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                            Dokument-Nr. 18224
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 14 § 1 del
        nuovo Concordato bavarese stabilisce quanto segue:
"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta in tutta libertà alla Santa Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile, il rispettivo Capitolo sottoporrà direttamente alla Santa Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi, tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi e dai Capitoli bavaresi, nelle rispettive liste triennali, la Santa Sede si riserva libera scelta...".
L'E. V. si degnò di darmi nello scorso Gennaio in Roma l'incarico di preparare un progetto dide
        regolamento o decretoesso questo sono previste tre liste: 1º) Lista triennale
        dei Vescovi, 2º) Lista triennale dei Capitoli (cattedrali), 3º) Lista del rispettivo
        Capitolo sede vacante. Mi è sembrato quindi più conveniente di preparare tre separati e completi progetti di decreto per ognuna delle anzidetpredettesummenzionate liste,(Allegati I, II e III) anziché ri di riunire il tutto
        in un solo decreto con eventuali richiami a numeri precedenti,disposizioni, il chegiacché ciò avrebbe reso, se non erro, più
        complicato e men chiaro l'intiero regolamento e sarebbe inoltre
        riuscito particolarmentepraticamenteassai incomodo, dovendosi prima della
            votazione nellaerispettiva riunionei dei Vescovi e dei Capitoli leggere il rispettivo decreto ("Posteahoc regulae ad electionem faciendam legendae
        erunt").
Nella compilazione del primo decreto "circa proponendos ad episcopale ministerium per Episcopos Bavaricos pro dioecesibus Bavariae quolibet triennio"per Episcopos Bavaricos", ho preso naturalmenteCand Canadensi dominio et Terrae Novae insulis (ib.,
        vol. XI, 1919, pag. 124-128), pro Scotia (ib.,
        vol. XIII, 1921, pag. 13-16), pro Brasilia (ib., pag. 222-225), pro
        Mexicana Repubblica (ib., pag. 379-382), e pro dioecesibus ritus latini in Polonia
            (ib., pag. 430-432), salvo le mutazioni richieste dalla particolare
        situazione della Baviera e soprattutto dalle disposizioni del Concordato. - Per ciò invece
        che concerne i due altri decreti relativi alle liste dei Capitoli cattedrali, non vi è,
        almeno per quanto io sappia, alcun esempio. Il mio primo pensiero era stato di applicareadottare,analogamente
                                ad essa, mutatis mutandis, le stesse disposizioni del primo
        decreto per i Vescovi; ma mi è poi sembrato necessario di dover abbandonare taleper ragione
                                a moin considerazione del graveserio pericolo, per non dire della certezza (come
            si sa per esperienza)<)> in materie analoghe) di gravi indiscrezioni,
            che colla [predetta] applicazione di quelle normenorme ai Capitoli, Canonici, 
                                    - 84 in tutta la Baviera -
                                molti dei quali(essi sono ben 84 in tutta la Baviera, molti dei quali
                                sono di età assai avanzata ed incauti, -) si
                                avrebbero [sic] avute
                                    sarebbero verificatesi avrebbero a lamentare in materia così delicata.di
                                deplorevoliindiscrezioni, che chesi avrebbero [sic] avute
                                si sarebbero avutein materia così delicata, se si pensi al
                                considerevolenumero grande dei membri dei Capitoli cattedrali, dei quali molti
            vecchi e non cauti. Il miglior metodo per evitare,
                                tutelarein quanto sia possibile,ogni violazione di segreto,evitare il più possibile
                                mente
                                illa divulgazione dei nomi deidi notizie sui candidati, sarebbe forsestato che ogni Canonico avesse scritto
            in una scheda chiusascrivesse in un'apposita scheda il
            nomeidei candidati,degli ecclesiastici,
                            da che intendessedi proporre, e
            consegnassefacesse poi la relativapervenire la scheda stessa chiusa e sigillata al Preside del Capitolo, cheil quale dovrebbe alla sua volta trasmetterla insieme colle altre
        alla S. Sede. In tal guisa nessun Canonico
                            avrebbe
                            saprebbe Ma mi è sembrato che ciò non avrebbe potuto apparire come non del tutto conforme ai termini della succitata disposizione
        concordataria, la q che parla di liste dei Capitoli, mentre coll'accennato
        modo si avrebbero avuto piuttosto liste dei singoli
            Canonici. Ho cercato quindi di costruire un
        sistemadiod occasioniod occasioni di indiscrezioni. L'E. V. giudicherà se e come
            la Perciò sono rimastei soppressiei neinel progetto dei decreti secondo e terzo gli elenchi dei candidati,
        che secondo nelil primo decreto (nn. 2-7) vengono rimessi prima al Preside della Conferenza episcopale e poi ai singoli VescoviPrelati,a norma del primo decreto (nn. 2-7),
                            poi,
                            la
                            co
                            ri
                                (cfr. il primo decreto nn. 2-7), come pure la discussione, che deve aver luogo nella riunione dei Vescovi (n. 11);(ib. n. 11),mentre, d'altra parte, è stata aggiunta 
                                nei
                decreti secondo e terzo la pena di scomunica ipso facto incurrenda et
        Romano Pontefici specialitermodo reservata per coloro che violassero l'ingiunto segreto. Che
        anzi l'Emo Sig. Cardinale Faulhaber, Arcivescovo di Monaco, cui ho mostrato riservatamente
            gli anzidettii progetti di
                            di in discorso per conoscere il suo parere al riguardo, desidererebbeproporrebbe che, anche prima dellaprecedentemente alla Conferenza dei Vescovi e della sessioneed alla riunione dei Capitoli, i nelle quali dovranno essere
        fissate lemantenere il segreto [sic] anche nelle prime investigazioni. Ciò non dovrebbe essere messo nel testo dei decreti
        stessi, ma in una Istruzione a parte. - Sarebbe p Sarebbe poi, a mio umile avviso,
            più convenienteconsigliabile che detti decreti non venissero resi di pubblica
        ragione, ma fossero mantenuti riservati.sub secreto.
Nel progetto dei decretoi secondo e terzo si prescriverebbestabilisce per fissare un qualche limite (dato il numero rilevante dei membri dei Capitoli) che ogni Canonico non possa proporre più di tre candidati. Dubito, tuttavia, se questo numero sia sufficiente specialmente per ciò che riguarda il secondo decreto delle liste triennali, le quali debbono abbraccianore candidati per tutte le otto diocesi della Baviera. L'E. V. giudicherà quindi see come quel numero possa essere accresciuto,aumentato, per es. fino a cinque, il che porterebbe anche
        una
Dopo di ciò, chinato 
                        58r, links oberhalb des Empfängers hds. von
            unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C". 
                        
