Betreff
Sulla collazione delle parrocchie nel territorio della Sarre
Non appena mi pervenne il venerato telegramma cifrato dell'E. V. R.
N. 125, mi rivolsi immediatamente al Revmo Mons. Sebastian, Vescovo di Spira,
pregandolo di sospendere fino a nuovo avviso il conferimento delle due parrocchie nel
territorio della Sarre ed a fornirmifavorirmi intanto accurate informazioni sullo stato della
questione.in diritto ed in fatto.
Trovandosi il sullodato Vescovo in
viaggio per le S. Cresime, non ha potuto inviarmi sino ad
oggi
prima
con maggior sollecitudine <prima di ora> la richiesta relazione, che
qui acclusa mi do premura di trasmettere senza indugio
all'E. V. In essa egli tratta 1°) della nuova parrocchia di S. Ildegarda
nella città di St. Ingbert, 2°) delle due parrocchie di Ensheim e
Ommersheim.
Quanto alla
parrocchia di S. Ildegarda in
St. Ingbert,prima,prima Mons. Sebastian espone
lungamentenarra dettagliatamente le pratiche per la
erezione15v
delladella parrocchia medesima., dismembra<ta>ndola da quella di S. Giuseppe in
St. Ingbert. Il Governo della Sarre, in unall'Istruistrumento dida [lui] <esso> emanato il 16 Ottobre 1921 per
confermaredellal'erezione stessa, aveva decretato che lail diritto di provvista della parrocchia in
discorso(analogamente a quanto si praticava già dal <sotto il>
Governo bavarese per la <suddetta> parrocchia matrice <matrice> di
S. Giuseppe<)> nella
in St. Ingbert).
avvenis
doveva avvenispettavaspettava alternativamente alla Commissione del Governo della Sarre
ed al Vescovo. Ma la Curia vescovile non ha ammesso questo punto di vista, fondandosi sul
canone 1450 § 1, in virtù del quale, "Nnullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide
potest". Essendo rimaste senza risposta le varie proposte e urgenze
dellapremure fatte presso il Governo della Sarre dalla Curia medesima,,– la quale aveva anche proposto di nominare provvisoriamente
non un parroco, ma un semplice amministratore od economo, – la parrocchia è rimastanon ha potuto sino ad oggi senza
provvista.
vacante. <essere
provveduta<ista>.>
Quanto Per ciò, poi, che si riferisce alleche concerne le due parrocchie di Ensheim ed Ommersheim, – alle
quali credo che si riferiscaesenza dubbio il prelodato telegramma dell'E. V. –,
Mons. Sebastian espone essere esse rimaste vacanti per lacome le parrocchie medesime, sulle quali il Re di Baviera esercitava già
il diritto di presentazione, rimasero vacanti nello scorso mese di Gennaio per
<in seguito al>la trasla-trasla-
16r
zione
avvenuta nel mese di Gennaio c. a., dei rispettivi parroci,
Sac.erdoti Nicola Kaiser e Adamo
MHiller, alle parrocchie di
Rorschbach e di Schifferstadt, situate ambedue al di fuori del
territorio della Sarre. Il 24 Marzo seguente il Vescovo, fondandosi sull'art. 14
§ 3 del nuovo Concordato colla Baviera, notificò al Governo della Sarre i nomi e le notizie personali degli ecclesiastici, che intendeva cui
intendeva di conferire le vacanti parrocchie, vale a dire il Rev. Giovanni
B. Wagner per la parrocchia di Ensheim ed il Rev. Giorgio Eberlein per la
parrocchia di Ommersheim, ed il 4 Aprile p. p., non avendo il Governo mosso
obiezioni, dichiarò al medesimo che la collazione avrebbe effetto col 1° Maggio,
pregando al tempo stesso che venisse corrispostao ai nuovi titolari il
rispetti
corrisp rispettivo assegno. Il 21 dello stesso mese di Aprile, però, il Governo della Sarre rispose essere dolente di non poter ratificare le
dette nomine, perché contrarie alle leggi del territoriolocali circa16v
la nomina dei
parroci;, ed affermando ed aggiunse che il nuovo Concordato colla Baviera
non vige, [valeva] vale per la
parte Palatina della diocesi di Spira,Palatina del territorio della Sarre, ove vige invece ancora l'antico Concordato del 18l7, come tutte le leggi ed ordinanze
concernenti i rapporti fra la Chiesa e lo Stato, le quali erano in vigore nella Baviera sinoall'l'11 Novembre 1918 e non sono
poi state mutate dalla Commissione del Governo della Sarre. In seguito aconseguenza di ciò Mons. Sebastian ha ordinato ai neo-eletti
parroci di rimandare la loro presa di possesso sino a che sia definita la presente
controversia., ma desidererebbe
vivamente, come egli si esprime nella lettera di accompagno a me diretta, che
nell'interesse della cura delle anime che le quelle parrocchie potevano
<possano> essere provviste quanto prima.
