Dokument-Nr. 11591
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 08. Juni 1921

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese
Con Foglio in data del 28 Maggio scorso il Ministro del Culto Sig. Dr. Matt mi ha rimesso <un Pro-Memoria (di cui ho l'onore d'inviare qui acclusa copia all'E. V. R.) contenente> una la seconda parte delle sue osservazioni ai noti punti da me comunicati al Gover in nome della Santa Sede al Governo bavarese il 4 Febbraio dello scorso anno. Esse concernono i punti IV (parte prima), VIII, IX e X, relativi tutti alla questione scolastica. della scuola. Nel suddetto Pro-Memoria il Sig. Matt si riferisce spesso al mio Progetto di legge scolastica per il Reich, intorno al quale a cui ho avuto già occasione di riferire [precisamente] all'E. V. nel mio Rap nel rispettoso Rapporto N. 20721 egualmente dello del 28 Maggio p. p. "Le mie osservazioni (così osserva aggiunge il Sig. Ministro del Culto) partono dal presupposto che questo progetto, accettato già dal Reichsrat, venga approvato anche dal Reichstag. Non è tuttavia, a mio avviso, escluso che durante le discussioni nel Reichstag si facciano tentativi per introdurvi modificazioni, le quali potrebbero significare importare un peggioramento a dan-
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no della scuola confessionale" (1).
I succitati punti, ai quali (come ho già accennato) si riferisce il Pro-Memoria del Sig. Matt, erano erasono del seguente tenore:
"IV (parte prima). L'istruzione religiosa rimane in tutte le scuole medie come materia ordinaria d'insegnamento.
VIII. In tutti i Comuni, nei quali i genitori, o chi per essi, lo richieggano e vi sia perciò per ciò un numero sufficiente di scolari, debbono essere fondate scuole elementari cattoliche.
IX. In tutte le scuole elementari l'istruzione religiosa rimane come nella ampiezza finora in uso materia ordinaria d'insegnamento.
Agli scolari degli istituti elementari e superiori deve essere dato modo di adempiere i loro doveri religiosi.
X. La ispezione sull'insegnamento religioso e sulla vita religiosa e morale nelle scuole elementari e medie appartiene al Vescovo diocesano, il quale esercita tale diritto o per sé stesso o per mezzo di suoi delegati. Il Vescovo in base alle sue fatte constatazioni presenta le sue rimostranze o proposte al Governo, il quale farà quanto è necessario per soddisfarle".
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Punto IV (parte prima). Circa il punto IV (parte prima) il Sig. Matt dichiara di non avere obbiezioni da muovere ed osserva (il che è esatto) che la parola "rimane" sembra indicare che la istruzione religiosa nelle scuole medie deve essere assicurata nella estensione ampiezza finora vigente in uso.
Punto IX. Per ciò che riguarda le scuole gli istitutile scuole elementari, il Sig. Ministro del Culto, dopo aver ricordato le varie specie di scuola dette scuole contemplate nel nuovo summenzionato progetto di legge, osserva nota come "fra di esse l'istruzione religiosa è stabilita come quale materia ordinaria d'insegnamento nella Gemeinschaftsschule e nella scuola confessionale o Bekenntnissschule, e che quindi quanto a queste può ben essere ammessa la richiesta formulata nella prima parte del punto IX. Per ciò invece che si riferisce alle scuole laiche ed alla e Weltanschauungsschu le n , non è possibile (prosegue il Sig. Matt) in base alla Costituzione del Reich d'introdurre nel programma ordinario dell'insegnamentonel programma ordinario l'istruzione religiosa, anzidetta, nel pro la la quale è esclusa nel programma ordinario dell'insegnamento dal concetto e dallo scopo" delle scuole medesime. L'espressione quindi "in tutte le scuole elementari" dovrebbe essere ristretta in guisa, da comprendere soltanto quelle le due prime specie. di scuola. Ciò potrà essere anche dalla Chiesa tanto tanto>
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più facilmente tollerato, in quanto che le scuole aconfessionali laiche e le Weltanschauungsschulen si troveranno presumibilmente per la maggior parte in nelle città, ove i fanciulli hanno ora modo di frequentare anche una scuola e confessionale i od almeno una Gemeinschaftsschule n con istruzione religiosa. I genitori, che in tali casi scelgono per i loro figli la scuola laica, li farebbero di regola esentare (in base all'articolo 149 capov. 2 della Costituzione del Reich) esentare dall'istruzione medesima, anche qualora venisse ivi impartita. Del resto nel il nuovo progetto di legge (§4 capov. 2 n. 1 e § 2 capov. 2) non si esclude dalla scuola laica l'istruzione religiosa privata fuori del programma; d'insegnamento nella scuola laica; ché anzi debbono a tale scopo d debbono essere messi a disposizione , nealle condizioni e nella misura da stabilirsi nella legislazione dei singoli Stati, i necessari i locali con riscaldamento ed illuminazione, tenendo per quanto è possibile in conto i conto dei desideri degli interessati. È quindi in facoltà della legislazione su anzidetta di te soddisfare nei limiti indicati i desideri della Chiesa.
