Betreff
Sulla istanza del Capitolo cattedrale della diocesi di Meissen in
Bautzen circa la elezione di nuovi canonici
Mi pervenne il 10 del passatodello scorso mese di marzo il venerato Dispaccio
N. 1374/24 in data del 28 Febbraio c. a., insieme alla istanza del Capitolo
cattedrale della diocesi di Meissen in Bautzen, che compio il dovere
di ritornare qui acclusa all'E. V. R.
Per ciò che riguarda la questione di
diritto, sembra, a mio subordinato parere, che non competa attualmente il
sullodato Capitolo il privilegio di eleggere i nuovi Canonici.
Il Capitolo collegiato di
S. Pietro in Bautzen, fondato ed eretto da
Brunone II, Vescovo di Meissen, il 24 Giugno 1221, godeva - in virtù di varieDecretiordinazioni dello stesso fondatore degli degli anni 1222-1226
e del Decreto o (Confirmatio Apostolica del
B. Conrado di Urach, Cardinale Vescovo di Porto e
S. Rufina, e Legato Apostolico in Germania, in Germania (1)data dell'11 (?) Novembre 1224
- il privilegio di
eleggere203v
le Dignità - Preposto e Decano (il primo tuttavia
de Choro Misnensis Ecclesia cathedralis ossiade chorogremio CapituliMisnensis) - ed i Canonici, ad eccezione dello Scolastico e del Custode, la cui
nomina fu dallo da Brunone II riservata a sé ed ai suoi successori.in quella Sede episcopale. Allorché la S. Sede nel 1921
ripristinò la diocesi di Meissen
- il cui ultimo Vescovo
Giovanni IX de Haugwitz eraaveva nel 1559 miseramente apostatato, passando all'abbracciando l'eresia di Lutero, - il Capitolo nel Promemoria del
17 Marzo di quell'anno (da me trasmesso alla Segreteria di Stato col
Rapporto N. 20437) chiese il mantenimento dell'anzidetto diritto; ma il
S. Padre Benedetto XV di gloriosa memoria nella Costituzione Apostolica
"Sollicitudo omnium Ecclesiarum" del 24 giugno 1921 stabilì quanto
segue:
"Mandamus ut Capitulum collegiale S. Petri in Bautzen in Capitulum
cathedrale dioecesis Misnensis erigatur; in eiusque gratiam et favorem volumus ut firma
maneant et confirmentur, iuxta novissima Co-204r
dicis iuris
canonici decreta, propria statuta capitularia, necnon omnia privilegia et iura, quae
hactenus legitime obtinuit, firma tamen electione canonicorum et Dignitatum Capitu
Capituli ad tramitem iuris communis..." (Acta Apostolicae Sedis,
vol. XIII, ann. 1921, pag. 410). Né il Capitolo
di Bautzen potrebbe, a mio umile avviso, fare appello alla
"lex fundationis",.giacché per ciòPer ciò infatti si richiederebbe che avesse esso stesso costituito
la dote de suis bonis (S. C. Concilii, Utinen., Collationis
Mansionariatum, die 10 Februarii 1923 in Acta Apostolicae Sedis
vu.vol. XV, ann. 1923, pag. 547); mentre che,ora invece, secondo che risulta dai suaccennati documenti, la
dotazione fu fatta dal medesimo fondatore Brunone II "partim suis, partim sui pie
defuncti Praedecessoris sumptibus" (oper (op. cit. pag. 54).,
mentre che la prebenda della Prepositura "fuit totaliter a Capituli Il diritto quindi
di eleggere le Dignità ed i Canonici non spettava al Capitolo ex titulo fundationis,
ma ex mero
204v
privilegio,,
revocato
espressamente dal can. 403. Lo stesso sembsembraparmi debba dirsi pure della opzione, proibita dal
can. 396 § 2, reprobata contraria consuetudine, non potendosi qui
nemmeno per essaper lo stesso motivo invocareper il medesimo motivo invocare nemmeno per essa la lex
fundationis. Del restolo stesso
ilCapitolo
stessoammette implicitamente la cessazione dell'antico privilegio,
dappoiché essochiede
supplicaper via di grazia di poter procedere pro hac vice alla
elezione di nuovi canonici.
