Dokument-Nr. 15283
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 29. Dezember 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Il Concordato bavarese dinanzi al Landtag
Nel mio rispettoso Rapporto N. 31690 e nel cifrato N. 461 rispettivamente in data del 3 e dell'11 Dec corrente ho compiuto il dovere di riferire all'E. V. R. circa i violenti attacchi, cui è stato fatto oggetto il Concordato bavarese dopo la sua pubblicazione e presentazione al Landtag. Tali attacchi sono continuati sia nella stampa che nella Commissione parlamentare incaricata dell'esame del relativo progetto di legge. I partiti di opposizione (comunisti, socialisti, democratici, völkische) hanno formato un fronte unico di compatta resistenza contro il Concordato, il che era naturalmente da attendere; ma il più grave è stato che i tedesco-nazionali (coi partiti loro annessi), i quali – secondo quanto mi venne sul principio assi-
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curato si erano impegnati, come facenti parte dell'attuale Gabinetto di coalizione, a votare a favore del Concordato, hanno cominciato ben presto ad a tergiversare, ad esigere dichiarazioni e restrizioni, alcune delle quali del tutto inaccettabili. Per un certo numero di protestanti fanatici, l'odio contro Roma la Chiesa cattolica, e soprattutto contro Roma, è tale che essi preferiscono piuttosto di sacrificare i loro propri interessi anziché piuttosto che di accordare ad Essa vantaggi(1). Uno dei gros bonnets della Chiesa cosiddetta evangelica, il Sig. Barone  Pechmann, il quale pure passa per uomo moderato, diceva recentemente al Sig. Ministro del Culto (come questi mi ha narrato) ripetuto) a proposito del Concordato che la potenza di Roma era tornata ad essere così grande come ai tempi di Innocenzo III e di Bonifazio VIII; il che naturalmente fa ombra e sospetto ai protestanti. Colla
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pedanteria minuziosa, propria dei tedeschi, acuita dalla passione anticattolica, il Con Concordato Concordato è stato sezionato, analizzato, scrutato in ogni suo membro ed in ogni sua fibra, per trovare materia ad obbiezioni; si sono date interpretazioni artificiosamente esagerate od infondate; si è attaccato si sono mossi anche attacchi contro l'uso della lingua italiana (anziché della latina) e si sono volute vedere differenze, del affatto insussistenti quanto al senso, tra i due testi italia tedesco ed italiano. I maestri liberali appartenenti al Bayerischer Lehrerverein, i professori delle Università si sono con assemblee ed ordini del giorno hanno eccitato la pubblica opinione; professori di Università hanno aggiunto il peso della loro pretesa scienza alla lotta contro il Concordato. Merita tuttavia di essere rilevato incidentemente [sic] che – almeno per quanto ho potuto costatare –
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nessuno, pur in mezzo a tanti sofismi, ha trovato alcunché a ridire contro le alte scuole filosofico-teologiche degli Ordini religiosi (art. 13 § 2), né ha recl reclamato la elezione dei Vescovi da parte dei Capitoli; due punti, i quali, nondimeno, erano stati rappresentati, durante le trattative, come essenziali per rispetto alla accettazione del Concordato da parte del Landtag.