La parte prima del punto IX (continua il Sig. Ministro del Culto) richiede inoltre che l'istruzione religiosa rimanga come finora, vale a dire nella estensione misura ampiezza sinora esistente, in uso materia ordinaria d'insegnamento. L'articolo 149 capov. 1
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della Costituzione del Reich stabilisce che l'istruzione religiosa sarà regolata dalla legislazione scolastica e il § 2 capov. 1 del nuovo progetto di legge lascia alla legislazione dei singoli Stati di determinare in quale estensione ampiezza estensione l' essa dovrà essere venire impartita nelle Gemeinschaftsschulen. Quanto alle scuole confessionali il progetto medesimo stesso dispone soltanto che debbano in esse si debbano esser seguiti i programmi di studio generalmente vigenti. Poiché l'inter l'ordinamento interno delle scuole in genere è lasciato riservato alla legislazione dei singoli s Stati, può ben ritenersi che a questa pure competa di fissare l'estensione ampiezza(vale a dire il numero delle lezioni settimanali ) ecc.) dell'istruzione religiosa così nelle Gemeinschaftsschulen come nelle scuole confessionali.
Ciò non esclude per sé, osserva il Sig. Matt, un impegno al riguardo nel Concordato, ed egli non avrebbe difficoltà contro il medesimo. di ammetterlo. Rileva È tuttavia da rilevare come nelle scuole elementari della Baviera l'esten l'estensione dell'istruzione religiosa è attual ora diversamente differentemente regolata differente nei diversi distretti, ognuno dei quali ha il suo proprio regolamento e programma scolastico. Colla Ritenendo Mantenendosi la formula proposta nel<la> periodo prima parte del punto IX, tali differenze resterebbero fissate per un tempo in-
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definito. Ciò sarebbe spiacevole, in quanto costituirebbe un inconveniente, tanto più che il Governo bavarese ha in animo di compilare introdurre per le scuole elementari di tutto il Paese un piano di programma scolastico generale, comune, nel quale dovrà essere regolata in modo unico forme , d'accordo colle a Autorità ecclesiastiche, anche l'estensione ampiezza dell'istruzione religiosa. Per render ciò possibile, dovrebbe adottarsi una red in detto punto, una redazione, secondo la quale a parere del Sig. Ministro del Culto, una redazione nel senso suindicato. In tal modo sarebbe garantito l'interesse della Chiesa per una sufficiente istruzione religiosa ed al tempo stesso verrebbe lasciata al Governo la necessaria libertà di movimento azione per il futuro regolamento della istruzione medesima nelle scuole elementari, come vige già nelle scuole superiori, ed è senza obbiezione conservato nel rispetto alle quali nel punto IV parte prima. delle pro delle proposte non si muove alcuna obbiezione.
Il Sig. Matt richiama infine l'attenzione sull'articolo 149 capov. 2 della Costituzione del Reich, secondo il quale la frequenza all'insegnamento religioso e la partecipazione a feste funzioni e pratiche religiose dipende dalla dichiarazione di volontà di coloro, che hanno il diritto di decidere sull'educazione religiosa del fanciullo. Questa disposizione non potrebbe essere toccata dovrebbe rim non potrebbe venire non potrebbe
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rimanere in alcun modo ristretta, anche qualora si ammettessero nel Concordato i dai punti IV parte prima e IX parte prima.
