Dokument-Nr. 15283
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 29. Dezember 1924
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Il Concordato bavarese dinanzi al Landtag
685v
curato
si erano impegnati,
come facenti parte dell'attuale Gabinetto di coalizione, a votare a favore
del Concordato, hanno cominciato ben presto 686r
pedanteria minuziosa, propria dei tedeschi, acuita dalla
passione anticattolica, il 686v
nessuno, pur in mezzo a tanti sofismi, ha trovato alcunché
a ridire contro le alte scuole filosofico-teologiche degli Ordini religiosi (art. 13
§ 2), né ha Contro tale furi
687r
anche
prescindendo dai partiti, che rimangono in un atteggiamento di
irriducibile opposizione – anche i tedesco-nazionali, facenti (come si è già detto) parte
dell'attuale coalizione ed i cui voti sono indispensabili per raggiungere la maggioranza,
non si sono contentati di tali dichiarazioni, ma hanno chiesto che esse ed altre simili fossero vengano fissate in
modo indiscutibilmente obbligatorio ed avessero quindi
il consenso anche dell'altra Parte contraente. Il
Ministro Presidente, il cui ottimismo, come ho sopra
accennato,
era
venuto progressivamente scemando, si è visto nella necessità, di trovare
una via di uscita, e, prima in una visita da lui fattami la sera di Venerdì 19 corr., e
poi in una Conferenza confidenziale tenutasi nel Ministero degli Esteri nel pomeriggio del
Martedì seguente
23 corr.687v
chiesto, se fosse in massima possibile per parte della
S. Sede una soluzione nel senso indicato.
Avendomi egli espresso,
dietro mia domanda, approssimativamente
il senso 688r
il testo di una
dichiarazione" Essendo il Concordato in Baviera legge del Paese, per la sua interpretazione serve di norma il testo tedesco".
Come ho già sopra accennato, non appena pubblicato il Concordato, cominciarono gli attacchi contro l'uso della lingua italiana.
688v
In un articolo della
Münch698r
ministeriale Sig. Barone von Stengel e poi
allo stesso Ministro Presidente) a chi si dia la pena di prendere in mano il volume della
"Raccolta di Concordati in materia ecclesiastica tra la S. Sede e le Autorità civili",
dal quale apparisce come i Concordati, massime i più recenti, sono redatti nelle lingue più
diverse, ed anzi per la Convenzione sulla erezione della Facoltà teologica della Università
di Strasburgo, conclusa col Governo germanico il 5 Dicembre 1902, venne usata la sola
lingua francese. – Si sono poi volute trovare (come pure ho già detto) differenze tra i due
testi, massime
nell'articolo 4 § 2
("soll…angestellt werden" tradotto con "vi dovranno essere") e
nell'articolo 8 § 2 ("im 689v
perché furono oggetto di
trattative – nell'articolo 14 § 2, ove nel testo italiano si parla espressamente
di "conferma
Essendosi le obbiezioni contro il testo italiano ripetute anche nella Commissione del Landtag, il Ministro Presidente nella seduta del 12 corrente ricordò, tra l'altro, che il Concordato del 1817 non aveva alcun testo tedesco, ma soltanto il latino. "È dunque un progresso (egli esclamò) di fronte all'antico Concordato che questa volta si abbia anche un testo tedesco, il quale naturalmente per noi è il solo decisivo". Ora si tratta appunto di fissare in modo autentico tale dichiarazione.
A mio subordinato avviso, questo punto non presenterebbe una insormontabile
690r
difficoltà e potrebbe
tollerarsi.
"Sull'articolo 1 § 2 = Le disposizioni (delle leggi e decreti emanati dalla Chiesa) valgono nell'ambito dell'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich".
Il citato capoverso della Costituzione del Reich è, secondo che
Alcuni tedesco-nazionali, e specialmente i
690v
concerne la scuola. Il Ministro Presidente
A mio umile avviso, essa però presenta
"Sull'Articolo 5 §§ 1 e 2:
Alla libertà di coscienza e di associazione dei maestri nelle scuole confessionali non sono posti altri limiti, che quelli cui sono sottomessi per i loro doveri di ufficio e di stato".
