Betreff
Trattative per il Concordato colla Baviera
Col mio rispettoso Rapporto N. 26105 in data del 28 Dicembre scorso mi feci un dovere d'inviare all'E. V. R. un esemplare del controprogetto di Concordato redatto dal Ministero del Culto bavarese in seguito a tre conferenze, cui avevano preso parte, oltre i Ministri degli Esteri, del Culto e delle Finanze, alcuni deputati e funzionari governativi, aggiungendo che il Sig. Dr. Matt mi aveva al tempo stesso invitato a discuterlo in una nuova
conferenza
, che sarebbe stat
a tenut
a subito dopo la Festa della Epifania.
Tale
riunion
e ebbe difatti luogo il giorno 9
corrente
alle ore 6 di sera
e vi presero parte i tre Ministri anzidetti, Signori von Knilling, Matt e Krausneck,
il
Sig. Barone von Ritter zu Gruenstein, Ministro di Baviera presso la S. Sede e l'umile sottoscritto.
Debbo premettere che (come ebbi 474v
già l'onore di accennare nel mio ossequioso Rapporto N. 25550 del 27 Ottobre 19 1922) più volte, conversando coi sunnominati Signori Ministri, avevo udito muovere contro il progetto della S. Sede il rimprovero che, mentre esso lasciava allo Stato tutti i pesi, specialmente finanziari, fissati nell'a nel Concordato del 1817, toglieva invece ad esso quasi intieramente i corrispondenti diritti.
In particolar modo si citava a conferma di quanto sopra l'articolo IX del Concordato medesimo, ove l'indulto di nomina alle Sedi arcivescovili e vescovili veniva espressamente concesso "attenta utilitate, quae ex hac Conventione manat in ea, quae ad res Ecclesiae et religionis pertinent", vale a dire, (si aggiungeva) come corrispettivo alle prestazioni economiche dello Stato. Mi è sembrato quindi necessario di fare
in principio della seduta una breve dichiarazione, che, tradotta in italiano, suonava come era concepita nei seguenti termini: "I). Non ho bisogno di notare espressa nella quale, dopo aver notato espressamente che io non potevo prendere parte alla conferenza se non in modo non impegnativo e soltanto
ad referendum, proseguivo nei seguenti termini:475r
"Dopoché ebbi l'onore di rimettere al Governo bavarese il nuovo progetto della S. Sede, ho udito più volte pronunziare intorno ad esso il giudizio che esso lascia allo Stato tutti i pesi, e
toglie tutti i diritti. Mi sia quindi permesso di esporre a tale riguardo in modo amichevole quanto segue:
1º. Le prestazioni finanziarie dello Stato bavarese alla Chiesa cattolica si fondano nella loro necessità ed obbligatorietà sulla secolarizzazione dei beni ecclesiastici, e sono
una un risarcimento relativamente piccolo della medesima. Senza la secolarizzazione la Chiesa avrebbe potuto rinunciare alle prestazioni dello Stato (1).
2º. Le concessioni fatte nell'antico Concordato al Re dalla S. Sede, non sono un compenso per le prestazioni finanziarie dello Stato bavarese, ma principalmente per l'abrogazione delle leggi anteriormente emanate contro i diritti della Chiesa cattolica. Ciò pro risulta dalla storia delle trattative per l'antico Concordato, come può vedersi, ad esempio, nell'opera "Staat und Kirche in Bayern" del Professore Dr.
von Sicherer, pur così poco favorevole alla Chiesa, e vale in particolar modo riguardo all'articolo IX del Concordato, in cui le parole: "at-475v
tenta utilitate, quae ex hac Conventione manat in ea, quae ad rea Ecclesiae et religionis pertinent", si riferiscono in prima linea all'articolo XVI, che dichiara le anzidette leggi come abrogate (cfr.
op. cit. pag. 136, Documenti pag. 41 art. 5 e pag. 44 art. 15).
3º. Se nel nuovo Concordato alcune concessioni vengono a cessare, ciò dipende dalla [nuova] situazione creata dalla rivoluzione, giacché quelle concessioni erano, anche a giudizio di insigni giuristi ed uomini di Stato (1), diritti strettamente personali del Re, i quali sono cessati colla mutazione della forma di governo.
4º. D'altra parte anche la Chiesa cattolica in Baviera perde vari importanti diritti garantiti nel Concordato del 1817 (2); che anzi, pure in ciò che concerne le prestazioni finanziarie, il controprogetto del Governo bavarese contiene diminuzioni degli obblighi concordatari, ad es. relativamente ai Seminari, i quali invece di una dotazione in bonis fundisque stabilibus riceverebbero ora soltanto dei sussidi. Questa riduzione delle prestazioni dello Stato apparisce particolarmente grave in vista degli articoli 138 e 173 della Costituzione del Reich, concernenti il riscatto
delle prestazioni medesime.
5º. Le presta Le prestazioni dello Stato rimangono pienamente le stesse per i Protestanti, senza che questi siano obbligati a fare alcuna concessione od a subire alcuna limitazione della loro libertà.
6º. Oltre a ciò il controprogetto del Governo richiede dalla S. Sede delle concessioni, che non erano in alcun modo contenute nell'antico Concordato, ad esempio relativamente alla formazione del Clero".476r
Contro queste dichiarazioni insorse con impeto il giovane Ministro delle Finanze Dr. Krausneck, non solo negando gli obblighi derivanti allo Stato dalla secolarizzazione, ma soprattutto ripetendo che, contrariamente a quanto deve verificarsi in ogni trattato internazionale, il progetto della S. Sede importava soltanto
obblighi per lo Stato e non conteneva se non una sola concessione da parte della S. Sede
st
medesima, vale a dire la domanda [ufficiosa] in occasione della nomina dei Vescovi, se contro il candidato vi siano difficoltà di ordine da parte del Governo (Il Sig.
Ministro Presidente, interrompendo, osservò che anzi si trattava soltanto di difficoltà "di ordine politico"). Il Sig. Krausneck concluse che un simile progetto avrebbe incontrato la più viva opposizione nella pubblica opinione e nel Landtag. Alle di lui osservazioni dichiarò di associarsi
il Ministro Presidente. Mettendosi
in aperta
contraddizione con quanto egli aveva scritto
(come ho più sopra riferito), appena tre anni or sono, nella Allgemeine Rundschau, negò anche egli qualsiasi obbligo derivante dalla secolarizzazione e, riprendendo i suoi vecchi principi liberali cui,
per oppor
forse per il suo notorio opportunismo, aveva allora rinun-
476v
ziato affine di rendersi accetto alla popolazione cattolica affermò che le domande del Governo bavarese, compresa quella concernente la formazione del Clero, erano già
state conte
attuate
nella legislazione tuttora vigente; e che quindi lo Stato aveva quindi già da tempo per virtù propria
(aus eigener Kraft) provveduto a
tali esigenze medesime. Si diffuse poi a descrivere le straordinarie difficoltà, che il progetto di Concordato incontrerà nel Landtag, essendo la stessa Mittelpartei poco sicura, insistendo
sulla necessità di preparare un progetto tale, che lasci almeno una fondata probabilità di ottenere la maggioranza. – Da parte mia, risposi al Ministro delle Finanze facendo notare –
in conformità delle istruzioni contenute nell'ossequiato Dispaccio N.
74291 4445 in data del 1º Giugno 1922
– l'importanza delle concessioni già fatte dalla S. Sede. Al Sig. Ministro Presidente avrei potuto facilmente replicare colle sue stesse parole, giacché
avevo con me i succitati
articoli; ma, poiché ciò lo avrebbe senza dubbio offeso ed irritato, preferii per prudenza di astenermi
e mi l
mi limitai
a rilevare che le leggi da lui citate, emanate sotto la Monarchia, il passato regime, erano disposizioni puramente unilaterali, le quali non erano state mai riconosciute dalla S. Sede. Assicurai tuttavia ambedue i Signori Ministri che, se la questione si portava invece sul campo delle
difficoltà parlamentari, la S. Sede medesima non avrebbe mancato di tenerne conto, nei limiti del possibile ragionevole e del possibile.
Parlò infine il Sig. Ministro del Culto Dr. Matt, in forma senza dubbio più calma e cortese, ma pur egli ripetendo
non dissimili concetti. Sebbene io avessi 477r
manifestato in precedenti colloqui le benigne (cfr., Rapporto N. 25550 del 27 Ottobre 1922) le favorevoli disposizioni della essere la S. Sede disposta ad accordare relativamente alle prestazioni finanziarie le necessarie agevolazioni, massime in vista dell'attuale situazione economica, e d'altra parte, però avessi nella surriferita dichiarazione segnalato quanto quale grave diminuzione degli obblighi concordatari il controprogetto del Governo contenesse in riguardo ai Seminari, il Sig. Ministro [pretese] invece che la S. Sede avesse nel
progetto
richiesto
avanzato
richieste superiori a que agli obblighi anzidetti e citò in proposito i punti concernenti le pensioni per i Canonici vecchi od inabili e gli assegni per i sacerdoti aventi cura d'anima (cfr. art. X del progetto di Concordato n. 1º) lett. b e k). Costituendo esse, nuove prestazioni, sarebbe necessario dello Stato, importerebbero un mutamento del § 17 cap. IV della Costituzione bavarese (cfr. Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919) e quindi la necessità della maggioranza di due terzi, impossibile a raggiungersi nel Landtag per il nuovo Concordato. Parlò quindi delle prestazioni cosiddette facoltative e revocabili, delle quali più volte ho avuto occasione di discorrere nei miei ossequiosi Rapporti, affirm affermando nuovamente tale carattere delle medesime, come egli aveva già fatto nel suo Promemoria, che formò oggetto del mio rispettoso Rapporto N. 23649 del 5 Aprile 1922. – Vedendo che la discussione minacciava così di dilungarsi in irritanti discussioni
teoriche,
risposi
che non potevo477v
in alcun modo accettare le idee teorie espresse dai Signori Ministri, ma che proponevo intanto di passare all'esame pratico dei singoli articoli, riservandomi di rispondere,
ogni volta che fosse stato necessario, in locis suis.
Tale fu l'inizio di questa Conferenza, poco edificante in realtà, se si pensi trattarsi di che i Ministri in questione sono tutti cattolici ed appartenenti al partito popolare bavarese, ma che dimostra quanto radicate siano ancora siano qui ancora negli uomini di Stato bavaresi e nella burocrazia le idee liberali e regaliste.
Tale fu l'inizio di queste Conferenze, in verità non troppo
edificante, se si pensi che i Ministri in questione sono tutti cattolici ed appartenenti al partito popolare bavarese, ma che dimostra quanto radicate siano qui ancora negli uomini di Stato e nella burocrazia le vecchie idee liberali e regaliste.
Il seguito della discussione non ebbe carattere molto diverso, sebbene io vi portassi
(come ebbe a riconoscere pu
il
Sig. Matt nella Commissione del Landtag per il bilancio del Ministero del Culto) il massimo spirito di conciliante moderazione e di conciliazione del Culto – cfr.
Allegato N. I) il massimo
spirito di conciliante moderazione.
Le ulteriori
riunioni furono tenute nei giorni di Merco Lunedì 15 Gennaio (dalle ore 5 ½ alle 8 ¾ pom.), Mercoledì 17 (idem) e Lunedì 22 Gennaio (dalle ore 9 alle 11 antim.) del corrente mese di Gennaio, e vi presero parte
altresì i deputati cattolici Speck, Held e Canonico Woll Wohlmuth, del partito popolare bavarese. All'ultima seduta non poté prendere parte il Ministro Presidente Sig. von Knilling, perché assente da Monaco.
In seguito a tali conferenze il Go-478r
verno bavarese ha preparato un nuovo p controprogetto, nel testo tedesco e nella traduzione latina di cui l'E. V. troverà qui unito il testo nella lingua tedesca e latina (Allegato N. II).
Mi sia ora permesso di riferire [brev] nei punti essenziali la discussione avvenuta circa i singoli articoli.
Articolo I
§
Il Governo bavarese riteneva superfluo il § 2 di questo articolo, ma io ho pregato che fosse conservato. È stato tuttavia proposto di porre: "…l'esercizio di questo diritto" anziché "…l'esercizio di questo potere"; mutamento il mutamento mi è sembrato che non presentasse inconvenienti.
Articolo II
Nel Il controprogetto del Governo trovansi sopprimeva nel primo periodo le parole "ed alle qualità (dei loro membri)". Avendo io chiesto la ragione di tale soppressione, mi è stato
risposto che le parole medesime erano in contraddizione coll'a col susseguente articolo XIII § 2 sulla nazionalità dei Superiori degli Ordini e delle Congregazioni religiose. Replicai che, ad evi evitare ciò, bastava di aggiun-478v
gere: "salvo il disposto dell'art. XIII § 2" § 2", e questa proposta fu allora
accettata senza difficoltà. In seguito però
Fu stabilito anche di fissare in modo uniforme la terminologia in questa materia, e si convenne di adottare l'espressione "Ordini e Congregazioni religiose", nella quale si intendono comprese anche le "società simili a queste", di cui era parola nell'art. V § 7 del progetto della S. Sede.
479r
Articoli III e IV
Gli articoli 3
e 4
concernono la grave questione delle Facoltà teologiche e dei Licei.
– Allorché si cominciò la discussione dei medesimi, il Sig. Ministro Presidente osservò che di tale materia non
si fa parola nell'antico Concordato del 1817.
Mi fu facile di rispondere che l'articolo V di detto Concordato dava alla Chiesa il diritto di avere Seminari con con scuole interne proprie per il corso filosofico-teologico a
norma del Concilio Tridentino. Lo Stato bavarese non adempì questa (come, del resto, molte anche altre) disposizione concordataria (come, del resto, anche
altre), ed i giovani chierici furono obbligati a seg compiere i loro studi nelle Facoltà teologiche delle Università o nei Licei dello Stato.
