Betreff
Circa leOorigini e lo stato attuale della Facoltà
teologica e del Convitto di Tübingen nel Württemberg
Essendosi il Governo del Württemberg, pur dopo lunghe esitazioni e
riluttanze, dichiarato disposto ad entrare anch'esso colla S. Sede in trattative per
una nuova Convenzione diretta ad adattare alle mutate condizioni dei tempi le antiche Bolle
concordate di circoscrizione, l'umile sottoscritto ha creduto necessario d'iniziare indagini
affine diper raccogliere e prepararecoordinare il materiale storico e giuridico indispensabile ai
negoziati medesimi,.Aaffine di essere in grado di difendere gli interessi della Chiesa contro
le obbiezioni, spesso così pedanti e sofistiche, dei Commissari governativi. A
tale riguardo lo scrivente ha cercato in modo speciale, data
l'importanza dell'argomento, di studiare le origini e lo stato della Facoltà teologica e del
Convitto di Tübingen; nel che, oltre alle varie opere che si citeranno nel corso di questo
rispettoso Rapporto, gli sono riusciti assai utili i documenti,
sinora inediti, esistenti negli Archivi specialmente deldi quel Ministero dei Culti, e pubblicati testé dallo Zeller nellasuoarecente scrittomonografiaDie Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen im Jahre 1817,377v
apparsoa nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der kath.-theologischen
Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen Jubiläum der Universität, Verlag
der Buchdruckerei von H. Laupp jr in Tübingen 1927, pagg. 77-158.
Del
risultato delle ricerche, che ho potuto compiere finora,da me compiute sino ad oggi,e le quali,(il quale tuttavia, per non avere a
il sottoscritto a su<mi>adidisposizione i
documenti che si trovano <conservano> dnegli Archivi della
S. Sede, sono
saranno <è inevitabilmente> senza dubbioincompleteo) ho fattodato fin da ora relazioneragguaglio all'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato,
affine di ricevere le superiori istruzioni in vista delle suaccennate trattative. Ho stimato
tuttavia conveniente di darneriferirne al tempo stesso comunicazione all'E. V., Cui stanno tanto a cuore
tutte le questioni concernenti la formazione degli aspiranti al
sacerdozio in Germania.378r
Singolarmente anomala sembra essere la situazione della Facoltà teologica di Tübingen nel
Württemberg.
Sullae originei
della medesima,
sinorano
a poco tempo fa
non abbastanza
notae, ha dato assai importanti
informazioni,
notizie,
tratte
in base ai
tratte da
documenti inediti
tratti
esistenti
danegli Archivi dello Stato, specialmente del Ministero dei Culti, lo Zeller nel suo
recente lavoro Die Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen im
Jahre 1817, apparso nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der
kath.-theologischen Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen Jubiläum der
Universität, Tübingen 1927, pagg. 77-158.
Da esso mi sia
Il progetto della erezione di un Istituto per lo studio della teologia cattolica nel
Württemberg risale all'epoca, in cui il Duca, poi Principe elettore e Re,FerdinandoFedericodel Württemberg prese possesso dei considerevoli territori
assegnatigli a titolo d'indennizzo dal Reichsdeputationshauptschluss del
23 Novembre 1802 e 25 Febbraio 1803.378v
La cosaDetto progetto argomento fu specialmenteparticolarmentediscussoa durante le trattative per il Concordato, nell'Ottobre 1807, svoltesi in
Stuttgart dal 25 Settembre alla fine di Ottobrenel 1807 fra il Nunzio Apostolico, Mons. Annibale della Genga,
Arcivescovo di Tiro (poi Papa Leone XII), e due Plenipotenziari del Re, il Barone von Mandelsloh, Ministro dei Culti, ed il Barone von
Linden, in base ad un progetto formulato dal sullodato
Nunzio (cfr. Otto Mejer, Die Concordatsverhandlungen Württembergs im Jahre
1807, Stuttgart 1859, pagg. 274-40).;Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz,
Tübingen 1863, pagg. 328-341). Erano previste due diocesi nel Württemberg con
sede in Ellwangen e Rottweil (art. 2), due Seminari clericali con un corso di un anno
(art. 3 e 15), ed inoltre la erezione di una Facoltà teologica cattolica con cinque
cattedre in una città cattolica del Paese (art. 4). L'idea, presa da sul
principio in considerazione, di scegliere a tale riguardo Tübingen, ove esisteva una
Università sino ad allora esclusivamente protestante, fu scartata dal Re, come riferisce il
Mejer(l. c.). (op. cit., pag. 43). I professori, quanto alla
dottrina ed alla condotta morale, dovevano dipendere379r
dal
Re Vescovo e venivanoed essere nominati dal Re, previo esame del
Vescovodell'Ordinario. Queste disposizioni si ritrovano nel secondo
progetto di Convenzione del 31 Ottobre 1807, il cui articolo 4 era del seguente
tenore (cfr. Mejer, op. cit., pag. 63 e seg.): "Non solum scholas
latinas, Collegia, Lycea in catholicis urbibus conservabimus, sed etiam ut ii, qui statum
ecclesiasticum amplecti, seque ecclesiae ministerio devovere volunt, scientiam et doctrinam
tam pro ingressu in Seminaria, quam ad olim digne officium suum implendum, necessariam et
requisitam acquirere possint, in quadam catholica Regni nostri urbe quinque cathedras
academicas pro quinque professoribus catholicis fundabimus, illorumque cuilibet, praeter
habitationem, salarium annuum constituemus. Harum cathedrarum duae Theologiae dogmaticae et
morali, uti et pastorali, cathe catecheticae et homileticae destinantur; binarum
aliarum objectum erunt linguae orientales, Sacrarum Scripturarum exegesis scientiaeque
biblici studii subsidiariae. Quinta tan-379v
dem cathedra juri
canonico et Historiae ecclesiasticae addicitur. Omnes et singuli horum institutorum
Professores, quoad ea, quae instructionem religiosam moresque concernunt, Episcoporum
auctoritati, in rebus autem mere civilibus et politicis Gubernio subduntur. Professores
ipsi, praevio a Nobis ac Episcopis facto examine, a Nobis nominabuntur". Le trattative
rimasero però interrotte il 1º Novembre in seguito alla dichiarazione del Nunzio "di
aver ricevuto ordini da Roma, che lo obbligavano a considerare come spirati i suoi poteri
..., ad interrompere le trattative ed a recarsi senza indugio a Parigi"
(ibid., pag. 7).(Longner, op. cit., pagg. 331-332).
Dopoché i ripetuti tentativi del Re di addivenire ad un accordo colla S. Sede
(missione del Consigliere ecclesiastico, Rev.Sac. von Keller, in Roma negli anni 1808-1809, e nuova missione del
medesimo in Parigi ed in Savona nell'estate
delnel 1811) rimasero senza successo a causa delle sfavorevoli
condizioni dei tempi e della prigionia del S. Padre, Federico
con Decreto del 28 Settembre 1812 procedette di propria
autorità alla istituzione di un'Amministrazione ecclesiastica provvisoria
(Vicariato generale di Ellwangen per i
territori380r
appartenenti alla diocesi di Augsburg) ed al tempo
stesso eresse e fondò in quella città "per la educazione e l'istruzione di teologia
teologi cattolici una Università württemberghese cattolica (katholische
Landesuniversität) ... con tutti i diritti e le facoltà di una Università, e quindi
anche col diritto di conferire i gradi accademici in teologia". Il Regio Atto di fondazione
della Università di teologia cattolica di Ellwangen in data del 6 Ottobre 1812 trovasi
stampato nel Bullettino Ufficiale (Staats- und Regierungsblatt) del 1812 N. 43
pag. 497. La erezione canonica di questo Istituto d'insegnamento teologico non ebbe
luogo, né sarebbe forse stato inallora possibile, trovandosiessendo allora il S. Padre prigioniero. Sen Senonché, in
occasione della seconda missione a Roma del sunnominato Consigliere ecclesiastico von Keller, nel 1815-1816, allo scopo di regolarizzare il Vicariato
generale di Ellwangen (cfr. Longner, op. cit.,
pag. 379 e segg.), 621 e segg. 621 e segg.), tale argomentomateria non fu, nemmeno oggetto
380v
– per ragioni, che non risultano dai doc dai
documenti sinora pubblicati, od almeno che sono pervenuti alla conoscenza dell'umile sottoscritto, – nemmeno oggetto di
trattative. In seguito a ciò, quell'Istituto d'insegnamento teologico, detto anche
Friedrichs-Universität, ebbe il diritto di conferire i gradi accademici
esclusivamente dal Re suo fondatore. Nel Ministero dei Culti si trova la minuta di un
decreto, in data del 15 Agosto 1816, su quanto bisognava osservare per il conferimento
deidei gradi accademicimedesimi nella Università cattolica di Ellwangen. Secondo il
§ 3 si doveva ottenere nei singoli casi il permesso della "Curatela", ossia dell'Ufficio d'ispezioneAutorità ispettrice dello Stato, ma non si fa cenno di una licenza
dell'Autorità ecclesiastica. Nella solenne collazione della Laurea dottorale il Segretario
anzitutto doveva leggere quel passo del documento di erezione "in cui si contiene la
concessione del Re di conferire i gradi accademici" (§ 16). A quanto sembra, quattro
sole volte venne conferita la Laurea diin teologia dellanella detta Università di381r
Ellwangen,
una volta "rite", e tre volte "ad honorem","honoris causa",fra le qualitra gli altri,il più volte menzionato
al al su sunnominato Inviato del Re,,von Keller, nominato nel 1816(e consacrato il 4 Agosto dallo stesso Santo Padre
Pio VII) Vescovo titolare di Evara e Pro-Vicario, il quale,(in un Rapporto (N. 27)N. 27, conservato nell'Archivio di
Statonel(Staatsarchiv Ministerialakten II. Verz. 63 F. 171), riferisce comeessere stato
che venne il relativo diploma fu accettato l'11 Giugno di quello
stesso anno dal Cardinale Segretario di StatoSegretario di Stato Emo Consalvi senza obbiezioni. L'Istituto di
Ellwangen comprendeva cinque cattedre colle medesime materie, come nel 1807 erano state
concordate nel surriferito progetto col Nunzio Apostolico.
