Dokument-Nr. 2626
Matt, FranzKrausneck, WilhelmKnilling, Eugen Ritter von: Articolo XIII <Sommario N. 5 Nota governativa a chiarimento dell'articolo XIII>1. [München], vor dem 14. Februar 1923
Anche la Santa Sede dovrà riconoscere che dopo il rivolgimento politico in Germania difficilmente un altro Stato germanico ha fatto volontariamente (freiwillig) tanto per assicurare il sostentamento dei ministri del culto (e non solo di quelli in servizio attivo, ma anche dei giubilati), quanto la Baviera, Cfr. la legislazione bavarese del 9 Agosto 1921, 15 Febbraio e 27 Luglio 1922 intorno ai supplementi di congrua ai sacerdoti aventi cura d'anime ed ai supplementi degli assegni concordatarii degli Arcivescovi, dei Vescovi e dei membri dei Capitoli cattedrali (Gesetz- und Verordnungsblatt pag. 451 e pag. 187 e 469), nonché la risoluzione del Landtag del 21 Luglio 1922 sul riordinamento delle pensioni del Clero giubilato (Rapporto stenogr. N. 160 pag. 458). Inoltre nel controprogetto del nuovo Concordato sono previsti non solo gli obblighi derivanti dal Concordato del 1817 in forma corrispondente, ma altresì ulteriori notevoli impegni amministrativi e finanziari da parte dello Stato bavarese, riferentisi a materie, nelle quali per il passato un simile vincolo contrattuale o non esisteva affatto o non era così ampio.
Gli avversari per principio della rinnovazione del Concordato, e specialmente gli oppositori del nuovo Concordato, e specialmente gli oppositori del nuovo Concordato ora in progetto, domanderanno innanzi tutto se e quali compensi da parte della Chiesa corrispondano a questi gravi obblighi dello Stato, oppure se soltanto lo Stato debba unilateralmente impegnarsi a pro' degli interessi ec-
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clesiastici amministrativi e finanziari. È indispensabile che il Governo, il quale dovrà sostenere il progetto dinanzi al Landtag ed alla pubblica opinione, sia in grado di rispondere soddisfacentemente a simili domande.Il Landtag bavarese conta 158 membri. Per l'approvazione di un pubblico trattato, il quale od in quanto non implichi un cambiamento della Costituzione e che può quindi essere promulgato come legge dello Stato, è bensì necessaria e sufficiente soltanto la maggioranza semplice. Nondimeno, anche per raggiungere tale maggioranza, il partito popolare bavarese con i suoi 64 voti ha bisogno dell'appoggio di altri deputati appartenenti ai partiti con esso coalizzati. Ora il Governo, stante l'attuale situazione politica, non può contare su di una maggioranza favorevole al Concordato, che qualora, rispondendo alla suaccennata domanda, sia in grado di dimostrare che nel Concordato si tiene conto in maniera conveniente anche degli interessi dello Stato.
§ 1. = Il Governo bavarese non nega in alcun modo che la formazione dei ministri di una religione, secondo il diritto costituzionale del Reich e della Baviera, salvo le restrizioni risultanti dall'articolo 10 n. 1 della Costituzione del Reich e dagli schiarimenti all'articolo XIV § 3 a del controprogetto di Concordato, è per sé un affare proprio di ciascuna società religiosa. Concede pure che le disposizioni, che il Governo propone alla Santa Sede di includere nel Concordato, importano difficilmente alcunché di nuovo per la chiesa cattolica ed anzi in parte restano al di sotto di quanto la Chiesa
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stessa ha già prescritto da sé.Tuttavia i riguardi alle condizioni interne della Baviera spingono il Governo a chiedere che le disposizioni dell'articolo XIII § 1 del controprogetto vengano inserite nel Concordato.
