Betreff
Sull'Esposto del Capitolo cattedrale di Misnia circa l'elezione del decano e dei
canonici e lo jus optionis
Col venerato Dispaccio N. 2208/25 in data del 5 Maggio p. p cotesta
S. Congregazione si degnava di ordinarmi di esprimere il mio umilemodesto parere circa l'Esposto (che compio il dovere di ritornare
qui accluso insieme ai relativi Allegati) del Capitolo cattedrale di Misnia, intorno
alla elezione del decano e dei canonici ed allo jus optionis.
Mi sia permesso di
ricordare come nel rispettoso Rapporto N. 30500 del 10 Maggio 1924 ebbi già
occasione di riferire all'E. V. R. su detta questione, manifestando l'umile avviso che al
sullodato Capitolo non competano attualmente i menzionati diritti. I documenti ora addotti
dal Capitolo medesimo, sebbene presentino non poche oscurità, mi
sembrano tuttavia,241v
salvo errore, confermare tale opinione. Il Capitolo collegiale di
Bautzen fu fondato nel 1221 da Brunone II, XXII Vescovo di Misnia, il quale (come
risulterebbe da un documento ripro dall'opuscolo Statuten des Collegiatsstiftes
St. Petri zu Budissin, 1858, pag. 54) lo dotò partim suis, partim sui pie defuncti
Praedecessoris sumptibus. Fu infatti S. Bennone, XI Vescovo di Misnia, che, convertiti
alla fede gli abitanti di Bautzen, pose ivi le prime fondamenta di quella chiesa,
collegiata ove avrebbe voluto istituire un collegio di canonici, se non fosse
stato prevenuto dalla morte. Questo proposito venne poi
portato a compimento dal sunnominato Brunone II, il quale ampliò e consacrò il 24 Giugno
1221 la chiesa stessa, costruendovi un nuovo coro (doc. I). Sembra
cheA quanto sembra ricavarsi dai succitati documenti, i primi sette
canonici furono nominati dal Vescovo stesso (doc. I e II) e,che, sebbene il Capitolo, probabilmente
fondan-242r
dosi sugli usi allora in vigore in molte chiese
(cfr. Wernz, Jus decret., t. II, 1906, n. 780), eleggesse poi esso stesso il decano e quattro nuovi canonici (doc. II), Brunone
aveva creduto di [ein Wort unlesbar] specialmente riservato il
diritto di
credetteaveva<rebbe> avuto l'intenzione di riservarsi<e>
la a sé la provvista della prepositura e dei canonicati (doc. IV) e
che soltanto in seguito all'opposizione del Capitolo, il
quale faceva appello alla consuetudine vigente in altre chiese (doc. II), concedette
definitivamente al medesimo nel 1226 (doc. IV) il diritto di libera
elezione, di guisa però che il preposito fosse de choro Misnensi ed il decano de consortio
suo, e riservando a sé ed ai suoi Successori la nomina dello scolastico e del custode. Ciò corrisponderebbe, del resto, <del resto,> alla storia dei
Capitoli, sia cattedrali che collegiali, della Germania nel medio evo, i quali nella
maggior parte dei casi solo dopo aspre e talvolta lunghe contese col Vescovo
acquist conseguirono il diritto di elezione dei Canonici (cfr.
Hinschius, System des kath. Kirchenrechts, t. II (1878) pag. 614:
"Meistens haben die (Kollegiat)kapiten<l> - in manchen Stiften freilich
erst nach langen und hartnäckigen Streitigkeiten - das Wahlrecht erlangt";
Werminghoff, Verfassungsgeschiche [sic] der deutschen Kirche im
Mittelalter, 1913, 2a ed. pag. 148: "Ihre Besetzung erfolgte
zumeist durch die Wahl seitens der Domherren, die dieses Recht häufig nach langen
Streitigkeiten mit dem Bischof und nach Überwindung des ius simultaneae collationis
erlangt hatten"). Non si tratterebbe quindi, se pur non m'inganno, di lex
fundationis, ma di posteriore concessione fatta in considerazione della consuetudine vigente
in altre chiese, per mettere fine ad una controversia. Del
restoD'altra parte, anche i termini242v
del
decreto del B. Conrado di Urach, Cardinale Vescovo di Porto e S. Rufina e Legato Apostolico
in Germania, del 2 Novembre 1225 (doc. V), indicano, se non erro, trattarsi di un mero privilegio concesso al Capitolo ad istanza del medesimo né
f contengono alcuna allusione ad una lex fundationis. - Parimenti lo jus optionis
fu con decreto di Brunone II del 19 Dicembre 1261 (doc. III)
accordato secundum consuetudines aliarum ecclesiarum, per evitare che si riaccendesse
un'antica e già sopita controversia. - Parmi infine che,