Ora Se così è In seguito a ciò è evidente
che gli Ordinari hanno diritto almeno ad avere
le garanzie necessarie che tale
insegnamento sia ivi impartito da professori di sana dottrina e secondo le prescrizioni del canoniche. – I Ministri non poterono negare
l'evidenza di questo argomento; fecero tuttavia rilevare quanto delicata scabrosa sia ques tale materia e quale agitazione i corrispondenti
articoli del Con progetto di Concordato avrebbero potuto
provocare nei circoli universitari e nella pubblica opinione. Q Simile considerazione (la quale, come ho avuto già occasione di riferire varie volte, non 479v
manca di fondamento) spiega le modificazioni introdotte nel controprogetto del Governo.
Articolo III § 1. = Alla forma positiva del progetto della S. Sede: "… avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione" il controprogetto del Governo ha
sostituito una formula negativa: "… avrà luogo da parte dello Stato soltanto se contro i relativi candidati non sia stata sollevata alcuna obbiezione da parte del competente Vescovo". Per quanto migliore fosse la prima redazione, non sembra tuttavia che praticamente la differenza sia essenziale.
Articolo III § 2. = Questo paragrafo era stato così modificato nel controprogetto del Governo: "Se alcuno dei suddetti insegnanti venisse dal Vescovo diocesano dichiarato inabile per motivi gravi concernenti la sua dottrina e condotta morale, il Governo, senza pregiudizio dei di lui diritti come funzionario dello Stato, provvederà in altro modo a dargli un adatto supplente (Vertretung) nel suo officio". – La prima parte di questo periodo è migliorata nel senso che sono state vi è stato eliminato l'inciso "in base ad un procedimento Canonico in via pe-480r
nale od amministrativa",
inciso
che
i
l cui mantenimento era stato da me subordinatamente raccomandato alla S. Sede in seguito al consiglio
di persone competenti, ed parti in particolare di una relazione inviatami dall'Emo Sig. Cardinale Bertram con foglio in data dell'8 Giugno 1920, nella quale si insisteva su questo punto, affine
di prevenire, in quanto è possibile, le suaccennate agitazioni. Siccome pero nella nota 2 pag. 2 del progetto a stampa inviatomi dall'E. V. col venerato Dispaccio N. 6380 del 19 Agosto 1922 si manifestava qualche preoccupazione al riguardo, sono stato ben soddisfatto che quell l'inciso in questione sia rimasto soppresso. – Sfavorevole invece è la modificazione introdotta nella seconda parte del paragrafo in esame, giacché essa lascia il nel suo ufficio d'insegnante il professore dichiarato inabile, sebbene il Governo si obblighi a dargli un supplente. Proposi quindi che si adottasse la formula usata già nella Convenzione per la Facoltà teologica nell'Università di Strasburgo: "… le Gouvernement pourvoira, sans délai, à son remplacement et prendra les mesures propres à faire cesser la participation du dudit professeur aux affaires confiées à la faculté", ma nemmen questa fu accettata, avendo il Sig. Ministro del Culto affermato 480v
che essa avrebbe prodotto troppo grave eccitazione nella pubblica opinione e non sarebbe stata approvata dal Landtag
.
Avendo io replicato che la pubblica opinione non aveva
tuttavia reso impossibile
detta relazione
per Strasburgo, il Dr. Matt rispose che ciò si doveva a ragioni di ordine politico per l'Alsazia-Lorena. In tal guisa i Ministri non consentirono se non ad aggiungere la parola "alsbald", "senza indugio", ed a sostituire la parola "Ersatz", che indica più propriamente remplaçant, all'altra Vertretung. Con tale redazione adunque
il un professore indegno continua a far parte della Facoltà teologica e potrebbe pure proseguire a tenere le sue lezioni; al che,
nondimeno, i Ministri osservarono che il Vescovo ha un mezzo facile di rimediare, vietando ai suoi chierici di assistere alle medesime, con che il professore stesso rimarrebbe
kaltgestellt, ossia ben presto
senza scolari.
Art . IV § 1. = Nel più volte menzionato controprogetto questo paragrafo era così concepito:
"L'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei deve tener conto dei bisogni dei candidati allo stato sacerdotale secondo le prescrizioni ecclesiastiche. Il Vescovo ha diritto di presentare in caso di bisogno al Governo opportuni suggerimenti e proposte al riguardo". 481r
– Le modificazioni introdotte nel primo periodo non sembrano importanti.
I Signori Ministri hanno creduto che l'espressione "in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico" potessero
suscitare negli acattolici difficoltà e sospetti ed hanno quindi sostituito l'altra "secondo le prescrizioni ecclesiastiche". Ma quanto al secondo periodo [io] non potei non osservare che esso era meno che nulla, giacché toglieva tutta la forza obbligatoria del primo, riducendo il diritto del Vescovo a presentare suggerimenti e proposte al Governo. Dissi
quindi che, qualora non fosse
conservata
la redazione del progetto della S. Sede, era, a mio avviso, preferibile, di sopprimere quel periodo completamente; in base alla prima parte, invero, la S. Sede ed i Vescovi avrebbero avuto la facoltà non solo di fare proposte, ma di reclamare che l'insegnamento sia impartito "secondo le prescrizioni ecclesiastiche". E così fu fatto.
Articolo [
4]
§ 2. = Conformemente Corrispond Analogamente alla modificazione introdotta all'articolo precedente § 1, anche qui il controprogetto del Governo presenta 481v
il seguente cambiamento: … almeno un professore di filosofia ed uno di storia, contro i quali il Vescovo non abbia alcuna obbiezione d per ciò che si riferisce alla loro dottrina cattolica."
Articolo IV § 3. = Questo paragrafo era stato soppresso nel controprogetto del Governo [come] superfluo .
(überflüssig) dopo il § 2. Feci notare come
la S. Sede avrebbe desiderato che il professore di filosofia, di cui è parola nel paragrafo precedente, fosse un ecclesiastico, e ne spiegai la ragione, in conformità della nota 2 pag. 3 del progetto a stampa). Poiché
tuttavia sembrava difficile di ottenere
l'assicurazione, che in ogni caso la S. Sede si era limitata a chiedere che "ai futuri studenti di teologia, come preparazione allo studio di questa disciplina, fosse dato modo di seguire nelle Università un corso di filosofia anche presso un libero docente ecclesiastico". Il Sig. Ministro del Culto dichiarò che non avrebbe avuto difficoltà di accettare una tale
proposta, ma faceva
osservare che in tal caso il mantenimento del professore ordinario cattolico di filosofia, di cui al § 2, avreb
avrebbe corso
grave pericolo con danno della Chiesa,
giacché i nemici di questa lo avrebbero combattuto come superfluo. – 482r
Mi sia permesso di rilevare come come non sempre i professori ecclesiastici di filosofia sono migliori dei laici. Ad esempio, nella Università di Monaco [tale] detta cattedra è affidata al Prof. Clemente Bäumker, il quale, pur essendo filosofo eclettico
mostra tuttavia particolare propensione per la filosofia scolastica e tomistica. Invece, ad es., nella Università di Bonn –, senza parlare del sac. Rademacher, professore nella Facoltà teologica, le cui pericolose
teorie ebbi occasione di esporre specialmente nel mio ossequioso Rapporto N. 21690 del 4 Settembre 1921 –, il sacerdote Alois Müller, da circa due anni libero docente nella Facoltà filosofica, insegna una tiene nel suo insegnamento, secondo che mi venne riferito da persona competente e degna di fede, un atteggiamento così contrario alla dottrina scolastica, che ritenni mio dovere di richiamare su di esso
l'attenzione dell'Ordinario, l'Emo Sig. Cardinale Schulte, Arcivescovo di Colonia
, il quale mi rispose
promettendomi di invigilare con
cura il di lui insegnamento.
Non so se l'E. V. giudicherà ammissibili le surriferite modificazioni; 482v
ad ogni modo questi due articoli rappresentano sempre, un notevolissimo vantaggio di fronte al passato, giacché danno
alla S. Sede
una base
inoppugnabile per intervenire nello
in caso di bisogno nelle questioni delle Facoltà teologiche e dei Licei.
Sarà cura del n
unzio Apostolico di vigilare con ogni sollecitudine, affinché tali disposizioni concordatarie non rimangano lettera morta, e di spronare all'azione anche i Revmi Vescovi, non di rado (sia detto con ogni rispetto) alquanto deboli di fronte ai
professori. Anche in Baviera non mancano pur troppo insegnanti, che danno luogo a non lievi preoccupazioni quanto alla loro dottrina, fra i quali mi sia lecito di ricordare l'Holzhey, professore di e
segesi dell'Antico Testamento nel Liceo di Frisinga; il Merkle, professore di storia ecclesiastica, ed il e l'Hehn, Professore di e
segesi dell'Antico Testamento, nella Università di Würzburg (cfr. Rapporto N. 24298 dell'8 Giugno 1922); l'Happel, professore di e
segesi dell'Antico Testamento nel Liceo di Passavia.
483r
Articoli V-IX
Questi articoli riguardano la importantissima questione scolastica e sono rimasti nel controprogetto del Governo sostanzialmente immutati, salvo secondarie modificazioni. Essi sono
veramente preziosi, specialmente
se si considerino i pericoli, cui la scuola è esposta ai nostri giorni, e se si rifletta, che lo Stato moderno considera la scuola stessa come una materia soggetta esclusivamente alla sua potestà.
Articolo V. = Il controprogetto pone "scuole elementari cattoliche". Tale correzione non sembra offrire difficoltà, perché è di esse che si tratta nell'articolo in questione. – Inoltre,
al § 2, invece delle parole: "I maestri e le maestre, che abbiano ad essere impiegati nelle scuole elementari cattoliche, …" si legge: "I maestri e le maestre, che vogli
a
no essere impiegati …". Questa modificazione aveva in me suscitato qualche preoccupazione, in quanto che un maestro, il quale non per sua domanda,
ma per disposizione delle Autorità scola governative, fosse stato venisse addetto ad una scuola elementare catto-483v
lica, potrebbe pretendere di ess non essere tenuto all' obbligato imposto obbligato all'adempimento dalla prescrizione del paragrafo in discorso. Simile timore, nondimeno, non mi sembra
grave, data la disposizione del precedente § 1. – Al
§ 4
, in luogo delle
parole: "Le Superiori Autorità ecclesiastiche saranno convenientemente rappresentate, per ciò che si riferisce all'istruzione religiosa ed alle sunnominate materie, nelle Commissioni esaminatrici …" il controprogetto ha sostituito le altre: "… rappresentate, almeno per ciò che si riferisce all'istruzione religiosa,
…". È una restrizione senza dubbio sfavorevole, ma forse, nelle attuali circostanze, tollerabile. – Al § 5 si ha una nuova restrizione.
Difatti invece in luogo della espressione "… avrà riguardo a quelli già esistenti degli Ordini e delle Congregazioni religiose" [si] il controprogetto aveva posto: "… avrà riguardo anche ad Istituti esistenti degli Ordini e delle Congregazioni religiose". Alle mie osservazioni il Sig. Ministro del Culto rispose essergli assolutamente impossibile a causa del loro loro numero di mantenere tutti i detti Istituti già esistenti; chiesi allora ed ottenni che fosse
almeno aggiunta la parola "convenientemente", per impedire, in quanto fosse possibile un'appli-484r
cazione troppo restrittiva. – Al § 6
il nel controprogetto si trova: "Gli alunni, che hanno frequentato tali Istituti privati …", affine d'indicare che trattasi di quelli, di cui è sopra parola. L'agg questione si fa sopra parola. Quest'aggiunta non sembra presenti difficoltà.
Articolo VI. = Questo importante articolo presenta nel testo tedesco del controprogetto alcune modificazioni, le quali sono però di pura forma.
Articolo VII. = Il § 1 era stato così modificato nel controprogetto: "Nelle scuole confessionali (Bekenntnis-) e comuni (Gemeinschaftsschule) l'istruzione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento …". Sebbene il cambiamento fosse per sé soltanto di redazione, notai tuttavia non essere conveniente di nominare e quasi di consacrare nel Concordato la Gemeinschaftsschule; domandai quindi che fosse conservatao la primitiva redazione il testo primitivo; il che fu
fatto. Fu tuttavia necessario di secon correggere il
secondo periodo del paragrafo medesimo; giacché, secondo il diritto
ora
tuttora vigente in Baviera, non esistono ivi sino ad oggi scuole laiche,
sebbene esse dovranno pur troppo esservi inevitabilmente <laiche, giacché in virtù dell'
articolo 174 della Costituzione del Reich stessa, coll'entrata in vigore della medesima 484v
(11 Agosto 1919) lo
stato
di diritto esistente in quel giorno nei singoli Stati particolari doveva
rimanere inalterato
fino all'emanazione della futura legge scolastica del Reich (cfr. Rapporto N. 18421 del 30 Ottobre 1920). Il detto periodo secondo è rimasto quindi così concepito:
Articolo VIII. = Il § 1 è così modificato: "È
garantita
alla Chiesa la sorveglianza e la direzione dell'istruzione religiosa …". Questa redazione non esprime, come quella del progetto della S. Sede, che tale
sorveglianza e direzione spetta alla Chiesa per diritto proprio e nativo; siccome tuttavia di fatto garantisce ad essa egualmente l'esercizio di tale facoltà, sembra praticamente accettabile.
Articolo IX. = Al § 2 il controprogetto del Governo ha soppresso l'inciso
"quanto all'insegnamento", il la quale era stata apposta per impedire che un Governo ostile renda difficile o impossibile il mantenimento e la erezione delle scuole in discorso
con pretesti tratti, d ad esempio, dai locali, dagli stipendi dei maestri, ecc. Nonostante le mie premure, è stato non si è potuto conservare quell'inciso, giacché, es a parere dei Signori Ministri, esso avrebbe costituito a favore degli
per gli
Ordini e le Congregazioni religiose una eccezione di favore inammissibile.485r
Articolo X
Questo articolo
regola la difficile questione
delle prestazioni dello Stato alla Chiesa.
