Dokument-Nr. 9592
Pacelli, Eugenio an Boelitz, Otto
Berlin, 25. Juni 1924

(Traduzione)
Insieme al relativo Allegato mi pervenne regolarmente la pregiata Nota dell'Eccellenza Vostra in data del 19 Maggio p. p., ed ora ho l'onore di comunicarLe in nome della S. Sede quanto segue:
Innanzi tutto non sembra necessario di tornare nuovamente sulla questione, cui Vostra Eccellenza accenna in principio del sullodato Suo Foglio, relativo alla permanenza in vigore delle antiche Convenzioni concordatarie, essendo stata già esposta la mente della S. Sede sull'argomento nella mia Nota N. 24439 del 30 Giugno 1922.1 Mi permetto tuttavia di osservare come le prestazioni finanziarie dello Stato prussiano alla Chiesa cattolica, comprese quelle fissate nelle Bolle di circoscrizione, sono in ultima analisi giuridicamente fondate sulla secolarizzazione dei beni ecclesiastici e sul conseguente obbligo dello Stato medesimo di fornire in misura realmente adeguata i mezzi necessari per i bisogni della Chiesa. Questa è senza dubbio disposta a tener conto delle attuali stret-
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tezze economiche dello Stato, ma occorre pure tener presente che tale situazione è transitoria e non può quindi costituire la base del definitivo regolamento della questione.
La Nota N. 30071 del 30 Marzo scorso, da me indirizzata al Sig. Ministro degli Esteri del Reich, presso cui sono ufficialmente accreditato, riguardava non solo la Prussia, ma anche altri Stati tedeschi, ed era stata motivata da autentiche informazioni pervenute da Autorità ecclesiastiche della Germania, in seguito alle quali la Santa Sede ritenne Suo imprescindibile dovere di muovere esplicite rimostranze contro l'unilaterale modo di procedere degli Stati medesimi.
Per ciò che riguarda il merito della questione, Vostra Eccellenza ha formulato nella succitata Nota il punto di vista del Governo prussiano circa l'adempimento dei menzionati obblighi finanziari nei seguenti termini: "Siccome in Germania giuridicamente la valuta vigente è tuttora il marco (carta), perciò lo Stato prussiano non è tenuto a soddisfare col pagamento di eguali somme in marchi-rendita od in marchi-oro le sue obbligazioni in marchi rimontanti all'anteguerra". E di nuovo più appresso: "Quanto si è detto circa la dotazione delle diocesi, si applica altresì a quegli obblighi giuridici, che incombono allo Stato prussiano verso singoli istituti o corporazioni ecclesiastiche. Anche per essi lo Stato è tenuto a pagare in marchi (carta)". Sebbene l'espressione "col pagamento di eguali somme in marchi-rendita od in marchi-oro" potrebbe dar luogo ad una
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più mite interpretazione, questa tuttavia sembra esclusa da altri passi, nei quali incondizionatamente si afferma che lo Stato è tenuto a soddisfare i suoi obblighi finanziari soltanto in marchi (carta). Ora è chiaro che tale punto di vista non potrebbe in alcun modo essere ammesso dalla S. Sede. In primo luogo, infatti, nelle Bolle di circoscrizione le dotazioni delle diocesi sono calcolate non in marchi, ma in talleri o fiorini, ed avrebbero anzi dovuto essere effettuate in censi sopra le foreste del Regno od in fondi. In secondo luogo lo scopo delle Bolle di cirsoscrizione e quindi l'obbligo essenziale dello Stato, era di assicurare alla Chiesa una "conveniente e stabile dotazione" ("congrua et firma dotatione"), il che sarebbesi in verità nel miglior modo ottenuto coi censi od i fondi anzidetti; poiché però simile impegno non è stato pur troppo sinora eseguito dallo Stato, è evidente che quel carattere di stabilità esige almeno che in caso di svalutamento della moneta lo Stato sia obbligato a compensarlo con un corrispondente aumento delle cifre dei pagamenti. Infine, se lo Stato non fosse tenuto a pagare che in marchi (carta), i suoi ampi obblighi finanziari in seguito al completo deprezzamento di questa valuta sarebbero giuridicamente ridotti a nulla; tale punto di vista condurrebbe quindi logicamente alla negazione degli obblighi medesimi, il che sarebbe altresì in contraddizione con altre affermazioni contenute nella stessa Nota, le quali invece riconoscono esplicitamente la permanenza degli impegni già solennemente assunti
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nelle antiche Convenzioni concordatarie colla S. Sede.
Dal punto di vista surriferito la Nota di Vostra Eccellenza deduce la conseguenza che i pagamenti previsti per le diocesi non possono essere qualificati se non come supplementi "revocabili". Mentre che però tale mutatio in peius viene adottata per la Chiesa cattolica, le prestazioni invece a favore delle Autorità protestanti sono previste nello stesso bilancio in marchi-oro senza alcuna qualificazione restrittiva. Inoltre, mentre queste crescono automaticamente cogli aumenti degli assegni dei funzionari dello Stato, ciò non si verifica nei riguardi della Chiesa cattolica, per la quale si richiede ogni volta una nuova speciale concessione dello Stato medesimo. Tutto ciò apparisce tanto meno giustificato, qualora si consideri come la Chiesa cattolica ha incontestabili titoli giuridici, che non possiede affatto o nella stessa misura la confessione protestante.