allorchénon inutile di rammentare che la S. Sede,nel 1921, trasformandoòallorché nella Costituzione Sollicitudo omnium ecclesiarum del 24
Giugno 1921, eresse il Capitolo collegiale di S. Pietro in Bautzen in Capitolo
cattedrale della diocesi di Misnia, confermò bensì gli statuti
capitolari e tutti i privilegi ed i diritti, di cui esso sino allora godeva, aggiungendo tuttavia: "firma tamen electione canonicorum et
Dignitatum Capituli ad tramitem iuris communi", e ciò malgrado che
il Capitolo stesso nell'Espostonel Pro-memoria del 17 Marzo 1921
di243r
quello'stesso anno 1921 (da me trasmesso alla
Segreteria di Stato col Rapporto N. 20437 del 25 Aprile 1921)avesse,avesse, appellandosi alla lex fundationis, [ein Wort
unlesbar] chiesto la conferma dell' dir antico diritto di elezione. Con ciò parmi cheIn tal guisa la S. Sede parmi abbia
chiaramente dimostrato checome<he> [Essa] consideravava tale privilegio comecome non più in vigore; il che apparisce eziandio dalla Bolla della
Dataria Apostolica (VII Kal. Julii 1921), con cui veniva il Revmo Mons. Giacomo Scala
veniva nominato Decano, e nella quale si dichiarava tale questa Dignità riservata
alla S. Sede. Sembra, del resto, meno opportuno che il Capitolo
<ora> cattedrale di
Bautzen <Misnia> abbia <di Bautzen abbia> privilegi che n
di cui più ampi di quelli degli altri Capitoli cattedrali della Germania, e che
nella nomina <scelta> dei Canonici, i quali debbono, secondo l'uso qui
vigente collaborare nel lavoro della <prestare i loro servizi nella
<l'opera loro per i lavori della>> Curia diocesana, al Vescovo, che è a tale
riguardo il primo interessato, non spetti una parte maggiore di quella che gli al
lascerebbero gli anzidetti antichi Statuti<.> di Bautzen.
Rimane
ad esaminare la difficoltà mossa dal Revmo Mons. Schreiber, il quale teme che, qualora la S.
Sede dichiarasse vigente il ius commune per la nomina delle Dignità e dei Canonici e venisse
così a mutare gli Statuti dell'antico Capitolo collegiale di Bautzen, il Governo civile,sassone (non quello del Reich), massime se fosse ostile alla
Chiesa, potrebbe prenderne pretesto per asserire non essere più l'attuale Capitolo
cattedrale lo243v
stesso che il primitivo e per negargli quindi
il possesso de legittimo possesso dei relativi beni, i quali potrebberorischierebbero così di esser confiscati
dallo Stato. - Questo timore del Revmo Vescovo non sembrami, a dire
il vero,nello stato attuale delle cose, fondato. Giacché, se ciò avrebbe potuto ben affermarsi dell'antico
GEd invero una opposizione <contro un mutamento del modo di provvista
del Decanato, delle Dignità e dei Canonicati, previsto negli antichi
Statuti,> avrebbe <ben> potuto attendersi sotto l'antico regime, il
quale, in virtù della Convenzione (Traditionsrezess) del 30 Maggio 1635, esercitava
unala più stretta vigilanza sulle cose ecclesiastiche della Lusazia ed
aveva uno speciale interesse nella elezione del Decano del Capitolo, che era
era
ancheera anche membro [noto] della prima Camera del Regno, invece,la cui conferma era riservata al Re. Invece, dopo la rivoluzione del
1918 e la nuova Costituzione germanica (art. 137), il Governo
sassone non ha più n preteso alcuna comunicazione o
conferma e nemmeno comunicazione delle elezioni compiute dal
Capitolo. Siccome, tuttavia, è
ben
assai arduo di Siccome, tuttavia, è assai arduodifficile di prevedere con ogni
sicurezza il futuro, massime nella instabile situazione dei tempi presenti, cotesta S.
Congregazione, potrebbe, a mio subordi-244r
nato avviso,
potrebbe, affine di eliminare ogni dubbio o pericolo, rimandare la sua decisione fino a che
la questione della situazione di giuridica del Capitolo di Bautzen venga fuori
di qualsiasi contestazione fissata o in un Concordato col Reich ovvero anche in una
futura legge particolare della Sassonia sulle società religiose, di
cui il
quelGoverno della Sassonia sta ora preparandoil Governo sassone
di questo
Stato prepara
Paese <di questo Paese sta ora> prepara<ndo> il progetto.
Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 19. Juni 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18752, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18752. Letzter Zugriff am: 27.12.2024.