Dokument-Nr. 408
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 04. August 1923

Regest
Pacelli übersendet eine Denkschrift vom 21. Juli 1923 samt italienischer Übersetzung, mit welcher der bayerische Kultusminister Matt in Absprache mit Ministerpräsident von Knilling und Finanzminister Krausneck auf Pacellis Noten vom 26. Mai und 16. Juni 1923 betreffend die Verhandlungen um ein Bayernkonkordat antwortet. Zur Denkschrift macht der Nuntius folgende Beobachtungen: Bei Artikel III, § 1 hält er ein weiteres Insistieren auf Änderung für zwecklos und empfiehlt, den Textvorschlag der Regierung unter Betonung des damit gemachten Zugeständnisses anzunehmen, zumal von Regierungsseite hervorgehoben wird, dass in diesem Punkt faktisch keine Divergenzen bestehen. Da der Konkordatstext nicht in lateinischer, sondern in deutscher und italienischer Sprache verabschiedet wird, hält Pacelli es für taktisch klug, die Unterschiede zwischen der deutschen und der lateinischen Fassung von Artikel III, § 2 hinzunehmen, weshalb er sie in seiner Note an den Kultusminister nicht hervorhob. Pacelli ist von den Ausführungen der Denkschrift zu Artikel X und konkret zur Freiwilligkeit verschiedener staatlicher Leistungen nicht überzeugt. Gegen Argumentation und Praxis der Regierung führt er verschiedene Dokumente des 19. Jahrhunderts an und hält die fehlende kirchliche Zustimmung zu diesem Vorgehen fest. Nichtsdestotrotz rät er davon ab, auf die Modifikation der lateinischen Fassung von Artikel XIII, § 1 zu bestehen, da dies die Diskussionen nur verlängert und nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Er schlägt stattdessen eine Antwort genereller Art vor, in der der Heilige Stuhl unter Würdigung des Entgegenkommens, das die gegenwärtige bayerische Regierung gegenüber der Kirche zeigt, einerseits klar macht, dass er die Ausführungen der Denkschrift zu diesem Punkt nicht annehmen kann und seinen Standpunkt beibehält. Andererseits empfiehlt Pacelli als Zugeständnis zum Erreichen des Konkordatsabschlusses zu erklären, dass der Heilige Stuhl angesichts der gegenwärtigen Finanzsituation für den Moment auf diesen Punkt nicht weiter insistiert, sich aber das Einfordern seiner Rechte für die Zukunft vorbehält. In Artikel X, § 1 h hält der Nuntius ein Beharren auf die Streichung von "nunc existentibus" für vergeblich. Er rät, dass der Heilige Stuhl zwar generell an dem rechtmäßigen Anspruch der Diözese Speyer auf ein Seminar festhält, sich aber bereit erklärt, die Behandlung des Themas auf einen besseren Zeitpunkt zu verschieben. Hinsichtlich Artikel X, § 2 bittet Pacelli um Weisung, in welcher Form er dem Kultusminister die hier vom Heilige Stuhl gewünschte Einfügung von "et instituta" begründen soll. Mit Blick auf die Einleitung zu Artikel XIII, § 1 verweist er auf seine vorstehenden Ausführungen. Da in der Denkschrift nicht alle Rückmeldungen des Heiligen Stuhls zum Buchstaben b desselben Paragrafen berücksichtigt wurden, legte Matt auf Nachfrage Pacellis mit Datum vom 25. Juli weitere Ausführungen vor, die der Nuntius samt italienischer Übersetzung an Gasparri weiterleitet. Während Pacelli die Darlegung der Denkschrift, dass nur die Ablegung der Reifeprüfung und nicht der Besuch der Kurse gefordert wird, für hinlänglich hält, bittet er Gasparri zu entscheiden, ob auch die nachgereichte Erklärung zur Möglichkeit, die Reifeprüfung auch an nicht vom Staat unterhaltenen, aber staatlich anerkannten Gymnasien abzulegen, als ausreichend anzusehen ist. Bei der in Artikel XIV, § 1 thematisierten Bischofsernennung hat die Regierung den als Maximalkonzession deklarierten Vorschlag des Heiligen Stuhls leider nicht vollständig angenommen, weshalb Pacelli Kultusminister Matt bereits