Contro tale furiaosa di attacchi offensiva il Governo, ed in prima linea il Presidente del Consiglio dei Ministri, Dr. Held, – il cui ottimismo è andato man mano scemando – ha difeso energicamente e, a quanto mi è sembrato, in generale abilmente il Concordato. Per calmare gli animi eccitati, il sullodato Ministro Presidente e, in [mancanza] del Ministro del Culto assente per ragioni di salute, il Sig. Consigliere Ministeriale Goldenberger hanno dato dichiarazioni ed interpretazioni, di cui non si ha è ancora stampato il testo autentico. Pe Tuttavia –
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anche prescindendo dai partiti, che rimangono in un atteggiamento di irriducibile opposizione – anche i tedesco-nazionali, facenti (come si è già detto) parte dell'attuale coalizione ed i cui voti sono indispensabili per raggiungere la maggioranza, non si sono contentati di tali dichiarazioni, ma hanno chiesto che esse ed altre simili fossero vengano fissate in modo indiscutibilmente obbligatorio ed avessero quindi il consenso anche dell'altra Parte contraente. Il Ministro Presidente, il cui ottimismo, come ho sopra accennato, era venuto progressivamente scemando, si è visto nella necessità, di trovare una via di uscita, e, prima in una visita da lui fattami la sera di Venerdì 19 corr., e poi in una Conferenza confidenziale tenutasi nel Ministero degli Esteri nel pomeriggio del Martedì seguente 23 corr., alla presenza anche del menzionato Consigliere Ministeriale Goldenberger e dei deputati Can. Wohlmuth e Sac. Prof. Scharnagl, mi ha
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chiesto, se fosse in massima possibile per parte della S. Sede una soluzione nel senso indicato. Avendomi egli espresso, dietro mia domanda, approssimativamente il senso di delle richieste dichiarazioni, concernenti l g l'articolo 5 §§ 1 e 2 e l'articolo 8, e non sembrandomi che vi fosse una insormontabile difficoltà ad ammetterle, mi dichiaravo da mia parte pronto a sottomettere la cosa alla S. Sede. Il Sig. Held aggiunse allora che il giorno appresso, Mercoledì 24 corrente, avrebbe avuto, un colloquio col Ministro della Giustizia, Sig. Gürtner, appartenente al partito tedesco nazionale, il quale aveva chiesto di parlargli del Concordato, e mi avrebbe dipoi così poi potuto comunicarmi con maggior precisione il tenore delle anzidette dichiarazioni e poi altre conferenze sono state tenute lunghe e laboriose conferenz riunioni sono state tenute col detto Ministro e col Dr. Hilpert, capo della frazione del detto partito al Landtag, il quale è venuto fuori con sempre maggiori esigenze. A lla fine è rimasto rimandato
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il testo di una dichiarazione, (Allegato I), che il Ministro Presidente dovrebbe fare al Landtag e che, da questo approvata, avrebbe forza di legge come Appendice al Mantelgesetz , il cui progetto f fu già da me trasmesso all'E. V. col predetto Rapporto N. 31690 . Il Dr. Held non chiede che la S. Sede dia una positiva approvazione alla dichiarazione medesima, ma mi ha detto che gli sarebbe necessario di poter affermare che Essa non vi si oppone la S. Sede medesima ad essa non contraddice. alla med Riprodurrò qui appresso, tradotto in italiano, il testo, aggiungendovi quelle osservazioni, in quanto mie lo permette l'angustia del la ristrettezza del tempo:
" Essendo il Concordato in Baviera legge del Paese, per la sua interpretazione serve di norma il testo tedesco".
Come ho già sopra accennato, non appena pubblicato il Concordato, cominciarono gli attacchi contro l'uso della lingua italiana.