Formando la popolazione cattolica la grande maggioranza dei suoi abitanti, lo Stato bavarese ha un vivo interesse a ciò che sotto ogni rispetto si conservino quei rapporti di autorità e di fiducia esistenti finora tra il Clero ed il popolo cattolico. Soltanto a questo patto sarà infatti possibile di reprimere, nel nuovo ordinamento dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, le correnti tendenti alla completa separazione e di assicurare anche per l'avvenire al sacerdote per disposizione governativa in virtù del suo ufficio una cooperazione in certi offici od attività organizzate dallo Stato, per esempio nelle Congregazioni di carità comunali, nelle corporazioni scolastiche pubbliche, nell'amministrazione di fondazioni pubbliche o di istituti di utilità pubblica, ecc. D'altra parte, la Chiesa stessa è sommamente interessata a che il suo Clero anche nell'amministrazione degli affari ecclesiastici conservi tutto quel prestigio e quella fiducia. Di cui ha potuto sinora godere in Baviera. Ora tale prestigio del Clero, e quindi la sua influenza nella vita professionale e pubblica, dipende essenzialmente da un certo grado di cultura generale, che lo eleva al di sopra del popolo comune e lo fa apparire non da meno delle classi colte, specialmente dei funzionari superiori dello Stato aventi
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una formazione universitaria.Inoltre apparisce di particolare importanza anche quanto segue:
Le proposte, finora presentante al Landtag dal Governo bavarese e da quello approvate intorno ai supplementi di congrua del Clero avente cura d'anime, furono motivate, fra l'altro, anche dalla considerazione che gli ecclesiastici bavaresi, a norma delle disposizioni governative vigenti, godono della medesima formazione intellettuale che i funzionari governativi forniti di studi universitari, e che quindi è giusto che i supplementi governativi dei loro redditi vengano pareggiati agli stipendi dei funzionari governativi anzidetti. In tal guisa ai è riuscito ad assicurare da parte dello Stato al Clero con cura d'anime in Baviera una congrua, che non ha l'eguale in nessun altro Paese della Germania. Il Landtag bavarese potrà tuttavia essere indotto ad accordare anche per il futuro, tenendo conto di questo punto di vista, i mezzi finanziari per la integrazione da parte dello Stato delle entrate del clero curato soltanto se il Governo sarà in grado di dimostrare essere assicurata la continuazione dello stato di cose, che condusse a quelle concessioni. Questa garanzia si avrebbe nella progettata convenzione concordataria, la quale quindi costituisce per il Governo bavarese non un fine a sé stessa, ma unicamente un mezzo al fine, e perciò solo in apparenza mira a scopi governativi, mentre in realtà essa serve ad interessi ecclesiastici.
E' per questo che il controprogetto governative de-
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sidera una espressa e pubblica assicurazione concordataria che gli ecclesiastici bavaresi abbiano la loro formazione generale e speciale, frequentando e compiendo con successo gli studi di umanità in un Ginnasio tedesco pleni iuris, e coll'attendere poi a studi generali e speciali in una Accademia germanica od in uno degli Istituti ecclesiastici di Roma, nella misura che già per l'addietro era richiesta dallo Stato in Baviera.Non è necessario di dilungarsi sull'importanza degli studi d'umanità come preparazione a quelli di filosofia e di teologia.
Le Facoltà di filosofia e di teologia romano-cattolica delle Università tedesche – tra le quali vanno annoverate anche le Università dell'Austria tedesca, in particolare quella di Innsbruck – garantiscono la migliore immaginabile formazione generale e speciale del giovane Clero. Ciò si può segnatamente asserire riguardo alle due Università bavaresi di Monaco e di Würzburg ed ai Licei bavaresi dello Stato situati presso i Seminari clericali di Bamberga, Dillingen, Frisinga, Passavia e Ratisbona, nonché al Liceo vescovile di Eichstätt anch'esso sovvenzionato dallo Stato; e questo tanto più quando si considerino le garanzie a favore degli interessi romano-cattolici previste negli articoli III e IV del controprogetto.
Il Governo bavarese deve inoltre tener fermo altresì nell'esigere la cittadinanza bavarese o germanica. Circa la possibilità di stabilire, per mezzo di leggi particolari
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bavaresi le condizioni per le nomine degli ecclesiastici in Baviera, si confrontino le successive osservazioni all'articolo XIV § 3 lett. a. In quanto alla prova della cittadinanza germanica, anche il Reich, in base all'articolo 10 num. 1 della Costituzione, potrebbe prescriverla per tutti i funzionari delle società religiose.In considerazione di quanto si è esposto, non dovrebbe riuscire difficile alla Santa Sede di acconsentire alla proposta del Governo bavarese. Con ciò infatti Essa non rinunzia ad alcuno dei suoi diritti riguardo a più ampie prescrizioni canoniche per la formazione dei suoi chierici. D'altra parte la Santa Sede medesima dà in tal guisa al Governo la possibilità di appellarsi a queste disposizioni come costituenti una concessione da parte della Chiesa, e così rende ad esso più facile non solo di difendere il Concordato, ma anche di presentare al Landtag e alla pubblica opinione eventuali ulteriori progetti per migliorare la situazione economica del Clero avente cura d'anime. Senza tale concessione invece è convinzione del Governo, che si renderebbe oltremodo difficile, se pur non sarebbe addirittura compromesso, la riuscita del Concordato.
§ 2. = La esperienze fatte in Baviera con le case di Congregazioni religiose poste sotto la direzione di Superiori non bavaresi, ed il fatto che negli ultimi anni non si sono stabiliti in Baviera soltanto religiosi cittadini del Reich, fanno apparire tale prescrizione egualmente necessaria per le case religiose così di uomini come di donne. Qualora religiosi sacerdoti vengano adoperati nel senso del § 1 (introduzione), deb-
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bono valere per la loro nomina le medesime condizioni che per gli altri ecclesiastici.Infine è opportuno di fissare quanto appresso:
Il Governo bavarese, se la Santa Sede lo desidera, è pronto a dichiarare in una Nota al momento della ratifica del nuovo Concordato che le prescrizioni del § 1 lettere a, b, c non obbligheranno più la Santa Sede medesima, qualora le prestazioni dello Stato menzionate nella introduzione venissero a cessare senza un corrispondente compenso.
1↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.