bedeutete, dass dies zu einem Abbruch der Verhandlungen führen kann. Der Nuntius führt aus, dass die Regierung auf die Bischofswahl durch die Kapitel besteht und ihr Insistieren damit begründet, dass der Heilige Stuhl in den Verhandlungen zum Konkordat von 1817 selbst diese Form der Bischofsernennung favorisiert hatte. Der Nuntius weist diese Rechtfertigung mit drei Gegenargumenten zurück und hält es angesichts der vom Heiligen Stuhl für die Auswahl der Bischofskandidanten gewährten Garantien für unverständlich und irrational, dass der Landtag große Schwierigkeiten haben soll, die vom Heiligen Stuhl geforderte Bischofsernennung anzunehmen. Im Konkordatsentwurf der Regierung zeigt sich für Pacelli zudem die seiner Ansicht nach völlig absurde Tendenz, die Bischöfe systematisch aus den Ernennungsprozessen für die Bischofs- und Kanonikatssitze auszuschließen. Die römische Forderung, Kandidatenlisten sowohl von den Kapiteln wie auch von den Bischöfen einreichen zu lassen, ist für den Nuntius im Gegenteil ein gutes Kontrollinstrument, da das Auftauchen eines Kandidaten auf beiden Listen dessen große Wertschätzung belegt. Pacelli hebt hervor, dass der Heilige Stuhl bei Ablehnung dieses Vorschlags von Seiten des Staats diesem mit Recht ein nur geringes Interesse am Abschluss des Konkordats vorwerfen kann. Den Regierungsantrag, auch Vorschlagslisten der Kapitel mit nur zwei Kandidaten zuzulassen, entkräftet Pacelli. Mit Bitte um äußerstes Geheimhaltung berichtet er im Anschluss von einer von ihm verdeckt organisierten Sondierung bei Justizminister Gürtner von der Bayerischen Mittelpartei. Diese zeigte, wie unaufgeregt das Thema der Bischofsernennung in den Kreisen der Partei wahrgenommen wird, da diese die Bischofsernennung als innerkirchliche Angelegenheit betrachtet. Außerdem stellt Pacelli den Vorschlag des Abgeordneten der Bayerischen Volkspartei und Professors für Kirchenrecht Scharnagl zur Entscheidung, demnach die von den Kapiteln und den Bischöfen vorzulegenden Kandidatenlisten nicht alle drei Jahre, sondern bei Vakanz eines Bischofssitzes eingereicht werden sollen. Bei Artikel XIV, § 2 sieht Pacelli zur Annahme der von der Regierung vorgelegten Formulierung keine Alternative und bittet Gasparri darum, auch über die vorgelegte lateinische Fassung des Paragrafen zu entscheiden. Weil die für Artikel XIV, § 3 gewünschte Änderung von der Regierung nicht umgesetzt wurde, bat Pacelli Kultusminister Matt um Erklärung. Die Antwort des Ministers und weiteres Material fügt der Nuntius diesem Schreiben bei und bittet Gasparri um Weisung. Darüber hinaus scheint es ihm unvermeidlich, die Forderungen der Regierung zu den staatlichen Patronat- oder Präsentationsrechten in diesen Artikel aufzunehmen, und bittet um Entscheidung, ob die Erklärungen der Regierung zu diesem Punkt als ausreichend anzusehen sind.
Betreff
Trattative per il Concordato colla Baviera
Con 7 allegati
Eminenza Reverendissima,
Col mio rispettoso Rapporto N. 27780 ebbi l'onore d'inviare all'Eminenza Vostra Reverendissima, nel testo tedesco e nella traduzione italiana, copia delle Note da me indirizzate in data del 26 Maggio e del 16 Giugno scorso a questo Signor Ministro del Culto in esecuzione delle istruzioni impartitemi nel venerato Dispaccio N. 17738. Non ho mancato in seguito di cogliere ogni occasione per insistere, sia col detto Ministro, come col Sig. 1 Presidente del Consiglio dei Ministri Sig. von Knilling, in modo speciale sui punti concernenti la formazione del Clero e la provvista delle Sedi vescovili, ripetendo loro che si trattava di condizioni sine quibus non per la conclusione del Concordato.
Nel pomeriggio del 23 Luglio p. p. mi è stato rimesso un Foglio in data del 21 s. m., col quale il Sig.