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In un articolo della Münchneren-Ausburger [sic] Aben Abendzeitung (N. 323 del 25 Novembre 1924) si leggeva tra l'altro: "Nella forma esterna del Concordato sorprende che il testo di questo pubblico trattato non è tedesco e latino, ma tedesco e italiano; con ciò l'italiano è dichiarato lingua ufficiale del Vaticano – segno caratteristico del predominio dell'elemento italiano nella Chiesa cattolica". E di nuovo nel N. 337 del 9 corrente lo stesso giornale così scriveva: "Il doppio testo del Concordato è un enigma, giacché non è stata scelta la lingua del diritto canonico, cioè la lingua ecclesiastica latina, ma l'italiano. Con ciò il Concordato prende il carattere di un trattato fra un Sovrano italiano e lo Stato bavarese. Se non si voleva usare la lingua canonica, avrebbe dovuto, in un trattato col con uno Stato tedesco, adottarsi il tedesco". Quanto sia infondato un tale appunto, apparisce subito (come non ho mancato di far notare [inna] prima al Consigliere
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ministeriale Sig. Barone von Stengel e poi allo stesso Ministro Presidente) a chi si dia la pena di prendere in mano il volume della "Raccolta di Concordati in materia ecclesiastica tra la S. Sede e le Autorità civili", dal quale apparisce come i Concordati, massime i più recenti, sono redatti nelle lingue più diverse, ed anzi per la Convenzione sulla erezione della Facoltà teologica della Università di Strasburgo, conclusa col Governo germanico il 5 Dicembre 1902, venne usata la sola lingua francese. – Si sono poi volute trovare (come pure ho già detto) differenze tra i due testi, massime nell'articolo 4 § 2 ("soll…angestellt werden" tradotto con "vi dovranno essere") e nell'articolo 8 § 2 ("im religiös religiös-sittlichen Leben" tradotto con "nella vita religiosa o morale"). Diversità, anch'esse non sostanziali, e che d'altronde non sono state rilevate dagli avversari del Concordato, si trovano invece – come è ben noto all'E. V.,
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perché furono oggetto di trattative – nell'articolo 14 § 2, ove nel testo italiano si parla espressamente di "conferma " a norma del can. 177 del Codice di diritto canonico", mentre nel testo tedesco si cita soltanto il canone anzidetto, e nello stesso articolo 14 § 3, ove nel testo italiano si legge "parroci in senso stretto", laddove il testo tedesco dice semplicemente "Pfarrer".
Essendosi le obbiezioni contro il testo italiano ripetute anche nella Commissione del Landtag, il Ministro Presidente nella seduta del 12 corrente ricordò, tra l'altro, che il Concordato del 1817 non aveva alcun testo tedesco, ma soltanto il latino. "È dunque un progresso (egli esclamò) di fronte all'antico Concordato che questa volta si abbia anche un testo tedesco, il quale naturalmente per noi è il solo decisivo". Ora si tratta appunto di fissare in modo autentico tale dichiarazione.
A mio subordinato avviso, questo punto non presenterebbe una insormontabile
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difficoltà e potrebbe tollerarsi.
"Sull'articolo 1 § 2 = Le disposizioni (delle leggi e decreti emanati dalla Chiesa) valgono nell'ambito dell'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich".
Il citato capoverso della Costituzione del Reich è, secondo che già è già ben noto all'E. V., del seguente tenore: "Ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito entro i limiti della legge vigente per tutti. Essa conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni".
Alcuni tedesco-nazionali, e specialmente i libero nazionali-liberali, avevano preteso una dichiarazione del Governo che le leggi del Reich e della Baviera, anche future, avessero forza di diritto prevalente sulle disposizioni del Concordato, di guisa che lo Stato potesse da sé stesso introdurre in via legislativa i necessari cambiamenti, massime per ciò che
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concerne la scuola. Il Ministro Presidente non ha respinto una simile proposta, la quale sar come assolutamente inaccettabile; tuttavia dietro le insistenze del Dr. Hilpert, ha creduto stimato tollera non dannosa e quindi tollera bile la surriferita formula generale.
A mio umile avviso, essa però presenta pericoli gravi obbiezioni . , T teoricamente, ma anche praticamente per le false interpretazioni, a cui avr dar à facilmente luogo, e che potrebbero rendere vane molte favorevoli disposizioni del Concordato.
"Sull'Articolo 5 §§ 1 e 2:
Alla libertà di coscienza e di associazione dei maestri nelle scuole confessionali non sono posti altri limiti, che quelli cui sono sottomessi per i loro doveri di ufficio e di stato".
Il Dr. Held mi ha spiegato che per doveri di ufficio (Amtspflichten) si intendono quelli indicati nell'art. 5 § 1 del Concordato, e vale a dire che i maestri nelle scuole elementari per doveri di stato (Standespflichten) quelli
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cattoliche siano atti e disposti ad istruire i fanciulli in modo sicuro nella generali incombenti ad ogni maestro. Se così è, questo punto, potrebbe essere tollerabile, sembrami difficilmente ammissibile.