Al principio della discussione proposi di ridurre qu
questo articolo alla sola
introduzione generale, facendo cioè punto dopo le parole: "principalmente nel Concordato del 1817" del progetto della Santa Sede. Le ragioni di tale proposta erano
1º) perché essa mi sembrava conforme alle istruzioni contenute nella nota a pag. 7 del progetto a stampa; 2º) perché si sarebbe così evitata la lunga enumerazione degli oneri economici del Governo, la quale poteva temersi che producesse sfavorevole impressione nella pubblica opinione e nel Landtag; 3º) perché la formu il testo così ridotto rappresentava una formula inoppugnabile
e
pienamente conforme alla Costituzione del Reich; 4º) perché si eliminava così
intieramente il
rimprovero mosso dai Signori Ministri (come ho accennato in principio) che la S. Sede esiga prestazioni [ein Wort unlesbar] superiori a quelle fissate nell'antico Concordato; 5º) perché, mentre non avrebbe escluso temporanee mitigazioni degli obblighi dello Stato, attese le straordinarie circo-485v
stanze,
manteneva, d'altra parte, integri per l'avvenire i diritti della Chiesa. – Il Sig. Ministro delle Finanze aderì a questa mia proposta, ma gli altri dichiararono di preferire la redazione dettagliata, giacché altrimenti sarebbero rimasti i dubbi e le controversie, cui aveva dato luogo l'antico Concordato del 1817, mentre che
doveva profittarsi delle presenti trattative per risolverli e
creare
in tal guisa
una chiara situazione. Il Sig. Held, capo della frazione del partito popolare bavarese, aggiunse anche
espresse anzi perfino
la convinzione che un testo particolareggiato avrebbe potuto meglio sostenersi di fronte al Landtag, mentre che una
formula generale avrebbe si sarebbe facilmente prestata a sospetti e ad attacchi. – In seguito a ciò si passò all'esame di singole parti del controprogetto del Governo.
§ 1. = Il secondo periodo del di questo paragrafo è così formulato nel controprogetto del Governo: "Le obbligazioni patrimoniali fissate nel Concordato del 1817 vengono sostituite dal seguente accordo"; ove è da notare specialmente la parola "sostituite" (ersetzt), in forza della quale non sarà più possibile per l'avvenire di fare appello alle disposizioni dell'antico Concordato.486r
a) Il controprogetto ha modificato questo punto nel modo seguente: "Lo Stato provvederà alla dotazione delle mense
arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali in bonis fundisque stabilibus, i cui redditi annui netti saranno calcolati in base a quelli fissati nel menzionato Concordato, tenendo conto del valore della moneta nell'anno 1817. A questo riguardo si avrà cura di stabilire una libera amministrazione ecclesiastica dei beni costituenti la dotazione. Finché tale dotazione non potrà essere effettuata, nel modo anzidetto, lo Stato corrisponderà una rendita annua, adattata alle condizioni economiche di ciascun tempo analogamente alle corrispondenti spese dello Stato per i suoi propri scopi". Osservai che questa ultima frase "analogamente alle corrispondenti spese dello Stato per i suoi propri scopi" non era abbastanza
chiara
. Non potendosi, d'altra parte, entrare nel Concordato stesso in maggiori dettagli, il Sig. Ministro Presidente promise di spiegarla in una
Nota, d'accompagno.
Il secondo capoverso è così redatto: "Le prestazioni finanziarie ai sei Vescovi diocesani di Augsburg, Regensburg, Würzburg, Passau, Eichstätt e Spira dovranno essere eguali". È stato
rilevato dai Signori Ministri che ciò costituiva un aumento di fronte all'antico 486v
Concordato il quale accordava ai Revmi Vescovi di Passavia, Eichstätt e Spira una dotazione inferiore a quelli di Augsburg, Regensburg e Würzburg. Il Sig. Held osservò tuttavia
che ciò
non avrebbe incontrato nel Landtag eccessive difficoltà.
Al terzo capoverso circa i Vescovi ausiliari il Sig. Ministro delle Finanze affermò che trattavasi anche qui di una nuova prestazione.
Da parte mia risposi che non potevo aderire a tale concetto, giacché l'onorario dei Vescovi medesimi era stato fissato in una formale Convenzione conclusa nell'anno 1910. Il Sig.
medesimo
Sig. Ministro replicò tu tuttavia che secondo il diritto internazionale ciò non importava un obbligo da parte dello
Stato, ed a lui si associarono incondizionatamente, con leggerezza sorprendente, il Sig. Ministro del Culto, il Sig. Held e lo stesso Canonico Wohlmuth, i quali pure asserirono che la prestazione in discorso rientrava anch'essa fra quelle cosiddette volontarie (freiwillige). Qualche giorno dopo, però, hanno dovuto arrendersi all'evidenza e riconoscere che avevano errato.
b) Ne
l capoverso primo capoverso è stata soppressa la parola "almeno" ed il numero dei Vicari è stato
nuovamente ridotto a sei.
Al secondo capoverso circa la nomina di Coadiutori con 487r
o senza diritto di successione per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età età di settanta anni o altrimenti non siano più adatti abili a prestare il loro servizio, il controprogetto ha aggiunto l'inciso "d'intesa col Governo"; al che è difficile di opporsi, dal momento che esso si obbliga a pagare ai detti Coadiutori lo stesso onorario del Canonici statutari. È È rimasta pu inoltre soppressa l'ultima parte: "Egualmente sarà aumentato secondo il bisogno il numero dei Vicari". – Nuo A proposito di
questo
capoverso fu ancora una volta rilevato con insistenza che trattavasi di
un nuovo obbligo dello Stato non contemplato dall'an
tico Concordato. Per mettere alfine un termine a questo insistente [ein Wort unlesbar] di una concessione relativamente piccola in confronto alle molteplici inadempienze dello Stato, dissi che, per quanto era a mia conoscenza, la S. Sede dava molta importanza ad un tal punto.
Aggiunsi che il primo impulso all'inclusione del capoverso in discorso nel progetto della S. Sede era venuto precisamente dal Capo del Governo bavarese, il quale
era allora il Sig. Conte von Lerchenfeld, il quale in una udienza
al colloquio da me avuto con lui richiamò
sul fatto che i Capitoli metropolitani e cattedrali sono spesso composti in gran parte di ecclesiastici troppo vecchi per poter prestare efficacemente l'opera loro nell'amministrazione diocesana, massime ora che il lavoro delle Curie diocesane è in continuo aumento. Il Sig. Conte 487v
insistette con me
sulla necessità di rimediare a tal siffatto inconveniente, soggiungendo che anche il Governo aveva
a ciò interesse
. In seguito anche da altre parti
mi erano pervenute simili domande
anche da altri personaggi, fra i quali dovevo ricordare il Canonico Wohlmuth presente alla Conferenza. Conchiusi tuttavia che, se, il G
i Signori Ministri volevano
ora sopprimere questo punto, non mi sarei opposto. I Signori Ministri però dichiararono favorevoli a mantenerlo.
e) Il numero dei Canonici, cuiche hanno diritto all'abitazione, è stato di nuovo ridotto nel controprogetto a 5 nei Capitoli metropolitani e 4 nei cattedrali conforme all'antico Concordato ed all'uso vigente. Non ho potuto quindi oppormi a tale riduzione.
g) In questo punto è rimasto soppresso nel controprogetto l'inciso "compreso il Duomo di Frisinga". È desso un celebre monumento di arte religiosa, situato presso il palazzo degli antichi Principi-Vescovi
ed il Seminario, ed ivi sono – tenute dall'Arcivescovo di Monaco-Frisinga le sacre ordinazioni. Per assicurare quindi nel nuovo Concordato la manutenzione di così vener venerando 488r
tempio e la decorosa celebrazione nel medesimo del culto divino, chiesi che quell'inciso fosse restituito, e citai al riguardo la Bolla di circoscrizione per le diocesi di Baviera "Dei ac Domini Nostri Jesu Christi" de
l Sommo Pontefice
Pio VII in data del 1. Aprile 191 1818 in, esecuzione dell'articolo II del Concordato, e nella quale il Sommo Pontefice dichiara di procedere "ad infra dicendam novam erectionem atque circumscriptionem, cum hoc tamen quod praefato Regi onus incumbat divini cultus expensis in suppressis tam Cathedralibus Frisingensi et Chiemensi quam abbatiali Campidunensi et praepositurali Berchtolgadensi
Ecclesiis opportune ac stabiliter providen
providendi". Mi fu risposto dai Signori Ministri che dett la citata Bolla era un atto unilaterale della S. Sede; al che io replicai che, se il Governo non ne riconosceva il valore, l'articolo XII del progetto del nuovo Concordato sulla
circoscrizione delle diocesi perdeva la sua base giuridica. Siccome però,
malgrado ciò, i Ministri rimasero fermi,
contro ogni giustizia, nel loro rifiuto, mi trovai obbligato dovetti rinunciare ad insistere più oltre nella mia richiesta.
h) Questo capoverso si riferisce alla importantissima questione della dotazione dei Seminari. – Più volte
488v
ho avuto occasione di riferire all'E. V. come il G lo Stato bavarese pur sotto il regime monarchico, in base ad un'assurda interpretazione dell'articolo V del Concordato del 1817, non aveva adempiuto ai suoi obblighi in nel presente argomento, ed anzi non pagava intieramente le spese [nemmeno] per l'ultimo anno, detto Alumnatsjahr o Seminarium pra c ticum. In conformità delle venerate istruzioni impartitemi dall'E. V. col venerato Dispaccio N. 9858 del 10 Novembre scorso, presentai al Sig. Ministro del Culto una nuova redazione del capoverso in esame, nella quale al testo primitivo del progetto della S. Sede era aggiunto che
"per i
primi dieci anni dopo la firma del Concordato, p in il Governo bavarese si sarebbe limitato a corrispondere le spese soltanto per l'ultimo corso (Alumnatskurs)" e che "qualora la situazione economica lo richiedesse, qu detto termine avrebbe potuto essere prolungato". Il Governo non aveva tuttavia
creduto possibile di accettare nemmeno questa nuova formula; e
nel controprogetto aveva mo adottato il seguente testo: " un testo, il quale, nella impossibilità di ottenere dopo una inadempienza di oltre un secolo, la integrale esecuzione degli obblighi delle obbligazioni dello Stato, sembrava importare un notevole miglioramento dello
Stato
attuale 489r
e costituire così una base accettabile per le trattative. Esso era del seguente tenore: "Lo Stato corrisponderà ai Seminari esistenti maggiori e minori e maggiori convenienti sussidi". Tenendo presente la sapiente istruzione contenuta nella nota a pag. 9 del progetto a stampa, chiesi che questi sussidi fossero tali da permettere l'applicazione delle norme del Codice di diritto canonico, in virtù delle quali i chierici sono obbligati a compiere un corso filosofico-teologico di almeno sei anni; ed i Ministri, accogliendo questa domanda, consentirono ad aggiungere il a for ad aggiungere l'inciso: "… ai Seminari … ordinati secondo le prescrizioni del Codex iuris canonici". In tal guisa, la difficoltà economica se si giungerà alla conclusione del Concordato, la difficoltà economica, la quale finora innegabilmente rendeva quasi impossibile
l'osservanza dell'anzidetta legge, può ritenersi pure
felicemente eliminata. Richiamai
altresì l'attenzione del Sig. Ministro del Culto
sulla diocesi di Spira, la quale, secondo che
è già ben noto all'E. V., ha soltanto il cosiddetto Seminario pratico per l'ultimo anno destinato alla teologia pastorale, mentre per tutti i precedenti studi di filosofia e di teologia i rispettivi chierici sono obbligati ad andare qua e là in altre diocesi. Essendo Non essendo pur troppo possibile di fondare in detta diocesi un Seminario completo proprio, il Sig. Ministro del Culto ha promesso
di provvedere a che chierici ad essa
489v
siano convenientemente riuniti in un Convitto presso una Università, ad es. in Monaco; ed io ho chiesto che anche ciò venga espresso nella summenzionata Nota.
i) Il controprogetto del ha soppresso l'ultima proposizione "che permetta loro ad essi di vivere secondo
i
l loro stato". Non mi è sembrato di poter dover insistere per il mantenimento della medesima.