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Dr. Matt mi comunicava un Memorandum di risposta alle due menzionate Note, compilato d'accordo col sunnominato Presidente del Consiglio e col Sig. Ministro delle Finanze. L'Eminenza Vostra troverà qui unito un esemplare del Memorandum medesimo ( Allegato I ) insieme alla relativa traduzione italiana ( Allegato II ). Mi sia qui ora permesso di sottomettere a Vostra Eminenza le seguenti brevi osservazioni al riguardo:
Art. III § 1
A mio subordinato avviso, ogni ulteriore insistenza in questo argomento, per quanto giustificatissima, non avrebbe alcuna probabilità di successo e non farebbe che prolungare indefinitamente le trattative. Non rimane quindi che accogliere la redazione governativa, pur facendo pesare la concessione, come Vostra Eminenza rilevava nel sullodato Dispaccio. Tale condiscendenza è resa in certo modo alquanto meno gravosa dalla dichiarazione del Memorandum, che cioè "non esiste in questo punto una reale divergenza tra il modo di vedere della S. Sede e quello del Governo".
Art. III § 2
Le differenze fra la traduzione latina ed il testo tedesco (rilevate nell'ossequioso Rapporto N. 26843 del 10 Marzo c. a.) non furono da me particolarmente espres-
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se nella Nota al Sig. Ministro del Culto, dovendosi, secondo la decisione del S. Padre, usare per il Concordato le lingue italiana e tedesca.
Per ragioni tattiche occorrerà anche qui, a mio umile parere, tollerare che rimanga l'inciso "salvis iuribus  …".
Art. X
La esposizione del Memorandum, in cui si afferma ancora una volta il preteso carattere libero o volontario (freiwillig) di varie prestazioni dello Stato verso la Chiesa, non riesce, a mio umile giudizio, a togliere la forza degli argomenti addotti nella Nota del 16 Giugno. – Il fatto che anche negli altri Stati della Germania non sia stata eseguita la dotazione nei termini prescritti dalle solenni Convenzioni concluse colla S. Sede, prova soltanto che queste venivano trattate dai rispettivi Governi (sit venia verbo) come chiffons de papier. Per ciò, poi, che riguarda più particolarmente la Baviera, l'asserita impossibilità di effettuare la dotazione medesima in bonis fundisque stabilibus, con cui il Memorandum cerca di rispondere alla suddetta Nota, è smentita dai numerosi documenti in essa citati. Mi limiterò qui a riprodurre
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il seguente passo del Rapporto N. 458 (15 Giugno 1831) del Nunzio Apostolico Mons. d'Argenteau: "Del resto è così lungi il Governo dal non poter assegnare la dotazione in beni stabili, che la consegna dei fondi decretata già dal defunto Re Massimiliano con dichiarazione del 2 Febbraio 1821 e perfino coll'indicazione dettagliata dei beni per ciascun Vescovato convenuta ed accettata d'ambe le parti doveva aver luogo in detto mese, e che non fu se non per condiscendenza della S. Sede che fu differita all'Ottobre del medesimo anno ad istanza del Governo, il quale allegò per fondamento di tale suo desiderio il sistema di contabilità, dicendo che l'esecuzione di quest'atto tornava così più facile e più comoda, per essere quella l'epoca dell'anno in cui vengono pareggiati e saldati tutti i conti. I fondi designati allora, se non in totalità, esistono ancora nella maggior parte; non tiene dunque che alla poca buona volontà e alla poco buona fede del Governo di non consumare un atto di giustizia tante volte solennemente promesso e convenuto". – Né meno sorprendente è la persistenza, con cui il Governo mantiene la interpretazione data già dallo Stato bavarese all'articolo V del Concordato del 1817 circa la dotazione dei Seminari, riducendone l'obbligo al solo cosiddetto
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Alumnatsjahr (1). – Quanto alla legge del 4 Giugno 1848 intorno all'affrancamento dei canoni, decime, ecc., citata nell'anzidetta Nota del 16 Giugno, essa fu una aperta violazione dell'articolo VIII dell'antico Concordato, contro la quale la S. Sede e l'Episcopato bavarese mossero espresse rimostranze (come risulta dai Rapporti dell'Internunzio Apostolico Mons. Sacconi NN. 67 e 120, rispettivamente in data del 7 Giugno e del 3 Ottobre 1848, e dal Dispaccio dell'Emo Sig. Cardinale Soglia, Segretario di Stato, N. 7399/6 del 23 Agosto di quello stesso anno), reclamando che fosse almeno rimediato al danno inflitto alla Chiesa con convenienti compensi. – Che se la libera amministrazione dei beni non fu nel Concordato del 1817 assicurata esplicitamente anche alle parrocchie, ciò derivò (secondo che risulta dalle Istruzioni per Mons. Serra di Cassano, Nunzio Apostolico in Monaco dal 3 Ottobre 1818 al 4 Aprile 1827 ed incaricato della esecuzione del Concordato) dal non essersi