Dopo la morte del Re
Federico I (30e l'avvento al trono del Re Guglielmo (30 Ottobre 1816) sorse tosto
l'idea di trasferire detto Istituto da Ellwangen a Tübingen e di unirlo come Facoltà
teologica cattolica a quella Università, come risulta dalla domanda del Ministro dei Culti,
Barone Carlo Augusto von Wangenheim, alla Curatela della Università
di Ellwangen del 20 Novembre 1816 e dalla risposta di questa del 16 Gennaio 1817.
Il Governo promosse "con ogni energia tale disegno, che fu mandato ad effetto nell'autunno
del 1817 contemporaneamente al trasferimento del Vicariato381v
generale e del Seminario clericale da Ellwangen a Rottenburg., essendo nel frattempo
morto il Vescovo di Costanza Mons. D. Il Vicario generale di Costanza, Barone von
Wessenberg, interrogato sull'anzidetto progettato trasferimento dell'Istituto teologico a
Tübingen, vi aveva dato il suo consensoassenso con foglio dell'8 Febbraio 1817 (riferito nella mozione
del Ministro dei Culti del 21 Marzo seguente). Il Pro-Vicario
von Keller, cui era nota la fermadecisione
risoluzionedel Governo al riguardo, consentì a cooperare a tal fine.
Invece al Vicario generale,di Ellwangen, Principe von Hohenlohe, Vescovo di
Tempe, (il quale dimorava da qualche tempo in Augsburg) tale i l'anzidetta
decisione non fugli anzidetti trasferimenti non furononotificatia
se dal Governo e dal Pro-Vicario von Keller se non al
principio di Agosto.come irrevocabilmente decisi. L'HohenloheEgli rispose al sunnominato Pro-Vicario in
data del 15 Agosto,s. m., esprimendo la sua sorpresa nell'apprendere il i
trasferimenti del Vicariato generale a Rottenburg e dell'Università a Tübingen come
irrevocabilmente decisi da S. M. il Re senza previa intelligenza concoll'Autorità ecclesiastica; solamente l'esposizione
fatta dal Ministero e dal Pro-Vicario circa i vantaggi del dei medesimoi e
dellea
relative annesseistituzionei, massime della erezione del Convitto teologico in Tübingen, lo induceva a dichiarare
che non vi si opponeva.ai detti trasferimenti. Rilevava infine che
suipertuttavia che circa
382r
i detti trasferimenti avre avrebbe dovuto aver luogo
una intesa con Sua Santità e concludeva: "Rimetto questo punto importante al giudizio di
V. S. Revma, alla quale pure, nel caso che tale intelligenza debba realmente
effettuarsi, lascio pienamente di avviare e condurre le relative pratiche, conoscendo Ella
meglio di ogni altro le vie a ciò convenien conducenti". Il Pro-Vicario, a cui il
Vicario generale aveva lasciata tutta la responsabilità in questo così importante affare,
replicò in data del 19 Agosto: "Io dovevo piuttosto supporre che l'illustre Governo
s'intenderebbe o si fosse inteso col Capo della Chiesa intorno alle istituzioni ed ai
cambiamenti da esso decisi,decisi, non essendo questo affare mio, ma di coloro che ne hanno
preso l'iniziativa. Del resto faròFarò nonpertanto da parte mia quello che la mia condizione consente
e che richiedono le prescrizioni canoniche, tanto più che Ella me ne dà l'autorizzazione".
NondimenoCiò nondimeno, la intesa colla S. Sede, suggerita
dall'Hohenlohe, non ebbe luogo; il Governo (come risulta dal
Rapporto
382v
del Consigliere di Stato, Barone von Schmitz-Grollenburg, del
13 Settembre 1817) non volle saperne, ed il Pro-Vicario si sottomise. – Del
resto, quale fosse il punto di vista del Governo a tale proposito, era già stato chiaramente
espresso nel Voto del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen del 16 Gennaio
1817, nel quale fra l'altro si legge: "È nell'libero arbitrio dello Stato di determinare in qual luogo esso
voglia trasferire i suoi Istituti d'istruzione... Il Papa, nel momento presente, non può in
nessun modo entrare nell'affare. È vero che egli, durante le trattative del Nunzio della
Genga per il Concordato, aveva chiesto una città cattolica, particolarmente Gmünd, per lo
studio della teologia, e la Maestà del defunto Re aveva scelto per ciò destinato
Ellwangen. Ma, come è noto, questa Convenzione colla Corte di Roma non è giunta a
compimento, – e nei ripetuti tentativi fatti dal Vescovo di Evara per portarla ad effetto, è
stata sempre la Corte di Roma a procrastinaredifferire la cosa, rimettendola infine alla dieta della
Confedera-383r
zione (Bundestag). Lo Stato quindi non ha
ancora alcun obbligo speciale in proposito verso la Corte di Roma, – e se questa negozierà
di nuovo, dovrà prendere la cosa quale la trova, consentanea come è alle condizioni dello
Stato, il che la Corte di Roma non può né giudicare né decidere. Del resto, essa non ha
alcun diritto di impedirla. In Heidelberg ed in Breslavia esiste da tempo la medesima
unione, solamente c colla sola differenza che dette località sono più miste in quanto
alla religione e le istituzioni furono create da Sovrani cattolici. Nondimeno bisogna tener
conto della possibilità che il Papa nel Concordato farà perciò grande difficoltà". E nel suo
Rapporto al Ministero dei Culti del 13 Settembre 1817, relativo alla dichiarazione del
Vicario generale, von Hohenlohe, e dei suoi Consiglieri circa
isummen
menzionatiintorno ai menzionati trasferimenti, il Consigliere di Stato, Barone
von Schmitz-Grollenburg, Direttore del Katholischer Kirchenrat e Presidente del
Collegio di Curatela della Università di Ellwangen, mantiene
reci-383v
samente i surriferiti principi, che cioè in questoin simili
nell'affarei (egli parla qui più particolarmente del trasferimento del luogo della residenza del
Vescovo) unicamente il Sovrano era competente e che non si richiedeva una intesaun accordo con Sua Santità, sebbene non disconoscesse che
l'osservazione fatta dal Principe von Hohenlohe aveva me intorno alla necessità
della intesa stessa di tale intesa aveva messo in preoccupazione ed imbarazzo il
Vescovo di Evara.
Il Governo si attenne a questi principi e non domandò il beneplacito
della S. Sede per il trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen,(attuato, insieme alla erezione del Convitto teologico, con
R. Decreto del 25 Ottobre 1817 – cfr. Longner, op. cit., pag. 390 e seg.), neppure in seguito,
almeno per quanto risulta dalle pubblicazioni finora apparse sulla sull'argomento.
Tale era del resto del resto la dottrina dominante negli Stati
confederati tedeschi, del Reno superiore, della Germania e che trovò la sua espressione nell nelle basi fissate
in dalla Conferenza di Francoforte sul Meno nell'Aprile 1818.
I Governi ris
((cfr. Grundzüge zu einer Vereinbarung über die Verhältnisse der katholischen
Kirche in teutschen teutschen Bundesstaaten). I Governi rispettivi furono
unanimi nell'affermare che, come l'intiera istruzione, così anche la formazione del
Clero cattolico era un affare dello Stato, dal quale l'influenza dove dei Vescovi
doveva essere il più possibile eliminata. Perciò l'insegnamento scientifico teologico
era da affidarsi esclusivamente alle Università. Oltre ad esse do-Nella Bolla di circoscrizione
della diocesidella Provincia ecclesiastica del Reno Superiore "Provida solersque"
del 16 Agosto 1821 siparla
di "del
prescrive che nelle singole diocesi
av
si abbia unSeminarium puerorum ecclesiaticum ad praescriptum sacri Concilii
Tridentini pro cleri educatione ac istitutione ab episcopo libere regendum et
administrandum,il quale deve
esaversi nelle singole diocesi,ma non si fa
parolamenzione della Facoltà di teologia cattolica di Tübingen. Non sembra
quindi che questa sia stata espressamente riconosciuta dalla Santa
384r
Sede, dalla quale non ha avuto
nemmeno il privilegio di conferire i gradi accademici. Tale diritto fu accordato, come
si è visto più sopra, dal Re alla Università di Ellwangen, dalla quale passò alla
favoltà teologica di Tübingen. Questa ha continuato
per oltre un secoloa conferirli sino
al giornoai giorni nostri, tollerante o dissimulante la S. Sede.veva rimanere anche un Seminario vescovile soggetto all'ispezione dello
Stato, governativa, destinato però soltanto per i candidati allo st stato
ecclesiastico, i quali, dopo aver terminato il corso teologico triennale nella
Università, venivano ivi istruiti per un anno nella pratica della cura delle anime e si
preparavano a ricevere ricevere gli ordini sacri.
Non sarà inutile di qui
aggiungere che, i
quanto riguardo alla nomina dei Professori, il § 5 delle disposizioni
organiche, emanate con Decreto Regio del 27 Gennaio 1818, e relativo
all'unione dell'Istituto teologico cattolico di Ellwangen colla Università di Tübingen,
disponeva prescriveva quanto appresso:
"Nella nomina per le cattedre
della Facoltà di teologia cattolica si applica il § 3 dell'Appendice IV del
progetto Reale della Costituzione concernente le Università, in modo che innanzi tutto
ogni volta si domanda il parere della medesima Facoltà ed inoltre prima della nomina
effettiva il Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione conferirà colla
Curia vescovile del Paese". Questa disposizione non è stata finora revocata ed il
Governo attuale del Württemberg la ritiene come ancora in vigore; soltanto il Ministero
dell'Interno non ha più interviene più nella cosa. Perciò anche presentemente, in
occasione della provvista di una cattedra vacante nella Facoltà teologica, il Ministero
del Culto comunica al Vescovo i nomi delle persone proposte dal Gran Senato
dell'Università d'accordo colla Facoltà teologica, con preghiera di voler significare se
contro le medesime vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista ecclesiastico.