k) Questo punto riguarda la controversa questione degli assegni governativi per le parrocchie e per il clero avente cura d'anime. Secondo che, infatti, ho avuto più volte di l'onore di riferire all'E. V. nei miei rispettosi Rapporti, il Governo bavarese, compreso l'attuale, ha sempre considerato e qualificato tali prestazioni come facoltative e revocabili, ed è perciò che anche delle
recenti leggi negli per il supplemento di congrua contengono
la riserva che la nuova 490r
sistemazione di detti assegni non doveva alterare
la natura giuridica finora riconosciuta alle prestazioni medesime (cfr. Rapporti N. 21871 del 15 Settembre 1921 e 23548 del 19 [sic] Marzo 1922). Quanto ingiustoa sia tuttavia una tale dottrina, possono mostrare le seguenti
considerazioni: 1º) Prima della secolarizzazione tutte le parrocchie avevano una dotazione in bonis fundisque stabilibus,
che costituivano la il più sicurao reddito del beneficio. Ora lo Stato si appropriò colla secolarizzazione la una grandissima parte di questa proprietà, vale a dire quella di tutte le parrocchie incorporate agli antichi Capito Capitoli collegiali, Abazie e Monasteri della Baviera o sulle quali questi
esercitavano il diritto di presentazione. È quindi evidente che per tutti questi benefici lo Stato ha il dovere di provvedere corrispondere una sufficiente
rendita, proporzionata alle condizioni economiche di ciascun tempo,
come piccolo
indennizzo per i beni usurpati; simili prestazioni non possono dunque dirsi
volontarie e revocabili, ma strettamente obbligatorie. 2º) Oltre i detti bona fundiq
beni e fondi stabili, le parrocchie godevano di diritti
di decime, censi, diritti forestali, ecc., i quali pure
nel corso del secolo decimonono per disposizioni
dello Stato, massime in
forza della legge del 4 Giugno 1848, andarono per
la massima parte perduti. Il gravissimo danno subito così
dai benefici obbliga lo Stato almeno per ragioni di equità
ad un corrispondente indennizzo. 3º) I benefici parrocchiali possedevano altresì notevoli capitali di fondazione, che lo Stato, in virtù del suo preteso diritto di curatela e di ispezione sul patrimonio beneficiario, obbliga costrinse a convertire in valori in carte valori effetti, i quali sono ora divenuti quasi di nessun valore. 490v
Se
dunque lo Stato è responsabile anche
di queste enormi perdite subite dai
capitali di fondazione, è difficile di comprendere, come esso possa chiam anche sotto questo punto di vista, come esso possa chiamare volontari i supplementi di congrua concessi agli ecclesiastici. 4º) Se infine poi, si considera infine, prescindendo dai beni
speciali dei benefici parrocchiali, o semplici, si considerano infine in generale i
beni ecclesiastici indemaniati dallo Stato colla secolarizzazione, apparisce ancor più chiaramente quanto ingiusto sia il qualificare
come volontarie, e quasi
le prestazioni in discorso come volontarie, e
quasi come una elemosina, che il Governo per sua degnazione fa agli ecclesiastici cattolici
, le prestazioni in discorso. Nella Baviera situata ad est del Reno vennero secolarizzati sette vescovati e capitoli cattedrali, 34 capitoli collegiali, 352 Abazie, Monasteri, Ospizi, Prepositure e Commende, 84 Abazie e con Monasteri femminili, ecc. ecc. Il valore di questi beni ecclesiastici se secolarizzati (fondi, edifici, foreste, diritti, danaro, oggetti preziosi, ed artistici, biblioteche, archivi) è assolutamente incommensurabile. In un suo recente discorso sul bilancio il Sig. Ministro delle Finanze ha calcolato la
ren
dita
netta
delle foreste appartenenti
a
llo Stato bavarese a 12 miliardi; ora più dei
4/5 delle medesime sono beni ecclesiastici secolarizzati, i quali soli sarebbero quindi stati più che più che sufficienti a provvedere a tutti i bisogni della Chiesa in Baviera. – Durante la discussione di questo punto, il Sig. Ministro Presidente rispose
alle mie osservazioni obbiettando che 491r
ne
l Concordato del 1817 non vi era si trova alcuna disposizione concernente impone allo Stato alcun obbligo riguardo al Clero avente cura d'anime. Bisogna pur riconoscere che il Concordato stesso, il quale aveva così dettagliatamente fissato gli onorari per i Vescovi, i Capitoli cattedrali, ecc., contiene presenta a quel riguardo una lacuna, che rende attualmente più difficile la posizione della Chiesa. Tuttavia il prelodato Sig. Ministro dimenticava [forse] che nei citati articoli della Allgemeine Rundschau (N. 12/13, 27 Marzo 1920, pag. 171) aveva già dato una conveniente risposta a tale obbiezione: "Anche riguardo ai supplementi di congrua per gli ecclesiastici, corrisposti dallo Stato, potrebbe tentarsi in base al Concordato la dimostrazione che il trattare tali
prestazioni come puramente volontarie e revocabili non corrisponde almeno allo spirito di quel trattato
. A tale riguardo offrono un punto di appoggio le disposizioni dell'articolo XII e soprattutto dell'articolo IV capoverso 12.
In quest'ultimo, infatti, si prescrive:
"Alia beneficia, ubi extant, conservabuntur"
. Questa disposizione, la quale la quale si riferisce soprattutto ai benefici parrocchiali, ha, secondo la
storia delle trattative concordatarie, una portata ben più grande di quel che può sembrare a prima vista. Ad ogni modo può difendersi il concetto che lo Stato bavarese si è con ciò obbligato non soltanto a non intaccare i benefici in discorso nel loro stato all'epoca del Concordato, ma anche
di mantenerli anche per l'avvenire in condizione da soddisfare agli scopi intesi co
lla loro fondazione. In conseguenza [Quindi] la posteriore concessione di miglioramenti adattati alla situazione economica di ciascun tempo è del tutto conforme al senso del Concordato. Inoltre anche l'articolo XII lett. F:
"Pro regimine dioec dioecesium Archiepiscopis et Episcopis liberum erit …f), collatis cum Regia Ma-491v
jestate, praesertim pro convenienti reddituum assignatione, consiliis, Parochias erigere, dividere vel unire"
può essere addotto per confermare che lo Stato nel Concordato non voleva in alcun modo rendersi libero da qualsiasi obbligazione per ulteriori prestazioni a vantaggio degli ecclesiastici. – Che se nondimeno dovesse realmente affacciarsi l'intenzione di escludere dal futuro svincolo le prestazioni alla Chiesa indicate finora come volontarie e revocavili [sic], potrebbe allora opporsi l'efficace argomento che lo Stato bavarese non ha sino ad oggi adempiuto nemmeno approssimativamente agli obblighi di natura patrimoniale assunti contrattualmente nel Concordato e che per conseguenza nella concessione di cosid prestazioni cosiddette facoltative per scopi ecclesiastici non costituisce se non un giusto
compenso per il mancato adempimento di obbligazioni contrattuali". – Malgrado tutto ciò, nel controprogetto del Governo trovavasi soltanto la seguente disposizione: "Se d'intesa col Governo verranno eretti nuovi offici con cura d'anime o mutati i già esistenti, lo Stato metterà a disposizione dell'ecclesiastico, che lo ricopre pro tempore, i mezzi per un conveniente complemento della rispettiva rendita". Nonostante le mie premure, e benché
non mancassi di far rilevare altresì che avrebbe prodotto nella
pubblica
opinione sfavorevole impressione, se il Concordato si provvedesse agli assegni degli ecclesiastici altolocati, trascurando invece il cosiddetto basso clero, il massimo che potei ottenere fu la seguente aggiunta proposta dal Sig. Ministro delle Finanze: "nel quadro delle prestazioni finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale", colle quali parole vengono menzionate ed in qualche modo fissate nel Concordato le prestazioni in discorso. V. E. giu-492r
dicherà, se la S. Sede possa contentarsi di tale redazione o se convenga invece reclamare esigere un testo più direttamente impegnativo. – Nella surriferita redazione del controprogetto sono è da notarsi altresì le parole l'inciso "d'intesa del Governo", il quale tuttavia è
difficilmente evitabile, dappoiché
lo Stato si obbliga
a
l supplemento di congrua, e corrisponde del resto altresì al
succitato articolo XII dell' Concor antico Concordato: "collatis cum Regia Maiestate consiliis". Siccome, tuttavia, mi era stato riferito che molte v non di rado i funzionari del Ministero del Culto oppongono ostacoli anch
per
la erezione di nuove parrocchie o
per
la erezione
a parrocchie di
uffici < curati, (chiamati qui expositurae) già esistenti, anche qualora sia altrimenti provveduto per
la necessaria
dotazione, chiesi ed ottenni che fosse aggiunto un capoverso
così concepito: "Se non sono necessari
necessari sussidi o
maggiori spese da parte dello Stato, possono essere
uffici ecclesiastici possono essere liberamente eretti o mutati".
L'ultimo capoverso del presente paragrafo, riguardante lo svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato verso la Chiesa, è stato nel controprogetto del Governo bavarese modificato come nel nei seguenti mo termini: "Qualora si addivie addivenisse ad uno svincolo o ad un nuovo ordinamento delle prestazioni dello Stato alla Chiesa fondate su legge, convenzione o particolari titoli giuridici, lo Stato bavarese assicurerà gl'interessi della Chiesa mediante compensi, 492v
i quali, corrispondentemente al contenuto ed alla estensione del rapporto giuridico, e tenendo conto del valore del danaro, costituisco
no un pieno surrogato del cessato diritto". Questa nuova redazione, meno vantaggiosa di quella proposta nel progetto della S. Sede, è opera del Sig. Ministro delle Finanze. Notevole è pure in essa la soppressione dell'inciso "d'intesa colle Autorità ecclesiastiche"; siccome tuttavia la S. Sede avrà sempre diritto di reclamare in base a questo capoverso un pieno compenso, sembra che detto inciso non abbia una importanza essenziale.
§ 2 (ora § 3). = Questo paragrafo era rimasto così redatto nel controprogetto per iniziativa del Sig. Ministro delle Finanze: "Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici
della Chiesa,
compresi gli Ordini e le Congregazioni religiose, sono lasciati anche in avvenire a detti scopi anche in avvenire sino allo svincolo delle prestazioni obbligatorie dello Stato, avendo riguardo ai contratti eventualmente esistenti". – Particolarmente grave era in tale redazione la limitazione di tempo "sino allo svincolo delle prestazioni obbligatorie dello Stato". Avendo infatti richiesto lo scorso anno ai
Revmi Ordinari della Baviera, per
in riguardo alle trattative concordatarie un elenco degli
edifici e dei fondi in questione,
affine di avere una idea esatta della loro importanza, potei apprendere
> che essi erano numerosi e rilevanti. In vista quindi del
danno, che sarebbe venuto
,
alla Chiesa,
se al momento dello svincolo il Governo bavarese avesse alla Chiesa
negato l'ulteriore godimento dei medesimi, dichiarai che tale limitazione era inammissibile. 493r
Il Ministro delle Finanze si oppose in principio energicamente alla soppressione di quell'inciso, affermando che altrimenti il paragrafo in discussione discorso sarebbe stato
in contraddizione colla Costituzione del Reich; ma essendogli stata dimostrata la erroneità di tale opinione (ed in ciò fui, per una volta tanto, efficacemente coadiuvato dal Sig. Held e dal Canonico Wohlmuth), dovette infine rassegnarsi
a cancellarelo, la su pur non senza mostrarsi assai
contrariato ed affe asserendo che, però, doveva in ogni modo rimanere l'altro inciso: "avendo riguardo ai contratti eventualmente esistenti"; il che non fu contestato. – È rimasto anche pur troppo soppresso nel controprogetto il secondo periodo , concernente l'obbligo dello Stato alla manutenzione di detti edifici.
§ 3 (ora § 4). = Nel controprogetto del Governo il presente paragrafo era formulato nei
seguenti termini: "I beni dei Seminari, delle parrocchie, dei benefici, delle fabbriche e di tutte le altre fondazioni ecclesiastiche vengono garantiti nei limiti del diritto comune". Il Sig. Ministro spiegò che lo Stato non poteva privarsi della facoltà di espropriare, ad es., per ragioni di pubblica utilità (ad es. per la costruzione di una via) beni ecclesiastici. Riferendomi, tuttavia, al corrispondente articolo VIII dell'antico Concordato, ottenni che questo paragrafo fosse
almeno completato colla seguente aggiunta: "né possono venire alienati senza il consenso della competente Autorità ecclesiastica. La Chiesa ha il diritto di acquistare e posse-493v
dere nuovi beni, e le cose così acquistate saranno parimenti inviolabili".
Articolo XI
Questo articolo presenta nel controprogetto del Governo soltanto due variazioni. Nel primo periodo, inve invece che "Lo Stato bavarese si obbliga a provvedere …", si legge: "Lo Stato bavarese provvederà …". Nel secondo, in luogo delle
parole
"d'intesa
col Vescovo diocesano", sono
state
poste
l'altra alquanto più deboli
"d'intelligenza (Benehmen)".
I seguenti articoli XII-XIV concernono le domande del Governo bavarese. La discussione
dei medesimi è stata assai penosa, perché i Ministri ed i D deputati intervenuti alla C conferenza alle riunioni mostrava
no tutti una tale resistenza ostinata ad ammettere qualsiasi benché minima modificazione nel controprogetto, ch che mi trovai una volta costretto a dichiarare che, se il Governo si rifiutava
a qualunque condiscendenza e dava alle sue richieste quasi il tono di un ultimatum, [non] la discussione, cui ero stato invitato dai Signori Ministri, non aveva
alcuno scopo ed
le tra
i negoziati, pur col massimo mio rincrescimento, non avrebbero potuto procedere più oltre. Ciò premesso,
ecco come è proced si è svolta la conferenza circa i singoli punti.
Articolo XII
Il controprogetto ha
soppresso completamente l'inciso: "Se la situazione politico-ter-494r
ritoriale della Baviera non subirà cambiamenti". I Signori Ministri affermarono che tale inciso
era
inammissibile, perché avrebbe dato
l'impressione che il Governo bavarese conta già conta ed è rassegnato
di territorio ed è in certo modo ad essi preparato; [ora] invece un
solo accenno a simile possibilità, massime nel momento attuale, solleverebbe il più vivo sdegno nel Landtag e nella popolazione. Da parte mia dissi che il chiaro motivo, per il
quale la S. Sede aveva giudicato necessario d'introdurre quella clausola, perché già noto al Governo bavarese dai rapporti del Sig. Barone de Ritter; ag rilevai pure che l'aggiunta "senza il consenso del Governo
bavarese", con cui il Governo aveva creduto di eliminare in qualche modo
la difficoltà, non giovava, a mio avviso, allo scopo ed anzi rendeva il testo forse anche più duro (per il che essa è rimasta soppressa). Chiesi se i Signori Ministri avrebbero consentito ad accettare quell'inciso od altra simile dichiarazione fuori del Concordato, ad esempio in uno scambio di Note separate; ma neppur questo fu ammesso.
Articolo XIII
§ 1. – Questo paragrafo era così formulato nel controprogetto del Governo:
"In considerazione delle spese dello Stato bavarese per gli assegni degli ecclesiastici la Chiesa assumerà alla direzione ed amministrazione delle diocesi, nonché degli Istituti di educazione
diocesani, come pure ne
lla cura parrocchiale ed come ai maestri di
religione
nelle scuole elementari, se non ecclesiastici, i quali
494v
a) abbiano la cittadinanza bavarese o quella di un altro Stato germanico,
b) posseggano l'attestato di maturità conseguito in un Ginnasio umanistico germanico dello Stato o riconosciuto dallo Stato,
c) abbiano compiuto con successo un corso di almeno tre anni di studi teologici nelle Università germaniche, nei Licei bavaresi dello Stato o riconosciuti dallo Stato, ovvero negli Istituti eccl ecclesiastici in Roma. Eccezioni al riguardo saranno ammesse soltanto col consenso dello Stato bavarese".