"La nomina di nuovi maestri (e maestre) è condizionata alla esistenza dei requisiti delle disposizioni contrattuali [ precendentemente ] citate. ."
Questo punto non sembra presentare per sé difficoltà.
"A dichiarare "La dichiarazione di non voler impartire l'istruzione religiosa per sé sola non è in ogni caso una sufficiente prova che il rispetti maestro (o la maestra) non corrisponde più alle citate disposizioni concordatarie".
È da ricordare che come dopoché l'articolo 149 capov. 2 della Costituzione del Reich rimise alla dichiarazione di volontà del maestro l'impartire l'istruzione religiosa, in Baviera – a quanto hanno riferito i giornali – su un numero complessivo di 20.362 maestri e maestre (di cui 6.038 protestanti) 943 (di cui 33 protestanti) fecero uso di tale diritto e [cessa] dichiarando di non impartire più la detta istruzione. Ora essi sarebbero ridotti,
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come mi ha detto il Ministro Presidente, a circa 700.
La surriferita formula non sembra tuttavia, se non erro, inaccettabile. Infatti nel Memoriale dell'Episcopato germanico del 20 Novembre 1920 (da me già trasmesso col rispettoso Rapporto N. 18718) si legge: "Se un insegnante nelle scuole cattoliche rifiuti per ostilità di principio contro la religione cattolica (aus grundsätzlicher Gegnerschaft gegen die katholische Religion) di impartire l'istruzione religiosa, … deve essere, dietro reclamo della Chiesa e degli aventi diritto all'educazione, rimosso dalla scuola confessionale". Il Memoriale stesso ammette dunque implicitamente che vi possono essere altri motivi all'infuori della anzidetta ostilità di principio, per es. ragioni di salute, di occupazioni, ecc., le quali inducano il maestro a non impartire tale istruzione, senza che per ciò solo debba esigersi la sua rimozione dalla scuola confessio-
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nale. Del resto, sono i s i sacerdoti sono per sé gli insegnanti i maestri nati della religione; gl'insegnanti laici non sono chiamati a supplirli, se non in quanto il numero degli ecclesiastici non sia all'uopo sufficiente.
"Sull'a rticolo 8 § 1:
L'ispezione dello Stato nella scuola rimane conservata; non è questione di un ristabilimento dell'antica ispezione scolastica degli ecclesiastici (geistliche Schulaufsicht). Resta fermo il § 28 della legge sulla ispezione scolastica del 1° Agosto 1922; le sue disposizioni vengono corrispondentemente applicate alla istruzione religiosa negli altri istituti scolastici".
È risaputo che in Baviera prima della rivoluzione i parroci esercitavano la cosiddetta geistliche Schulaufsicht, vale a dire che essi, oltre alla vigilanza sulle cose riguardanti la fede ed i costumi a norma dell'articolo V capov. ul ultimo dell'antico Concordato del 1817, erano anche ispettori dello Stato per la scuola , e il che, a dire il vero, non
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sempre è riuscito di utilità per la Chiesa, giacché in molti casi ha suscitato l'ostilità dei maestri contro i parroci. Caduta la Monarchia, il socialista ed antireligioso Ministro del Culto Giovanni Hoffmann con ordinanza del 16 Dicembre 1918 soppresse intieramente la geistliche Schulaufsicht nelle scuole elementari. L'Episcopato bavarese nel Memoriale del 25 Maggio 1919 così si espresse al riguardo: "La profonda ingiustizia dell'atto di violenza, con cui il Governo provvisorio eliminò la geistliche Schulaufsicht consiste consiste in ciò che esso, senza alcuna intesa colle Autorità ecclesiastiche, non solo tolse alla Chiesa la direzione tecnica e metodica di tutto l'insegnamento, ma Le sottrasse anche il diritto di sorveglianza sulla educazione religioso-morale, conferitole da Cristo ed intimamente legato alla sua missione. Il Clero ha per un secolo esercitato la ispezione anche sulla tecnica e sul metodo della istruzione, rendendosi così grandemente benemerito della istruzione popo-
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lare; tuttavia questa parte della geistliche Schulaufsicht non rientra per sé nel compito della Chiesa, e può quindi essere ad e ssa di nuovo ritirata. Ma giammai non la Chiesa non può rinunziare al diritto, datole da Dio e quindi inviolabile, di coispezione sullo spirito interno della scuola. Caduta la geistliche Schulaufsicht nella ampiezza avuta in passato, tanto più energicamente deve esigersi un riconoscimento legale dell'anzidetto diritto di coispe coispezione sulla educazione nelle scuole". Non sembra quindi che offra difficoltà la frase: dichiarazione che non si intende di ristabilire l'antica geistliche Schulaufsicht.
