Betreff
Sulla istanza del Rev. Dr Paolo Schwamborn, Vicario
generale del Vicariato castrense
Non appena mi pervenne il venerato Dispaccio dell'E. V. R.
N. 417/19 del 30 Dicembre 1924, mi diedi premura di fare al Rev. Dr
Paolo Schwamborn, Vicario generale del Vicariato castrense, le comunicazioni ivi ordinatemi.
In seguito a ciò, egli mi ha rimesso la supplica, che qui acclusa compio il dovere d'inviare
all'E. V. insieme alla lettera di accompagno a me diretta dallo stesso Vicario, ed in cui si espongono le i motivi della sua
domanda.
Nella menzionata supplica si implora:
"1Iº) ut praefata iurisdictio Vicarii castrensis exercitus Borussici
extendatur ad eas partes exercitus Germaniaeci, quae prius ad exercitum Borussicum
pertinuerunt. Quem ad exercitum autem pertinuerunt omnes Imperii Germanici
copiae277v
terrestres maritimaeque exceptis solis copiis
terrestribus in Bavaria, Saxonia, Württembergiaque dislocatis".
Simile richiesta
concernente la estensione alla attuale ReichswehrReichswehr della giurisdizione esercitata dagli antichi Vicarii castrensi (e "vacante C
cappellani majoris munere", – come è
attualmente si verifica
è il caso, – dal Vicario generale, Dal presente Sac. Dr Schwamborn) sull'esercito
prussiano, può, a mio subordinato avviso, accogliersi,nella ampiezza ivi indicata, però colla esplicita clausola:
"provvisoriamente, evale a dire fino al nuovo regolamento dell'assistenza spirituale dei
militari in Germania."
Storicamente
qQuanto alla affermazione, contenuta nella supplica, che la
giurisdizione del Vicario castrense dell'esercito prussiano comprendeva tutte la forze di
terra e di mare dell'Impero germanico, ad eccezione soltanto degli eserciti (di terra) della
Baviera, della Sassonia e del Württemberg, puòmi sia permesso di osservare storicamente osservarsi quanto segue: Dopo la [ein Wort
unlesbar] emanazione del Breve "In hac beatissimi" del
22 Maggio 1868, col quale, come è già noto
278r
all'E. V., fu costituito il Vicariato castrense prussiano, e più precisamente tra [ein Wort unlesbar]
frafra gli anni 1870 e 1880 vari Stati federati della
Germania conclusero colla Prussia convenzioni militari, in virtù delle quali [rimasero] [bensì] furono conservati i loro contingenti, ma
peròsebbene come parti integranti dell'esercito prussiano, pur rimanendo ai medesimi ai rispettivi Principi
determinati diritti.sui contingenti medesimi. Solamente gli Stati di
Sondershausen, Waldeck, Lippe e le città anseatiche sciolsero
completamentesoppressero intieramentei loro
eserciti,contingenti,
lei loro truppeed
in guisa cheproprii loro sudditi vennero [ein Wort
unlesbar] [ein Wort unlesbar] truppe;eserciti;dopo di che gli uomini obbligati al servizio militare negli Stati medesimi
vennero puramente e semplicemente arruolati nelle truppe prussiane. In conseguenza
di ciò il Sac. Prof. GiuseppeFreisen, nella sua opera sul "diritto canonico militare nell'esercito e nella flotta
dell'Impero germanico" (Das Militärkirchenrecht imn Heer und Marine des deutschen Reiches nebst Darstellung des
ausserdeutschen Militärkirchenwesens, Paderborn 1913, pag. 373),, [sic] partendo dal concetto che quei primi[pr] contingenti [nominati]
in primo luogo non erano divenuti<,> per <in> virtù <forza
del>le suaccennate convenzioni, militari milizie prussiane propriamente
dette, nelin senso strettamente giuridico,sostienesostenne che l'esercizio della giurisdizione del Vicario castrense
negli Stati federati non prussiani costituisca unaabuso:estensione abusiva della giurisdizione medesima: "Da somit (così
egli scrive) dem katholischen Feldpropst278v
über die Truppen
der Bundesstaaten mit preussischer Militärverwaltung seitens des Apostolischen Stuhles keine
Jurisdiktion übertragen ist, muss seine dortige Tätigkeit als eine Ueberschreitung seiner
amtlichen Kompetenz bezeichnet werden". Il medesimo Autore nega anche la giurisdizione del
Vicario castrense sulla marina, perché la essa apparteneva non alla Prussia, ma
esclusivamente all'Impero, come anche, per l'istesso motivo, sulla cosiddettadeutsche Schutztruppeo truppa coloniale (l. c. pagg. 383-384).