Il Dr. Held mi ha spiegato che per doveri di ufficio (Amtspflichten) si intendono quelli indicati nell'art. 5 § 1 del Concordato, e
691r
"La nomina di nuovi maestri (e maestre) è condizionata alla esistenza dei requisiti delle disposizioni contrattuali [ precendentemente ] citate. ."
Questo punto non sembra presentare per sé difficoltà.
È da ricordare
691v
come mi ha detto il Ministro Presidente, a circa
700.La surriferita formula non sembra tuttavia, se non erro, inaccettabile. Infatti nel Memoriale dell'Episcopato germanico del 20 Novembre 1920 (da me già trasmesso col rispettoso Rapporto N. 18718) si legge: "Se un insegnante nelle scuole cattoliche rifiuti per ostilità di principio contro la religione cattolica (aus grundsätzlicher Gegnerschaft gegen die katholische Religion) di impartire l'istruzione religiosa, … deve essere, dietro reclamo della Chiesa e degli aventi diritto all'educazione, rimosso dalla scuola confessionale". Il Memoriale stesso ammette dunque implicitamente che vi possono essere altri motivi all'infuori della anzidetta ostilità di principio, per es. ragioni di salute, di occupazioni, ecc., le quali inducano il maestro a non impartire tale istruzione, senza che per ciò solo debba esigersi la sua rimozione dalla scuola confessio-
692r
nale. Del resto,
"Sull'a rticolo 8 § 1:
L'ispezione dello Stato nella scuola rimane conservata; non è questione di un ristabilimento dell'antica ispezione scolastica degli ecclesiastici (geistliche Schulaufsicht). Resta fermo il § 28 della legge sulla ispezione scolastica del 1° Agosto 1922; le sue disposizioni vengono corrispondentemente applicate alla istruzione religiosa negli altri istituti scolastici".
È risaputo che in Baviera prima della rivoluzione i parroci esercitavano la cosiddetta geistliche Schulaufsicht, vale a dire che essi, oltre alla vigilanza sulle cose riguardanti la fede ed i costumi a norma dell'articolo V capov.
692v
sempre è
riuscito di utilità
per la Chiesa, giacché in molti casi ha suscitato
l'ostilità dei maestri contro i parroci. Caduta la Monarchia, il socialista ed antireligioso
Ministro del Culto Giovanni Hoffmann con ordinanza del 16 Dicembre 1918 soppresse
intieramente la geistliche Schulaufsicht nelle scuole elementari. L'Episcopato
bavarese nel Memoriale del 25 Maggio 1919 così si espresse al riguardo: "La profonda
ingiustizia dell'atto di violenza, con cui il Governo provvisorio eliminò la geistliche
Schulaufsicht
693r
lare; tuttavia questa parte della
geistliche Schulaufsicht non rientra per sé nel compito della ChiesaQuanto al § 28 della legge del 1° Agosto 1922, esso, tradotto in italiano, suona come appresso:
"I. – La ispezione dello Stato sulla istruzione religiosa nelle scuole elementari è limitata alla sorveglianza dell'ordine scolastico esterno, della disciplina scolastica e della frequenza della scuola. La determinazione del
693v
contenuto e del metodo d'insegnamento per l'istruzione
religiosa è cosa delle competenti Autorità delle società religiose. Le società religiose
possono mediante loro delegati far visitare l'istruzione religiosa della loro confessione
nelle scuole elementari ed accertarsi in tal guisa dello stato delle cognizioni nella
dottrina della religione e della educazione religioso-morale degli scolari appartenenti alla
propria confessione.694r
"Sull'Articolo 8
§ 2."Alle Autorità superiori ecclesiastiche od ai loro delegati
Questo punto non sembra presentare eccessiva difficoltà quanto alla sostanza, giacché esso corrisponde alle condizioni attualmente vigenti e non contraddice il Concordato. Le Autorità ecclesiastiche non hanno infatti ora poteri disciplinari sui maestri, non sono cioè le Autorità ispettrici scolastiche, né possono direttamente infliggere pene al personale insegnante. Esse hanno bensì il diritto di reclamo contro inconvenienti nella vita religiosa o morale degli studenti cattolici ecc., ma la decisione circa
694v
tali ricorsi spetta allo Stato. – In una prima
redazione 695r
"Sull'Articolo 10
L'obbligo dello Stato bavarese di dotare la Chiesa cattolica con beni e fondi stabili in base all'articolo IV dell'antico Concordato rimane fermo, è garantito dall'articolo 138 della Costituzione del Reich e dal § 18 della Costituzione bavarese , come pure è protetto contro mutamenti unilaterali da parte dello Stato bavarese.