Quanto al § 28 della legge del 1° Agosto 1922, esso, tradotto in italiano, suona come appresso:
"I. – La ispezione dello Stato sulla istruzione religiosa nelle scuole elementari è limitata alla sorveglianza dell'ordine scolastico esterno, della disciplina scolastica e della frequenza della scuola. La determinazione del
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contenuto e del metodo d'insegnamento per l'istruzione religiosa è cosa delle competenti Autorità delle società religiose. Le società religiose possono mediante loro delegati far visitare l'istruzione religiosa della loro confessione nelle scuole elementari ed accertarsi in tal guisa dello stato delle cognizioni nella dottrina della religione e della educazione religioso-morale degli scolari appartenenti alla propria confessione.
II II. – Le società religiose ed i loro rappresentanti non hanno di fronte ai maestri delle scuole elementari, i quali cooperano nell'impartire l'istruzione religiosa, poteri disciplinari. Tuttavia i delegati delle società religiose possono mettersi d'accordo coi maestri, che impartiscono l'istruzione religiosa, per eliminare i difetti osservati. È anche loro permesso di ricorrere alle Autorità ispettrici scolastiche, quando abbiano da sollevare lamenti".
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"Sull'Articolo 8 § 2.
"Alle Autorità superiori ecclesiastiche od ai loro delegati non non sono concesse, nell'uso del diritto di eventuali reclami circa l'insegnamento nelle materie profane, facoltà disciplinari di fronte ai maestri. L'esame soggettivo di eventuali reclami e e la decisione rispondente alla situazione di diritto e di fatto spetta esclusivamente allo Stato a norma delle disposizioni . dello Stato" stesso. spettano esclusivamente a llo Stato stesso ".
Questo punto non sembra presentare eccessiva difficoltà quanto alla sostanza, giacché esso corrisponde alle condizioni attualmente vigenti e non contraddice il Concordato. Le Autorità ecclesiastiche non hanno infatti ora poteri disciplinari sui maestri, non sono cioè le Autorità ispettrici scolastiche, né possono direttamente infliggere pene al personale insegnante. Esse hanno bensì il diritto di reclamo contro inconvenienti nella vita religiosa o morale degli studenti cattolici ecc., ma la decisione circa
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tali ricorsi spetta allo Stato. – In una prima redazione di qu del punto in discorso si diceva: "spett "… spetta esclusivamente allo Stato …."; ma ho potuto ottenere che la parola "esclusivamente" veniss fosse soppressa.
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"Sull'Articolo 10
L'obbligo dello Stato bavarese di dotare la Chiesa cattolica con beni e fondi stabili in base all'articolo IV dell'antico Concordato rimane fermo, è garantito dall'articolo 138 della Costituzione del Reich e dal § 18 della Costituzione bavarese , come pure è protetto contro mutamenti unilaterali da parte dello Stato bavarese.
Per il caso di una [sic] eventuale adempimento della dotazione reale, i valori patrimoniali vengo saranno scelti d'intesa col Landtag."
