Dokument-Nr. 10544
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 28. August 1923

Regest
Mit Lob für Pacellis Bericht und Einschätzung zu den Konkordatsverhandlungen mit Bayern übermittelt Gasparri dem Nuntius die offizielle Antwort des Heilige Stuhls auf die Denkschrift der Regierung. Der Empfehlung Pacellis nimmt er den Regierungstext zu Artikel III, §§ 1 und 2 an. Da die Ausführungen des Nuntius zu Artikel X den Kardinalstaatssekretär gänzlich überzeugt haben, soll Pacelli das Thema der staatlichen Finanzleistungen so abschließen, wie es ihm am besten scheint, und den Wünschen des Heiligen Stuhls entsprechende Noten als Ergänzung zum Konkordatstext vereinbaren. Darüber hinaus übermittelt Gasparri die vom Nuntius gewünschte Erklärung für die Einfügung von "et instituta" in § 2 von Artikel X. In der Einleitung des Artikels XIII, § 1 verzichtet der Heilige Stuhl gemäß dem Vorschlag des Nuntius auf die Änderung in der lateinischen Textfassung. Bei Buchstabe b desselben Paragrafen würdigt Gasparri das staatliche Entgegenkommen, kommuniziert aber auch, dass der Papst die Erklärung von Kultusminister Matt zur Möglichkeit, die Reifeprüfung an staatlich anerkannten, aber nicht vom Staat unterhaltenen Gymnasien abzulegen, für nicht ausreichend hält. Bei Buchstabe c fordert der Kardinalstaatssekretär, die Ausführungen der Denkschrift zu den bischöflichen Hochschulen aufzunehmen. Mit Blick auf Artikel XIV, § 1 bleibt der Heilige Stuhl unnachgiebig. Pacelli soll den neuen Vorschlag der Regierung, nach dem die Domkapitel bei Vakanz des Bischofsitzes eine Liste mit mindestens zwei Kandidaten beim Heiligen Stuhl einreichen sollen, ganz energisch zurückweisen. Denn bei dem Vorschlag handelt es sich letztlich nur um eine andere Form der für unannehmbar erklärten Bischofswahl durch die Kapitel. Auch der damit faktisch gegebene Ausschluss der Bischöfe aus der Bischofsernennung ist für den Heiligen Stuhl nicht akzeptabel. Gegenüber der Regierung soll der Nuntius ferner erklären, dass der Heilige Stuhl, würde er in diesem für die Kirche so wichtigen Thema dem bayerischen Staat Zugeständnisse machen, diese auch den anderen katholischen Staaten gewähren müsse. Das würde nicht nur für Unruhe sorgen, sondern auch die Bindung der Kirchen an den Bischofsstuhl des Heiligen Petrus in Rom schwächen. Aufgrund dieser Erwägungen entschied der Papst, hinsichtlich der Bischofsernennung bei dem Modell zu bleiben, wonach die Kapitel und die bayerischen Bischöfe alle drei Jahre Kandidatenlisten beim Heiligen Stuhl einreichen, und dieser die Bischöfe aus den Listen frei wählt. Zugleich ist der Papst aber zu einem weiteren, äußersten Zugeständnis bereit: Bei Sedisvakanz darf das betroffene Kapitel eine weitere Liste mit mindestens zwei Bischofskandidaten beim Heiligen Stuhl einreichen, die gemeinsam mit den Triennallisten Grundlage für die Bischofsauswahl des Heiligen Stuhls ist. Gasparri weist den Nuntius an, der Regierung klar zu machen, dass weiteres Insistieren in diesem Punkt zwecklos ist und eine Ablehnung des Vorschlags des Heiligen Stuhls das Konkordat unmöglich macht. Der Kardinalstaatssekretär stellt klar, dass die bayerische Regierung durch die unterschiedlichen Voraussetzungen, die der Konkordatsentwurf für die Bischofskandidaten vorsieht, in ausreichender Weise Garantien erhält. Deshalb wäre für ein etwaiges Scheitern der Konkordatsverhandlung allein die staatliche Seite verantwortlich. Bei Artikel XIV, § 2 nimmt der Heilige Stuhl den Textvorschlag der Regierung an, besteht aber weiterhin auf die Einfügung von "salva confirmatione" in der lateinischen Übersetzung. Mit Blick auf § 3 desselben Artikels ist der Heilige Stuhl angesichts der Klarstellungen der Regierung zu Zugeständnissen bereit. Um Widersprüche zu vermeiden, verlangt Gasparri, die Forderungen und Zugeständnisse genau festzuschreiben. Zum Schluss weist der Kardinalstaatssekretär darauf hin, dass die Endredaktion des Konkordats in italienischer und deutscher Sprache, einschließlich der vereinbarten Einfügungen und Änderungen, dem Papst zu einer letzten Approbation vorgelegt werden muss.
