dei pareri dei Vescovi. È naturale però che un concorrente, il quale dal competente Ordinario venga dichiarato indegno o non idoneo, debba rimanere escluso dalla presentazione governativa.
203r, Textpassage "La redazione del controprogetto [...][//S. 204r] grandi sacrifici" hds. von unbekannter Hand links markiert, vermutlich vom Empfänger.
Empfohlene Zitierweise
[Knilling, Eugen Ritter von], [Kein Betreff], [München] vom vor dem 04. August 1923, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 2920, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2920. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 29.09.2014.