Dokument-Nr. 15262
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 09. April 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Interpretazione ed esecuzione dell'art. 14 § 3 del Concordato bavarese
Nei giorni scorsiavevoappres io che Non molto te  PoSul principio della scorsa settimana venni ad apprendere che il Ministero del Culto in Baviera era sul punto di emanare una decisione ministeriale (Ministerialentschliessung) per la l'applicazione dell'art. 14 § 3 del nuovo Concordato. Sebbene il progetto della medesima fosse stataoinviatao alle Curie vescovili, affinché potessero fare in proposito esporre  esprimere proporre le opportuneloro osservazioni, stimai tuttavia conveniente,opportuno, in un colloquio avuto la mattina del 1º corrente col Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger, di fargli comprendere la convenienza che anche la S. Sede ne avesse previa conoscenza.notizia. Il detto Signore si riservò di parlarne col Sig. Ministro Dr Matt, e stamane mi ha infatti dato copia del progetto, che
46v
qui acclusao compio il dovere di trasmettere all'E. V. R.
La prima parte della progettata decisione ministeriale riguarda la previa comunicazione da faresi al Governo dei nomi e delle notizie personali dei candidati alle parrocchie a norma della prima partedel primo periodo del paragrafo in discorso. In essao si nota comeche l'obbligo di tale comunicazione nonsi estendecomprende ora più a tutt e i le i benefici od offici, ma soltanto allele parrocchie, e non (come prescriveva l'antico Concordato) ancheagligli altri offici o benefici, i quali quindi rimangono da essa in avvenire esclusi, anche se si tratti di offici o benefici curati.
La seconda parte riguardaconcerne la questione dei diritti di patronato o di presentazione dello Stato, contemplati nelnell'ultimo periodo secondo del paragrafo medesimo. – Nel mio rispettoso Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio 1923 ebbi occasione diad esporre ampiamente
47r
i vari generi di parrocchie, su cui i Re di Baviera esercitavano il gjus praesentandi. Mi basterà quindi ora qui perciò quindi oradi accennaredi rilevare che, secondo il tenore di della della summenzionata decisione ministeriale e le spiegazioni datemi verbalmente dal Sig. Goldenberger, cedecessaintieramentemente tale diritto per le cosiddette Wechselpfarreien o Monatpfarreien [sic], come pure per tutti i benefici, ai quali il Re di Baviera presentava in virtùforza dell'indulto concesso nel capov. secondo dell'articolo XI dell'anticodel Concordato.del 1817. Il giuspatronato rimane, secondo il testoa norma del nuovo Concordato, soltanto qualora vi siano speciali titoli canonici,:, vale a dire qualora si abbia ladotatio, fundatio o aedificatio. E' ben vero che, secondo i genuini principi canonici, del dcanonici, nemmeno questi diritti di patronato sarebbero passati al nuovoall'attuale Stato bavarese (cfr., ad es.,Wernz, Jus decret., 1906, t. II, p. II, n. 422; Cappello, I diritti e i privilegi tollerati o concessi dalla S. Sede ai Governi civili, 1921, pag. 45-48, 69-72); [sic]; ma èsembra,
47v
d'altra parte, evidentemanifesto che al nel nuovorecente Concordato la S. Sede ha voluto per viavia di nuovo indulto riconoscerli anche ad esso, altrimenti il succitato periodo man la disposizione concordataria in discorso non avrebbe alcuna possibile applicazione. "Se"Quando esiste uno dei tre sunnominati titoli, - dice– prosegue la progettata decisione ministeriale –, è indifferente se il patronato sia sorto prima o dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1818, come pure se si tratti dell'acquisto di un diritto di patronato o di presentazione in modo originario ovvero... derivato da un Predecessore in essonel Governo dello Stato(1) laico od ecclesiastico; in quest'ultimo caso, tuttavia, se l'acquisto del giuspatronato si basa sulla secolarizzazione deidi beni ecclesiastici, non si ha in animo di mantenerlo". In tal guisa quest'ultima parte tal guisa è stata risolta, in sostanza a favore della libertà della Chiesa, anche la controversia relativa all'interpretazione del capov. 1 dell'articolo XI dell'antico Concordato, del 1817,controversia cui accennaiaccennai già nel succitato Rapporto N. 26515. Il giuspatronatodiritto di patronato [ein Wort unlesbar]
48r