[Kein Betreff]
Ill.mo e Rev.mo Signore,
Mi è regolarmente pervenuto, insieme con i relativi Allegati, il Rapporto della S. V. Ill.ma e Rev.ma Nº. 28240 del 4 Agosto corrente, sulle "Trattative per il Concordato con la Baviera"; e mentre La ringrazio per l'accurata e chiara esposizione, la quale mi ha non poco giovato nell'esame dell'ardua questione, mi affretto a darLe su tutti i punti le necessarie istruzioni per rispondere ufficialmente, a nome della Santa Sede al Memorandum di cotesto Governo. – Seguirò nel presente Dispaccio l'ordine delle osservazioni proposte dalla S. V. nel lodato Rapporto:
Art. III § 1 e Art. III § 2. = La Santa Sede accoglie quanto suggerisce la S. V., di tollerare cioè, per l'uno e l'altro articolo, la redazione governativa, pur facendo pesare nella Nota di risposta al Governo – come già siamo d'intesa – il valore tanto di queste concessioni, quanto delle altre di cui sarà parola nel presente Dispaccio.
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Art. X. = In conformità a quanto Le scrissi intorno a questo articolo, in data del 16 maggio u. s. (Nº. 17738) Ella resta autorizzata in questa materia delle prestazioni finanziarie ad agire in modo definitivo, prout in Domino crederà più vantaggioso per la Santa Chiesa. E poiché – secondo quanto la S. V. mi dice nel citato Rapporto – "anche qui un prolungamento della discussione non raggiungerebbe adesso il desiderato effetto e quindi occorre ecc.", Ella è autorizzata a fare a nome della Santa Sede tutte le opportune contestazioni in linea di diritto e di fatto alle affermazioni del Memorandum e tutte le riserve per l'avvenire circa i diritti della Santa Chiesa, per poi conchiudere – come la S. V. propone – che la Santa Sede, avendo riguardo alla presente situazione finanziaria, e mossa dal vivo desiderio di giungere alfine al desiderato accordo, si astiene ora dall'insistere ulteriormente in proposito. La S. V. però non dimenticherà di esigere su questo articolo le note dichiarative, alle quali accennavo nel detto mio Dispaccio Nº. 17738 in relazione ai precedenti Rapporti della S. V.
Art. X , lettera h). = La Santa Sede non insiste sulla soppressione dell'inciso "nunc existentibus"; fa però assegnamento su quanto la S. V. si propone di scrivere nella nota di risposta al Governo intorno al Seminario di Spira.
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Art. X, § 2. = Poiché con questo paragrafo, aggiunto nel controprogetto governativo, si vuole provvedere alla erezione di nuove parrocchie od alla elevazione a parrocchie di benefici curati (expositurae) già esistenti, gli E.mi Signori Cardinali di questa S. Congregazione osservarono che l'espressione del testo proposto "officia ecclesiastica libere erigi possunt seu immutari possunt" non era chiara, non potendosi una parrocchia chiamare propriamente officium1; e perciò suggerirono l'aggiunta: et instituta.
Art. XIII § 1, introduzione. = Non si insiste sulla dicitura: "ponendos suscipit".