Mi sia permesso di aggiungere che
l'anzidetto punto di vista giuridico è stato espressoaffermato dalla Commissione del Governo della Sarre anche in una
Nota del 7 Febbraio 1925 rimessa al Governo bavarese per il tramite del Governo del
Reich. Non avendo ricevuto risposta alla
Nota
medesima, la Commissione stessa mi ha indirizzato una seconda Nota
in data<ha>
ha inviato al Governo anzidettoindirizzato al Ministro degli Esteri del Reich Dr. Stresemann
una
17r
seconda Nota in data del 16 Aprile p u. s., nella
quale, prendendo occasione dalla provvista delle summenzionate parrocchie, di
ribadisce lo stesso concetto. – Se a me è lecito di esprimere il mio umile avviso nellain così grave questione, sembrami subordinatamente potersi concedere
che, essendo la sovranità della Baviera [sospesa] su quella parte del territorio
della Sarre in certo mo attualmente sospesa in forza del trattato di Versailles, il
nuovo Concordato non è
attnon sia, almeno per ora, in vigore nel territorio medesimo. Ma,
allorché il Go la Commissione prosegue affermando
esservalereche vale colà tuttora l'antico Concordato e rivendica a sé i diritti
e privilegi con
riconosciutin esso concessi già al Re di Baviera, parmi che ciò non sia conforme ai principi generali del diritto canonico, proclamati anche nella nota Allocuzione della
s. m. di Benedetto XV.
Poiché, infine, il Revmo Vescovo di Spira cita nella
sua relazione una17v
mia lettera del 19 Febbraio
c. a., stimo mio dovere di significare all rispettosamente all'E. V. quanto
appresso:
In data del 9 dello stesso mese di Febbraio Mons. Sebastian mi
scrisse chiedendomi 1°) che cosa si intendesse colla espressione riguardo ai diritti di patronato e presentazione dello Stato,
colla espressione "speciali titoli giuridici",
di cui
dell'art. 14 dell'articolo 14 § 3 del nuovo Concordato bavarese;riguardante i diritti di patronato e presentazione dello Stato;
2°) se per le parrocchie del territorio della Sarre spettasse all'Ordinario la libera collat
ionelibera collazione.
Quanto al primo punto, non essendo
alin quel tempo ancora intervenuto un accordo col Governo,bavarese, non potei dare che una risposta cauta
e provvisoria, nella quale, dopo aver richiamato il can. 1471 ("Si qua
– secondo cui talisimili privilegi di presentazione sono
di stretta interpretazione –, manifestai il parere essere
certamente
senza dubbio ad ogni modo cadutio i diritti di
il
18r
diritto di presentazione basato il diritto
di presentazione basato sull'indulto apostolico concesso ai Re di Baviera nel
capov. secondo dell'art. XI del Concordato del 1817, nonché quelle sulle
cosiddette Wechselpfarreien. Tale punto di vista è stato testérecentemente accettato dal Governo bavarese, come ebbi già a riferire all'E. V. conel mio rispettoso Rapporto N. 32564 del
9 Aprile p. p.
Quanto al secondo punto, cioè alle parrocchie del territorio
della Sarre, trattandosi di materia assai delicata, mi limitai a
ricordare al Vescovo di Spira una lettera già direttagli dall al riguardo
dall'E. V., e che di cui però non potei citare la data, non per non
averla sotto gli occhi, trovandomi anche allora qui in Berlino. Detta lettera, come ho potuto poi constatare,nell'Archivio della Nunziatura di Monaco, è del 20 Dicembre
1920 e porta il N. 14054. e la data In essa l'E. V. dichiara espressamente:
"En ce qui touche le droit de présentation, je m'em-18v
presse
d'attirer l'attention de Votre Grandeur sur le can. 1450 du Code de Droit Canon, dont
le § 1 dit: "Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide potest". –
Enfin par rapport à certains privilèges concordataires accordés jadis par le Saint Siège aux
mMaisons régnantes catholiques et
leur passage aux autorités politiques établies sur le térritoire de ces Monarchies, je crois
devoir signaler à Votre Grandeur que d'après la doctrine canonique ces privilèges étant
strictement personnels ne peuvent pas passer, sans une nouvelle concession du Saint Siège, a
ces autorités, d'autant plus dans le cas où elles sont purement
provisoires".
Chinato
15r, hds. links unterhalb des Datums von unbekannter
Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten:"C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 22. Mai 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16770, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16770. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 12.01.2016.