Betreff
Sulla Nota del Governo prussiano relativamente al Concordato polacco
Voglia l'E. V. R. perdonarmi, se mi permetto di ritornare sulla Nota del
Governo prussiano circa il Concordato polacco, da me trasmessa coll'ossequioso
rispettoso Rapporto N. 32520 del
3 corrente.
Siccome, in esso,
In
d
D
etto
In detto documento
infatti
si
si afferma in sostanza
infatti
in sostanza che la S. Sede ha violato le disposizioni
concordatarie contenute nelle Bolle di circoscrizione, mentre che ad esse è
il Governo prussiano sarebbe rimasto invece
fedele anche nelle più difficili circostanze,. Se una simile asserzione rimanesse
senza replica, sembrami subordina
manifesto
indubitato
che la S. Sede rimarrebbe
verrebbe a trovarsi nelle già così difficili trattative
concor per una nuova Convenzione colla Prussia, in condizione di inferiorità. A
mio subordinato avviso, occorrerebbe quindi di rispondere alla'anzidetta
72v
Nota,
confutandola presso a poco coi seguenti argomenti:
=Prescindendo [sia]
dalla questione della permanenza in vigore delle Bolle di circoscrizione, sulla quale la
S. Sede ha già altra volta espresso
manifestato il suo punto di vista, - non può ad ogni modo
ammettersi l'opinione del Governo prussiano che il Concordato colla Polonia abbia leso le
Convenzioni, le quali
formano
costituiscono
la base della
su cui è basata la Bolla De salute animorum. Una tale opinione parte
infatti dal presupposto che dette Convenzioni valgano ancora per i territori distaccati
dalla Prussia. Ora
i
Invece
Al contrario però lo stesso Governo prussiano nella Nota
G II Nr. 432. 1 del 18
del 28 Aprile 1922 del Sig. Ministro per la
pubblica Istruzi scienza, l'arte e l'istruzione pubblica si esprimeva come
appresso:
"Il Governo prussiano riguarda73r
come rimaste
[ein Wort unlesbar]
rimaste completamente in vigore per l'attuale territorio dello
Stato
(für das jetzige Staatsgebiet) la Bolla De salutate animorum
e le altre Convenzioni concluse colla S. Sede circa la circoscrizione delle diocesi e
la provvista delle sSedi vescovili, delle Dignità e dei Canonicati entro la
Prussia (innerhalb Preussens)".
Ora invece le disposizioni del Concordato
colla Polonia con toccano esclusivamente territori,
regioni, le quali si trovano al di fuori degli attuali confini
dello Stato prussiano. Dunque il Governo prussiano non può, secondo la sua
prop stessa teoria, muovere eccezioni contro un mutamento della circoscrizione
diocesana nei limiti d delle regioni medesime.
Questa conclusione apparisce
ancor più evidente, qualora si consideri che
rifletta che per le regioni in discorso non vengono più in considerazione
attuati
in considerazione gli obblighi finanziari dello Stato prussiano fissati
contemplati
in nella Bolla. Dunque73v
già per ciò stesso lo Stato stesso non
può più nemmeno reclamare i corrispondenti diritti.
Che
se
il Governo prussiano crede di poter
aff
opporre Del resto, poiché
siccome la Nota del in esame, mettendo in opposizione alla
asserita condotta della S. Sede nel Concordato polacco
quella del Governo prussiano, crede di poter affermare che questo
esso
esso
questo
lo Stato ha sempre adempiuto gli obblighi assunti nella Bolla, in
particolar modo le dotazioni, così come esse
erano
furono
esse erano ivi fissate e venivano richieste dalla S. Sede, una tale dichiarazione non può essere ammessa dalla S. Sede
medesima, perché non è in armonia
Questa si trova nella necessità di dichiarare che una tale <non
può> potrebbe aderire ad un tal <siffatto> punto di vista, perché
non conforme <conforme>
coalla storia della
esecuzione della Bolla anzidetta.= La risposta al Governo prussiano dovrebbe
potrebbe poi, a mio umile avviso, ri
toccare
chiarire anche i due altri argomenti, che formano pure oggetto della
più volte menzionata Nota, vale a dire la erezione della diocesi
di Slesia e la questione dei beni ecclesiastici situati in Polonia.
Nel sottoporre tali
rispettose osservazioni al superiore giudizio dell'E. V.,
m'inchino
72r, links oberhalb des Empfängers hds. von unbekannter Hand,
vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 23. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19083, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19083. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.