Art. XIII § 1 , lettera b). = Ho letto con la massima attenzione quanto il Governo ha esposto nel Memorandum e quanto il signor Ministro del Culto, Dottor Matt, Le ha ulteriormente dichiarato nel foglio del 25 luglio u. s., ed ho rilevato con piacere come il Governo in questa materia – sulla quale tanto insiste la S. Sede da farne, insieme con quella dell'articolo seguente, condizione sine qua non, per la conclusione del Concordato – si sia messo sulla buona strada. Tuttavia al Santo Padre non è sembrata sufficiente la dichiarazione del Ministro, la quale si riduce in definitiva ad affermare che i chierici potranno essère
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inviati per gli esami di maturità presso i ginnasi pareggiati dei Monaci Benedettini, se il Ministero vorrà, come si è verificato in passato per alcuni casi. – Il Santo Padre perciò desidera che al testo del comma b) (il quale dovrà senza dubbio esser reso più chiaro, allo scopo di significare senza ambiguità: che si esige bensì il certificato di maturità, non già la frequenza ai corsi, ed inoltre che tale certificato non deve essere necessariamente conseguito in un ginnasio dello Stato – pleni iuris – potendo anche essere conseguito presso un Istituto pareggiato) si aggiunga espressamente, in qualche maniera, per esempio tra parentesi, o anche in nota a piè di pagina, un periodo presso a poco come il seguente: "Gli alunni, presentati <(>ufficialmente<)>2 dalle Curie Vescovili, avranno diritto di esser ammessi agli esami di maturità in uno qualsiasi degli Istituti religiosi pareggiati (a scelta delle autorità scolastiche governative)". In altri termini il Santo Padre come vuole che non si costringano i Chierici a frequentare i corsi dello Stato, dove può correre pericolo la loro formazione ecclesiastica, così vuole che i chierici non siano obbligati – in nessun caso – a presentarsi agli esami presso ginnasi, ove potrebbero incontrarsi con professori increduli o comunque poco riguardosi della re-
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ligione cattolica. – Se si pensi che nell'introduzione del presente articolo XIII si è data la massima estensione alle categorie di sacerdoti che hanno bisogno del certificato di maturità, nessuno potrà meravigliarsi delle giuste esigenze della Santa Sede per garantire che tale estensione non venga in detrimento della formazione ecclesiastica degli alunni del Santuario.
Art. XIII, lett. c ). = Bisogna introdurre, nel testo del concordato, quanto viene dichiarato nel Memorandum3 governativo circa le alte scuole vescovili di Germania.
A rt. XIV, § 1. = La S. V. prenderà atto dell'accettazione da parte del Governo del testo della Santa Sede sia per quanto riguarda l'affermazione di principio: che cioè la nomina degli Arcivescovi e Vescovi spetta alla Santa Sede medesima, sia per quanto riguarda gli accertamenti da farsi in via ufficiosa prima della pubblicazione della Bolla, per sapere se contro il candidato vi sieno difficoltà di ordine politico.
Tuttavia con la massima energia la S. V. respingerà la nuova proposizione del governo, che cioè in caso di vacanza il capitolo presenta una lista di nomi di almeno due candidati alla Santa Sede, la quale nomina uno di essi. – La S. V. potrà osservare che tale proposta non differisce, se non nella forma,
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dall'altra dichiarata inaccettabile, dell'elezione capitolare del Vescovo. Essa inoltre verrebbe ad escludere nettamente nella scelta dei candidati il voto dei Vescovi bavaresi, i quali si presume che abbiano una visione più ampia dei bisogni religiosi della Baviera, che non i membri di un capitolo cattedrale. Inoltre la proposta in esame ridurrebbe quasi a nulla il compito della Sede Apostolica nello stesso tempo che viene a riconoscere – sia pure a parole – spettare a lei la nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi. Anzi da questo aspetto debbo dirLe che ha recato non poco dolore al Santo Padre il constatare che uno Stato cattolico come la Baviera insista tanto per eliminare la Santa Sede dalla scelta dei Vescovi, come se la medesima Santa Sede non abbia sempre mostrato la più paterna sollecitudine verso la Baviera e come se i Vescovi, scelti da Roma, non abbiano ben meritato dalla religione e dalla patria.
Farà infine osservare che se ora la Santa Sede cedesse alla Baviera in un argomento di così vitale importanza per la Chiesa, non avrebbe argomenti sufficienti per rifiutare il medesimo privilegio a tutte le altre Nazioni cattoliche, il che oltre ai perturbamenti facili a prevedere, produrrebbe senza dubbio un notevole affievolimento dei vincoli che uniscono tutte le Chiese alla Sede di Pietro.
