Dokument-Nr. 10235

Matt, Franz: Proposte fatte dal Ministro bavarese dell'Istruzione Pubblica e dei Culti per il nuovo Concordato colla Santa Sede. München, vor dem 30. März 1920

[Übersetzung]
1.
Nella formazione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi, stabilita nel Concordato del 1817 e nella Bolla circoscrivente esecutiva del primo Aprile 1818, come nella ripartizione delle parrocchie (dei pivieri) fra le diocesi, niente non verrà mutato dalla Santa Sede senza l'assenso dello Stato di Baviera.
2.
Nel governo e nell'amministrazione delle diocesi come nella cura parrocchiale delle anime verranno impiegati soltanto degli ecclesiastici che
a) possiedono la sudditanza bavarese o altrimenti almeno una sudditanza tedesca (la sudditanza in un'altro Stato di Germania),
b) possiedono il certificato di maturità (la
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licenza liceale) d'un ginnasio umanistico di Stato o riconosciuto dallo Stato (1),
c) hanno finito con buon successo uno studio teologico per lo meno trienne, e ciò soltanto un università tedesche, in licei di Stato o riconosciuti dallo Stato (2), o negli istituti ecclesiastici per l'istruzione scientifica di sacerdoti a Roma.
Non ne verranno fatte eccezioni che dopo l'assenso del governo dello Stato di Baviera.
3.
Le sedi arcivescovili e vescovili vengono conferite per mezzo d'elezione dei capitoli di cattedrali salvo l'approvazione della Sante Sede (institutio). [Gli arcivescovi ed i vescovi sono eletti dai capitoli di cattedrali, salvo l'approvazione (la conferma) della Santa Sede]. Prima di questa approvazione la Santa Sede si accerterà se il governo dello Stato di Baviera non faccia valere delle obiezioni riguardo al candidato eletto.
I canonicati presso i capitoli arcivescovili
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e vescovili vengono conferiti a metà per mezzo d'una collazione libera dell'arcivescovo o del vescovo, a metà per mezzo d'elezione dei capitoli. [Presso i capitoli arcivescovili e vescovili, i canonici in metà sono nominati dagli arcivescovi o dai vescovi, in metà sono eletti dai capitoli].
4.
Rimangono mantenuti i diritti di presentazione riguardo a parrocchie, benefizi curati e benefizi semplici, diritti che, secondo l'articolo XI capoversi I e II del Concordato del 1817 o per mezzo di dotazioni posteriori, lo Stato di Baviera possedeva alla Pentecoste di 1918, quando entrò in vigore il Codex juris canonici.
5.
I superiori delle società ecclesiastiche domiciliate in Baviera, come i superiori degli altri stabilimenti di società ecclesiastiche in Baviera, devono possedere la sudditanza bavarese o altrimenti almeno una sudditanza tedesca (la sudditanza in un'altro Stato di Germania).
Non ne verranno fatte eccezioni che dopo l'assenso del governo dello Stato di Baviera.

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(1) Gymnasium (ginnasio): in Baviera = ginnasio plus liceo italiani.
(2) Lyceum (liceo): in Baviera = accademia per lo studio della teologia e della filosofia.
Empfohlene Zitierweise
Matt, Franz, Proposte fatte dal Ministro bavarese dell'Istruzione Pubblica e dei Culti per il nuovo Concordato colla Santa Sede, München vom vor dem 30. März 1920, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10235, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10235. Letzter Zugriff am: 26.12.2024.
Online seit 31.07.2013.