Qualora
Qualora Per il caso poi che un pProfessoredia desse motivo a censura per la sua dottrina o la sua condotta morale, il
§ 14 delle anzidette Disposizioni organiche stabiliva quanto segue:
"Qualora
"Nel caso che "Qualora questa Autorità ecclesiastica (ossia la Curia vescovile)
credesse di aver particolare motivo di fare un inchiesta intorno all'insegnamento, essa
ne darà previo avviso al Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione,
indicando il motivo stesso, e designerà il Commissario prescelto, al quale sarà aggiunto
un Commissario regio, per compiere l'inchiesta in comune. comune. Intorno al
risultato della medesima le Autorità civili ed ecclesiastiche si metteranno d'accordo,
ed il Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione notificherà l'occorrente
alla Facoltà".
È da rilevare altresì che il § l'articolo 14 della legge del
30 Gennaio 1862, il quale prescriveva che "contro un professore insegnante
della Facoltà teologica, il cui insegnamento, a giudizio del Vescovo, è fosse
contrario alla dottrina della Chiesa cattolica, solamente il Governo civile poteva
prendere provvedimenti", è rimasto abrogato in virtù del § 69 della Legge
württemberghese sulle Chiese (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo
1924.
Nelle trattative, che,in seguito all'eanzidetta Conferenzae di Francoforte,
precedettero la emanazione delle due Bolle concordate di
circoscrizione (1821 e 1827) della Provincia ecclesiastica del Reno
Superiore (alla quale, come è risa noto, appartiene anche la
D diocesi di Rottenburg),,
del 1821 e del 1827, la S. Sede non mancò di esprimere – con ogni chiarezza i principi le
massime relative alla formazione del Clero. Avendo, infatti, i Governi confederati nel punto IV della Dichiarazione presentata dai loro Inviati al Sommo Pontefice Pio VII il 23 Marzo 1819 (cfr. Brück, Die oberrheinische Kirchenprovinz, Mainz, Kirchheim, 1868,
pagg. 26 e seg., 522-525) volutolimitareato
, conformemente alle surriferite basi di Francoforte,conformemente alle surriferite basi, di Francoforte il Seminario propriamente detto all'ultimo anno del corso
pratico, tale concetto fu ampiamente respiriluttatoconfutato dal Cardinale Consalvi, Segretario di Stato, nella celebre384v
Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi e Stati
Protestanti riuniti della Confederazione Germanica (il testo italiano trovasi
riprodotto nel volumetto intitolato: Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen
Kirchenverfassung in Aktenstücken und ächten Notizen von dem Emser Congress, dem
Frankfurter Verein, und der preußischen Uebereinkunft, Stuttgart, in der
J. B. Metzler'schen Buchhandlung, 1821).
"Volendo i Principi Confederati (così si legge nel sullodato Documento)
che nelle Diocesi dei loro Stati vi siano dei Seminarj per la educazione del Clero, come
si rileva dall'Articolo 4 della Dichiarazione, il Santo Padre non può non insistere
per la sua parte che i Seminarj siano modellati su quella forma che con tanta sapienza
fu prescritta dal sagro Concilio di Trento, e che l'esperienza di circa tre secoli ha
dimostrato quanto sia utile alla Chiesa cattolica. Per la qual cosa Sua Santità non può
dispensarsi in primo luogo dal manifestare il suo vivo desiderio, che in ogni Diocesi
sia stabilito un Seminario secondo le disposizioni del Concilio di Trento, il quale, se permette che in uno o più Seminarj si raccolgano i Fanciulli
di diverse Diocesi, lo permette soltanto nel caso, che le chiese siano tanto povere, che
non sia possibile erigervi il Seminario, e finché una tale erezione non sia seguita, Sua Santità è nella lusinga, che i Principi e Stati Protestanti
riuniti della Confederazione Germanica potranno trovare nella loro generosità, e nei
Beni Ecclesiastici, de' quali si trovano attualmente in possesso, i mezzi di stabilire
oltre i tre Seminari indicati nell'Articolo 4, i quali attualmente sussistono,
anche i due per le altre Diocesi che ne resterebbero prive.
Ma ciò che
principalmente richiama la sollecitudine del Santo Padre sul proposito
de' Seminarj, che sono l'oggetto della più tenera cura della Chiesa
385r
Cattolica, si è la forma che vuole darsi ai Seminari
medesimi.
"Dall'Ultimo paragrafo dell'Articolo 4 Sua Santità è venuta a
conoscere che le scuole delle scienze Sacre si vogliono stabilire nelle Università, e
che per conseguenza nei Seminarj non sarebbero ammessi che Giovani adulti, i quali dopo
compito il corso dei loro studj nelle Università medesime li riceverebbero per qualche
tempo nei Seminarj al solo oggetto di apprendervi la prattica del sacro Ministero, i
doveri Pastorali, la liturgia, e cose simili. Si è confermato il Santo Padre in questa
idea dal rilevare che nell'Articolo 6 paragrafo lett. g) non si lascia ai
Vescovi che la nomina del Rettore del Seminario, né mai si parla dei Professori. Una
tale forma pertanto contraria a quella stabilita dal Concilio di Trento, aliena dallo
Scopo, che ha avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj, e lesiva dei diritti de'
Vescovi in ordine alla educazione ed istituzione de' Chierici nella dottrina necessaria
al loro stato, non può essere approvata dal Santo Padre.
Il Sacro Concilio di Trento
nella Sess. 23 parlando dei Seminarj stabilisce che in essi debba essere
alimentato, religiosamente educato ed ammaestrato nelle Ecclesiastiche discipline un
determinato numero di fanciulli: "certum puerorum numerum". Lo scopo infatti che ha
avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj è stato appunto quello di educare e
formare fino dalla più tenera età quelli che si destinano ad essere Ministri del
Santuario, nell'Esercizio delle virtù proprie del loro stato, e nelle scienze
principalmente Sagre, sotto la vigilanza e la totale dipendenza dei
Vescovi.
Qualunque abuso possa essersi introdotto relativamente ai Seminarj in
qualche Stato della Germania anche Cattolico, non potrà mai obbjettarsi alla Santa Sede,
la quale non lo ha né riconosciuto, né sanzionato, ed anzi lo riprova, né potrà mai
ragionevolmente pretendersi che la Santa Sede approvi essa stessa un abuso, perché in
qualche Paese Cattolico si trova introdotto.
Lo stato di decadenza, in cui trovasi
il Clero di Germania, si ripete dalla Santità Sua non meno che dai Vescovi dagli abusi
specialmente che si sono ivi introdotti a riguardo dei Seminari, e principalmente dal
non ammettersi nei medesimi che giovani adulti dopo che nelle Università abbiano compito
il corso
385v
dei loro Studj, e godendo di una soverchia libertà siansi imbevuti dei più
perniciosi principj. Bisogna non conoscere la natura dell'Uomo per persuadersi che in
tempi di tanta corruzione, quali sono disgraziatamente quelli in cui viviamo, possano in
pochi mesi dei giovani già maturi formarsi in quelle sode virtù che sono proprie dello
Stato Ecclesiastico, senza essersi nella prima età esercitati nella prattica delle
medesime, e consolifdarsi, anzi far ritorno ai sani principj dopo
essersi imbevuti di massime non conformi a quelle che devono regolare la condotta di un
Ecclesiastico.
Il Santo Padre pertanto, cui non possono non essere sommamente a
cuore i Seminarj, i quali formano le più belle speranze della Chiesa, si crede in
obbligo di insistere perché siano momodellati sulle forme prescritte dal Sagro
Concilio di Trento, e vi siano insegnate principalmente le scienze Sagre sotto la totale
dipendenza dei Vescovi. A questi appartiene per diritto divino l'istruire Essi stessi, o
per mezzo di altri, i Fedeli alla loro cura affidati, non solo catechizzando e
predicando al popolo, ma anche insegnando, o facendo insegnare da Maestri di loro
fiducia la Teologia e le altre Scienze Sagre a coloro che aspirano allo Stato
Ecclesiastico, ed un tale diritto, secondo i principj Cattolici, non può essere né
impedito né ristretto dalla Civile Potestà. Il Santo Padre non ha che ad appellare a
fatti pur troppo recenti e pur troppo conosciutti per chiedere quindi alla Lealtà
de' Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica, se possa il
Capo della Chiesa essere indifferente che i Giovani i quali si dedicano al Sagro
Ministero siano istruiti principalmente nelle scienze Sagre piuttosto in Università,
dove è troppo noto quali dottrine s'insegnano, che nei Seminari e sotto la continua
vigilanza dei Vescovi. Ne può produrre alcuna sicurezza per Sua Santità e per i Vescovi
o l'attestato che forse non si lascierà di richiedere dai Vescovi stessi per quelli che
si destineranno Professori delle scienze sagre nelle Università, o la ispezione che
all'articolo 6 della Dichiarazione paragrafo Lett. e) si protesta di voler
dare ai Vescovi acciò nelle scuole dei Cattolici nulla si insegni che sia contrario alla
purità della Fede e alla dottrina Cattolica. Questi mezzi non possono
386r
on ravvisarsi da Sua Santità che come assolutamente inefficaci a garantire
l'ortodossia dell'insegnamento. La storia de' tempi nostri, e le false e perniciose
dottrine che si insegnano in alcune Università Cattoliche della Germania nonostanti
anche i ripetuti reclami del Santo Padre, fanno chiaramente conoscere che questa
sorveglianza sopra i Professori attribuita ai Vescovi è per ordinario una espressione
vaga e priva di qualunque efficacia, un'arma di cui i Vescovi anche meglio intenzionati
non possono fare alcun uso".