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dovute dotare anche le parrocchie, che si sapevano fornite di rendite sufficienti, ed i cui beni si supponevano amministrati, come di ragione, dai parroci. Del resto (si aggiunge nelle dette Istruzioni) "ad assicurare la libera amministrazione anche ai parrochi delle rendite della loro parrocchia, serve ancora, anzi è assolutamente decisivo l'articolo XVII, col quale si dispone che tutti quegli oggetti, dei quali non si è fatta espressa menzione nel Concordato, debbano essere regolati secondo la vigente disciplina dalla Chiesa". La S. Sede, da parte sua, non ha mai approvato, né tanto meno encomiato tale curatela, la quale è stata così lungi dal portare ai benefici ecclesiastici i decantati vantaggi, che essi si trovano ora quasi del tutto privi di mezzi, come si osservava nella detta Nota del 16 Giugno. – Sebbene pertanto queste controversie abbiano, contrariamente a quanto vorrebbe far credere il Memorandum in esame, un'importanza anche pratica, giacché, ad esempio, appunto in base ad esse il Governo rifiuta all'articolo XIII § 1 di sostituire le parole "Ratione sumptuum, quos … ponit" colle altre "ponendos suscipit", vale a dire di prendere un chiaro impegno a pagare; sembrami tuttavia subordinatamente che anche qui un prolungamento della discussione non raggiungerebbe adesso il desiderato effetto e che
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quindi occorra limitarsi nella risposta a rilevar e, presso a poco, in genere: che la S. Sede, pur riconoscendo volentieri quanto l'attuale Governo ha cercato di compiere praticamente a vantaggio della Chiesa in questa materia, non può tuttavia aderire né in diritto né in fatto alle idee espresse nel Memorandum e mantiene perciò fermo il suo punto di vista; nondimeno, avendo riguardo alla presente situazione finanziaria, e mossa dal vivo desiderio di giungere alfine al desiderato accordo, Essa si astiene ora dall'insistere ulteriormente in proposito, con riserva però dei suoi diritti per l'avvenire, massime in ciò che concerne i sacerdoti aventi cura d'anime.
Art. X § 1 lett. h
Non sembra possibile di insistere sulla soppressione delle parole "nunc existentibus".
Per ciò che concerne il Seminario della diocesi di Spira, potrebbesi rispondere che la S. Sede accondiscende a rinviare a tempo più propizio le trattative su questo punto, ma mantiene anche qui in massima il suo punto di vista, basato sopra un incontrastabile diritto.
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Art. X § 2
Prego Vostra Eminenza a volersi degnare di significarmi la risposta che debbo dare al Sig. Ministro circa il senso preciso dell'aggiunta "et instituta" richiesta dalla S. Sede.
Art. XIII § 1 introduzione
La domanda di sostituire la parola ponit colle altre ponendos suscipit cadrebbe dopo quanto si è sopra esposto circa l'art. X.
Art. XIII § 1 lett. b
La dichiarazione del Memorandum sembrami soddisfare alla prima richiesta dalla S. Sede, giacché esprime sufficientemente che si tratta di semplice esame e che non è obbligatoria la frequenza ai corsi. Il Governo aveva invece omesso di dare una esplicita risposta alla seconda domanda, vale a dire "se si tratta di esami presso i Ginnasi di Stato ovvero presso qualsiasi Istituto pareggiato". Avendo però incontrato il Sig. Ministro dal Culto il giorno seguente alla consegna del Memorandum stesso, gli feci notare tale mancanza. Il Dr. Matt rimase sul principio alquanto perplesso, ma poi consentì ad inviarmi una ulteriore dichiarazione al riguardo; ciò che ha fatto in realtà col Foglio
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in data del 25 Luglio u. s., di cui parimenti mi onoro di trasmettere qui unita copia ( Allegato III ) colla rispettiva traduzione italiana ( Allegato IV ). Vostra Eminenza giudicherà se le spiegazioni ivi contenute possano essere considerate come sufficienti.
Art. XIV § 1
Sull'argomento della provvista delle Sedi vescovili il Memorandum non accoglie pur troppo se non in parte la proposta della S. Sede, da essa presentata come massima concessione. Perciò nel suaccennato incontro col Sig. Matt non mancai di manifestargli che, a norma delle istruzioni impartitemi, sarei stato tenuto a dichiarargli senz'altro rotti i negoziati; aggiunsi, tuttavia, che, prima di compiere un passo così grave, avrei riferito alla S. Sede la risposta del Governo.