rimane quindi soltanto aiper i benefici, ai quali presentavano, ex legitimo iure patronatus sive per dotationem sive per fundationem sive per constructionem acquisito, i Predecessori secolarilaici del Re di Baviera (Duchi ed Elettori), e non gli ecclesiastici, vale a dire i Principi Vescovi, a meno che (caso puramente possibile, di cui il Consigliere ministeriale non si trattassei forse di un giuspatronato passato da questi ai Re diDuchi od Elettori di Baviera dai Vescovi medesimi perin virtù di uno dei titoli riconosciuti dal diritto (eredità, donazione, vendita, permuta).(1)
E' veramente da felicitarsi che il Governo bavarese abbia finito, dopocoll'accettarel'adottare questa rett interpretazione restrittivarestrittiva della disposizione concordataria in esame, giacché in tal guisamaniera il numero, pr sinora così molto grande, delle parrocchie di patronato dello Stato è divenutdivenuta ristrettissima.diverrà [ora] assailimitatissimoo.(Così, ad esempio, nell'archidiocesi di Monaco e Frisinga, secondo calcoli provvisori ora fatti, sembra, che su 280 di tali parrocchie già di patronato dia quanto mi ha detto l'Emo Faulhaber, che dette parrocchie da circa 280 [rimarr anno ebbero] rimarranno ridotte a 38) circa 25). In considerazione di ciò sembrami ho (eparmi subordinatamente tollerabile il fatto che il Gover Ministero del Culto non intende invece di recedere dal suo punto di
48v
vista circa la nota questione della terna presentata dal Vescovo, intorno alla quale ebbi occasione di riferire in vari miei varie volte, e specialmente nell'ossequiosio Rapportio, massi N. 31836 del 29 Dicembre 1924. La situazione a questo proposito è anziinoltre migliorata altresì in quanto che il Governo in avvenireora non pubblicherà più senz'a la notizia della provvista della parrocchia al momento della presentazione, come faceva sinora; il che, ciò infatti,per conseguenza, nel raro caso in cui fosse sceltopresentato un candidato scelto fuori della terna eun candidato non accettabile dall'Ordinario, darà modo a questo darebbe  darà si avrà più facile modo di trattative e di intesadi trattative fra questo ed il Ministero del Culto. Ad ogni modo,Del resto, rimanente,questoil prelodato medesimol'Emo Sig. Cardinale Arc Faulhaber mi ha dettotestè assicurato recentemente che tanto egli quanto gli altri Vescovi della Baviera sono ora ben soddisfatti della soluzione apportata dal Concordato della questione delle parrocchie dinuova situazione circa le creata dal Concordato circa a riguardodel patronato dello Stato.governativo.
49r
La progettata decisione ministeriale dispone infine che "il godimento della prebenda o dell'ufficio comincia,principia, come sino ad ora, nella diocesi di Würzburg col giorno della entrata in carica, e nelle altre diocesi col giorno della comunicazione presentazione della propostadella comunicazione (atto (documento di presentazionedella presentazione -in cuila il l'atto dipresentazione (che sostituisce il decreto di notifica prima in uso) viene comunicata alla Curia vescovile". A dire il vero, secondo il diritto canonico (can. 1472), il beneficiato principiacomincia ad usufruire dei diritti temporali (e spirituali) annessi al beneficio colla legittima presa di possesso. Ma è questo un punto, a mio umile avviso, secondario, ed il cui regolamento può essere eventualmente lasciato ai Revmi Ordinari. Questo Il sullodato Eminentissimo Arcivescovo, Faulhaber, del resto, mi ha detto essere più vantaggioso per la Chiesa il metodo sinora in uso, anzidetto, giacché il parroco, entrando in possesso dei frutti del beneficio fin dal momento della presentazione, può avere disporre a sua disposizione così idel danaro necessario per le spese di traslocamento [sic], ecc.
Dopo di ciò, altro non mi resta se non di supplicare l'Eminenza Vostra a volersmidegnare diimpartirmie colla maggior
49v
possibile sollecitudine le Sue superiori istruzioni al riguardo, mentre, chinato
(1)Da ciò segue pure che, se qualche parrocchia o beneficio risultasse fondato coi beni della particolari della Casa reale di dei Wittelsbach, il giuspatronato apparterrebbe in le alla Famiglia medesima, e non allo Stato.
(1) Sembra poi naturale che, se risultasse che qualche benefi parrocchia o beneficio sia stato fondato coi beni della Casa dei Wittelsbach, il giuspatronato apparterrebbe apparterrebbe alla Famiglia medesima, e non allo Stato.
46r, über der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 09. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15262, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15262. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.
Online seit 24.06.2016.