Il primo capoverso è una conferma del diritto della Chiesa cattolica di avere una dotazione in bonis fundisque stabilibus. Nel secondo si stabilisce che, nel caso di adempimento di tale dotazione reale, la scelta dei singoli beni e valori patrimoniali non possa essere effettuata dal solo Governo, ma si richieda altresì l'intesa del Landtag, come si verificò già nell'accomodamento colla antica Casa reale di Baviera. Ciò potrà rendere naturalmente l'accordo più difficile; ma, poiché il principio di detta dotazione rimane
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intatto, e, d'altronde, trattasi di una eventualità cui difficilmente potrebbe [zwei Wörter unlesbar], in un tempo prossimo, sareb parmi subordinatamente anche questo punto tollerabile.
Il Dr. Hilpert ha dichiarato di accettare le sopra riferite dichiarazioni personalmente , ma ha come soddisfacenti, ed ha aggiunto di sperare che lo stesso sarà anche degli altri membri della sua frazione.
Poiché la discussione nelle Commissione del La Landtag ricomincierà Mercoledì 7 del prossimo mese di Gennaio, e dovendo [essere] essere tutto pronto per quel giorno, supplico l'E. V. di farmi [pervenire] colla massima sollecitudine la mente della S. Sede, da cui si può dire che dipende ora la sorte definitiva del Concordato.
30 Dicembre – All'ultimo momento mi giunge la lettera ufficiale del  Ministro in data di oggi, che qui acclusa com mi do premura di trasmettere egualmente qui compiegata e colla quale mi si comunica il testo dell' anzidetta progettata dichiarazione , con preghiera di prenderne notizia (zur geneigten Kenntnisnahme). Ciò conferma che il Governo non chiede la positiva appro accettazione della S. Sede, ma soltanto che q uesta non contraddica.
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Prima di chiudere questo rispettoso Rapporto, debbo ancora molestare l'E. V. circa la questione (senza dubbio meno grave delle precedenti) delle parrocchie di patronato dello Stato. Ripetute volte nel corso delle trattative, come è ben noto a V. E., ho chiesto al Governo in nome della S. Sede (cfr. Dispaccio N. 17738 del 16 Maggio 1923) di dichiarare che colla frase "nella forma sin qui usata" (art. 14 § 3) si intendeva la presentazione di una terna da parte del Vescovo. Il Governo ha ammesso bensì che continuava l'uso di detta terna, ma si è sempre rifiutato a ritenersi legato alla medesima, asserendo che lo Stato ciò metterebbe lo Stato in una situazione inferiore a quella dei patroni privati, per i quali è rimasto libero il diritto di presentazione (cfr. Rapporto N. 28240 del 4 Agosto 1923). Nell'ultimo Memorandum da me trasmesso col rispettoso Rapporto N. 28941 del 7 Novembre 1923 il Governo
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bavarese esprimeva il suo punto di vista nei seguenti termini: "Nell'ultimo periodo dell'art. 14 § 3 la S. Sede desidera parimenti che per maggior chiarezza venga sostituita con altra la dizione =in forma usitata=. Nel secolo passato la prassi era che i concorrenti ad una parrocchia così detta di Stato presentassero le loro istanze al Governo del distretto, il quale alla sua volta partecipava alla Curia diocesana i nomi di tutti i concorrenti, affinché questa desse il suo parere sotto forma della proposta di una terna; il Governo procedeva alla nomina, senza essere vincolato a detta terna, sebbene di regola la scelta si facesse in base alla medesima. Solo in casi rari e per forti ragioni il Governo si discostò nella scelta dalla terna dell'Autorità ecclesiastica. Tale modo deve essere osservato anche in avvenire, colla sola differenza che in luogo della nomina governativa subentra la presentazione di un candidato degno ed idoneo. Se alla S. Sede fanno difficoltà le parole =in forma usitata=, esse possono venir soppresse.