Contro la parte seconda del punto IX il Sig. Ministro non vi è ha da opporre alcuna difficoltà. Il nuovo progetto di legge stabilisce al § 3 capov. 2 n. 4 che "le pratiche religiose in uso presso la rispettiva confessione debbano essere ammesse, salva la prescrizione dell'articolo 149 capov. 2 della Costituzione del Reich e senza pregiudizio del regolare funzionamento scolastico."Oltre, a ciò Con Oltre a ciò ben può come sinora essere assicurato come sinora nei regolamenti scolastici delle varie scuole l'adempimento dei doveri religiosi da parte degli allievi, in quanto lo cont consentano <quando vi sia il consenso de>gli aventi diritto all'educazione o degli scolari stessi, i quali che secondo la Costituzione bavarese abbiano già raggiunto la maggiore età nei riguardi della religione.
Punto VIII Per ciò che concerne la erezione delle scuole elementari confessionali, il Sig. Matt rileva come he essa sia è bensì prevista nel nuovo progetto di legge, però in parte sotto altre condizioni diverse da quelle proposte nel punto VIII, come apparisce dai §§ 6-14 e 16 del progetto medesimo. Il limite In questo la restrizione pr essenziale in questo [si sa] fissato a è che con consiste in ciò che tale erezione non rechi deve arrecare pregiudizio al regolare funzionamento della scuola, sul cui concetto il § 9 dà alcune concrete indicazioni concrete. Poiché la ulteriore determinazione è verrà> lasciata al diritto particolare dei singoli Stati degli Stati particolari e l'ultima decisione nei casi singoli sarà probabilmente di competenza del Tribunale amministrativo del
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Reich, il Governo bavarese, nell'emanare la legge scolastica in esecuzione di quella del Reich, come pure negli altri decreti esecutorii, avrà cura di tener conto, per quanto è possibile, della volontà dei genitori o di chi per essi circa la istituzione di scuole confessionali, tanto più che finora in Baviera la scuola confessionale aveva costituito per legge la regola e la grande maggioranza della popolazione è attaccata a questa specie di scuola.
Non vi è quindi (conclude il Sig. Matt) alcuna obbiezione di massima contro quanto si domanda nel punto VIII. Solta Solamente si potrebbe dovrebbe scegliere una formula alquanto restrittiva, in conform affine di tener la quale tenesse conto dell'articolo 146 capov. 2 della Costituzione del Reich, come, ad esempio, la modificando l'ultimo inciso della proposta redazione nel modo seguente: nel modo seguente:" in quanto le disposizioni legis del diritto del Reich non si oppongano".
Punto X Il punto X non offre ,a parere del Sig. Ministro del Culto, difficoltà, in quanto richiede il diritto d'ispezione della Chiesa sull'istruzione insegnamento religiosa religios o , naturalmente ristretto a quelle scuole, in cui esso nelle quali viene impartito, vale a dire nelle scuole superiori che lo comportano, e, percio per ciò che riguarda le elementari, nelle scuole
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confessionali, nelle Gemeinschaftschulen, e nelle scuole laiche, nelle quali, secondo in cui, come si è accennato, viene dato esista l'insegnamento religioso privato. Per ciò poi che concerne si riferisce al le concerne la estensione di tale ispezione sulla alla vita religiosa e morale nelle scuole elementari e medie, le prossime discussioni del Landtag circa la un progetto di decreto concernente relativo all'assistenza, alla direzione ed alla ispezione nelle scuole elementari costituiranno la pietra di paragone per conoscere se sia possibile di ottenerla. Il Il relativo Questo progetto, di del menzionato decreto, infatti, conferisce attribuisce al rappresentante delegato delle superiori Autorità ecclesiastiche la sorveglianza non solo dell'istruzione religiosa della propria confessione, ma altresì della educazione religiosa e morale degli scolari appartenenti alla rispettiva comunanza, ed il diritto di rivolgersi ricorrere, in caso di eventuali reclami, alle ai competenti Uffici d'ispezione dello Stato.