Questi stessi concetti sono confermati nella ulteriore
Nota del Cardinale Consalvi del 24 Settembre 1819 (riprodotta dal Brück,
op. cit., pagg. 525-543) in replica a quella degli Inviati dei
Principi e Stati riuniti della Confederazione Germanica in data del 3 Settembre di
quello stesso anno 1819 (riportata nel succitato volume "Die
neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen KirchenverfassungDie neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung", pagg. 310-322): "Finalmente per ciò che riguarda
le Università (così si esprime Ll'Eminentissimo Segretario di Stato), il Santo Padre
è ben lungi dal non riconoscere i servigj che soni stati resi alle scienze ed alle
Lettere dalle Università della Germania. Crede però la Santità Sua di non poter essere
rimproverata se insiste perché i Giovani che si dedicano allo Stato Ecclesiastico
debbano fare almeno gli StStudj Sagri nei Seminarj e sotto la vigilanza e
direzione de' Vescovi. La Santità Sua nel considerare come allarmante lo stato attuale
delle Università si fonda sulla opinione che a riguardo delle medesime hanno manifestato
gli stessi Principi e Governi Tedeschi, i quali ne hanno fatto l'oggetto di una
discussione nella Dieta di Francfort. Le misure adottate nelle stesse Università che
appartengono agli Stati riuniti, misure delle quali tutti i Giornali hanno data notizia,
non indicano certamente che i Governi sono relativamente alle Università in quella
stessa tranquillità, che i SSri Inviati esigono che abbia la S. Sede riguardo alle
medesime. Ma prescindendo anche da tali riflessi crede il Santo Padre che le ragioni che
Egli ha addotte nella esposizione de' Suoi sentimenti dimostrino abbastanza
chiaramente che Egli non può non insistere acciò sia lasciato ai Vescovi libero
l'esercizio del loro diritto d'insegnare la Teologia o per se stessi, o per mezzo di
Professori di loro fiducia, e che i Seminarj siano regolati a forma di quanto
386v
intorno ai medesimi prescrive il Concilio di Trento".
Quanto, del resto, fossero pur troppo fondate le preoccupazioni
della S. Sede, provano le notizie storiche, che si hanno sulle tendenze e la
condotta degli studenti di teologia di quell'epoca. Così, ad esempio, nella Facoltà
teologica di Friburgo (Baden) ininsegnavano il Reichlin-Meldegg e lo
Schneider, i quali apostatarono poi miseramente dalla Chiesa cattolica; quest'ultimo
nelle sue lezioni di teol Morale attaccò aspramente il celibato come innaturale
ed anticristiano. Gli studenti
di te anzidetti studenti di teologia menavano poi una vita del tutto libera e
secolaresca, che non poteva essere poi corretta da un solo anno di Seminario; così essi
furono veduti [ein Wort unlesbar] in
nell'Università di Friburgo assistere alle lezioni di teologia
in vestiti ancora del domino, con cui avevano preso parte la notte precedente a
balli in maschera (cfr. Maas, Geschichte der katholischen Kirche im Grossherzogtum Baden, Freiburg
i. Br. 1891, pagg. 46-58; Reinhard, Die Anfänge des
Priesterseminars und des Theologischen Konvikts der Erzdiözese Freiburg
i. Br., Pressverein Freiburg i. Br. 1927, pagg. 14-15).
In conformità di talidei suesposti principi, la Bolla di circoscrizione per la Provincia
ecclesiastica del Reno Superiore Provida solersque del 16 Agosto 1821 disponeva
relativamente ai Seminari quanto segue: "Cunque ad praescriptum sacri concilii Tridentini
pro cleri educatione ac institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab episcopo libere
regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali
quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae dioecesis
necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua
ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Quale sia questa ultima diocesi,
della quale si dice non esistere ancora in essa il Seminario, apparisce più appresso, ove si
di prescrive: "Antedicto autem Joanni Baptistae episcopo iniungimus, … ut
designet in quod Seminarium provinciae ecclesiasticae Friburgensis clerici diocesis
dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua, supradictorum mille
quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur". - Come assegno per il Seminario nella diocesi di Rottenburg la
Bolla veniva fissavata la somma di ottomila novanta due
fiorini.
Quanto invece all'Archidiocesi di Friburgo ed alle
diocesi di Magonza, Fulda e Rottenburg (della quale particolarmente
si tratta nel presente rispettoso Rapporto) la Bolla afferma
dunque aversi già in esse il Seminarium puerorum ad praescriptum
Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però non corrisponde
alla verità storica, soprattutto quanto alla per la diocesi di
Rottenburg (devesi invece
387r
(se si eccettua,eccettuare, almeno in parte, la
diocesiquella di Fulda – cfr. Richter, Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen
Lehranstalt, pag. 112 e segg.). Come un tale
questo un tale manifesto errore siasi introdotto nella Bolla non ho potuto ancora
mettere in chiaro; ciò riuscirebbe però, credo, non difficile,
ed al tempo stesso assai utile ed interessante, in base ai documenti esistentirelativi a quei negoziati, che debbono esistere negli Archivi della
S. Sede.,e relativi a quei negoziati.AssaipProbabilmente esso deve attribuirsi a false informazioni
del sunnominato Mons. von Keller, Vescovo tit. di Evara, e poi nel 1828 Vescovo di
Rottenburg, noto per la sua debolezza e sommissione verso la Potestà civile (cfr.
Brück, op. cit., pag. 100) pag. 121) ed il quale fu anche Esecutore della Bolla medesima; il che sembrerebbeparrebbe confermato dalla circostanza che, sia
nella Relazione inviata alla S. Sede nel 1824 come (II, 6), comeche nel suo Decreto di
esecuzione del 25 Ottobre 1827, egli sembrasembra considerare la disposizione circa i Seminari tridentini come
adempiuta mediante il solo Seminario pratico o Priesterseminar.
Del resto, anche la somma
Tale
Quell'
errore si rivela, del rimanente anche nella fissazione della
summenzionata
somma di ottomila novanta due
dotazione di 8.092
fiorini,
stabilita nella Bolla,
la quale
non poteva bastare
al più
che per quest'ultimo.
Come si rivela infatti dal Bilancio
per
dell'anno
il
1823, per il detto Preisterseminar erano previsti 10.800 fiorini, per il
Convitto teologico o Wilhelmsstift
41.000 (quindi senza
41.000 fiorini e per i due Convitti inferiori di 20.000.- Quell'equivoco non mancò però pur troppo di portare le sue
conseguenze., I Governi riuniti, invero, comesecondo che risulta dal Rapporto del Consigliere di Stato
württemberghese v. Schmidlin del 6 Dicembre 1821, si basarono sul fatto del
riconoscimento,
nella da parte della Bolla, dei Seminari come già esistenti e riguardarono
le parole relat concernenti le prescrizioni del Concilio di Trento come "puramente
storiche" o come "forme e riserve curialistiche, alle quali bastava di opporre una eguale
riserva, il più possibile generale, delle387v
prerogative dello
Stato". D'altra parte, la somma di 8.092 fiorini, menzionata nella
Bolla, non poteva essere sufficiente che per il solo Priesterseminar. Come si
rivela infatti dal Bilancio dell'anno 1823 ed alla quale soltanto il Governo del
Württemberg intendeva di obbligarsi giuridicamente, era non poteva bastare al più
che per il Priesterseminar. Come si rileva infatti dal Bilancio dell'anno 1823,
per il detto Priesterseminar erano in esso previsti 10.800 fiorini, per il
Convitto teologico o "Wilhelmsstift" 41.000 fiorini e per i Convitti inferiori
21.000 fiorini.
Questo falso ed obliquo punto di vistae subdolo atteggiamento dei Governi apparisce anche dai negoziati
che precedettero la pubblicazione della successiva Bolla
supplementare per l'anzidetta Provincia ecclesiastica del Reno superiore "Ad Dominici
gregis custodiam" del 2 Aprile 1827, il cui punto quinto era del seguente
tenore: "Quinto: In seminario archiepiscopali ac vel episcopali is clericorum numerus
ali atque ad formam decretorum sacri concilii Tridentini institui ac educari debebit, qui
dioecesis amplitudini et necessitati respondeat, quique ab episcopo congrue erit
definiendus". Essi infattiinvero di fronte all'Ultimatum della S. Sede, che prevedevaconteneva il surriferito punto quinto ed (nonché un sesto
riguardante la libera comunicazione colla S. Sede medesima), risposero nella Nota del
4/7 Settembre 1826 asserendoaffermando essere i Seminari già dotati ed in ogni modo riservando i
loro diritti sovrani; frase equivoca che lasciava aperta la
portaaperto l'adito ad ogni abuso: "Les Princes et Etats réunis (si legge in detta Nota) s'étant prononcés aussi franchement sur celles des
propositions de la Cour de Rome, qui ont pour but de compléter l'arrangement le plus
urgent des affaires ecclésiastiques de l'église catholique de leurs pays, il leur reste
à observer à Sa Sainteté, que posé en principe, que la négociation présente doit être
reserrée dans des limites analogues à ce but, ils regardent la cinquième proposition
comme étant de nature à [être] être
d'autant plus passée tout à fait sous silence, que les séminaires se trouvent déjà dotés
par la libéralité des Gouvernements. Cette [mèe] même observation ils l'envisagent comme également applicable à
la sixième proposition… Si néanmoins Sa Sainteté en
388r
jugeait autrement et trouverait indispensable d'insérer la cinquième et la
sixième proposition dans la bulle supplémentaire, il ne pourrait échapper à sa sagacité,
que les Princes et États réunis se trouveraient par le fait même dans la nécessité de se
réserver les droits inaliénables de Leur Souveraineté relativement aux points en
question" (cfr. Brück, op. cit., pag. 545; cfr. pure ibid.,
pagg. 112-117). E che tale fosse in realtà il pensiero segreto dei Governi lo
dimostrò il fatto che, secondo la risoluzione di una nuova Conferenza tenutasi a Francoforte
l'11 ed il 12 Agosto 1827, le due Bolle in discorso vennero accettate e ratificate (nel Württemberg con R. Decreto del 24 Ottobre 1827, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale del 30 s. m. – cfr. Longner, op. cit., pag. 588) in quanto "avevano per
oggetto la costituzione della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, la circoscrizione,
la dotazione e la erezione dei cinque Vescovati ad essa appartenenti coi loro Capitoli
cattedrali, come anche la provvista delle Sedi arcivescovile e vescovili e delle prebende
del Duomo", con riserva tuttavia dei diritti sovrani, e senza tuttavia menzionare i punti quinto e sesto, e quindi nemmeno i
Seminari a norma delle prescrizioni del Concilio di Trento (cfr. Brück, op. cit., pag. 1198-119);Longner, op. cit., pag. 582 e segg.);restriziorestrizione questa, la quale fu espressamente rilevata
dal Ministro del Culto württemberghese, von Schmid von Schmidlin, nel discorso da lui
tenuto il 19 Maggio 1828, in occasione della pesa
presa388v
di possesso di Mons. von Keller come Vescovo di
Rottenburg."Badate bene, Signori, – egli disse –; in questa rRegia
ratifica non sono compresi gli articoli V e VI della Bolla supplementare e quindi essi
non sono stati riconosciuti dal Governo". (cfr. Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz,op. cit., pag. 591 e seg.); Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 7, 1862,
pagg. 438-439).