"2IIº) ut omnes ac actus dubia iurisdictione positi, imprimis matrimonia
coram cappellanis minoritus Germanicis in parte Borussica exercitus Germanici inita in
radice sanentur."
Tale sanazionetoria per gli atti posti dopo la costituzione della nuovaReichswehr
è sembra del tutto necessaria. L'E. V. giudicherà se, in virtù
considerazione della surriferita sentenza del Freisen, la sanatoria medesima debba
estendersi ad cautelam anche ad agli atti posti con giurisdizione
eventualmente dubbia dagli anteriori Vicari
castrensi.279r
"IIIº) ut oratori ad faciliorem sibi reddendam
Vicariatus castrensis administrationem sequentes facultates tribuantur:
1º dispensandi
cum subditis super impdimento mixtae religionis;
2º sanandi in radice matrimonia
attentata coram officiali civili vel ministro acatholico a suis subditis cum impedimento
mixtae religionis;
3º dispensandi super matrimonialibus impedimentis minoris gradus quae
in can. 1042 recensentur necnun super impedimentis impedietibus, de quibus in
can. 1058 ad effectum tantum matrimonium contrahendi;
4º dispensandi quoties
periculum sit in mira et matrimonium nequent differri usque dum dispensatio a Sancta Sede
obtineatur super impedimentis maioris gradus."
Malgrado che io
abbia comunicato(secondo checome ho avuto già sopra l'onore di riferire)
riferire più sopra) abbia comunicato significato al Rev. Dr
Schwamborn lanon essere impossibile, sec nei
tempi normali, secondo l'attuale prassi della S. Sede, la concessione delle implorate
facoltà279v
matrimoniali, egli insiste tuttavia nella sua
domanda. L'E. V. giudicherà quale accoglienza meriti questa nuova supplica.
Siccome
poi il medesimo Sac. Dr Schwamborn nella sua lettera di accompagno tocca
altresì la questione del diritto dei parrocicappellani militari di assistere ai matrimoni, sarebbe, a mio umile
avviso, opportuno che cotesta S. Congregazione esp manifestasse la sua mente
circa la permanenza (provvisoria) permanenza
o meno in vigore di taledetta facoltà e, quatenus affirmative, se essa sia cumulativa cogli
Ordinari ed i parroci del territorio ovvero privativa. Lo Stato prussiano,ed i giuristi protestanti (cfr. Hinschius System des kath.
Kirchenrechts, II, 1878, 340)
,
nonché ile gli stessi Vicario castrensi, hanno sempre ritenuto quella facoltà come privativa, mentre
che i Canonisti cattolicigeneralmente affermano essere la medesima
cumulativa. Così, ad es.empio, lo Scherer, Handbuch des Kirchenrechtsvol. II, p.ag. 200 nota 167, lo Schnitzer, Eherecht,
pag. 297 nota 1, pag. 301 nota 1, l'Emo Gasparri,
(Tractatus canonicus de ma-
280r
trimonio, II N. 1111, il Wernz, Jus decretalium, t. IV
1ª p. pag. 266, ecc. Dopo la
il Dec la promulgazione del Decreto "Ne temere" ill'allora Vicario Castrense Mons. Vollmar sottopose, come è ben noto all'E. V., sottoposeimploròdalla S. Sede la questione che
rimanessero salvi i diritti dei cappellani minori circa l'assistenza ai matrimoni,
esprimendo altresì l'opinione essere detquella<tale> detta facoltà privativa. La S. C. del Concilio (1º
Febbraio
bruarii(1 Febr. 1908, ad VII) rispose: "Quoad cappellanos
castrenses...nihil esse immutatum".
Chi Dopo di ciò, chinato
277r, unterhalb des Datums hds. von unbekannter
Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano vom 12. März 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 17823, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/17823. Letzter Zugriff am: 15.01.2025.