Il Sig. Matt ricorda altresì a tale riguardo come allorché nel 1867, in occasione della presentazione di un progetto di legge per la scuola elementare, si fece un tentativo analogo di sottoporre la vita religiosa e morale all'ispezione della Chiesa, la grande maggioranza della Camera dei deputati lo respinse, mentre che invece il
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Reichsrat l'approvò. La legge però non fu votata. Anche oggi sembrami a che non si potrebbe conciliare colla Costituzione del Reich al Sig. Ministro del Culto che una disposizione concordataria, la quale sottomettesse alla sorveglianza della Chiesa la vita religiosa e morale nelle scuole senza restrizione, non si potrebbe conciliare colla Costituzione del R eich, almeno per ciò che si riferisce alla Gemeinschaftschule, che comprende bensì l'istruzione religiosa, ma non deve essere una scuola con determinato carattere confessionale, anzi nemmeno una scuola cristiana. L'idea quindi del punto X potrebbe quindi, a parere del Sig. Matt, esprimersi riguardo alla Gemeinschaftschul e esprimersi forse soltanto in forma negativa, nel senso cioè che le Autorità ecclesiastiche abbiano il diritto di formale ricorso contro gli inconvenienti nella vita religiosa e morale degli scolari cattolici o contro le influenze notoriamente perniciose ed riprovevoli, indebite, le quali si volessero esercitare ssero sugli scolari medesimi stessi e che esse dalle Autorità anzidette venissero constatate sia in occasione dell'istruzione religiosa come sia anche fuori della scuola, sp massime se si trattasse di eventuali offesa e contro i sentimenti religiosi dei medesimi, e ed inoltre che i competenti Uffici d'ispezione dello Stato vi debbano mettere riparo, allorché tali reclami risultino fondati. Ad una simile disposizione
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offrirebbe forse un appoggio l'articolo 148 capov. 2 della Costituzione del Reich, a norma del quale nell'insegnamento delle scuole pubbliche si deve aver cura di non offendere le altrui convinzioni.
Lo stesso vale per le scuole medie, superiori, le quali, che, al pari della e Gemeinschaftsschule n , sono aperte a tutti gli scolari senza distinzione di religione, e nelle quali i maestri possono essere chiamati ad insegnare maestri senza riguardo alla loro appartenenza o meno ad una confessione religiosa.
Quanto, invece, alle scuole confessionali cattoliche il Signor Matt ritiene possibile l'accettazione del punto sul punto X, <che si tenga conto della richiesta formulata> nel punto X, specialmente in vista della limitazione contenuta nella parte seconda. In esse, infatti, secondo il nuovo progetto di legge, in tutto l'insegnamento si può e si deve aver riguardo alle dottrine ed ai precetti della rispettiva confessione, i libri di testo vi si debbono conformano re, le pratiche religiose vi sono ammesse, in altri termini, la vita religiosa e morale forma in certo modo una parte integrante della educazione scolastica. Anche qui, però, dato il carattere essenzialmente statale della scuola, la sorveglianza stessa si dovrà li dovrebbe ridurre, a giudizio del Signor Matt, all'azione del sacerdote nell'istruzione religiosa ed inoltre alle constatazioni
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che egli potrà fare nell'esercizio del sacro ministero, ecc.
In tal modo, da una parte, si salverebbe il disposto dell'articolo 144 della Costituzione del Reic h, secondo il quale tutta o il complesso della scuola è sottomessa o alla ispezione dello Stato e, dall'altra, sarebbe pur sempre assicurato alla Chiesa un adegu conveniente diritto di sorveglianza per quanto concerne l'insegnamento religioso e la vita religiosa e morale. Ed invero neppure nemmeno il punto X delle proposte reclama per la Chiesa il diritto di emanare ordini; il che è esclusivamente riservato agli organi dello Stato.
Ad ogni modo non si deve dimenticare dissimulare il sig. Ministro di prevede che una concessione in questa materia alla Chiesa, anche soltanto nella misura sopra accennata, incontrerà ostacoli in una considerevole parte del Landtag.
Il Sig. Matt aggiunge aggiunge infine che, a quanto egli suppone, le spese derivanti per dall'esercizio del di un eventuale diritto di ispezione ecclesiastica nelle scuole non dovrebbero essere a carico dello Stato, ma bensì della rispettiva società religiosa.