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Per queste considerazioni ed altre molte che per brevità si tralasciano, Sua Santità, dopo matura riflessione e lunga preghiera, ha deciso di rimanere a quanto per Suo ordine Le fu scritto nel Dispaccio del 16 maggio, più volte ricordato, concedendo ai capitoli bavaresi di presentare direttamente alla Santa Sede ogni triennio la loro lista di candidati, tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi bavaresi, la Santa Sede si riserva libera scelta. Acciocché tuttavia non si pensi che il Santo Padre abbia lasciato cadere il desiderio del Governo e del clero bavarese, senza prendere nella possibile considerazione la loro domanda, Egli si è degnato di aggiungere, spingendo la concessione fino all'estremo limite consentito dalla sua coscienza, che verificandosi la vacanza di una sede, il solo capitolo cattedrale interessato – anche se di recente abbia inviato come gli altri capitoli bavaresi la lista triennale sopra citata – venga convocato nel tempo e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento, allo scopo di redigere nuovamente una lista di episcopabili da inviare alla Santa Sede, la quale però pur tenendo presenti così questa lista come quelle triennali precedentemente presentate sia dai varii capitoli sia dai Vescovi, si riserva piena libertà.
Questo è quanto la Santa Sede può accordare.
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La S. V. farà comprendere al Governo che ogni ulteriore insistenza in questa materia sarebbe inutile e che perciò un rifiuto da sua parte comprometterebbe definitivamente le trattative del Concordato, a facilitare le quali la Santa Sede – come Ella avrà osservato – è stata condiscendente su tutti gli altri punti. – Ad ogni modo se il Governo non accoglierà le giuste considerazioni di Sua Santità, la responsabilità del fallimento delle trattative ricadrà su di lui, perché nessuna persona savia al mondo potrà comprendere come lo Stato bavarese si possa non sentire sufficientemente garantito dalle disposizioni progettate, secondo le quali i candidati all'episcopato debbono essere cittadini tedeschi, debbono avere il certificato di maturità conseguito in un ginnasio riconosciuto dallo Stato bavarese; debbono avere una formazione scientifica tedesca; inoltre le liste dei candidati all'episcopato debbono esser formate dai capitoli e dall'episcopato bavaresi; e infine la Santa Sede prima di procedere alla pubblicazione della bolla di nomina, deve assicurarsi che il Governo non ha difficoltà di ordine politico contro la persona prescelta.4
Art. XIV, § 2. = La Santa Sede accoglie, circa la provvista dei canonicati, il testo del controprogetto governativo; tuttavia non può consentire alla soppressione dell'inciso
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salva confirmatione, il quale fu proposto dallo stesso Governo bavarese nella traduzione ufficiale latina da lui presentata. D'altra parte se si tenga presente il canone 177 § 2, appare che la ragione espressa dal Governo nel Memorandum "di assicurare, cioè, (con tale soppressione) ai Capitoli cattedrali la libera elezione" non può essere allegata nel caso.
Art. XIV § 3. = Preso atto del miglioramento del testo tedesco nella parola "assoldamento" e della dichiarazione del Governo che esclude dalle disposizioni di questo articolo i Vicari parrocchiali (ai quali si riferisce il can. 458) e tutti i sacerdoti addetti al servizio delle parrocchie, i quali non siano parroci, strettamente detti – il che sarebbe bene esprimere chiaramente nello stesso testo del presente articolo – Ella farà notare al Governo che la Santa Sede non ha alcuna preferenza sia per il sistema austriaco, sia per quello bavarese, ed è disposta in questa materia a fare concessioni, purché siano ragionevoli; vuole tuttavia, ad evitare possibili contestazioni, che le richieste del Governo vengano specificate, evitando le formole troppo generiche (per es.  occasionem praebebit e forma usitata) acciocché si conosca chiaramente ciò che il Governo domanda e ciò che la Santa Sede concede.
Osservazione finale:
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Dopo quanto Le ho detto Ella comprenderà, qualora si raggiunga l'accordo di massima su tutti i punti, la necessità di sottoporre di nuovo al Santo Padre la redazione finale del testo italiano e tedesco, con le aggiunte e modificazioni suggerite e concordate, e ciò per l'ultima approvazione.
Profitto volentieri dell'incontro per raffermarmi con sensi di sincera e distinta stima
di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
P. Card. Gasparri
616r, oben zentral von unbekannter Hand hds. eingefügt, vermutlich vom Empfänger: "A".
1"officium" hds. unterstrichen, vermutlich vom Verfasser.
2Hds. eingefügt, vermutlich vom Verfasser.
3"Memorandum" hds. unterstrichen, vermutlich vom Verfasser.
4Absatzende hds. von unbekannter Hand in schwarzer Farbe markiert, vermutlich vom Empfänger.
Empfohlene Zitierweise
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio vom 28. August 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10544, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10544. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.