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Ne seguirà che allora l'esercizio del diritto di patronato o di presentazione dello Stato si conformerà al gius comune del Codice di diritto canonico". – La S. Sede, di fronte alla impossibilità di indurre il Governo a dichiararsi vincolato nella presentazione ai benefici dalla terna della rispettiva Curia vescovile, riten ritenendo che, malgrado tale affermazione teorica, avrebbe potuto esser praticamente sufficiente la consuetudine, secondo cui il Governo medesimo Ministero era solito di scegliere il primo dei tre candidati proposti, si risolse infine ad accettare il testo governativo (cfr. Dispaccio N. 25122 del 16 Dicembre 1923).
Dopoché, tuttavia, è stato pubblicato il testo delle Convenzioni coi protestanti, nelle quali manca completamente una disposizione corrispondente al periodo secondo del § 3 art. 14 del Concordato, non ho mancai da mia parte di far rilevare a questo Sig. Ministro del Culto simile "imparità"
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a danno della Chiesa cattolica, ed egli mi si dimostrò non contrario a studiare di nuovo anche questo punto, come ebbi a riferire nel mio rispettoso Rapporto N. 31690 del 3 corrente, nel quale imploravo in pari tempo le venerate istruzioni dell'E. V.
Finora, Invece, Lungi, però, dal procedere ad un qualche livellamento di tale ingiustificata sproporzione, il Ministero del Culto (il Sig. Matt, è come ho sopra detto più sopra, temporaneamente assente) si è studiato di rendere di rendere la "imparità" stessa più profonda. Nei giorni scorsi questo Emo Sig. Cardinale mi denunziava a voce e per iscritto (cfr. Allegato V ), il caso della parrocchia di Niederroth, per la quale il Ministero ste medesimo, del Culto, senza loro [passando] oltre alla terna pre da lui presentata, aveva nominato un altro ecclesiastico, che lo stesso Eminentissimo aveva espressamente escluso nella seduta dell'Ordinariato della Curia vescovile, in cui questo argomento era stato trattato, perché aveva già tre volte rifiutato di accettare parrocchie e quindi, secondo l' l'uso qui vigente,
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non viene più preso in considerazione. Il Cardinale v. Faulhaber afferma che nei tredici anni di Episcopato, la prima volta che il Governo non ha presentato nessuno dei tre ecclesiastici inclusi nella terna, ed ha perciò dichiarato per iscritto ed a voce, che un tal modo di procedere è contrario all'articolo 137 della Costituzione del Reich , ed è intollerabile dal momento che i protestanti non sono tenuti a presentare alcuna lista. "Noi consideriamo come un grave sacrificio della libertà ecclesiastica che noi (conclude il sullodato Eminentissimo nella lettera qui unita) che dobbiamo proporre più di un candidato e che il Governo non sempre sceglie quello nominato primo loco; non potremmo però tollerare che il Governo prenda un concorrente al di fuori della lista, né che il Vescovo debba sempre aggiungere perché egli
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non ha messo nella lista medesima questo o quel candidato. Le eccezioni, come questo caso del Sac. Bauer, sono sotto l'attuale Ministero estremamente rare; potrebbero tuttavia venire persone meno ben disposte verso la Chiesa ed il Concordato dovrebbe presentare una un mezzo di difesa anche per simili casi. Il caso Bauer è liquidato, perché il Governo ritira la sua dichiarazione; si tratta però di una questione di principio, e sebbene il Concordato non debba naufragare per questo punto, mi sono tuttavia ritenuto obbligato di comunicare a V. E. il mio colloquio di oggi (col Sig. Goldenberger)".