Occorre riconoscere che le surriferite osservazioni del Signor Ministro del Culto
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hanno, dal punto di vista della Costituzione del Reich, un serio fondamento. Mi sono quindi adoperato a preparare una nuova redazione dei punti in questione, la quale tenesse conto delle suddette osservazioni e che <di> è stata da me oggi stesso cui ho fatto oggi parola medesime, e l'ho poi oggi stesso sottoposta in mostrata in via confidenziale e non impegnativa, al Sig. Matt. Questi, dopo averla letta attentamente, mi ha dichiarato che, almeno quanto alla sostanza, non avrebbe obbiezioni. da muovere al riguardo.
Detta redazione è del seguente tenore:
"IV (parte prima). L'istruzione religiosa rimane in tutte le scuole superiori e medie (1) come materia ordinaria d'insegnamento nella ampiezza sinora sinora in vigore.
VIII. In tutti i Comuni, nei quali i genitori o chi per essi lo richieggano, debbono essere fondate scuole elementari cattoliche, qualora il numero degli scolari ad esse iscritti renda possibile un ordina regolare funzionamento della scuola, almeno sebbene in forma semplice. proporzioni modeste.
IX (parte prima). Nelle scuole elementari l'istruzione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento. L'ampiezza di detta istruzione verrà fissata d'accordo colle superiori Autorità ecclesiastiche, prendendo per base lo stato attuale. – In quelle scuole elementari, nelle quali secondo
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il diritto presentemente ora in vigente l'istruzione religiosa non è materia ordinaria d'insegnamento, l'istruzione religiosa essa potrà essere impartita in fuori programma privatamente, ed a tale scopo verranno messi a disposizione i locali della scuola con riscaldamento ed illuminazione a spese dello Stato o dei Comuni.
IX (parte seconda). Agli scolari deg del degli istituti elementari, medii e superiori deve essere dato, d'accordo colle Autorità ecclesiastiche, modo opportuno e sufficiente di adempiere i loro doveri religiosi.
X. La sorveglianza e la direzione dell'istruzione religiosa nelle scuole elementari, medie e superiori spetta alla Chiesa.
Il Vescovo ed i suoi delegati hanno il diritto di protestare ricorrere c C ontro gli " "Verificandosi inconvenienti nella vita religiosa e morale degli scolari cattolici, come anche contro le influenze perniciose od indebite, che si esercitano sui medesimi nella scuola, ed in particolar modo contro eventuali eventuali offese de alla loro fede od de ai loro sentimenti religiosi nell'insegnamento, presso la il Vescovo ed i suoi delegati hanno il diritto di ricorrere all'Autorità ispettrice dello Stato, la quale avrà cura di mettervi convenientemente riparo."
Nel punto IV l'aggiunta "nella ampiezza sinora in vigore" tiene conto della osservazione del Sig. Matt.
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Nel punto VIII l'ultimo inciso "qualora il numero degli scolari ecc." cerca di ovviare, al ed in quanto è possibile, alle difficoltà mosse dal Signor Ministro in base alla Costituzione del Reich. L'inciso "sebbene in forma semplice sebbene i n proporzioni modeste"(il testo tedesco ha "wenigstens in einfacher Form)" tende a prevenire una sfavorevole interpretazione della nota, imprecisa ed elastica espressione della Costituzione del Reich "regolare funzionamento della scuola". Qualora, infatti, in un determinato Comune non potesse aversi fosse possibile, di avere a anche a causa del numero degli scolari ad essa iscritti, se non di avere una scuola elementare confessionale se non con una sola classe, gli avversari della medesima potrebbero senz'altro chiederne la soppressione come contraria al "regolare funzionamento della scuola". Il menzionato inciso mira con in maniera cauta con una frase circospetta ad evitare tale pericolo.
Nel punto IX (parte prima) è stata soppressa al principio la parola "tutte" inconciliabile colla Costituzione del Reich; si è però aggiunto un nuovo periodo per assicurare in nei limiti del possibile almeno la possibilità di una qualche istruzione religiosa fuori programma anche nelle scuole laiche e nelle Weltanschauungsschulen. Si è tuttavia evitato di nominare dette scuole espressamente ed in tal modo consacrare quasi consa quasi di consacrare nel Concordato dette queste scuole, usando la formula ne-
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gativa "nelle scuole "In quelle scuole elementari, nelle quali secondo il diritto ora vigente l'istruzione religiosa non è materia ordinaria d'insegnamento". Le parole "secondo il diritto ora vigente" vogliono prevenire il pericolo che, la qualora la futura legislazione possa aumentare sse il numero le specie di scuole a , aumentasse il numero delle scuole, nelle quali l'istruzione religiosa non è materia ordinaria d'insegnamento, la simile disposizione venga applicata anche all'attuale articolo all'attuale punto del Concordato.
