Dokument-Nr. 16770
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 22. Mai 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla collazione delle parrocchie nel territorio della Sarre
Non appena mi pervenne il venerato telegramma cifrato dell'E. V. R. N. 125, mi rivolsi immediatamente al Revmo Mons. Sebastian, Vescovo di Spira, pregandolo di sospendere fino a nuovo avviso il conferimento delle due parrocchie nel territorio della Sarre ed a fornirmifavorirmi intanto accurate informazioni sullo stato della questione.in diritto ed in fatto.
Trovandosi il sullodato Vescovo in viaggio per le S. Cresime, non ha potuto inviarmi sino ad oggi prima con maggior sollecitudine <prima di ora> la richiesta relazione, che qui acclusa mi do premura di trasmettere senza indugio all'E. V. In essa egli tratta 1°) della nuova parrocchia di S. Ildegarda nella città di St. Ingbert, 2°) delle due parrocchie di Ensheim e Ommersheim.
Quanto alla parrocchia di S. Ildegarda in St. Ingbert,prima,prima Mons. Sebastian espone lungamentenarra dettagliatamente le pratiche per la erezione
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delladella parrocchia medesima., dismembra<ta>ndola da quella di S. Giuseppe in St. Ingbert. Il Governo della Sarre, in unall'Istruistrumento dida [lui] <esso> emanato il 16 Ottobre 1921 per confermaredellal'erezione stessa, aveva decretato che lail diritto di provvista della parrocchia in discorso(analogamente a quanto si praticava già dal <sotto il> Governo bavarese per la <suddetta> parrocchia matrice <matrice> di S. Giuseppe<)> nella in St. Ingbert). avvenis doveva avvenispettavaspettava alternativamente alla Commissione del Governo della Sarre ed al Vescovo. Ma la Curia vescovile non ha ammesso questo punto di vista, fondandosi sul canone 1450 § 1, in virtù del quale, "Nnullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide potest". Essendo rimaste senza risposta le varie proposte e urgenze dellapremure fatte presso il Governo della Sarre dalla Curia medesima,,– la quale aveva anche proposto di nominare provvisoriamente non un parroco, ma un semplice amministratore od economo, – la parrocchia è rimastanon ha potuto sino ad oggi senza provvista. vacante. <essere provveduta<ista>.>
Quanto Per ciò, poi, che si riferisce alleche concerne le due parrocchie di Ensheim ed Ommersheim, – alle quali credo che si riferiscaesenza dubbio il prelodato telegramma dell'E. V. –, Mons. Sebastian espone essere esse rimaste vacanti per lacome le parrocchie medesime, sulle quali il Re di Baviera esercitava già il diritto di presentazione, rimasero vacanti nello scorso mese di Gennaio per <in seguito al>la trasla-trasla-
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zione avvenuta nel mese di Gennaio c. a., dei rispettivi parroci, Sac.erdoti Nicola Kaiser e Adamo MHiller, alle parrocchie di Rorschbach e di Schifferstadt, situate ambedue al di fuori del territorio della Sarre. Il 24 Marzo seguente il Vescovo, fondandosi sull'art. 14 § 3 del nuovo Concordato colla Baviera, notificò al Governo della Sarre i nomi e le notizie personali degli ecclesiastici, che intendeva cui intendeva di conferire le vacanti parrocchie, vale a dire il Rev. Giovanni B. Wagner per la parrocchia di Ensheim ed il Rev. Giorgio Eberlein per la parrocchia di Ommersheim, ed il 4 Aprile p. p., non avendo il Governo mosso obiezioni, dichiarò al medesimo che la collazione avrebbe effetto col 1° Maggio, pregando al tempo stesso che venisse corrispostao ai nuovi titolari il rispetti corrisp rispettivo assegno. Il 21 dello stesso mese di Aprile, però, il Governo della Sarre rispose essere dolente di non poter ratificare le dette nomine, perché contrarie alle leggi del territoriolocali circa
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la nomina dei parroci;, ed affermando ed aggiunse che il nuovo Concordato colla Baviera non vige, [valeva] vale per la parte Palatina della diocesi di Spira,Palatina del territorio della Sarre, ove vige invece ancora l'antico Concordato del 18l7, come tutte le leggi ed ordinanze concernenti i rapporti fra la Chiesa e lo Stato, le quali erano in vigore nella Baviera sinoall'l'11 Novembre 1918 e non sono poi state mutate dalla Commissione del Governo della Sarre. In seguito aconseguenza di ciò Mons. Sebastian ha ordinato ai neo-eletti parroci di rimandare la loro presa di possesso sino a che sia definita la presente controversia., ma desidererebbe vivamente, come egli si esprime nella lettera di accompagno a me diretta, che nell'interesse della cura delle anime che le quelle parrocchie potevano <possano> essere provviste quanto prima.