Per il caso di una [sic] eventuale adempimento della dotazione reale, i valori patrimoniali
Il primo capoverso è una conferma del diritto della Chiesa cattolica di avere una dotazione in bonis fundisque stabilibus. Nel secondo si stabilisce che, nel caso di adempimento di tale dotazione reale, la scelta dei singoli beni e valori patrimoniali non possa essere effettuata dal solo Governo, ma si richieda altresì l'intesa del Landtag, come si verificò già nell'accomodamento colla antica Casa reale di Baviera. Ciò potrà rendere naturalmente l'accordo più difficile; ma, poiché il principio di detta dotazione rimane
695v
intatto, e, d'altronde, trattasi di
una eventualità
cui
difficilmente potrebbe [zwei Wörter unlesbar],
in un tempo prossimo, Il Dr. Hilpert ha dichiarato di accettare le sopra riferite dichiarazioni personalmente
Poiché la discussione nelle Commissione del
30 Dicembre – All'ultimo momento mi giunge la lettera ufficiale del Ministro in data di oggi, che
696r
Prima di
chiudere questo rispettoso Rapporto, debbo ancora
molestare
l'E. V. circa la questione (senza dubbio meno grave delle precedenti) delle parrocchie
di patronato dello Stato. Ripetute
volte nel corso delle trattative, come è ben noto a
V. E., ho chiesto al Governo in nome della S. Sede (cfr. Dispaccio N. 17738
del 16 Maggio 1923) di dichiarare che colla frase "nella forma sin qui usata"
(art. 14 § 3) si intendeva la presentazione di una terna da parte del Vescovo. Il
Governo ha ammesso bensì che continuava
l'uso di detta terna, ma si è sempre rifiutato a
ritenersi
legato alla medesima, asserendo che 696v
bavarese esprimeva
il suo punto di vista nei seguenti termini: "Nell'ultimo
periodo dell'art. 14 § 3 la S. Sede desidera parimenti che per maggior
chiarezza venga sostituita con altra la dizione =in forma usitata=. Nel secolo
passato la prassi era che i concorrenti ad una parrocchia così
detta di Stato presentassero le loro istanze al Governo del
distretto, il quale alla sua volta partecipava alla Curia diocesana i nomi di tutti i
concorrenti, affinché questa desse il suo parere sotto forma della proposta di una terna; il
Governo procedeva alla nomina, senza essere vincolato a detta terna, sebbene di regola la
scelta si facesse in base alla medesima. Solo in casi rari e per forti ragioni il Governo si
discostò nella scelta dalla terna dell'Autorità ecclesiastica. Tale modo deve essere
osservato anche in avvenire, colla sola differenza che in luogo della nomina governativa
subentra la presentazione di un candidato degno ed idoneo. Se alla S. Sede fanno
difficoltà le parole =in forma usitata=, esse possono venir
soppresse.697r
Ne seguirà che allora l'esercizio del diritto di
patronato o di presentazione dello Stato si conformerà al gius comune del Codice di diritto
canonico". – La S. Sede, di fronte alla impossibilità di indurre il Governo a
dichiararsi vincolato nella presentazione ai benefici dalla terna della rispettiva Curia
vescovile, Dopoché, tuttavia, è stato pubblicato il testo delle Convenzioni coi protestanti, nelle quali manca completamente una disposizione corrispondente al periodo secondo del § 3 art. 14 del Concordato, non
697v
a danno della Chiesa cattolica,
ed egli mi si dimostrò non contrario a studiare di nuovo anche questo punto, come ebbi a
riferire nel mio rispettoso
Rapporto N. 31690 del 3 corrente, nel quale
imploravo in pari tempo le venerate istruzioni dell'E. V.698r
non viene
più preso in considerazione. Il Cardinale v. Faulhaber
afferma
che
nei tredici anni di Episcopato,
la prima volta che il Governo non ha presentato
nessuno dei tre ecclesiastici inclusi nella terna,
ed ha perciò dichiarato per iscritto ed a voce, che un tal modo di procedere è
contrario all'articolo 137 della Costituzione del Reich
,
ed
è intollerabile dal momento che i protestanti non sono tenuti a
presentare alcuna lista.