TaleIl surriferito punto di vista fu poi
definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza governativa
d in data del 30 Gennaio 1830. I Gov Essa era stata già concordata epreparata sin dal 1827; ma i Governi confederati la mantennero dapprima segreta, volendo primainnanzi tutto assicurarsi che le Sedi vescovili fosserovenissero provviste con candidati ben
graditi edecclesiastici ad essi accetti, ed i quali per la loro debolezza non
fossero in grado di opporre resistenza.opponessero resistenza agli abusi della Potestà civile. Dopo che
perciò colla presa di possesso del Vescovo di Mainz, Mons. Burg, il 12 Gennaio 1830,
l'ultimoaVesco diocesi della Provincia ecclesiastica ebbe il suo Pastore, essi emanarono, la
detta "Ordinanza concernente il diritto sovrano di protezione e di ispezione sulla Chiesa
cattolica" (cfr. Brück, op. cit., pag. 123 e segg.; Richter,
op. cit., pag. 116 e segg.). Per ciò che riguarda la formazione dei
candidati allo stato ecclesiastico, i §§ 25-27 della medesima contemplavano lo studio
della teologia nellae Università, compiuto il quale, gli alunni passavano nel
Priesterseminar, affine di essere ivi istruiti nella
pratica389r
del sacro ministero. Lo scopo di
tale prescrizione era non era altro che impe di impedire il più possibile
la formazione dei giovani teologi secondo secondo lo spirito della Chiesa, di
restringere l'influenza dei Vescovi sui futuri sacerdoti con cura di anime e di
incatenarli invece allo Stato al Governo (Brück, op. cit.,
pagg. 141-142; Richter, op. cit., pagg. 121-122). I
Nella diocesi di Rottenburg, oltre i Convitti inferiori in Rottweil ed Ehingen per gli
studenti del Ginnasio, fu eretto era stato eretto, come si è già sopra
accennato, sin dal 1817) un Convitto superiore per i teologi in Tübingen, detto
Wilhelmsstift, in unione colla Facoltà teologica; esso era un Istituto
puramente dello Stato (Brück, op. cit., pag. 152). La
formazione ascetica (preghiera, meditazione) vi era quasi interamente trascurata (cfr.
Die Vereinbarung der württembergischen Regierung mit dem heil. Stuhle in
Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. II, 1857,
pag. 661)-).-66
La surricordata Ordinanza fu accolta pur troppo dalla maggior parte dei Vescovi,
senza ed in particolare da quelli di di Rottenburg e di Limburg, senza la
minima opposizione,resistenza, né la gravissima ammonizione contenuta nel Breve
Pervenerat della s. m. di Pio VIII in data del 30 Giugno 1830
valse a scuotere quei deboli Pastori dalla loro letargia (cfr. Brück, op. cit., pag. 125 e segg.).;Phillips, Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux,
t. III, pagg. 454-457).
Così sorse e si consolidò la Facoltà teologica di Tübingen. Nelle
trattative per un futuro Concordato col Württemberg occorrerà a
miosubordinato avviso dell'umile sottoscritto, di provvedere con ogni
impegno
che si
che sia regolata [ein Wort unlesbar]
rimediato nel miglior modo possibileall'anormale situazione della medesima.
Chinato
In seguito, tuttavia, vale a dire negli anni 1851-1853, l'Episcopato della Provincia
ecclesiastica del Reno superiore, il quale contava ora fra i suoi membri
l'energico
Vescovo di Magonza, Mons. von Kettelermembri gli energici e zelanti Pastori Ermanno von Vikari, Arcivescovo di
Friburgo, e Guglielmo Emanuele von Ketteler, Vescovo di Magonza, presentò al
Governo due Memoriali,389v
per rivendicare i diritti della
Chiesa conculcati dalla Potestà civile. Nel primo Memoriale del Marzo; 1851 i Vescovi chiesero, tra l'altro, con insistenza
e con ampia motivazione la istituzione dei Seminari tridentini previstiprescritti dalle Bolle di circoscrizione.;mMa ilGovernoidel Württemberg nella risposta in data del 5 Marzo 1853
respinserose tale domanda, affermando che che [sic] la
istituzione medesima non aveva messo radici in Germania durante tre secoli e che
il punto quinto della Bolla Ad Dominici gregis custodiam non era stato da essioriconosciuto.;aggiungeva altresì che "il Convitto superiore di Tübingen ed i Convitti
inferiori di Rottweil e di Ehingen erano stati fondati eretti e mantenuti dal
Governo Regio con fondi dello Stato per benevolenza verso la Chiesa cattolica e senza
esservi in alcuna guisa obbligato, affine di facilitare ai futuri candidati allo
stato ecclesiastico al sacerdozio la conveniente preparazione e l
formazione; per il loro stato, essi sono erano quindi Istituti, la cui
direzione ed ispezione doveva essere riservata alle Autorità governative", pur
conceden
essendosiconcessadendosi al Vescovo una adeguata influenza su di essi,
massime nella nomina del Direttore e dei R Ripetitori.
Nel secondo Memoriale del 18 Giugno 1853 (pagg. 54-76)i Prelati rinnovarono con esposizione ancor più
diffusa la loro richiesta che la formazione teologica dei giovani chierici avesse
luogo nei Seminari.;dimostrarono la superiorità della medesima, dal lato punto di
vista non solo morale, ma altresì scientifico; insistettero sui pericoli, ai
quali allora gli studenti di teologia erano esposti nelle Università, ed affermarono che
i Convitti, come essi erano istituiti, non rappresentavano una sufficiente garanzia per
la buona educazione del Clero. "Noi non vogliamo negare, essi osservavano,ancora,i Revmi Prelati, che un Convitto presso la Università, se
concorra una serie di favorevoli circostanze, se soprattutto il Convitto fossesia puramente ecclesiastico e si
trovasse
stesse stia come tale sotto la immediata direzione del Vescovo, se si
trovassei sotto gli occhi del Vescovo e presso una Università cattolica, se fossesia costituito il più possibile secondo le massime del Concilio di
Trento e della vita ecclesiastica, potrebbe in qualche modo sostituire un formale Seminario.
Ma un Convitto dello Stato ... dovrebbe essere da noi senz'altro qualificato come un
Istituto falso e dannoso". Aggiungevano tuttavia in nota: "Si debbono qui
espressamente riconoscere i vantaggi, che il Wilhelmsstift in Tübingen, anche nella sua
attuale costituzione, insufficiente dal punto di vista ecclesiastico, ha finora
arrecato, e le efficaci benemerenze delle persone, che in esso prestano
l'efficace l'opera loro". Il Memoriale osservarilevava altresì checome colla erezione delle Facoltà teologiche "lo Stato non ha in
alcun modo soddisfatto agli obblighi derivanti dal Reichsdeputationshauptschluss e
dalle Convenzioni (colla S. Sede), giacché a norma delle
medesime390r
esso avrebbe dovuto dotare Istituti d'insegnamento
e Seminari ecclesiastici secondo le prescrizioni del Concilio di Trento" ibid. pag. 64); che l'ordinanza del 30 Gennaio 1830 non era mai stata approvata dalla Chiesa; che anzi Pio VIII nel Breve Pervenerat del 30 Giugno 1830 aveva
protestato contro di essa e condannato come errore e probrosa ac miserrima servitus che lo
Stato avochi a sé l'educazione del Clero. I Vescovi
dichiararono
tuttavia, pur reclamando il diritto alla istituzione di Seminari coll'intiero corso
teologico,
dichiararono nondimeno che, qualora ciò non fosse attuabile, dovevano esigere almeno la
fondazione di convitti ecclesiastici Per ciò che concerne in modo particolare la
diocesi di Rottenburg, il Memoriale, [suind] contro l'asserzione del Governo del
Württemberg, il quale voleva [lap] giustificare per i
Convitti il carattere di istituzionidi Istitutigovernativeidei Convitti col fatto che essi furono stati
fa eretti con fondi dello Stato, ricordava essere questo
obbligato in forza del Reichsdeputationshauptschluss a dotare gli Istituti
ecclesiastici coi beni appropriatisi per mezzo
in f al tempo della secolarizzazione.(pag. 75); punto di vista, che venne confermato in un ulteriore e
separato Memoriale del Revmo di quel Revmo Vescovo, Mons. Giuseppe von Lipp,
nel del 16 Luglio 1853, nel quale egli lamentava pure la insufficiente
influenza lasciata all'Ordinario sui Convitti medesimi (n. IV).