Mi sia permesso di aggiungere che l'anzidetto punto di vista giuridico è stato espressoaffermato dalla Commissione del Governo della Sarre anche in una Nota del 7 Febbraio 1925 rimessa al Governo bavarese per il tramite del Governo del Reich. Non avendo ricevuto risposta alla Nota medesima, la Commissione stessa mi ha indirizzato una seconda Nota in data<ha> ha inviato al Governo anzidettoindirizzato al Ministro degli Esteri del Reich Dr. Stresemann una
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seconda Nota in data del 16 Aprile p u. s., nella quale, prendendo occasione dalla provvista delle summenzionate parrocchie, di ribadisce lo stesso concetto. – Se a me è lecito di esprimere il mio umile avviso nellain così grave questione, sembrami subordinatamente potersi concedere che, essendo la sovranità della Baviera [sospesa] su quella parte del territorio della Sarre in certo mo attualmente sospesa in forza del trattato di Versailles, il nuovo Concordato non è attnon sia, almeno per ora, in vigore nel territorio medesimo. Ma, allorché il Go la Commissione prosegue affermando esservalereche vale colà tuttora l'antico Concordato e rivendica a sé i diritti e privilegi con riconosciutin esso concessi già al Re di Baviera, parmi che ciò non sia conforme ai principi generali del diritto canonico, proclamati anche nella nota Allocuzione della s. m. di Benedetto XV.
Poiché, infine, il Revmo Vescovo di Spira cita nella sua relazione una
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mia lettera del 19 Febbraio c. a., stimo mio dovere di significare all rispettosamente all'E. V. quanto appresso:
In data del 9 dello stesso mese di Febbraio Mons. Sebastian mi scrisse chiedendomi 1°) che cosa si intendesse colla espressione riguardo ai diritti di patronato e presentazione dello Stato, colla espressione "speciali titoli giuridici", di cui dell'art. 14 dell'articolo 14 § 3 del nuovo Concordato bavarese;riguardante i diritti di patronato e presentazione dello Stato; 2°) se per le parrocchie del territorio della Sarre spettasse all'Ordinario la libera collat ionelibera collazione.
Quanto al primo punto, non essendo alin quel tempo ancora intervenuto un accordo col Governo,bavarese, non potei dare che una risposta cauta e provvisoria, nella quale, dopo aver richiamato il can. 1471 ("Si qua – secondo cui talisimili privilegi di presentazione sono di stretta interpretazione –, manifestai il parere essere certamente senza dubbio ad ogni modo cadutio i diritti di il
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diritto di presentazione basato il diritto di presentazione basato sull'indulto apostolico concesso ai Re di Baviera nel capov. secondo dell'art. XI del Concordato del 1817, nonché quelle sulle cosiddette Wechselpfarreien. Tale punto di vista è stato testérecentemente accettato dal Governo bavarese, come ebbi già a riferire all'E. V. conel mio rispettoso Rapporto N. 32564 del 9 Aprile p. p.
Quanto al secondo punto, cioè alle parrocchie del territorio della Sarre, trattandosi di materia assai delicata, mi limitai a ricordare al Vescovo di Spira una lettera già direttagli dall al riguardo dall'E. V., e che di cui però non potei citare la data, non per non averla sotto gli occhi, trovandomi anche allora qui in Berlino. Detta lettera, come ho potuto poi constatare,nell'Archivio della Nunziatura di Monaco, è del 20 Dicembre 1920 e porta il N. 14054. e la data In essa l'E. V. dichiara espressamente: "En ce qui touche le droit de présentation, je m'em-
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presse d'attirer l'attention de Votre Grandeur sur le can. 1450 du Code de Droit Canon, dont le § 1 dit: "Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide potest". – Enfin par rapport à certains privilèges concordataires accordés jadis par le Saint Siège aux mMaisons régnantes catholiques et leur passage aux autorités politiques établies sur le térritoire de ces Monarchies, je crois devoir signaler à Votre Grandeur que d'après la doctrine canonique ces privilèges étant strictement personnels ne peuvent pas passer, sans une nouvelle concession du Saint Siège, a ces autorités, d'autant plus dans le cas où elles sont purement provisoires".
Chinato
15r, hds. links unterhalb des Datums von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten:"C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 22. Mai 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16770, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16770. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 12.01.2016.