Il Sig. Ministro del Culto, – accompagnato dai segni della più viva approvazione da parte di tutti gli altri Ministri e deputati presenti alla conferenza, ed in particolar modo del Canonico Wohlmuth –, svolse i motivi, che
avevano spinto il Governo a mantenere integralmente questo paragrafo, che esso considerava d'importanza capitale e come assolutamente indispensabile per far approvare dal Landtag il progetto di Concordato. Le ragioni da lui adotte [sic] furono in sostanza le stesse esposte già nella lettera del 30 Marzo 1922, la quale formò argomento del
mio ossequioso Rapporto N. 23740 del 15 Aprile di quello stesso anno; in modo specialmente affermò
che le disposizioni ivi contenute sono tutte a profitto della Chiesa ed ispirate dall'intenzione di mantenere il prestigio e la posizione sociale del Clero cattolico. – Da parte mia, tenendo presenti
le venerate istruzioni impartitemi dall'E. V. col Dispaccio N. 4445 del 1º Giugno 1922) opposi agli argomenti del Sig. Ministro le seguenti os-495r
servazioni: 1º) La Chiesa usa la massima cura perché gli ecclesiastici ricevano una formazione intellettuale e morale, che li renda idonei al ministero loro affidato. Se i Signori Ministri si compiacessero di prender cognizione delle prescrizioni emanate al riguardo nel Codice di diritto canonico e nei Decreti della S. Congregazione dei Seminari e delle Università, si persuaderebbero facilmente di della verità di tale affermazione e constaterebbero anzi che la S. Sede richiede molto più per la istruzione filosofico-teologica dei giovani chierici molto più di quel che non domandi il Governo bavarese, vale a dire un corso di almeno sei anni. Ma la S. Sede medesima giudica che tale materia non riguarda lo Stato, sibbene unicamente le competenti Autorità ecclesiastiche, cui spetta di assicurare e tutelare il prestigio del Clero. 2º) Nel Concordato del 1817 non si trova la minima traccia di un simile obbligo, il quale rappresenterebbe quindi per la S. Sede un vincolo assolutamente nuovo; che anzi ivi si rimanda sempre ed unicamente alle prescrizioni del diritto canonico. Così, ad esempio, all'articolo IX si stabilisce che alle
vacanti Sedi arcivescovili e vescovili del Regno di Baviera debbano ess il Sovrano debba nominare la nomina debba cadere sopra "dignos et idoneos ecclesiasticos viros, iis dotibus p raeditos, quas sacri canones req uirunt". Egualmente, secondo l'articolo X capov. 2, "in c
apitula Ecclesiarum tam metropolitanarum quam cathedralium in posterum alii non admittentur quam indigeni, qui, praeter qualitates a Sacro Concilio Tridentino requisitas, in animarum cura et sacris ministe-495v
riis cum laude versati sint etc.". E parimenti ai i benefici minori debbono conferirsi, a norma dell'articolo XII capov. 4, ad ecclesiastici "debita requisita habentibus, praemisso circa doctrinam et mores examine ab ipsis Ordinariis instituendo, si de parochialibus et curatis beneficiis agatur". Ora è veramente incomprensibile che, dopoché la Costituzione del Reich
, ha voluto riconoscere alle società religiose il libero ordinamento dei propri affari (art. 137 capov. 3), il Governo bavarese voglia invece imporre alla Chiesa nuovi legami non contenuti nell'antico Concordato. È ben vero che tali
restrizioni erano già state imposte dallo Stato con decreti propri (citati, ad esemp esempio, in Geiger, Handbuch für die gesamte Pfarramtsverwaltung im Königreich Bayern, Regensburg 1910, pag. 290 e seg.); ma, come già avevo avuto occasione di notar p rilevare in principio, si trattava di disposizioni unilaterali, mai riconosciute od accettate dalla S. Sede. Oltre queste considerazioni generali, rilevai in particolare circa il testo del controprogetto: 1º) che esso, lungi dal restringere, ampliava la domanda presentata dal Sig. Ministro del Culto nella succitata lettera del 30 Marzo 1922. Ivi infatti si parlava solo degli ecclesiastici destinati alla direzione ed amministrazione delle diocesi ed alla cura parrocchiale, mentre ora sono stati aggiunti altresì i direttori degli Istituti diocesani di educazione ed i catechisti delle scuole elementari.
2º
.) In queste stesse Conferenze i Signori Ministri hanno
sostenuto la dottrina che le
prestazioni
496r
dello Stato agli ecclesiastici aventi cura d'anime ecc. sono non obbligatori, ma revocabili volontari e revocabili. Potrà quindi avvenire che il Governo cessi un giorno di corrispondere tali assegni, mentre la Chiesa resterebbe egualmente vincolata nelle nomine da tutte le limitazioni del presente paragrafo del Concordato. 3º
.) La forma stessa, con cui questo trovavasi concepito nel controprogetto, sembravami poco felice, giacché in esso tanto si insisteva sul carattere statale dei Ginnasi e dei Licei, sul bisogno del consenso dello Stato per le eventuali eccezioni, ecc. – Dopo lunga discussione fu dai Signori Ministri tenuto conto della seconda e terza di queste ultime osservazioni. Della seconda
: in quanto che venne dichiarato che, qualora venissero a cessare gli assegni dello Stato, cesserebbe pure il corrispondente obbligo della Chiesa.
Fu del resto notato che le parole
dell'introduzione: "In considerazione delle spese dello Stato per gli assegni degli ecclesiastici" erano state introdotte
su proposta del Canonico Wohlmuth per indurre indirettamente (come già coll'aggiunta all'articolo X capov. 1º lett. k, di cui si è sopra discorso) un
vincolo
concordatario nello Stato per gli ass relativamente agli assegni medesimi. Della terza
: introdu adottando alcuni miglioramenti di forma; vale a dire alla lettera b), invece di "Ginnasio umanistico germanico dello Stato o riconosciuto dallo Stato", "Ginnasio umanistico cotesto germanico, che abbia tutti i requisiti voluti", e la lettera c) fu così modificata: "abbiano compiuto con 496v
successo gli studi filosofico-teologici prescritti dalla Chiesa in un Istituto germanico o pontificio in Roma", cosa che viene pure nuovamente ove le parole "prescritti dalla Chiesa" includono nuovamente l'obbligo del biennio filosofico e quadriennio teologico richiesti dal diritto canonico. Ma quanto alla sostanza del paragrafo, fu impossibile d'indurre
i Signori Ministri a recedere dal loro proposito; che anzi tanto essi
quanto i deputati affermarono ripetutamente che senza di esso sarebbe loro riuscirebbe loro impossibile di difendere il progetto di Concordato nel Landtag. Provai altresì a far suggerire a proporre, come
mio suggerimento personale, a norma degli ordini impartitimi nel sullodato Dispaccio N. 4445, che alla leg lettera b) venisse aggiunta la clausola "o almeno abbiano sostenuto favorevolmente presso la Curia diocesana un esame equipollente a giudizio dell'Ordinario"; ma tale idea venne senz'altro scartata con gesti, i quali indicavano che i Signori Ministri non la ritenevano nemmeno
come suscettibile di discussione.
§ 2. – Il testo primo periodo di questo paragrafo è stato redatto nel controprogetto nei seguenti termini, i quali, tuttavia, non sembrano importare una modificazione essenziale: "Parimenti negli Ordini e nelle Congregazioni religiose come pure nelle loro resid case i Superiori, che hanno la loro residenza (è soppressa la parola: "abituale") in Baviera, debbono avere le cittadinanza bavarese o quella di un altro Stato germanico".497r
Articolo XIV
§ 1. = Sull' ques importantissimo argomento della provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili il controprogetto del Governo riproduce invariato il testo proposto già dal Sig. Ministro del Culto nella più volte citata lettera del 30 Marzo 1922: "La provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili ha luogo mediante l'elezione capitolare, salva la conferma (istituzione) spettante alla Santa Sede. Questa prima della conferma medesima si accerterà se da parte del Governo nulla osti contro l'eletto".
Anche questo paragrafo fu difeso colla più viva
energia dai Ministri e deputati, presenti alla in particolar modo dal Canonico Wohlmuth, che è uno dei più focosi
sostenitori della elezione capitolare dei Vescovi. I motivi reali, per cui il Governo
tiene
così vivamente al conseguimento di tale richiesta,
sono 1º) uno interno di ordine interno, in quanto teme
che la Santa Sede proceda alla nomina dei Vescovi senza essere bene informata, o cedendo ad
influenze di Principi, di religiosi, ecc., e 2º) uno di ordine esterno, per rendere più agevole la
approvazione del progetto di Concordato nel Landtag. Si aggiunga altresì che non pochi
membri dei Capitoli hanno fatto pressioni sul Go sui Ministri e sui deputati per
ottenere per loro mezzo un così insigne privilegio.
Nella discussione il Sig. Matt cominciò coll'esporre il lato giuridico della questione. NDisse che fino al Concordato 497v
del 1817 vigeva anche in Baviera il diritto comune della elezione dei Vescovi da parte dei Capitoli cattedrali. È quindi
naturale che, caduto il diritto particolare della nomina regia, si torni a quel sistema. Contro tali argomenti rilevai da mia parte che l'elezione capitolare costituiva bensì il diritto comune nei secoli XII e XIII, come risulta dalle collezioni delle Decretali di Gregorio IX e di Bonifacio VIII; ma sin dal secolo XIV i Romani Pontefici cominciarono a riservarsi la nomina provvista delle Sedi vescovili, ed in tal guisa il diritto comune delle Decretali si mutò nella disciplina della nomina dei Vescovi da parte della S. Sede, come
risult
risulta
dalla regola seconda della Cancelleria Apostolica. All'epoca quindi dell'antico Concordato l'elezione capitolare non rappresentava il diritto
comune, ma un diritto speciale
vigente soltanto in alcune regioni. Durante le trattative per il Concordato anzidetto la S. Sede offrì allo Stato bavarese di lasciare ai Capitoli detti
privilegi di vera e propria elezione (Sicherer, op. cit., Urk. N. 9 pag. 27 art. 9, e N. 11 pag. 34 art. 4), e poi che il i Capitoli nella vacanza della Sede designassero "quatuor habiles et dignos ecclesiasticos viros, partim de gremio capituli, partim ex reliquo clero sive saeculari sive regulari, ex quibus quatuor viris Majestas Sua indicabit illum, quem prae caeteris ad vacantem Sedem promoveri cupiet" (ib. Urk. N. 17 498r
pag. 59 art. 9 e N. 18 pag. 68 cap art. 9 capov. Quotiescumque); ma infine dovette cedere alle insistenze dello Stato bavarese ed accordare il diritto di nomina regia (1). Venuto questo a cessare dopo il cambiamento della forma di Governo, entra naturalmente in vigore il diritto comune confermato nel nuovo Codice di diritto canonico (can. 329 § 2). Dopo di ciò, assicurai i Signori Ministri che la S. Sede pone nella nomina
dei Vescovi la più scrupolosa cura ed imparzialità, né si lascia in alcun modo prende tutte le possibili informazioni, né si lascia in alcun modo guidare da indebite influenze; che
il sistema della nomina da parte del Sommo Pontefice vige nella massima parte delle Nazioni con piena e comune soddisfazione, né si vede perché soltanto in Germ Germania essa incontri ostacoli; che,
come a me direttamente constava, le il Clero e gli stessi Capitoli erano
ben lungi dall'essere unanimi nell nel desiderare l'elezione capitolare, mentre molti delle sfere superiori ed inferiori vi sono invece apertamente
contrari; p e che per lo Stato era
già una sufficiente concessione e garanzia l'essere previamente interpellato circa il candidato, p essendo invece il metodo della scelta del medesimo un affare ecclesiastico interno, che non riguarda lo Stato. Malgrado ciò, 498v
i Ministri ha ed i deputati hanno
sono stati [zwei Wörter unlesbar] concordi nel volere il mantenimento della surriferita redazione, per la quale sono stati fatti valere anche i due seguenti motivi: 1º) che per difendere il progetto di Concordato dinanzi al Landtag era necessario
di poter mostrare che il Governo aveva ottenuto un surrogato (Ersatz) al cessato diritto di nomina regia, e 2º) che, poiché riuscirebbe insopportabile, se la S. Sede, la quale si dice sia disposta a mantenere nella Prussia protestante il l' il privilegio in discorso, lo neghi invece alla cattolica Baviera.
Nonostante, poi, che avessi comunicato
al Governo la nuova redazione di quest'articolo questo paragrafo, comunicat che l'E. V. si degnò di comunicar comunicarmi col venerato Dispaccio N. 9858 del 10 Novembre scorso, si mossero nuove eccezioni contro la frase "prima della pubblicazione della Bolla", ed in particolare contro la restrizione "di ordine politico", che è rimasta soppressa nel controprogetto
del Governo.
§ 2. – Questo paragrafo, nel quale il Gove Governo bavarese ha sostan mantenuto sostanzialmente invariata la sua primitiva richiesta circa la provvista dei Canonicati, e nel controprogetto formulato così: "La provvista dei Canonicati nei Capitoli metropolitani e cattedrali si effettua alternativamente per libera collazione da parte 499r
del Vescovo diocesano e mediante l'elezione del Capitolo. Le dignità vengono conferite a norma del diritto canonico comune". Circa que Il Sig. Ministro del Culto osservò al riguardo che secondo l'antico Concordato la nomina ad una metà dei Canonicati spettava al Re;, mentre che per l'altra metà essa era divisa fra il Vescovo ed il Capitolo.
Colla proposta redazione si ha in qualche modo
anche in questo punto un surrogato dell'antico diritto
spettante al Sovrano, col vantaggio che in tale guisa
la provvista dei Canonicati non avviene in modo del tutto unilaterale.
L'accettazione di questo paragrafo ha essa pure grande importanza per conseguire l'approvazione del progetto da parte del Landtag. – Da parte mia, non essendomi tuttora pervenuta la decisione della S. Sede circa la istanza che formava ogg trasmessa col rispettoso Rapporto N. 25904 dell'8 Dicembre scorso, non potei mi limitai a rispondere
che avevo inviato alla S. Sede una analoga domanda dei Capitoli basata sulla clausola del can. 403 "firma contraria fundationis lege".