Nel Memorandum stesso il Governo bavarese si richiama alle trattative per il Concordato del 1817, durante le quali, esso osserva, la S. Sede chiese il mantenimento a favore dei Capitoli cattedrali del diritto allora comune di elezione alle Sedi vescovili. Non ho bisogno d'intrattenermi su questo punto che fu da me già trattato nell'ossequioso Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio c. a. Mi limi-
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terò quindi a rilevare 1°.) che al tempo della conclusione dell'antico Concordato l'elezione capitolare dei Vescovi non era diritto comune, sebbene vigesse in Baviera; 2°.) che, avendo in quella occasione lo Stato bavarese rifiutato l'offerta della S. Sede, non ha adesso più diritto di reclamarla; 3°.) che in dette trattative la situazione era del tutto diversa, giacché non era allora questione della libera provvista da parte della S. Sede, ma la controversia volgeva fra il diritto di elezione, di cui i Capitoli erano in possesso, ed il privilegio di nomina reclamato dal Sovrano; era quindi naturale che la S. Sede preferisse quello a questo.
Confesso poi che non riesco a comprendere perché il Landtag dovrebbe avere tanta difficoltà ad accogliere la proposta della S. Sede. Gli ecclesiastici invero da preporsi alle Sedi vescovili debbono essere cittadini tedeschi (art. XIII § 1, lett. a); debbono aver avuto una formazione scientifica tedesca (Ginnasio tedesco; studi filosofico-teologici in un Istituto tedesco, oltre che in Roma – art. XIII § 1 lett. b e c); le liste dei candidati vengono formate dai Capitoli e dall'Episcopato, ambedue tedesco-bavaresi; la S. Sede, prima di procedere alla
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nomina definitiva, chiede al Governo se ha obbiezioni di natura politica. Tutte queste condizioni rappresentano per il Governo ed il Landtag dal punto di vista politico o della "ragione di Stato" una serie di garanzie, che nulla lasciano a desiderare. – Incomprensibile è per me altresì la tendenza sistematica di escludere (così in questo paragrafo, come nel susseguente relativo alle nomine dei Canonici) il più che sia possibile l'Episcopato, il quale è pure tedesco-bavarese e non si sa in che cosa abbia demeritato della patria per avere un simile trattamento di sfiducia. – Che anzi la doppia lista importa un assai utile controllo; qualora il nome di un ecclesiastico si trovasse in ambedue, ciò costituirebbe una prova della stima generale, di cui esso gode. – L'eventuale opposizione del Landtag sarebbe quindi del tutto irragionevole, e la S. Sede ben potrebbe ritorcere l'ingiusta insinuazione mossa contro di Essa nel Memorandum ed affermare con ogni fondamento che, se il Governo ed il Landtag si rifiutassero di accettare l'anzidetta proposta, ciò manifesterebbe la loro scarsa volontà di concludere il nuovo Concordato, massime dopoché la S. Sede stessa la mostrato sugli altri punti tanto spirito di conciliazione.
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Domandai pure al Sig. Dr. Matt per qual motivo il Governo proponeva che i Capitoli potessero presentare una lista anche di soli due nomi, ed egli rispose che ciò era stato posto, perché spesso difficilmente si troverebbe un maggior numero di candidati idonei. Replicai alla mia volta non essere in alcun modo necessario che i candidati stessi siano scelti unicamente tra i membri del Capitolo, anzi nemmeno fra gli ecclesiastici di una sola diocesi; ora non è credibile che in tutta la Baviera non vi siano se non due sacerdoti atti all'Episcopato.
Siccome poi i sunnominati Ministri ed i deputati Held e Canonico Wohlmuth (focoso difensore dell'elezione capitolare) fanno continuamente appello alla opposizione del Landtag, ho voluto cercare di scandagliare le disposizioni della Mittelpartei o partito di mezzo, il quale insieme al partito popolare bavarese basta per sé a formare la maggioranza richiesta. Per mezzo del Revmo Mons. von Preysing ho fatto interrogare in proposito da un ottimo Signore (il Conte Soden), – il quale però per nulla sospettava donde venisse la domanda, – il Ministro della Giustizia Sig. Gürtner, appartenente a detto partito di mezzo. Egli ha risposto che non sapeva ancora nulla della cosa; che l'elezione ca-
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pitolare gli era completamente indifferente, trattandosi di affare interno della Chiesa, e che riteneva che anche il suo partito non muoverebbe ostacoli in questa materia; ha anzi aggiunto che, al posto della S. Sede, egli non lascerebbe la scelta dei Vescovi ai soli Capitoli. Se tutto ciò è vero, l'argomento, tratto dalla situazione parlamentare non avrebbe almeno tutta quella forza che si vorrebbe ad esso attribuire su questo punto. – Supplico ad ogni modo Vostra Eminenza di tenere questa informazione come strettamente riservata.