In seguito a ciò, sebbene non mi fossero ancora pervenute le istruzioni implorate nel più volte menzionato Rapporto N. 31690, credetti ho creduto mio dovere, della suddetta Conferenza del 23 corrente nel Ministero degli Esteri, di toccare questo espressamente questo punto, appoggiandomi,
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contro il Sig. Goldenberger, il quale ha ricordato la il surriferitao punto di vista del Governo circa il senso della frase "in forma usitata" –, tra l'altro, anche sul fatto nuovo della evidente [stridente] "imparità", sancita dalla Convenzione coi protestanti già esistente di fatto dopo la rivoluzione, ma ora giuridicamente sancita nelle recenti Convenzioni coi protestanti. Debbo dire che nella non breve disputa, non trovai appoggio in nessuno dei presenti : né nel Ministro Presidente Dr. Held, né nel Can. Wohlmuth (al che mi attendevo), il quale sembrava apprezzare in tutto il procedimento del Ministero, né nel Sac. Prof. Schamagl, del resto ottimo ecclesi ecclesiastico ( il che mi sorprese ). dolorosam Da tutto l'insieme ho ho dovuto convincermi che il massimo, che si può, colle buone, o buone, ottenere dal Governo, è che esso si impegni, nei rari casi in cui credesse di non poter prendere
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alcuno dei tre ecclesiastici inclusi nella terna, a ritornarla, al Vescovo, perché questo ne presenti un'altra. Che il Governo si riconosca vincolato alla prima terna, occorrerebbe esercitare una forte pressione e mostrare una inflessibile fermezza, facendo di tale riconoscimento una condizione per la ratifica del Concordato da parte della S. Sede. L'E.V. deciderà il da farsi. L'E. V. giudicherà il da farsi. Il Sig. Cardinale Faulhaber ritiene tuttavia che per la ad ogni modo per la presente questione non dovrebbe in alcun modo ritardarsi la definitiva decisione e ratifica del Concordato. Non sembra, del resto, esatto quanto il Sig. Ministro del Culto mi disse (Rapporto N. 31690) circa il carattere obbligatorio delle prestazioni dello Stato per tutte le parrocchie protestanti.
Chinato
(1) In una risoluzione votata <il 10  Dec. corr.> da una Assemblea straordinaria di de della suddetta "Lega evangelica" in Norimberga si diceva che " [sic] l'attuale Concordato" " [sic] è un peggioramento ed una perpetuazione dell'antico Concordato, il quale, nonostante il suo dubbio valore giuridico, ha avuto per conseguenza, durante lunghi anni, gravi oppressioni degli Evangelici in Baviera", "dà alla Chiesa romana una lettera di franchigia per la controriforma, da essa al presente condotta su tutta la linea<,>" "rappres e per la sistematica, grande lotta contro il protestantismo tedesco", "rappresenta una capitolazione dello Stato di fronte alla Chiesa", ecc.
(1) Nel N. 3 di detta risoluzione della "Lega evangelica" si legge: "Il Concordato rappresenta una capitolazione dello Stato di fronte alla Chiesa, poiché, contrariamente alla situazione attuale, le concede, nell'ambito della competenza che essa stessa determina ed è quindi di fatto sconfinata, un illimitato potere legislativo sui suoi membri. Con ciò viene preparata per la Baviera e per tutta la Germania la f creazione <creazione formazione> di uno Stato cattolico nello Stato e creato un irriducibile contrasto fra i connazionali evangelici e cattolici".
(1) "Le prestazioni dello Stato alla Chiesa, fondate su legge, convenzione o particolari titoli giuridici, saranno svincolate in via legislativa dai singoli Stati, su basi che verranno fissate con legge del Reich. – La proprietà e gli altri diritti delle società ed unioni religiose sui loro stabili, <istituti,> fondazioni ed altri beni, destinati a scopi di culto, di istruzione e di beneficenza, sono garantiti".
(2) "La nomina "… Le società religiose, le comunità religiose o le associazioni ecclesiastiche già esistenti, come pure i loro stabilimenti, fondazioni od altre istituzioni, conservano la capacità giuridica, come l'avevano finora. Le nuove possono acquistarla a norma del diritto vigente. Le loro proprietà e gli altri loro diritti, come pure il loro carattere confessionale sono garantiti… –. Sino allo svincolo previsto dall'art. 138 della Costituzione del Reich, rimangano conservate le prestazioni dello Stato alle società religiose, basate fondate su legge, convenzione o speciale titolo giuridico…".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 29. Dezember 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15283, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15283. Letzter Zugriff am: 20.04.2024.
Online seit 18.09.2015.