Betreff
Sull'Esposto del Sac. Lino Freyer
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare
all'E. V. R., mi è stamane pervenuto il venerato Dispaccio N. 26246 del 21
corrente.
Con RapportoFoglio N. 6122 in data del 29 Ottobre s. a.
Mons. Nunzio Apostolico di Varsavia mi comunicavapartecipavache il dettoessere stato il Sacerdote,tedesco Lino Freyer, parocco di Smiłowo nell'Archidiocesi di
Posnania, era stato costretto, per ragioni di nazionalità,costretto a lasciare la sua parocchia, e mi interessava al tempo
stesso a raccomandarlo all'Amministrazionetore Apostolico di Tütz, Revmo
Mons. Weimann, affinché questi inducesse il patrono (non si
diceva chi fosse) a presentarlo per ad un beneficio vacante in Behle, cui il detto sacerdote aveva
concorso.
Senza indugio effettuaicompii l'incarico affidatomi dal sullodato
12v
Mons. Nunzio con lettera diretta in il 2
Novembre al menzionato Mons. Weimann, il quale il 1° Dicembre miriferiva
significò
si limitò a<mi> significarmi<ò> che "qualora il Sac. Freyer
non venisse presentato per la parrocchia di Behle, gli avrebbe conferito un altro benefizio,
non appena fosse stato vacante".
Intanto il Freyer si rivolse a me direttamente
con in data del 17 dello stesso mese di Dicembre,
chiedendomi di raccomandarlointervenire pressoail Sig.
Ministero del Culto in Berlino (che così appresi essere
nel caso attuale il patrono), affinchè lo presentasse alla
parocchia di Behle. In riscontro Risposi comunicandogli quanto mi aveva significatoscritto Mons. Weimann, ma egli insisté nuovamente e con maggior urgenza con altra lettera in data del 23 dello
stesso mese.
Poichè, secondo la dottrina canonica (cfr.
CappelloFelice Cappello S. I. - I diritti ed i privilegi tollerati o
concessi dalla S. Sede ai governi civili - Roma 1921),come è noto, nel caso di mutazione nella forma di governo, i diritti
di patronato o di presentazione
13r
nel caso di mutazione
dellanella forma di governo non passanonon passano, secondo la dottrina canonica, ai nuovi reggitori senza
una [nuova] concessione od conferma del precedente
indulto da parte della S. Sede (il che a me non consta che sia finora avvenuto per la Prussia),, nemmeno in via provvisoria e de facto, come per la Baviera),mimi sembrò opportunonecessario di astenermi dal fare un passo ufficiale presso il
menzionato Sig. Ministro nel senso desiderato dal Sac. Freyer un passo ufficiale,
che avrebbe potuto apparire quale un riconoscimento di quel Ddiritto. All'intento tuttavia di aiutare, perin quanto mi fosse possibile, l'espulso parroco, profittai di una
mia visita da me fatta al
Ministero del Culto in Berlino nei primi giorni didel corrente mese di Gennaio, per parlare della cosa in modo del
tutto privato (come dichiarai espressamente) col Consigliere
ministeriale Sig. Schlüter. Questi però mi fecelasciò chiaramente comprendere che il Ministero non avrebbe
presentato13v
il Freyer, [non] non solo perché
trattasi la parrocch parrocchia di Behle è una delle migliori
dell'Amministrazione Apostolica di Tütz e vi sono
eranosono quindi altri molti
altri concorrenti alla medesima, mama soprattutto perché ciò costituirebbe per il Governo polacco quasi
un incoraggiamento ad espellere altri parroci tedeschi, qualora cioè essodetto Governo constatasse che questi
trovanoessi ottengono poi senza difficoltà un altro beneficio in
Germania.
La mattina seguente comunicai al Freyer, venuto espressamente a Berlino peraffine di insistere ancora presso di me
nella sua richiesta, la risposta
negativadatami dael sunnominato Consigliere ministeriale, la quale non lasciava alcun adito a
speranza.almeno per
il beneficla
vacanteparrocchia di Behle. In seguito a ciò egli si è rivoltoindirizzato al S. Padre coll'Esposto del in data del 4
corrente.