§ 3. – Il presente paragrafo concerne i diritti di presentazione alle parrocchie, ai benefici curati ed ai benefici semplici, ed era stato nel controprogetto redatto nei seguenti termini: "Riman-499v
gono conservati i diritti di presentazione alle parrocchie, ai benefici curati ed ai benefici semplici, che spettavano allo Stato bavarese all'epoca dell'entrata in vigore del Codex iuris canonici (Pentecoste del 1918)". I In tal guisa il Governo bavarese domandava puramente e semplicemente la conservazione di tutti i diritti di presentazione ai suddetti benefici vigenti prima della rivoluzione.
500r
Occorre distinguere vari generi di parrocchie, sulle quali
gli antichi Sovrani di Baviera esercitavano il diritto di presentazione:
lº) Come è ben noto all'E. V., i Romani Pontefici riservarono
a Sé sin dal secolo decimoquarto i benefici vacanti nei mesi cos papali o dispari ; al quale riguardo, per ciò che riguarda
la Germania, merita speciale considerazione il Concordato di Vienna del 1447 (Raccolta di Concordati
fra
su materie ecclesiastiche
f
ra la Santa Sede e le Autorità civili, Roma 1919, pag. 184). In Baviera però i Principi elettori conquistarono
per pr via di praescriptio immemorialis il diritto di presentazione nei mesi suddetti (Kreittmayr, Anmerkungen über den Codicem Maximilianeum Bavaricum civilem, München 1768, pag. 2036), e sebbene detta prescrizione non sia
solamente indicativ e tituli
pag.
(Wernz, l.c., n. 416),
venne tuttavia
riconosciuta
nei Concordati conclusi il 5 Settembre 1583, fra i rappresentanti dei Vescovi della Baviera ed i delegati del Duca Guglielmo, ove
al
capitolo IV "De collatione beneficiorum ecclesiasticorum" si legge: "Pontificii quoque mensis ius praescriptum non extendet Serenissimus Dux ad ea beneficia, in quibus alteri ius patronatus competit" (cfr.
Copia recessus
500v
Monachiensis Concordatorum cum Ordinariis Bavariae celebrati anno MDLXXXIII, Freysing, bei Johann Carl Gran Gran, 1769). Si è citato al riguardo anche un indulto Pontificio del 1563, a cui allude anche
l'Hinschius (System des katholischen Kirchenrechtes, t. III § l41 pag. 101 not. 2); ma il Kreittmayr nel luogo sopra indicato attesta di non aver nulla letto di tale indulto
e privilegio, del quale perciò
egli dubita fortemente, ed afferma quindi che il diritto di presentazione in discorso è
fondato [sin su] unicamente sulla prescrizione immemoriale. Coll'andare del tempo tale diritto di presentazione nei mesi papali si mutò in un diritto di alternativa, nel senso cioè che
vale a dire,
il diritto
la presentazione del Sovrano e la libera collazione del Vescovo si alternavano non più secondo i mesi, ma secondo la
vacanza
della parrocchia, di guisa che una volta
presentava il Sovrano e
una
la volta seguente il Vescovo
nomi
conferiva la parrocchia
,
;
in
e così di seguito:
in tal modo sorsero le cosid cosiddette Wechselpfarreien (cfr.
Freyberg, Pragmatische Geschichte der bayerischen Gesetzgebung und Staatsverwaltung in Gegenständen des Cultus und Unterrichts, Leipzig 1838, 4. Capit. § 3, pag. 33-35), il cui numero è assai rilevante.
Per esempio, nella lista
dell'anno 1601 riportato del Deutinger (Die älteren Matrikel des Bistums Freysing, t. III pag.
501r
478 e seg.) figurano per la
diocesi di Frisinga ben 89 parrocchie, su a riguardo delle circa le quali i d
uchi di Baviera esercitavano nei mesi papali il diritto di presentazione; al principio dello scorso secolo XIX il loro numero era ancora di 70. Nel Concordato bavarese del 1817 non si fa parola alcuna d
i
el
tali parrocchie
diritto di presentazione per tali parrocchie ; tuttavia i Re di Baviera continuarono ad esercitarlo [ci] per le parrocchie medesime, che sino sono rimaste sino ad oggi (ad eccezione di [5] ) Wechselpfarreien.
2º) Una seconda categoria di parrocchie, sulle quali la Corona di Baviera godeva del giuspatronato, trovasi menzionata nel Concordato del 1817 art. XI capov. 1º: "Rex Bavariae ad ea beneficia tam parochialia quam curata ac simplicia praesentabit, ad quae ex legitimo iure patronatus sive per dotationem sive per fundationem sive per constructionem acquisito eius antecessores Duces et Electores praesentabant". Il numero di queste parrocchie, era allo ben a differenza delle prime, era ben piccolo. Secondo l' il succitato elenco del 1601 i Duchi di Baviera avevano, sempre per la diocesi di Frisinga, l'esclusivo diritto di presentazione p su 8 parrocchie; al principio dello scorso secolo erano 7 ed oggi sono ridotte a 5.
3º) Molto più ampio era invece il diritto che il medesimo articolo XI del Concordato del 1817 concedeva ai Re di Baviera nel capoverso 2; "Praeterea Maiestas Sua praesentabit ad ea beneficia, ad quae Corporationes ecclesiasticae actu non existentes praesentabant". – A tale riguardo
501v
giova ricordare come nel secolo XVIII sotto l'influsso delle dottrine territorialistiche e gallicane sorse il principio che la provvista dei benefici fosse un diritto derivante dalla potestà del Sovrano territoriale circa
le cose ecclesiastiche, ed in particolare dallo ius cavendi.
Tale principio,
cui al principio del Secolo XIX fu dato il nome di landesherrliches Patronatsrecht, ebbe una vasta applicazione pratica dopo la secolarizzazione dei territori
ecclesiastici in virtù del Reichsdeputationshauptschluss del 1803 (cfr.
Hinschius, 1. cit. III, § 151 pag. 177 e segg.). In particolare per la Baviera un decreto
dell'Agosto di quello stesso anno 1803 dichiarò che, dopo i cambiamenti indotti dalla secolarizzazione, ai Principi elettori spettava il patronato su tutte quelle parrocchie ed altri benefici, circa i quali non fossero soggetti ad alcun ius patronatus laicale privatum (cfr.
Sicherer, Staat und Kirche in Bayern, pag. 38). Durante le trattative per il Concordato del 1817 vi furono lunghe lunghe dispuste [sic] circa questo argomento.
In un
primo progetto presentato dal Nunzio Mons. Annibale della Genga l'8 Agosto 1806 si diceva all'art. 19: "Les évêques conféreront les cures et bénéfices de leurs diocèses respectifs aux quels présentaient les chapitres des églises collégiales, les abbayes et monastères qui ne sont plus". Egualmente in un nuovo progetto rimesso dallo stesso Nunzio il 6 Febbraio 1807 all'art. 9 capov. 3 si leggeva: "Eorum autem beneficiorum 502r
cuiuscumque pariter naturae collatio, quae antea pertinebat ad capitula collegiatarum ecclesiarum, abbatias, monasteria in praesens de facto non existentia, ad dioecesanos respective episcopos in posterum spectabit". In seguito però, – sotto le pressioni governative, nel progetto ri rilasciato al Ministro di Baviera in Roma nell'Ottobre 1816 si trovava già una concessione su questo punto all'art. 11 capov. 3: "Ad ea autem beneficia, quae antea pertinebant ad capitula collegiatarum ecclesiarum, ad abbatias et monasteria in praesens de facto non existentia quaeque non restituantur, si fuerint, Sanctitas Sua de speciali indulto concedet Maiestati Regis Bavariae ius ad ea nominandi; si vero fuerint parochialia, Archiepiscopi aut Episcopi indicent concursum ad formarm Concilii Tridentini et tres personas idoneas in concursu approbatas Regiae Maiestati proponent, ut ex iis unam Archiepiscopo et Episcopo praesentet, cui Archiepiscopus vel Episcopus canonicam dabit institutionem". Infine, dopo altre varie vicende,
si giunse alla redazione definitiva sopra riportata.
Per comprendere il contenuto e la estensione del diritto concesso nel menzionato capov. 2 dell'articolo XI del Concordato del 1817, è utile rilevare
come il numero delle parrocchie e dei benefici, che o erano incorporati agli antichi Capitoli collegiali, Abazie e Monasteri della Baviera o sui quali questi esercitavano il diritto di presentazione. 502v
Per l'antica diocesi di Frisinga ciò si ricava dal menzionato elenco del Deutinger, dal quale apparisce che il
Capitolo cattedrale di aveva la plena dispositio su 9 parrocchie, ed il diritto di presentazione su
5
altre 5; il Decano del Capitolo aveva la plena dispositio
su 2, il Canonico scolastico su 1, il Vicario generale su 12, il Capitolo della Chiesa collegiata
di S. Andrea in Frisinga su 5, il Capitolo di S. Vito su 1, il Capitolo d collegiale della B. V. Maria in Monaco su 5, quello dei SS. Martino e Castulo in Landshut su 7, quello di Isen su 1, ed inoltre vari Monasteri su 37
parrocchie. Oltre a ciò, il sunnominato Capitolo cattedrale ed i diversi Capitoli collegiali e Monasteri avevano il diritto di presentazione su 37 parrocchie. Al principio del Secolo XIX il Capitolo cattedrale, le Dignità, i Capitoli collegiati ed i Monasteri nella diocesi di Frisinga avevano la plena dispositio
od od il diritto di presentazione complessivamente su circa 140 parrocchie. Ora su
tutte
queste parrocchie, ad eccezione di 6, i Re di Baviera hanno esercitato il diritto di presentazione (in tre casi alternis vicibus coll'Ordinario diocesano). Ora Sembra quindi che essi siano andati oltre i termini del Concordato del 1817, il quale, come si è accennato, concedeva nel capov. 2 ai detti Sovrani di presentare a quei benefici "ad quae
Corporationes ecclesiasticae actu non existentes praesentabant
". Corporationes ecclesiasticae actu non existentes: dunque non erano inclusi i benefici, cui presentavano c
orporazioni tuttora esistenti, ad es., il Capitolo di Monaco-Frisinga, o Dignità, ad esempio il Preposto del medesimo;,
od il V
Praesentabant: dun-503r
que non erano contemplate le parrocchie sulle quali le dette Corporazioni avevano la plena dispositio. Senza questa estensione della disposizione concordataria il numero delle parrocchie di presentazione del PriRe sarebbe ridotto a circa la metà.
4º) L'ultima categoria è finalmente costituita da quelle parrocchie e benefici curati, che furono fondati dall'epoca della conclusione del Concordato del 1817 sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto canonico. Per alcunie di queste parrocchie il Re ottenne il diritto di presentazione in ogni caso di vacanza, per altre soltanto alternis vicibus col Vescovo diocesano. – Per le parrocchie ed i benefici curati eretti dopo l'entrata in vigore del Codice
Non sarà forse inutile di illustrare ricapitolando quanto sopra si è esposto con alcune cifre. Nell'archidiocesi di Monaco - Frisinga
vige sinora
vigeva sinora il
diritto di presentazione da par regia su 205 parrocchie, nella diocesi di Augsburg su 553, in quella di Regensburg su 332. La presentazione regia si alternava colla libera collazione dell'Ordinario nell'Archidiocesi di Monaco per 72 parrocchie, in quella
di Augsburg per 3, in quella di Regensburg per 39. Il libero diritto di provvista apparteneva
all'Arcivescovo di Monaco per
72 parrocchie, al Vescovo di Augsburg per
109, a quello di Regensburg per
24. Dopo l'epoca suddetta
sona state erette 503v
altre parrocchie e benefici curati (nella sola Archidiocesi di Monaco
– si deve riconoscerlo ad onore dell'attuale Sig. Ministro del Culto – oltre cento), i quali rimangono
di libera collazione dell'Ordinario.
In base
a
questi dati, già da me in precedenza raccolti, mi fu agevole di provare che
l'attuale richiesta del Governo bavarese andava molto al di là delle concessioni fatte dalla S. Sede ai Re di Baviera nell'antico Concordato, e non corrispondeva anzi nemmeno più al pr principio formulato nella più volte menzionata lettera del 30 Marzo dello scorso anno nella quale
si distingueva fra i diritti di presentazione fondati su pretese dal potere sta titoli ammessi dal giure canonico da
quelli basati su pretese del potere statale. In seguito a ciò nel testo definitivo del controprogetto il paragrafo in discorso è rimasto modificato nel modo seguente: "In considerazione delle spese dello Stato bavarese per gli assegni degli ecclesiastici la Chiesa prima della
di procedere
alla nomina agli offici con cura d'anime darà possi al Governo la possibilità di espri
mere obbiezioni.
I diritti di presentazione fondati su particolari titoli canonici rimangono intatti nella forma sinora in uso". Nel primo periodo le parole "In considerazione delle spese dello Stato per gli assegni degli ecclesiastici" sono state aggiunte su proposta del Canonico Wohlmuth, come già nella introduzione all'articolo XII, 504r
per affermare di nuovo, almeno in via [in] velata ed indiretta, l'obbligo dello Stato agli assegni per gli ecclesiastici aventi cura d'anime. Parimenti la formula "darà al Governo la possibilità di esprimere le sue osservazioni" rappresenta un miglioramento della disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo XI del te Concordato del 1817, il quale imponeva l'obbligo di conferire
le parrocchie ed i b e gli altri benefici curati e semplici, di non soggetti a diritto di patronato, "personis
m
ajestati Suae gratis" ed imponeva in tal modo l'obbligo, sino ad oggi in vigore, di chiedere il previo gradimento (Genehmigung) governativo. D'altra parte, però, essa importa una le parole "prima della nomina deagli offici con cura d'anime" costituiscono un ampliamento
del diritto e della prassi prima in uso,
giacché comprendono altresì gli ecclesiastici aventi
cura d'
anime, ma senza beneficio propriamente detto, come pure i Vicari parrocchiali, la cui nomina si era sinora del tutto libera, salva la notificazione al Governo per il relativo assegno.