La parte seconda dello stesso punto IX è stata migliorata e completata, affine di impedire assicurare ancor meglio che l'adempimento dei i doveri religiosi possano esser co adempiuto i dagli scolari in modo sufficiente ed opportuno e di impedire che, ad esempio, sia per essi destinato un tempo meno adatto e conveniente od anche od parime anche tale da allontanare piuttosto i giovani dalle pratiche medesime. Anche questo punto Anche questo
Nel punto X è stata distinta la ispezione e la direzione si è dovuto necessariamente distinguere la istruzione religiosa, la cui dire sorveglianza e direzione è attribuita alla Chiesa (can. 1381 § l) dalla ispezione sulla vita religiosa e morale nelle scuole in generale. Per questa ho dovut dovuta scegliere si è scelta una formula più cauta, la quale però sembrami subor-
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dinatamente che salvi, almeno quanto alla sostanza, i diritti ed i doveri dell'Autorità ecclesiastica (can. 1381 § 2). Avrei in essa bramato nominare espressamente, oltre il Vescovo ed i suoi delegati, anche i parroci, in conformità del can. 469; ma, a quanto ho potuto apprendere, la cosa solleverebbe difficoltà ed opposizioni. agitazioni, giacché i maestri vi vedrebbero un tentativo di far rivivere in qualche modo l'antico e da loro aborrito sistema, nel quale essi erano soggetti al parroco come ispettore scolastico. Per Inoltre per la scuola confessionale in particolare avrebbe inoltre forse potuto forse proporsi una formula più disposizione più speciale con più stretto e positivo diritto di ispezione; ma, allo mentre, da un lato, essa non avrebbe sarebbe stata di maggiore efficacia pratica, avrebbe, d'a attirerebbe, dall'altro, attirato sulla scuola ancor più sulla scuola anzidetta l'odiosità e gli attacchi degli avversari, i quali ne avrebbero approfitterebbero per rappresentarla come intieramente asservita alla Chiesa.
Sottome Ad ogni modo, sottoposto sotto metto pongo sottopongo inti intieramente le suesposte surriferite osservazioni e proposte al superiore giudizio dell'E. V., pregandoLa di farmi conoscere, concretamente, sia su queste, come intorno su alle precedenti contenute nel cui riferivasi il rispettoso Rapporto N. 17896 dell'11 Settembre 1920, la mente precisa della S. Sede per l'ulteriore svolgimento delle trattative; ed in tale attesa, chinato

[Fol. 191r] (1) In fine del succitato Foglio il Sig. Matt promette di occuparsi ulteriormente con ogni zelo della questione del Concordato e d'inviare fra breve la continuazione delle sue osservazioni.

[Fol. 197r] (1) Le scuole, che si dicevano prima medie (ad esempio, il Ginnasio), si chiamano ora superiori; siccome però alcune poche hanno conservato il loro antico appellativo, mi è sembrato opportuno, di menzionarle, per ogni buon fine, di menzionarle ambedue.
191r, am linken oberen Seitenrand hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C"; hds. am linken oberen Seitenrand von unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli: "1"; 191v, hds. oberhalb der Fußnote vermerkt von Pacelli: "Nota"; 193r, am linken oberen Seitenrand hds. notiert von Pacelli: "2"; 195r, am linken oberen Seitenrand hds. notiert von Pacelli: "3"; 197r, am linken oberen Seitenrand hds. notiert von Pacelli: "4"; hds. oberhalb der Fußnote vermerkt von Pacelli: "Nota"; 199r, am linken oberen Seitenrand hds. notiert von Pacelli: "5".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 08. Juni 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11591, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11591. Letzter Zugriff am: 17.05.2024.
Online seit 14.05.2013.