A mio subordinatoumile avviso, non sarebbe quindi il caso cheper la S. Sede d'intervenire siané presso l'Or14r
dinario di Tütz (il
quale, come si è accennato, è pronto<già> disposto a concedere al Freyer un beneficio di libera
collazione, appena si renderàdiverrà vacante), sianè tanto meno presso le Autorità civili,tedesche, vale a dire presso il Ministero
del Culto prussiano, per le lae considerazioni suesposte. L'interessamento
della S. Sede potrebbe forsepiuttosto esplicarsi, se così Essal'E. V. giudicasse conveniente, presso la Curia arcivescovile
di Posnania o le Autorità civili polacche, affinché fossesia almeno dato al Freyer un giu equo indennizzo.
In questa occasione mi siaA complemento del Rapporto <di quanto sopra> mi sia
permesso di richiamare l'attenzione della S. Sede sul fatto
che,ricordare come, mentre l'Episcopato
bavaresei Vescovi della Baviera subito dopo la rivoluzione del Novembre 1918
si rivolsero
alla S. Sede circa la questione delle parrocchie già di
patronato o presentazione governativaregia alla S. Sede, la quale nel dopo molte trattative
nel Novembre dell'anno seguente 1919 permise che la presentazione da
parte del Governo avesse luogo14v
provvisoriamente, macome per l'addietro, [ma] coll'esplicita riserva che ciò non
potrebbe costituire un precedente per l'avvenire; invece l'Episcopato invece del
resto della Germania non sottopose (che(a
quanto io sappia) la questio
il quesito a la questione stessa alla S. Sede, ma la discusse nella Conferenza
di Fulda ndell'Agosto 1920, la quale
fu di parere che "secondo l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del
Reich sono bensì caduti i patronati basati sopra un diritto sovrano del Principe
territoriale; ma invece non potràpuò farsi nulla con successo contro il mantenimento dei patronati
fondati su speciali titoli giuridici; la Conferenza desidera tuttavia che l'esercizio del
diritto di presentazione sia legato alla terna da proporsi dal Vescovo" (cfr. "Protokoll der
Bischofskonferenz vom 17-20 August 1920", pag. 2), ed in tal senso venne redatto
il puntonumero XV del Memoriale presentato dall'Emo Card. Bertram al
Sig. Ministro del Culto ain nome dei Vescovi della Prussia in
data15r
del 24 Ottobre 1920 (cfr. "Nachtrag zum Protokoll
der Fuldaer Bischofskonferenz vom August 1920", pag. 6). L'Episcopato prussianodella Prussia ha così continuato ad ammettere le presentazioni del
Governo ai benefici di patronato. Nelle trattative da me iniziate già col Governo prussiano
non mancai di toccare anche questo punto, come è ben noto all'E. V.; ma il
Sig. Ministro del Culto si limitò arisposesi limitò a rispondere in modo vago che "la Costituzione del
Reich nulla ha mutato nei riguardi del ius praesentandi
fondato sul patronato, e che egli avrebbe esaminato,si proponeva di esaminare, se e fino a qual punto lo Stato possa
cambiare i diritti spettantigli in questa materia, senza cessare dall'adempiere i suoi
obblighi (cfr. Rapporto N. 26628 del 24 Febbraio 1923). In vistaconsiderazione di ciò, sembrami subordinatamente tanto più conveniente
necessario
opportunoindispensabile che la S. Sede mantenga su questo puntoin tale materia un attitudine [sic] di riserbo ed eviti di
compromettere la sua situa situa-15v
zione di frontein vista
alle
aideglifutur
eiulteriori eventuali negoziati.col Governo P<p>russiano.
Chinato
12r, über dem Briefkopf hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 25. Januar 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14907, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14907. Letzter Zugriff am: 28.12.2024.