Nel Concordato concluso fra la S. Sede ed il Governo del Württemberg il
l'8 Aprile 1857 gli Articoli VIII e IX trattavano la questione del Seminario e
della Facoltà teologica. Essi erano del seguente tenore:390v
Art. VIII.
Liberum erit Episcopo erigere Seminarium iuxta formam
Concilii Tridentini, in quod adolescentes, et pueros informandos admittet, quos pro
necessitate et utilitate Dioecesis suae recipiendos iudicaverit. Huius Seminarii
ordinatio, doctrina, gubernatio, et administratio Episcopi auctoritati pleno liberoque
iure subiectae erunt.
Rectores quoque et Professores, seu Magistros Episcopus
nominabit, et quotiescumque necessarium, vel utile ab ipso censebitur,
removebit.
Quamdiu vero Seminarium ad normam Tridentini Concilii desiderabitur, et
Convictus publici aerarii maxime sumptibus sustentati, Ehingae, Rotvilae, et Tübingae
existent, haec observabuntur.
a) Quod attinet ad educationem religiosam et
disciplinam domesticam, ea instituta regimini et inspectioni Episcopi subdita
sunt.
b) Alumni horum institutorum, quatenus erudiuntur in scholis publicis, aeque
ac ceteri discipuli legibus, quae scholis illis constitutae sunt, et normis de ratione
et cursu studiorum praescriptis subiacent.
Si ea in re Episcopus (quoad Gymnasia)
immutationem quamdam necessariam vel magis opportunam iudicaverit, consilia conferet cum
Regio Gubernio, quod item pro sua parte nihil, nisi antea collatis cum Episcopo
consiliis, mutabit.
c) Episcopus institutorum eorumdem Rectores et Repetitores
deputabit, eosque removebit; quos tamen gravibus de causis factoque innitentibus circa
res civiles, et politicas Regio Gubernio minus391r
acceptos
esse resciverit, nunquam eliget. Item quos postea ob easdem causas ingratos Gubernio
evasisse compererit, dimittet.
d) Episcopo competit eadem instituta visitare,
delegatos suos ad examina publica, praesertim pro recipiendis alumnis, mittere,
relationes periodicas exigere.
e) Prospiciet Regium Gubernium, ut in Gymnasiis,
quibuscum coniuncti sunt convictus inferiores, paulatim non alii, nisi ex Clericorum
ordine, Professores instituantur.
Art. IX.
Facultas theologica Universitatis
Regiae quoad munus docendi ecclesiasticum Episcopi regimini, et inspectioni subest.
Potest proinde Episcopus Professoribus et Magistris docendi auctoritatem, et missionem
tribuere, eamdemque, quum id opportunum censuerit, revocare, ab ipsis fidei professionem
exigere, eorumque scripta et compendia suo examini subiicere.
Questi due Articoli furono poi ampiamente illustrati con pe sapienti ed
opportunissime esortazioni nella Lettera della s. m. del Sommo Pontefice Pio IX a
Mons. Vescovo di Rottenburg del 2730 Giugno 1857, la quale qui non si riporta, per trovarsi perché
trovasi integralmente stampata nella
notaRaccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità
civili, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1919, pag. 868 e
segg.391v
Nelle trattative, che precedettero la firma di detto
Concordato e nelle quali furono Plenipotenziariodiper Sua Santità Pio IX il pio e dotto Cardinale von Reisach e
diper Sua Maestà il Re Guglielmo I del Württemberg il
Barone Adolfo von Ow, la S. Sede richiese il in principio la erezione dei
Seminari tridentini a norma delle Bolle di circoscrizione del 1821 e del 1827. Il Governo
però riconobbe bensì il diritto del Vescovo di istituire simili Seminari, ma sostenne che le
relative spese avrebbero dovuto essere sostenute dalla Chiesa e voleva perciò che
nell'articolo VIII capov. 1 fossero aggiunte le parole "aus den ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln", vale a dire "coi mezzi finanziari che sono a disposizione del Vescovo".
Nei negoziati Nelle conferenze, che ebbero luogo in Roma, il Plenipotenziario
della S. Sede oppose che il Governolo Stato in base al Reichsdeputationshauptschluss era tenuto
a provvedere ai bisogni della Chiesa; ma,
il G
l sebbene, però, le surriferite parole venissero cancellate, il Governo mantenne il
suo punto di vista che lo Stato non avrebbe più continuato le sue prestazioni
per392r
la formazione degli ecclesiastici, qualora il Vescovo
procedesse alla erezione dei Seminari tridentini, e concesse soltanto, nell'Allegato IIInella Nota del Barone von Ow allegatadelal Concordato, a spiegazionedell'
(sull'Articolo X
)cheche"non impedirebbe al Vescovo di impiegare per
i Seminari vescovili una parte del sopravanzo degli
introitidei proventi frutti del fondo intercalare, purché tu
tuttavia
si fossero innanzi tutto adempiuti gli obblighi fissati nella Convenzione relativamente
al detto fondo" (cfr. Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità
civili
, Roma, Tipogr. Poligl. Vaticana, 1919, pagg. 863-864). Siccome però questo sopravanzo sarebbe stato o nullo o del tutto esiguoinsufficiente (cfr. art. X del Concordato capov. 6, ove
sono determinati gli scopi, per i quali deve essere applicato il fondo intercalare;
Archiv für Katho katholisches Kirchenrecht, vol. II, 1857, pagg. 667-668, vol. III, 1858, pagg. 3-4) e poiché
sarebbero così mancati i mezzi per la erezione dei Seminari tridentini, la Santa Sede
dovette contentarsi dell'affermazione teoretica del summenzionato diritto del Vescovo ed
ammettere intanto lail mantenimentola conservazione dei Convitti di Ehingen, Rottweil e Tübingen,
mantenuti a spese dello Stato, colle con-392v
dizioni, tuttavia,
fissate nell'aArticolo VIIIII sopra riportato. Quanto alla Facoltà teologica presso l'Università dello Stato, essa
venne riconosciuta nell'Articolo IX, il quale però tutelava ed assicurava ampiamente i diritti dell'Autorità ecclesiastica al riguardo.
Il Concordato venne ratificato e confermatodal Re del Württemberg con
R. D [Decreto] del 8 Giugno in data del 24 Maggio 1857 e confermato dal Santo
Padre Pio IX colla Bolla Cum in sublimi del Luglio
185722 Giugno s. a. (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 273),Raccolta di Concordati, pag. 862), di guisa che peròneanche poté affermareche
essere stato
il viziorimanesse in tal guisamodo sarebbe rimasto sanato il vizio di origine della erezione della
Facoltà medesima, compiuta, come si è più sopra narrato, senza approvazione della S. Sede.
Ben prestoperòSenonché ben presto si scatenò una violentafuriosa campagna da parte dei protestanti contro il conchiuso Concordato. In particolare si
attaccòfu preso di mira l'articolo relativo alla Facoltà teologica, il quale,pretendendosi che esso, in virtù del controllo accordato al Vescovo,
soffocasseva[ein Wort unlesbar] la libertà scientifica, dei Professori,
dei Professori, essenziale alle Università della Germania, e [muta]
li trasformasseva i Professori da funzionari dello Stato, indipendenti
e protetti a norma daella legge, in servi dell'Ordinario, (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 671 e segg.). Per
tale393r
motivo il Professore e Consigliere di Stato von Mohl
in Tübingen propose al Senato accademico della Università medesimain Tübingen la esclusione della Facoltà anzidetta dal Corpo
insegnante e da tutti gli uffici della Università. La proposta venne accettata edpoi applicata subito nella elezione
del nuovo Rettore, in occasione della qualein cui la Facoltà teologica fu completamente pretermessa.
(Brück, op. cit., pagg. 446-447e segg.). Ne seguì un accanito dibattito nella Camera,
in
seguito che portò [ein Wort unlesbar] nella Camera dei
Deputati, durante il quale furono [ein Wort unlesbar] mossi i le più violentei,e fanatiche ingiuriefanatici e stolti attacchi contro RomaRoma ed il Papa. Il Concordato venne finalmente nella seduta del 16 Marzo 1861 respinto con 63 voti contro 27
(Brück, op. cit., pagg. 447-453).; Il Governo
cedette,
e con Nota del 22 Giugno 1861
lasciò cadere il Concordato e propose una legge per regolare i rapporti dello Stato colla
Chiesa cattolica,
dando
ne
dando
comunicazione
di tali avvenimenti
alla S. Sede con Nota del 22 Giugno 1861.Archiv für k. K., vol. 6, 1861, pag. 398 e segg.). Il Governo cedette
e con R.egiaoRescrittoDecreto
Notificazione del 13 Giugno di quello stesso anno dichiarò il Concordato non più in vigore,
ed annunziòannunziando al tempo stesso la emanazione di una legge unilaterale
per [ein Wort unlesbar] regolare i rapporti dello Stato colla Chiesa cattolica
(Archiv für k. K.,393v
ibid.,
pagg. 411-412). Essendo stata data comunicazione dal Ministro Barone von Hügel
comunicazione alla S. Sede di tale detta risoluzione, l'Emo Cardinale Antonelli,
Segretario di Stato di Sua Santità, con Nota in data del
3 Agosto 1861 (riprodotta pur troppo soltanto nella traduzione
tedesca in Archiv für k. K., vol. 7, 1862, pagg. 318-320), dopo aver
espresso la sorpresa ed il dolore del S. Padre di fronte a così
aperta violazione degli assunti impegnicon
contrattuali,di fronte ad una così aperta violazione del conchiuso patto bilaterale,
significòdichiarò in nome dell'Augusto Pontefice che la S. Sede si
riteneva anche da parte sua svincolata dagli assunti impegni, che le concessioni fatte al
Governo nel Concordato dovevanoerano da considerarsi per l'avvenire come di niun val
nulle e di niun
del tutto prive di ogni valore e che per conseguenza il Vescovo di Rottenburg doveva
nell'esercizio del suo ufficio attenersi in tuttain tuttola sua [br] estensione
alla disciplina generale della Chiesa. In tal guisa le disposizioni
del Concordato
,(e quindi anche
, se non erro, il riconoscimento dellaquella concernente la
Facoltà teoFacoltà teologica di Tubinga) cessava di aver vigore.