Occorrerebbe quindi che Quanto al secondo periodo la frase: " [in] sé "fondati su particolari titoli canonici" darà luogo a dispute di
interpretazione,
giacché
tuttavia difficile della medesima, giacché lo Stato sosterrà che tali sono i diritti di presentazione contemplati nell'ar nel succitato articolo XI capoversi 1 e 2 del Concordato del 1817, nonché quelli in seguito
acquisiti in seguito a dotazione di benefici; ma alla
Santa Sede, riuscirà facile,
in base ai genuini
principi del canonici di
504v
dimostrare il contrario, e ad ogni modo detta formula, è già assai migliore della redazione, sopra rif del primo
controprogetto del Governo. La clausola "nella forma sinora in uso" è stata posta, affine di esprimere È inoltre da ricordare [che] [come] ho avuto occasione di riferire altre volte
(ad es. ne
l Rapporto N. 25530), il che secondo l'uso vigente il Governo sceglie il presentando da una terna liberamente formata dal Vescovo fra i concorrenti al beneficio;
il che costituisce una garanzia essenziale, specialmente nel caso in cui venissero al potere uomini ostili alla Chiesa. Avendo io quindi chiesto che tale uso venisse sanzionato nel Concordato, i Signori Ministri hanno consentito
ad aggiungere la clausola "nella forma sinora in uso".
Articolo XV
§ 1. – Il controprogetto del Governo ha soppresso la clausola
"in armonia col diritto canonico". Siccome, però, nella nota 3 a pag. 12 del progetto a stampa la S. Sede non sembrava annettere ad essa importanza, mi sono astenuto dell'insistere per il mantenimento della medesima. – Egualmente è rimasto cancellato l'inciso "o su questioni per avventura da essi non contemplate". A tale riguardo non mancai di richiamare l'attenzione sulla prima parte dell'articolo XVII del Concordato del 1817; ma il Sig. Ministro del Culto dichiarò trattarsi di disposizione antiquata e
505r
quindi impossibile a conservarsi nel nuovo Concordato.
§ 2. Il controprogetto aveva sostituito al corrispondente paragrafo proposto dalla Santa Sede la seguente disposizione: "Coll'entrata in vigore del presente Concordato cessa quello dell'anno 1817". – Da parte mia rilevai essere intollerabile
che si dichiarasse la decadenza dell'antico Concordato, e non quella delle
leggi e decreti, tuttora
vigenti in Baviera ed in opposizione col nuovo.
I Signori Ministri consentirono quindi ad aggiungere il seguente periodo: "In queste "lLeggi dello Stato bavarese, ordinanze e disposizioni,
sinora emanati ed ancora in vigore, si trovino in contraddizione colle disposizioni del presente trattato,
saranno abrogati".
§ 3. – Questo paragrafo del progetto della S. Sede è stato soppresso, esorbitando dalla competenza dello Stato bavarese, che è una delle due Parti contraenti. Rimane tuttavia integro il diritto della S. Sede medesima di far valere, in caso di bisogno, la d nota dichiarazione rilasciatami già al riguardo dal Governo di Berlino nel Novembre 1920, secondo che ebbi l'onore di riferire nell'ossequioso Rapporto N. 18532 del 14 d. m., e confermata poi altresì con scambio di Note officiali, come non [ein Wort unlesbar] pure un dovere di significare all'E. V. col successivo 4136. Rapporto N. 19556 del 7 Febbraio 1921.505v
Dopo aver così indicato le varie modificazioni indotte
dal controprogetto del Governo e riferito circa le conferenze avute in proposito coi coi sunnominati Signori Ministri, parmi utile di riprodurre qui appresso i concetti, esposti dal
più volte menzionato Sig. Held, capo della frazione del partito popolare bavarese nel Landtag, circa la situazione parlamentare in ordine al futuro Concordato, in una lettera da lui direttami in data del 30 Gennaio scorso.
In essa il detto Signore, dopo aver espresso
la sua soddisfazione per i progressi ottenuti nell'argomento dopo così in seguito a così lunghe e laboriose trattative, [esprime] tuttavia in pari tempo il timore che, data la eterogenea costituzione del Landtag bavarese, anche dovranno ancora superarsi gravissime difficoltà, anche qualora la S Sede accetti le controproposte del Governo bavarese come base per il nuovo Concordato.
Il Landtag bavarese
conta 158 membri. Poiché i trattati pubblici
richiedono per la loro validità l'approvazione della m semplice maggioranza
del Landtag medesimo, dovrebbero votare in favore almeno 80 deputati. Ora esso si compone di
sei partiti, oltre due membri non appartenenti ad alcun partito. Soltanto nel
gruppo del
partito popolare bavarese
si può contare con sicurezza che voterà in favore; esso però non dispone che di 64 membri; mancano quindi 16 voti per raggiungere la maggioranza semplice.
I
partiti socialisti
(Comuni-
506r
sti e socialdemocratici) contano 48
seggi deputati, i quali respingono per
massima il Concordato e combatteranno nel modo più aspro qualsiasi Convenzione colla S. Sede. Accanto ai socialisti deve considerarsi come avversario del Concordato il partito democratico
tedesco
che dispone di 13 13 voti. Questo, conformemente al suo programma, si opporrà pure recisamente soprattutto alle disposizioni riguardanti
la scuola elementare e le prestazioni dello Stato alla Chiesa sinora non contenute nell' C antico Concordato, ed in conclusione a motivo per tali
motivi
voterà esso pure contro
il Concordato. È incerto, se forse i tre membri cattolici di detto partito si asterranno dal [sudd] voto; ma ad ogni modo si può prevedere come certo
che almeno dieci membri del medesimo respingeranno insieme ai socialisti il Concordato, di guisa che si avranno certamente 58 voti contrari. Il quarto
partito è costituito dalla Lega dei contadini
i cui aderenti sono bensì cattolici, però non solo nelle questioni economiche e politiche, sibbene spes sibbene spesso anche nelle materie religiose ed eccl ecclesiastiche, propendono verso il radicalismo. Sebbene
possa supporsi che i membri della di questo partito, per riguardo ai loro elettori,
per
la maggior parte cattolici e molti anche fedeli alla Chiesa, non oseranno in ultima analisi di votare contro il Concordato, deve
tuttavia attendersi in seguito alle passate
esperienze che essi pure solleveranno
non lievi difficoltà, specialmente a causa causa degli oneri finan-506v
ziari, in parte nuovi ed assai rilevanti, che il Concordato medesimo impone allo Stato. Finalmente deve prendersi in considerazione il contegno, – ancora affatto dubbio e sul quale
non possono farsi che congetture, – del partito di mezzo
che il quale dispone in tutto di 20 voti. Ad esso appartengono quasi
esclusivamente protestanti più o meno religiosi
e si trova sotto la guida di un professore protestante conservatore e di un maestro di religione pure protestante, ed è in sostanza reputato come il sostenitore degli interessi politici ed ecclesiastici del protestantesimo. È quindi evidente che non può da tale siffatto gruppo ripromettersi nessuna cordiale simpatia per il Concordato, ma piuttosto non poche, aperte ed occulte, opposizioni. Soltanto il riguardo
delle prestazioni dello Stato alle chiese
protestanti, le quali non possono essere conseguite senza l'appoggio del partito popolare bavarese, determinerà con ogni probabilità
il partito di mezzo a non votare in fine contro la conclusione del Concordato. Forse però esso creerà ancora difficoltà
nuove in quanto che probabilmente profitterà
dell'occasione per delle tr discussioni intorno al Concordato per ottenere quanto più potrà di concessioni e prestazioni dello Stato in favore delle chiese protestanti. Il partito di mezzo non è quindi un fattore assolutamente sicuro per la riuscita del Concordato. La situazione parlamentare riguardo al medesimo è adunque la seguente: a fFavo
507r
voli saranno il partito popolare bavarese e, se tutti gl'indizi non ingannano, il la Lega dei contadini, in tutto
76 voti, cui deve aggiungersi il voto d'un deputato non iscritto ad alcun partito; in tutto 77 voti. Avversari dichiarati saranno tutti i deputati socialisti ed almeno dieci democratici; in tutto 58 voti. La decisione per l'accettazione o meno del Concordato dipende quindi dal partito di mezzo. Se esso voterà per il Conc
si aggiungeranno altri 20 voti, e si avranno allora per l'approvazione 97 voti, vale a dire 17 in più della maggioranza necessaria.
La cooperazione del partito di mezzo, però, non potrà guadagnarsi, a giudizio del Sig. Held, che se nel Conc nel il il Concordato stesso conterrà disposizioni, le quali, per così dire, saltino agli occhi come importanti compensi della Chiesa allo Stato per le prestazioni da questo nuovamente assunte. Tali sono, sempre a giu di lui parere, quelle relative alla nazionalità ed alla formazione degli ecclesiastici cattolici e dei Superiori degli Ordini e delle Congregazioni religiose residenti in Baviera, la cooperazione dei Capitoli cattedrali nella elezione dei Vescovi e dei Canonici, e non in ultima 507v
linea una certa ingerenza dello Stato nella provvista degli offici con cura d'anime. Queste disposizioni riusciranno
anche per il partito popolare bavarese e per la Lega dei contadini di grandissima
importanza allo scopo di poter difendere d il Concordato dinanzi al pubblico. Il progetto del Governo,
oltre alle antiche prestazioni concordatarie ed al loro adattamento all'attuale
stato
deprezzamento della valuta,
fissa in tal guisa per l'avvenire come quasi obbligatorie le prestazioni
sinora dette volontarie, ed inoltre contiene così ampie e vistose concessioni circa le prestazioni per i Seminari, i coadiutori per i Canonici divenuti inabili e le scuole confessionali
cattoliche, che i deputati cattolici ne nelle discussioni agli al Landtag, di fronte sia
agli altri partiti che
alla pubblica opinione, debbono essere in grado di poter dimostrare che anche la Chiesa ha fatto da parte in compenso da parte sua allo Stato evidenti concessioni, se non si vuole esporre al più serio pericolo la sorte del Concordato.
Il
Sig.
Sig. Held conclude
chiedendomi colla più viva istantemente di manifestare alla S. Sede il vivissimo desiderio dei suoi amici politici, che cioè le disposizioni circa l'elezione dei Vescovi e dei Canonici, sulla nomina degli ecclesiastici aventi cura d'anime, e non in ultimo luogo quelle relative alla nazionalità ed alla formazione del Clero vengano accettate così come si trovano formulate nelle controproposte del Governo.
508r
Dopo quanto ho sopra ampiamente esposto, non ho qui bisogno di rettificare alcune espressioni
del Sig. Held circa il valore e la portata delle nuove prestazioni finanziarie, che lo Stato assumerebbe nel futuro Concordato. Egualmente non si comprende [decisamente] come il partito di mezzo potrebbe pretendere importanti compensi [onerosissimi] da parte della Chiesa cattolica, mentre i protestanti, secondo che si è pure accennato in principio, si sono resi completamente liberi, eppure non solo continuano a godere delle antiche prestazioni dello Stato, adattate naturalmente al progressivo deprezzamento della valuta, ma profitteranno altresì delle trattative concordatarie per ottenere strappare al anche ulteriori concessioni a loro vantaggio. Malgrado ciò, l'esposizione del Sig. Held dà una chiara idea
della situazione parlamentare in ordine al Concordato e merita quindi la più seria considerazione.
Mi sia permesso
in fine di questo rispettoso Rapporto di dare uno
sguardo riassuntivo all'attuale progetto di Concordato, considerato sia in sé stesso come
in rapporto all'
antico Concordato del 1817 come della situazione quale si presenterebbe in mancanza di qualsiasi Concordato.
Il Concordato del 1817 conteneva senza dubbio numerose
disposizioni a garanzia dei diritti della Chiesa; accanto 508v
ad esse
però, accordava faceva al Sovrano concessioni quali, come ben
notava l'Episcopato bavarese nel
Memorandum di Frisinga del 20 Ottobre 1850, faceva al Sovrano concessioni tali, quali non aveva goduto nessuno dei suoi Predecessori cattolici e, per ciò che riguardava la dotazione, rap costituiva la riduceva ad una ben modesta misura in paragone della
ricchezza
, che la Chiesa possedeva prima della secolarizzazione. Ma, quel
che fu
ancor più grave, quella solenne Convenzione non fu eseguita da parte dello Stato se non nel modo più incompleto, massime a causa del c
ben noto Editto di religione,
il quale, promulgato come seconda a
ppendice alla Costituzione, in parte tolse, in parte limitò e restrinse i diritti assicurati alla Chiesa nel Concordato (cfr. succitato Memorandum), introducendo tali
così gravi offese alla
libertà della Chiesa medesima
che lo stesso Hinschius
le dichiarò inconciliabili coi principii dello Stato moderno (Allgemeine Darstellung des Verhältnisses
zum
von Kirche und Staat, pag. 212). La Santa Sede e l'Episcopato non mancarono di elevare la voce contro tali soprusi, ma con ben scarso successo; e soltanto negli
nell' ultimo periodo del regime monarchico una più
mite e benevola applicazione di quelle di disposizioni, rimaste pur sempre in vigore, rese
più tollerabile la si situazione della Chiesa in Baviera.
509r
Dopo la caduta della Monarchia, sebbene l'Editto di religione sia rimasto abrogato
in virtù della nuova Costituzione, come ebbi già occasione di dichiarare
nel mio ossequioso Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919, tuttavia l' l'antico la nuova forma di Governo ed i principii, su cui sono
fondate le Costituzioni germanica e bavarese,
sembra che rendano impossibile il mantenimento dell'antico Concordato. Non semb apparisce invero probabile che la S. Sede consenta [ein Wort unlesbar] a [riconoscere] nuovi ad estendere al governanti Governo repubblicano, a capo del quale possono trovarsi e si sono di fatto già trovati uomini non solo acattolici, ma anche positivamente ostili alla Chiesa, come l'Hoffmann, l'insigne privilegio di nominare alle Sedi arcivescovili e vescovili
vacanti, come già
"Majestati Regis Maximiliani Josephi eiusque Successoribus catholicis" (art. IX). Una analoga considerazione vale altresì per il simile diritto di
nomina ai Canonicati (art. X) e per gli amplissimi diritti di presentazione alle parrocchie ed ai benefici curati e semplici, di cui si è pu sopra discorso. Che se la S. Sede
ha creduto già, a causa delle circostanze, di dover concedere in via di fatto per i Canonicati e le parrocchie che la nomina o presentazione continuasse provvisoriamente ad aver luogo de facto come per l'addietro, sebbene
colla esplicita riserva che ciò non potesse costituire
un precedente per il definitivo regolamento della questione, sembra tuttavia
almeno
che un tale stato transitorio non potrebbe prolungarsi inde-509v
finitamente. Qualora quindi non si addivenisse alla conclusione di un nuovo Concordato, la S. Sede medesima si verrebbe alfine
a trovare nella necessità di dichiarare positivamente che
tutti od alcuni di quei privilegi
sono caduti il che condurrebbe probabilmente a far considerare come non più in vigore l'intiero Concordato. Quale sarebbe allora la situazione della Chiesa in Baviera?
