Betreff
Interpretazione ed esecuzione dell'art. 14 § 3 del Concordato
bavarese
Nei giorni scorsi
avevo
appres
io che
Non molto
te
Po
Sul principio della scorsa settimana venni ad apprendere che il
Ministero del Culto in Baviera era sul punto di emanare una decisione ministeriale
(Ministerialentschliessung) per la l'applicazione dell'art. 14
§ 3 del nuovo Concordato. Sebbene il progetto della medesima fosse statao
inviatao alle Curie
vescovili, affinché potessero fare in proposito
esporre
esprimere
proporre le opportune
loro osservazioni, stimai tuttavia conveniente,
opportuno, in un colloquio avuto la mattina del 1º corrente col
Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger, di fargli comprendere la convenienza che anche
la S. Sede ne avesse previa conoscenza.
notizia. Il detto Signore si riservò di parlarne col Sig. Ministro Dr Matt, e stamane mi ha infatti
dato copia del progetto, che46v
qui acclusao compio il dovere di
trasmettere all'E. V. R.
La prima parte della progettata decisione ministeriale riguarda la
previa
comunicazione da faresi al Governo dei nomi e delle notizie personali dei
candidati alle parrocchie a norma della prima parte
del primo periodo del paragrafo in discorso. In essao si nota come
che l'obbligo di tale comunicazione non
si estende
comprende ora
più a tutt
e
i
le i benefici od offici, ma soltanto alle
le parrocchie, e non (come prescriveva l'antico Concordato)
anche
agli
gli altri offici o benefici, i quali quindi rimangono
da essa
in avvenire esclusi,
anche se si tratti di offici o benefici curati.
La seconda parte
riguarda
concerne la questione dei diritti di patronato o di presentazione dello Stato, contemplati nel
nell'ultimo periodo secondo del
paragrafo medesimo. – Nel mio rispettoso Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio 1923
ebbi occasione di
ad esporre ampiamente47r
i vari generi
di parrocchie, su cui i Re di Baviera esercitavano il g
jus praesentandi. Mi basterà quindi ora
qui perciò
quindi ora
di accennare
di rilevare che, secondo il tenore di
della della summenzionata decisione ministeriale e le spiegazioni datemi verbalmente dal Sig. Goldenberger, cede
cessa
intieramentemente tale
diritto per le cosiddette Wechselpfarreien o Monatpfarreien
[sic], come
pure per tutti i benefici, ai quali il Re di Baviera presentava in virtù
forza dell'indulto concesso nel capov. secondo dell'articolo XI
dell'antico
del Concordato.
del 1817. Il giuspatronato rimane, secondo
il testo
a norma del nuovo Concordato, soltanto qualora vi siano speciali
titoli canonici,:, vale a dire qualora si abbia la
dotatio, fundatio o aedificatio. E' ben vero che, secondo i genuini
principi canonici,
del d
canonici, nemmeno questi diritti di patronato sarebbero passati al nuovo
all'attuale Stato bavarese (cfr., ad
es.,Wernz, Jus decret., 1906, t. II,
p. II, n. 422; Cappello, I diritti e i privilegi tollerati o
concessi dalla S. Sede ai Governi civili, 1921, pag. 45-48,
69-72); [sic]; ma è
sembra,47v
d'altra parte, evidente
manifesto che al nel nuovo
recente Concordato la S. Sede ha voluto per via
via di nuovo indulto riconoscerli anche ad esso, altrimenti il
succitato periodo man la disposizione concordataria in discorso non avrebbe alcuna
possibile applicazione. "Se
"Quando esiste uno dei tre sunnominati titoli, - dice
– prosegue la progettata decisione ministeriale –, è
indifferente se il patronato sia sorto prima o dopo l'entrata in vigore della Costituzione
del 1818, come pure se si tratti dell'acquisto di un diritto di
patronato o di presentazione in modo originario ovvero... derivato
da un Predecessore in esso
nel Governo dello Stato
laico od
ecclesiastico; in quest'ultimo caso, tuttavia, se l'acquisto del giuspatronato si basa sulla
secolarizzazione dei
di beni ecclesiastici, non si ha in animo di mantenerlo". In tal guisa
quest'ultima parte
tal guisa è
stata risolta, in sostanza a favore della libertà della Chiesa, anche la controversia
relativa all'interpretazione del capov. 1 dell'articolo XI dell'antico
Concordato,
del 1817,
controversia cui accennai
accennai già nel succitato Rapporto N. 26515. Il giuspatronato
diritto di patronato [ein Wort
unlesbar]48r
rimane quindi
soltanto ai
per i benefici, ai quali presentavano, ex legitimo iure patronatus
sive per dotationem sive per fundationem sive per constructionem acquisito, i Predecessori
secolari
laici del Re di Baviera (Duchi ed Elettori), e non gli ecclesiastici, vale a dire i Principi Vescovi, a meno
che (caso puramente possibile, di cui il Consigliere ministeriale non si trattasse
i forse di un giuspatronato passato
da questi ai Re di
Duchi od Elettori di Baviera dai Vescovi
medesimi per
in virtù di uno dei titoli riconosciuti dal diritto (eredità,
donazione, vendita, permuta).