La nuova legge, fu promulgata il 30 Gennaio 1862 (cfr. il testo in
Brück, op. cit., pagg. 561-564), escluse, se non
espressamente in opposizione al surriferito Art. VIII del Concordato, se non
espressamente, almeno implicitamente i Seminari tridentini. Infatti nell'art. 3 si
richiede per l'ammissione ad un ufficio ecclesiastico,394r
oltre
la cit
il dom la cittadinanza württemberghese, anche "la prova di una formazione scientifica
riconosciuta come adeguata dallao Stato",
(cfr. Archiv für k. K., vol. 8, 1862, pag. 362 e segg.), con
che si intendeva di indicare specialmente la Facoltà teologica di
Tübingen, priva tuttavia della soggezione alla Autorità
ecclesiastica prescritta dall'Articolo IX del Concordato.(cfr. Archiv für k. K., vol. VIII, 1862, pag. 36376 e segg.).
Rimane ora che si faccia qualche cenno della recente "legge sulle Chiese" (Gesetz
über die Kirchen) del 3 Marzo 1924 (sulla quale compii già il dovere di
riferire all'E. V.
coll'
negli nell'ossequiosio Rapportio NN. N. 30561 del
20 Maggio 1924), in quanto conc
ha rapp concerne gl'Istituti per la educazione del Clero. Conformemente alle massime
fissate nella Cost nuova Costituzione germanica del 1919, detta leggeessa (§ 69) ha abrogato la precedente legge del 30 Gennaio 1
9
8 1862 ed ha quindi reso libera la erezione di Seminari a norma del Codice di diritto
canonico nell'ambito delle394v
leggi
disposizioni prescrizioni generali sull'insegnamento. Il § 73 della
legge in discorso prevede inoltre il passaggio dei Convitti sotto la direzione dell'Autorità
ecclesiastica; esso è infatti del seguente tenore:
"1. I Seminari teologici evangelici
ed i Convitti cattolici per mezzo di una Convenzione fra il Ministero del Culto e la
superiore Autorità ecclesiastica passeranno sotto la direzione e l'amministrazione della
medesima, in quanto questi Istituti servono alla educazione ed al mantenimento degli alunni
ed alla loro speciale formazione per il servizio della Chiesa. Le disposizioni in contrario
saranno revocate con un decreto.
2. In quanto i Seminari evangelici inferiori servono
alla istruzione generale dei futuri ecclesiastici, la loro posizione giuridica di fronte
allo Stato ed i contributi dello Stato verranno regolati con un decreto d'intesa colla
superiore Autorità ecclesiastica.
3. Le dette Convenzioni e decreti, per quanto concerne
le prestazioni dello Stato, abbisognano del consenso del Ministero delle
Finanze".395r
Il Landtag prese inoltre al riguardo la seguente
risoluzione: "La esecuzione del § 73 deve venire effettuata quanto prima dopo la
entrata in vigore di questa legge".
In seguito a ciò il Ministero del Culto preparò e
presentò alla Curia vescovile di Rottenburg con ufficio del 19 Gennaio 1925 due
progetti di Convenzione, l'una per il Convitto teologico di Tübingen (Wilhelmsstift),
l'altra per i Convitti inferiori di Ehingen e Rottweil, affine di regolare il passaggio dei
medesimi, sino aventi sinora il carattere di Istituti dello
Stato, sotto la direzione e l'amministrazione del Vescovo. Il proDettiI progetti [vedevano] partivano dal concetto (ancor più ampiamente esposto in un posteriore ufficio del 21 Giugno
1926) che l'obbligo delle prestazioni per i Seminari tridentini nelle
trattative del Governo württemberghese colla S. Sede negli anni 1807/09, 1819/27 e
1854/57 l'obbligo delle prestazioni finanziarie per i Seminari tridentini era stato
ristretto all'ultimo anno del Seminario pratico.(Alumnatskurs). Se lo Stato del Württemberg negli anni
1817/24 stabilì, a differenza di tutti gli altri Paesi della Germania, di mettere a disposizionestanziare notevoli somme per il mantenimento dei Convitti, ciò non
avvenne perché [esso] quasi395v
che esso avesse in
base alla secolarizzazione ed al § 35
delReichsdeputationshauptschluss maggiori obblighi che non la Prussia, la Baviera, il
Baden o l'Hessen, ma sia in vista delle corrispettive prestazioni
allaa favore [sic] Chiesa "evangelica", sia in considerazione delle
[misure] disposizioni preliminari
prese dall'allora Ministro del Culto e Ministro Presidente, Barone von Wangenheim, il quale
desiderò di assicurare ill'unioneil legame della formazione scientifica degli ecclesiastici cattolici
coll'organismo generale della istru pubblica istruzione dello Stato, ed in
particolare colla Università di Tübingen. Se dunque oraal presente il Ministero, allo scopo per ragione dell'eguale
trattamento delle due Chiese (cattolica ed "evangelica") si dichiarava pronto ad obbligarsi giuridicamente ala continuare il pagamento di una rendita per i Convitti, anche
rimanendo essi ora privati del loro carattere di Istituti dello Stato, tale vincolo
deveoveva tuttavia essere condizionato al mantenimento dell'attuale scopo degli Istituti
medesimi, vale a dire che i giovani alunni ricevano la loro istruzione
filosofico-teologica nella Università rispettivamente nella Facoltà teologica
della Università e nei Ginnasi dello Stato. Tale
disposizione396r
contenuta nei §§ 14 e 11 dei prog
menzionati progetti non imponeintendeva (così affermava asseriva il Ministero) di imporre
al Vescovo l'obbligo di far inviare gli alunni
aglidiellainviare gli alunni per la loro formazione scientifica degli ecclesiastici negli Istituti dello Stato, ma questa èquest'ultima era piuttosto soltanto una condizione per l'impegno
finanziario dello Sta del Governo. Qu Il diritto del Vescovo di
[mutare] ordinare diversamente tale formazione, vale a dire in
Seminari con proprie scuole interne, rimaneva quindi intatto; qualora egli
intendaesse di esercitarlo, lo Stato si riservava
di decidere secome ed in quanto egli esso continuierebbe a contribuire per le spese [corr] relative
spese.
A tale comunicazione la Curia vescovile rispose con Foglio in data del
1º Luglio 1925, rilevando affermando invece l'obbligo dello Stato, in seguito
alla secolarizzazione, di sopperire a tutte le spese per la formazione del Clero. Che i
Convitti fossero fondati come Istituti dello Stato, fu una conseguenza delle massime di
politica ecclesiastica allora dominanti. Ma la Costituzione germanica del 1919 ha eliminato
la ingerenza governativa su detti Istituti, i quali sono così divenuti puramente
ecclesiastici. La Curia vescovile396v
dichiarava quindi di non
poter accettare, perché restrittiva della libertà del Vescovo,dell'Ordinario,
l'ac la suaccennata condizione, importante l'obbligo di
mantenerecirca il mantenimentodell'attuale sistema della formazione del della
istruzione dei giovani chierici. È vero che il progetto non importaimponeva per sé un ob a tale riguardo un obbligo al Vescovo;
ma questa condizione ela condizione medesima e la circostanza che, in caso di cambiamento,
alle attuali prestazioni dello Stato, sufficienti per la più
granbastevoli per sopperire alla maggior parte delle spese, sarebbe
sostituito al più un semplice e parziale
contributo, costituisconovano una forte pressione.da parte dello Stato.Ora
peCiò è era tanto più inammissibile, in quanto che, il Vescovo
potrebbe,
trovar
trovarsi
obbligatoanche indipendentemente dalla propria volontà, costretto ad
trovarsi costretto adnella necessità, anche per mutamenti introdotti dallo Stato nel
programma degli studi, di introdurre un al metodo diverso nella formazione
dei chierici,
anche per mutamenti introdotti dallo Stato stesso; per es. se, come è da
temere, lo studio della lingua latina nel programma
ndei Ginnasi venisse ridotto in guisa da non essere più sufficiente per i candidati
allo al sacerdozio. Anche inOra pur in tal caso secondo i §§ 14 e 11 verrebbero a cessare
le prestazioni finanziarie del Governo.
Avendo però i Ministeri così del Culto come
anche delle Finanze (Foglio del397r
17 Marzo 1926)
mantenuto fermo il punto di vista deldel carattere non obbligatorio delle prestazioni dello Stato
per a favore degli Istituti per la formazione scientifica del Clero,prima della quale precede il Seminario pratico, il primo propose nel
succitato Ufficio del 21 Giugno 1926 di prescindere nelle progettate Convenzioni da
qualsiasi disposizione circa il fondamento, la estensione e le
condizioni dell'obbligo dello Stato al riguardo, lasciando così del tutto impregiudicata
l'attuale controversa situazione giuridica, e di limitare l'accordo al ai principi,
secondo i quali debbonocui dovrebbero essere di fatto sino a nuovo ordine [misurate] calcolate le somme
gl
globali
relative corrispondenti.sommea tali prestazioni. In conformità di
ciòquesto senso il Ministero del Culto inviò alla Curia vescovile in
data del 5 Agosto 1926 dueunnuovioprogettio di Convenzione.
