Dokument-Nr. 17827
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano
[Rorschach], 15. Dezember 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Supplica del Mons. Vescovo di Meissen per facoltà di costituire nella diocesi stessa il tribunale di seconda istanza
Insieme coal venerato R Dispaccio N. 861/25 del 22 Ottobre c. a. mi è pervenuta la supplica del Revmo Mons. Vescovo di Meissen, che qui acclusa compio il dovere di ritornare all'Eminenza Vostra Reverendissima.
Mi sia lecito in primo luogo di ricordare come in due diocesi della Germania, Breslavia e Ermland, esiste già il tribunale di seconda istanza. - Per quella di Breslavia detto tribunale venne istituito dietro domanda del Re di Prussia dal Sommo Pontefice Benedetto XIV con Breve del 1º Agosto 1748, nel qualein cui si concedeva che le cause in seconda e terza istanza fossero deferite al Nunzio Apostolico di Polonia, il qualeil quale in ogni singolo caso avrebbe dovuto commetterne il giudizio ad uno degli ecclesiastici compresi nell'elenco presentato dalla Curia. Il tribunale medesimo, in seguito alle vicende politiche più volte sciolte e poi ricosti-dopo varie vicende che sarebbe qui superfluo di esporre,
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tuite, venne recentemente riordinato con Breriordinato ricosti riordinatoricostituito,come è ben noto all'Eminenza Vostra, dalla S. M. di Benedetto XV con Breve del 22 Febbraio 1918, in virtù del quale il sullodato Pontefice rinnovò in perpetuo alla Curia di Breslavia l'indulto di giudicare in seconda istanza le cause della medesima diocesi. A tale scopo il Vescovo col consiglio del Capitolo cattedrale deve presentare alla Nunziatura Apostolica di MonacoBaviera (in forza di posteriore decreto di cotesta S. Congregazione del 10 Febbraio 1925, a quella di Germania) un elenco di persone ecclesiastiche atte ad essere giudici secondo le prescrizioni del nuovo Codice di diritto canonico, tra le quali la Nunziatura medesima ne deputa cinque, duraturi nell'ufficio ad certum tempus, non ultra decennium, per trattare e decidere le cause in seconda istanza..
Quanto alla diocesi di Ermland sembra invece doversi dedurre da una lettera del Vescovo Giuseppe di Hohenzollern del 16 agosto 1814 (cfr. Kaas, Die geistliche Gerichtsbarkeit der katholischen Kirche in Preussen nei Kirchenrechtliche Abhandlungen herausgegeben von Dr Ulrich Stutz, 84 u. 85. Heft, Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, 1915, vol. I pag. 119-120) che il tribunale di seconda istanza sia stato ivi istituito dai Vescovi stessi di propria autorità, tacitamente consenziente od almeno non contraddicente la S. Sede. Attualmente esso consta, al pari
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di quello di prima istanza, di un officiale e di quattro giudici (cfr. Elenchus universi Cleri dioecesis Warmiensis conscriptus sub fine anni 1924, pag. 6). La Nuntiatura non ha alcuna parte nellea scelte o deputazionenomina dei medesimi.
Per venire ora alla summenzionata supplica dielMons. Vescovo di Meissen, le ragioni addotte dal Revmo Mons. Schreiber non sarebbero, a mio umile e subordinato avviso, per sé tali da consigliare la concessione dell'implorato indulto. Non la prima; perché essa concerne il tempo, in cui il territorio della Sassonia era diviso nel Vicariato Apostolico dello stesso nome con sede in Dresda e nella Prefettura Apostolica di Lusazia. Ripristinata la diocesi di Meissen nel 1921, la situazione è mutata. Del resto, l'antico ordinamento, cui si riferisce il sullodato Vescovo, aveva almeno in parte la sua origine da arbitrarie disposizioni governative.
Non la seconda; perché il tribunale di appello, anche se fuori della diocesi di Meissen, sarebbe sempre quello di un Ordinario della Germania. Non parmi quindi che potrebbero
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sorgere difficoltà da parte dell'Autorità civile, come esse di fatto non si incontrano in altre diocesi tedesche, il cui Metropolitano ha la sua sede in uno Stato particolare della Germania diverso da quello dei Suffraganei. Tale è la provincia ecclesiastica di Friburgo (Baden), cui appartengono, come Suffraganee, le diocesi di Fulda e Limburgo (Prussia), di Magonza (Hessen) e di Rottenburg (Württemberg).
Non la terza; perché alle diocesi immediatamente soggette alla S. Sede provvede il diritto comune (can. 1594 § 3). Il Vescovo di Meissen è tenuto a norma del can. 285 ad eleggere coll'approvazione della S. Sede un Metropolitano, al cui Concilio provinciale deve assistere e che funge da giudice di seconda istanza, salvo il diritto di appello diretto alla S. R. Rota (can. 1599 § 1 n. 1º). Così il Vescovo di Osnabrück ha designato a tal fine il Revmo Arcivescovo di Colonia (cfr. Acta Ap. Sedis, vol. XII, 1920, pag. 444).
Si aggiunga che che, per quanto io sappia è a me notoio sappia, la diocesi di Meissen difetta di
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ecclesiastici periti periti nel diritto canonico, tanto che Mons. Schreiber,non aveva, almeno sino a poco tempo fa, almeno sino a poco tempo fa, non avevanon ha ancora, che io sappia, un Vicario generale, come risulta altresí dal Verzeichnis des Klerus und der Seelsorgstellen im Bistum Meissen del corrente anno. Si potrebbe quindi dubitare se vi sia sicura garanzia del tutto sicura per la regolare trattazione degli affari giudiziari.
D'alt Occorre tuttavia di notare come nella Germania orientale, in seguito ai mutamenti territoriali cagionati dalla guerra, dovrà, appena sarà possibile, addivenirsi ad una nuova circoscrizione diocesana.: gli studi preparatori per la soluzione di q simile questo difficile ed e complicato affare sono già iniziati. In tale occasione sarebbe, anche,altresì, a mio modesto parere, conveniente di creare ivi una provincia ecclesiastica, la quale dovrebbe possibilmente comprendere anchepure la diocesi di Meissen. AlloraSe questo progetto venisse ad attuarsi, anche la questione del tribunale di seconda istanza si troverebbe senz'altro risoluta. D'altra parte, Mons. Schreiber, che è, del resto, Prelato assai lodevole e zelante, ha già sin dal 1922, come egli stesso espone, istituito di fatto nella sua diocesi detto l'anzidetto tribunale. In,
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e potrebberiuscirebbe quindi verisimilmente, nel momento presente, riuscire a lui penoso, se venisse quasi sconfessato dalla S. Sede. In considerazione di ciò, potrebbe forse, se non m'inganno, previa la sanzione degli atti sinora compiuti, tollerarsi o riconoscersi lo stato attuale di cose, però soltanto provvisoriamente sino a nuovo ordine.
Nel sottomettere quanto sopra al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della S. Porpora, mentre con sensi di profondissimo ossequio ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
167r, oberhalb des Empfängers hds. in roter Farbe von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano vom 15. Dezember 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 17827, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/17827. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.
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