Betreff
Sulla dotazione della mensa vescovile di Misnia
Mi pervenne regolarmente il venerato Dispaccio N. 1062/25 in data
del 20 Marzo c.a., col quale l'E. V. R. mi ordinava di adoperarmi,
affinché tra il Vescovo ed il Capitolo cattedrale di Misnia si addivenisse
giungesse <addivenisse> ad un accordo per la dotazione
della mensa vescovile.
Tale accordo è stato raggiunto, come l'E. V. potrà rilevare
dagli acclusi Allegati, ed ora ambedue le parti chiedono per il
medesimoesso la conferma della S. Sede. A mio umile avviso, nulla
osterebbe [acc] alla concessione della medesima, salvo forse per ciò che riguarda il
seguente punto. Nell Nel primo atto capitolare di dotazione del 15 Marzo 1921 si
leggeva:aveva: "Dotatio futuri Episcopi Misnensis, qui Budissae
residebit, constabit...". Nel nuovo documento del 18 Agosto u.s. si legge:
"Capitulum Cathedrale ad S. Petrum Budissense Episcopo Misnensi... ex suis bonis pro
tempore residentiae in civitate Budissa praestare tenetur...". Attualmente non sembrami
parmiche vi sia alcuna possibilitàsarebbe per molteplici ragioni possibile
della tra
68v
dila traslazione della residenza del Vescovo di Misnia da Bautzen ad
altra città, per es. a Dresda.,
Siccome tuttavia
ciò potrebbe
ciò potrebbe accadere
ove è assolutamente capitale della Sassonia, ove esiste una magnifica chiesa
cattolica. Siccome, tuttavia, ciò potrebbe eventualmente verificarsi nell'avvenire, sembra
sembrerebbeparrebbe non conveniente che il Capitolo si obblighi alla dotazione
in discorsoesclusivamenteper il tempoper il tempo della residenza in Bautzen. D'altra parte,
alcunevarie disposizioni
varie varie disposizionidel recente
dell'[ein Wort unlesbar] [ein Wort
unlesbar] atto capitolare
in esame non
sarebbero più applicabili, <almeno> uti iacent, in caso di
cambiamento della sede vescovile. Potrebbe quindi, salvo meliori
iudicio,se non erro, aggiungersi che, qualora per ordine o
coll'approvazioneper disposizione della S. Sede il Vescovo avesse a
trasferire altrove la sua residenza
in luogo delle pre
per le
perprestazioni non più eseguibili dovrebbero essere sostituite con
altro<si> dovrebbe determinarsi di [sancire]stipulare unaccordo con equo compenso,salva la conferma dellanuovo accordo, da sottoporsi <egualmente> al giudizio della
S. Sede.medesima.
Chinato
68r, oben mittig hds. von
unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano vom 06. September 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16346, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16346. Letzter Zugriff am: 12.03.2025.