Mi sia infine lecito di aggiungere che il deputato Sac. Prof. Scharnagl, ecclesiastico di ottimi sentimenti, da me interpellato al riguardo, stima che vi sarebbe maggiore probabilità di vincere la resistenza del Governo, se la S. Sede potesse acconsentire a che le due liste (dei Capitoli e dei Vescovi), anziché ogni tre anni, venissero presentate in occasione della vacanza della diocesi. Riferisco, come di dovere, tale idea (che parmi non immeritevole di considerazione) all'Eminenza Vostra, Cui spetta di giudicare se sia possibile alla S. Sede di spingere, sino a tal punto la sua condiscendenza.2
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Art. XIV § 2
Poiché la proposta della S. Sede circa la provvista dei Canonicati doveva essere fatta senza troppo insistervi, parmi che altro non resti se non di accettare il progetto del Governo. – Il Memorandum chiede anche la soppressione delle parole "salva confirmatione", che figuravano nella traduzione latina, ma non nel testo tedesco del controprogetto. Voglia l'Eminenza Vostra degnarsi di manifestarmi la Sua mente anche a questo riguardo.
Art. XIV § 3
Il Memorandum non rispondeva nemmen qui alla proposta della S. Sede di adottare, invece dell'espressione troppo vaga "occasionem praebebit", il metodo in uso nei paesi austriaci circa le nomine dei parroci. Richiamai quindi anche su di ciò l'attenzione del Sig. Dr. Matt, il quale mi ha inviato pure su questo punto una comunicazione suppletoria in data del 1° corrente, pervenutami oggi, che compio il dovere di rimettere all'Eminenza Vostra ( Allegato V ) colla traduzione italiana ( Allegato VI ). Nell' Allegato VII trovansi, per ogni buon fine, riprodotti i passi dell'opera del Geiger, Pfarramtsverwaltung, citati dal Sig. Ministro del Culto. Mentre
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pertanto imploro su tale oggetto le venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra, mi permetto di osservare come la conferma governativa per i benefici di patronato privato, pretesa già dal Governo bavarese (secondo che risulta dalle ordinanze del 12 Novembre 1808 e del 14 Febbraio 1843 – cfr. Weber, Neue Gesetz- und Verordnungen-Sammlung für das Königreich Bayern, vol. I pag. 251-252 e vol. III pag. 480) e nuovamente affermata dal Sig. Dr. Matt, non sembra conforme all'art. XI del Concordato bavarese, ove si parla di un obbligo dei Vescovi di conferire i benefici "personis Majestati Suae gratis" soltanto per quelli liberae collationis, mentre nulla di simile si riscontra riguardo agli anzidetti benefici di patronato privato. Siccome tuttavia pure questi ultimi godono dei supplementi di congrua accordati dallo Stato, come si nota nel più volte summenzionato Memorandum, pare inevitabile l'inclusione anche di essi nella disposizione concordataria del paragrafo in discorso.
Il Governo ha consentito a dichiarare espressamente che la disposizione medesima vale soltanto per i parroci propriamente detti, ad esclusione degli altri ecclesiastici addetti al servizio delle parrocchie, ed in particolar modo dei Vicari parrocchiali, cui si riferisce il can. 458.
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Quanto alla "forma usitata" del periodo secondo, prego Vostra Eminenza a volersi compiacere di significarmi se la dichiarazione del Governo in proposito possa ritenersi come accettabile.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)La questione della interpretazione del suddetto articolo V trovasi ampiamente esposta in una Ponenza della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastisci Straordinari dell'anno 1865 intitolata: "Vertenza fra il Governo bavarese e il Vescovo di Spira relativamente alle scuole teologiche di quel Seminario".
1Hds. gestrichen, vermutlich vom Sender.
2Von Fol. 187v "La dichiarazione del Memorandum" bis "la sua condiscendenza" hds. am linken Seitenrand von unbekannter Hand angestrichen, vermutlich vom Empfänger.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 04. August 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 408, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/408. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.