E' veramente da felicitarsi che il Governo
bavarese abbia finito,
dopo
coll'accettarel'adottare
questa
rett
interpretazione restrittiva
restrittiva della disposizione concordataria in esame, giacché in
tal guisa
maniera il numero, pr sinora
così
molto grande, delle parrocchie di
patronato dello Stato è
divenut
divenuta ristrettissima.
diverrà [ora] assai
limitatissimoo.
(Così, ad esempio, nell'archidiocesi di Monaco e Frisinga, secondo calcoli
provvisori ora fatti, sembra, che su 280
di tali
parrocchie già di patronato di
a quanto mi ha detto l'Emo Faulhaber, che dette parrocchie da
circa 280 [rimarr
anno
ebbero] rimarranno ridotte a
38)
circa 25).
In considerazione di ciò
sembrami
ho
(e
parmi subordinatamente tollerabile il fatto che il Gover
Ministero del Culto non intende
invece
di recedere dal suo
punto di 48v
vista circa la nota
questione della terna presentata dal Vescovo, intorno alla quale ebbi occasione di riferire
in vari miei varie volte, e specialmente nell'ossequiosio
Rapportio, massi N. 31836 del 29 Dicembre 1924. La situazione a
questo proposito è anzi
inoltre migliorata altresì in quanto che il Governo in avvenire
ora non pubblicherà più senz'a la notizia della
provvista della parrocchia al momento della presentazione, come faceva sinora; il che,
ciò infatti,
per conseguenza, nel raro caso in cui fosse scelto
presentato un candidato scelto fuori della terna e
un candidato non accettabile dall'Ordinario, darà modo a questo
darebbe
darà
si avrà più facile modo di trattative e di
intesa
di trattative fra questo ed il Ministero del Culto. Ad ogni modo,
Del resto,
rimanente,
questo
il prelodato
medesimo
l'Emo Sig. Cardinale Arc Faulhaber mi ha detto
testè assicurato recentemente
che
tanto egli quanto gli altri Vescovi della Baviera sono
ora
ben soddisfatti della soluzione apportata dal Concordato della
questione delle parrocchie di
nuova situazione circa le creata dal Concordato circa a
riguardo
del patronato dello Stato.
governativo.
49r
La progettata decisione
ministeriale dispone infine che "il godimento della prebenda o dell'ufficio comincia,
principia, come sino ad ora, nella diocesi di Würzburg col giorno
della entrata in carica, e nelle altre diocesi col giorno
della
comunicazione
presentazione
della proposta
della comunicazione
(atto
(documento di presentazione
della presentazione -
in cui
la
il
l'atto di
presentazione (che sostituisce il decreto di notifica prima in
uso) viene comunicata alla Curia vescovile". A dire il vero,
secondo il diritto canonico (can. 1472), il beneficiato principia
comincia ad usufruire dei diritti temporali (e spirituali) annessi
al beneficio colla legittima presa di possesso. Ma è questo un punto, a mio umile avviso,
secondario, ed il cui regolamento può essere
eventualmente
lasciato ai Revmi Ordinari.
Questo
Il sullodato Eminentissimo
Arcivescovo,
Faulhaber,
del resto, mi ha detto essere più vantaggioso per la Chiesa il metodo sinora in
uso,
anzidetto, giacché il parroco, entrando in
possesso dei frutti del beneficio fin dal momento della presentazione, può
avere
disporre
a sua disposizione
così
idel danaro necessario per le spese di
traslocamento [sic], ecc.
Dopo di ciò, altro non mi resta se non di supplicare l'Eminenza Vostra a
volersmi
degnare di
impartirmie colla
maggior49v
possibile sollecitudine le Sue superiori istruzioni
al riguardo, mentre, chinato
46r, über der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand,
vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 09. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15262, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15262. Letzter Zugriff am: 18.05.2024.