La pregiata Nota di Vostra Eccellenza viene quindi a parlare dei pagamenti che lo Stato prussiano ha di fatto compiuto negli ultimi tempi verso la Chiesa cattolica. Sarebbe troppo lungo di entrare qui in un esame dettagliato della esposizione di Vostra Eccellenza. Prescindendo quindi (giacché ciò non rientra nella presente discussione) dai versamenti effettuati dal Reich in modo del tutto transitorio per ragioni affatto speciali, e del resto ad ambedue le confessioni, – mi limiterò, per ciò che riguarda la Prussia, ad osservare che le somme pa-
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gate, ad esempio agli Arcivescovi, ai Vescovi ed ai Canonici sino al 1° Dicembre 1923, ridotte in marchi-oro, sono indubbiamente inferiori a quelle fissate nelle Bolle di circoscrizione, e lo stesso si verifica per gli Arcivescovi e per quasi tutti i Vescovi, come si riconosce nella stessa Nota di Vostra Eccellenza, anche nel tempo posteriore; e poiché siffatta diminuzione si è compiuta senza alcuna previa intesa colla S. Sede,apparisce già per ciò solo incontestabile la fondatezza delle riserve da Essa mosse contro tale unilaterale procedimento nella più volte citata Nota del 20 Marzo. Che se le cifre degli assegni per i Canonici ed i Vicari delle Chiese metropolitane e cattedrali e per i membri del Capitolo collegiato di Aquisgrana superano alquanto quelle previste dalle Bolle, devesi notare 1.°) che, a causa delle strettezze finanziarie e dei debiti, da cui si trovava gravato lo Stato prussiano cento anni or sono, le dotazioni furono in massima parte fissate in somme assai basse e 2°) che, a motivo della progressiva diminuzione della forza di acquisto del marco, il valore di tali somme era già molto prima del 1914 talmente diminuito, che gli assegni di una parte dei Vescovi, delle Dignità, dei Canonici e dei Vicari delle Chiese metropolitane e cattedrali non erano di gran lunga più sufficienti per l'onesta sostentazione degli anzidetti ecclesiastici, il che obbligò lo Stato stesso ad accordare sin dal 1906 notevoli aumenti. - Un quadro poi ancor più sfavorevole presentano i versamenti dello
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Stato per gli altri bisogni delle diocesi (Curie vescovili, amministrazioni dei Capitoli, Chiese metropolitane e cattedrali, manutenzione degli edifici per l'abitazione dei Canonici e Vicari, Seminari, case per gli ecclesiastici emeriti e di penitenza, ecc.) e per le parrocchie. Che se infine si paragonino le prestazioni per la Chiesa cattolica con quelle per la confessione protestante, non sembra in verità che si possa parlare di una speciale "larga benevolenza dell'Amministrazione del Culto in Prussia verso la Chiesa cattolica".
Ciò premesso per il necessario chiarimento del vero stato di diritto e di fatto, la S. Sede prende tuttavia atto con soddisfazione della dichiarazione che Vostra Eccellenza ed il Signor Ministro prussiano delle Finanze sono "volentieri disposti a fissare ben tosto in altra maniera, per via d'accordo colla Chiesa cattolica, non appena in Germania si potrà contare con una valuta sicuramente stabile, i pagamenti da corrispondersi per l'avvenire" e che i provvedimenti sinora presi dal Governo sono "soltanto provvisori, imposti dalle strettezze del tempo attuale". Da ciò e da quanto si è sopra esposto segue che tale nuovo regolamento dovrebbe essere compiuto sulle seguenti basi:
1°) Per ciò che riguarda le dotazioni delle diocesi, salvo l'obbligo dello Stato di effettuare le medesime in fondi "pleno dominii iure singulis Ecclesiae tradendis", e finchè tale obbligo non sarà stato adempiuto:
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a) piena valorizzazione in marchi-oro delle somme fissate nelle Bolle di circoscrizione ovvero nel primo bilancio di dotazione.
b) nei casi, in cui queste somme, a cagione del progressivo deprezzamento della valuta cominciato già nel periodo anteriore alla guerra mondiale o dell'aumento dei bisogni ecclesiastici, sono divenute insufficienti, ovvero in cui, a motivo del quasi completo annullamento del valore dei capitali costituenti il patrimonio ecclesiastico, sono venute a cessare le relative rendite, le quali concorrevano un tempo a sopperire alle spese delle diocesi, - aumento corrispondente in marchi-oro secondo i bisogni di ciascun tempo. Ciò vale particolarmente per gli assegni dei membri dei Capitoli e per le Amministrazioni diocesane. Finchè tuttavia ed in quanto dovesse durare l'attuale difficile situazione finanziaria dello Stato, la Chiesa è disposta ad acconsentire a limitazioni analoghe a quelle adottate dello Stato stesso nelle sue proprie amministrazioni.
2.) Per ciò che concerne le dotazioni alle parrocchie per gli assegni agli ecclesiastici ed agli impiegati laici e per le spese di culto e di fabbrica, specialmente in base agli obblighi passati allo Stato prussiano colla secolarizzazione dei beni ecclesiastici: a) piena valorizzazione in marchi-oro delle somme fissate nei bilanci di dotazione od in altra guisa o anteriormente pagate,
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b) aumento delle dotazioni stesse nei debiti casi, parimenti secondo i bisogni di ciascun tempo.
Nella fiducia che il Governo prussiano riconoscerà la giustizia e la equità delle surriferite proposte e che in tal guisa potrà giungersi quanto prima ad una definitiva soluzione della presente vertenza, ho l'onore di confermarmi ecc.
(f.) + Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico.
1Il testo di detta Nota fu previamente approvato dall'E. V. con dispaccio di quello stesso mese di Giugno, del quale mi duole di non poter citare il Numero di protocollo, per non averlo con me qui in Berlino.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Boelitz, Otto vom 25. Juni 1924, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 9592, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/9592. Letzter Zugriff am: 23.11.2024.
Online seit 18.09.2015.