Dokument-Nr. 15262
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 09. April 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Interpretazione ed esecuzione dell'art. 14 § 3 del Concordato bavarese
Nei giorni scorsi avevo appres io che Non molto te   Po Sul principio della scorsa settimana venni ad apprendere che il Ministero del Culto in Baviera era sul punto di emanare una decisione ministeriale (Ministerialentschliessung) per la l'applicazione dell'art. 14 § 3 del nuovo Concordato. Sebbene il progetto della medesima fosse statao inviatao alle Curie vescovili, affinché potessero fare in proposito esporre   esprimere   proporre le opportune loro osservazioni, stimai tuttavia conveniente, opportuno, in un colloquio avuto la mattina del 1º corrente col Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger, di fargli comprendere la convenienza che anche la S. Sede ne avesse previa conoscenza. notizia. Il detto Signore si riservò di parlarne col Sig. Ministro Dr Matt, e stamane mi ha infatti dato copia del progetto, che
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qui acclusao compio il dovere di trasmettere all'E. V. R.
La prima parte della progettata decisione ministeriale riguarda la previa comunicazione da faresi al Governo dei nomi e delle notizie personali dei candidati alle parrocchie a norma della prima parte del primo periodo del paragrafo in discorso. In essao si nota come che l'obbligo di tale comunicazione non si estende comprende ora più a tutt e i le i benefici od offici, ma soltanto alle le parrocchie, e non (come prescriveva l'antico Concordato) anche agli gli altri offici o benefici, i quali quindi rimangono da essa   in avvenire esclusi, anche se si tratti di offici o benefici curati.
La seconda parte riguarda concerne la questione dei diritti di patronato o di presentazione dello Stato, contemplati nel nell'ultimo periodo secondo del paragrafo medesimo. – Nel mio rispettoso Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio 1923 ebbi occasione di ad esporre ampiamente
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i vari generi di parrocchie, su cui i Re di Baviera esercitavano il g jus praesentandi. Mi basterà quindi ora qui perciò   quindi ora di accennare di rilevare che, secondo il tenore di della della summenzionata decisione ministeriale e le spiegazioni datemi verbalmente dal Sig. Goldenberger, cede cessa intieramentemente tale diritto per le cosiddette Wechselpfarreien o Monatpfarreien  [sic], come pure per tutti i benefici, ai quali il Re di Baviera presentava in virtù forza dell'indulto concesso nel capov. secondo dell'articolo XI dell'antico del Concordato. del 1817. Il giuspatronato rimane, secondo il testo a norma del nuovo Concordato, soltanto qualora vi siano speciali titoli canonici,:, vale a dire qualora si abbia la dotatio, fundatio o aedificatio. E' ben vero che, secondo i genuini principi canonici, del d canonici, nemmeno questi diritti di patronato sarebbero passati al nuovo all'attuale Stato bavarese (cfr., ad es.,Wernz, Jus decret., 1906, t. II, p. II, n. 422; Cappello, I diritti e i privilegi tollerati o concessi dalla S. Sede ai Governi civili, 1921, pag. 45-48, 69-72); [sic]; ma è sembra,
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d'altra parte, evidente manifesto che al nel nuovo recente Concordato la S. Sede ha voluto per via via di nuovo indulto riconoscerli anche ad esso, altrimenti il succitato periodo man la disposizione concordataria in discorso non avrebbe alcuna possibile applicazione. "Se "Quando esiste uno dei tre sunnominati titoli, - dice – prosegue la progettata decisione ministeriale –, è indifferente se il patronato sia sorto prima o dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1818, come pure se si tratti dell'acquisto di un diritto di patronato o di presentazione in modo originario ovvero... derivato da un Predecessore in esso nel Governo dello Stato (1) laico od ecclesiastico; in quest'ultimo caso, tuttavia, se l'acquisto del giuspatronato si basa sulla secolarizzazione dei di beni ecclesiastici, non si ha in animo di mantenerlo". In tal guisa quest'ultima parte   tal guisa è stata risolta, in sostanza a favore della libertà della Chiesa, anche la controversia relativa all'interpretazione del capov. 1 dell'articolo XI dell'antico Concordato, del 1817, controversia cui accennai accennai già nel succitato Rapporto N. 26515. Il giuspatronato diritto di patronato [ein Wort unlesbar]