"Noi consideriamo come un grave sacrificio della libertà
ecclesiastica 698v
non ha
messo nella lista medesima questo o quel candidato. Le eccezioni, come questo
caso del Sac. Bauer, sono sotto l'attuale Ministero
estremamente rare; potrebbero tuttavia venire persone meno
ben disposte verso la Chiesa ed il Concordato dovrebbe presentare
In seguito a ciò, sebbene non mi fossero ancora pervenute le istruzioni implorate nel più volte menzionato Rapporto N. 31690,
699r
contro il Sig. Goldenberger, il quale ha
ricordato 699v
alcuno dei tre ecclesiastici
inclusi nella terna, a ritornarla, al Vescovo, perché questo
ne presenti un'altra.
Chinato
(1)↑
In una risoluzione
votata <il 10
Dec. corr.> da una Assemblea straordinaria di
de della suddetta "Lega evangelica" in Norimberga si diceva che "
[sic] l'attuale Concordato" " [sic] è un peggioramento ed una perpetuazione
dell'antico Concordato, il quale, nonostante il suo dubbio valore giuridico, ha
avuto per conseguenza, durante lunghi anni, gravi oppressioni degli Evangelici in
Baviera", "dà alla Chiesa romana una lettera di franchigia per la controriforma, da
essa al presente condotta su tutta la linea<,>"
"rappres e per la sistematica, grande lotta contro il protestantismo
tedesco", "rappresenta una capitolazione dello Stato di fronte alla Chiesa",
ecc.
(1)↑
Nel N. 3 di detta risoluzione della "Lega evangelica" si
legge: "Il Concordato rappresenta una capitolazione dello Stato di fronte alla
Chiesa, poiché, contrariamente alla situazione attuale, le concede, nell'ambito
della competenza che essa stessa determina ed è quindi di fatto sconfinata, un
illimitato potere legislativo sui suoi membri. Con ciò viene preparata per la
Baviera e per tutta la Germania la f
creazione <creazione formazione> di uno Stato cattolico nello Stato
e creato un irriducibile contrasto fra i connazionali evangelici e
cattolici".
(1)↑
"Le prestazioni dello
Stato alla Chiesa, fondate su legge, convenzione o particolari titoli giuridici,
saranno svincolate in via legislativa dai singoli Stati, su basi che verranno
fissate con legge del Reich. – La proprietà e gli altri diritti delle società
ed unioni religiose sui loro stabili, <istituti,> fondazioni ed altri
beni, destinati a scopi di culto, di istruzione e di beneficenza, sono
garantiti".
(2)↑
"La nomina "… Le società religiose, le comunità religiose o le associazioni
ecclesiastiche già esistenti, come pure i loro stabilimenti, fondazioni od altre
istituzioni, conservano la capacità giuridica, come l'avevano finora. Le nuove
possono acquistarla a norma del diritto vigente. Le loro proprietà e gli altri loro
diritti, come pure il loro carattere confessionale sono garantiti… –. Sino allo
svincolo previsto dall'art. 138 della Costituzione del Reich, rimangano
conservate le prestazioni dello Stato alle società religiose, basate fondate
su legge, convenzione o speciale titolo giuridico…".