Dokument-Nr. 7102
Pacelli, Eugenio an Deutscher Episkopat
München, vor dem 10. Dezember 1917
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organizzazione nuovi ed ancor più efficaci
provvedimenti. Pertanto, affine di mantenere e di confermare più sicuramente lo spirito
ecclesiastico e la disciplina in tutti coloro che, in questi tempi così luttuosi, son dovuti
passare dal santuario, dal seminario o dal chiostro ai vari servizi dell'esercito ed a
rendere altresì meglio informati i Vescovi ed i Superiori degli Ordini e delle Congregazioni
religiose sulla condotta dei loro sudditi durante la milizia, stimiamo nostro dovere, in
conformità delle istruzioni impartiteci al riguardo dalla S. Sede, richiamare l'attenzione e
l'osservanza dei sullodati Reverendissimi Vescovi e Superiori della Germania sulle seguenti
norme:(1)
I. Per ciò che concerne i sacerdoti, chierici e religiosi in discorso, i quali si trovano entro i confini della Germania, occorre notare che, pur rimanendo essi soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario Castrense, non devono tuttavia considerarsi esenti da qualsiasi vigilanza e tutela dell'Ordinario del luogo, ove prestano il loro servizio, che anzi questo riterra come uno dei suoi precipui doveri l'avere una specialissima cura di tutti quelli che dimorano nel territorio della sua diocesi, finché in essa rimangono. A rendere poi più agevole agli Ordinari medesimi l'adempimento di tale loro ufficio:
1.) i suddetti sacerdoti, chierici e religiosi,
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al loro arrivo in una determinata diocesi, debbono subito
darne avviso per iscritto alla Curia vescovile. Sono inoltre obbligati a presentarsi
personalmente non solo al rispettivo Militärpfarrer o Lazarettseelsorger, ma
altresì al parroco locale o nelle città vescovili all'Ordinariato, e, perciò che riguarda i
religiosi, se vi sia una Casa del loro Ordine e Congregazione, anche al Superiore della
medesima. Parimenti, prima della loro partenza, dovranno almeno per iscritto congedarsi dai
medesimi, significando pure il luogo della loro nuova destinazione. 2.) Dal canto loro i parroci Superiori summenzionati li accoglieranno con carità e benevolenza, li aiuteranno premurosamente nei loro bisogni, daranno loro modo di celebrare la S. Messa e di accostarsi ai Ss. Sacramenti, e di tutto trasmetteranno accurate informazioni ai sullodati Ordinari locali.
3.) Se qualche sacerdote, chierico o religioso militarizzato commettesse alcuna grave mancanza, e particolarmente se fosse colla sua condotta occasione di scandalo, l'Ordinario del luogo si rivolgerà al rispettivo Ordinario Castrense, affinché questi richiami al dovere il colpevole, secondo le circostanze, con ammonimenti od anche con penitenze e con pena. Dovrà inoltre informarne immediatamente sia l'Ordinario proprio o il Superiore religioso, sia anche, qualora il soggetto in questione passasse durante il servizio militare in altra diocesi, l'Ordinario della medesima.
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II. Quanto ai sacerdoti, chierici e religiosi anzi detti, i quali si trovano invece nei territori occupati durante la guerra, essi osserveranno fedelmente le istruzioni avute rispettivamente dall'Ordinario Castrense, dall'Ordinario diocesano o dal Superiore religioso. In particolare
1.) al loro arrivo si presenteranno personalmente o, qualora ciò fosse impossibile, si annunzieranno per iscritto senza indugio ai rispettivi Militärpfarrer (Divisionspfarrer o Kommandaturpfarrer) o Lazarettgeistlichem e rimarranno con essi in comunicazione.
2.) Questi alla lor volta prenderanno con ogni zelo cura dei medesimi, si studieranno di confortarli ed incoraggiarli nell'adempimento dei loro doveri ecclesiastici e daranno esatte notizie sulla loro condotta al rispettivo Ordinario diocesano e Superiore religioso.
3.) Qualora, quod Deus avertat, qualche sacerdote, chierico o religioso militarizzato si rendesse colpevole di alcuna grave mancanza o tenesse una condotta indegna del suo stato, i menzionati Militärpfarrer o Lazarettgeistlichen dovranno farne relazione all'Ordinario Castrense, il quale procederà analogamente a quanto è stato indicato nel precedente num. I.3.
III. Ove vige già il lodevole uso di raccogliere periodicamente i sacerdoti, chierici e religiosi militarizzati in pie riunioni e conferenze, esso dovrà essere non solo mantenuto, ma in ogni modo promosso e sviluppato; ove invece non fosse ancora praticato, i competenti Superiori ecclesiastici si studieranno d'introdurlo opportunamente.
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IV. Tutti indistintamente i sacerdoti e chierici, i quali si trovano nel servizio militare saranno tenuti ad inviare al loro Ordinario Diocesano, almeno ogni tre mesi, una lettera, nella quale diano conto del modo in cui adempiono i loro obblighi ecclesiastici. Lo stesso faranno i religiosi coi loro Superiori. Dal canto loro, gli Ordinari ed i Superiori medesimi con scritti paternali sosterranno e li guideranno mediante saggi consigli e pie esortazioni nella via della virtù in mezzo alle difficoltà ed ai pericoli, in cui si trovano. – Anche i seminaristi devono di frequente scrivere al Rettore del Seminario circa la loro vita religiosa nel campo o nel lazzaretto ed il Rettore medesimo manterrà con loro una assidua corrispondenza, sia per mezzo di lettere indirizzate ad ognuno di esse, sia per mezzo di esortazioni comuni da inviarsi loro periodicamente.
V. Perciò che riguarda le ordinazioni dei chierici durante il servizio militare, gli Ordinari procederanno ad esse colla massima circospezione, nei casi soltanto di vera necessità, e purché il chierico abbia compiuto il debito corso di studi e possa disporre di uno spazio di tempo sufficiente per preparasi, come di regola, coi SS. spirituali Esercizi a ricevere degnamente i sacri ordini.
VI. Al momento della smobilitazione, così l'Ordinario Castrense, come gli Ordinari dei luoghi, ove i sacerdoti, i chierici o seminaristi ed i religiosi abbiano dimorato per qualche notevole tempo, comunicheranno agli Ordinari diocesani e Superiori
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religiosi tutte le notizie che avranno potuto avere sulla condotta dei rispettivi sudditi,
affinché essi siano in grado di giudicare in qual modo debbano essere restituiti i sacerdoti
al loro ministero, i religiosi ai loro conventi, i chierici ai seminari, e con quali cautele
convenga ammettere questi ultimi ai sacri ordini.Voglia il Signore che queste norme, fedelmente osservate, contribuiscano a conservare nelle virtù confacenti al proprio stato il clero così secolare come regolare, della cui provvida attività in tanta parte dipende il bene non meno civile che religioso della Germania, ed a tale intenzione salgano a Dio ed alla Vergine Immacolata Patrona del Clero fervorose e non mai interrotte le preghiere dei Prelati, dei sacerdoti, delle Comunità religiose e dei fedeli, imploranti su di esso l'abbondanza delle divine grazie.
Dato a Monaco, nel dì sacro alla Immacolata Concezione di Maria, 8 dicembre 1917.
(1)↑Queste norme debbono essere applicate ai
religiosi non solo già in sacris e professi, ma anche novizi e postulanti, in
quanto lo permette la loro condizione.