                             
                        Online seit 24.06.2016. 
                    
    Dokument-Nr. 18224
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 16. April 1925
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Per la esecuzione dell'art. 14 § 1 del Concordato bavarese - Progetto di regolamento o decreto perdecreto circa le liste dei candidati all'Episcopato. 
                        "La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta in tutta libertà alla Santa Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile, il rispettivo Capitolo sottoporrà direttamente alla Santa Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi, tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi e dai Capitoli bavaresi, nelle rispettive liste triennali, la Santa Sede si riserva libera scelta...".
L'E. V. si degnò di darmi nello scorso Gennaio in Roma l'incarico di preparare un progetto di
58v
per la esecuzione di questodel surriferito paragrafo. Nel
            medesimoIn Nella compilazione del primo decreto "circa proponendos ad episcopale ministerium per Episcopos Bavaricos pro dioecesibus Bavariae quolibet triennio"per Episcopos Bavaricos", ho preso naturalmente
59r
per modello i decreti già emanati dalla
        S. Congregazione Concistoriale per altre ragioni, vale a dire: pro Foederatis Americae
        Septentrionalis Statibus (Acta Apostolicae Sedis, vol. VIII, 1916,
        pag. 400-404), pro 59v
idea in considerazione
                                60r
intermedio, il quale, pur salvando il concetto della
        lista del Capitolo, riducesse al minimo necessario le
            possibili cause 60v
prime liste,triennali, i Vescovi ed i Capitoli medesimi si radunino per prendere
        conoscenza del dei rispettivi decreti e subito si obblighino
            sotto giuramento adfare subosservare
                                Nel progetto dei decretoi secondo e terzo si prescriverebbestabilisce per fissare un qualche limite (dato il numero rilevante dei membri dei Capitoli) che ogni Canonico non possa proporre più di tre candidati. Dubito, tuttavia, se questo numero sia sufficiente specialmente per ciò che riguarda il secondo decreto delle liste triennali, le quali debbono abbraccianore candidati per tutte le otto diocesi della Baviera. L'E. V. giudicherà quindi se
61r
maggior larghezza e libertà di scelta per la
        S. Sede.Dopo di ciò, chinato
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 16. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18224, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18224. Letzter Zugriff am: 31.10.2025.Anlagen
                            
                                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
- Pacelli, Eugenio, Denkschrift, 04.04.192515509Anlage (Denkschrift)Decretumcirca proponendos ad Episcopale ministerium per Capitula Cathedralia Bavarica pro Dioecesibus Bavariae quolibet triennio.
- Pacelli, Eugenio, Denkschrift, 04.04.192515518Anlage (Denkschrift)Decrtetumcirca proponendos ad Episcopale ministerium, sede aliqua Bavariae vacante, per respectivum Capitulum Cathedrale
- Pacelli, Eugenio, Denkschrift, [vor 16.04.1925]13144Anlage (Denkschrift)Decretumcirca proponendos ad Episcopale ministerium per Episcopos Bavaricos pro Dioecesibus Bavariae quolibet triennio.
