Dokument-Nr. 11037
[Sowjetregierung]: Lo stato della religione cattolica (Progetto di decreto), vor dem 12. Februar 1925
A tenore del decreto intorno alla separazione tra la Chiesa e lo Stato, le case di preghiera (chiese) cattoliche saranno dai Comitati esecutivi della provincia consegnate in uso ai gruppi di cittadini di confessione cattolica dimoranti nel luogo. Il numero dei membri di questi gruppi non deve essere minore di 20 persone.
2.
I cittadini cattolici, che intendono di prendere in uso una casa di preghiera (chiesa), daranno al Comitato esecutivo della provincia una assicurazione scritta, che si serviranno dell'edificio esclusivamente per il servizio religioso secondo il culto romano cattolico, e che assumono solidariamente [sic] la responsabilità per l'integrità e la conservazione del possesso ecclesiastico loro consegnato a tenore dell'inventario. Quindi essi si obbligano:
1) A sopperire coi loro propri mezzi a tutte le spese occorrenti per la manutenzione dell'edificio e degli oggetti consegnati insieme col medesimo, quindi per le riparazioni, l'assicurazione, il riscaldamento, l'illuminazione, il pagamento delle tasse e delle imposte locali ecc.
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2) A non ostacolare il possesso e
l'uso di questa proprietà, mediante l'entrata nel gruppo e la partecipazione agli obblighi
del medesimo, a nessuno dei domiciliati nel rispettivo luogo, di confessione cattolica, a
meno che non si tratti di persona che abbia per sentenza giudiziaria perduto gli onori
civili o contro la quale sia pendente una inchiesta giudiziaria.3.
I principali affari economici, quali sono le riparazioni generali della casa di preghiera (chiesa), la costituzione di un incaricato scelto fra i membri del gruppo per l'amministazione [sic], per i servizi materiali e per la manutenzione della casa di preghiera (chiesa), possono essere decisi nelle assemblee generali del gruppo, nel qual caso le autorità locali debbono essere informate intorno al giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'assemblea.
4.
Alla sezione amministrativa del Comitato esecutivo della provincia o del territorio si debbono partecipare, al tempo della costituzione del gruppo ed in seguito al principio di ciascun anno civile (1 Gennaio), i nomi dell'incaricato e dei ministri del culto ammessi dal gruppo per l'esercizio del culto nella casa di preghiera (chiesa).
5.
Per tutte le azioni, relative all'esercizio del culto ed alla amministrazione della casa, illegali o nocive agli interessi dello Stato, commesse dall'incaricato e dai ministri del culto, sono responsabili solidariamente i membri del gruppo per le conseguenze civili, indipendentemente dalle conseguenze di diritto penale nel caso di un procedimento penale, e salva la responsabilità incombente alle persone suaccennate immediatamente colpevoli.
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6.Il gruppo dei cittadini cattolici non gode il diritto della personalità giuridica, né è autorizzato a fare riscossioni coattive in qualunque forma presso le persone utenti la casa di preghiera (chiesa), come anche in genere presso i propri correligionari.
Nota 1: I singoli gruppi od i loro incaricati possono raccogliere oblazioni volontarie (collette), che il gruppo impiegherà esclusivamente per i bisogni della sua casa di preghiera (chiesa) ed il mantenimento dei ministri del culto; tutte le entrate e spese debbono essere iscritte in un regolare apposito libro.
Nota 2: Le antiche case ecclesiastiche (parrocchiali) presso le chiese cattoliche, appartenenti per regola generale allo Stato, non sono comprese nella consegna delle chiese; esse possono venire prese in affitto secondo le leggi comuni.
Nota 3: I Comitati esecutivi dei Soviets locali ed i Comitati delle rispettive province hanno il diritto di controllare il possesso ed i libri d'amministrazione di regola generale nel tempo in cui non ha luogo nessuna funzione religiosa.
7.
La cessazione dell'uso della casa di preghiera (chiesa), come pure lo scioglimento del gruppo e l'annullamento del contratto di uso delle case di preghiera cattoliche (chiese), si effettua per mezzo di una decisione motivata del Consiglio esecutivo della provincia. Il gruppo ha il diritto di interporre, a norma delle disposizioni generali, appello presso i competenti Comitati esecutivi centrali.