Dokument-Nr. 14958
Pacelli, Eugenio
an
Gasparri, Pietro
[München], 01. Februar 1924
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Trattative per il Concordato colla Baviera
Il Dr. Matt dichiara innanzi tutto di aderire al punto di vista della S. Sede circa la firma e la ratifica del Concordato, e propone quindi una corrispondente modificazione del secondo periodo della introduzione del progetto medesimo.
All'
All'Articolo X § 1 lett. f e g il
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Dr. Matt conferma l'accoglimento della
modificazione da me proposta (Rapporto N. 29052 del 25 Novembre 1923) ed
approvata dalla S. Sede (Dispaccio N. 25122 del 16 Dicembre
s. a.).All'Articolo XIII § 1 lett. b il Governo bavarese si dice pronto a dichiarare formalmente all'atto dello scambio delle ratifiche che "i candidati all'esame di maturità nei Ginnasi cosiddetti reali e
All'Articolo XIII § 1 lett. c il Sig. Ministro conferma che le alte scuole austriache, ad esempio la Università di Innsbruck, sono equiparate a quelle "germaniche".
All'Articolo XIII § 2 il Governo bavarese è pronto ad aggiungere il seguente passo, sufficiente, a mio umile avviso, suffi-
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ciente per tutelare le alte scuole degli Ordini e delle Congregazioni
religiose: "come pure il diritto dei religiosi di compiere gli studi filosofici e
teologici nelle scuole del loro Istituto a norma del Codice di diritto canonico
can. 1365, anziché in quelle menzionate nel § 1 lett. c".
All' Articolo XIV § 1
All'Articolo XIV § 2 il Governo, avuto riguardo (come dice la Nota) alla genesi della redazione del medesimo, insiste nel mantenere, almeno nel testo tedesco, la formula "salvo il disposto del can. 177 del Codice di diritto canonico", pur dichiarandosi non alieno dell'ammettere nel testo italiano l'inciso "salva la conferma a norma
All'Articolo XIII § 3 il Governo consente a mutare, a partire dal giorno
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dell'entrata
in vigore del nuovo Concordato, la terminologia finora in uso nella presentazione
del candidato; ammette pure senza difficoltà che l'espressione "Personalien" venga
riprodotta in italiano con "i nomi e le notizie personali" e che in fine si ponga
"nella forma sin qui usata".All'Articolo XV § 2 il Sig. Ministro osserva che la concezione giuridica, la quale ha motivato la modificazione propostarichiesta dalla S. Sede, non corrisponde del tutto al modo di vedere del Governo bavarese, il quale nondimeno, per non ritardare la conclusione delle trattative, non si oppone a che venga adottato il nuovo testo.
All'Articolo XVI viene pure proposta
Poiché il Sig. Ministro del Culto intende ora di sottoporre immediatamente all'intiero Gabinetto il progetto di Concordato, supplico l'E. V. a volermi comunicare, possibilmente per telegrafo,senza indugio le Sue superiori istruzioni, massime per ciò che concerne il testo esatto, tedesco ed italiano, dei vari articoli o parti di articoli riprodotti nella Nota in discorso; ed in tale attesa, m'inchino