La questione quindi si riduce, se non erro, a
vedere se convenga o no di accordare al Capitolo pro hac vice per via di grazia tale facoltà. - A questo riguardo non sarà forse inutile di notare
come, non essendo ancora regolati ex novo in vari StatiPaesi della Germania i rapporti fra Chiesa e Stato dopo gli sconvolgimentii
muta<rivolgi>mentirivolgimenti politici del 1918, la S. Sede ha ripetute volte
concesso
in via provvisoria<mente>
che205r
la provvista dei Canonicati vacanti nei rispettivi
Capitoli fosse fatta provvisoriamente
provvisoriam secondo l'uso vigente sinora in virtù delle
antiche Convenzioni concordatarie
o Bolle, sebbene colla
espressa clausola pro hac vice et sine praeiudicio futuri temporis. Tale motivoragione non sembra tuttavia che valga, almeno
nella stessa misura, per il Capitolo della diocesi di Meissen, non esistendo per
la Sassonia una simile Convenzione. Né giova, a quanto parmi, la
considerazione esposta
la consider l'argomento esposto nella istanza in esame, che
cioè "modus hic suppletionis collegii multum profuit, ut Capitulum, semper fidele permanens,
hanc partem dioecesis Mi Misnensis religioni catholicae et Sanctae Sedi Apostolicae
firmiter addictam per omnia discrimina temporum infestissimorum servaverit", giacché ciò ha un valore puramente
tale ragione,questa considerazione, di discutibile valore storico,e non piùè ad ogni modo più applicabile ai nostri tempi. Non avendo quindi
trovato nella istanza205v
stessa alcun plausibilechiaro e grave motivo per la concessione dell'implorata grazia, mi
sono rivolto per gli opportuni schiarimenti al Revmo Vescovo di Meissen, Mons. Cristiano
Schreiber, da cui essa era stataottimo e zelante Prelato, che l'aveva raccomandata. Egli mi ha
risposto essere stato a ciò mosso dallaeeccitaagitazionei nazionalisticahe dei Venedi (Wenden), popolazione di origine slava, abitanti nella Lusazia superiore
sassone, ila qualei, sebbene costituiscanofra i cattolici della diocesi di Meissen soltanto una piccola minoranza, (circa 11.000 a fronte a 270.000 di
di
natedeschi), tuttavia, anche sotto
l'influenza czeca, assaieccitatie muovono,anche a causa dellai influenze provenienti
d
i<a> Praga <dalla vicina Czeco-Slovacchia,>
sono, compresi gli ecclesiastici, molto eccitati e muovono
anche contro il Vescovo tedesco una lotta ben
spesso assai viva. Nel, anche su
<sui> pubblici fogli. Attualmente nel Capitolo di Bautzen su quattrosei
Canonici residenti due(tre residenti e tre non residenti) quattro sono tedeschi e due
Venedi. In vista di ciò Mons. Schreiber riterrebbe necessario "ut responsabilitas
electionis pro hac vice ab episcopo ad totum206r
Capitulum
devolvatur"; desidererebbe, in altri termini, di allontanare da sé la non prendere
pro hac vice su di sé la responsabilità della nomina dei nuovi Canonici, per la
quale potrebbe facilmente essere esposto a nuovi
violentirinnovati violenti attacchi da parte del clero venedo. L'E. V.
giudicherà se tale motivo, il quale sembrami meritevole di considerazione, sia sufficiente
per la concessione dell'implorataaccordare l'a la grazia in discorso.
,.
salva <naturalmente> [ein Wort unlesbar] la
conferma del Vescovo a norma del can. 177.
Per ciò,che riguarda il nu
infine, che infine,
che si riferisce al numero dei nuovi Canonici da eleggersi, ho chiesto al
sullodato Vescovo quali fossero al riguardo i desideri del Capitolo. Egli tuttavia mi
Avendomi, però, egli rispostosignificato con lettera in data di ieri
l'altroieri che, a causa dell'assenza, per ragioni di
salute, del Decano Mons. Skala, per non potrebbe darmi una risposta
definitiva se non fra circa quattro settimane, ho
potut creduto di non poter ritardare più oltre l'invio del presente rispettoso
Rapporto. Sembrami tuttavia,
ed Mons. Schreiber mi ha tuttavia in via
riservatacomunicato
aggiuntocomunicato essere egli personalmente di
parere che,di parere che,
inclinato a ritenere che,
sarebbe
206v
essendosiccome la provvista delle prebende, attualpresentemente vacanti, dello Scolastico e del
Custode è, anche secondo l'antico privilegio, riservata (come si è
sopra accennato) al Vescovo, sarebbe sufficientebasterebbe forsese al Capitolo fosse permessa pro hac vice la
elezione di un Canonico,
residente,
(residente), con che il numero dei residenti
sarebbe portato a sei.
Canonici [medesimi] di questa categoria
c<C>anonici di questa
(residenti) di questa categoria sarebbe portato a sei.
Nel sottomettere quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V.,
m'inchinoQuanto al Preposto, del [med] esso (come si è parimenti
detto più sopra) doveva essere eletto, secondo le primitive ordinanze
di Brunone II e del B. Conrado di Urach,e gremio canonicorum Capituli cathedralis Misnensis. Essendo questo pureCapitolo passato <pure nel Sec. XVI> all'eresia
luterana, i Principi elettori protestanti della Sassonia, e poi pur
troppo anche la dinastia cattolica fino all'ultimo Re (ancora vivente) Federico Augusto III, pretesero il jus
collationis
di
della
detta <malgrado le proteste del Capitolo di
Bautzen, fondandosi su di una falsa Bolla pontificia falsificata e malgrado le proteste del Capitolo
di Bautzen, il jus collationis di detta> Prepositura,
di Bautzen, conferendola a laici protestanti.,
i quali naturalmente non facevano altro che percepirne i
frutti. Attualmente è in possesso di tale
rilev
prebenda il Sig. Dr. von Oppen, già pPresidente del Tribunale superiore
amministrativo,.
cui fu m
OraOra, caduta la Monarchia, è necessario che, appena questoil menzionato Signore abbia terminato la sua vitaavrà cessato di vivere, sia posto termine a così enorme abuso e
l'Autorità ecclesiastica proceda essa stessa senz'altro alla regolare nomina regolare del Preposto.
Chinato
203r,
links über dem Briefkopf hds. von unbekannter Hand in blauer Farbe notiert, vermutlich
von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 10. Mai 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14910, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14910. Letzter Zugriff am: 20.04.2025.