Senza dubbio Essa
potrebbe rivendicare una la piena libertà nella provvista degli offici ecclesiastici, limitandosi forse la S. Sede
di [ein Wort unlesbar] a titolo di cortesia, prima della pubblicazione della nomina dei Vescovi, la persona del candidato da liberamente scelto, per conoscere se si opponga da parte sua
qualche ragione
d'indole politica (Dispaccio N. 6964 del 26 Agosto 1922). – Quanto alle prestazioni finanziarie, a mio umile avviso, e conformemente anche a quanto era accennato nella lettera del Sig. Ministro del Culto di Prussia
Dr. Boelitz nella s in data del 17 16 Febbraio 1922 (cfr. Rapporto N. 24192 del 26 Maggio
di quell'anno), il Governo
bavarese sarebbe tenuto, a in virtù degli articoli 138 e 172 della Costituzione del Reich, a continuare ad adempiere sino al momento dello svincolo i suoi oneri,
non però
le onerose
prestazioni che, come si è visto, esso considera quali
volontarie e revocabili e le quali concernono
egualmente il clero parrocchiale.
Durante, tuttavia, le conferenze, ho dovuto, non senza qualche mia sorpresa,
constatare che tale teoria non è
divisa dai Signori Ministri bavaresi. In particolar
modo il Sig. Ministro delle Finanze
510r
sostenne con tenacia l'opinione che < per il Concordato, come per ogni
contratto, vale il principio che, cessato l'adempimento degli obblighi da
una
delle parti,
cessano gli oneri corrispondenti anche
per l'altro. – La
Chiesa potrebbe, è vero, fare appello alla secolarizzazione come a "particolare titolo giuridico" per rivendicare i suoi diritti; ora è assai incerto
se ciò avrebbe esito favorevole dinanzi ai tribunali, ed è stato in ogni modo negato dal medesimo Dr. Krausneck. Senza dubbio l'attuale Governo bavarese proseguirebbe (né, anche volendo, potrebbe fare altrimenti, data l'attuale composizione del Ministero e del Landtag) i suoi pagamenti alla Chiesa; ma si tratterebbe di prestazioni libere e senza
fondamento giuridico, le quali quindi potrebb verrebbero senza difficoltà revocate da un futuro Governo non benevolo alla Chiesa, la cui situazione diverrebbe in tal guisa oltremodo precaria ed incerta.
Se si considera ora l'attuale pro controprogetto di Concordato, è d'uopo
riconoscere che esso, in molti punti ha lasciato almeno sostanzialmente intatti i relativi
articoli delle proposte della S. Sede, contiene quindi
disposizioni così favorevoli per
la Chiesa, quali difficilmente, nei tempi moderni, potrebbero concepirsi migliori. Specialmente gli articoli concernenti la scuola costituiranno nella [immane] lotta, che i cattolici in Germania
debbono sostenere in questa
in tale
questione,
un incrollabile baluardo e 510v
potranno servire di modello anche
fuori della Baviera e della Germania. Anche
la parte relativa alle prestazioni finanziarie rappresenta,
date le incertezze d'in nella interpretazione dell'antico Concordato e soprattutto le inadempienze dello Stato per oltre un secolo, un not miglioramento della situazione ed
elimina, per ciò che riguarda i Seminari, gli ostacoli d'indole economica, che
si opponevano sinora all'attuazione delle sapienti prescrizioni del Codice di diritto canonico e della S. Congregazione dei Seminari e delle Università relativamente agli studi filosofici e teologici dei giovani chierici. Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono suffici tutelati nella loro libertà e nei loro diritti; ed anche in ciò che si riferisce alla spinosissima questione delle Facoltà teologiche nelle Università e dei Licei, la S. Sede, conquista un diritto d'intervento malgrado le nonostante le sfavorevoli modificazioni introdotte conel controprogetto, conquista per la prima volta
un incontestato
diritto di intervento, in base al che finora Le aveva fatto difetto.
In considerazione di così notevoli vantaggi parmi subordinatamente consigliabile che la S. Sede nella risposta al controprogetto del Governo giunga nelle
sue
concessioni
sino agli estremi limiti
compatibili colla Sua dignità e cogl'interessi della Chiesa. È ben vero che le con concessioni già fatte erano almeno qualitativamente im
importantissime, e che, del resto, il più importante bene,
che
lo Stato ritrae dai suoi amichevoli
rapporti colla Chiesa un compenso, di utilità incomparabile,
511r
il quale non figura in nessuno degli articoli del progetto (sebbene potrebbe essere forse accennato con cautela nella introduzione al Concordato), ma che è pure, di un valore incomparabile; vale a dire l'appoggio morale
che la Chiesa dà
alla società civile per esercita per la tranquillità, l'ordine, la pubblica moralità, e quindi per la prosperità dello Stato l'amore al lavoro, la conservazione della famiglia, il rispetto all'
autorità, così necessario
per il benessere della società civile (1). È pure indubitato che le prestazioni dello Stato previste previste nel progetto
sono strettamente dovute alla Chiesa per molteplici titoli, e perciò non darebbero diritto a reclamare compensi. In vista,
nondimeno,
della situazione parlamentare suesposta
della pubblica opinione
è
indispensabile che il Governo possa dimostrare di aver ottenuto in qualche
modo l'eq tangibile degli equivalenti sia per i vantaggi,
che ottiene
la Chiesa come
per i diritti privilegi contenuti già nell'antico Concordato e che vengono ora a cadere. – Prescindendo dall'articolo 12 circa la circoscrizione delle diocesi, in merito al quale sarebbe per me difficile
di esprimere un subordinato parere, non conoscendo il testo della Nota di cotesta Ambasciata di Francia, cui si alludeva del progetto a stampa rimessomi già dall'E. V.; il punto, che a me sembra presenta [sic] la maggiore difficoltà, è alla elezione capitolare dei Vescovi. Essa Vi è infatti da temere che essa
darebbe Pastori, senza dubbio degni ed idonei a norma dei sacri canoni ed ai quali quindi la S. Sede diffi non potrebbe negare la conferma, ma 511v
in generale mediocri, anche
rimarrebbero quasi sempre
esclusi coloro, che
hanno compiuto in Roma gli studi filosofici e teologici, specialmente al Collegio germanico, e che quindi, meno idolatri dei metodi seguiti in Germania,
sarebbero meglio in grado di introdurre
eseguire
necessarie riforme. Se, tuttavia, debbo credere a quanto mi ha detto il Sig. Held, che è pure energico difensore dell'elezione capitolare,
il Governo in ultima analisi finirebbe forse col contentarsi anche se i Capitoli potessero presentare una lista di più candidati
, dei quali dovrebbe
forse dirsi che
debbono essere presi "partim de gremio capituli partim ex reliquo clero sive saeculari sive regulari", affinché i Canonici non pretendano che il nuovo Vescovo debba sia sempre eletto da scelto fra di loro.
Debbo in ultimo non omettere di rilevare che il tante volte menzionato controprogetto, il quale anche da me è stato q per maggior brevità chiamato semplicemente "del Governo", è propriamente soltanto il "controprogetto dei Ministeri del Culto, delle Finanze e degli Esteri", come viene espressamente qualificato nell'Allegato II. Infatti l'intiero Gabinetto bavarese non ha preso parte alla preparazione ed allo studio del medesimo, ma soltanto i tre Ministri competenti; all'intiero Gabinetto verrà sottoposto, dopoché sarà stato raggiunto l'accordo fra questi
e la S. Sede.
Dopo di ciò, chinato
[Fol. 475r] (1) È da notare che molti D dotti Autori cattolici, come il Sägmüller (Der Rechtsanspruch der kath. Kirche in Deutschland auf finanzielle Leistungen seitens des Staates, Freiburg 1913 pag. 25 e 107), lo Schmitt (Staat und Kirche. Bürgerlich-rechtliche Beziehungen infolge von Säkularisation, Freiburg 1919, e Die Ablösung der Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften, Freiburg 1921), sostengono contro il Nieder [sic] e lo Stutz, che la secolarizzazione rappresenta un
obbligo
giuridico
immediato
per gl gli Stati di fronte alla Chiesa. Ad ogni modo è indubitato che essa fu il fondamento e la ragione delle prestazioni [ein Wort unlesbar],
assunte dallo Sta cui si vincola cui si vincolarono gli Stati stessi
negli antichi Concordati. Lo stesso attuale Presidente del Consiglio dei Ministri in Baviera Sig. von Knilling così scriveva, or sono appena tre anni, nell'Allgemeine Rundschau (27 Marzo 1920, N. 12/13, pag. 172): "Lo Stato non deve dimenticare che i suoi obblighi concordatari, da esso neppure pienamente eseguiti, non sono che una scarsa indennizzazione per il suo violento arricchimento a danno
de
lla Chiesa per mezzo della secolarizzazione e che, se esso veramente ha accordato alla Chiesa prestazioni non previste propriamente
nel Concordato, esso non aveva forse più per ciò alcun uno stringente obbligo giuridico, ma bensì una naturalis obligatio".
[Fol. 475v] (1) Il medesimo Sig. von Knilling cosi si esprimeva al in proposito nella succitata Rivista (6 Marzo 1920 N. 10 pag. 136): "Si potrebbe
considerare se il Governo dello Stato libero bavarese, anche se non vi si opponesse la Costituzione del Reich, potrebbe [subi] pretendere agli ampi diritti concessi nel Concordato al Re di Baviera relativamente alla provvista degli offici ecclesiastici. Ciò dovrebbe in ogni caso negarsi per ciò che concerne il diritto di nomina alle Sedi arcivescovili e vescovili, essendo esso stato espressamente accordato come indulto al Re di Baviera ed ai suoi successori cattolici. Ma potrebbe ben anche
affermarsi che anche anche i diritti fissati negli articoli X e XI del Concordato relativa circa la provvista dei Canonicati, delle parrocchie e degli altri benefici erano riservati soltanto alla Persona del Re di Baviera pro tempore ed in nessun modo sono trasmissibili ai nuovi reggitori della Baviera. Lo Stato libero bavarese non può in alcuna guisa stendere la mano a diritti strettamente personali (höchstpersönliche Rechte), che certamente non furono la cui [cost] concessione alla Casa reale di Baviera non ebbe certamente come ultimo motivo la dev l'attaccamento il secolare e provato attaccament attaccamento della stirpe principesca dei Wittelsbach verso la Chiesa cattolica. Sarebbe un assurdo giuridico il voler far derivare a favore dell'attuale g
overno dello Stato libero di Baviera una successione legale di fronte al Re spodestato".
[Fol. 475v] (2) Cfr., ad es., art. I circa i diritti e le prerogative spettanti alla Chiesa cattolica ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus; art. V capov. ultimo circa
il diritto d'ispezione su tutte le scuole pubbliche; art. XIII relativo alla proibizione dei libri contrari alla fede, ai buoni costumi od alla disciplina della Chiesa.
[Fol. 484v]
[Fol. 498r] (1) Secondo il parere del
Ministro Conte
von Lerchenfeld, il diritto di nomina della Corona agli Arcivescovati e Vescovati fu voluto "perché soltanto con tal guisa
poteva essere imped evi evitato l'influsso della Curia romana nella provvista dei Vescovati vacanti ed e garantito nel miglior modo possibile il buon accordo dei Vescovi colle Autorità governative del Paese" (Sicherer, op. cit., pag. 238).
[Fol. 511r] (1) Questo concetto – è giusto di rilevarlo –
trovo espresso in un discorso pronunziato oggi stesso, 14 Febbraio, nel Landtag dal Sig. Ministro del Culto Dr. Matt:". Dopo avere infatti accennato all'
importanza
importanza della
educazione morale della gioventù, egli così ha detto: "La evoluzione storica ed i sentimenti della [enorme] maggioranza del popolo tedesco esigono la base religiosa d
ella pubblica educazione della gioventù. Ma anche per la vita comune degli adulti nello Stato la orientazione cristiana rimarrà sempre di fondamentale importanza. Pur salvo il
pieno rispetto della
libertà di coloro, che pensano diversamente, la nostra vita pubblica dovrà, adesso come prima, professarsi cristiana. Per questi
motivi lo Stato manterrà sempre amichevoli rapporti
colle società delle Chiese cristiane e vorrà esso stesso sempre per i suoi
scopi trarre profitto dalle
forze vitali,
che si trovano in
queste importanti comunità culturali. A q tali considerazioni corrisponde anche
il proposito di rinnovare colla S. Sede il Concordato su basi rispondenti al diritto pubblico attuale; ed in connessione con esso dovrà cercarsi di ristabilire simili rapporti anche colle altre società religiose cristiane". (Cfr.
Allegato III). Forse in occasione di tali
trattative anche ai Protestanti verrà imposta qualche limitazione alla completa libertà nella nomina ai loro uffici, da essi al presente goduta.
489v, neben dem Buchstaben "k)" hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten vermerkt: "sulla dispensa"; 492v, auf der Höhe von "§2 (ora § 3)" hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten vermerkt: "riprendi ";493v, auf der Höhe von "articolo XII" hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten vermerkt: "(V. a foglio 17 nt.) dispense XII-XIII/XIV";501r, Passage "per dotationem sive per fundationem sive per constructionem acquisito" hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten unterstrichen; daneben hds. am linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten vermerkt: "jus dotationis et fundationis"; Passage "Corporationes ecclesiasticae" hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten unterstrichen.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 14. Februar 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12791, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12791. Letzter Zugriff am: 19.05.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 13.06.2014.