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rimane quindi soltanto ai per i benefici, ai quali presentavano, ex legitimo iure patronatus sive per dotationem sive per fundationem sive per constructionem acquisito, i Predecessori secolari laici del Re di Baviera (Duchi ed Elettori), e non gli ecclesiastici, vale a dire i Principi Vescovi, a meno che (caso puramente possibile, di cui il Consigliere ministeriale non si trattasse i forse di un giuspatronato passato da questi ai Re di Duchi od Elettori di Baviera dai Vescovi medesimi per in virtù di uno dei titoli riconosciuti dal diritto (eredità, donazione, vendita, permuta). (1)
E' veramente da felicitarsi che il Governo bavarese abbia finito, dopo coll'accettarel'adottare questa rett interpretazione restrittiva restrittiva della disposizione concordataria in esame, giacché in tal guisa maniera il numero, pr sinora così   molto grande, delle parrocchie di patronato dello Stato è divenut divenuta ristrettissima. diverrà [ora] assai limitatissimoo. (Così, ad esempio, nell'archidiocesi di Monaco e Frisinga, secondo calcoli provvisori ora fatti, sembra, che su 280 di tali parrocchie già di patronato di a quanto mi ha detto l'Emo Faulhaber, che dette parrocchie da circa 280 [rimarr anno ebbero] rimarranno ridotte a 38)   circa 25). In considerazione di ciò sembrami ho (e parmi subordinatamente tollerabile il fatto che il Gover Ministero del Culto non intende invece di recedere dal suo punto di
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vista circa la nota questione della terna presentata dal Vescovo, intorno alla quale ebbi occasione di riferire in vari miei varie volte, e specialmente nell'ossequiosio Rapportio, massi N. 31836 del 29 Dicembre 1924. La situazione a questo proposito è anzi inoltre migliorata altresì in quanto che il Governo in avvenire ora non pubblicherà più senz'a la notizia della provvista della parrocchia al momento della presentazione, come faceva sinora; il che, ciò infatti, per conseguenza, nel raro caso in cui fosse scelto presentato un candidato scelto fuori della terna e un candidato non accettabile dall'Ordinario, darà modo a questo darebbe   darà   si avrà più facile modo di trattative e di intesa di trattative fra questo ed il Ministero del Culto. Ad ogni modo, Del resto,   rimanente, questo il prelodato   medesimo l'Emo Sig. Cardinale Arc Faulhaber mi ha detto testè assicurato recentemente che tanto egli quanto gli altri Vescovi della Baviera sono ora ben soddisfatti della soluzione apportata dal Concordato della questione delle parrocchie di nuova situazione circa le creata dal Concordato circa a riguardo del patronato dello Stato. governativo.
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La progettata decisione ministeriale dispone infine che "il godimento della prebenda o dell'ufficio comincia, principia, come sino ad ora, nella diocesi di Würzburg col giorno della entrata in carica, e nelle altre diocesi col giorno della comunicazione presentazione della proposta della comunicazione (atto (documento di presentazione della presentazione - in cui la il l'atto di presentazione (che sostituisce il decreto di notifica prima in uso) viene comunicata alla Curia vescovile". A dire il vero, secondo il diritto canonico (can. 1472), il beneficiato principia comincia ad usufruire dei diritti temporali (e spirituali) annessi al beneficio colla legittima presa di possesso. Ma è questo un punto, a mio umile avviso, secondario, ed il cui regolamento può essere eventualmente lasciato ai Revmi Ordinari. Questo   Il sullodato Eminentissimo Arcivescovo,   Faulhaber,   del resto, mi ha detto essere più vantaggioso per la Chiesa il metodo sinora in uso,   anzidetto, giacché il parroco, entrando in possesso dei frutti del beneficio fin dal momento della presentazione, può avere   disporre a sua disposizione   così   idel danaro necessario per le spese di traslocamento [sic], ecc.
Dopo di ciò, altro non mi resta se non di supplicare l'Eminenza Vostra a volersmi degnare di impartirmie colla maggior
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possibile sollecitudine le Sue superiori istruzioni al riguardo, mentre, chinato
(1)Da ciò segue pure che, se qualche parrocchia o beneficio risultasse fondato coi beni della particolari della Casa reale di dei Wittelsbach, il giuspatronato apparterrebbe in le alla Famiglia medesima, e non allo Stato.
(1) Sembra poi naturale che, se risultasse che qualche benefi parrocchia o beneficio sia stato fondato coi beni della Casa dei Wittelsbach, il giuspatronato apparterrebbe apparterrebbe alla Famiglia medesima, e non allo Stato.
46r, über der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 09. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15262, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15262. Letzter Zugriff am: 18.05.2024.
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