Essendo però nel frattempo avvenuta la morte del compianto
Vescovo di Rottenburg, Mons. von Keppler (16 Luglio 1926), lae que
trattative rimasero sospese, non avendo il Vicario Capitolare, Mons. Sproll, creduto di
poter prevenire in un affareargomento così importante la decisione del
futuro397v
Vescovo. Dopoché però questo Prelato fu eletto
egli stesso a quella Sede episcopale (19(Marzo 1927), il prelodato Mons. Sproll in
un Esposto del 7 Agosto s. a., nel quale trattava
si trattava anche di vari altriaffari della diocesi,argomenti, mi riferì anchepure intorno alla questioneal punto in discorso. "Già il defunto Vescovo (così egli scriveva)
aveva ordinato che, ottenutosi l'accordo definitivo, la questione si dovesse presentare a
Vostra Eccellenza, con preghiera di voler dare il permesso per la conclusione delle
anzidette Convenzioni. Come dimostra la lettera del 1º Luglio 1925, noi abbiamo mosso
serie obbiezioni contro
l'imcontro un impegno contrattuale di mantenere l'attuale sistema di
formazione dei nostri teologi nei Ginnasi di Ehingen e Rottweil e nella Università dello
Stato, ed abbiamo quindi respinto il primo progetto. Invece saremmo inclinati ad
accettare il secondo, il quale prescinde da un tale impegno, per riguardo ai
considerevoli miglioramenti in confronto col primo ed in considerazione del fatto che si
crea uno stato di cose assai simile a quello dei Seminari tridentini, – qualora si
potessero regolare con nostra soddisfazione il lato finanziario, messo da parte, ed
alcuni dettagli. Siccome però spetta a Vostra Eccellenza di decidere se alcuni punti del
§ 5 si debbano, oppur no, comprendere nel Concordato, noi, finché non avremo
ricevuto questa decisione, ci asterremo dal proseguire i negoziati. Mi permetto però di
avvertire che le trattative della Chiesa evangelica stanno per terminare e che il
Ministero ci ha ripetutamente pregato di continuare presto le trattative. Mi sia lecito
anche di richiamare l'attenzione sul considerevole miglioramento della situazione
giuridica, in confronto dell'attuale, che otterremmo con questo accordo. Avremmo nelle
nostre mani e sarebbero sottratti alla ingerenza dello Stato, non solo
la398r
formazione religiosa e morale dei teologi ed il
regolamento di casa, ma anche, prescindendo dagli studi ginnasiali propriamente detti,
la intiera formazione scientifica durante il quadriennio (o quinquennio) degli studi
universitari, la nomina dei Superiori degli Istituti e dei ripetitori, l'ammissione ed
il licenziamento degli alunni e la determinazione del programma degli studi nei suoi
dettagli. I Convitti inferiori sono bensì annessi a Ginnasi dello Stato, ma questi hanno
carattere cattolico. I convittori assisteranno alle lezioni in classi a parte, quindi in
massima separati dagli altri studenti ginnasiali. L'amministrazione della Pubblica
Istruzione avrà cura che in queste classi le materie scientifiche siano insegnate da
professori cattolici. L'insegnamento religioso sarà impartito ai convittori sempre
separatamente. Anche per il lato finanziario abbiamo ottenuto importanti concessioni,
perché i fabbricati ed i terreni del Convitto di Ehingen e del Wilhelmsstift di Tübingen passerranno in nostra proprietà e potremo
adattarli secondo i nostri bisogni. Il contributo dello Stato, secondo i principi con
cui si ha in animo di computarne l'ammontare, diminuirà probabilmente del
20 o 25%. Il rimanente del fabbisogno non è eccessivo e può coprirsi colla
tassa diocesana. L'esame di ammissione al Seminario clericale si farebbe dai Professori
della Facoltà teologica sotto la Ppresidenza del Vescovo. Il regolamento per l'esame
sarebbe stabilito dal Vescovo, mentre per il passato questo esame aveva carattere
puramente di Stato, né il Vescovo aveva modo di intervenire. Per il momento ragioni
gravi mi consigliano di non introdurre modificazioni al presente sistema di formazione
dei nostri teologi. Creare istituti propri a nostre spese importerebbe un onere
finanziario di almeno mezzo milione di Marchi, perché allora, oltre alle spese del
Convitto stesso, dovremmo provvedere a quelle per circa 10 insegnanti superiori ed
introdurre così un aumento delle tasse diocesane, il quale non potrebbe essere
sopportato negli attuali difficili tempi dal nostro popolo. Questo poi nemmeno
comprenderebbe un cambiamento nella formazione dei futuri sacerdoti. Finalmente non
disporrei dei necessari insegnanti".
398v
Malgrado i miglioramenti, che il nuovo progetto senza
dubbio importavaarrecava allo stato attuale della dei Convitti, l'umile
sottoscritto non poté tuttavia non considerare anche i pericoli cui ed i difetti
inerenti alla conclusione della proposta Convenzione. Essi erano, a [mio] suo modesto avviso, di duplice natura: di forma e di
sostanza. – Quanto alla forma, la educazione ed istruzione del Clero eraè materia, che avevaha costituito già oggetto di trattative e di accordi fra la
S. Sede ed il Governo württembue lo Statoed il Governo del Württemberg, ed è quindi riservata alla
S. Sede medesima. Già la "legge sulle Chiese", di cui si è fatto sopra parola, colla
quale il questo Governo aveva volutovolle regolare unilateralmente i rapporti fra lo Stato e le società
religiose, aveva
haaveva creato un precedente, che èera stato poi continuamente invocato e
sfruttato dai [te] nemici del Concordato in Germania. Le q Lo
scrivente poté poi rimediarvi, profittando della vacanza della
diocesi di Rottenburg per costringere il Governo del Württemberg, malgrado la sua ostinata ritrosia, a riconoscere l'obbligo dei negoziati colla
S. Sede per una nuova Convenzione. Se però ora si assumesseintroducesse
il in materie essenzialmente concordatarie il sistema di Convenzioni fra lo Stato ed
i Vescovi, si darebbe un non meno pericoloso argomento nelle mani degli avversari del
Concordato, i quali,già ripetutamente, per odio contro Roma, reclamanohannoreclamatono
,
accordi che, in quanto siano necessari accordi fra lo Stato fra i due Poteri
in materie ecclesiastiche, [a] essi abbiano luogo coll'Episcopato locale, ad
esclusione della S. Sede; errore, contro399r
il quale
prese prese così lodevolmente posizione nello scorso anno la stessa Conferenza
vescovile di Fulda (cfr. Rapporto N. 37932 dell'11 Agosto 1927). L'esempio del
Württemberg potrebbe quindi avere dannoseissime ripercussioni,
principalmente in Prussia. – Senonché anche il contenuto della progettata Convenzione
non mi sembrava poi di diff dar luogo ad obbiezioni. Basti citare il
§ 5 n. 1, il quale prescrive che il Superiore ed i ripetitori dei Convitti debbano
aver compiuto almeno tre anniun triennio di studi teologici in un'Alta scuola alta scuola
dello Stato in Germania; con che rimanevanorrebbero [sic] escluse le alte scuole vescovili tedesche e gli Istituti Pontifici in Roma; precedente anche questo, che apparisce esso pure pericolosissimo, se
si penconsiderinopensi alle difficoltà,incontrateche si incontrano in questa materia nelle trattative col
concordatarie colla Prussia (cfr. Rapporto N. 36039 dell'8 Settembre
1926).
Simili considerazioni esposimanifestai al Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg –
naturalmente, come mio pensiero personale, e salva la superiore decisione della
S. Sede – in una mia lettera da me
direttagli in data del 5 Ottobre 1927. Il
sullodato Mons. Sproll, venuto poi a farmi visita il 10 del susseguente mese di
Novembre, si dichiarò d'accordo col399v
modo di vedere
dell'umile sottoscritto, aggiungendo che avrebbe sospeso le trattative col Governo.
Se
dunque piacerà alla S. Sede di confermaredecidere che la materia in discorso devebba essere ordinata nel futuro Concordato col
Württemberg, occorrerà, a mio subordinato parere, nei relativi
negoziati, - i quali non potranno cominciaer se non– i quali non potranno cominciare se non dopo le prossime elezioni
per il Landtag –, di adoperarsi: 1º) a regolare lal'anormale situazione della Facoltà teologica di Tübingen, 2º) garantireassicuraread affermare e garantire la piena
libertà della Chiesa nella direzione dei Convitti per gli aspiranti allo stato
ecclesiastico, 3º) ad assicurare, d'altra
parte,lenel miglior modo possibile lepreprestazioni finanziarie, a
cui<del Governo> necessarie <per il mantenimento degli
Istituti destinati alla formazione del Clero.>per
gli Istituti destinati allala formazione delClero.
Una volta fissatiche questi punti rimanessero fissati in una
nuova Convenzione fra la S. Sede e lo Stato del
Württemberg, sarà possibile di procedere
senza maggiore ed eccessiva
difficoltà<più facilmente> alla riforma dei detti Istituti. Senza
al dubbio l'attuale stato dei medesimi, ed in particolar modo del Convitto
teologico, è, grazie al Cielo, ben diverso da quello sopra lamentato dei[sec] dei tempi antichi; tuttavia non pochi miglioramenti
sembrano ancoraancora necessari od opportuni, affine di consolidare la disciplina,
eliminare gli inconvenienti tuttora esistenti, 377v
in una
parola, attuare praticamente quanto cotesta S. Congregazione sapientemente prescriveva
al riguardo nella Istruzione segretaad Germaniae Archiepiscopos et Episcopos de Clericis instituendis,del 9 Ottobre 1921, pag. 4.
Accluse al L'E. V. troverà infine qui accluse alcune informazioni riservate circa le Associazioni fra gli studenti di teologia in Tübingen, fornitemi, dietro mia
richiesta, dal Rev. P. Roberto Köppel S. J., Direttore spirituale di quel Convittonel(Withelmstift).Esse sonoDette Associazioni sono tre: la Danubia e la Herzynia,
ambedue fondate sin dal 1848, e la Guelfia, fon
costituita nel 1870 (cfr. Universitätskalender und Vorlesungsverzeichnis,
Sommersemester 1927, pag. 112). Il menzionato Padre pensa che la questione potrà essere
più facilmente risoluta, dopoché il Convitto sarà passato intieramente nelle mani del
Vescovo.
Chinato
377r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Bisleti, Gaetano vom 26. Januar 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18496, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18496. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.